Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 67
Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante, tra l'altro, deleghe al Governo per la disciplina della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n. 198 del 2016, che, al fine di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle competenze del suddetto Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della professione di giornalista»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista»;
Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Consiglio nazionale: composizione)

1. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 il secondo, il terzo e il quarto comma sono cosi' sostituiti:
«Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi puo' votare o essere eletto in piu' di un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille e' assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio e' attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille piu' elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu' di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.».
2. Dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalita' che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunita' territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonche', ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalita', in sede di prima applicazione e' costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato che ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale non e' stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato che ha riportato piu' voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo e' attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2016, n. 255.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198:
"4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti
per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa
generale del sistema pensionistico, nonche' di
razionalizzare la composizione e le attribuzioni del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e
la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti
di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
la revisione della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.".
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1965, n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della L. 3
febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di
giornalista), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1965, n. 63.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1963, n. 49, come modificato dal presente decreto:
"Art. 16. Consiglio nazionale: composizione.
E' istituito, con sede presso il Ministero della
giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti.
Il Consiglio nazionale e' composto in ragione di due
professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o
interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di
sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo
pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e
interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un
rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I
candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di
una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun
Ordine regionale o interregionale costituisce collegio
elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e
Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio
elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale
elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo,
rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei
pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi puo' votare o
essere eletto in piu' di un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine
regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti
professionisti iscritti superiore a mille e' assegnato un
seggio ulteriore per la quota di giornalisti
professionisti, in ragione di ogni mille professionisti
iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la
rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo
seggio e' attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e
della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o
interregionale con la frazione di mille piu' elevata.
Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu'
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti
professionisti.
Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale,
con propria determinazione da adottare previo parere
vincolante del Ministro della giustizia, assicura la
rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute,
prevedendo criteri e modalita' che tengono conto della
diffusione della lingua presso le rispettive comunita'
territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e
dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche
tutelate nonche', ove necessario, secondo un principio di
rotazione. Per le medesime finalita', in sede di prima
applicazione e' costituito un collegio unico nazionale per
l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche
riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta
entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima
convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino
l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza
linguistica diversa da quella di appartenenza del
rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino
il maggior numero di voti un giornalista professionista e
un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima
minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato
che ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale
non e' stato proclamato il rappresentante della minoranza
linguistica, e' proclamato eletto il candidato che ha
riportato piu' voti tra quelli appartenenti alla minoranza
linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato.
In ogni caso, deve essere assicurato il principio della
rotazione nella rappresentanza tra le minoranze
linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare
all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del
giornalista pubblicista appartenente alla minoranza
linguistica, al medesimo e' attribuito il seggio
dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli
iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A),
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:
"Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Dopo l'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualita' per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettivita' e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:
a) promuove, coordina e autorizza l'attivita' di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;
b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia;
c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attivita' formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d);
f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalita' per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonche' quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:
a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale puo' stipulare con le scuole;
c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
e) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonche' di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalita' e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 69
del 1963:
"Art. 20. (Attribuzioni del Consiglio). - Il Consiglio
nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme,
esercita le seguenti attribuzioni:
a) da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro
della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che
riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attivita' culturali dei
Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al
miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali
o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso
le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di
iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal
registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli
relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei
Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi
e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal
Ministro della giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal
Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da
approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il limite
massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o
interregionali dai rispettivi iscritti.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della Costituzione:
"Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorita' giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni
effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della citata legge
n. 69 del 1963:
"Art. 34. - La pratica giornalistica deve svolgersi
presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico
della radio o della televisione, o presso un'agenzia
quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4
giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un
periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti
professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore
responsabile della pubblicazione gli rilascia una
dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta,
per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art.
31.
Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di
tre anni nel registro.".
 
Art. 3
Norme di coordinamento

1. All'articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «regionale o interregionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle province autonome».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26
della citata legge n. 69 del 1963, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o
interregionale e delle province autonome e' istituito
l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il
loro domicilio professionale nel territorio compreso nella
circoscrizione del Consiglio.
L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei
professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza
fuori del territorio della Repubblica sono iscritti
nell'albo di Roma.".
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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