Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2017, n. 77 |
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti le modalita' di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 e' sostituito dal seguente: «1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. 2. I quattro magistrati nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. La selezione viene effettuata da una commissione composta da uno dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14, designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da un magistrato amministrativo designato dal Presidente della sezione autonoma di Bolzano, da un avvocato che abbia effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell´albo degli avvocati per almeno dieci anni, designato dal Consiglio dell'ordine di Bolzano, e da un professore universitario di prima fascia in materie giuridiche, in ruolo da almeno dieci anni, designato dal consiglio provinciale. Ai membri della commissione e' richiesta un'eccellente conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. La commissione e' insediata presso il consiglio provinciale, ed e' presieduta dal consigliere di Stato. La commissione, ricevuti i curricula dei candidati appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, sulla base della valutazione comparativa degli stessi, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo richiesto e degli esiti di un colloquio sulle materie di diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile e diritto processuale civile, stila in ordine alfabetico un elenco di candidati idonei. Il consiglio provinciale, individuati i candidati da nominare nell'ambito dell'elenco predisposto dalla commissione, provvede su conforme proposta della maggioranza dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici. 3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: "Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano".».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217. - Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, al secondo periodo, le parole: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5. - Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.». |
| Art. 3
Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente: «Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 6. - Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione e' sostituito dal componente piu' anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.». |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente allo svolgimento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1, sono posti a carico del consiglio provinciale di Bolzano. |
| Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Le modificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano ai procedimenti di nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa avviati prima dell´entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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