Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 aprile 2017
Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche;
Vista l'intesa, sancita dalla Conferenza unificata il 14 luglio 2005, fra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto l'art. 2, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della commissione di riserva di cui all'art. 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere a) e o), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» del 12 dicembre 1997 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento della suddetta area marina protetta del 20 luglio 2011;
Visto il decreto di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» del 20 luglio 2011, n. 188;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 20 luglio 2011 di aggiornamento dell'area marina protetta, che affida la gestione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, al Comune di Cabras;
Acquisita la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», formulata dall'ente gestore ai sensi dell'art. 28, comma 6 della legge n. 979 del 1982 e trasmessa dal medesimo ente con nota prot. n. 19340 del 1° dicembre 2011, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile e' stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
Vista la nota prot. n. 36069/PNM del 9 maggio 2013 con la quale lo schema di regolamento, integrato e modificato ad esito dell'istruttoria tecnica svolta dai competenti uffici della Direzione generale per la protezione della natura e del mare congiuntamente con l'ente gestore, e' stato trasmesso al medesimo ente gestore per le conclusive valutazioni e il parere della commissione di riserva;
Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 62 del 5 marzo 2013 e n. 276 del 9 ottobre 2013, con i quali e' stata costituita la commissione di riserva dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» nella composizione stabilita dal citato art. 2, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 618 del 15 gennaio 2014 che approva e rende esecutiva la convenzione per la gestione dell'area marina protetta, stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Comune di Cabras in qualita' di ente gestore della suddetta area marina protetta;
Visto il parere obbligatorio e non vincolante, espresso dalla commissione di riserva dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» nella seduta del 15 luglio 2016, facendo seguito alle sedute del 30 giugno 2014 e del 16 febbraio 2016, sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione presentata dall'ente gestore;
Considerato che la commissione di riserva, alla luce delle evidenze della relazione finale 2015-2016 della «Convenzione operativa per la realizzazione delle attivita' di monitoraggio e ricerca sulle componenti ambientali marine e costiere (programma di contabilita' naturalistica e marine strategy - codice CIG Z94152593E)» ed in particolare dell'attivita' A: «Monitoraggio della popolazione di riccio di mare Paracentrotus lividus», ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole alle disposizioni che consentono, seppur entro precisi limiti e condizioni, la pesca professionale e ricreativa del riccio di mare, rimettendo al Ministero vigilante la decisione circa l'opportunita' di vietare o limitare ulteriormente tale attivita';
Tenuto conto dei risultati del monitoraggio riportati nella suddetta relazione finale 2015-2016, che evidenziano una progressiva e significativa diminuzione della densita' della popolazione di ricci dal 2010 ad oggi, e valutato di sospendere il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus), rimandando eventuali modifiche delle previsioni ad un successivo provvedimento, emanato dall'ente gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, a seguito delle risultanze del monitoraggio della risorsa;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, e successive modifiche, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», formulato dal Comune di Cabras, in qualita' di ente gestore;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», allegato al presente decreto per formarne parte integrante.
Roma, 28 aprile 2017

Il Ministro: Galletti
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA
«PENISOLA DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE»
(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», come delimitata ai sensi del decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al regolamento recante la disciplina della attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» approvato con il decreto ministeriale del 20 luglio 2011, n. 188.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche, quali misure di conservazione, alla Zona di Protezione Speciale (ZPS ITB030039 Isola Mal di Ventre), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nonche' alle designande Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (ITB030080 Isola di Mal di Ventre e Catalano, ITB030034 Stagno di Mitras di Oristano), per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c. «acque di sentina», sono le acquee a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unita' nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso e' compreso tra l'1% e il 10%;
d. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
e. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
f. «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;
g. «boe di stazionamento», punti adibiti alla sosta temporanea delle unita' da diporto, a gavitelli ancorati al fondale, opportunamente segnalati;
h. «centri di immersione», le imprese o le associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
i. «didattica subacquea», le attivita' finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
j. «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
k. «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
l. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
m. «immersioni in apnea», le attivita' ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unita' da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
n. «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
o. «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unita' nautica;
p. «locazione di unita' da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
q. «Ministero», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
r. «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
s. «monitoraggio», attivita' di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal regolamento;
t. «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
u. «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
v. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
w. «noleggio di unita' da diporto» il contratto con il quale una parte, si obbliga, in corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo di tempo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, cosi' come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
x. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
y. «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto del Ministro delle politiche agricole del 13 aprile 1999, n. 293, e successive modifiche, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative;
z. «pesca professionale», e' l'attivita' economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
aa. «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
bb. «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
cc. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
dd. «piccola pesca artigianale», la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), come previsto dal decreto ministeriale del 09 gennaio 2017, e successive modifiche, e compatibilmente a quanto disposto Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il Regolamento UE 812/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;
ee. «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonche' la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attivita' di cui al presente regolamento, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
ff. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
gg. «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
hh. «seawatching», le attivita' professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
ii. «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attivita' di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
jj. «transito», il passaggio delle unita' nautiche all'interno dell'area marina protetta;
kk. «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
ll. «unita' da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
mm. «unita' da pesca» qualsiasi unita' nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, cosi' come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
nn. «unita' nautica» indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unita' da diporto (definita come alla lettera ll), unita' da pesca (come definita alla lettera mm), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
oo. «visite guidate», le attivita' professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
pp. «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;
qq. «whale-watching», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
rr. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.
Finalita', delimitazione e attivita' non consentite
nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011.
2. Sono vietate tutte le attivita' che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attivita', e' vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

Art. 4.
Tutela della biodiversita'

