Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181 lettera h), 182 e 184;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 ottobre 2010 n. 211, concernente Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 16 novembre 2012 n. 254, Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Considerato che l'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge n. 107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera h), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
2015, n. 162, S.O.:
«180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla
codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di
cui alla presente legge».
«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis);
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in
materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico
coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete
scolastica e della promozione della lingua italiana
all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e
delle modalita' di selezione, destinazione e permanenza in
sede del personale docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale
docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni
italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di
materie obbligatorie secondo la legislazione locale o
l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti
a contratto locale»;
«182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il
termine previsto per l'espressione del parere da parte
delle commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega previsto al comma 180, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
(Omissis)».
«184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi.
(Omissis)».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, S.O.
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
«Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1997, n. 289, S.O.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
recante «Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10,
S.O.
- Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208, ed e' stato convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n.
250.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2008, n. 204, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2008, n. 256:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo».
«Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti). - 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuati mediante
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con
giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione
assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'
la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in
decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito
dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo
ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi
di competenza e del livello globale di maturazione
raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi".
4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'
degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo».
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2010, n. 244, S.O.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
recante «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai
sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
2011, n. 110, S.O.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell'intesa tra
l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 dicembre 1985, n. 299.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10
dicembre 1997, n. 425», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210.
- Il decreto del Presidente della Repubblica marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2010, n. 137.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89, recante «Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2007, n. 202.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211,
recante «Regolamento recante indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei
piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2,
commi 1 e 3, del medesimo regolamento», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254,
recante «Regolamento recante indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Obiettivi del sistema della formazione italiana
nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralita' del modello educativo e formativo della scuola italiana nella societa' della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusivita', dell'interculturalita', della democrazia e della non discriminazione.
2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformita' con la legge n. 107 del 2015.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Articolazione e coordinamento del sistema
della formazione italiana nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:
a) scuole statali all'estero;
b) scuole paritarie all'estero;
c) altre scuole italiane all'estero;
d) associazione delle scuole italiane all'estero;
e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;
f) lettorati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura, mediante riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole statali all'estero, puo' sostenere le scuole europee di cui all'articolo 35 e le attivita' di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
4. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali.
 
Art. 4

Scuole statali all'estero

1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero.
2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti e' riconosciuto valore legale.
3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuita' delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano e' trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 13, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il
piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite
dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e
trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca gli esiti della verifica».
 
Art. 5

Gestione delle scuole statali all'estero

1. A ciascuna scuola statale all'estero e' assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente e' esonerato dall'insegnamento limitatamente al periodo di assenza o impedimento del dirigente scolastico purche' sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all'articolo 18, comma 1.
2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero e' regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi, nei quali e' data specifica evidenza delle gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
Art. 6

Scuole paritarie all'estero

1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' essere riconosciuta la parita' scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.
2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attivita' didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare.
4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.
 
Art. 7

Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificita' locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 8

Associazione delle scuole

1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilita' degli studenti in eta' scolare da e verso l'Italia.
 
Art. 9
Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della
formazione italiana nel mondo

1. In conformita' con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.
3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.
 
Art. 10

Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalita' a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:
a) interventi per favorire il bilinguismo;
b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attivita' degli enti gestori di cui all'articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di universita' italiane.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresi', le seguenti iniziative, svolte anche con modalita' a distanza:
a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) programmazione dell'attivita' su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3;
b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;
c) innalzamento della professionalita' dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;
d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.
 
Art. 11

Enti gestori

1. Le iniziative di cui all'articolo 10 possono essere realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 10 promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.
 
Art. 12

Lettorati

1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18 comma 1, possono essere inviati lettori presso universita' e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attivita' di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' incaricare i lettori di svolgere attivita' di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attivita' possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.
3. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' collaborare con universita' straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.
 
Art. 13

Gestione, coordinamento e vigilanza

1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori attivita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unita' per ciascuno dei due ministeri.
2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
 
Art. 14

Requisiti del personale da destinare all'estero

1. Per garantire l'identita' culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonche' per assicurare la qualita' del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.
 
Art. 15

Formazione del personale da destinare all'estero

1. Per garantire la qualita', l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalita' della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attivita' di formazione in servizio del personale da destinare all'estero.
2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attivita' propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.
 
Art. 16

Sistema di valutazione

1. E' istituito un sistema di valutazione delle attivita' svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a:
a) qualita' dell'offerta formativa;
b) impatto degli interventi;
c) qualita' dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;
d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attivita' svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalita' della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalita', criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonche' le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.
 
