Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi. Oggetto e finalita'
della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.
2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita' e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita' del proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 181, lettera i) della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«Art. 181. - I decreti legislativi di cui al comma 180
sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis);
i) adeguamento della normativa in materia di
valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo
con la normativa vigente in materia di certificazione delle
competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalita' di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti del primo
ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione
formativa e di orientamento della valutazione, e delle
modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli
esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola
secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto
dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
«Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1997, n. 289.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 11 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
S.O.:
«Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). - 1. Il
primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola
primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
otto anni e costituisce il primo segmento in cui si
realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e'
articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione
positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione
autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si
conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo
possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi
anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo
stesso territorio.».
«Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attivita' educative e didattiche
previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, all'interno del periodo biennale, in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La
sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.».
«Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.
Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici,
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del
biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni.
Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere
l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi
gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per
esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'
e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i
candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi
anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il
tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di
eta'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
L. 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari»:
«Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). -
(Omissis).
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'»:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.».
«Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti). - 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione
assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'
la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in
decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
dal seguente:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che
ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'
degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.».
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2010, n. 244.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n.
39.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985 n. 751, recante «Esecuzione dell'intesa tra
l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 dicembre 1985, n. 299.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 novembre 2007, n. 235, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge
10 dicembre 1997, n. 425», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286»:
«Art. 45 (Iscrizione scolastica). - 1. I minori
stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole
italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle
condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I
minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero
in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull'identita' dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con
i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad
una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di
provenienza dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione
ad una classe, immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilita' e
livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito
dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto
dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la
ripartizione e' effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo
scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove
possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della
lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante
l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla
base di specifici progetti, anche nell'ambito delle
attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine
ai criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la
scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale,
l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori
culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la
formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e
di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei
Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52
allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza; iniziative di educazione
interculturale; azioni a tutela della cultura e della
lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu'
diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 7,
del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano
iniziative di educazione interculturale e provvedono
all'istituzione, presso gli organismi deputati
all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi
di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di
corsi di studio per il conseguimento del diploma di
qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di
corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le
altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione,
nell'emanazione della direttiva sulla formazione per
l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i
progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni
scolastiche e le comunita' degli stranieri al fine di
favorire la loro migliore integrazione nella comunita'
locale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89, recante «Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 263, recante «Regolamento recante norme generali
per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico
dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n.
47.
- La Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2007, n. 202.

Note all'art. 1:
- Le indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione
attualmente vigenti sono state emanate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
16 novembre 2012, n. 254, recante «Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30.
- Le indicazioni nazionali per i licei, attualmente
vigenti, sono state emanate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre
2010, n. 211, recante «Regolamento recante indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi
liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in
relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2010, n. 291, S.O.
- Le Linee guida per gli istituti tecnici, attualmente
vigenti, sono contenute:
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 15 luglio
2010, n. 57, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Pubblicata 22 settembre 2010, n. 222, S.O.;
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
gennaio 2012 n. 4, recante «Adozione delle Linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a
norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e
quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo
2012, n. 76, S.O. e
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca agosto
2012 n. 69, recante «Linee guida per i percorsi degli
istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni
delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilita'
previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8,
comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Opzioni», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, S.O.
- Le Linee guida per gli istituti professionali,
attualmente vigenti, sono contenute:
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio
2010, n. 65, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.
8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2010, n. 222, S.O.;
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
gennaio 2012 n. 5, recante «Adozione delle Linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti
professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo
biennio e quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 marzo 2012, n. 76, S.O. e
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2012 n. 70, recante «Linee guida per i percorsi degli
istituti professionali relative alle ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di
flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e
dall'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Opzioni»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n.
253, S.O.».
 

Allegato A
(di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA

Attribuzione credito scolastico
===================================================================== |Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| | voti | ANNO | IV ANNO | V ANNO | +==========+====================+==================+================+ | M < 6 |  - |  - | 7-8 | +----------+--------------------+------------------+----------------+ | M = 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | +----------+--------------------+------------------+----------------+ | 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | +----------+--------------------+------------------+----------------+ | 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | +----------+--------------------+------------------+----------------+ | 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | +----------+--------------------+------------------+----------------+ |9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | +----------+--------------------+------------------+----------------+
Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III e nel IV anno:

