Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63
Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere m) ed n) della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettivita' del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalita' delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresi', le modalita' per l'individuazione dei requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo degli articoli 3, 34, 76 e 117,
secondo comma, lettere m) ed n) della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
«Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso».
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 117. - (Omissis).
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
(Omissis);
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera f) e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 2015, n. 162, S.O.:
«180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla
codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di
cui alla presente legge».
«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis);
f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle
competenze delle regioni in tale materia, attraverso la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia
in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
servizi strumentali; potenziamento della Carta dello
studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso
a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale,
a servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ad
ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento
attraverso borsellino elettronico;
(Omissis)».
«184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
302, S.O.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67, S.O.
- La legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77,
S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione,
nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli
articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n.
282, S.O.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
recante: «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103, S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante: «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante:
«Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 2013, n. 214, ed e' stato convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n.
264.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, recante: «Regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1998, n. 175, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, S.O.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2

Servizi

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita';
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonche' per l'istruzione domiciliare.
 
Art. 3

Beneficiari

1. I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuita' totale qualora gia' prevista a legislazione vigente.
 
Art. 4

Tasse scolastiche

1. Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite massimo di una prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il beneficio di cui al periodo precedente e' riconosciuto ad istanza di parte nella quale e' indicato il valore dell'ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Note all'art. 4:
- Per testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona
Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica».
 
Art. 5

Servizi di trasporto e forme di agevolazione
della mobilita'

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilita', per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilita' sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della piu' vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio e' assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio e' assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, recante: «Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»:
«Art. 5 (Disposizioni per incentivare la mobilita'
sostenibile). - 1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' destinata prioritariamente, nel limite di 35
milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di
mobilita' sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al
comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di
progetti, predisposti da uno o piu' enti locali e riferiti
a un ambito territoriale con popolazione superiore a
100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di
mobilita' sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli
spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola,
a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche
con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e
sicurezza stradale, di riduzione del traffico,
dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in
prossimita' degli istituti scolastici o delle sedi di
lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti
dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere
la cessione a titolo gratuito di "buoni mobilita'" ai
lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel
sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' predisposta una sezione denominata
"Mobilita' sostenibile", nella quale sono inseriti e
tracciati i finanziamenti erogati per il programma di
mobilita' sostenibile, ai fini della trasparenza e della
maggiore fruibilita' dei progetti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma
sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro nonche' le modalita' e i criteri per la
presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante
procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla
presentazione dei progetti, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti
beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al
secondo periodo, da predisporre sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle camere, ai fini
dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. I pareri di cui al presente comma
sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione,
decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.
3. Al fine di incentivare la mobilita' sostenibile tra
i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario
Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro
nonche' favorire il ciclo-turismo verso le citta' d'arte
della Pianura padana attraverso il completamento del
corridoio europeo EUROVELO 7, e' assegnato alla regione
Emilia-Romagna, promotrice a tal fine di un apposito
accordo di programma con gli enti interessati, un
contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il
recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del
vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di
sedime e' gia' nella disponibilita' dei suddetti enti.
All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto
a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e,
quanto ad 1 milione di euro, mediante corrispondente
riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. All'art. 2, terzo comma, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "L'uso
del velocipede, come definito ai sensi dell'art. 50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali,
intendersi sempre necessitato".
5. All'art. 210, quinto comma, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'art. 50
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi
ambientali, intendersi sempre necessitato".
6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei
consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al
minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il
contenimento del traffico, nel rispetto della normativa
vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la liberta'
di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida
per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia
amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility
manager scolastico, scelto su base volontaria e senza
riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano
dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e
tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il
mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e
coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale
scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le
strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi
con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo
comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende
che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su
ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione
degli stessi; garantire l'intermodalita' e l'interscambio;
favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di
noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali
problemi legati al trasporto dei disabili. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 6

Servizi di mensa

1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalita' di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati.
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 2. Le
attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge 24
settembre 1971, n. 820, potranno proseguire alle seguenti
condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che
siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario
settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito
in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e
l'articolazione delle discipline siano uniformate ai
programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda
la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come
previsto dall'art. 128».
 
Art. 7

Libri di testo e strumenti didattici

1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto gia' garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli enti locali.
3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilita' diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 156, comma 1, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 156 (Fornitura gratuita libri di testo). - 1.
Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri
di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti
gratuitamente dai comuni, secondo modalita' stabilite dalla
legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli
articoli 151 e 154, comma 1».
- Si riporta il testo dall'art. 27 della citata legge
23 dicembre 1998, n. 448:
«Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal
comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai
comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque
aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente
ripartite tra i comuni con decreto del Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel
rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
anno, da assumere quale limite all'interno del quale i
docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e
631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno
scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso
testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
l'anno 1999.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera
b), della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) - (Omissis);
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107, si vedano le note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 258, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte
da contributi o sostegni pubblici di altra natura per
l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti
didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione
scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
scolastica, e' istituito, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di individuazione dei destinatari del suddetto
contributo sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e di
erogazione dello stesso».
 
Art. 8

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

1. Per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare e' assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalita' telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriore rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Note all'art. 8:
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante:
«Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n.
298, S.O.:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 64, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo
di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato
l'organico dell'autonomia su base regionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 69, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di
personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte
dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad
esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e
disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti
didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore
contingente di posti non facenti parte dell'organico
dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo
indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in
ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita',
i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla
copertura di tali posti si provvede a valere sulle
graduatorie di personale aspirante alla stipula di
contratti a tempo determinato previste dalla normativa
vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo
indeterminato con provvedimenti aventi efficacia
limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili annualmente nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
 
Art. 9

Borse di studio

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilita' e il trasporto, nonche' per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.
4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalita' per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonche' il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.
5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
 
Art. 10

Potenziamento della Carta dello Studente

1. «IoStudio - La Carta dello Studente -», di seguito denominata Carta, e' una tessera nominativa cui sono associate funzionalita' volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta e' attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Universita', gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado puo' essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilita' genitoriale.
4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali e' richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono sviluppate in identita' digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) e con funzionalita' assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalita' per la realizzazione e la distribuzione della Carta, le funzionalita' di pagamento, nonche' le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 10:
- Per testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo
anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
parte del percorso dello studente e sono inseriti nel
curriculum dello studente, che ne individua il profilo
associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i
dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso
al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
competenze acquisite, alle eventuali scelte degli
insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in
alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono disciplinate le modalita' di individuazione del
profilo dello studente da associare ad un'identita'
digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali
contenuti nel curriculum dello studente da parte di
ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di
trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli
accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche'
i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum
dello studente ai fini di una trasparente lettura della
progettazione e della valutazione per competenze.».
 
Art. 11

Conferenza nazionale per il diritto allo studio

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, un rappresentante delle associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalita' di organizzazione della medesima.
3. La Conferenza e' convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non da' titolo a gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 12

Compiti della Conferenza nazionale
per il diritto allo studio

1. I compiti della Conferenza sono:
a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;
b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole regioni.
 
Art. 13

Accordi territoriali

1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonche' le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello studente.
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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