Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017
Asse ferroviario Monaco-Verona: accesso sud alla Galleria di base del Brennero - quadruplicamento della linea Fortezza-Verona (CUP J94F04000020001) - Lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena. Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 8/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 54/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «corridoio plurimodale dorsale centrale», l'infrastruttura «asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (G.U. n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «sistema infrastrutturale «Valichi» nella infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso» l'intervento «quadruplicamento Fortezza - Verona L1»;
Considerato che in data 8 agosto 2014 e' stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti RFI S.p.A.);
Considerato che in data 10 agosto 2016 questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. che, nella «tabella A04 - potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete convenzionale/Alta capacita'», nell'ambito del «Core network corridor - Corridoio Scandinavia - Mediterraneo tratta Brennero - Napoli (inclusi i collegamenti ai porti core di Ancona, La Spezia e Livorno)», include l'intervento «potenziamento linea di accesso al Brennero - lotto 1: quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena», con un costo di 1.618 milioni di euro e copertura finanziaria complessiva di 1.522 milioni di euro;
Considerato che l'intervento di cui sopra e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:
- l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
- l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea»;
- l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatoci e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
- l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006.
- l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modifiche e integrazioni e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
- le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. n. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (G.U. n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U. n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) e vista in particolare la tabella E che - ha rifinanziato - sul capitolo 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze - i contributi in conto impianti concessi a RFI S.p.A. a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria di cui all'art. 1, comma 86, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), con uno stanziamento di 8.300 milioni di euro complessivi, di cui 200 milioni di euro per l'annualita' 2017, 600 milioni di euro per l'annualita' 2018 e 7.500 milioni di euro per l'annualita' 2019 e successive;
Considerato che con la delibera 30 agosto 2007, n. 89, questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza di accesso sud alla galleria del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona» limitatamente ai lotti 1 e 2, e ha assegnato un contributo di 53 milioni di euro per la progettazione definitiva dei medesimi lotti 1 e 2;
Considerato che la Corte dei Conti, nella adunanza del 13 febbraio 2008, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione della suddetta delibera, non sussistendo adeguati affidamenti in ordine alla copertura del restante fabbisogno finanziario dell'opera e che con successiva delibera 29 marzo 2008, n. 32, questo Comitato ha nuovamente approvato il progetto preliminare del «Quadruplicamento ferroviario», ma anche in questa occasione la Corte dei Conti, nella adunanza del 13 novembre 2008, ha negato la registrazione della delibera sostanzialmente per i medesimi motivi della precedente ricusazione;
Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 82 (G.U. n. 62/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona», inclusivo di un sub-lotto funzionale del costo di 50 milioni di euro, denominato «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente»;
Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 6 (G.U. n. 119/2013), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del sub-lotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del citato lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena;
Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 40 (G.U. n. 87/2014), con la quale questo Comitato ha assegnato risorse per gli investimenti relativi alla rete ferroviaria nazionale ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, e in particolare ha assegnato l'importo di 70 milioni di euro per la «circonvallazione di Trento» nell'ambito del «quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona»;
Vista la nota 18 novembre 2016, n. 43425, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente il progetto definitivo dell'Asse ferroviario Monaco-Verona: accesso sud alla Galleria di base del Brennero. quadruplicamento della linea Fortezza - Verona - lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 25 gennaio 2017, n. 429, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato chiarimenti e ha integrato la documentazione istruttoria e vista la nota 6 febbraio 2017, n. 721 con la quale il medesimo ministero ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cofinanziamento dell'Unione europea;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il «quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona» si configura come uno dei progetti individuati in via preliminare per la Rete centrale nel settore dei trasporti dell'Unione europea, cosi' come definito dai citati regolamenti (UE) n. 1315/2013 e 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013;
che l'attuale linea doppio binario tra Fortezza e Verona si sviluppa per circa 185 km, con velocita' di tracciato comprese tra 80 km/h e 130 km/h e pendenze fino al 23 per mille, proprio nella tratta tra Fortezza e Ponte Gardena;
che il progetto di investimento per il «quadruplicamento della linea Fortezza - Verona» e' pianificato per essere realizzato per fasi funzionali successive e sono stati individuati quattro lotti funzionali prioritari:
- lotto 1: Fortezza - Ponte Gardena;
- lotto 2: circonvallazione di Bolzano;
- lotto 3: circonvallazione di Trento;
- lotto 4: ingresso a Verona da nord;
che la realizzazione per fasi del suddetto quadruplicamento da Fortezza a Verona ha portato alla individuazione di ulteriori lotti di completamento:
- lotto 5: Bronzolo (localita' Ora) - Trento (nord);
- lotto 6: Rovereto (localita' Mori) - Pescantina (VR);
- lotto 7: Ponte Gardena (nord) - Prato Isarco (sud);
che il progetto si prefigge l'obiettivo di ottimizzare il collegamento ferroviario Monaco - Verona, eliminando i «colli di bottiglia», tra cui quelli di Fortezza e Ponte Gardena, dovuti alla elevata pendenza della linea;
che il lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena comprende la tratta di nuova linea tra Fortezza e Ponte Gardena e le relative interconnessioni con la linea esistente a Fortezza sud e a Ponte Gardena nord, per uno sviluppo di circa 25 km, piu' rami di interconnessione alla linea storica;
che il tracciato del quadruplicamento si caratterizza per la presenza di opere quasi interamente in sotterraneo e costituite da due principali gallerie naturali di linea denominate rispettivamente «Scaleres» e «Gardena», intervallate da un breve tratto allo scoperto in attraversamento della valle dell'Isarco;
che la velocita' di tracciato e' di 225 km/h e la pendenza massima longitudinale di linea e' del 12,50 per mille;
che le opere principali da realizzare sono le seguenti:
- il sistema di galleria «Scaleres», galleria naturale a doppia canna di lunghezza pari a 15,4 km circa, comprendente le gallerie di interconnessione di Fortezza, il posto di comunicazione semplice «Scaleres», la «finestra» di Aica-Varna e le gallerie di smarino «Forch», la «finestra» di Albes, i cunicoli trasversali di collegamento nonche' altre opere funzionali al sistema e alla galleria;