Art. 17

Pubblicita' del sistema della formazione italiana
nel mondo

1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, e' istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.
2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali, sono pubblicati:
a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e di quelle paritarie;
b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo;
c) i bilanci delle scuole;
d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;
e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;
f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero;
g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo;
h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b).

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 136, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«136. E' istituito il Portale unico dei dati della
scuola».
 
Art. 18

Categorie e contingenti di personale

1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attivita' previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unita', comprensivo delle unita' destinate al sostegno degli alunni con disabilita' e delle unita' destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 35. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentite le autorita' diplomatiche e consolari. Con le medesime modalita' possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.
2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attivita' scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.
3. I docenti possono essere assegnati ad una o piu' attivita' scolastiche all'estero per svolgere attivita' didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole statali all'estero sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.
4. Il personale amministrativo puo' essere destinato a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attivita' scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attivita' del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari e' organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
posti dell'organico dell'autonomia, in relazione
all'offerta formativa che intendono realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di
potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita'
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilita' nonche' della
solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media
di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 64, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo
di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato
l'organico dell'autonomia su base regionale».
 
Art. 19

Selezione

1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale e' selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il bando disciplina:
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicita' e trasparenza in ogni fase della selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalita' e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il personale docente inserito in graduatoria permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 66, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli
del personale docente sono regionali, articolati in ambiti
territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di
istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro
il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su
indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali,
definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche
conto delle specificita' delle aree interne, montane e
delle piccole isole, della presenza di scuole nelle
carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze
territoriali gia' in atto».
 
Art. 20

Destinazione all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4.
 
Art. 21

Durata del servizio all'estero

1. La permanenza all'estero non puo' essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo puo' essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero e' consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 22

Articolazione del tempo di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.
2. L'orario puo' essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.
3. Per i docenti e per i lettori, le unita' orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unita' didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e' recuperato con attivita' di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attivita' previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.
4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero).
- 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del
personale in servizio all'estero e' aumentata, per le
necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione
al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e
in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, i
periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti
per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il
disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente,
di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili
e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata
compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere
interrotti per motivi di servizio su disposizione del
Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie
comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo
possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro
mesi».
 
Art. 23
Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale
inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti
temporaneamente assenti

1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti gia' in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia' in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.
 
Art. 24

Assegnazioni temporanee e invio in missione

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, puo' inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma e' individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. Il personale e' collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
 
Art. 25

Sanzioni disciplinari

1. Il personale di cui al presente capo e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.
2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non e' di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 55-bis, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravita',
per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se
il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale,
si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale
o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu'
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della
struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione
di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di
comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato,
se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il
responsabile della struttura conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In
caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura
corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per
una sola volta nel corso del procedimento. La violazione
dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare
ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu'
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto,
all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e'
piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'art. 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella
quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna
a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un
numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilita'. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresi' della
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente
ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi
o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura
o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione
del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino
ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la
sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per
l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e' stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni
del presente articolo e le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro».
 
Art. 26

Rientro in Italia

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilita' di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16 comma 1, lettere c) e d), la cessazione e' disposta dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.
3. Al rientro in Italia, il personale docente e' riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarita'.
4. Al rientro in Italia il personale amministrativo e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilita' della categoria.
5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.
 
Art. 27

Foro competente

1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo e' competente il foro di Roma.
 
Art. 28

Retribuzione

1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
 
Art. 29

Trattamento economico all'estero

1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:
a) dall'assegno base di cui al comma 3;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.
3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono cosi' determinati:
a) dirigente scolastico: euro 800;
b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;
e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f) assistente amministrativo: euro 490.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 12 comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.
5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 23 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente puo' fruire, nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per la durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonche' gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennita' di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 172 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). -
La Commissione permanente di finanziamento, istituita
presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del
trattamento economico del personale in servizio all'estero,
fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro
per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio
dell'esercizio finanziario, un esame della situazione
generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i
criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La
Commissione procede altresi', entro il primo trimestre di
ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle
necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio
successivo in materia di indennita' di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e'
composta del Ministro, del direttore generale del personale
e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari
diplomatici di cui uno della Direzione generale del
personale e uno della Direzione generale delle relazioni
culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli
uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un
funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un
funzionario della Direzione generale del tesoro.
La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua
delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore
generale del personale o dal vice direttore generale del
personale.
Per ciascun membro della Commissione puo' essere
nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute
della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di
speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario della Direzione generale del personale e
dell'amministrazione».
- Si riporta il testo dell'art. 170, quinto comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18:
«Art. 170 (Assegni e indennita'). - (Omissis).
Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un
periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non
sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha
titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175,
176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma
dell'art. 200.
(Omissis)».
 
