Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2017 (vai al sommario) |
|
LEGGE 16 maggio 2017, n. 79 |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. |
| Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), e dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m). |
| AGREEMENT BEETWEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR AIR SERVICE Parte di provvedimento in formato grafico |
| ACCORD RELATIF AUX SERVICES THE TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Parte di provvedimento in formato grafico |
| AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN OF MARITIME TRANSPORT
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE CONCERNANT LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ACCORDO PER L'INTRODUZIONE DI EMENDAMENTI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| AGREEMENT TO INTRODUCE AMENDMENTS TO SOME PROVISIONS OF THE AIR SERVICES AGREEMENT BEETWEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando |
|
|
|