- il «ponte Isarco» tra le gallerie «Scaleres» e «Gardena», di lunghezza di circa 220 m, che si configura come l'opera di maggiore significativita' architettonica dell'intero lotto;
- il sistema di galleria «Gardena», galleria naturale a doppia canna di lunghezza pari a 6,3 km circa per il binario pari e di 5,8 km per il binario dispari, comprendente la «finestra» di Chiusa, il posto di comunicazione doppio, le gallerie di interconnessione di Ponte Gardena, i cunicoli trasversali di collegamento nonche' altre opere funzionali al sistema e alla galleria;
- il piazzale di imbocco dell'interconnessione di Fortezza, compresa la viabilita' di accesso, il piazzale di imbocco della «finestra» di Varna, compresa la viabilita' di imbocco, il piazzale di imbocco della «finestra» di Albes, il piazzale di imbocco di Gardena nord, compresa la viabilita' di accesso, il piazzale di imbocco della «finestra» di Chiusa, il piazzale di imbocco dell'interconnessione di Ponte Gardena, compresa la viabilita' di accesso;
- interventi di inserimento architettonico paesaggistico della infrastruttura in corrispondenza dell'impianto di Ponte Gardena;
- interventi di compensazione delle sorgenti a rischio di impauperimento (acquedotti integrativi);
che il progetto definitivo e' integrato dalla relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera n. 82/2010;
che le principali variazioni rispetto al progetto preliminare, introdotte a seguito del recepimento delle prescrizioni, riguardano:
- lo spostamento della «finestra» Aica-Varna e del relativo cantiere;
- l'area di deposito in Val Riga;
- lo schema organizzativo degli scavi e dei trasporti;
- il ponte sul fiume Isarco;
- gli acquedotti integrativi;
- le opere per l'inserimento architettonico/paesaggistico dell'infrastruttura ferroviaria a Ponte Gardena;
che sono altresi' state introdotte modifiche ed ottimizzazioni che non alterano le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera e non comportano mutamenti nella localizzazione dell'opera;
che il soggetto aggiudicatore in data 14 ottobre 2015 ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la trasmissione e' stata estesa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla Provincia autonoma di Bolzano, a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni e agli enti gestori di opere interferenti e che l'ultima data di ricezione del progetto da parte di una delle amministrazioni e' il 2 novembre 2015;
che in data 1° dicembre 2015 con nota n. 4352 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha convocato per il 17 dicembre 2015 la conferenza di servizi istruttoria;
che l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilita' e' avvenuto mediante annuncio con pubblicazione in data 23 ottobre 2015 sul quotidiano «La Repubblica», a diffusione nazionale, e sul quotidiano «L'Adige», a diffusione locale;
che la Provincia autonoma di Bolzano, con delibera di Giunta 19 gennaio 2016, n. 40, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo del lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena alle condizioni imposte dal comitato ambientale della stessa Provincia nel parere n. 37/2015 e subordinatamente all'accettazione delle integrazioni proposte dalla Giunta stessa;
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, contenuti nel parere n. 2118 dell'8 luglio 2016, con decreto n. 293 del 6 ottobre 2016, ha determinato:
- con riferimento alla verifica di ottemperanza ex articoli 166 e 185 del decreto legislativo n. 163/2006, la sussistenza della sostanziale coerenza del progetto definitivo con il progetto preliminare di cui alla delibera n. 82/2010;
- l'esito positivo della verifica di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella medesima delibera, subordinato al rispetto di ulteriori prescrizioni e raccomandazioni da ottemperarsi in sede di approvazione esecutiva e realizzazione dell'opera e da verificarsi nell'ambito della procedura di Verifica di attuazione;
- con riferimento al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT), l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 161/2012, condizionata all'ottemperanza di prescrizione da soddisfarsi prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera;
che, in particolare, le prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedono che
- il PUT, prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere integrato e aggiornato in fase di progettazione esecutiva, in particolare per cio' che riguarda il bilancio di sintesi, effettuato per singola litologia, riportando la provenienza e la destinazione dei materiali, ai fini di collegare le quantita' riportate ai rispettivi siti di produzione e di utilizzo;
- con riferimento ai siti di deposito, occorre - tra l'altro - definire le capacita' di deposito effettive dei singoli siti e sviluppare, in accordo con gli uffici competenti della Provincia di Bolzano, un progetto di sistemazione finale delle aree di deposito;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, con nota 10 ottobre 2016, protocollo n. 14194, ha formulato parere favorevole sul progetto in esame a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige contenute nella nota protocollo n. 36.10/716946 del 28 dicembre 2015 dell'Ufficio beni archeologici e nella delibera della Giunta provinciale n. 40 del 19 gennaio 2016;
che in particolare il suddetto parere dell'Ufficio beni archeologici della Provincia di Bolzano del 28 dicembre 2015 subordina la valutazione favorevole a condizione che ogni movimento terra ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio n. 42/2004 sia preventivamente concordato con l'Ufficio precisando che, come da pregressi contatti informali con il responsabile per l'Archeologia di ltalferr, sono state individuate - tra le altre - in particolare nel territorio di Ponte Gardena aree potenzialmente archeologiche che dovranno essere preventivamente sondate ed eventualmente scavate in modo sistematico e che tempistica e modalita' degli interventi che comportino sbancamenti dovranno essere comunicati con congruo anticipo e pianificati congiuntamente;
che il Commissario straordinario per le «opere di accesso al tunnel del Brennero», considerate alcune criticita' espresse in conferenza di servizi da parte degli enti locali e al fine di favorire la condivisione del progetto con il territorio, ha promosso incontri con la Provincia di Bolzano, i comuni interessati e RFI S.p.A.;
che in esito a detti incontri la Provincia autonoma di Bolzano, con nota 13 ottobre 2016, n. 1/75.01/554055, ha espresso la condivisione totale della Provincia al progetto, pure con le limitazioni riguardanti l'organizzazione dei cantieri e dei trasporti sulle strade pubbliche;
che con una nota del 19 ottobre 2016 il Commissario straordinario ha tra l'altro rappresentato la possibilita' di individuare soluzioni tecnico-operative alternative alla logistica costruttiva nel primo tratto della galleria Gardena (in area Funes) anche prevedendo una nuova dislocazione del cantiere da cui accedere mediante un cunicolo costruttivo, richiesta poi confluita nella prescrizione n. 45 di cui all'allegato 1 della presente delibera, e ha manifestato la necessita' di verificare l'effettivo grado di utilizzazione delle interconnessioni del lotto 1 con la stazione di Fortezza, al fine di valutare un eventuale ridimensionamento tecnico funzionale della stessa;
che con nota 27 gennaio 2017, n. 1/75.01/56635, la Provincia Autonoma di Bolzano, con riferimento al citato parere del Ministero dei beni e delle attivita' culturali del 10 ottobre 2016, ha confermato la piena condivisione del progetto definitivo dell'opera;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni e le raccomandazioni, esponendo i motivi del mancato recepimento o del recepimento parziale di alcune osservazioni;
sotto l'aspetto attuativo
che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, e' individuato nella Societa' Rete Ferroviaria Italiana p.A.;
che il CUP assegnato all'intera opera «quadruplicamento della linea Fortezza - Verona» e' J94F04000020001;
