Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2017 (vai al sommario)
LEGGE 22 maggio 2017, n. 81
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2222 del codice civile:
«Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
- Si riporta l'art. 2083 del codice civile:
«Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».
 
Art. 2
Tutela del lavoratore autonomo
nelle transazioni commerciali

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni piu' favorevoli.

Note all'art. 2:
- Il testo del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
 
Art. 3
Clausole e condotte abusive

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonche' le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita'
produttive):
«Art. 9 (Abuso di dipendenza economica). - 1. E'
vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato
di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei
loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si
considera dipendenza economica la situazione in cui una
impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio
di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e'
valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per
la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti.
2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali
in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di
dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario
competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il
risarcimento dei danni.
3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione
dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo',
qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia
rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione di terzi ed a seguito
dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed
esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e
sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che
abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa
e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle
imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e
medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento
della dipendenza economica.».
 
Art. 4
Apporti originali e invenzioni del lavoratore

1. Salvo il caso in cui l'attivita' inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Note all'art. 4:
- Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento
ordinario.
 
Art. 5
Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi
alle professioni organizzate in ordini o collegi

1. Al fine di semplificare l'attivita' delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6
Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei
professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle
prestazioni di maternita' e di malattia riconosciute ai lavoratori
autonomi iscritti alla Gestione separata

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volonta' o che siano stati colpiti da gravi patologie.
2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternita', incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilita' di contribuzione dovuta, nonche' introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
b) modifica dei requisiti dell'indennita' di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennita' per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;
c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 26. A decorrere dal 1°
gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma
2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli
incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attivita'.».
- Si riporta l'art. 1, comma 788, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), come modificato dall'art. 8, comma 8,
della presente legge:
«Art. 1. - 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai
lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico
dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare,
con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i
requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la
certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e
di controllo dello stato di malattia di cui all'art. 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni. Le prestazioni di
cui al presente comma sono finanziate a valere sul
contributo previsto dall'art. 84 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».
- Si riporta l'art. 24, comma 26, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.».
- Si riporta l'art. 2, comma 18, della citata legge n.
335 del 1995:
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge rientra nella
retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un massimale annuo
della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta
misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte
di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove
destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta l'art. 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 16. Per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti
percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto
dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni
biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti
percentuali. La relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata
rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali
nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20
punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota
contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il
finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli
stessi della tutela relativa alla maternita', agli assegni
al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza
ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle
risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
alla disciplina della tutela per malattia in caso di
degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti
dallo specifico gettito contributivo e in relazione al
reddito individuale.».
 
Art. 7
Stabilizzazione ed estensione dell'indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- DIS-COLL

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183), come modificata dalla presente
legge:
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL). - 1. In attesa degli interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'art. 1, comma 7, lettera a),
della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati
e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli
amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal
lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del
2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e
ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai
servizi competenti ai sensi dell'art. 1, comma, 2 lettera
g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive
modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'art.
1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della
DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al
reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al
termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende
a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di
trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito
previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a
decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL e' ridotta
di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di
inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo
di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'art. 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'art. 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato art. 2, commi
da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS- COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'ali-quota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attua-zione del comma
15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017,
39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro
per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestiva-mente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17,
commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni».
 
Art. 8
Disposizioni fiscali e sociali

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonche' dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorche' fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilita' della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennita' e' calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.
6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino e' corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennita' di maternita' o paternita'. In tale caso, l'indennita' e' calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita' o paternita'.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilita' lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 54, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
[Testo post riforma 2004], come modificato dalla presente
legge:
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo
[Testo post riforma 2004]). - 5. Le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e,
in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore
al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente
non si applicano alle spese relative a prestazioni
alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
sostenute dall'esercente arte o professione per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in
capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione
di un incarico conferito e sostenute direttamente dal
committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili
nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel
periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da
collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per
l'esercizio dell'arte o della professione, nonche' quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati
ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente
deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese
per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di
aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono
altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni
di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di
solidarieta'.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata
legge n. 449 del 1997, si vedano note all'art. 6.
- Si riporta l'art. 4 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002 (Attuazione
dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al
nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335):
«Art. 4 (Misura dell'indennita' e modalita' di
erogazione). - 1. L'indennita' di cui agli articoli
precedenti e' determinata per ciascuna giornata del periodo
indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del
reddito, derivante da attivita' di collaborazione
coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai
fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio
del periodo indennizzabile.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei
liberi professionisti iscritti alla gestione di cui
all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e'
calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi
d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei
redditi da attivita' libero professionale relativa all'anno
o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti
dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti
al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione
del committente.
4. Nel caso in cui l'anzianita' assicurativa sia
inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e
l'indennita' di cui al comma 1 sono determinati
proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza
della anzianita' stessa.
5. L'indennita' e' corrisposta dalla competente
gestione separata, a seguito di apposita domanda,
presentata dagli interessati, corredata da idonea
certificazione, con le modalita' e nei termini stabiliti
dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle
specificita' delle denunce reddituali e contributive
previste per ciascuna categoria di iscritti.
6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi
degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli
eventi precedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per
l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei
12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti
attribuito alcun contributo.
7. La competente gestione separata provvede d'ufficio
ai necessari accertamenti amministrativi.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 788, della citata
legge n. 296 del 2006, si vedano le note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6.
 
