Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del 6 aprile 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti: «o che abbiano introdotto»;
b) dopo le parole «essere derogate» sono inserite le seguenti: «nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,»;
c) dopo le parole «accordi collettivi» e' inserita la seguente «nazionali»;
d) le parole «, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge» sono soppresse.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:
«Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito
pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera
a), e comma 2, lettere b), c), d) ed e) della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il
diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa;
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche
strettamente necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici
della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in
coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
all'art. 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione
amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della citata legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
legislativi per il riordino della disciplina in materia di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
cui all'art. 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di
meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare
l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno
avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
un adeguato accesso dall'esterno;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le
amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o
aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti
territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di
valutazione uniformi, per assicurare omogeneita'
qualitativa e professionale in tutto il territorio
nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle
modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con
la predisposizione di strumenti volti a garantire
l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo
svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita'
sui temi di concorso e di forme di preselezione dei
componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello
provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali,
in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle
graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
presente comma, in attuazione dell'art. 1, commi 424 e 425,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano
state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
vigore della presente legge;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile
dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite
dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'art. 17, comma 111,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale,
finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di
parametri di riferimento in grado di orientare la
programmazione delle assunzioni anche in relazione agli
interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e
di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle
assunzioni del personale appartenente alle categorie
protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
all'Agenzia di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini
dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma,
delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative
sindacali, nonche' di funzioni di supporto tecnico alle
amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione
e valutazione della performance e nelle materie inerenti
alla gestione del personale, previa stipula di apposite
convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza
ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione
delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del
relativo sistema dei controlli e potenziamento degli
strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei
termini e delle modalita' di svolgimento della funzione di
consulenza in materia di contrattazione integrativa;
definizione delle materie escluse dalla contrattazione
integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito e la parita'
di trattamento tra categorie omogenee, nonche' di
accelerare le procedure negoziali;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per
malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire
l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della relativa
competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
prioritario ricorso alle liste di cui all'art. 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle
assunzioni, differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi
derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione
degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro
previsti dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione
annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla
Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione
relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa
vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie,
caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
q) progressivo superamento della dotazione organica
come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di
spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione
specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad
accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di
espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione
disciplinare;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina,
da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei
processi di inserimento, definendone i compiti con
particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento
ragionevole di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo
di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni
pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione
relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori
disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva
prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche,
nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di
avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte
del centro per l'impiego territorialmente competente.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di
attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e
comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi
contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni
contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alla gestione dei rapporti di lavoro» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici»;
b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a «l'esame congiunto,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»;
c) l'ultimo periodo e' soppresso.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Potere di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio
di pari opportunita', e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di
lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati
ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste
nei contratti di cui all'art. 9.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8deldecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni
senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle
funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta'
inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3,
dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, con il consenso degli stessi alla
prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra
sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui allalegge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
deldecreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262convertito con
modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286e quanto
a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.(142)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale»;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.»;
c) il comma 4-bis e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.».
2. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilita' del personale.».
3. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita' di cui al comma 3.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6. (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. (abrogato).
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 6-bis (Misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, nonche' gli
enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del
bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei
principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul
mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio
interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione e di adottare le necessarie misure in materia di
personale.
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui
al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e
alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in
misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di
controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del
presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei
risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in
materia di organizzazione e di personale, anche ai fini
della valutazione del personale con incarico dirigenziale
di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.»;
b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» e' inserita la seguente «esclusivamente» e le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa,» sono soppresse;
2) alla lettera d), la parola «luogo,» e' soppressa;
3) al secondo periodo, le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa» sono soppresse;
4) al terzo periodo, le parole «Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati».
c) al comma 6-quater le parole «di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
d) dopo il comma 6-quater e' inserito il seguente: «6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.»;
b) al comma 3-bis, lettera b), le parole «di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro flessibile»;
c) al comma 4, le parole «della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui allalegge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui
allalegge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono
per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a)
adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di
limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo
restando quanto previsto dall'art. 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente
in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la
valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e
professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e
di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
piu' diffuse e della lingua inglese nonche', ove opportuno
in relazione al profilo professionale richiesto, di altre
lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28
definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita'
per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di
conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si
riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i
casi nei quali U comma 1 non si applica.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun anno le» sono sostituite dalla seguente: «Le», dopo le parole «a comunicare» e' inserita la seguente: «tempestivamente», le parole «o su apposito supporto magnetico» e le parole «, relativi all'anno precedente,» sono soppresse;