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non e' consentito:
a. l'accesso e la circolazione sulle dune di retrospiaggia;
b. l'accesso degli animali da compagnia, al di fuori delle aree appositamente individuate e regolamentate secondo le vigenti ordinanze regionali in materia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti;
c. la raccolta, anche a scopo ludico, di qualsiasi specie animale e vegetale, se non nelle modalita' previste negli specifici articoli relativi alla pesca professionale, pescaturismo, pesca ricreativa e ricerca scientifica;
d. la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate e autorizzate dall'ente gestore;
e. la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione, se non nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e attivita' didattiche e di divulgazione, debitamente autorizzate;
f. qualsiasi forma di danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e geologiche;
g. l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione.
2. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
3. Nell'area marina protetta e' vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile alle attivita' consentite.
4. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Art. 5.
Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta e' affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 7 del decreto del 20 luglio 2011, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta, a cui deve attenersi il soggetto gestore, sono definiti mediante apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore.
3. Costituiscono in ogni caso obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed impiego delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e successive modifiche;
b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' gestionali da parte del soggetto gestore rispetto a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, al soggetto gestore e' affidata altresi' la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. Il soggetto gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:
a. contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;
b. effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla direttiva n. 147/2009/CE.
7. Il soggetto gestore puo' predisporre ed approvare con apposito provvedimento, eventuali disciplinari integrativi annuali del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero.

Art. 6.
Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero.
2. L'incarico di responsabile viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite dal medesimo Ministero.
3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'area marina protetta:
a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi;
b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva;
d. attuazione delle direttive del Ministero per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e. promozione di progetti, anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g. qualsiasi altro compito affidato al soggetto gestore.
4. Il responsabile esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Art. 7.
Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b. le proposte di modifica e di aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.
3. La Commissione e' convocata dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione deve essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero.
6. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti della Commissione sono a carico del soggetto gestore che vi provvede, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Art. 8.
Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 luglio 2011, n. 188.

Art. 9.
Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di disciplina, con le seguenti modalita':
a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;
c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Restano ferme le disposizioni in materia riportate all'art. 10 - Demanio marittimo del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta.

Art. 10.
Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalita':
a. nelle zone A e B non e' consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per la salvaguardia dell'integrita' degli habitat marini e costieri;
b. nella zona C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore:
I. con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;
II. in estate, con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;
III. con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e trasferiti in discarica;
c. nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilita' fra ammassi di foglie di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), il soggetto gestore puo' autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente;
d. tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.

Art. 11.
Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, il rilascio di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici e assimilati.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni, gia' ai sensi dell'art. 13 del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 39, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque.

Art. 12.
Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Art. 13.
Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta e' consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi e attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale impiegato.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. Le attivita' tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attivita' intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e all'autorita' marittima competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata professionalita'.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.

Art. 14.

Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche
e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione, e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi.
5. Il soggetto gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e la produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la denominazione dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.

Art. 15.
Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nelle zone A non e' consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione e' consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorita' marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalita' di tutela ambientale.

Art. 16.
Disciplina delle attivita' di immersioni subacquee e in apnea

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
2. Nella zona B non sono consentite le immersioni subacquee.
3. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita':
a. nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
b. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
c. in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
d. non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;
e. per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
f. non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
4. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee, esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a. nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
b. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
c. in ciascun sito l'immersione subacquea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
d. non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
e. in caso di immersioni subacquee diurne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei);
f. in caso di immersioni subacquee notturne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro);
5. L'ormeggio delle unita' da diporto, a supporto delle immersioni subacquee e in apnea, autorizzate dal soggetto gestore, e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita':
a. per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione subacquea/immersione in apnea;
b. per un massimo di 2 (due) unita' da diporto al medesimo gavitello.
6. Le unita' da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e in apnea, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare:
a. stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee/apnea al giorno per ciascun sito e in totale;
b. individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;
c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati allo svolgimento delle attivita' subacquee e in apnea;
d. incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee e in apnea.
8. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica, e archeologica;
b. non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;
d. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea/apnea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e. e' fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorita' marittima la presenza sui fondali di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nell'area marina protetta, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a. indicare gli estremi identificativi e la tipologia del brevetto subacqueo, in possesso di tutti i singoli soggetti partecipanti, e le caratteristiche dell'unita' da diporto utilizzata in appoggio per l'immersione subacquea e in apnea;
b. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35;
c. per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
d. per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
e. rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;
f. nel caso dell'utilizzo di unita' da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unita' da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
g. presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91.
10. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attivita' svolte.
11. Non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

Art. 17.

Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nelle zone A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attivita' di didattica subacquea.
2. Nelle zone B non sono consentite le visite guidate subacquee e l'attivita' didattica subacquea in notturna.
3. Nelle zone B le visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne, sono consentite ai centri autorizzati, esclusivamente di giorno nei siti individuati dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita':
a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
b. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
c. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
d. in un numero di subacquei non superiore a 5 (cinque) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per le visite guidate subacquee;
e. in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attivita' didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera d);
f. in ciascun sito con non piu' di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
4. Nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee e le attivita' di didattica subacquea, ai centri autorizzati nei siti individuati dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita':
a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
b. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
c. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
d. per le visite guidate/attivita' didattiche notturne:
I. in un numero di subacquei non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
II. in ciascun sito con non piu' di 9 (nove) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
e. per le visite guidate/attivita' didattiche diurne:
I. in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
II. in ciascun sito con non piu' di 18 (diciotto) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
f. le attivita' di didattica subacquea devono essere svolte secondo gli standard stabiliti dalla didattica subacquea di appartenenza, oltre che in osservanza delle disposizioni alle precedenti lettere, e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza presenti nelle ordinanze della Capitaneria di porto locale.
5. Le visite guidate subacquee con autorespiratore per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione.
6. L'ormeggio delle unita' nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalita':
a. la sosta e' consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata;
b. per un massimo di 2 (due) unita' nautiche per gavitello;
c. per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersione.
7. Prima della visita guidata subacquea/attivita' didattica subacquee e' fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina e del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
8. Il responsabile dell'unita' nautica in appoggio alle visite guidate subacquee/attivita' didattiche subacquee, prima di tali attivita' deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unita' nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione/o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta dell'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese, trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
10. Le visite guidate subacquee/attivita' didattiche subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 16, comma 8.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attivita' didattiche subacquee, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione richiedenti devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dai documenti attestanti:
a. l'ubicazione della sede, la residenza, ed i recapiti di reperibilita' dei responsabili legali del centro di immersione;
b. copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
c. l'elenco e le caratteristiche delle unita' nautiche a supporto delle attivita', nonche' gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
d. il possesso di una specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
e. una dichiarazione di apertura delle attivita' del centro di immersione per un periodo minimo di 6 (sei) mesi, tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
f. copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35;
g. la documentazione di conformita' del motore delle unita' nautiche in appoggio, alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
h. la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina, delle unita' nautiche in appoggio;
i. la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unita' nautiche in appoggio dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
j. tutta la documentazione relativa all'unita' nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
k. la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III articoli 90, 91.
12. I centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore sono inoltre tenuti a:
a. comunicare ad inizio stagione i nominativi e gli estremi identificativi dei brevetti e delle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata, delle proprie guide subacquee e istruttori e a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati gia' comunicati;
b. comunicare ogni variazione delle proprie unita' nautiche di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;
c. comunicare il periodo dell'anno di svolgimento delle attivita';
d. assicurare la diffusione agli utenti del materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
13. Il numero massimo di unita' nautiche in appoggio alle visite guidate subacquee/attivita' didattiche subacquee che il soggetto gestore puo' autorizzare e' di 2 (due) unita' per ogni centro di immersione autorizzato.
14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, adegua con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee/attivita' didattiche subacquee, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a. il numero massimo di autorizzazioni;
b. eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilita';
c. i siti di immersione;
d. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
e. il numero massimo di unita' nautiche impiegabili nelle visite guidate subacquee/attivita' didattiche subacquee, da ciascun soggetto autorizzato;
f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee/attivita' didattiche subacquee e le immersioni subacquee;
g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;
h. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee/attivita' didattiche subacquee;
i. eventuali misure di premialita' ambientale;
j. eventuali requisiti di preferenzialita' nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attivita' delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.
15. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato inoltre, all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di:
a. presa visione da parte del richiedente, del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina e del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, e del possesso dei requisiti per la concessione della stessa autorizzazione;
b. obbligo di esporre sulle unita' nautiche in appoggio alle visite guidate subacquee/attivita' didattica subacquea, i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonche' il regolamento e la carta delle zone interdette;
c. di non svolgere attivita' di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione.
16. Il soggetto gestore si riserva la facolta' di revocare o sospendere l'autorizzazione ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorita' competenti.
17. Le unita' a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
18. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

Art. 18.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'utilizzo di moto d'acqua (fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare in vigore della Capitaneria di porto di Oristano) o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nelle zone A non e' consentita la navigazione.
3. Nelle zone B non e' consentita la navigazione alle navi da diporto.
4. Nelle zone B e' consentita la navigazione, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di porto, e comunque con velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, ed entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unita':
a. a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
b. ai natanti;
c. alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
II. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unita' dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
III. conformita' del motore, alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
5. Nella zona C e' consentita la navigazione, oltre a quanto gia' espresso al precedente comma 4, e secondo le stesse modalita', anche alle navi da diporto in linea con:
a. le disposizioni presenti nell'Annesso IV della MARPOL 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 - 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano;
b. le disposizioni presenti nell'Annesso VI della MARPOL 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d'azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina della navigazione da diporto.
7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
8. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

Art. 19.
Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nelle zone A non e' consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nei siti opportunamente individuati e attrezzati dal soggetto gestore.
3. Nella zona C e' consentito l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e navi da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, nei siti opportunamente individuati e attrezzati dal soggetto gestore.
4. Nella zona C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, l'ormeggio delle unita' nautiche autorizzate dal soggetto gestore, impiegate per le attivita' di piccola pesca artigianale, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a. non sono consentite la balneazione e le attivita' subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' nautiche non ormeggiate;
c. non e' consentita la pesca sportiva e ricreativa, e la pesca professionale e la piccola pesca artigianale;
d. non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati a specifiche attivita';
e. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello individuato dal soggetto gestore;
f. per ogni gavitello e' consentito l'ormeggio di una sola unita' nautica;
g. e' vietata qualsiasi attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.
6. Con provvedimento del soggetto gestore, previa approvazione del Ministero, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei da attrezzare con boe di stazionamento per le sole unita' da diporto, riservate alla sola sosta temporanea, anche ai fini della balneazione, posizionati compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, opportunamente attrezzati e segnalati. Nelle predette aree e' consentita la balneazione secondo le modalita' previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare.
7. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria secondo le modalita' di cui al successivo art. 35, commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' da diporto/unita' nautica;
b. alla durata della sosta.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di natanti e imbarcazioni e navi da diporto, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilita' ambientale, oltre a quelli previsti al precedente art. 18, comma 4, e 5, individuati dal soggetto gestore con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina dell'attivita' di ormeggio.
10. Le unita' nautiche, devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 18.