che, la procedura di affidamento prevista e' l'appalto ai sensi del citato decreto legislativo n. 50/2016;
che al fine di agevolare e dare impulso all'adozione degli atti connessi alla realizzazione delle «opere di accesso al tunnel del Brennero» e di promuovere le relative azioni di indirizzo e supporto e le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 22 gennaio 2016 con provvedimento n. 171, e' stato nominato Commissario straordinario dell'opera l'ing. Ezio Facchin;
che in sede di approvazione del progetto preliminare del lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena questo Comitato ha preso atto della individuazione di un sub lotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del medesimo lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena»;
che il suddetto sub lotto prevede l'anticipazione di alcuni interventi previsti nel progetto preliminare del richiamato lotto 1, da realizzare negli impianti di Fortezza e Ponte Gardena e costituiti da:
nell'impianto di Fortezza:
- adeguamento della «radice» sud della stazione di Fortezza, limitatamente alle predisposizioni civili ed impiantistiche, all'allaccio dell'interconnessione sud, compresa la riconfigurazione dell'Apparato Centrale Computerizzato (ACC) ed esclusi gli interventi di competenza di Brenner Basistunnel (BBT SE);
nell'impianto di Ponte Gardena:
- nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della stazione di Ponte Gardena, da realizzarsi per fasi fino all'assetto definitivo a quattro binari compresi marciapiedi, sottopasso di stazione e impianti sussidiari;
- nuovo ACC, comprese le riconfigurazioni per la gestione delle fasi realizzative;
- tratto del ramo pari dell'interconnessione, parte all'aperto, parte in trincea e parte in galleria artificiale a semplice binario, sottopassante la linea storica in esercizio, da realizzarsi per fasi al fine di evitare interferenze con l'esercizio stesso, comprensivo di espropri ed eventuali interventi sulla sponda sinistra del fiume Isarco;
- adeguamento di opere idrauliche interessanti la stazione di Ponte Gardena, da realizzarsi per fasi contestualmente al PRG;
che detto sub-lotto funzionale, di cui questo Comitato ha approvato il progetto definitivo con la delibera n. 6/2013, e' stralciato dal lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena di cui alla presente delibera;
che il cronoprogramma dell'opera prevede una durata di un anno e cinque mesi per attivita' progettuali e autorizzative residue, di 10 mesi per la gara e per l'appalto, di sette anni e 3 mesi dalla consegna dei lavori alla ultimazione di tutte le opere e di 8 mesi per la messa in servizio dopo l'ultimazione dei lavori, per una durata complessiva delle attivita' di 10 anni e 2 mesi;
sotto l'aspetto finanziario
che il costo a vita intera del lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena, oggetto della proposta di approvazione, e' pari a circa 1.478 milioni di euro;
che il quadro economico sintetico e' il seguente:

(milioni di euro)


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| voce | importo |
+===================================+===================+
|opere civili | 813,903|
+-----------------------------------+-------------------+
|sovrastruttura ferroviaria | 61,846|
+-----------------------------------+-------------------+
|impianti tecnologici | 192,172|
+-----------------------------------+-------------------+
|progettazione esecutiva (per | |
|appalto su progetto esecutivo) | 18,000|
+-----------------------------------+-------------------+
|sub-totale lavori | 1.085,921|
+-----------------------------------+-------------------+
|oneri per la sicurezza | 83,613|
+-----------------------------------+-------------------+
|opere ristori socio-ambientali: | |
|opere di mitigazione di impatto | |
|ambientale individuati nell'ambito | |
|della procedura VIA | 0,95|
+-----------------------------------+-------------------+
|opere ristori socio-ambientali: | |
|monitoraggio ambientale |  3,38|
+-----------------------------------+-------------------+
|opere ristori socio-ambientali: | |
|ulteriori opere mitigative | |
|prescritte in sede di verifica di | |
|ottemperanza | 0,21|
+-----------------------------------+-------------------+
|opere ristori socio-ambientali: | |
|eventuali opere e misure | |
|compensative dell'impatto | |
|territoriale e sociale | |
|dell'Allegato 2 (della relazione | |
|istruttoria ndr) | 24,79|
+-----------------------------------+-------------------+
|opere ristori socio ambientali | 29,330|
+-----------------------------------+-------------------+
|progettazione (preliminare, | |
|definitiva, verifica progettazione | |
|esecutiva | 32,548|
+-----------------------------------+-------------------+
|contributi di legge | 6,656|
+-----------------------------------+-------------------+
|direzione lavori | 52,094|
+-----------------------------------+-------------------+
|costi interni RFI fino alla | |
|consegna dell'opera | 1,720|
+-----------------------------------+-------------------+
|acquisizione aree | 5,130|
+-----------------------------------+-------------------+
|fornitura materiali RFI | 28,018|
+-----------------------------------+-------------------+
|somme a disposizione per | |
|risoluzione di interferenze conto | |
|terzi | 18,531|
+-----------------------------------+-------------------+
|imprevisti | 105,542|
+-----------------------------------+-------------------+
|spese generali del committente | 28,496|
+-----------------------------------+-------------------+
|sub-totale somme a disposizione | 308,066|
+-----------------------------------+-------------------+
|TOTALE LIMITE DI SPESA | 1.477,600|
+-----------------------------------+-------------------+


che l'ammontare complessivo delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni interessate e accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' pari a 11,7 milioni di euro e trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto, in parte, per le richieste che costituiscono opere di mitigazione dell'impatto ambientale o misure compensative, per un importo di 5,2 milioni di euro, nella voce «opere ristori socio-ambientali», entro il limite del 2% dell'intero costo dell'opera, e in parte, per un importo stimato di 6,5 milioni di euro, nella voce «imprevisti», che dovra' essere ricostituita prima dell'inizio dei lavori;
che il cronoprogramma finanziario e' il seguente:

(milioni di euro)



2015 e prec. 29
2016 0
2017 7
2018 9
2019 45
2020 130
2021 230
2022 250
2023 250
2024 210
2025 160
2026 118
2027 40
totale 1.478


che la copertura finanziaria del costo del lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena e' la seguente:
- 14 milioni di euro a valere su risorse del contratto di programma (cdp) - parte investimenti - tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. 2012-2016 - aggiornamento 2016, allocate sul progetto ferroviario «potenziamento linee di accesso al Brennero - lotto 1 quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena»;
- 14 milioni di euro a valere su risorse della Unione europea destinate al finanziamento della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013;
- 1.450 milioni di euro a valere su una parte delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016) sul capitolo di bilancio n. 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze (piano gestionale 2), come rifinanziamento della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 86, contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1 Approvazione del progetto definitivo
Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati per le singole disposizioni.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche e integrazioni, e' approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena» del «quadruplicamento della linea Fortezza - Verona» nell'ambito dell'«Asse ferroviario Monaco - Verona: accesso sud alla Galleria di base del Brennero».