Art. 30

Servizio in residenze disagiate

1. Si applica l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonche' l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 144, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per
le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della
notevole distanza dall'Italia, e le residenze da
considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose
condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato, a domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi
richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di
servizio nelle residenze particolarmente disagiate e'
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze
particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta, dopo
due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per
particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente
in altra sede particolarmente disagiata».
- Si riporta il testo dell'art. 23, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
recante «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato»:
«Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione
degli affari esteri in residenze disagiate). - Il servizio
prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari
esteri nelle residenze disagiate o particolarmente
disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente,
di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato, a
domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,
rispettivamente della meta' e di tre quarti.
A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da
una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in
congedo».
 
Art. 31

Docenti a contratto locale

1. Nelle scuole statali all'estero possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonche' le attivita' di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano puo' essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalita' didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificita' dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonche' i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.
3. Se non e' possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole statali all'estero possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si puo' provvedere diversamente, puo' prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole statali all'estero non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.
4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attivita' didattica.
5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, e' pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se piu' favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe piu' economica.
 
Art. 32

Personale non docente assunto localmente

1. Le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.
 
Art. 33

Legge regolatrice dei contratti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo' superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se piu' restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita' delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 84 e da 154 a 166 ad
eccezione dell'art. 160, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 84 (Alloggi in immobili demaniali). - Qualora in
immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione
alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono
essere utilizzati per alloggi del personale.
Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la
situazione del Paese e finche' le stesse permangano, il
Ministero degli affari esteri puo' concedere in uso al
personale, locali siti in immobili presi in fitto.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di
concerto con quello per il tesoro sono determinate, di
volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o
cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.
Il personale a contratto che fruisca di alloggio ai
sensi del primo e secondo comma e' tenuto a corrispondere
all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il
quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di
immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non
inferiore al settimo della retribuzione mensile, in
relazione alle caratteristiche dell'alloggio e
dell'eventuale arredamento. La misura del canone e'
stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri».
«Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti
sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto
disposto in materia dalle norme di diritto internazionale
generale e convenzionale, competente a risolvere le
eventuali controversie che possano insorgere
dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli
uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche
le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita' del
contratto con le norme locali a carattere imperativo e
assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali
piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni
del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono
comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli
elementi piu' qualificati».
«Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). -
Possono essere assunti a contratto coloro che siano
effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove
ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di
costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni
per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di
cui all'art. 153 si prescinde dal requisito della
residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere
l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie
per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere
preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto,
fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e
locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del
corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche'
delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno
equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o,
nel caso di impiegati in servizio, immediatamente
inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale
sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della
lingua italiana e di quella locale, o veicolare
eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza
dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite
con apposito decreto del Ministro degli affari esteri,
sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate
mediante idonee prove d'esame, che garantiscano
l'imparzialita' e la trasparenza.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a
stipulare il contratto sulla base del risultato delle
prove. I contratti sono approvati con decreto
ministeriale».
«Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono
particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato,
gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con
la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli
sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del
segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al
principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere
nei confronti del pubblico un comportamento conforme al
prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire
rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata
alla dignita' dell'ufficio; di non esercitare altre
attivita' lavorative».
«Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base
e' fissata dal contratto individuale tenendo conto delle
condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della
vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte
nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo
luogo di quelli dell'Unione europea, nonche' da
organizzazioni internazionali. Si terra' altresi' conto
delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente
dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua
ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi piu'
qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di
cui al precedente comma e all'andamento del costo della
vita.
La retribuzione annua base e' determinata in modo
uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere
consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una
retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un
divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in
valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra
valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di
cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209».
«Art. 157-bis (Assegno per il nucleo familiare). -
L'assegno per il nucleo familiare e' regolato dall'art. 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta
salva l'applicazione della normativa locale se piu'
favorevole al lavoratore».
«Art. 157-ter (Orario di lavoro, orario di servizio e
festivita'). - La durata normale dell'orario di lavoro e'
fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito
dall'art. 154.
Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le
proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro
stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di
servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di
lavoro non puo' essere comunque superiore a quello previsto
per gli impiegati di ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso
numero di giornate festive retribuite previste dal
calendario delle festivita' osservate dalla sede di
servizio. Qualora la normativa locale imponga la
concessione di un numero superiore di giornate festive
retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il
periodo di ferie di cui all'art. 157-quater viene ridotto
