Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 giugno 2017
Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di competenza regionale e locale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visto, in particolare, l'art. 25, che dispone che ogni Stato membro designa uno o piu' organismi responsabili dell'applicazione del regolamento stesso;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo, che individua l'organismo di controllo, di cui all'art. 25 del richiamato regolamento, nell'Autorita' di regolazione dei trasporti, assegnandole in via esclusiva la competenza per lo svolgimento delle funzioni relative all'applicazione del regolamento medesimo, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo che dispone che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento puo' inoltrare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita';
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo che dispone che per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, le quali provvedono a trasmetterli, unitamente a ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni all'Autorita' di regolazione dei trasporti con periodicita' mensile;
Visto il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, recante diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, emanato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in data 15 ottobre 2015, e in particolare l'art. 3, comma 7, che prevede che le norme relative alla presentazione del reclamo all'Autorita' si applicano anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali, come individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno individuato le strutture competenti a svolgere le suddette funzioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1
Strutture regionali

1. Sono individuate le seguenti strutture regionali deputate a ricevere i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, a seguito di presunte infrazioni al regolamento (CE) n. 1177/2010, secondo le specifiche disposizioni procedurali contenute nel decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129:
a) Regione Abruzzo: Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilita', reti e logistica - servizio porti, aeroporti, trasporti merci e logistica, viale Bovio, n. 425 - 65124 Pescara;
b) Regione Basilicata: Dipartimento ambiente, territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti - ufficio trasporti, corso Garibaldi, n. 139 - 85100 Potenza;
c) Regione Calabria: Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilita' - supporto gestionale agli interventi dell'area funzionale trasporti e osservatorio mobilita' e sicurezza stradale, localita' Germaneto - 88100 Catanzaro;
d) Regione Campania: direzione generale per la mobilita' - unita' operativa dirigenziale trasporto marittimo e demanio marittimo portuale - centro direzionale, isola C3 - 80143 Napoli;
e) Regione Emilia-Romagna: per i porti turistici marittimi e approdi fluviali turistici dei Comuni di Sissa, Trecasale e Boretto e' individuato il servizio turismo e commercio, viale Aldo Moro 38, 40127 Bologna; per gli approdi fluviali nelle acque interne e' individuato il servizio viabilita' logistica e trasporto per vie d'acqua, viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna;
f) Regione Friuli-Venezia Giulia: direzione centrale infrastrutture e territorio e mobilita' - servizio trasporto pubblico regionale e locale, via Giulia, n. 75/1 - 34126 Trieste;
g) Regione Lazio: direzione regionale territorio, urbanistica, mobilita' e rifiuti - area porti e trasporto marittimo, viale del Tintoretto, n. 432 - 00147 Roma;
h) Regione Liguria: segreteria generale infrastrutture trasporti e reti europee - settore trasporto pubblico regionale, via Fieschi, n. 15 - 16100 Genova;
i) Regione Lombardia: direzione generale infrastrutture e mobilita', piazza Citta' di Lombardia, n. 1 - 20124 Milano;
l) Regione Marche: servizio infrastrutture, trasporti ed energia, P.F. viabilita' regionale e gestione del trasporto, via Tiziano, n. 44 - 60125 Ancona;
m) Regione Molise: direzione area quarta - servizio mobilita' - ufficio gestione servizi ferroviari ed impianti fissi, viale Elena, n. 1 - 86100 Campobasso;
n) Regione Piemonte: direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - settore controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, corso Stati Uniti, n. 21 - 10128 Torino;
o) Regione Puglia: Dipartimento mobilita', qualita' urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari;
p) Regione Sardegna: assessorato regionale dei trasporti - servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuita' territoriale, via XXIX Novembre 1847, n. 41 - 09123 Cagliari;
q) Regione Siciliana: assessorato delle infrastrutture e della mobilita' - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti - servizio 1 - trasporto regionale aereo e marittimo, via Leonardo da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo;
r) Regione Toscana: direzione generale politiche mobilita', infrastrutture e trasporto pubblico locale, via di Novoli, n. 26 - 50127 Firenze;
s) Regione Umbria: direzione regionale governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilita', servizio infrastrutture per la mobilita' e politiche del trasporto pubblico, via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 Perugia;
t) Regione Valle D'Aosta: Dipartimento trasporti, localita' Grand Chemin, n. 34 - 11020 Saint Christophe (Aosta);
u) Regione Veneto: direzione infrastrutture trasporti e logistica - unita' organizzativa logistica e ispettorati di porto, Calle Priuli, n. 99 - 30121 Venezia;
v) Provincia autonoma di Bolzano: agenzia provinciale per la mobilita', via Renon, n. 10/d - 39100 Bolzano;
z) Provincia autonoma di Trento: servizio trasporti pubblici, piazza Dante, n. 6 - 38122 Trento.
2. Le regioni trasmettono, con periodicita' mensile, all'Autorita' di regolazione dei trasporti i reclami di cui al comma 1, unitamente a ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
 
Art. 2
Presentazione reclami

1. I reclami possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica e posta ordinaria. Ogni regione pubblica sul proprio sito internet tutti gli indirizzi cui trasmettere i reclami, ogni indicazione utile alla presentazione degli stessi, avvalendosi di una modulistica conforme a quella dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche' eventuali cambi di competenza dell'ufficio, di denominazione o di indirizzo indicati nel presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione e' tenuta a dare ampia diffusione alle procedure relative all'iter di segnalazione di presunte infrazioni al regolamento europeo da parte dei vettori e degli operatori dei terminali.
 
Art. 3
Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2017

Il Ministro: Delrio
 
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