IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato; Visto l'art. 44-ter, comma 3, della predetta legge 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, « ... sono ... definite le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.»; Visto l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti rispettivamente il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e l'individuazione del soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale appositamente aperta per l'emergenza, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi; Visto l'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale si prevede che: le contabilita' speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista A, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 225/1992, sono soppresse in via definitiva alla data del 30 giugno 2017 (comma 1); le disponibilita' eventualmente giacenti sulle medesime contabilita' speciali sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 225/1992 (comma 2); la soppressione delle contabilita' speciali in questione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3); Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Tenuto conto che la soppressione delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
Contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi
1. Le gestioni operanti su contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi, di cui all'allegato 1, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono soppresse alla data del 30 giugno 2017. A decorrere dal 1° luglio 2017 viene inibita ai titolari l'operativita' sulle predette contabilita' speciali. La chiusura delle contabilita' speciali interessate e' disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabilita' speciali soppresse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere utilizzate secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 3. I funzionari delegati titolari delle gestioni soppresse in via definitiva rendono il conto amministrativo della loro gestione al 30 giugno 2017, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco |