IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. l, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime; da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno e che ha previsto che, fermo restando il predetto concorso complessivo, il contributo di ciascuna Autonomia speciale sia determinato previa intesa con ciascuna delle stesse; Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. atti n. 21/CSR) attuativa del citato art. 1, comma 680, che ha disposto, nell'ambito del complessivo contributo di finanza pubblica di cui al medesimo art. l, comma 680, che la quota a carico del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; Considerato che ai fini della realizzazione su tutto il territorio nazionale degli effetti in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con la citata Intesa dell'11 febbraio 2016 si e' provveduto a rideterminare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al valore di 113.063 milioni di euro per l'anno 2017 e 114.998 per l'anno 2018 e contestualmente a prevedere che il Governo e le autonomie speciali si impegnassero a sottoscrivere, entro il successivo 15 marzo 2016, specifiche Intese dirette a definire il contributo di propria spettanza; Considerato che la medesima Intesa dell'11 febbraio 2016 dispone, altresi', che decorso il termine del 15 marzo 2016, in relazione alle Intese sottoscritte, il livello del fabbisogno sanitario nazionale e, conseguentemente, il livello della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale nei confronti della Regione Siciliana, vengano ridotti, ove necessario, al fine di assicurare in ogni caso gli effetti per la finanza pubblica pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; Visto che il suddetto termine del 15 marzo 2016 e' decorso senza che siano state raggiunte le citate Intese tra il Governo e le autonomie speciali; Considerato che la richiamata Intesa dell'11 febbraio 2016 prevede, altresi', che la parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle regioni a statuto speciale viene demandata a singoli accordi bilaterali tra il Governo e le singole regioni a statuto speciale e che, in caso di mancato accordo, la copertura di 3.500 milioni per l'anno 2017 e di 5.000 milioni per l'anno 2018, si conseguira' con un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario; Considerato, tuttavia, che l'art. l, comma 394, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha riaperto i termini per il raggiungimento delle Intese tra il Governo e le autonomie speciali di cui all'Intesa dell'11 febbraio 2016, disponendo la possibilita' di pervenire a tali accordi entro il 31 gennaio 2017; Visto lo stesso art. 1, comma 394, il quale prevede che decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attui quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario; Vista la nota prot. n. 846 del 27 gennaio 2017 con la quale il Ministro della salute ha rappresentato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Ministro dell'economia e delle finanze il sopravvenire del termine del 31 gennaio 2017 e ha chiesto la sollecita attivazione delle procedure per la sottoscrizione dei richiamati accordi; Visti gli schemi di accordo trasmessi con note del 31 gennaio 2017 a ciascuna autonomia speciale dal Ministro per gli affari regionali, diretti ad assicurare il contributo alla manovra di finanza pubblica da parte delle medesime autonomie speciali, come previsto dall'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 394 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Vista la nota prot. n. 721 del 1° febbraio 2017 con la quale la Regione autonoma della Sardegna rappresenta «di negare l'intesa allo schema di accordo e preannunciare la tutela, in ogni opportuna sede, contro ogni atto o provvedimento lesivo del diritto costituzionale alla propria autonomia economico-finanziaria»; Viste, altresi', la nota prot. n. A001/58965 del 1° febbraio 2017 e la nota del 2 febbraio 2017 con le quali rispettivamente la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano esprimono «la piu' assoluta contrarieta' alla sottoscrizione della proposta di Accordo»; Vista, inoltre, la nota prot. n. 7344 del 16 febbraio 2017 con la quale la Regione Siciliana rappresenta che «per ragioni di natura meramente finanziaria non puo' sostenere l'ulteriore onere posto a carico in termini di concorso di finanza pubblica»; Preso atto del mancato riscontro delle altre autonomie speciali in merito ai contenuti dello schema di Accordo trasmesso con le sovra richiamate note del 31 gennaio 2017 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Considerato che il predetto termine del 31 gennaio 2017 e' decorso senza che siano stati sottoscritti accordi tra il Governo e le autonomie speciali; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come previsi dall'Intesa dell'11 febbraio 2016, nonche' dall'art. 1, comma 394, della legge n. 232/2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2017 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' ridotto di 423 milioni di euro. 2. A decorrere dall'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' ridotto di 604 milioni di euro. 3. La riduzione di cui ai punti 1 e 2 e' effettuata sulla base delle quote di accesso regionali, risultanti dalla Tabella B dell'Intesa sancita in Conferenza Stato - regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 62/CSR) concernente il riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, al fine di garantire effetti positivi per la finanza pubblica complessivamente pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2017
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro della salute Lorenzin |