Si comunica che, con determinazione n. 89 del 25 maggio 2017, il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha disposto: di adeguare il tasso di interesse con il metodo del Loan to value (LTV), ovvero il rapporto tra il mutuo concesso ed il valore dell'immobile come risultante dalla perizia estimativa; di applicare alle domande di mutuo a tasso fisso presentate dal quadrimestre successivo alla data di approvazione della citata determinazione i tassi fissi di interesse secondo la seguente tabella, individuati con il suddetto metodo:
Parte di provvedimento in formato grafico
di disporre l'entrata in vigore dei tassi, come individuati nella tabella seguente, a far data dal 1° luglio 2017, con applicazione: su domanda dei mutuatari, a tutti i mutui a tasso fisso in ammortamento alla data del 1° luglio 2017, che non presentino situazioni di morosita' a tale data; per tali fattispecie la determinazione del valore LTV e' definito in base al rapporto tra il debito residuo del mutuo al 1° luglio 2017 e il valore della perizia risultante nel sistema informativo dell'I.N.P.S.; su domanda, per i mutui a tasso fisso stipulati dal 1° luglio 2017 con applicazione dei nuovi tassi gia' in fase di pre-ammortamento;
Parte di provvedimento in formato grafico
di confermare per i mutui i cui mutuatari non presentano domanda per aderire al nuovo tasso, il tasso fisso di interesse vigente, stabilito con le determinazioni presidenziali n. 64 del 24 giugno 2015 e n. 110 dell'8 ottobre 2015. In sintesi, la citata determinazione n. 89 del 25 maggio 2017 trova applicazione: a) a decorrere dal 1° settembre 2017 per le nuove domande di mutuo ipotecario o di portabilita' di un mutuo ipotecario; b) a decorrere dal 1° luglio 2017 per tutti i mutui ipotecari a tasso fisso in ammortamento a tale data e che non presentino situazioni di morosita' al 1° luglio 2017. Per tali mutui occorre presentare apposita domanda da parte del mutuatario non moroso da inoltrare on line dal 1° settembre 2017 al 23 novembre 2017. A seguito del riscontro l'I.N.P.S. provvedera' a rendere noto on line il tasso fisso determinato secondo il criterio approvato con la menzionata determinazione n. 89/2017. A seguito del riscontro occorrera' da parte del mutuatario l'eventuale conseguente accettazione in modalita' telematica per l'applicazione del nuovo tasso fisso; c) a decorrere dal 1° luglio 2017, su istanza, anche alle domande di mutuo ipotecario o di portabilita' di un mutuo ipotecario gia' presentate nei quadrimestri antecedenti la data del 1° luglio 2017, il cui iter non si sia ancora perfezionato con il rogito anteriormente alla predetta data. Sara' cura dell'Istituto provvedere a rendere disponibile on line la richiesta del nuovo tasso fisso al fine della conseguente accettazione on line da parte del mutuatario. Per le fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) si rappresenta che, in caso di mancata presentazione della domanda da parte del mutuatario o del richiedente il mutuo, continuera' a trovare applicazione il tasso fisso di interesse stabilito con le determinazioni presidenziali n. 64 del 24 giugno 2015 e n. 110 dell'8 ottobre 2015, in quanto la mancata presentazione on line della domanda e' da intendersi quale manifestazione di volonta' di non adesione al nuovo tasso fisso. Le informazioni utili alla presentazione della domanda e della successiva accettazione saranno disponibili sul sito www.inps.it seguendo il percorso home>servizi on line> domanda mutui. Si comunica, infine, che la citata determinazione n. 89 del 25 maggio 2017 ha confermato il tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno o al 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data, come da determinazione presidenziale n. 110 dell'8 ottobre 2015. Si rende noto che la determinazione presidenziale n. 89 del 25 maggio 2017 sara' integralmente pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione «Amministrazione trasparente/ Provvedimenti / Provvedimenti organi di indirizzo-politico». |