1.2 L'approvazione di cui al punto 1.1 sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'importo di 1.478 milioni di euro circa, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1.
1.4 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3.
1.5 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze.
1.6 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri e' inclusa negli allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Copertura finanziaria e altri aspetti finanziari
2.1 La copertura finanziaria dell'intervento approvato al punto 1.1 e' assicurata dalle seguenti risorse:
- 14 milioni di euro a valere su risorse del contratto di programma 2012-2016 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. - parte investimenti - aggiornamento 2016, allocate sul progetto ferroviario «potenziamento linee di accesso al Brennero - lotto 1 quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena».
- 14 milioni di euro a valere su risorse della Unione europea destinate al finanziamento della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.
- 1.450 milioni di euro a valere su una parte delle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che prevede che «il finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti (...)», come rifinanziato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) - tabella E, alla voce «rifinanziamento legge finanziaria 266 del 2005 art. 1 comma 86: contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A. cap. 7122».
2.2 Il soggetto aggiudicatore dovra' utilizzare prioritariamente gli eventuali ribassi di gara per la ricostituzione dell'importo della voce «imprevisti» del quadro economico, che per circa 6,5 milioni di euro sono stati utilizzati per finanziare parte del costo delle prescrizioni.
2.3 Gli oneri per la risoluzione di tutte le interferenze sono inclusi nel quadro economico dell'opera e saranno riconosciuti nel limite dei 18,5 milioni di euro a tal fine gia' previsti nel quadro economico.
2.5 Nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, e' riportato l'elenco delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale la cui realizzazione e' stimata in 24,79 milioni di euro.
3. Altre Disposizioni
3.1 Resta fermo che le eventuali varianti in sede di progettazione esecutiva rilevanti sotto l'aspetto localizzativo, ancorche' conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate da questo Comitato in sede di approvazione del progetto definitivo, saranno sottoposte alla approvazione del medesimo Comitato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 169, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006.
3.2 Il prossimo contratto di programma dovra' riportare costi e coperture finanziarie distinte per il lotto 1 Fortezza - Verona e il sub-lotto funzionale «fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena.
4 Disposizioni finali
4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1.
4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 1.4.
4.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
4.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso ministero.
4.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che ponga adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.
4.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera, assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.
4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
4.8 Il CUP assegnato al «quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona e' da considerarsi associato al solo lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena. Il soggetto aggiudicatore richiedera' un CUP specifico per il sub-lotto «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» e per i lotti successivi.
Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 737
 
Allegato 1
Asse Ferroviario Monaco-Verona. Accesso Sud alia Gallgria di Base del
Brennero. Quadruplicamento della Linea Fortezza - Verona. Lotto 1:
Fortezza-Ponte Gardena
PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA
Prescrizioni in sede progettazione esecutiva
Prima dell'inizio dei lavori il soggetto aggiudicatore provvedera':
1. a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la necessaria autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori nei tempi e nelle modalita' previsti dalla legge, unitamente al Progetto Esecutivo, il Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) integrato e aggiornato, sulla base delle maggiori informazioni scaturite dall'approfondimento progettuale, prevedendo l'individuazione dei siti di deposito definitivo del materiale proveniente dall'escavazione d'intesa con la Provincia Autonoma di Bolzano.
Per cio' che riguarda il bilancio di sintesi, effettuato per singola litologia, dovra' essere riportata la provenienza e la destinazione dei materiali, ai fini di collegare le quantita' riportate ai rispettivi siti di produzione e di utilizzo.
Il PUT dovra', inoltre, essere aggiornato per cio' che riguarda il campionamento e la caratterizzazione chimico-fisica dei materiali di scavo, conformemente agli allegati del decreto legislativo 161/2012; in particolare si dovra':
- Prevedere di incrementare il numero di prelievi di top soil in corrispondenza dei siti di deposito in attesa di utilizzo AS02E e AS02F, seguendo i criteri indicati nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 161/2012, dato che si tratta di aree a destinazione agricola ricadenti in zona di rispetto ai sensi della legge Prov. 25 luglio 1970, n. 16 («Tutela del paesaggio»); in particolare, prevedere per l'area AS02E in totale almeno 10 punti di prelievo e per l'area AS02F almeno 12.
- Specificare e dettagliare, una volta definito il Programma Lavori, le aree in cui verranno eseguite le caratterizzazioni in corso d'opera, se in corrispondenza delle aree di stoccaggio/siti di deposito in attesa di utilizzo o presso opportune «piazzole di caratterizzazione».
- Prevedere, in merito alla caratterizzazione dello «smarino» in corso d'opera (criteri dell'allegato 8 al decreto ministeriale 161/2012), qualora si sospetti una contaminazione del sopravaglio (eventuali inquinanti quali calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato), che le determinazioni analitiche siano condotte sull'intero campione, compresa Ia frazione granulometrica superiore ai 2 cm, con le procedure previste dalle UNI 10802.
