Estratto determina n. 910/2017 dell'11 maggio 2017
Medicinale: RASAGILINA SERAN FARMA. Titolare AIC: Seran Farma S.r.l., via Egadi n. 7, 20144 Milano. Confezione: «1 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043902016 (in base 10) 19VT20 (in base 32). Forma farmaceutica: compressa. Validita' prodotto integro: 18 mesi. Composizione: ogni compressa contiene 1 mg di rasagilina (tartrato). Principio attivo: rasagilina tartrato 1,438 mg (corrispondenti a 1 mg rasagilina) Eccipienti: Calcio fosfato diidrato dibasico Amido di mais Amido pregelatinizzato Silice colloidale anidra Acido stearico Talco Produzione del principio attivo: Medichem Manufacturing Malta Ltd. Sito di produzione: HF 61, Hal Far Industrial Estate Al Far BBG 3000 - Malta. Produzione del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A. - c/ Mateo Inurria n. 30 - Madrid Spain (tutte le fasi eccetto controllo microbiologico). Alter Farmacia, S.A. - C/ Zeus, 16, Meco - Madrid Spain (controllo microbiologico). Neologistica S.r.l. - largo Boccioni n. 1, Origgio (VA) Italia (conf. secondario). SCF Snc, via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda (LO) Italia (conf. secondario). Indicazioni terapeutiche: Rasagilina Seran Farma e' indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: «1 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043902016 (in base 10) 19VT20 (in base 32). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 40.04. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 75.10 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rasagilina Seran Farma» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Condizioni e modalita' di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Seran Farma» e' la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |