Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 giugno 2017
Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;
Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale prevede che «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale e' riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea e' considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione»;
Visto l'art. 6, comma 2, lettera c), del richiamato decreto ministeriale 7 marzo 2006, che richiede, ai fini della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso di formazione specifica in medicina generale, l'iscrizione all'albo professionale;
Considerato che il requisito richiesto, al momento della presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale, del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, non e' previsto ne' dalla direttiva 93/16/CEE, ne' dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione;
Considerato che il predetto requisito e' stato oggetto di contenzioso dell'ultimo concorso relativo al triennio 2016/2019;
Tenuto conto, peraltro, che per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia il requisito dell'abilitazione, ove non ancora posseduto al momento della presentazione della domanda, e' richiesto entro la data di inizio delle attivita' didattiche;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater, n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha disposto l'annullamento dell'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006;
Considerate, pertanto, le esigenze di funzionalita', al fine di scongiurare disparita' di trattamento e non pregiudicare ai soggetti interessati, in attesa del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, di poter partecipare al concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
Tenuto conto della necessita' di ottemperare a quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater con la citata sentenza n. 5994/2017, apportando le opportune modifiche al citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, nella parte de qua;
Vista la nota prot. 18582 del 5 giugno 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute rappresenta che, alla luce della citata sentenza, le regioni stanno ricevendo domande di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020, da parte di medici che otterranno l'abilitazione e l'iscrizione al relativo albo professionale in data successiva alla scadenza del medesimo bando;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso, di dover procedere ad una modifica degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
«a) all'art. 5 (Requisiti generali di ammissione al concorso) comma 1, le parole da ", abilitati all'esercizio" fino alle parole "di partecipazione al concorso." sono sostituite dalle seguenti: ". I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione.";
b) all'art. 6 (Domanda e termine di presentazione) comma 2, la lettera c) e' soppressa.».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2017

Il Ministro: Lorenzin
 
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