Art. 9
Deducibilita' delle spese di formazione
e accesso alla formazione permanente

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta'».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 54, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si
vedano le note all'art. 8.
 
Art. 10
Accesso alle informazioni sul mercato
e servizi personalizzati di orientamento,
riqualificazione e ricollocazione

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attivita' di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' con le associazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalita' di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attivita' autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonche' relative alle opportunita' di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilita', si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilita' di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10:
- Si riportano gli articoli 4 e 5 della legge 14
gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate):
«Art. 4 (Pubblicita' delle associazioni professionali).
- 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le
forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3
pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi
che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri
di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui
autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento
all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato
di qualita' e di qualificazione professionale dei propri
servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione
professionale o della forma aggregativa garantisce la
correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono
promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e
sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei
sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai
suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti,
le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il
funzionamento dei comitati sono posti a carico delle
associazioni rappresentate nei comitati stessi.».
«Art. 5 (Contenuti degli elementi informativi). - 1. Le
associazioni professionali assicurano, per le finalita' e
con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena
conoscibilita' dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita'
professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e
titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione,
con particolare riferimento ai titoli di studio relativi
alle attivita' professionali oggetto dell'associazione,
all'obbligo degli appartenenti di procedere
all'aggiornamento professionale costante e alla
predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione
della quota da versare per il conseguimento degli scopi
statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo
periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso
ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di
sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in
essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti
disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio
nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica
dedicata alla formazione permanente degli associati, in
forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di
qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO
9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra
cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo
sportello di cui all'art. 2, comma 4.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 6 (Servizi per l'inserimento lavorativo dei
disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469). - 1. Gli organismi individuati dalle regioni
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti",
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari,
educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente
legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e
delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I
medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente
Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto
degli obblighi di cui all'art. 3, nonche' il ricorso agli
esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali
accertamenti.
2. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono
sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu'
rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato
tecnico composto da funzionari ed esperti del settore
sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con
compiti relativi alla valutazione delle residue capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1.».
 
Art. 11
Delega al Governo in materia di semplificazione
della normativa sulla salute e sicurezza
degli studi professionali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attivita' lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 12
Informazioni e accesso agli appalti pubblici
e ai bandi per l'assegnazione di incarichi
e appalti privati

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato.
3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilita':
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.
4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12:
- Il testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento
ordinario.
- Si riporta l'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1) .
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, terzo
comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, previa autorizzazione
rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta.».
- Si riporta l'art. 48 del decreto legislativo 18
aprile 2016. n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di operatori economici). - 1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una
riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno
di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti
all'art. 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno dei
mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende
una riunione di operatori economici finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui
all'art. 84.
4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta
devono essere specificate le categorie di lavori o le parti
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o
dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilita' solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 84, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale.
7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai
successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti
sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2,
lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei
lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da
quella indicata in sede di gara, a condizione che la
modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale
sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo
all'impresa consorziata.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia
durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18,
e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa
mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la
revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12
al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione
alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45,
comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano
tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45,
comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della
qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo'
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal presente codice purche' abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante deve recedere dal contratto.
18. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi
altro operatore economico subentrante che sia in possesso
dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti,
purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire.
19. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese
raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad
un unico soggetto, esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni
caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e'
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.
19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19
trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di
cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19
trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive
ivi contemplate si verifichino in fase di gara.».
 