- Nel rispetto dell'allegato 5 al decreto ministeriale 161/2012, il PUT dovra' essere, infine, aggiornato per quanto riguarda la descrizione delle attivita' svolte nei siti di produzione e deposito, con particolare riferimento a:
la definizione delle aree a maggiore possibilita' di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
l'identificazione delle possibili sostanze presenti. (MATTM)
2. A comunicare all'Autorita' competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Responsabile del PUT insieme alla comunicazione di inizio attivita'. (MATTM)
3. A sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale, indicati nel PUT di progetto, previsti per approfondire la conoscenza del contesto stratigrafico e idrogeologico nelle tratte piu' critiche del tracciato, in particolare laddove si puo' ipotizzare il coinvolgimento negli scavi di zone particolarmente fratturate. (MATTM)
4. A prevedere, in coerenza con l'allegato 2 del decreto ministeriale 161/2012, nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, di realizzare dei piezometri (monte-valle idrogeologico) per effettuare la caratterizzazione ambientale delle acque di falda; riguardo al set di parametri da analizzare sara' presa come riferimento la Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/06 (misura di: azoto ammoniacale e nitroso, metalli, composti organici aromatici, IPA, fitofarmaci, ODO, DDT, DDE, idrocarburi totali), al fine di avere un quadro qualitativo delle acque eventualmente intercettate dalle operazioni di scavo e verificare la presenza di potenziali contaminazioni in posto; la caratterizzazione dovra' essere eseguita nelle varie fasi di AO, CO e PO e inserita nel Piano di monitoraggio Ambientale. (MATTM)
5. A prevedere, per quanto riguarda i siti di deposito definitivo, le analisi di caratterizzazione ambientale dei siti in cui non sia stata a tutt'oggi possibile l'effettuazione delle indagini e a fornire per ciascun sito una descrizione piu' dettagliata dell'inquadramento geografico - urbanistico e dell'assetto geologico ed idrogeologico locale nonche' a definire le capacita di deposito effettive dei singoli siti e sviluppare, in accordo con gli uffici competenti della Provincia di Bolzano, un progetto di sistemazione finale delle aree di deposito, in cui vengano dettagliate le modalita' di scavo dei depositi definitivi e le modalita' di abbancamento dei materiali di scavo; inoltre dovra' essere trasmessa al MATTM tutta la documentazione comprovante capacita e disponibilita' dei depositi ed inerente l'iter approvativo di tali progetti (autorizzazioni, nulla osta, ecc.). (MATTM)
6. A prevedere, in coerenza con il decreto ministeriale 161/2012, che il PUT contenga la definizione puntuale di tutte le indicazioni relative alle metodologie di trasporto e messa in opera dei materiali, ai fini della completa tracciabilita' degli stessi ed in particolare:
- Specificare i casi in cui il materiale destinato a riutilizzo interno verra' trasportato utilizzando strade esterne al cantiere e produrre le necessarie autorizzazioni.
- Dettagliare ed aggiornare periodicamente, per le aree ad uso promiscuo (materiale di riutilizzo immediato - materiale in deposito temporaneo per il trasporto al deposito finale), la separazione tra le sotto aree preposte, secondo le indicazioni dello stesso PUT. (MATTM)
7. A verificare che la gestione dei rifiuti, come previsto dal decreto ministeriale 186/2006, preveda l'affidamento a gestori forniti dell'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni - Parte Quarta, Art. 208, da documentarsi in verifica di attuazione 1ª Fase. (MATTM)
8. A documentare e comunicare, nell'ambito della Procedura di Attuazione di 1ª Fase, nel rispetto del PUT, la scelta del contenitore finale e/o della discarica autorizzata, fornendo preventivamente la dovuta Autorizzazione e l'attestazione di disponibilita' del contenitore. (MATTM)
9. A prevedere che, in relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), per la parte di competenza sul PUT, il Responsabile Ambientale individuato dal Piano trasmetta i risultati validati del Monitoraggio Ambientale ante-operam prima dell'inizio delle attivita' di cantiere. (MATTM)
10. A concordare con la competente ARPA un ampliamento del PMA, in tutte le zone interessate dai lavori, incluse le aree interessate dai nuovi siti di deposito finali, relativamente al controllo degli impatti relativi al rumore ed alla qualita' dell'aria, con lo scopo di definire con essa e in accordo con le normative vigenti, le azioni di mitigazione eventualmente necessarie e, ad attivita' avviate, effettuare una verifica puntuale sui recettori piu' vicini ai cantieri e/o tracciato, mediante monitoraggio fonometrico, al fine di identificare le eventuali criticita' residue e di conseguenza individuare le tecniche di mitigazione piu' idonee. (MATTM)
11. A dettagliare il Progetto Esecutivo con significative foto-simulazioni, ad altezza osservatore, ante operam e post operam con mitigazioni, in numero adeguato rispetto ai principali luoghi d'osservazione e di fruizione del territorio interessato, verificando puntualmente le relazioni di intervisibilita' tra le opere d'arte principali e il paesaggio attraversato. (MATTM)
12. A quantificare i fabbisogni idrici necessari per la realizzazione dell'opera, definite le modalita' di approvvigionamento, la sostenibilita' di eventuali allacciamenti alla rete acquedottistica e gli effetti sul sistema idrico naturale conseguenti ai prelievi. (MATTM)
13. A effettuare, in caso di variazioni nel Progetto della cantierizzazione e del cronoprogramma dettagliato dei lavori, una quantificazione aggiornata degli impatti, per tutte le componenti ambientali, sia per tratte omogenee che complessiva, individuando di conseguenza le appropriate misure di mitigazione e compensazione. Tale valutazione dovra' essere particolarmente accurata per le componenti: rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo e sostanze pericolose. (MATTM)
14. A prevedere tutte le misure ecologiche, paesaggistiche ed ambientali per il ripristino delle aree di cantiere ed un sistema di monitoraggio delle misure stesse. (MATTM)
15. Per quanto riguarda i nuovi siti di deposito definitivo ubicati in Val Riga:
- a confermare, mediante l'aggiornamento dell'apposito studio, che i depositi per lo stoccaggio di materiale di scavo ubicati nel fondovalle e gli scavi da effettuare in val di Riga non influiscano sul regime idraulico del fiume Isarco;
- a sviluppare una soluzione per la sistemazione definitiva coerente con i possibili utilizzi futuri dell'area, siano essi agricoli o finalizzati al riutilizzo di parte del materiale depositato, curando, anche con l'ausilio dei competenti uffici della Provincia, l'adozione di un assetto ambientalmente compatibile;
- a aggiornare il progetto delle opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione, alla luce delle nuove aree individuate, prevedendo il rimodellamento del pendio artificiale risultante dalla rinaturazione dei depositi in forme naturali, ferme restando le esigenze di stabilita. (MATTM)