Art. 20.
Disciplina dell'ancoraggio

1. Nelle zone A non e' consentito l'ancoraggio.
2. Nelle zone B e C non e' consentito l'ancoraggio nelle aree di rilevante interesse ambientale caratterizzate da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa e coralligeno, opportunamente individuate dal soggetto gestore.
3. Nelle zone B e C e' consentito l'ancoraggio ai natanti, imbarcazioni da diporto, alle unita' adibite al pescaturismo e alle unita' adibite alla piccola pesca artigianale, esclusivamente in aree caratterizzate da fondali inerti sabbiosi, opportunamente individuate dal soggetto gestore, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti sentita la commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attivita' di ancoraggio, in particolare stabilendo il divieto di accesso in determinate aree per specifici periodi e un numero massimo di natanti e imbarcazioni.
5. Le unita' nautiche, devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 18.

Art. 21.
Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.
2. Nelle zone A non e' consentita la navigazione alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. Nelle zone B e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unita' nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri/visite guidate, alla velocita' massima di 5 nodi.
4. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unita' nautiche abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri/visite guidate, con le seguenti modalita':
a. a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;
b. a velocita' non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
5. L'ormeggio dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unita' nautiche adibite alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente marino. L'ancoraggio e' consentito unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 20.
6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' annuale, per il trasporto passeggeri e per lo svolgimento di visite guidate, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
a. essere legittimati allo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
b. presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorita' competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
c. indicare le caratteristiche delle unita' nautiche utilizzate per l'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate;
d. risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
II. registro di scarico delle acque di sentina;
III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unita' dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
e. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35;
f. possono effettuare il pagamento del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria in misura ridotta, i proprietari di unita' nautiche che attestino il possesso del motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, e/o ulteriori requisiti di eco-compatibilita' stabiliti dal soggetto gestore con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero.
10. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri/visite guidate, gia' autorizzate deve essere comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unita', a rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unita' nautica comporta la revoca, o in caso di temporaneita', la sospensione, dell'autorizzazione gia' rilasciata per l'unita' nautica sostituita.
11. Il soggetto gestore puo', con successivo provvedimento, sentite le Autorita' competenti e la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
12. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore stabilisce con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero:
a. il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate;
b. il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
c. eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilita', e criteri preferenziali per il rilascio delle autorizzazioni;
d. eventuali requisiti di preferenzialita' nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, eccedesse il numero massimo stabilito.
13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
a. fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
c. acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
14. E' fatto obbligo agli armatori delle suddette unita' di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unita' nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalita'. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
15. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti sentita la commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate.

Art. 22.
Noleggio e locazione di unita' da diporto

1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto adibite al noleggio e locazione.
2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di noleggio e locazione di unita' da diporto per la navigazione nell'area marina protetta e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
3. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di noleggio e locazione i natanti e le imbarcazioni, utilizzati a tale scopo devono essere dotati di:
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unita' da diporto dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
c. un sistema di raccolta delle acque di sentina.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di noleggio e locazione le navi da diporto utilizzate a tale scopo devono essere dotate di:
a. casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b. un sistema di raccolta delle acque di sentina;
c. registro di scarico delle acque di sentina;
d. sistemi di conformita' alle disposizioni presenti nell'Annesso IV della MARPOL 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13/10/2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 - 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano;
e. sistemi di conformita' alle disposizioni presenti nell'Annesso VI della MARPOL 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di d'azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10/10/2008 e MEPC 177(58) del 10/10/2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
5. Ai fini del rilascio, dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per l'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
a. essere legittimati allo svolgimento dell'attivita' secondo la normativa vigente in materia;
b. presentare copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unita';
c. presentare copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
d. fornire dettagliata lista delle unita' da diporto utilizzate per l'attivita' indicandone le caratteristiche;
e. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 35;
f. fornire tutta la documentazione relativa all'unita' da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni all'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nelle seguente modalita':
a. fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, a persone fisiche comprovanti la residenza nel comune di Cabras, e a societa', consorzi, e cooperative di capitale con sede legale nel comune di Cabras;
b. per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nei requisiti di cui alla precedente lettera con priorita' ai soggetti gia' in possesso di autorizzazione per la precedente annualita'.
7. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unita', a rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unita' da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneita', la sospensione, dell'autorizzazione gia' rilasciata per l'unita' da di porto sostituita.
8. Il responsabile del centro di noleggio e locazione, deve annotare nel registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unita' da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalita', la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato non sara' possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
a. fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo e divulgativo predisposto dal soggetto gestore;
c. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, anche al fine di contingentare i flussi turistici, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto, prevedendo nello specifico:
a. il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;
b. il numero massimo di unita' da diporto per singola autorizzazione;
c. eventuali misure di premialita' ambientale;
d. il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
e. ulteriori requisiti di eco-compatibilita';
f. eventuali requisiti di preferenzialita' nel caso in cui la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni all'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto, eccedesse il numero massimo stabilito.
12. I corrispettivi per l'autorizzazione e i diritti di segreteria alle attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 35.
13. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
14. Le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore.
15. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, e' applicata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del successivo art. 39.

Art. 23.

