Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2017, n. 76
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.» e, in particolare, l'articolo 12;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Commissioni d'esame per l'accertamento della
conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
«2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.».
2. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5. Il Commissario del Governo puo' consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame.».
3. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
«6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o piu' commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalita' di svolgimento delle prove nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.».
4. Il comma 9/bis dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«9/bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresi' al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.».
5. Il comma 9/quinquies dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.».
6. Dopo il comma 9/sexies dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 9/septies:
«9/septies. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle localita' ladine.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 1976, n. 304.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6, come
modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu'
commissioni nominate con decreto del commissario del
Governo, d'intesa con il presidente della giunta
provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa
giunta.
2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al
comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri
per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle
due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui
all'articolo 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.
3. Resta ferma la facolta' di nominare nelle
commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o
pubblici impiegati in posizione di comando.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari
devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.
5. Il Commissario del Governo puo' consultare l'elenco
in formato digitale dei candidati e delle candidate che
hanno superato l'esame.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata,
in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso
al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica
indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e
colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o piu'
commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico
ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai
sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
I criteri disciplinanti le modalita' di svolgimento delle
prove nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame
sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
8. La commissione sara' assistita da personale di
segreteria preferibilmente appartenente al gruppo
linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata
conoscenza della lingua ladina.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina
effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione
del secondo comma dell'articolo 17.
9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue
italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono
ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza
della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui
all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2) 3) e 4), sono
rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento
della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui
all'articolo 4 si orientano altresi' al Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e
sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla
Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso
della certificazione di conoscenza di una sola lingua,
l'attestazione di cui all'articolo 4 e' attribuita
all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra
lingua.
9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e i titoli di studio universitari di primo o di
secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una
scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una
universita' statale o non statale legalmente riconosciuta
di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4,
terzo comma, n. 4).
9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di
secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se
conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non
statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in
una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4,
terzo comma, n. 4).
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e
9-quater non si applicano qualora taluno dei titoli di
studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi
formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia
l'italiano o il tedesco.
9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e
9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di
primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea,
la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove
ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e
9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
9-septies. I titoli di studio universitari di primo o
di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori
costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue
corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente
articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in
una universita' statale o non statale legalmente
riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca,
congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle
localita' ladine della provincia di Bolzano e a fronte di
un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle
localita' ladine».
«Art. 4. - 2. Per superare l'esame, il candidato deve
raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri
di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza
delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio
prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie
qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che
ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe':
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di
competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado
ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due
lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di
eta'.
Gli attestati hanno validita' di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque
denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un
titolo di studio superiore e' subordinata al possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il
possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si
aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a
qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del
Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire
a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente.
«Art. 6. - Alle spese relative alle commissioni d'esame
di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la
provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e
agli emolumenti del personale di segreteria nonche' quelle
per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a
carico della provincia; quelle relative alle spese di
cancelleria, postali e varie di funzionamento delle
commissioni d'esame sono a carico dello Stato.
Al personale in servizio presso una pubblica
amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame
di cui al presente titolo, il congedo straordinario o
comunque permesso retribuito per esami e il trattamento
economico di missione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
«Approvazione del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
1983, n. 91, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 12. - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali
delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi
ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti
per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle localita'
ladine e ne determina la consistenza organica.
2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e
secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua
tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della
seconda lingua e' richiesto, oltre al possesso dei
requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma
dell'art. 19 dello statuto.
3. Fermo restando il requisito della lingua materna
ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle
localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua
italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle
localita' stesse e' riservato ai cittadini di lingua
materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina
delle localita' predette possono accedere alle cattedre in
lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla
nomina con precedenza assoluta.
4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i
cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto
titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento
vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma
6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale
rilasciato da una scuola secondaria superiore delle
localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore
nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua
in cui dovranno svolgere la loro attivita'.
5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e
direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato
al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.
6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle
localita' ladine e' richiesta una adeguata conoscenza della
lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la
lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi
davanti ad apposita commissione.
7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal
comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle
scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo
stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il
trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti
per il corrispondente personale delle scuole ed istituti
funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo
quanto stabilito dai successivi commi.
8. La provincia disciplina con proprie leggi,
nell'ambito della potesta' legislativa di cui al comma 3
dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui
all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del
personale stesso, per una piu' efficace organizzazione
della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli
ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.
9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro
riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da contratti provinciali volti al
perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento
scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento
economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti
collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche
e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti
normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi
e finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie
quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai
contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi
provinciali prevedono altresi' un trattamento economico
fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni
e distinto da quello previsto dai contratti collettivi
nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa
dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il
trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai
contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore
sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo,
e' computato come retribuzione accessoria. I predetti
contratti possono, altresi', disciplinare, senza oneri a
carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza
sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle
finalita' di cui al comma 8, la provincia definisce, previa
intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, apposite misure per la determinazione dei
tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale
insegnante tra il territorio provinciale e il restante
territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di
quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la
provincia puo' indire una conferenza di servizi secondo
quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima
legge.
10. In caso di trasferimento del personale di cui
all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del
restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la
normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano
integralmente efficacia la normativa e i contratti
collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova
appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del
personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti
collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con
il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le
disposizioni del presente comma sono espressamente
richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale
del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali
di cui al comma 9.
11.
12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui
all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al
comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato,
al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al
comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle
scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo
stato giuridico e il trattamento economico, le norme
vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed
istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.
13. La definizione delle classi di concorso relative ad
insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata
dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica
istruzione.
14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in
materia di stato giuridico del personale appartenente ai
ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo,
delle scuole elementari e secondarie della provincia di
Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle
rappresentanze delle rispettive categorie in seno al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma
1, puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e
scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai
relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio
presso uffici, istituti e scuole del restante territorio
nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio
ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici,
istituti e scuole della provincia.
17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e'
valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei
servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
18. Il personale ispettivo, direttivo e docente
attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di
istruzione elementare e secondaria della provincia di
Bolzano e' inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei
ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la
posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per
il corrispondente personale delle scuole ed istituti
funzionanti nel restante territorio dello Stato.
19. A far data dal 1° gennaio 1996 il personale avente
titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in
graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli
titoli operanti alla data predetta, ovvero che sara'
utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per
titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi alla
medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei ruoli
di cui al comma 1.
19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico
ed educativo del sistema educativo di istruzione e
formazione delle localita' ladine, l'esame di ladino di cui
al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata
dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica
ladina, e' equiparato a tutti gli effetti all'esame per
l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modifiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 2

Attestato di conoscenza delle due lingue

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
«2. Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe':
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.».
2. Nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, la parola «diciassettesimo» e' sostituita dalla parola «sedicesimo».

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 3

Abrogazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si vedano le
note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 4

Parificazione

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 19-bis:
«19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico ed educativo del sistema educativo di istruzione e formazione delle localita' ladine, l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica ladina, e' equiparato a tutti gli effetti all'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari
regionali

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Minniti, Ministro dell'interno

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 89 del 1983, si vedano le
note alle premesse.
 
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