c) al comma 14, primo periodo, le parole da: «o su supporto magnetico» fino a «compensi corrisposti.» sono sostituite dalle seguenti: «, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di
ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n.
33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o
autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni
relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»;
b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.»;
e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;
f) al comma 5-quater, primo periodo, le parole «a tempo determinato» sono soppresse;
g) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'art. 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili
previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti
di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le
modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche
possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del
presente comma soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel
rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento
stabilite dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto
degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. (abrogato).
5-ter. (abrogato).
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro
flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di
risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma
5, non si applica al reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a
tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e degli enti locali, le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli
enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e
19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita'). - 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita', di seguito Consulta.
2. La Consulta e' composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunita', un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilita' indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacita' e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilita' da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva.
Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita'). - 1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita', le amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche' con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficolta' di integrazione.
Art. 39-quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68). - 1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalita' di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresi' trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita', ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma 3, lettera e).
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 39 (Assunzioni obbligatorie delle categorie
protette e tirocinio per portatori di handicap). - 1. Le
amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'art.
11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'art.
10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61:
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo
di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione di cui all'art. 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di seguito
denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. I
componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non
superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, disciplina la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali in numero non superiore a
cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi
prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio
presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
fini della valutazione congiunta della perdurante utilita'
dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per
un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da
adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti
di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'art. 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
delle politiche sulla disabilita', di cui all'art. 41,
comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che
possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso
cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei
diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno
stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009
al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
aprile".».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187:
«Art. 3 (Ambito di applicazione). - (Omissis).
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
«Art. 9 (Richieste di avviamento). - (Omissis).
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in
via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da
modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota
di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e
l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per
l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa
con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto
di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il modello unico di prospetto di cui al presente
comma.
omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 12
marzo 1999, n. 68:
«Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di cui
al comma 1 dell'art. 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai
servizi per il collocamento mirato nel cui ambito
territoriale si trova la residenza dell'interessato, il
quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro
servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione
dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni
persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota
in una apposita scheda le capacita' lavorative, le
abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la
natura e il grado della disabilita' e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento
delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato
opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei
servizi medesimi e da esperti del settore sociale e
medico-legale, con particolare riferimento alla materia
della disabilita', con compiti di valutazione delle
capacita' lavorative, di definizione degli strumenti e
delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni
di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie,
umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
denominato.
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco,
con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono
la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
12 marzo 1999, n. 68:
«Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il
datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre l'adozione
di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attivita' di sorveglianza e controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013,
n. 196:
«Art. 8 (Banca dati politiche attive e passive). - 1.
Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva
di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e
di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i
Giovani di cui all'art. 5, e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle
politiche attive e passive».
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le
informazioni concernenti i soggetti da collocare nel
mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
collocazione nel mercato stesso e le opportunita' di
impiego nonche' le informazioni relative agli incentivi, ai
datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai
lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro.
Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e'
costituita un'apposita sezione denominata "Fascicolo
dell'azienda" che contiene le informazioni di cui all'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche
attive e passive, che costituisce una componente del
sistema informativo lavoro di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile
attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province
autonome, le province, l'ISFOL, l'Istituto Nazionale di
Previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italia
Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero
dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le
Universita' pubbliche e private e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dati definite dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca
dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui
all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e
dei laureati delle universita' di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche'
la dorsale informativa di cui all'art. 4, comma 51, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli
interventi di cui al presente articolo, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati in particolare
per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati
di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati
costituite con la stessa finalita' nonche' per determinare
le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei
dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori
tecniche ed esperienze.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita» sono inserite le seguenti: «area o»;
c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo periodo, dopo le parole «qualita' della performance» sono inserite le seguenti: «, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati»;
2. il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.»;
3. al quarto periodo la parola «Essa» e' sostituita dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa»;
d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.»;
e) il comma 3-quater e' abrogato;
f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole «dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero.»;
g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonche' di miglioramento della produttivita' e della qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva disciplina
il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge
con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali
ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'art.
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
(Omissis).
3-quater. (abrogato).
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi
strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento
delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia
di misurazione, valutazione e trasparenza della performance
e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva,
con quote annuali e per un numero massimo di annualita'
corrispondente a quelle in cui si e' verificato il
superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare
l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di
cui al periodo precedente, previa certificazione degli
organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, e'
corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto
disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti
locali possono prorogare il termine per procedere al
recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo
non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o
abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 55 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione dolosa
o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice
civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
art. 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
3.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165