Disciplina delle attivita' di osservazione dei cetacei
(whale-watching)

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attivita' di whale-watching a bordo di unita' nautiche adibite alle attivita' di osservazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio, e secondo le modalita' indicate successivamente.
3. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
4. Nelle fasce di osservazione di cui al precedente comma, vige il seguente codice di condotta:
a. la velocita' massima di navigazione consentita e' di 5 nodi;
b. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di 3 (tre) unita' nautiche, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
c. nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo una sola unita' nautica o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
d. non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
e. nella fascia di osservazione non e' consentito stazionare piu' di 20 minuti;
f. non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
g. non e' consentito stazionare con l'unita' nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
h. non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua qualsiasi altro materiale;
i. non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' nautiche;
k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' nautica, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
l. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di validita' massima annuale, per lo svolgimento dell'attivita' di whale-watching i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
a. fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
c. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.

Art. 24.
Disciplina delle attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresi' consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli Allegati II, IV, V), tra cui:
a. Nacchera (Pinna nobilis);
b. Patella (Patella ferruginea, Patella rustica);
c. Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);
d. Corallo Rosso (Corallium rubrum);
e. Cicala grande (Scillarides latus);
f. Riccio diadema (Centrostephanus longispinus);
g. Riccio di mare (Paracentrotus lividus);
h. Cheppia (Alosa fallax);
i. Squali (Hexanchus grisou; Cetorhinus maximus), e squali appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae;
j. e' inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (Epinephelus spp., Micteroperca rubra, Polyprion americanus);
3. Il soggetto gestore, a seguito delle risultanze del monitoraggio della risorsa del riccio di mare (Paracentrotus lividus), puo' prevedere, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le modalita' e i criteri per autorizzare la suddetta pesca in periodi e zone limitate.
4. Nelle zone A e' vietata qualsiasi attivita' di pesca professionale compresa la piccola pesca artigianale.
5. Nelle zone B e C e' consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attivita' di piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
6. Nelle zone B la piccola pesca artigianale e' consentita ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma, unicamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 300 metri, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalita', utilizzati in alternativa fra loro:
a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 1.500 metri per imbarcazione con un solo pescatore imbarcato, aumentando fino a 2.000 metri per un secondo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 2.500 metri con un terzo pescatore imbarcato, con maglia di dimensioni non inferiore a 40 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente, e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione;
b. ai soggetti che nel momento della richiesta di autorizzazione, comunichino l'utilizzo di tutte reti con maglie superiori ai 50 millimetri, e' applicata una premialita' del 30% sulla lunghezza delle reti;
c. palangari fissi con un numero massimo di ami di 300 per imbarcazione con un solo pescatore, aumentando fino a 400 ami per un secondo pescatore imbarcato, e aumentando di ulteriori 100 ami per ogni successivo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 600 ami, compatibilmente con la tabella di armamento dell'unita' da pesca, e opportunamente segnalati come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione;
d. nasse, posizionate in mare per non piu' di tre giorni consecutivi, nel solo periodo compreso tra il 1 Marzo e il 31 Agosto, ad una distanza dalla costa di 300 metri e comunque tra i 20 e i 50 metri di profondita', segnalate come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione, nelle quantita' di seguito riportate:
I. 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 200 nasse con piu' di un imbarcato, per unita' da pesca con TSL ≤ 2;
II. 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con piu' di un imbarcato, per unita' da pesca con TSL tra 2 e 5;
III. 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 400 nasse con piu' di un imbarcato, per unita' da pesca con TSL > 5.
7. Nella zona C la piccola pesca artigianale, e' consentita ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, unicamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 200 metri, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalita', utilizzati in alternativa fra loro:
a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2.000 metri per imbarcazione con un solo pescatore imbarcato, aumentando fino a 2.500 metri per un secondo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 3.000 metri con un terzo pescatore imbarcato, con maglia di dimensioni non inferiore a 40 millimetri, segnalati come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione;
b. ai soggetti che nel momento della richiesta di autorizzazione, comunichino l'utilizzo di tutte reti con maglie superiori ai 50 millimetri, e' applicata una premialita' del 30% sulla lunghezza delle reti;
c. palangari fissi con un numero massimo di 400 ami per imbarcazione con un solo pescatore, aumentando fino a 600 ami per un secondo pescatore imbarcato, e aumentando di ulteriori 200 ami per ogni successivo pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 800 ami, compatibilmente con la tabella di armamento dell'unita' da pesca, e opportunamente segnalati come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione;
d. nasse, posizionate in mare per non piu' di tre giorni consecutivi, nel solo periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto, ad una distanza dalla costa di 300 metri e comunque tra i 20 e i 50 metri di profondita', segnalate come previsto dalla normativa vigente e con apposito segno di riconoscimento, numerato e consegnato dal soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione, nelle quantita' di seguito riportate:
I. 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con piu' di un imbarcato, per unita' da pesca con TSL ≤ 2;
II. 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 450 nasse con piu' di un imbarcato, per unita' da pesca con TSL tra 2 e 5;
III. 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 500 nasse con piu' di un imbarcato, per unita' da pesca con TSL > 5.
8. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
9. L'attivita' di piccola pesca artigianale non e' consentita all'interno delle concessioni demaniali marittime in cui sono presenti gavitelli destinati a campi ormeggio per le unita' da diporto. Non e' altresi' consentita l'attivita' di pesca e il posizionamento degli attrezzi, ad una distanza inferiore a 150 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle attivita' di cui ai precedenti articoli 15 e 16, e a 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno.
11. I soggetti autorizzati all'attivita' di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dal soggetto gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' e le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, l'attivita' di pesca professionale, in particolare indicando:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;
b. calendario delle attivita' di pesca, comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
e. numero di imprese/cooperative di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca artigianale;
f. numero di unita' da pesca per ogni impresa/cooperativa autorizzata ad esercitare la piccola pesca artigianale;
g. il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi, alle unita' da pesca adibite alle attivita' di piccola pesca artigianale.
13. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, l'autorizzazione puo' essere concessa ad altro soggetto, purche' in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5, rispettivamente per la piccola pesca artigianale, anche se acquisiti in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto istitutivo, nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'.

