Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2017 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
COMUNICATO |
Cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attivita' senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera c), del regolamento ISVAP n. 5/2006 nonche' per altra causa di cancellazione prevista dal citato articolo 113, comma 1. |
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Nella homepage del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli Operatori - Cancellazioni cumulative», e' stato pubblicato ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento protocollo n. 0104871/17 del 29 maggio 2017 di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attivita' senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera c), del Regolamento ISVAP n. 5/2006 nonche' per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1. Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati. |
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