in misura corrispondente.
Per particolari esigenze di servizio il capo
dell'ufficio puo' richiedere anche agli impiegati a
contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre
l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero
da effettuarsi secondo le modalita' previste per il
personale in servizio nella stessa sede».
«Art. 157-quater (Ferie). - Il periodo di ferie per il
personale a contratto e' di 26 giorni lavorativi, in
aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977,
n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla
legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell'art. 153 ha diritto
ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo
rapporto di impiego.
Il dipendente non puo' rinunciare alle ferie. Per
esigenze di servizio il godimento delle ferie puo' essere
rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati
piu' di due periodi di ferie annuali».
«Art. 157-quinquies (Permessi). - Agli impiegati a
contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in
occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti,
determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in
misura non superiore a quella prevista per il restante
personale.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di
appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi,
egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo
comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare,
esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per
contrarre matrimonio».
«Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione
obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e'
regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della
normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di
malattia, all'impiegato assente spetta l'intera
retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15
giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale
periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza
retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni,
durante il quale il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto, si puo' procedere alla risoluzione
del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi
personali o di famiglia all'impiegato puo' essere
autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non
piu' di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai
sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al
primo comma, non puo' superare i dodici mesi in un
quinquennio».
«Art. 158 (Previdenza e assistenza). - La tutela
previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla
normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi
internazionali in vigore. Ove la normativa locale non
preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca
in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a
contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso
enti assicurativi italiani o stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana
possono optare per l'applicazione della legislazione
previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene
assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla
normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda
forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora
statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli
impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni
sanitarie in caso di malattia e maternita', presso enti
assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di
assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario
nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del
coniuge, purche' convivente e a carico, e dei figli fino al
ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi e a carico».
«Art. 158-bis (Infortuni sul lavoro e malattie
professionali). - Gli uffici all'estero sono tenuti ad
assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste
dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e
gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa
locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o
statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli
impiegati a contratto sono assicurati presso enti
assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle
corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe
categorie di impiegati in Italia.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana
possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati
contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi
della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro e' risolto in caso di accertata
inabilita' permanente allo svolgimento delle mansioni
contrattuali».
«Art. 158-ter (Provvidenze scolastiche). - 1. Al
personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla
legge italiana in servizio presso le Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani
di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a
carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse
con la situazione della sede di servizio, non possano
frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o
professionali assimilabili sul posto, puo' essere
accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative
all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso
istituti universitari o professionali in altra sede,
limitatamente al periodo di sussistenza delle predette
condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il
ventiseiesimo anno di eta'.
2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura
percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non puo'
comunque essere superiore al 60 per cento delle spese
effettivamente sostenute per ciascun figlio.
3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi
1 e 2 non puo' eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento
dell'ammontare annuo della retribuzione base
contrattualmente prevista».
«Art. 159 (Viaggi di servizio). - In aggiunta alle
spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene
corrisposta, per i viaggi di servizio, un'indennita'
giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in
godimento o, qualora piu' elevata, della retribuzione base
dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in
servizio nel Paese in cui la missione e' effettuata.
Qualora nel Paese non vi siano impiegati a contratto con
analoghe mansioni, l'indennita' e' fissata dal Ministero in
riferimento ai criteri di cui all'art. 157, primo comma».
«Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli impiegati a
contratto, oltre che per le cause previste dalle
disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale,
cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. E' fatta
salva la possibilita' di adottare limiti differenti,
qualora previsti dalla normativa locale».
«Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a
contratto puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero
verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi
infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Puo' essere inflitta, previa autorizzazione
ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10
giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma
precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10
giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, nel rispetto della liberta' di
pensiero;
d) svolgimento di attivita' lavorative in violazione
del divieto di cui all'art. 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona.
Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla
risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari e' preceduta dalla
contestazione scritta dell'addebito.
All'impiegato a contratto e concesso un termine di 10
giorni per fornire le proprie giustificazioni".
«Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto a
tempo indeterminato puo' essere risolto da parte
dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la
possibilita' di ridurre tale periodo con il consenso
dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero
il contratto puo' essere risolto, con provvedimento
motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacita' professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma
dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al
primo comma dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio
per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi
lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero
qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacita' ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per
la sua specifica gravita';
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede
di servizio, fatta salva la possibilita' di riassunzione
presso altro ufficio ai sensi dell'art. 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma
precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un preavviso
di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio puo'
disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione
di un'indennita' in misura corrispondente all'intera
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri
dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di
gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che
comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
In tutti i casi il rapporto di impiego e' risolto
previa autorizzazione ministeriale».
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 131, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per
la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono
superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi».
 
