Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 aprile 2017
Individuazione delle unita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nei compartimenti marittimi delle Regioni Sicilia, Campania e Lazio.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di funzione dirigenziale generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a decorrere dal 24 gennaio 2017, per la durata di tre anni, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2017, registro n. 212;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»;
Visto il reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il reg. (CE) 1626/94»;
Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;
Visto il reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto in particolare l'art. 5 del suddetto regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita';
Considerate le reiterate richieste dell'UNCI Agroalimentare - Unione Nazionale Cooperative Italiane che ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa articoli 9 e 13 del reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque dei Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio, Campania e Sicilia;
Considerate altresi' le richieste della Regione Sicilia formulate con le note prot. nn. 1091 e 3304 rispettivamente in data 29 gennaio e 16 marzo 2016 intese ad ottenere l'autorizzazione alla pesca sperimentale recependo le istanze dei CO.GE.PA. - Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese - localmente riconosciuti;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerato che l'art. 14 del reg. (CE) n. 1967/2006 ha fissato, alla data del 31 maggio 2010, la scadenza della deroga all'uso degli attrezzi per la pesca speciale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), e che pertanto da tale data non e' stato piu' possibile pescare tali specie ittiche;
Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto reg. (CE) n. 1967/2006 si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;
Considerato, altresi', che l'art. 13 del predetto reg. (CE) n. 1967/2006, pur vietando l'attivita' di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' per la Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;
Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea per fattispecie analoghe, di definire, per l'attivita' di pesca in questione, precise e dettagliate informazioni scientifiche, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite delle 3 miglia nautiche;
Considerato che l'attivita' di pesca in questione puo' essere prevalentemente svolta a una distanza ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni;
Considerato che la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), in quanto altamente selettiva, non puo' essere praticata con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla rete a circuizione senza chiusura i quali non comportano un impatto significativo sugli habitat protetti poiche' non entrano in contatto col fondo marino;
Considerata la necessita' di individuare i livelli delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima, nonche' quella di dare prova di un'elevata selettivita' della flotta, fornendo informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie;
Considerato che l'attivita' di pesca sperimentale connessa alla richiesta di deroga non dovra' manifestare carenze di natura scientifica;
Considerata la tradizione storica legata a tale tipo di attivita' di pesca nelle aree interessate;
Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio Campania e Sicilia ricadenti nelle GSA 10, 16 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006;
Ritenuto opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione;
Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha svolto l'attivita' di pesca in questione;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico e di individuare le imbarcazioni da inserire nel Piano di gestione di cui alle premesse, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, gli interessati (armatori o proprietari) le cui navi sono iscritte nei pertinenti RR.NN.MM.GG. degli uffici facenti capo ai Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio, Campania e della Sicilia ricadenti nelle GSA 10, 16 e 19, possono presentare apposita istanza per essere autorizzati alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa.
2. L'istanza dovra' essere presentata, in bollo e con firma autenticata (vale per autentica anche la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'), tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC (pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, allegando copia del relativo documento abilitativo all'attivita' di pesca (licenza/attestazione provvisoria) in corso di validita'.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 9 del regolamento (CE) n. 1967/006, saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate dalle imprese titolari di imbarcazioni che possano dimostrare il requisito di una attivita' comprovata nella pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), per piu' di cinque anni.
4. Per le navi iscritte negli uffici dei Compartimenti marittimi ricadenti nella Regione Sicilia, che abbiano presentato istanza, la sussistenza del requisito sara' soddisfatta dalla loro individuazione all'interno di apposito elenco che dovra' essere fornito dalla medesima Regione entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto atto ad accertare la presenza del requisito.
5. I requisiti si intendono utilmente posseduti anche in caso di trasferimento della licenza di pesca, successivamente alla data del 31 maggio 2010, ad una nuova imbarcazione in sostituzione di una precedente unita' che abbia effettuato la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus). Di tale circostanza l'istante dovra' farne menzione nella propria domanda.
 
Art. 2

Con successivo decreto verranno individuate le imbarcazioni e definite le modalita' spaziali e temporali per le unita' che potranno esercitare la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa nonche' l'organismo scientifico responsabile del monitoraggio.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche' affisso presso l'albo delle Capitanerie di Porto della Regione Siciliana, della Regione Lazio e della Regione Campania.

Roma, 4 aprile 2017

Il direttore generale: Rigillo
 
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