Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 |
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare il comma 181, lettera g); Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni e in particolare gli articoli 20 e 21; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in materia di personale scolastico e in particolare l'articolo 11; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che adotta il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, sui corsi a indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di «strumento musicale» nella scuola media; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una societa' della conoscenza; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017; Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi e finalita'
1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la dignita', le esigenze, i diritti e i valori. 2. E' compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonche', in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacita' analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresi' lo sviluppo della creativita' delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta' di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualita', sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative. 4. All'attuazione del presente decreto si provvede, con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 9, 33 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298. «Art. 9. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.». «Art.76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 S.O. «181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti: Omissis. g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema formativo della professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; 1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate; 1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonche' l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo; 3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado; 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei; 5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione; 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti; 8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero.». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79. - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.». «Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.». - Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. «Art. 11. (Disposizioni varie). - 1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»; b) ...; c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato; d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»; e) ...; f) ...; 2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalita'. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti. 3. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo. 4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, e' da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982 . Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo. 6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999. 7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti. 9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). 10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonche' di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 , sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilita' territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilita' per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge. 11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianita', prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. 13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo. 14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse; b) ...; c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento"». - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni e dei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente «La definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O. - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione» a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O. - La Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2006. - Il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 recante «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1999, n. 235. - Il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. - Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57. |
| Art. 2
Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 2. La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale. |
| Art. 3
I «temi della creativita'»
1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, nonche' delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacita' intertestuali e il pensiero critico. Essa si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate «temi della creativita'», che riguardano le seguenti aree: a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella piu' ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti; b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti; c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualita' e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive; d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia. |
| Art. 4 Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita'» nel sistema nazionale di istruzione e formazione
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in collaborazione con l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le universita', gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, gli istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti. 2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'accreditamento. |
| Art. 5
Piano delle arti
1. Il «Piano delle arti» e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, e' attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione. 2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure: a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa; b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creativita'»; c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa; d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creativita' e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita' del Made in Italy; f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civilta' e culture dell'antichita'; h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche; i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici. |
| Art. 6
Collaborazione con INDIRE
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attivita' riguardanti i temi della creativita': 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creativita'; 2) documentazione delle attivita' inerenti i temi della creativita'; 3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a orientamento artistico e performativo; 4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creativita', al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza; 5) diffusione delle buone pratiche piu' efficaci al fine del conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di abilita', conoscenze e competenze relative ai temi della creativita'. |
| Art. 7
Reti di scuole
1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) coordinamento delle progettualita' relative alla realizzazione dei temi della creativita'; b) valorizzazione delle professionalita' del personale docente, sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione; c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori; d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creativita'; e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura; f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali italiane di qualita'; g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 S.O.: «56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.». |
| Art. 8
Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente
1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creativita' costituisce una delle priorita' strategiche del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. La formazione di cui al presente articolo e' parte integrante del Piano nazionale scuola digitale (PNSD). 2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creativita' sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 20, 85 e 124, della legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 S.O.: «20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonche' docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualita' di specialisti, ai quali e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.». «85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.». «124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.». |
| Art. 9
Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' promosso lo svolgimento di attivita' dedicate allo sviluppo dei temi della creativita' e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialita' espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresi' promosse le attivita' dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale. 2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e' previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Note all'art. 9: - Per il testo dei commi 20 e 85 della legge n. 107 del 2015, si veda nelle note all'art. 8. |
| Art. 10
Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado
1. Nella scuola secondaria di primo grado le attivita' connesse ai temi della creativita' si realizzano in continuita' con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline. 2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4. 3. Allo sviluppo dei temi della creativita' e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3. |
| Art. 11
Poli a orientamento artistico e performativo
1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o piu' sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creativita', possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale. 2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualita' relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali. 3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai poli. 4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: a) i criteri per la costituzione dei poli; b) le finalita' formative; c) i modelli organizzativi; d) i criteri per la valutazione delle attivita' espletate dalle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari. 5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creativita', previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto. |
| Art. 12
Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale
1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado puo' attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente gia' destinati ai corsi a indirizzo musicale e l'organico del potenziamento. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali; b) gli orari; c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale. |
| Art. 13
Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado
1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, organizzano attivita' comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichita' e del patrimonio culturale, nonche' la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o piu' temi della creativita', anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attivita' sono svolte anche in continuita' con la scuola secondaria di primo grado. 2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalita' definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa artistica. 3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creativita', sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17. 4. Allo sviluppo dei temi della creativita' e il potenziamento della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3. |
| Art. 14
Licei musicali, coreutici e artistici
1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita', nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilita' di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa. 2. Al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificita' strumentali nei licei musicali e' progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non piu' di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita' di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessita' di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. 3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le universita' possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realta' produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica. 4. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 S.O.: «28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identita' digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.». - Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 11. (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.». |
| Art. 15
Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale
1. La formazione musicale di base e' assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione. 2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale. 3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello. 4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti: a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato; b) le modalita' di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici; c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili; d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti; e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilita' strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita' di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attivita' non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3. Le studentesse e gli studenti, gia' iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attivita' formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, gia' in possesso di spiccate attitudini e capacita' artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attivita' in base alle esigenze formative dello studente. 7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - Omissis. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. Omissis. - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 4. (Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata). - Omissis. 2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Omissis». «Art. 7. (Ammissione ai corsi). - Omissis. 2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Omissis». «Art.10. (Regolamenti didattici). - Omissis. 4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: Omissis. g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2; Omissis». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera d) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - Omissis. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: Omissis. d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; Omissis». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162: «Art. 13. (Passaggio al nuovo ordinamento). - Omissis. 8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale e' subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita' di organizzazione e svolgimento della didattica, nonche' di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento. Omissis». |
| Art. 16
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e' abrogato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 cessa di produrre effetti. 3. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, il decreto di cui all'articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio e' perfetto ed efficace.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107, come modificato dal presente decreto, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto: «Art. 11. (Disposizioni varie). - 1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia"; b); c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato; d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi"; e) ; f). 2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalita'. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti. 3. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo. 4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, e' da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982 . Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo. 6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999. 7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti. 9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). 10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonche' di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 , sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilita' territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilita' per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge. 11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianita', prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. 13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo. 14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse; b); c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".». |
| Art. 17
Copertura finanziaria e fabbisogno di organico
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Per l'attuazione del Piano delle arti, di cui all'articolo 5, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creativita'». Il Fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. 3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' destinato alla promozione dei temi della creativita', senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 S.O. «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.». |
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