Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2017, n. 82 |
Regolamento recante criteri e modalita' di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalita' di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarieta', di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione agli investitori che non abbiano inteso accedere alla misura di ristoro semplificata, e' prevista la possibilita' alternativa di ricorrere alla procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarieta' per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori in banche in liquidazione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 novembre 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2016; Acquisiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i pareri della Commissione 6° Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica in data 14 febbraio 2017 e della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati in data 16 febbraio 2017; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 aprile 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalita' di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarieta' di prestazioni in favore degli investitori, come definiti all'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riportano i commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O.: «Art. 1 (Omissis). - 855. E' istituito il Fondo di solidarieta' per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni e' riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti. 856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 857. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalita' di gestione del Fondo di solidarieta'; b) le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858. 858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni e' subordinata all'accertamento della responsabilita' per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855. 859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalita' di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalita' di funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che puo' essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarieta'. 860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarieta' e' surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta. 861. La gestione del Fondo di solidarieta' e' attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'. (Omissis).». - Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 273 del 23 novembre 2015, non e' stato convertito in legge. - Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2016. - Si riportano gli articoli 8 e 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016: «Art. 8 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi; b) "Banca in liquidazione" o "Banca": la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; c) "Nuova Banca": la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183; d) "Fondo di solidarieta'": il Fondo istituito dall'art. 1, comma 855, della legge di stabilita' per il 2016; e) "Fondo": il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d); f) "prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati": la prestazione di ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; g) "MTS": il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.». «Art. 9 (Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta). - 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di: a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di: a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto; b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina. 4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato moltiplicando tra loro: a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma. 7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) attestazione degli ordini eseguiti; e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le banche di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta. 9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e' improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.». - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, conformemente, per le lettere da a) a d), alle definizioni contenute all'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119, si intendono per: a) investitore: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi; b) Banca in liquidazione o Banca: la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; c) Fondo di solidarieta': il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; d) Fondo: il Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera c); e) procedura arbitrale: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarieta' di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208; f) Camera arbitrale: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito Camera arbitrale, di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Note all'art. 2: - Per il riferimento dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 59 del 2016, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento dell'art. 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. - Si riporta l'art. 210 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: «Art. 210 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari). - 1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale. 2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale . 3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale. 4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 10. 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC. 6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorita' e alla cabina di regia di cui all'art. 212. 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi; c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 8. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta. 9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c),nonche' al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. 10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita' triennale e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'art. 815 del codice di procedura civile. 12. Per le ipotesi di cui all'art. 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi. 13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.». |
| Art. 3 Criteri e modalita' di nomina degli arbitri
1. Il Collegio arbitrale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita', nonche' tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente e' nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalita'. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorita' ne ravvisi la necessita'. A ogni collegio e' assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi. 2. Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalita' di cui al comma 1. |
| Art. 4 Modalita' di funzionamento dei collegi arbitrali
1. All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici nel rispetto di quelli stabiliti dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2. 2. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di piu' collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina, altresi', i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneita' oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identita' della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998, S.O. |
| Art. 5 Sede dei collegi arbitrali
1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unita' di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessita' di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarieta'. |
| Art. 6 Copertura dei costi del procedimento
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, e' stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarieta' e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarieta'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 2017
Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1353 |
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