16. A inserire nei capitolati d'appalto clausole che impongono agli appaltatori di osservare tutte le prescrizioni relative alla conduzione delle attivita' di cantiere e alla mitigazione dei relativi impatti, ponendo particolare attenzione alle modalita' operative relative all'utilizzo e stoccaggio delle sostanze pericolose ed alle misure atte ad evitare lo sversamento di tali sostanze; alle misure di prevenzione e mitigazione necessarie ad evitare l'inquinamento e l'alterazione del regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, in particolare l'intorbidimento delle acque dell'Isarco; alle misure atte a scongiurare il pericolo di interruzione del flusso di falda e la contaminazione della medesima nel caso di opere che intercettino le acque sotterranee, soprattutto in Val Scaleres dove si puo' ipotizzare il coinvolgimento negli scavi di zone particolarmente fratturate. (MATTM)
17. Ad assicurare che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca la Certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS) per le attivita' di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel piu' breve tempo possibile. (MATTM)
18. A effettuare una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovra' essere inviato anche al Comando Militare Esercito competente per territorio. (Ministero della difesa)
19. A rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV. (Ministero della difesa)
20. A osservare quanto disposto dal Decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri. (Ministero della difesa)
21. A osservare il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. (Ministero della difesa)
22. A ottimizzare le misure di protezione e tutela dall'inquinamento acustico prevedendo:
- il rivestimento agli imbocchi delle gallerie con materiale fonoassorbente l'aumento dell'aggetto delle barriere a «L» di progetto nella zona della stazione di Ponte Gardena-Laion;
- l'innalzamento della barriera sul Rio Gardena, compatibilmente con il rispetto del vincolo idraulico e del Piano del Rischio, valutando, in alternativa, la fattibilita' di un elemento innovativo con copertura a baffles;
- l'introduzione di un tratto di barriera lato est e l'aumento dell'altezza delle barriere lato fiume, con aggiunta di aggetto, nella porzione tra la galleria dello Sciliar e la galleria artificiale esistente, compatibilmente con l'esercizio ferroviario e con il dimensionamento e le fasi realizzative delle opere di sostegno, tali da non interferire con il deflusso del fiume Isarco;
- interventi specifici ai portali per ridurre l'effetto tunnel sul nuovo ponte sul fiume Isarco. (Provincia autonoma di Bolzano)
23. A ottimizzare le soluzioni tecniche atte a ridurre le vibrazioni per le tratte all'aperto nella stazione di Ponte Gardena e sul Ponte sull'Isarco. (Provincia autonoma di Bolzano)
24. A ridurre l'occupazione delle aree del piazzale di imbocco della finestra di Albes, anche valutando la possibilita' di ricollocare alcune delle funzioni tecnologiche ivi previste nei pressi dell'imbocco nord della Galleria Gardena. (Provincia autonoma di Bolzano)
25. A prevedere lo scavo della finestra di Aica-Varna direttamente dall'area Forch, senza la realizzazione dell'attacco intermedio di Unterseeber; nella medesima area di Forch dovra' essere realizzato il piazzale di emergenza. L'area di Unterseeber potra' essere utilizzata per deposito definitivo e la relativa strada di accesso avra' solo funzione temporanea nelle fasi di cantiere. (Provincia autonoma di Bolzano)
26. A non interessare o danneggiare con i lavori le aree riportate negli strumenti di piani paesaggistico ovvero urbanistico comunali come aree tutelate (insiemi biotopi, monumenti naturali, zone umide, zone archeologiche) quali, ad esempio, il Biotopo dei lago di Varna (1063301) e il monumento naturale Piramidi di terra della valle di Riga (108_G11). (Provincia autonoma di Bolzano)
27. A valutare, d'intesa con l'Autorita' paesaggistica provinciale e nel rispetto dell'identita' formale e architettonica dell'opera, l'utilizzo di materiali di finitura alternativi per le barriere antirumore nella zona pedonale del piazzale della stazione di Ponte Gardena-Laion. (Provincia autonoma di Bolzano)
28. A rivestire i portali delle gallerie in pietra o altro idoneo materiale, previa condivisione con l'Autorita' paesaggistica provinciale. (Provincia autonoma di Bolzano)
29. A valutare, d'intesa con l'Autorita' paesaggistica provinciale e nel rispetto dell'identita' formale e architettonica del ponte di attraversamento della Valle a Funes, l'utilizzo di materiali di finitura alternativi. (Provincia autonoma di Bolzano)
30. A valutare, per l'accesso al cantiere dell'area di Schonauer, l'utilizzo della strada forestale esistente, compatibilmente con le caratteristiche e la geometria della stessa. (Provincia autonoma di Bolzano)
31. A valutare la necessita di volgere sondaggi esplorativi sub-orizzontali nelle tratte dl rocce potenzialmente acquifere in avanzamento. In caso di rinvenimento di venute di acqua consistenti che possono comportare un abbassamento della falda acquifera dovranno essere previsti interventi di impermeabilizzazione idonei ed efficaci. Il progetto esecutivo deve prevedere i dettagli di tali interventi in funzione delle attese pressioni idrauliche, caratteristiche delle rocce, ecc. (Provincia autonoma di Bolzano)
32. A illustrare nel progetto esecutivo i dettagli del sistema di drenaggio delle acque di infiltrazione e prevedere un sistema di captazione di acque di particolare qualita' (potabile, minerale), compatibilmente con la verifica degli spazi disponibili nel piano di regolamento. Le infiltrazioni d'acqua di emergenze puntiformi con portata a regime superiore a 5 l/s, dovranno essere denunciate all'Ufficio Gestione risorse idriche della Provincia di Bolzano. (Provincia autonoma di Bolzano)
33. Ad adottare tutte le tecnologie e precauzioni, prevedendo anche soluzioni sostitutive equivalenti, nella gestione dell'interferenza dell'opera, durante e dopo i lavori, con le importanti fonti idropotabili presenti nella valle di Scaleres, che alimentano l'acquedotto pubblico potabile 01 IT000I Bressanone-Varna. (Provincia autonoma di Bolzano)
34. A verificare l'effettiva interferenza del tracciato con l'area di tutela dell'acqua potabile Brenbach (WSGA/19I) e ove riscontrata la compromissione della funzionalita' dell'acquedotto pubblico 011T0033 Tschotsch e a valutare la necessita' di una diversa alimentazione dello stesso. (Provincia autonoma di Bolzano)
35. A garantire la risoluzione dell'interferenza con il Pozzo di Ponte Gardena (065T0001) d'intesa con i gestori degli acquedotti idropotabili interessati. (Provincia autonoma di Bolzano)