=============================================
| Somma crediti | Nuovo credito |
|conseguiti per il III|attribuito per il III|
| e per il IV anno | e IV anno (totale)  |
+=====================+=====================+
|6 | 15 |
+---------------------+---------------------+
|7 | 16 |
+---------------------+---------------------+
|8 | 17 |
+---------------------+---------------------+
|9 | 18 |
+---------------------+---------------------+
|10 | 19 |
+---------------------+---------------------+
|11 | 20 |
+---------------------+---------------------+
|12 | 21 |
+---------------------+---------------------+
|13 | 22 |
+---------------------+---------------------+
|14 | 23 |
+---------------------+---------------------+
|15 | 24 |
+---------------------+---------------------+
|16 | 25 |
+---------------------+---------------------+

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III anno:

=============================================
| | Nuovo credito |
| Credito conseguito |attribuito per il III|
| per il III anno | anno |
+=====================+=====================+
|3 | 7 |
+---------------------+---------------------+
|4 | 8 |
+---------------------+---------------------+
|5 | 9 |
+---------------------+---------------------+
|6 | 10 |
+---------------------+---------------------+
|7 | 11 |
+---------------------+---------------------+
|8 | 12 |
+---------------------+---------------------+

 
Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 309 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado»:
«Art. 309 (Insegnamento della religione cattolica). -
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado l'insegnamento della religione cattolica e'
disciplinato dall'accordo tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste
dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo
di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con
l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate
nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della
religione cattolica fanno parte della componente docente
negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri
degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in
luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente
e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si
sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente
alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante
l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il
profitto che ne ritrae».
 
Art. 3

Ammissione alla classe successiva
nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
 
Art. 4

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne
e degli alunni della scuola primaria

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie d'istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge
27 settembre 2007, n. 165»:
«Art. 17 (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e di formazione). - 1. L'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le
competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli
attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica
per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale
di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e
modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati
della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali
sugli apprendimenti che interessano le istituzioni
scolastiche e istruzione e formazione professionale, il
supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni
scolastiche e formative anche attraverso la messa a
disposizione di prove oggettive per la valutazione degli
apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
formazione professionale e dei fattori che influenzano gli
apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale
per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa
vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la
collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di
valorizzazione del merito anche in collaborazione con il
sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,
nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su
propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e
privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a
progetti internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e
assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali
per la realizzazione di autonome iniziative di
monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del
personale docente e dirigente della scuola sui temi della
valutazione in collaborazione con l'ANSAS».
- Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
2013, n. 155:
«Art. 6 (Procedimento di valutazione). - 1. Ai fini
dell'art. 2 il procedimento di valutazione delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare
il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione,
sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze
temporali stabilite dalla conferenza di cui all'art. 2,
comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base al piano di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere
dall'anno 2013:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla
base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del
Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle
elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi,
oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla
stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione
in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento
predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di
miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle
situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di
indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti
dall'Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il
programma e i protocolli di valutazione adottati dalla
conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti
dell'analisi effettuata dai nuclei;
c) azioni di miglioramento:
1) definizione e attuazione da parte delle
istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche
con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione
con universita', enti di ricerca, associazioni
professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei
limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni
scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei risultati
raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in
una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con
la comunita' di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da
un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due
esperti scelti dall'elenco di cui all'art. 3, comma 1,
lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi,
gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento
delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce
annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle
medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il
limite delle risorse annualmente assegnate in sede di
riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma
2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le
istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle
competenze degli studenti, predisposte e organizzate
dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base
censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola
primaria, terza della scuola secondaria di primo grado,
seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e
comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013,
dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a
evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e
gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente
riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della
valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale,
secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti
dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al
direttore generale del competente Ufficio scolastico
regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione
degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in
sede di conferimento del successivo incarico e della
valutazione di cui al comma 4.
 
Art. 5

Validita' dell'anno scolastico
nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche' la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validita' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
 
Art. 6
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo
grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante
«Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria»:
«Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita'
educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero
dello studente attraverso attivita' di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunita'
scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale.
Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne'
direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravita' del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di
convertirle in attivita' in favore della comunita'
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal
consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a
quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro
nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento
superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e
l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita'
scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati
commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della
persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle
persone. In tale caso, in deroga al limite generale
previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e'
commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravita' tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno
scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento
dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo
del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e
seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali
si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente
e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad
altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, si vedano le note alle
premesse».
 
Art. 7

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne
e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie d'istituto.
 
Art. 8

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche.
3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di articolazione e di svolgimento delle prove.
7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita' della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualita' dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle
famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarita' della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata
della formazione; determina le modalita' di partecipazione
ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita'
di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In
tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al
comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad
una istituzione scolastica autonoma.».
 
Art. 9

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita';
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.
 