Art. 25.
Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la piccola pesca artigianale al precedente art. 24, riservata ai soggetti legittimati di cui allo stesso art. 24, alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per l'attivita' di pescaturismo comporta l'obbligo di:
a. esporre sull'unita' da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attivita' di pesca;
b. fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' fornire agli utenti l'apposito materiale informativo fornito dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovra' essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione;
c. consegnare il registro debitamente compilato, in mancanza della consegna non sara' possibile richiedere l'autorizzazione all'attivita' di pescaturismo, per l'anno successivo;
d. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
4. La richiesta di autorizzazione per l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli attrezzi da pesca che si intendono adoperare.
5. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
6. Non e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di pescaturismo in contemporanea con l'attivita' di piccola pesca artigianale.
7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, e' consentito secondo il «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico» vigente, redatto dalla Capitaneria di porto di Oristano.
8. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di pescaturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, la relativa disciplina.

Art. 26.
Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e pesca ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva e ricreativa, la pesca subacquea, ne' la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 8.
2. Il transito all'interno dell'area marina protetta con attrezzi adibiti alla pesca subacquea deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalita' dallo stesso individuate.
3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli Allegati II, IV, V), tra cui:
a. Nacchera (Pinna nobilis);
b. Patella (Patella ferruginea, Patella rustica);
c. Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);
d. Corallo Rosso (Corallium rubrum);
e. Cicala (Scyllarus arctus);
f. Magnosa (Scillarides latus);
g. Riccio diadema (Centrostephanus longispinus);
h. Riccio di mare (Paracentrotus lividus);
i. Cheppia (Alosa fallax);
j. Pesce spada (Xiphias gladius);
k. Tonno rosso (Thunnus thynnus);
l. Corvina (Sciaena umbra);
m. Aragosta rossa (Palinurus elephas);
n. Astice (Homarus gammarus);
o. Ombrina (Umbrina cirrosa);
e' inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (Epinephelus spp., Micteroperca rubra, Polyprion americanus).
4. Nell'area marina protetta non e' consentito:
a. l'utilizzo della tecnica del «vertical jigging», o con attrezzi similari;
b. la pesca a traina di profondita', con affondatore, con lenza di tipo «monel» e piombo guardiano;
c. l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
d. l'utilizzo del «bigattino», sia come esca che come richiamo;
e. l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
f. l'uso di palangari, filacciosi, nasse, nattelli, coppo o bilancia, fiocina;
g. il drifting con ancoraggio al fondale;
h. l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino e l'affondatore.
5. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pesca sportiva e ricreativa.
6. Nelle zone B e' consentita, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, l'attivita' di pesca sportiva e ricreativa ai residenti nel comune di Cabras con gli attrezzi e le modalita' di seguito indicati:
a. nei periodi e negli orari individuati dal soggetto gestore;
b. per la pesca da riva, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 2 (due) Kg per pescatore, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
c. per la pesca da unita' da diporto, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 2 (due) Kg per pescatore e fino ad un massimo di 4 (quattro) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
d. da riva, utilizzare per persona una canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami; in alternativa utilizzare una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo;
e. da unita' da diporto, utilizzare per persona una canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento; in alternativa, utilizzare una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo; sull'imbarcazione, complessivamente, l'utilizzo di un numero massimo di 2 (due) canne o lenze;
f. la pesca da unita' da diporto dall'alba al tramonto;
g. la pesca esercitata dai minori di anni 12 solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
7. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attivita' di pesca sportiva e ricreativa, con gli attrezzi e le modalita' di seguito indicati:
a. nei periodi e negli orari individuati dal soggetto gestore;
b. per la pesca da riva, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3 (tre) Kg per pescatore, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
c. per la pesca da unita' da diporto, un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3 (tre) Kg per pescatore fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
d. da riva, l'utilizzo, per persona, di un massimo di 2 (due) canne o lenze con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento o 4 (quattro) canne o lenze con 1 amo per ciascuno strumento, in alternativa, per ciascuna canna o lenza, l'utilizzo di una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo;
e. per pescatore, impegnare un massimo di 30 metri lineari di riva;
f. da unita' da diporto, utilizzare per persona un massimo di 2 (due) canne o lenze con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento o 3 (tre) canne o lenze con 1 (uno) amo per ciascuno strumento; in alternativa, utilizzare per ciascuna canna o lenza una sola esca artificiale, munita di una o due ancorette, o di doppio amo o di amo singolo; sull'imbarcazione complessivamente l'utilizzo di un numero massimo di 3 (tre) canne o lenze;
g. la pesca da unita' da diporto e' consentita dall'alba al tramonto;
h. la pesca esercitata dai minori di anni 12 possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
8. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le gare di pesca sportiva da terra con un numero massimo di 2 (due) canne o lenze da terra, a non piu' di due ami, per un massimo di 2 (due) manifestazioni annuali.
9. L'accesso e il transito di unita' da diporto nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa diversi o quantitativi di pescato superiori ai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalita' dallo stesso individuate.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per l'attivita' di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. effettuare la procedura di rilascio del tesserino di esercizio di pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.gov.it);
b. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
c. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui al successivo art. 35;
d. rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;
e. presentare la documentazione che attesti i requisiti previsti all'art. 18, in e la documentazione relativa all'unita' da diporto in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge.
11. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:
a. esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e da esporre sull'unita' da diporto autorizzate;
b. esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;
c. riportare, su un apposito registro vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione le seguenti informazioni:
I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);
II. il registro dovra' essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta. In mancanza della consegna del libretto, opportunamente compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.
12. Al fine di garantire la sicurezza e' fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa nelle zone destinate all'ormeggio delle unita' nautiche e per un raggio di 150 metri attorno alle boe di segnalazione dei siti di immersione, e delle boe di segnalazione delle zona A.
13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare le attivita' di prelievo, di adeguare, con successivi provvedimenti sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attivita' di pesca sportiva e ricreativa.
14. E' fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attivita' di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'art. 39, del presente regolamento e dalle altre norme in vigore.
15. Le unita' da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
16. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unita' da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

Art. 27.

Disciplina delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica.
2. Nelle zone B e C l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Il soggetto gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attivita' didattiche e divulgative.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attivita';
b. fornire specifica relazione sulle modalita' di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attivita';
c. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35;
d. nel caso di utilizzo di unita' nautiche in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unita' da diporto, di cui all'art. 18 del presente regolamento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
a. fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
c. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
6. Le unita' nautiche a supporto delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti dedicati all'attivita' di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attivita' di didattica e di divulgazione naturalistica.

Art. 28.

Disciplina delle attivita' e degli eventi sportivi e
ludico-ricreativi

1. Nelle zone A e B non sono consentite attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
2. Nella zona C non e' consentito lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo, al fine di garantire la salvaguardia e l'integrita' degli habitat marini e costieri.
3. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:
a. Kitesurf;
b. Surf e Paddle Surf;
c. Windsurf;
d. Vela;
e. Nuoto;
f. Canoa;
g. Aquiloni;
h. Beach-volley.
4. Durante lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:
a. distinguere tra attivita' spontanee/individuali e attivita' organizzate;
b. essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
c. indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attivita';
d. fornire specifica relazione sulle modalita' di svolgimento e sull'oggetto delle attivita';
e. presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unita' da diporto, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unita' nautiche in appoggio;
f. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 35;
g. fornire la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di svolgere specifiche attivita' di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
7. Al fine di preservare da danni l'ambiente naturale e non provocare disturbo alla fauna, il soggetto gestore, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, puo' stabilire prescrizioni relative alle aree, ai percorsi, ai mezzi e alle modalita' di conduzione delle attivita'.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le attivita' degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.
9. Le unita' nautiche a supporto delle attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

Art. 29.
Disciplina delle attivita' di seawatching

1. Nelle zone A non sono consentite le attivita' di seawatching.
2. Nelle zone B sono consentite le attivita' di seawatching svolte da centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalita':
a. nei siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore;
b. in presenza di guida o istruttore del centro autorizzato;
c. secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
d. in un numero di persone non superiore a 8 (otto) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non piu' di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l'attivita' di seawatching e' svolta in orario diurno;
e. in un numero di persone non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non piu' di 6 (sei) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l'attivita' di seawatching e' svolta in orario notturno;
f. in ciascun sito l' attivita' di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub.
3. Nella zona C sono consentite le attivita' di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalita':
a. in presenza di guida o istruttore del centro autorizzato;
b. secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
c. in un numero di persone non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non piu' di 18 (diciotto) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l'attivita' di seawatching e' svolta in orario diurno;
d. in un numero di persone non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, con non piu' di 9 (nove) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito, se l'attivita' di seawatching e' svolta in orario notturno;
e. in ciascun sito l'attivita' di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub.
4. I centri autorizzati all'esercizio di attivita' di seawatching possono ormeggiare le unita' nautiche a supporto, ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attivita'.
5. Per ciascun sito e' consentito operare con un massimo di 2 (due) unita' nautiche contemporaneamente.
6. Le unita' nautiche a supporto delle attivita' di seawatching, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validita' massima annuale, per lo svolgimento dell'attivita' di seawatching, i centri e le imprese richiedenti devono:
a. in caso di imprese specializzate in attivita' escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.R. n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneita' per i salvataggi a mare rilasciati da societa' autorizzata dal Ministero della marina mercantile (cosi' sostituito da decreto ministeriale 25-8-1989);
b. indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilita' dei responsabili legali del centro;
c. presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;
d. indicare l'elenco e le caratteristiche delle unita' nautiche utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;
e. assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attivita' del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' nei periodi di picco delle presenze turistiche;
f. presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
g. presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unita' nautiche all'art. 17, del presente regolamento, nel caso di utilizzo di unita' nautiche in appoggio;
h. comunicare ogni variazione delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte del soggetto gestore;
i. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35.
8. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonche' del possesso dei requisiti richiesti.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
10. Il soggetto gestore si riserva la facolta' di revocare o sospendere l'autorizzazione ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorita' competenti.
11. Prima dell'attivita' di seawatching e' fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l'attivita' e le norme di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del regolamento di disciplina e del presente regolamento.
12. Il responsabile dell'unita' nautica in appoggio all'attivita' di seawatching, prima di tale attivita' deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalita', la data, l'orario e il numero di attivita' effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attivita' di seawatching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
13. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sara' possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
14. I Centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma 7, che svolgono l'attivita' di visite guidate subacquee/didattica subacquea e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all'art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l'attivita' di seawatching, nonche' dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attivita'. In ogni caso il seawatching puo' essere effettuato solo con l'ausilio delle unita' nautiche comunicate al soggetto gestore come «unita' d'appoggio».
15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti dedicati all'attivita' di seawatching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attivita' di seawatching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a. il numero massimo di autorizzazioni;
b. ulteriori requisiti di eco-compatibilita';
c. i siti dove svolgere l'attivita' di seawatching;
d. il numero massimo di attivita' al giorno, per ciascun sito e in totale;
e. il numero massimo di unita' nautiche autorizzabili per ogni centro/impresa e in totale;
f. un'adeguata turnazione tra le attivita' di seawatching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee;
g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
h. gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita';
k. eventuali requisiti di preferenzialita' nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attivita' di seawatching, eccedesse il numero massimo stabilito.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE
Art. 30.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciatogli e a esibirlo, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta.
4. Il soggetto gestore, a fronte di esigenze correlate alla tutela dell'ambiente marino, puo' sospendere temporaneamente e/o disciplinare, previa approvazione del Ministero, in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta.
5. Il soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, puo' rilasciare, previa approvazione del Ministero dell'ambiente, specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
6. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unita' nautiche in appoggio alle attivita' previste dal presente regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

Art. 31.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata al soggetto gestore sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet dell'area marina protetta.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi consegnati dal soggetto gestore.
3. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a. le generalita' del richiedente;
b. l'oggetto;
c. la natura, la data di inizio, anche presunta, e la durata dell'attivita';
d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione;
e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

Art. 32.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione e dalla normativa vigente in materia.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 33.
Procedura d'esame della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 31 e' esaminata dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nella domanda medesima e dei criteri di cui al successivo art. 35.
2. La domanda di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' riconducibili in modo chiaro ed univoco a soggiorni turistici nell'area marina protetta, quali immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio e pesca sportiva, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione.

Art. 34.
Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva per la verifica delle dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B e C puo' essere effettuata dal soggetto gestore in base a eventuali regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, il soggetto gestore puo' individuare come criterio di preferenzialita', la residenza nel Comune di Cabras, da parte dei soggetti richiedenti, nel caso in cui la domanda superi il numero di autorizzazioni consentite per ogni specifica attivita'.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, il soggetto gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti e il miglior perseguimento delle finalita' pubbliche, mediante apposite convenzioni.
5. Il soggetto gestore pubblicizza, anche per via informatica, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite, nonche' i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita'.
6. La domanda di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b. in caso di accertata violazione da parte di organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento reiterate negli ultimi 24 mesi e di cui il soggetto gestore sia venuto comunque a conoscenza;
c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego.
8. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 35.

Art. 35.
Corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria

1. I soggetti richiedenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio della relativa autorizzazione e per i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di servizio/attivita', e' stabilita dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero.
3. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 9.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee/didattica subacquea e' disposto su base mensile e annuale. Il richiedente e' tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo entro i successivi 90 giorni.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per l'ormeggio e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unita' nautica. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore puo' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate e' disposto su base annuale in funzione della lunghezza, e della portata passeggeri dell'unita' nautica. Il richiedente e' tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo entro i successivi 90 giorni.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione della durata dell'autorizzazione, della lunghezza e della portata passeggeri dell'unita' da diporto da autorizzare.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della portata passeggeri dell'unita' nautica.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per le attivita' di whale-watching e' disposto su base mensile e annuale.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per le attivita' di seawatching e' disposto su base mensile e annuale.
15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e i diritti di segreteria, per le attivita' degli eventi sportivi e ludico-ricreativi e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
16. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui ai precedenti commi possono essere previsti in misura ridotta per i proprietari di unita' nautiche che attestano il possesso di eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilita' stabiliti con successivo provvedimento dal soggetto gestore, previa approvazione del Ministero.
17. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita':
a. al soggetto gestore dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», indicando in causale l'autorizzazione richiesta, secondo le modalita' di pagamento specificate nella domanda di autorizzazione;
b. presso la sede o altri uffici a cio' designati dal soggetto gestore.
18. Il soggetto gestore puo' autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita', determinandone l'eventuale corrispettivo, secondo le disposizioni del regolamento per il rilascio della concessione d'uso del logo approvato dal soggetto gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36.
Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero e su tale base redige annualmente, ed invia al Ministero, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero e derivanti dalle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' delle previsioni di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero l'aggiornamento dei detti provvedimenti.

Art. 37.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione autonoma della Sardegna e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Ai fini della sorveglianza il soggetto gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato.

Art. 38.
Pubblicita'

1. Il presente regolamento di esecuzione ed organizzazione, alla sua entrata in vigore e' affisso insieme al decreto di aggiornamento, al regolamento di disciplina delle attivita' consentite, e ad eventuali disciplinari provvisori, nelle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede alla pubblicazione dei testi ufficiali dei provvedimenti di cui al comma precedente sul sito web dell'area marina protetta.
3. Il soggetto gestore provvede inoltre alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti gli stessi provvedimenti presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.
5. Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di porto, dell'Autorita' portuale, e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'area marina protetta.

Art. 39.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina, nel presente regolamento, e negli eventuali disciplinari provvisori annuali, compreso l'eventuale utilizzo improprio o assenza della documentazione autorizzativa, le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore sono sospese o revocate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le Autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono immediatamente copia del relativo verbale al soggetto gestore.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1, e' determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
6. Il soggetto gestore provvede, di concerto con l'autorita' marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati esclusivamente al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.
8. Il soggetto gestore si riserva il diritto di costituirsi parte civile nei procedimenti di ordine penale relativi alle violazioni del presente regolamento.

Art. 40.
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011 e del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite approvato con il decreto n. 188 del 20 luglio 2011, nonche' alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
 
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