Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 6 aprile 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «secondo modalita' conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance» sono sostituite dalle seguenti: «e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilita' al personale, nonche' del conferimento degli incarichi dirigenziali.»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
legislativi per il riordino della disciplina in materia di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
cui all'art. 16:
a) - q) (omissis);
r) semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione
specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192 del 18 agosto
1990.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
227 del 28 settembre 2000.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 254 del 31 ottobre 2009.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Principi generali). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai
singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'art. 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi e
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di
responsabilita' al personale, nonche' del conferimento
degli incarichi dirigenziali.
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata
nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance, rileva ai fini dell'accertamento della
responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater,
comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.
6. Fermo quanto previsto dall' art. 13,
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale
fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10»;
b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). - 1. Ai
fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art.
3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola
nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati
conseguiti nell'anno precedente, come documentati e
validati nella relazione annuale sulla performance di cui
all'art. 10;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione
delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione
di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonche' ai competenti organi di controllo
interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita' dell'azione amministrativa.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano,
in coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche
nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli
eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle
pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di
contrattazione di appartenenza e in relazione anche al
livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai
cittadini; b) obiettivi specifici di ogni pubblica
amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva
annuale adottata ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della
performance di cui all'art. 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
determinati con apposite linee guida adottate su base
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al
primo periodo e' adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),
sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali,
su base triennale e definiti, prima dell'inizio del
rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano i
dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli
enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle
linee guida di determinazione degli obiettivi generali,
ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione
del Piano di cui all'art. 10, salvo procedere
successivamente al loro aggiornamento.
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da
parte degli enti locali, su base volontaria ovvero
obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici
relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti
unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione
del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono
essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire
la continuita' dell'azione amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e
chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento
della qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da
standard definiti a livello nazionale e internazionale,
nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita'
dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno
al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle
risorse disponibili.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione» e le parole da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).»;
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Monitoraggio della performance). - 1. Gli
Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle
risultanze dei sistemi di controllo strategico e di
gestione presenti nell'amministrazione, verificano
l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi
programmati durante il periodo di riferimento e segnalano
la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in
corso di esercizio all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi
di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto
dell'organizzazione e delle risorse a disposizione
dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante
l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della
performance organizzativa e individuale sono inserite nella
relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai
fini della validazione di cui all'art. 14, comma 4, lettera
c).».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,»;
b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresi', le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della
performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in
rapporto alla qualita' dei servizi resi
dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione, secondo
quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e in esso sono
previste, altresi', le procedure di conciliazione, a
garanzia dei valutati, relative all'applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance e le
modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita';»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance organizzativa). - 1. Il Sistema di misurazione
e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di
obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso
modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e la
capacita' di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunita'.
1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa
sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti
dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto
anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie
esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del
confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui
al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del
decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo
all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilita'» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7,»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai quali e' attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva»;
c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate»;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonche' di quelli specifici definiti nel contratto individuale.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale). - 1. La misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di una unita' organizzativa in posizione di
autonomia e responsabilita', secondo le modalita' indicate
nel sistema di cui all'art. 7, e' collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita', ai quali e'
attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonche' ai
comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace
svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
1.bis. La misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui
all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli
obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione e nel Piano della performance,
nonche' di quelli specifici definiti nel contratto
individuale.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
sulla performance individuale del personale sono effettuate
sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
o individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla performance"» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' e attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni
anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio
di genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 169, comma 3 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227
del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del Documento di economia e finanza, di cui
all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle Performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale
delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare
delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento,
esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14;
c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' nazionale anticorruzione»;
b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Autorita'» e «dell'Autorita'»;
c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita' svolta» sono soppresse;
d) al comma 2, la parola «5,» e' soppressa;
e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale» sono soppresse;
f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresi', i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato» sono soppresse;
2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» sono soppresse;
3) il quinto periodo e' soppresso;
g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
2) le lettere m) e p) sono soppresse;
h) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1. La
Commissione istituita in attuazione dell'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata
Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e
delle province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorita' sono
definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti
sono nominati, tenuto conto del principio delle pari
opportunita' di genere, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo parere favorevole delle Commissioni
parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono
nominati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i
componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo
di sei anni e non possono essere confermati nella carica.
4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta da
un Segretario generale nominato con deliberazione
dell'Autorita' medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri
regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.
Nei limiti delle disponibilita' di bilancio l'Autorita'
puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere
indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la
funzione pubblica.
5.
6. L'Autorita' nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione: e) adotta le linee guida per la
predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza
e l'integrita' di cui all'art. 10, comma 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7.
8. Presso l'Autorita' e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' dell'Autorita' sono
pubblici. L'Autorita' assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione,
l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Autorita'.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Il sistema di valutazione delle attivita'
amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di
cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto
del presente decreto.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi»;
2) alla lettera b) le parole «, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»;
3) alla lettera c), dopo le parole «all'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali»;
4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e valutazione» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)»;
5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»;
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.»;
d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite le seguenti: «tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o».
2. Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.»;
c) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16. (Norme per gli Enti territoriali e il
Servizio sanitario nazionale). - 1. Abrogato.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti
e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma
1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al
presente decreto, si procede tramite accordo da
sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.
3. (abrogato).».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). - 1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 e' applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.».
2. Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali). - 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attivita' e per i servizi erogati, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, favorendo ogni piu' ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalita' individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui e' attribuita una valutazione di eccellenza.» .

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze). - 1. Ogni
amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui
al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, puo' attribuire un bonus annuale al
quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui e'
attribuita una valutazione di eccellenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la
contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare
del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli
articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di
valutazione della performance, assegnano al personale il
bonus annuale relativo all'esercizio precedente.».
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Progressioni economiche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le
progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e
integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse
disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed
ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione.
3. (abrogato).».
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Progressioni di carriera). - 1. Ai sensi
dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165
del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione
organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non
superiore al cinquanta per cento a favore del personale
interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. (abrogato).».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 31
del decreto legislativo n. 150 del 2009

1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «18,» e' inserita la seguente: «19,»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio
sanitario nazionale). - 1. Le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma
2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27,
comma 1.
2. - 5. (abrogati).».
 
Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non e' ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti agli articoli 16 e 31 del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le
note agli articoli 12 e 17.
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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