Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 aprile 2017, n. 80
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, concernente la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni, adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerato che occorre provvedere alla modifica di alcune norme del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni, per conformarne il contenuto al quadro ordinamentale della disciplina dei concorsi pubblici;
Considerato che la necessita' delle modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di efficacia ed efficienza delle procedure concorsuali in questione;
Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 2528 del 2 dicembre 2016), reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica all'articolo 2 del decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, e successive modificazioni, di seguito denominato «Decreto», il primo periodo della lettera f) e' sostituito dal seguente:
«f) laurea magistrale conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 25 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2005, n. 293, e del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.: LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-52 Relazioni internazionali, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 Studi europei, LM/84 Scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S Scienze della politica, 60/S Relazioni internazionali, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze dell'economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 89/S Sociologia, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S Storia contemporanea, 99/S Studi europei.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002,
n. 144, concernente: Regolamento recante la disciplina del
concorsopubblicodi accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266):
«Art. 4 (Accesso alla carriera). - 1. Alla carriera
prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante
pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita'
di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per
la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento da emanare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il
conseguimento della laurea specialistica prescritta per
l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea,
utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso
regolamento sono, altresi', stabilite le forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove
d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore
a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione
della graduatoria, e sono individuati i diplomi di
specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca
valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella
stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6
dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte
ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e'
riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile
dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso
di una delle lauree indicate agli specifici fini dal
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con
almeno due anni di effettivo servizio in posizione
funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti
agli idonei.
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui
all'articolo 5.».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri).
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note al titolo.
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, si vedano le note al
titolo.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per
l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono
risultare in possesso, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a quella stabilita dal
regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell' articolo 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto
ministeriale 29 luglio 1999, n. 357;
c) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine
l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i
candidati in qualsiasi momento;
f) laurea magistrale conseguita presso un'universita'
o presso altro istituto di istruzione universitaria
equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 25 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2005,
n. 293, e del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.: LMG/01
Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-52
Relazioni internazionali, LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze
economico-aziendali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale,
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 Studi
europei, LM/84 Scienze storiche ovvero laurea specialistica
conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di
istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una
delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica,
70/S Scienze della politica, 60/S Relazioni internazionali,
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze
dell'economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 89/S
Sociologia, 57/S Programmazione e gestione delle politiche
e dei servizi sociali, 94/S Storia contemporanea, 99/S
Studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea
in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
dell'amministrazione, economia e commercio, economia
politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree
equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di
istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto
dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.
127.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso
universita' e istituti di istruzione universitaria sono
considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a
titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della
vigente normativa in materia.».
 
Art. 2
Modifica all'articolo 4 del decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144

1. All'articolo 4, comma 1, del Decreto le parole «dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di universita' statali o equiparate, docenti», sono sostituite dalle seguenti: «da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di universita' statale o equiparata, docente».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione
giudicatrice del concorso, nominata con decreto del
Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato
amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di
Stato o da un Prefetto, ed e' composta da un Prefetto
titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico,
da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di
universita' statale o equiparata, docente di discipline
incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti
nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da
un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in
servizio presso il Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie.
4. I componenti della commissione possono essere
nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre
un triennio alla data di nomina della commissione.».
 
Art. 3
Modifica all'articolo 5 del decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144

1. All'articolo 5, comma 2, del Decreto le parole: «dagli articoli 9 e» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 7 e».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 5 (Disposizioni in favore di alcune categorie di
candidati). 1. I candidati affetti da patologie limitatrici
della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della
prova preselettiva e delle prove scritte, anche da
personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea
in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o di
diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto
richiesta il tempo previsto dagli articoli 7 e 11 per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove
scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.».
 
Art. 4
Modifica all'articolo 15 del decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del Decreto dopo le parole: «a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «oppure a mezzo posta elettronica certificata,».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 15 (Comunicazioni relative al concorso). 1. Le
comunicazioni dell'amministrazione relative alle procedure
concorsuali si intendono validamente effettuate se inviate
al recapito indicato dal candidato nella domanda di
partecipazione al concorso. Le eventuali variazioni del
recapito devono essere comunicate a cura del candidato
stesso a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata,da
inviarsi al Ministero dell'interno.».
 
Art. 5
Modifica alla Tabella allegata al decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144

1. Alla Tabella dei punteggi, allegata al Decreto, le parole: «(art. 7, comma 4)» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 10, comma 3)».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'allegato del citato decreto del Ministro
dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal
presente regolamento:

«Allegato
(art. 10, comma 3)

Tabella dei punteggi


|=============|==================|====================|=============| | Risposta | Domanda facile | Domanda di media | Domanda | | | | difficolta' | difficile | |=============|==================|====================|=============| | Giusta | 1,10 | 1,30 | 1,70 | |-------------|------------------|--------------------|-------------| | Errata | -1,60 | -1,20 | -0,60 | |-------------|------------------|--------------------|-------------| | Omessa | -1,00 | -0,70 | -0,20" | |-------------|------------------|--------------------|-------------|

».

 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure di concorso indette dopo la sua pubblicazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 aprile 2017

Il Ministro dell'interno
Minniti

Il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2017 Interno, foglio n. 1289
 
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