Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione», e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita'

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalita' sono perseguite secondo le modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
a) promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attivita' di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita';
c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;
d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica;
f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
g) promuove la qualita' dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- Si riportano gli articoli, 3, 30, 31, 33, 34, 78, 117
e 118 della Costituzione approvata dall'Assemblea
Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione
straordinaria.
«Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
(Omissis).».
«Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternita'.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
(Omissis).».
«Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
(Omissis).»
«Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
(Omissis).».
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale
per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 1971, n. 316.
- Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
(Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale
per l'anno 1983) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
marzo 1983, n. 59.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e successive modificazioni,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n.
115, S.O.
- Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
concernente la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e
successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.
- Si riporta l'art. 1, comma 630, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento
qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita'
pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono
articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per
quelle modalita' che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo
lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero
della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente
che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. L'art. 2
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e'
abrogato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009 n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162.
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n.
244.
- Il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2013, n. 155.
- Si riportano i commi 180, 181 lettera e) 182 e 184
della citata legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla
codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di
cui alla presente legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(omissis);
e) istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle
bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura,
relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di
lavoro dei genitori, della promozione della qualita'
dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari
servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle
famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle
prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi
educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore
interregionale degli interventi e dei servizi sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola
dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la
formazione continua del personale dei servizi educativi per
l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della
scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo
tempi di compresenza del personale dei servizi educativi
per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia,
nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
novembre 2012, n. 254;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle
regioni e degli enti locali al fine di potenziare la
ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e la
qualificazione del sistema integrato di cui alla presente
lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia
e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda
individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il
raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il
cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle
scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti
locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento
dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia
per l'attuazione del piano di azione nazionale per la
promozione del sistema integrato anche avvalendosi della
graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di
istruzione come risultante alla data di entrata in vigore
della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per
l'infanzia per bambini di eta' fino a sei anni, anche
aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con
compiti consultivi e propositivi, composta da esperti
nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
(Omissis).
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il
termine previsto per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega previsto al comma 180, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
(Omissis).
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi.».
- Il «Nomenclatore interregionale degli interventi e
dei servizi sociali» e' stato approvato in sede di
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29
ottobre 2009.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.p.
- Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 «Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2004, n. 51, S.O.
«Art. 1 (Finalita' della scuola dell'infanzia). - 1. La
scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata
triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le
potenzialita' di relazione, autonomia, creativita',
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza
delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria
responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche
promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei
primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia
e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo
educativo e la continuita' educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola
dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori
decreti legislativi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di copertura
finanziaria definite dall'art. 7, comma 8, della predetta
legge.
3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di
cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono
appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e
degli enti locali.».
 
Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei anni.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133).
«Art. 2 (Scuola dell'infanzia). - 1. La scuola
dell'infanzia accoglie bambini di eta' compresa tra i tre e
i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico di riferimento.
2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla
scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono
tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento. Al fine di garantire qualita' pedagogica,
flessibilita' e specificita' dell'offerta educativa in
coerenza con la particolare fascia di eta' interessata,
l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata
e' disposto alle seguenti condizioni:
a) disponibilita' dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di
eventuali liste di attesa;
c) disponibilita' di locali e dotazioni idonei sotto
il profilo dell'agibilita' e funzionalita', tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di eta'
inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del
collegio dei docenti, dei tempi e delle modalita'
dell'accoglienza.
3. Analogamente e' prevista la possibilita', previo
accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire
nelle iniziative e negli interventi relativi
all'attivazione delle "sezioni primavera", ai sensi
dell'art. 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con
l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.
4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni
avviene in collaborazione con gli enti territoriali,
assicurando la coordinata partecipazione delle scuole
statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel
suo complesso.
5. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia
e' stabilito in 40 ore settimanali, con possibilita' di
estensione fino a 50 ore. Permane la possibilita', prevista
dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie,
un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del
mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari
sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento
della religione cattolica in conformita' all'Accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni
scolastiche organizzano le attivita' educative per la
scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in
sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle
famiglie.
6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero
di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria,
situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli
comuni, appartenenti a comunita' privi di strutture
educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli
gruppi di bambini di eta' compresa tra i due e i tre anni,
la cui consistenza e' determinata nell'annuale decreto
interministeriale sulla formazione dell'organico.
L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di
progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra
istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non puo'
dar luogo a sdoppiamenti di sezioni».
 