Art. 10
Esami di idoneita' nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di eta'.
2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita' al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualita' di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di idoneita' nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L'esito dell'esame e' espresso con un giudizio di idoneita' ovvero di non idoneita'.
5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualita' di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di eta' e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita' ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.
 
Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'
e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art.12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). - 1.
Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.»
- Si riporta il testo dell'art. 314 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115, S.O.:
«Art. 314 (Diritto all'educazione ed all'istruzione).-
1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna
e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo
dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del
docente operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita'
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali
dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalita' indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art.5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
7. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
 
Art. 12

Oggetto e finalita'

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
3. L'esame di Stato tiene altresi' conto delle attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo
anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
parte del percorso dello studente e sono inseriti nel
curriculum dello studente, che ne individua il profilo
associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i
dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso
al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
competenze acquisite, alle eventuali scelte degli
insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in
alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono disciplinate le modalita' di individuazione del
profilo dello studente da associare ad un'identita'
digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali
contenuti nel curriculum dello studente da parte di
ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di
trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli
accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche'
i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum
dello studente ai fini di una trasparente lettura della
progettazione e della valutazione per competenze.»
 
Art. 13

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attivita' alternative.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante
«Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191.
«Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e
le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale
per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate
nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le
disposizioni relative al concorso della valutazione del
comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a
regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno
scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene
valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di
corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene
considerato anche con riferimento alla classe precedente il
penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento
contenuti nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui
aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla
valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione
fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla
valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in
vigore della riforma della scuola secondaria di secondo
grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento
possono essere adottate in relazione alla ridefinizione
degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del
sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
133.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n.
53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005,
n. 257, S.O.:
«Art. 15 (Livelli essenziali delle prestazioni). - 1.
L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e
formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali
definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche
in relazione alle indicazioni dell'Unione europea,
rappresentano assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo
educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative
esclusive in materia di istruzione e formazione
professionale e nella organizzazione del relativo servizio
le Regioni assicurano i livelli essenziali delle
prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo
costituiscono requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da
parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche
per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'art. 1, comma
4.
4. Le modalita' di accertamento del rispetto dei
livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite
con il regolamento previsto dall'art. 7, comma 1, lettera
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di
durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui
al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri
effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli
accessi all'universita' e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilita' di sostenere, come privatista,
l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso
l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi
per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al
presente Capo, secondo le modalita' di riconoscimento
indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003.».
 
Art. 14

Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresi' l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonche' allo svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati esterni, con le medesime modalita' previste per questi ultimi.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289:
«Art. 7 (Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute). - 1. In attesa dell'entrata in
vigore delle disposizioni di attuazionedell'art. 33, quarto
comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di
idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto
alla seguente disciplina: il candidato esterno puo'
presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe
immediatamente superiore a quella successiva alla classe
cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui
posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.».
 
Art. 15

Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attivita' alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
 
Art. 16

Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalita' previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati.
5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.
6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
 
Art. 17

Prove di esame

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova puo' essere strutturata in piu' parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilita' acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e' predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificita' del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attivita' di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attivita' relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello
svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto
del curriculum dello studente.».
 
Art. 18

Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.
2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi.
5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e' pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
 
Art. 19

Prove scritte a carattere nazionale
predisposte dall'INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie d'istituto.
 
Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti
con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilita' sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o piu' prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
4. La commissione potra' assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita', per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe puo' prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita' didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu' lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
 
Art. 21

Diploma finale e curriculum
della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonche' il punteggio ottenuto.
2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi' indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.
 
Art. 22

Valutazione di alunne, alunni, studentesse
e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Le modalita' di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.
 
Art. 23

Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
 
Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita' ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita' di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.
 
Art. 25

Scuole italiane all'estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.
2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.
 
