Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2017, n. 77
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti le modalita' di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 e' sostituito dal seguente:
«1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.
2. I quattro magistrati nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. La selezione viene effettuata da una commissione composta da uno dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14, designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da un magistrato amministrativo designato dal Presidente della sezione autonoma di Bolzano, da un avvocato che abbia effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell´albo degli avvocati per almeno dieci anni, designato dal Consiglio dell'ordine di Bolzano, e da un professore universitario di prima fascia in materie giuridiche, in ruolo da almeno dieci anni, designato dal consiglio provinciale. Ai membri della commissione e' richiesta un'eccellente conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. La commissione e' insediata presso il consiglio provinciale, ed e' presieduta dal consigliere di Stato. La commissione, ricevuti i curricula dei candidati appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, sulla base della valutazione comparativa degli stessi, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo richiesto e degli esiti di un colloquio sulle materie di diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile e diritto processuale civile, stila in ordine alfabetico un elenco di candidati idonei. Il consiglio provinciale, individuati i candidati da nominare nell'ambito dell'elenco predisposto dalla commissione, provvede su conforme proposta della maggioranza dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.
3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: "Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano".».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
agosto 1984, n. 217.
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 426 del 1984, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Modifica dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, al secondo periodo, le parole: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 5. - Per la nomina dei magistrati della sezione
autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a
termini delle disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e
successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito
per la nomina l'eta' non inferiore a 40 anni e non
superiore a 60 anni.
I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non
possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro
confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19
della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Salvo quanto diversamente disposto nel precedente
comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati
amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di
rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato,
sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del
consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il
consiglio provinciale stesso.».
 
Art. 3

Modifica dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente:
«Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.
426, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 6. - Il presidente della sezione autonoma di
Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello
statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni
due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua
tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.
In caso di mancanza o di impedimento, il presidente
della sezione e' sostituito dal componente piu' anziano
appartenente allo stesso gruppo linguistico.
Il presidente della sezione autonoma di Bolzano
esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa
vigente per i presidenti di tribunale regionale
amministrativo.».
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente allo svolgimento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1, sono posti a carico del consiglio provinciale di Bolzano.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Le modificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano ai procedimenti di nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa avviati prima dell´entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari
regionali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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