Art. 3

Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e sostenere la continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.
8. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altra utilita' comunque denominata, ne' rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale):
«Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme.».
- Si riporta l'art. 1, comma 202, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona
Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
- Si riporta l'art. 155 e 156, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di
progettazione). - 1. La commissione giudicatrice e'
composta unicamente di persone fisiche, alle quali si
applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e
astensione di cui all'art. 77, comma 6, nonche' l'art. 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di
progettazione e' richiesta una particolare qualifica
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica
equivalente.
3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue
decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i
piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino
al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita' dei progetti alle
prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente
ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base
dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la
graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione
appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha
iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un processo
verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
giudicatrice e i candidati.
Art. 156 (Concorso di idee). - (Omissis).
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.».
- Si riporta l'art. 10 del citato decreto- legge 12
settembre 2013, n. 104:
«Art. 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni
fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi straordinari
di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le
regioni interessate possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai
contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18,
commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita'
nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono
altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
di edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del
2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art.
15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
le parole: "successive modificazioni" sono inserite le
seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni
del presente comma si applicano a partire dall'anno di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in relazione
all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca", sono definiti le modalita' di
individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente
nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'.
3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al
comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi
finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente
periodo".».
 
Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:
a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonche' l'accessibilita' dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di eta' a livello nazionale;
b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'eta';
d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le universita', senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalita' di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;
f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;
g) il coordinamento pedagogico territoriale;
h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.
2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
 
Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuita' educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 1, comma 124, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«Art. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, regioni e autonomie
locali). - 1. In attuazione del disposto dell'art. 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole
tecniche di cui all'art. 71. L'AgID assicura il
coordinamento informatico dell'amministrazione statale,
regionale e locale, con la finalita' di progettare e
monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo
della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di
infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti
dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie
locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la
loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese,
secondo le modalita' di cui al comma 2.
(Omissis).».
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, e' reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il
disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente Codice.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.».
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 1983, n. 59:
«Art. 6. - 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e
le comunita' montane sono tenuti a definire, non oltre la
data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili
nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti
sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie
e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali -
che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificamente destinate.
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e
le contribuzioni.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province
d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti
montani, e' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre
1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei
servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene
fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983,
includendo tutte le spese per il personale comunque adibito
anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e
per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni
ordinarie.
5. I costi comuni a piu' servizi vengono imputati ai
singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la
deliberazione di cui al precedente primo comma.
5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a
domanda individuale deve essere coperto in misura non
inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel
1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati
dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette
percentuali possono essere ridotte fino alla meta'.
L'individuazione dei costi di ciascun anno e' fatta con
riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.
6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei
provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei
posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del
presente articolo.
7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l'art. 3,
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.».
 
Art. 6

Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attivita' di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.
 
Art. 7

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parita' scolastica e favorendone la qualificazione;
b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilita' e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
c) realizzano attivita' di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarieta' della rete dei servizi e delle strutture educative;
f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
g) definiscono le modalita' di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita' educativa;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita' del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.
 
Art. 8

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.
 
Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie
ai servizi educativi per l'infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, e' definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in eta' compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro ne' del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.
 
Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed e' formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di eta' designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.
3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico puo' essere rinnovato allo stesso componente per non piu' di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative
nelle istituzioni scolastiche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259.
- Si riporta l'art. 1, comma 64, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo
di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato
l'organico dell'autonomia su base regionale.».
 
Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione
del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 12

Finalita' e criteri di riparto del Fondo nazionale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalita' previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche' dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita' massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorita' per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed eta' e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.
 
Art. 13

Copertura finanziaria

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, e' pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
 
Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e' subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalita' di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 1, comma 605, lettera c) della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
(omissis);
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata,
alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota
aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati
che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle
procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006,
che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
(omissis).».
- Si riporta l'art. 596 del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 596 (Fondo per l'organizzazione e il
funzionamento di servizi socio-educativi per la prima
infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e
reparti del Ministero della difesa). - 1. Per
l'organizzazione e il funzionamento di servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori
di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero
della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di
euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018,
la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata
annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. La programmazione e la progettazione relativa ai
servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le
quali sono individuate le sedi di tali servizi, e'
effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono
accessibili oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni locali e da minori che non trovano
collocazione nelle strutture pubbliche comunali, e
concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
e del relativo Piano straordinario di intervento di cui
all' art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall' art. 2, comma 457, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
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