Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 maggio 2017
Posticipo della data entro la quale e' operata la soppressione in via definitiva di talune gestioni operanti su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ...» le «... gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. ...» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»;
Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016 e la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria ovvero la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva, la cui lista, unitamente alla data entro la quale e' operata la soppressione, e' riportata nell'allegato 2 del medesimo decreto;
Considerato che, ai sensi del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione e che, entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare;
Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, in base al quale le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, possono essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma che, qualora le predette liste debbano essere modificate unicamente con riferimento alla data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o la soppressione, fermo restando il rispetto del limite di 24 mesi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica e' effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Sentite le amministrazioni interessate che, con apposite comunicazioni inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, hanno fatto richiesta di un periodo di tempo ulteriore, in particolare per l'accertamento dell'importo delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione;
Ritenuto di dare seguito alle richieste delle amministrazioni;

Decreta:

Art. 1
Modifica della data entro la quale operare la soppressione delle
gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria
1. Per le gestioni di tesoreria di cui all'elenco allegato, la data entro la quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 richiamato nelle premesse, e' operata la soppressione in via definitiva e' posticipata al 30 settembre 2017.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2017

Il Ministro: Padoan
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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