36. Ad estendere gli interventi di compensazione delle sorgenti a rischio impauperimento previsti in progetto anche alle fonti a rischio di utenti privati e a valutare l'utilizzo di reti idropotabili sul territorio prima di sfruttare nuove sorgenti; ad inviare, prima dell'inizio dei lavori, i progetti esecutivi della sostituzione delle fonti ritenute a rischio per l'autorizzazione all'Ufficio gestione risorse Idriche della Provincia Autonoma Bolzano. (Provincia autonoma di Bolzano)
37. A corrispondere, nel caso di accertati danni dovuti ad interferenze con fonti di utenze irrigue, i dovuti risarcimenti. (Provincia autonoma di Bolzano)
38. A consegnare all'Ufficio gestione risorse idriche della Provincia Autonoma di Bolzano, prima dell'inizio dei lavori di scavo delle gallerie, la relazione idrogeologica volta al monitoraggio delle fonti idriche; tale relazione dovra' contenere i dati fisico-chimici e la loro interpretazione. (Provincia autonoma di Bolzano)
39. A stimare con maggior dettaglio le portate transitorie e stabilizzate drenate dalle gallerie al fine di valutare in dettaglio gli effetti drenanti dell'opera e dimensionare correttamente gli impianti di eduzione e trattamento necessari. (Provincia autonoma di Bolzano)
40. A trasmettere il progetto esecutivo dello scarico delle acque reflue ai competenti uffici provinciali. (Provincia autonoma di Bolzano)
41. A garantire che il progetto comprenda tutte le soluzioni volte ad evitare fenomeni di inquinamento delle acque. (Provincia autonoma di Bolzano)
42. A mantenere per tutte le aree cantiere una distanza di 10 m dall'argine del fiume ad eccezione di quelle strettamente operative per la realizzazione delle opere adiacenti al fiume Isarco. (Provincia autonoma di Bolzano)
43. A garantire che i servizi dell'Osservatorio previsto per la galleria di Base del Brennero vengano utilizzati anche per la tratta Fortezza - Ponte Gardena. (Provincia autonoma di Bolzano)
44. Fermo restando il limite indicato per le «opere ristori socio ambientali» (che comprende anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale, individuati nell'ambito della procedura di VIA, il monitoraggio ambientale e le prescrizioni rese dal MATTM in sede di verifica di Ottemperanza e di approvazione del PUT), a finanziare le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale di cui all'Allegato 2, concordandone le modalita' con la Provincia Autonoma di Bolzano. (Provincia autonoma di Bolzano)
45. A verificare, sentita la Provincia Autonoma di Bolzano, per il cantiere previsto nell'area di Funes, con particolare riferimento alla relativa strada di accesso da Albes, la fattibilita' di soluzioni cantieristiche differenti che permettano, a condizione di non incrementare i tempi e i costi dell'opera, di non realizzare la suddetta strada, prevedendo eventualmente di localizzare un nuovo cantiere in uscita della Val di Funes da cui accedere alle gallerie principali mediante una finestra costruttiva di circa 500m. Al fine di ottimizzare la logistica di trasporto dello smarino verso i depositi della val Riga, si dovra' inoltre valutare la possibilita' di realizzare accessi diretti all'autostrada A22, sempre senza incrementare i tempi e i costi dell'opera. (Provincia autonoma di Bolzano)
46. A prevedere, per quanto riguarda gli sbocchi delle gallerie a Fortezza, che i lavori di perforazione vengano effettuati da sud verso la stazione di Fortezza. A partire dalla stazione ferroviaria di Fortezza dovranno essere costruiti solo i portali delle gallerie, in analogia a quanto fatto per la galleria di base del Brennero. (Comuni)
47. A valutare, in accordo con gli uffici competenti, la possibilita' di inserimento di una rotatoria all'incrocio tra SP27 e la SS12. (Comuni)
48. A sviluppare il progetto cercando di ridurre al minimo l'uso delle strade locali, privilegiando l'utilizzo dell'autostrada, anche per l'accesso ai cantieri e alle aree di deposito nel Comune di Varna. (Comune di Varna)
49. Ad individuare ed indicare, per l'interferenza dell'autostrada del Brennero con la doppia galleria di finestra di Aica-Varna e l'area Unterseeber, le caratteristiche granulometriche e geotecniche dei terreni in corrispondenza dell'attraversamento inferiore nonche' eseguire la verifica di stabilita del rilevato autostradale in corrispondenza delle opere ferroviarie (galleria, scavo piazzale, ecc.) con riferimento a tutte le fasi dell'intervento previsto; a progettare le relative opere in modo tale da consentire un futuro ampliamento della sede autostradale a tre corsie per senso di marcia e a dimensionare le strutture per poter resistere ai carichi derivanti da un futuro ampliamento dell'autostrada. (Autostrada del Brennero)
50. A progettare, per l'interferenza dell'autostrada del Brennero con il ponte sull'Isarco, l'opera di scavalco compatibilmente con un futuro ampliamento delle carreggiate autostradali a tre corsie per senso di marcia con riferimento sia alla geometria delle strutture sia al loro dimensionamento. (Autostrada del Brennero)
51. A quantificare, per l'interferenza dell'autostrada del Brennero con le gallerie di interconnessione di Ponte Gardena:
- relativamente all'attraversamento con il binario pari: lo stato di deformazione del terreno in un adeguato intorno delle fondazioni delle pile autostradali piu' prossime, a verificare quantitativamente la minimizzazione degli effetti indotti sulle strutture autostradali esistenti (pile ed altre parti del viadotto autostradale); a eseguire una verifica della resistenza del complesso fondazione-terreno per le pile piu' prossime alla zona di intervento;
- per quanto riguarda l'attraversamento con il binario dispari: a eseguire la verifica di stabilita del rilevato.
Per entrambi gli attraversamenti devono essere salvaguardati gli spazi per consentire un futuro ampliamento della sede autostradale a tre corsie per senso di marcia. In particolare per il sotto attraversamento con il binario dispari il manufatto di protezione deve essere adeguatamente prolungato e dimensionato in modo da poter allargare l'autostrada alla terza corsia mantenendo la piazzola esistente. (Autostrada del Brennero)
52. A corredare, per le inferenze con l'Autostrada del Brennero (doppia galleria di finestra Aica- Varna e l'area Unterseeber, ponte sull'Isarco, interconnessioni -binario pari e dispari - di Ponte Gardena) il progetto di un piano di monitoraggio degli spostamenti/cedimenti con idonei parametri-soglia sia in corso d'opera sia successivamente; tale piano dovra' essere condiviso con la concessionaria autostradale e con competente direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Autostrada del Brennero)
53. Ad adeguare il progetto dando evidenza del posizionamento degli impianti di Snam Rete Gas siti in Albes, Velturno, Laion e Barbiano. (SNAM rete gas)
54. Ad adeguare, con particolare riferimento ai piazzali di Sottostazione, sulla base delle indicazioni della societa' Terna Rete Italia Spa, il progetto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).
