Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 |
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181, lettera b); Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno. 2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione e' introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale. 3. Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione. 4. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Republica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. - La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1. Il comma 2-bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta". 3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri". 4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province". 6. Dopo l'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". 7. Dopo l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati". 8. 9. 10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria. 11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge. 12. Il comma 5 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione". 13. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 15. All'art. 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. 16. All'art. 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. 17. All'art. 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando". 18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 19. 20. Ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. 22. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo. 23. All'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza". 24. I commi da 1 a 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate". 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. 25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza. 29. All'art. 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessita' in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa". 30. 31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 32. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Da 33. a 36. 37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo. Da 38. a 45. 46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni. 47. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni"; b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". 48. 49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'art. 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici. Da 51. a 59. 60. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 61. L'art. 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato. 62. Dopo il comma 4 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore". 63. Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori. 64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'art. 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote. 65. 66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione. Da 67. a 79. 79-bis Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali. 80. 81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale. 82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni. Da 84. a 86. 87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale. 88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato. 89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta. 90. All'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici"; b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta' non condominiale". 91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata. 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente: a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani; e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti. (115) 97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. 98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali. 100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali. 101. In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo. Da 102. a 107. 108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di elezione. 109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo. 111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita' di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in universita' straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto. 113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientifico- disciplinari caratterizzanti; b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria; c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti; d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico- amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma; h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature. 116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita' didattiche, le universita' potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica. 118. Il comma 2 dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1". 119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione di una universita' non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le universita' non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia esercitera' le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di cui al presente comma si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni. 122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 125. I competenti organi dell'universita' degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'universita' istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali. 127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'universita' di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e' rilasciato dalla universita' di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta universita'. 128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'universita' degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi. 129. Al secondo comma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non e' rinnovabile". 131. 132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione (91) e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. 133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti. 134. Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare". 135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio. 136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente. 137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.». - Si riporta l'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315 (Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1998, n. 202. (Omissis). 4. Le universita' possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi' utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6. (Omissis).». - La legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183. - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. - La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale), convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.268, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2002, n. 276. - Si riportano gli articoli 4, 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.: «Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). - 1. Il primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e' articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi didattici biennali. 3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. 4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. 5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato. 6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.». «Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attivita' educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.» «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale. 4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis. 4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo. 4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti. 5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre' anni di eta'. 7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.». - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. - Il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. «124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.». |
| Art. 2
Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli
1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, e' articolato in: a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II; b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), articolato secondo quanto previsto al comma 2; c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b). 2. Il percorso FIT e' disciplinato ai sensi del Capo III, e si articola in: a) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica; b) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente, di cui agli articoli 10 e 11; c) un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella funzione docente, di cui agli articoli 10, 11 e 13. 3. Il percorso FIT e' realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, universita' e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate «istituzioni AFAM», con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si esplicita nella progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT, effettuati tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale di cui all'articolo 9, comma 7. 4. Il percorso FIT ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri docenti: a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti; b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari; c) la capacita' di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti; d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica. 5. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, il percorso FIT e' progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 3
Bando di concorso e commissioni
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e' indetto su base interregionale. 2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno. 5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 6. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di cui agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio, di cui all'articolo 12, nonche' di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con il medesimo decreto e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame. 8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - (Omissis). 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).». |
| Art. 4
Classi di concorso
1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche' ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. 2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonche' del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita' formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarita' o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.
Note all'art. 4: - Per il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Requisiti di accesso
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione. 4. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono, altresi', individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita' organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare. |
| Art. 6
Prove di esame
1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno e' prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. 2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non abbia scelto nell'ambito della prova di cui al comma 2, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonche' il possesso di abilita' informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano. 5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno e' scritta, e' sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno. |
| Art. 7
Graduatorie
1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito e' compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 3. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4. 4. I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in piu' graduatorie sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso FIT. Effettuata l'opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia' pubblicate alla data del 30 giugno. I posti del primo scaglione corrispondenti alle cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento delle relative graduatorie, purche' entro il termine perentorio del 31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo optato, non si avviano al percorso FIT, sono recuperati l'anno successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con il secondo scaglione. I posti del secondo scaglione rimasti eventualmente liberi per qualunque motivo alla data del 31 agosto, sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita' e i termini di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono stabiliti dal bando di concorso. 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso FIT. |
| Art. 8
Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento
1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto e' effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del contratto FIT sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. 3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT e' rimessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto della contrattazione per il contratto FIT, la medesima avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi direttivi: a) il contratto e' risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie; b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilita' didattica, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili; c) il contratto e' sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle universita' o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell'impedimento; d) il titolare di contratto FIT su posto comune e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b); e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b). 6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva indisponibilita' dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso FIT, per ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del percorso FIT, ai sensi dell'articolo 13.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. (Omissis).». |
| Art. 9
Primo anno di contratto e corso di specializzazione
1. I titolari di contratto FIT su posto comune sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e fermi restando i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla normativa vigente. L'ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in: a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica dell'inclusione, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali; b) attivita' di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA; d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL. 3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in: a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonche' della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica; b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA; d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche. 5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal titolare di contratto FIT in tutte le attivita' formative. Il titolare di contratto FIT che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione. 6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese. 7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attivita' formative. Ai componenti dell'organo non spettano compensi, indennita', gettoni o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.
Note all'art. 9: - Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266. |
| Art. 10
Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni
1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 2. Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento. 3. Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili. 4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono disciplinati le modalita' e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonche' la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all'articolo 12. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «(Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». |
| Art. 11
Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno
1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed e' tenuto altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento. 3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili. 4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto. 5. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5, disciplina altresi' la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno. 6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e' disciplinata altresi' l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione. |
| Art. 12
Tirocinio
1. Il tirocinio, diretto e indiretto, e' parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. Le attivita' di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalita' e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresi' definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. 2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualita', l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attivita' di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati dalle universita' o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attivita' formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT. 3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attivita' di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attivita' di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor coordinatore. 4. Il tirocinio indiretto e' svolto presso l'universita' o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attivita' di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attivita' svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i tutor coordinatori. 5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria. 6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica. 7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo triennale, nonche' le modalita' di individuazione del tutor scolastico.
Note all'art. 12: - Per il riferimenti alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Accesso al ruolo
1. Il terzo anno del percorso FIT e' finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonche' il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT. 3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e' attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e 6, nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6.
Note all'art. 13: - Per il riferimento all'art. 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'art. 21. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 116, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «116. Il superamento del periodo di formazione e di prova e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi dal 79 all'82, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. 80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica. 81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita' derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi. 82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.». |
| Art. 14 Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente
1. E' istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali. 2. La Conferenza e' costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. E' composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a: a) organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, articolati per curricula verticali; b) ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3. 4. Inoltre, la Conferenza: a) monitora le attivita' e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive; b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti. 5. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita' comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attivita' didattica. |
| Art. 15
Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune
1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62. 2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso. 3. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato. 5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 3 sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. 4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: (Omissis). g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; (Omissis). |
| Art. 16
Docenti su posto di sostegno
1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62. 2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di sostegno anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso. 3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato. 5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nelle note all'art. 15. |
| Art. 17
Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente
1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c). 3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. 4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e' valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile. 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e' soppressa al suo esaurimento. 6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma e' bandito entro il 2018. 8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e' valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente. 9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. 10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 105 e 114, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. (Omissis). 114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.». - Si riporta il testo dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. «605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: (Omissis). c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998". 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.». - Si riporta il testo degli articoli 400, comma 15, e 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - (Omissis). 15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. (Omissis).». «Art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. Art. 11 (Disposizioni varie). - (Omissis). 14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. (Omissis). |
| Art. 18
Altre norme transitorie
1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, sono perfetti ed efficaci anche in carenza del prescritto parere. |
| Art. 19
Copertura finanziaria
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' iscritto un Fondo, destinato alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, con la dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 85.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonche' euro 117.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Al riparto del Fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3, 8, 9 e 17 del presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro 55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel 2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro 135.211.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica. ». |
| Art. 20 Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena
1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano le disposizioni di cui al Capo II e all'articolo 17 e sono seguiti dai percorsi di cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. |
| Art. 21
Disapplicazioni
1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 in tema di valutazione del terzo anno del percorso FIT, le seguenti disposizioni: a) articolo 1, commi 109, 110, 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 109, 110, 115, 117, 118 e 119, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalita': a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito; b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformita' con quanto previsto dall'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno; c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.». «115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.». «117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivita' formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.». - Si riporta il testo degli articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione. 03. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali. 2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. 3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. 4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto. 8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge. 13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove. 14. Nei concorsi per titoli ed esami puo' essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto. 15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche. 16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie. 17. 18. 19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso. 20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.». «Art. 402 (Requisiti generali di ammissione). - 1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali e' sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore. 2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame. 3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale. 4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. 5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta' previste dalle norme vigenti. 6. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.». «Art. 403 (Requisito specifico di ammissione). - 1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalita', in aggiunta ai titoli di studio di cui all'art. 402 e' richiesto il titolo di specializzazione.». «Art. 404 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. 2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi. 4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali. 5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale. 6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto. 7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6. 8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova. 9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici. 10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. 11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. 12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali. 14. 15. 16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.». «Art. 425 (Reclutamento del personale docente). - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico. 2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli. 3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena e' richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. 5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. 6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi. 7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.». «Art. 426 (Bandi di concorso e commissioni esaminatrici). - 1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena. 4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena. 5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all'art. 624, che assiste il sovrintendente scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall'art. 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.». «Art. 436 (Nomina ed assegnazione della sede). - 1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. (Omissis).». «Art. 437 (Nomina in prova e decorrenza della nomina). - 1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova. 2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. 3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e' ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno di formazione, che e' valido come periodo di prova.». «Art. 438 (Prova). - 1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. 2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente e' valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. 3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica. 4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. 5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.». «Art. 439 (Esito sfavorevole della prova). - 1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.». «Art. 440 (Anno di formazione). - 1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le universita', e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni. 3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'art. 455. 4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo. 5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza. 6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.». |
| Art. 22
Entrata in vigore
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 22: - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O. |
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