Art. 13
Indennita' di maternita'

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennita' di maternita' spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attivita' lavorativa».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 64, comma 2, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 64 (Lavoratrici iscritte alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335). - 1. In materia di tutela della maternita', alle
lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme
obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma
16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista
dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene
nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro
dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennita'
di maternita' spettante per i due mesi antecedenti la data
del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva
astensione dall'attivita' lavorativa. A tal fine, si
applica il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno
2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' disciplinata
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7,
17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo, da determinare con il
medesimo decreto.».
 
Art. 14
Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attivita' in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
2. In caso di maternita', previo consenso del committente, e' prevista la possibilita' di sostituzione delle lavoratrici autonome, gia' riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonche' dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
3. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale da impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e' sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore e' tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n.
151 del 2001:
«Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo - legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 10). - 1. In sostituzione delle
lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu'
delle disposizioni del presente testo unico, il datore di
lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo
determinato o utilizzare personale con contratto
temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo
comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno
1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle
leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e
l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente
testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un
mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume
personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la
sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di
fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa
ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione
fino al compimento di un anno di eta' del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di
maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».
 
Art. 15
Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa»;
b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attivita' commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 409, numero 3), del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato. La collaborazione si intende coordinata
quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore
organizza autonomamente l'attivita' lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.».
- Si riporta l'art. 634, secondo comma, del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 634 (Prova scritta). - Sono prove scritte idonee
a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e
promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi,
anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice
civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di
danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da
imprenditori che esercitano una attivita' commerciale e da
lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale
attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti
autentici delle scritture contabili di cui agli articoli
2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e
vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute,
nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili
prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con
l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.».
 
Art. 16
Procedura di adozione dei decreti legislativi
di cui agli articoli 5, 6 e 11

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralita' finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo puo' adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Note all'art. 16:
- Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
«Art. 9 (Funzioni). - (Omissis).
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.».
 
Art. 17
Tavolo tecnico di confronto permanente
sul lavoro autonomo

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
a) modelli previdenziali;
b) modelli di welfare;
c) formazione professionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
 
Art. 18
Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche
al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita'
spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10
per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi
di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalita' e della progressione di
carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma
costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei
percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti
l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'art. 596 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018,
la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata
annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,".
6. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale".
7. All'art. 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e limitato a casi o esigenze
eccezionali".».
 
Art. 19
Forma e recesso

1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non puo' essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'art. 1 della citata legge n. 68 del
1999:
«Art. 1 (Collocamento dei disabili). - 1. La presente
legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori
di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509, dal Ministero della sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanita', nonche' alle
persone nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidita' superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili
di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per
non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono
per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5
marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971,
n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di
cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli
insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20
maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di
cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e'
effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
verifica della residua capacita' lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e'
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione
rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.».
 
Art. 20
Trattamento, diritto all'apprendimento continuo
e certificazione delle competenze del lavoratore

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalita' formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Note all'art. 20:
- Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183):
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
 
Art. 21
Potere di controllo e disciplinare

1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Note all'art. 21:
- Si riporta l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni (Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento):
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di
controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di
controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative
e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela
del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in
piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di
accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo
periodo possono essere installati previa autorizzazione
delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita'
produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu'
sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo
periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2
sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
 
Art. 22
Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
 
Art. 23
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni
e le malattie professionali

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Note all'art. 23:
- Si riporta l'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale):
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato art. 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario.
 
Art. 24
Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari
all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia
autonoma di Bolzano

1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017.

Note all'art. 24:
- Il testo della della citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, modificata dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
supplemento ordinario.
 
Art. 25
Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonche' dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, e' accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 1, comma 204, della citata legge n.
208 del 2015:
«204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi
e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
- Si riporta l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assegna una quota delle risorse nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
- Si riporta l'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2001):
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di
occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per
ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle
forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua,
nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche',
all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita
sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti possono essere costituiti mediante accordi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani
aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente
interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed
alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25
della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica
anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica
in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore
della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per
cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Si riporta l'art. 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015):
«107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.».
- Si riporta l'art. 17, commi da 12 a 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle predette leggi. Qualora le commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i
decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81
della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita). - (Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.».
 
Art. 26
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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