Art. 34

Servizio civile e tirocini

1. Il servizio civile all'estero puo' essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attivita'.
 
Art. 35

Personale in servizio nelle scuole europee

1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 18 comma 1, e' stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalita' e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 14 e 19.
3. La durata del servizio nelle scuole europee e' regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale gia' in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee e' computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 21 e' computata agli effetti di cui al comma 2.
 
Art. 36

Piano per l'innovazione digitale

1. Le scuole statali all'estero concorrono all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.
2. Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola statale all'estero o con una scuola statale del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Alle scuole gia' istituite ai sensi dell'articolo 627 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali all'estero.
2. Restano fermi i riconoscimenti della parita' e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie gia' disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.
3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola.
4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.
5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.
6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 18, comma 1, resta fissato in 624 unita', con esclusione del personale destinato alle scuole europee.
7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.
8. Il personale gia' destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.
9. L'articolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 29, comma 2, primo periodo.
10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma 5, e l'articolo 33 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 627, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado»:
«Art. 627 (Istituzione, trasformazione e soppressione
delle scuole statali). - 1. All'istituzione, alla
trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si
provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro del tesoro».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 59, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)», come modificato da
presente decreto legislativo:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di
cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, nonche' di cui all'art.
307 e al decreto legislativo attuativo dell'art. 1, commi
180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
delle prerogative sindacali ai sensi della normativa
vigente, il personale appartenente al comparto scuola non
puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
 
Art. 38

Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonche' dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale».
2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969;
d) legge 26 maggio 1975, n. 327;
e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;
f) legge 10 giugno 1985, n. 285;
g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;
l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;
m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento
degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261, S.O., come modificato
dal presente decreto legislativo, a decorrere dal primo
giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo:
«9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano all'estero per
l'esercizio di occupazioni stagionali, nonche' dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola
collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di
attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale;
b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio
all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano
stati notificati alle autorita' locali ai sensi delle
convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle
relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963,
ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804».
- La legge 6 ottobre 1962, n. 1546, recante
«Trattamento economico del personale addetto alle
istituzioni culturali e scolastiche all'estero», abrogata
dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 1962, n. 289, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1967, n. 215, recante «Personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogato
dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1967, n. 104, S.O.
- La legge 26 maggio 1975, n. 327, recante «Stato
giuridico del personale non di ruolo, docente e non
docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e
culturali all'estero», abrogata dal presente decreto
legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1975, n. 207, S.O.
- La legge 22 dicembre 1980, n. 924, recante «Stato
giuridico del personale non di ruolo, docente e non
docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e
culturali all'estero», abrogata dal presente decreto
legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
gennaio 1981, n. 4.
- La legge 10 giugno 1985, n. 285, recante «Norme in
materia di corresponsione della retribuzione metropolitana
al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della
pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli
affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e
culturali all'estero», abrogata dal presente decreto
legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
giugno 1985, n. 145.
- Gli articoli da 625 a 675 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
S.O., sono stati abrogati dal presente decreto legislativo:
«Art. 625-675 (abrogati)».
- Il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998,
n. 62, recante «Disciplina del trattamento economico per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio
all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 1998, n. 75, abrogato dal presente
decreto legislativo, recava: «Disposizioni concernenti il
trattamento del personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali.».
- La rubrica dell'art. 1-quater, del decreto-legge 3
agosto 2004, n. 220, recante «Disposizioni urgenti in
materia di personale del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione
delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese
danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di
pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di
gestione commissariale della associazione italiana della
Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni
fondi immobiliari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 2004, n. 195, e convertito con modificazioni dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246, abrogato dal presente
decreto legislativo, recava: «Personale in servizio
all'estero presso talune istituzioni scolastiche».
- L'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 303, e convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n.
47, reca: «Proroghe onerose di termini».
- L'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, S.O, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, reca: «Riduzione delle
spese di personale.».
 
Art. 39

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 15 e 16, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. All'onere derivante dall'articolo 18, comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 29, pari ad euro 2.724.490 nell'anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Al maggior onere derivante dall'articolo 29, pari a euro 10.068.324 per l'anno 2017, euro 10.086.385 per l'anno 2018 ed euro 10.068.052 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 1, pari a euro 520.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona
Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone