Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2017
Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 38, comma 1, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a euro 516,46 in presenza di determinati requisiti di reddito e di eta';
Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recano la disciplina della erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla legge n. 448 del 2001, ai cittadini italiani residenti all'estero;
Visto in particolare, il comma 9 dell'art. 38 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001;
Visto il decreto 12 maggio 2003 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge n. 289 del 2002, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001;
Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha previsto, che «Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita', e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo art. 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'art. 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto l'art. 1, comma 20, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale le competenze del Ministro per gli italiani nel mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto 10 gennaio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, della legge n. 289 del 2002, al quale sono stati allegati i coefficienti di conversione ed i tassi di cambio aggiornati al 2011;
Visto l'art. 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il quale e' stata modificata la denominazione del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Vista la tabella allegata, contenente i dati relativi ai coefficienti di conversione dei prezzi ed ai tassi di cambio aggiornati all'anno 2013, trasmessa dall'Istituto nazionale di statistica con la nota tecnica prot. 18480 del 21 ottobre 2015;
Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, svoltasi in data 11 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno 2016, per la determinazione dell'aumento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, e' stabilito nella misura risultante dal prodotto del reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla legge n. 127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun Paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per i Paesi ove i suddetti coefficienti non sono riportati, il valore di riferimento e', ove disponibile, quello piu' recente riportato nelle tabelle allegate ai precedenti corrispondenti decreti interministeriali.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. In ogni caso l'importo della maggiorazione sociale non puo' concorrere a determinare un reddito proprio superiore, per l'anno 2016, a 638,33 euro mensili per tredici mensilita', rivalutati, per gli anni successivi, in base all'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ne', puo', comunque, essere di importo inferiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l'importo del trattamento minimo INPS.
 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2017

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano

 
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