1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e responsabilita'.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, e' consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»;
f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti disciplinari puo' acquisire da altre amministrazioni pubbliche»;
g) al comma 7, la parola «lavoratore» e' soppressa, dopo le parole «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole «dall'autorita' disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»;
h) al comma 8, primo periodo, le parole «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e' interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente e' stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»;
i) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 55-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravita',
per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di
competenza del responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali
e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione,
individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari
competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la
titolarita' e responsabilita'.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono
prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale, il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque
entro dieci giorni, all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, con
immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti
dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal
momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla
contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente
puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo
impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie
scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a
sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga
del termine per la conclusione del procedimento in misura
corrispondente. Salvo quanto previsto dall'art. 54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento
disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di
sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati
dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via
telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro
venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la
riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e'
sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al
dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e'
effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso
in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso
della posta elettronica certificata o della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata
postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni
successive alla contestazione dell'addebito, e' consentita
la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri
dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti
informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di
posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o
dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i
procedimenti disciplinari puo' acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti
rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta
attivita' istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa o a una diversa amministrazione pubblica
dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino
ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e' avviato o concluso e la
sanzione e' applicata presso quest'ultima. In caso di
trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento
disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che
abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva
trasmissione al competente ufficio disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e'
trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e'
interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui
il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di
provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare
successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa
Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e
comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' stato
trasferito e dalla data di ricezione della predetta
segnalazione decorrono i termini per la contestazione
dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli
esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso
comunicati anche all'amministrazione di provenienza del
dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il
procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione
commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o
comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le
clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque
qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni
disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori
rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che
comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni
sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55
a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina la
decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli
atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione
disciplinare, anche in ragione della natura degli
accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque
compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter,
sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione
del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, il
procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci
giorni e' di competenza del responsabile della struttura in
possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le
disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque
per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di
quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165

1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo, le parole da «Per le infrazioni» a «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva la possibilita'» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»;
b) al comma 2 le parole «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;
c) al comma 3 le parole «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 55-ter del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e'
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento
penale. Per le infrazioni per le quali e' applicabile una
sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni,
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei
casi di particolare complessita' dell'accertamento del
fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a
motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento
disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi,
sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni
caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o
altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si
conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con
una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che
il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo
non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione
all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive
all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare
e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in
sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento
disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto,
mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da
parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento
dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge
secondo quanto previsto nell'art. 55-bis con integrale
nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la
conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura
penale.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 55-quater del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1.
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta
causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo, si applica comunque la
sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un
numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini
o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignita' personale
altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale
e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro.
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di
comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa,
dell'infrazione di cui all'art. 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, che abbia
determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della
sospensione dal servizio per un periodo complessivo
superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza,
e rilevato dalla costante valutazione negativa della
performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo
triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in
servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere,
anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente
in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la
quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il
rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della
violazione risponde anche chi abbia agevolato con la
propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
2. (abrogato).
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed
f), il licenziamento e' senza preavviso. Nei casi in cui le
condotte punibili con il licenziamento sono accertate in
flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a
3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa
attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di
registrazione degli accessi o delle presenze, determina
l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare
nella misura stabilita dalle disposizioni normative e
contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
dell'interessato. La sospensione e' disposta dal
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in
via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento
in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La
violazione di tale termine non determina la decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della
sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione
cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla
contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per
il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore
ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una
memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a
difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta
nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
del dipendente, della contestazione dell'addebito. La
violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
determina la decadenza dall'azione disciplinare ne'
l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia
al pubblico ministero e la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei conti avvengono entro
quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.
La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i
presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine
entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata,
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i
centoventi giorni successivi alla denuncia, senza
possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile
e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di
informazione e comunque l'eventuale condanna non puo'
essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in
godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i
dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto,
ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i
responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione
del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del
provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato
motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
licenziamento e di esse e' data notizia, da parte
dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare,
all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della
sussistenza di eventuali reati.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza.».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 55-quinquies del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalita'
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400
ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno d'immagine di cui all'art. 55-quater,
comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per
il medico, la sanzione disciplinare della radiazione
dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente constatati ne'
oggettivamente documentati.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art.
55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi
nazionali individuano le condotte e fissano le
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle
ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio
in continuita' con le giornate festive e di riposo
settimanale, nonche' con riferimento ai casi di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi
nei quali e' necessario assicurare continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 55-sexies del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilita' per l'esercizio
dell'azione disciplinare). - 1. La violazione di obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, che abbia
determinato la condanna dell'amministrazione al
risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti
del dipendente responsabile, l'applicazione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,
in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu'
grave sanzione disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore,
quando cagiona grave danno al normale funzionamento
dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale accertate dall'amministrazione
ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita',
all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le
disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34,
commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il
giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica
per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale e' collocato in
disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire
aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'art.
55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente
irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della
sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi,
salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei
casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e
comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con
qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi
dirigenziali, e' valutata anche ai fini della
responsabilita' di cui all'art. 21 del presente decreto.
Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare
dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al
presente comma commesse da soggetti responsabili
dell'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4.
4. La responsabilita' civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in relazione a profili
di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in
conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa
grave.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I controlli sulla validita' delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;
b) al comma 2 la parola «inoltrata» e' sostituita dalle seguenti: «resa disponibile» e dopo le parole «all'amministrazione interessata.» e' inserito il seguente periodo: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.»;
d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 55-septies del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I
controlli sulla validita' delle suddette certificazioni
restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche
interessate.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente resa disponibile, con le medesime modalita',
all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per
lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3
anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla
diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il
codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia
telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di
posta elettronica personale del lavoratore qualora il
medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido
indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul
territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio
o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede
nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina
fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate
dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di
indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute,
sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e
sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni
garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti
nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle
assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti,
ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle
medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo
stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della
relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in
relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri
l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di
trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della
colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di
gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli
accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo
conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin
dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori
pubblico e privato, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e sono
definite le modalita' per lo svolgimento delle visite
medesime e per l'accertamento, anche con cadenza
sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi
dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua
volta, ne da' comunicazione all'Inps.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso e'
giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 1,» e le parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 58 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il
piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni
relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche
e al relativo costo.
2. (abrogato).
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, cura il processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni
acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.».
 
