Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 marzo 2017
Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione del 14 aprile 2016 che definisce le norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, e in particolare l'art. 20, paragrafo 13;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione del 14 aprile 2016 che definisce le norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE»;
Visto in particolare l'art. 21, comma 7, secondo periodo dell'anzidetto decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che prevede che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite;
Visto altresi' l'art. 26, comma 2, del richiamato decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 20 della medesima direttiva 2014/40/UE;
Ritenuto di dover dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione del 14 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche fabbricate o importate nell'Unione.
 
Art. 2
Prescrizioni per il meccanismo di ricarica

1. Le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica sono immessi sul mercato solo se il meccanismo con cui le sigarette elettroniche vengono ricaricate soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) comporta l'uso di un contenitore di liquido di ricarica che dispone, da un lato, di un ago saldamente fissato lungo almeno 9 mm e piu' stretto dell'apertura del serbatoio della sigaretta elettronica con cui viene utilizzato, nel quale si inserisce agevolmente, e, dall'altro, di un meccanismo di controllo dell'erogazione che emette non piu' di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica a 20 °C ± 5 °C;
b) opera mediante un sistema di alloggiamento grazie al quale il liquido di ricarica viene rilasciato nel serbatoio della sigaretta elettronica solo quando il contenitore di liquido di ricarica e' collegato a quest'ultima.
2. Le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica sono corredati da adeguate istruzioni per la ricarica, compresi schemi, nell'ambito delle istruzioni per l'uso previste all'art. 20, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2014/40/UE.
3. Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2014/40/UE, indicano la larghezza dell'ago o la larghezza dell'apertura del serbatoio in modo da consentire al consumatore di determinare la compatibilita' tra contenitori di liquido di ricarica e sigarette elettroniche.
4. Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/40/UE, specificano i tipi di sistema di alloggiamento con cui tali sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica sono compatibili.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 marzo 2017

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 816
 
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