55. Prescrizione trasformata nella raccomandazione n. 4. Prescrizioni durante la fase esecutiva
In corso d'opera il soggetto aggiudicatore provvedera':
56. a eseguire le analisi di caratterizzazione ambientale dei materiali provenienti sia dalle opere in sotterraneo che dalle opere all'aperto, che non e stato possibile effettuare in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall'Allegato 8 al decreto ministeriale 161/2012; in caso di modifiche al dimensionamento delle analisi di caratterizzazione rispetto a quanto previsto, darne opportuna comunicazione preventivamente all'inizio delle attivita' di indagine e trasmettere l'eventuale piano operativo di campionamento di dettaglio. (MATTM)
57. A specificare e dettagliare i casi in cui il campionamento venga effettuato in cumulo o su fronte di scavo o utilizzando entrambi gli approcci e, a seconda delle modalita' di campionamento adottate, prevedere allestimenti e adempimenti specifici per le aree di caratterizzazione, notificando le relative Procedure Operative preventivamente all'Autorita' Competente. (MATTM)
58. A prevedere, all'interno delle aree di deposito temporaneo finalizzate alle caratterizzazioni ambientali, che i materiali ivi stoccati siano sistemati in cumuli (di circa 5.000 m ognuno ed h max = 3,00 m) separati, distinti per natura e provenienza e caratteristiche litologiche omogenee, secondo le indicazioni di cui al decreto ministeriale 161/2012, e che i primi 50 cm di terreno derivanti dallo scotico siano mantenuti separati dal materiale sottostante. (MATTM)
59. A prevedere, in relazione al Monitoraggio delle acque di percolazione superficiale e/o di eventuale infiltrazione nelle Falde profonde, che:
- il Monitoraggio in corso d'opera (CO) dei piezometri predisposti nei sondaggi abbia frequenza trimestrale nelle aree di intervento e frequenza bimestrale sui pozzi interni all'area stessa diverse disposizioni dell'Autorita' di Bacino)
- il Monitoraggio (AO/CO) preveda le misurazioni piezometriche e chimico-fisiche:
- misura del livello statico;
- temperatura acqua/aria;
- conducibilita' elettrica;
- pH. (MATTM).
60. Ad anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura. (MATTM)
61. A prevedere, nel caso di cantieri ricadenti al margine di boschi e di interferenza con alberature, specie se di pregio, una serie di procedure generali di salvaguardia. (MATTM)
62. A rivedere la proposta di PMA alla luce delle modifiche apportate al Piano di Cantierizzazione e alla stima degli impatti ad esso conseguenti su tutte le componenti ambientali considerate, quanto a tipologia, frequenza, ubicazione, elaborazione delle misurazioni previste. (MATTM)
63. A verificare, con riferimento al sito della ex discarica di Albes, in corso d'opera con opportune analisi di caratterizzazione ambientale l'assenza di contaminazione dell'area di cantiere AS03 adiacente al sito contaminato. (MATTM)
64. A mantenere, nello scavo della Galleria Scaleres e nell'impiego del d1eposito di materiale di scavo ubicato in Val di Riga, le relazioni ecologiche tra l'ambiente fluviale e le aree boschive limitrofe alla vai di Riga e prevedere la realizzazione di aree naturali (stepping stones) d'appoggio per i trasferimenti di carattere trofico e riproduttivo degli organismi legati ad ambienti umidi. (MATTM)
65. A verificare la tipologia e la localizzazione delle barriere fonoisolanti all'interno delle aree di cantiere sia in relazione alle eventuali variazioni di programma lavori riscontrabili in fase di sviluppo del Progetto esecutivo sia in relazione ai valori di monitoraggio acustico eseguiti in corso d'opera. (MATTM)
66. A garantire che l'impresa appaltatrice nomini un responsabile ambientale. (Provincia autonoma di Bolzano)
67. A concordare con l'ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano le attivita' di movimento terra ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.L. n. 42 del 22.01.2004). (Provincia autonoma di Bolzano)
68. A progettare e organizzare i cantieri in modo tale che ogni inquinamento da polveri degli abitanti e delle colture agricole venga limitato. (Provincia autonoma di Bolzano)
69. A contenere i possibili effetti di fenomeni di vibrazione riconducibili alle attivita' di scavo delle gallerie al fine di escludere ogni pregiudizio agli edifici circostanti. (Comuni)
70. Ad adottare idonee soluzioni per garantire, per quanto possibile, l'apertura delle piste ciclabili durante i lavori. (Comuni)
71. A corrispondere, per le aree di cantiere e deposito, la relativa indennita' per occupazione temporanea secondo la normativa di settore. (Comune di Varna)
72. A adottare, per l'interferenza dell'autostrada del Brennero con il ponte sull'Isarco, modalita' costruttive che riducano al minimo le interferenze con il traffico autostradale ed i conseguenti pregiudizi alla fruibilita' del primario corridoio di transito costituito dall'arteria autostradale; tutte le limitazioni alla transitabilita' dovranno essere autorizzate da parte della concessionaria autostradale. (Autostrada del Brennero)

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

Si raccomanda al soggetto aggiudicatore:
1. Di operare in modo che il fabbisogno di acqua potabile dei cantieri sia preferibilmente coperto da allacciamenti agli acquedotti potabili pubblici esistenti in zona. L'approvvigionamento antincendio dei cantieri, delle gallerie in costruzione e dell'opera completata andra' alimentato preferibilmente da acquedotti esistenti. (Provincia autonoma di Bolzano)
2. Di valutare, al fine favorire la migliore possibile concertazione delle opere con la popolazione e le Autorita' locali, la possibilita' di istituire un presidio in loco durante la fase esecutiva. (Provincia autonoma di Bolzano)
3. Raccomandazione soppressa
4. Di verificare l'effettivo grado di utilizzazione delle interconnessioni del lotto 1 con la stazione di Fortezza. (Commissario)
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara,
indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerate con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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