Art. 26
Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.
2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.
6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:
a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n.
191,come novellato dal presente decreto legislativo, a
partire dal 1° settembre 2017:
«Art.13 (Scuole italiane all'estero). - 1. Per gli
alunni delle scuole italiane all'estero le norme del
presente regolamento sono applicate a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010.».
- Si riporta l'art. 6 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80
(Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155, come novellato
dal presente decreto legislativo, a partire dal 1°
settembre 2018:
«Art. 6 (Procedimento di valutazione). - 1. Ai fini
dell'art. 2 il procedimento di valutazione delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare
il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione,
sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze
temporali stabilite dalla conferenza di cui all'art. 2,
comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base al piano di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere
dall'anno 2013:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla
base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del
Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle
elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi,
oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla
stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione
in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento
predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di
miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle
situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di
indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti
dall'Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il
programma e i protocolli di valutazione adottati dalla
conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti
dell'analisi effettuata dai nuclei;
c) azioni di miglioramento:
1) definizione e attuazione da parte delle
istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche
con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione
con universita', enti di ricerca, associazioni
professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei
limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni
scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei risultati
raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in
una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con
la comunita' di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da
un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due
esperti scelti dall'elenco di cui all'art. 3, comma 1,
lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi,
gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento
delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce
annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle
medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il
limite delle risorse annualmente assegnate in sede di
riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma
2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le
istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle
competenze degli studenti, predisposte e organizzate
dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base
censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola
primaria, terza della scuola secondaria di primo grado,
seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e
comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013,
dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a
evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e
gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente
riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della
valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale,
secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti
dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al
direttore generale del competente Ufficio scolastico
regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione
degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in
sede di conferimento del successivo incarico e della
valutazione di cui al comma 4.».
- Si riporta il testo degli articoli 146, 179, e 185
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., cosi' come
modificati dal presente decreto legislativo, a partire dal
1 settembre 2017:
«Art.146 (Abolizione esami di riparazione e di seconda
sessione). - 1. Sono aboliti nella scuola elementare gli
esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. (abrogato)»
«Art.179 (Abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione). - 1. Sono aboliti nella scuola media gli
esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. (abrogato)»
«Art.185 (Esame di licenza e commissione esaminatrice).
- 1.
2.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e
che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola
media, ha facolta', a giudizio della commissione, di
iscriversi alla terza classe.»
- Si riporta il testo degli artt. 8 e 11del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O., come modificati dal
presente decreto legislativo, a partire dal 1° settembre
2017:
«Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1.
(abrogato)
2. (abrogato)
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
4. (abrogato)»
«Art.11 (Valutazione, scrutini ed esami). -
1. - 6. (abrogati)
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.»
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legge 1°
settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 settembre 2008, n. 204 e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2008, n.
256, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, a partire dal 1^ settembre 2017:
«Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti). - 1. - 3-bis. (abrogati)
4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'
degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208, cosi' come modificato
dal presente decreto legislativo, a decorrere dal 1°
settembre 2017:
«Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). -
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del
curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola
primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo
pieno, con un orario settimanale di quaranta ore,
comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente
e' richiamato in vigore l'art. 130, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale
sono soppresse le parole: «, entro il limite dei posti
funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,». La predetta
organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione
complessiva dell'organico di diritto determinata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448. Il numero dei posti complessivamente attivati a
livello nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo
prolungato deve essere individuato nell'ambito
dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei
limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il
personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, di seguito denominata «Conferenza
unificata», definisce un piano triennale di intervento,
anche in relazione alle competenze delle regioni in materia
di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta
formativa, volto, in particolare, a:a) individuare misure
di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento
dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle
istituzioni scolastiche anche al fine di garantire
condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio
nazionale;b) sostenere la qualita' del modello del tempo
pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai
disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori
immigrati. Il predetto piano e' finanziato sulla base delle
risorse definite in sede di intesa con la Conferenza
unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilita' di
bilancio.
2. All'art. 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i
primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
«I candidati esterni debbono presentare domanda di
ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono
sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale territorialmente competente, il quale
provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 4, agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune
dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella
provincia e, nel caso di assenza anche in questa del
medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento dell'ambito organizzativo regionale devono
essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sede di esame.».
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui
all'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e'
elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la
corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di
Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo
onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. (abrogato).
5. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma
612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il comitato di
indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel
rispetto del principio di pari opportunita', in possesso di
requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza
riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in
Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire
dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno scolastico
2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con
direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna
condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione
al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli
studenti, per effettuare verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di
norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria,
alla prima e terza classe della scuola secondaria di I
grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo,
nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del
valore aggiunto realizzato dalle scuole.
6.
7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al
punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza
unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le
iniziative di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di
pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto
residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a
tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata alla competente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'art. 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla
medesima data nelle scuole materne che chiedono il
riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
scuole dell'infanzia riconosciute paritarie» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione
si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti
appositamente istituiti.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, della legge
10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 dicembre 1997, n. 289, cosi' come modificati dal
presente decreto legislativo, con effetto a partire dal 1
settembre 2018:
«Art. 2 (Ammissione). - 1. - 7. (abrogati)
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno,
con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente
esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte,
rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e
degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la
promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una
valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in
ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni
concernenti la valutazione dell'insegnamento
dell'educazione fisica.».
«Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. - 9.
(abrogati)
10. I compensi per i presidenti e per i componenti
delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di
qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono
differenziati in relazione alla funzione di presidente, di
commissario esterno e di commissario interno. Per i
presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei
tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza
a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in
sede di contrattazione collettiva del comparto del
personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali
al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi
si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il
compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti
delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a
funzionare corsi di studio ai sensi dell'art. 1-bis, comma
6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a
carico dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 marzo
2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
aprile 2003, n. 77, cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo, con effetto a partire dal 1 settembre
2018:
«Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della
qualita' del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del
sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la
continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una
congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualita' del sistema di
istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli
studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in
funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) (abrogata).».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10, e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009,
n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191, precisando che la limitazione di efficacia
riguarda solo le istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione a decorrere dal 1 settembre 2017, mentre le
norme restano interamente efficaci per il secondo ciclo di
istruzione:
«Art. 7 (Valutazione del comportamento). - 1. La
valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'art. 2
del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di
una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la
liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai
principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore
a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e'
decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno
cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione
disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la
responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'art. 2
del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore
a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi
individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede
di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente
determinare, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, anche in sede di
elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei
comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti
negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli
alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di
istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui
all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle
specifiche esigenze della comunita' scolastica e del
territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta
possono essere applicate agli alunni che manifestino la
propria opinione come previsto dall'art. 21 della
Costituzione della Repubblica italiana.».
«Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). -
1.La valutazione degli alunni con disabilita' certificata
nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni
in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e
alle attivita' svolte sulla base del piano educativo
individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e'
espressa con voto in decimi secondo le modalita' e
condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono
predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, prove di esame differenziate,
comprensive della prova a carattere nazionale di cui
all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del
2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli
di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove
necessario in relazione al piano educativo
individualizzato, a cura dei docenti componenti la
commissione. Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono
sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e
sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il
voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la
licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo.
Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la
frequenza delle classi successive, ai soli fini del
riconoscimento di crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994.
6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso
didattico differenziato e non ha conseguito il diploma
attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata
del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento
comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata
oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,
conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei
crediti formativi documentati in sede di esame.».
«Art. 10 (Valutazione degli alunni con difficolta'
specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni con
difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello
svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di
esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti
piu' idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e
della differenziazione delle prove.».
«Art. 13 (Scuole italiane all'estero). - 1. Per gli
alunni delle scuole italiane all'estero le norme del
presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla
prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo
ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del
2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento - finalita' e
caratteri della valutazione). - 1. Il presente regolamento
provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la
valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi
specifici di apprendimento e della disabilita' degli
alunni, ed enuclea le modalita' applicative della
disciplina regolante la materia secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».
2. La valutazione e' espressione dell'autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonche'
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4,
terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la
sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione
delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo
formativo, anche in coerenza con l'obiettivo
dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione»,
adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e
24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche
e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano
dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni
scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e
criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza
della valutazione, nel rispetto del principio della
liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno
parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola
primaria, della scuola secondaria di primo grado,
dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, nonche' al termine del
secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i
livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al
fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di
consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e
sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie
una informazione tempestiva circa il processo di
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei
diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne
tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e'
effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e
successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del
decreto-legge, nonche' dalle disposizioni del presente
regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul
territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo
d'istruzione ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono
valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani.».
«Art. 2 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di
istruzione). - 1. La valutazione, periodica e finale, degli
apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal
docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della
classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o
da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario,
a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e
finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di
valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni
scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda
anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi
ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'art. 11, comma 9,
della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione
cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e'
comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,
fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto
5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n.
121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe,
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli
alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia
affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con
un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti
di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o
insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento
dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati
delle attivita' alternative all'insegnamento della
religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull'interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe
successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno
scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo
delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva
sia comunque deliberata in presenza di carenze
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica
nota al riguardo nel documento individuale di valutazione
di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla
famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai
sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e
dell'art. 2 del decreto-legge, e' espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero
collegialmente dai docenti contitolari della classe,
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita'
deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel
documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto
numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge; il voto numerico e'
illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere
nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del
comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno
scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma
restando la frequenza richiesta dall'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive
modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico
e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in
casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono
deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le
assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di
procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di
accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali
circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da
parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.».
«Art. 3 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
dell'istruzione). - 1. L'ammissione all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano
disciplinati dall'art. 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato
dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'art.
11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, e successive modificazioni, e' disposta, previo
accertamento della prescritta frequenza ai fini della
validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno
che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'art. 11, comma
4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive
modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti e'
disciplinata dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo
n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre
l'esito della prova scritta nazionale di cui all'art. 11,
comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni. I testi della prova sono scelti
dal Ministro tra quelli predisposti annualmente
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo e' espresso secondo le modalita' previste dall'art.
185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 3, comma
3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti
delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui
al comma 4, e il giudizio di idoneita' di cui al comma 2.
Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi
ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita'
arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o
superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito
dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale
concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi
compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci
decimi puo' essere assegnata la lode da parte della
commissione esaminatrice con decisione assunta
all'unanimita'.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici
mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi
dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.».
«Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel
primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli
alunni sono descritte e certificate al termine della scuola
primaria e, relativamente al termine della scuola
secondaria di primo grado, accompagnate anche da
valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione
vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini
del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di
cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, gia'
individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento
dei crediti formativi e delle competenze in esito ai
percorsi di istruzione e formazione professionale, e'
definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i
diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate
anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
(INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni
relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi
gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare
i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e
3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».
«Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). -
1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata
nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni
in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e
alle attivita' svolte sulla base del piano educativo
individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e'
espressa con voto in decimi secondo le modalita' e
condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono
predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, prove di esame differenziate,
comprensive della prova a carattere nazionale di cui
all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del
2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli
di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove
necessario in relazione al piano educativo
individualizzato, a cura dei docenti componenti la
commissione. Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono
sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e
sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il
voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la
licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo.
Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la
frequenza delle classi successive, ai soli fini del
riconoscimento di crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994.
6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso
didattico differenziato e non ha conseguito il diploma
attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata
del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento
comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata
oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,
conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei
crediti formativi documentati in sede di esame.»
«Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e
le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale
per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate
nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le
disposizioni relative al concorso della valutazione del
comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a
regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno
scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene
valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di
corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene
considerato anche con riferimento alla classe precedente il
penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento
contenuti nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla
valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione
fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla
valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in
vigore della riforma della scuola secondaria di secondo
grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento
possono essere adottate in relazione alla ridefinizione
degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del
sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10
dicembre 1997, n. 425» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
del 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191:
«Art. 6 (Ammissione all'esame conclusivo del secondo
ciclo dell'istruzione). - 1. Gli alunni che, nello
scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di
Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato,
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e
non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria
di secondo grado e che hanno riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni
predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe,
cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli
insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti
tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'art. 5, commi
1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti
di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica
limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo
insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito
scolastico di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive
modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici
mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi
dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.».
«Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel
primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli
alunni sono descritte e certificate al termine della scuola
primaria e, relativamente al termine della scuola
secondaria di primo grado, accompagnate anche da
valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione
vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini
del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di
cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, gia'
individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento
dei crediti formativi e delle competenze in esito ai
percorsi di istruzione e formazione professionale, e'
definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i
diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate
anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
(INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni
relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi
gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare
i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e
3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».
«Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). -
1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata
nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni
in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e
alle attivita' svolte sulla base del piano educativo
individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e'
espressa con voto in decimi secondo le modalita' e
condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono
predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, prove di esame differenziate,
comprensive della prova a carattere nazionale di cui
all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del
2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli
di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove
necessario in relazione al piano educativo
individualizzato, a cura dei docenti componenti la
commissione. Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono
sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e
sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il
voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la
licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo.
Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la
frequenza delle classi successive, ai soli fini del
riconoscimento di crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994.
6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso
didattico differenziato e non ha conseguito il diploma
attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata
del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento
comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata
oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,
conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei
crediti formativi documentati in sede di esame.».
«Art. 10 (Valutazione degli alunni con difficolta'
specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni con
difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello
svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di
esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti
piu' idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e
della differenziazione delle prove.».
«Art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale). - 1.
Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente
rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi
insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza
elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo
individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della
valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al
comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella
classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio
previa intesa con la scuola di riferimento, la quale
fornisce gli elementi di valutazione eventualmente
elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede
quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento
degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le
prove o alcune di esse.».
«Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e
le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale
per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate
nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le
disposizioni relative al concorso della valutazione del
comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a
regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno
scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene
valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di
corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene
considerato anche con riferimento alla classe precedente il
penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento
contenuti nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla
valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione
fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla
valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in
vigore della riforma della scuola secondaria di secondo
grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento
possono essere adottate in relazione alla ridefinizione
degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del
sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.».
 
Art. 27

Disposizioni finanziarie

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona
Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»
 
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