Art. 20

Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalita' interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorita' il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma 4.

Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'art. 4.
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
agosto 2015, n. 187.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176,
S.O.:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 40-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto
periodo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
(Omissis).
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
(Omissis).
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n.
255, abrogato dal presente decreto:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma 24-ter,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di
cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del
patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti
territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il
complesso delle spese per il personale al netto
dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite
nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito
dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione
della spesa di cui al primo periodo; la verifica del
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 76,
commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo
conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al
solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica
la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2017,
permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate
esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia'
erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti,
puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui
al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557,
557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta in deroga ai
limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al
primo periodo del presente comma, che si trovino nelle
condizioni di cui all' art. 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del
medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi dall' art. 259, comma 10, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 425 e 426,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1.075 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da
421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto
dall'art. 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al superamento
del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con
possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto
art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le
assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure
speciali. Fino alla conclusione delle procedure di
stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 529, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono
procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato
interessati alle procedure di cui al presente periodo,
fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art.
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
la qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 90 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione
politica) In vigore dal 25 giugno 2014. - 1. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per
gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i
quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al
personale di cui al comma 2 il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di
attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto
individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, e'
parametrato a quello dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 110 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). - (Omissis).
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
omissis;
e) le procedure di reclutamento del personale;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
(Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.
124), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2016, n. 276.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 542 e 543,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«542. Nelle more della predisposizione e della verifica
dei piani di cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal
1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province
autonome, previa attuazione delle modalita' organizzative
del personale al fine di garantire il rispetto delle
disposizioni dell'Unione europea in materia di
articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino
criticita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro
flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al
contenimento del costo del personale e in materia di piani
di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale
permangono le predette condizioni di criticita', i
contratti di lavoro stipulati ai sensi del precedente
periodo possono essere prorogati fino al termine massimo
del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro
flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al
contenimento del costo del personale e in materia di piani
di rientro, e' data tempestiva comunicazione ai Ministeri
della salute e dell'economia e delle finanze.
543. In deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli
enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro
il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre
2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione
di personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali
esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo
quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime
procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono riservare i posti disponibili, nella
misura massima del 50 per cento, al personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, che abbia
maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni con contratti a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi
enti. Nelle more della conclusione delle medesime
procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale
continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente
periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al
precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi
contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del
comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2017.
omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 209, 211 e
2012, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2014), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
«209. Al fine di razionalizzare la spesa per il
finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente
utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle
situazioni di precarieta' nell'utilizzazione di tale
tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
ricognizione della normativa vigente in materia,
dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e
locale e dei soggetti interessati, si provvede a
individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti
della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, destinate a favorire
assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'art.
4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.
(Omissis).
211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale
massima di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che
hanno disponibilita' di posti in dotazione organica
relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche
con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di
cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di facolta' assunzionali, ma in ogni
caso nel rispetto del patto di stabilita' interno e
dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.
212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle
risorse, con priorita' per i comuni che assumano nei limiti
delle facolta' assunzionali stabilite dalla normativa
vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare
attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di
necessita' funzionali e organizzative per le assunzioni,
valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita' del
personale in servizio e la correlata spesa, nonche'
l'effettiva sostenibilita' dell'onere a regime assicurando
la graduale riduzione del personale di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle
proiezioni future della spesa di personale a seguito di
cessazione.
(Omissis).».
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalita', il giudice puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravita' del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro).
- 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di
quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e
la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti
le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e
corrisposte, ancorche' vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano
rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante
nella controversia non e' causa di sospensione del
processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, tutti i provvedimenti, di
accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla
natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che
l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali
o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice,
con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il
licenziamento, condanna l'amministrazione alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al
pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal
giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva
reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle
ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia
percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative.
Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione
disciplinare per difetto di proporzionalita', il giudice
puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo
conto della gravita' del comportamento e dello specifico
interesse pubblico violato.».
 
Art. 22

Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il decreto di adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, nonche' il decreto di cui al comma 5-bis del medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo detta altresi' la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula delle predette convenzioni.
3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS» e le parole «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' soppresso.
4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
b) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresi', un» sono sostituite dalle seguenti: «altresi', il»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate secondo il modello» sono sostituite dalle seguenti: «rilevate secondo le modalita'» e il terzo periodo e' soppresso;
d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono inserite le seguenti: «e gli enti»;
e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse.
6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso.
7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' corrispondentemente incrementato.».
8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e la parola «medesime» e' sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
10. All'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
11. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio 2018.
13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.
16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,».

Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 6-ter del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal presente
decreto, si vedano le note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto, si vedano le note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 55-septies, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto
dal presente decreto, si vedano le note all'art. 18.
- Per il testo dell'art. 55-septies, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto, si vedano le note all'art. 18.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 5 e 5-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011,
n. 164:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
(Omissis).
5. In relazione alle risorse da assegnare alle
pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'art.
71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di
riparto in relazione agli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite
di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'art. 26, comma 2, della
legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza
dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti
dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'art.
55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo
di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro
per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono
corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli
stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato,
utilizzando le risorse disponibili relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Le predette risorse sono finalizzate
esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'art.
55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia
e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di
consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario all'INPS
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio
per malattia. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni
scolastiche ed educative statali non sono tenute a
corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.».
Si riporta il testo dell'art. 60, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro) In vigore dal
1° gennaio 2014. - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
le modalita' di acquisizione della consistenza del
personale, in servizio e in quiescenza presso le
amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione,
limitatamente al personale dei ministeri, a preventivo e a
consuntivo, mediante allegati al bilancio dello Stato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresi', il
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo le
modalita' di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da
una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende che
producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse
controllate, nonche' gli enti e le aziende e gli enti di
cui all'art. 70, comma 4 e la societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente
ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformita' alle
procedure definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione,
dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, sull'efficacia della sua attivita' con
particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di
cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche,
l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle
leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato si
avvale altresi' di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra
il personale di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si
applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici
giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle
verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla Procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 61 (Interventi correttivi del costo del
personale) In vigore dal 1° gennaio 2005. - 1. Fermo
restando il disposto dell'art. 17, comma 12-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque
causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per
le spese destinate al personale, il Ministro dell'economia
e delle finanze, informato dall'amministrazione competente,
ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
2014, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2014, n. 102:
«Art. 4 (Misure conseguenti al mancato rispetto di
vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e
all'utilizzo dei relativi fondi). - 1. Le regioni e gli
enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari
posti alla contrattazione collettiva integrativa sono
obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle
risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al
personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme
indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento
delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di
annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato
il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare
l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di
cui al periodo precedente, previa certificazione degli
organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
corrispondentemente incrementato. Nei predetti casi, le
regioni adottano misure di contenimento della spesa per il
personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla
vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di
riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo
snellimento delle strutture burocratico-amministrative,
anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale
riduzione delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e
della spesa complessiva del personale non dirigenziale in
misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali
adottano le misure di razionalizzazione organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni
organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui
all'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo
contenimento della spesa, alle unita' di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei
predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano
le disposizioni previste dall'art. 2, commi 11 e 12, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei
limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le
cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al
precedente periodo non possono essere calcolate come
risparmio utile per definire l'ammontare delle
disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o
il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali
trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, ai fini del relativo
monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione
tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato
rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione
dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle
specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento
della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al
terzo periodo.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 7, comma 5-bis, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto
dal presente decreto, si vedano le note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,
a norma dell'articolo1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2015, n. 144:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
(Omissis).
4. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 410, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297:
«410. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'art.
7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali
possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla
ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con
qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca,
assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali
istituti alla data del 31 dicembre 2016.».
- Sull'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, vedasi le note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-bis e
2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative in materia
di processo amministrativo telematico), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2016, n. 151, convertito dalla
legge 12 agosto 2016, n.161, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 agosto 2016, n. 196:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di processo
amministrativo telematico). (Omissis).
2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare
compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli
uffici giudiziari, nonche' per assicurare la piena
attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia
delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio
2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento
di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto o mediante procedure
concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
(Omissis).
2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla
conclusione delle procedure di mobilita' di cui all'art. 1,
comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'art.
1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio
2016-2018, e' altresi' autorizzato a procedere
all'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato delle unita' di personale non dirigenziale
dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le
predette procedure di mobilita', nell'ambito e nei limiti
delle residue risorse finanziarie disponibili per la
copertura dei contingenti previsti dalle predette
disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali
disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia
adottato a norma del comma 2-bis.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 372, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297:
«372. Nelle more della conclusione dei processi di
mobilita' di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, il Ministero della
giustizia, per il triennio 2017-2019, e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente di personale amministrativo non dirigenziale
per un massimo di 1.000 unita' da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle
dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali
pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a).
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita', in funzione delle
qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita'
per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. abrogato.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e'
nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazione della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in
nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
(Omissis).
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato o
determinato resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui all'art.
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(Omissis).».
 
Art. 23

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 236, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. In vigore dal 1°
gennaio 2016:
«236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio della
dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica,
a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del
personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
(Omissis).».
- Sull'art. 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
281 del 1997, vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 557-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«557-quater. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita'
interno assicurano la riduzione delle spese di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia
e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti
prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
(Omissis).» .
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,
sesto comma della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3. abrogato.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
(Omissis).» .
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, convertito dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento).
(Omissis). - 2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi
di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al
medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti
superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere
dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a
quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo
dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti
effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32,
comma 2, nonche' dall'art. 1, commi 1 e 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
(Omissis).».
 
Art. 24

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 25

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 59 e' abrogato.
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 e' abrogato.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 e' abrogato.
4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonche' il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 25:
- L'art. 59 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, abrogato dal presente decreto, recava:
«Rilevazione dei costi».
- L'art. 7 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, abrogato dal presente decreto, recava: «Monitoraggio
della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».
- Si riporta il testo del comma 227 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e
2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la
continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare
ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
nonche', nel limite del 30 per cento, sulle risorse
derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali.».
 
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