Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 maggio 2017, n. 83
Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarieta', di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, commi da 855 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha istituito il Fondo di solidarieta' per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 857, lettera d) della legge di stabilita' 2016, che elenca, tra le materie oggetto di definizione con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, «le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale»;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, che prevedono misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;
Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione agli investitori che non abbiano inteso accedere a tale misura di ristoro semplificata, e' prevista la possibilita' alternativa di ricorrere alla procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerata la necessita' di disciplinare la suddetta procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarieta';
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo di solidarieta' mediante il ricorso alla procedura arbitrale, le modalita' e i termini per la presentazione delle relative istanze di erogazione delle prestazioni e i criteri di quantificazione delle prestazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4 - 4-ter (Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi da 855 a 861, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«Art. 1. - 855. E' istituito il Fondo di solidarieta'
per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori
che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari
subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa'
cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e
dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
L'accesso alle prestazioni e' riservato agli investitori
che siano persone fisiche, imprenditori individuali,
nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti.»
«856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla
base delle esigenze finanziarie connesse alla
corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di
tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»
«857. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalita' di gestione del Fondo di
solidarieta';
b) le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo
di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i termini per
la presentazione delle istanze di erogazione delle
prestazioni;
c) i criteri di quantificazione delle prestazioni,
determinate in importi corrispondenti alla perdita subita,
fino a un ammontare massimo;
d) le procedure da esperire, che possono essere in
tutto o in parte anche di natura arbitrale;
e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei
commi da 855 a 858.».
«858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la
corresponsione delle prestazioni e' subordinata
all'accertamento della responsabilita' per violazione degli
obblighi di informazione, diligenza, correttezza e
trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento relativi alla
sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari
subordinati di cui al comma 855.».
«859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli
arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita',
indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero
possono essere disciplinati i criteri e le modalita' di
nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il
supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che puo'
essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere
arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei costi
delle medesime procedure a carico del Fondo di
solidarieta'.».
«860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Fondo di solidarieta' e' surrogato nel diritto
dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite
dell'ammontare della prestazione corrisposta.».
«861. La gestione del Fondo di solidarieta' e'
attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi
istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai relativi
oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le
risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'.».
- Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183
(Disposizioni urgenti per il settore creditizio),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
273 del 23 novembre 2015, non e' stato convertito in legge.
- Si riportano gli articoli 8, 9 e 10, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a
favore degli investitori in banche in liquidazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
102 del 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2016:
«Art. 8 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo
si intendono per:
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore
individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il
suo successore mortis causa, che ha acquistato gli
strumenti finanziari subordinati indicati nell'art. 1,
comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di
seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di
un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione
che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i
parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti
strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto
tra vivi;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare
dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa;
c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la
Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa
di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'art. 1 del
decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito
dall'art. 1, comma 855, della legge di stabilita' per il
2016;
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui
alla lettera d);
f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento
degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di
ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'art. 1, comma
5, e all'art. 25-bis del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella
prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in
qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o
sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti
finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto
negoziale con la Banca in liquidazione;
g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei
titoli di Stato (MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato
dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.».
«Art. 9 (Accesso al Fondo di solidarieta' con
erogazione diretta). - 1. Gli investitori che hanno
acquistato gli strumenti finanziari di cui all'art. 8,
comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che
li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta'
dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma
1, lettera a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre
2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 8,
comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le
istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del
modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b)
3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80
per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli
strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera
a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data
della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto
di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione
di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento
degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di
mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di
emissione di durata finanziaria equivalente oppure il
rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni
del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata
finanziaria piu' vicina.
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma
3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari
subordinati e' rilevato alla data di acquisto o di
sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro
Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP
usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della
loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel
mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.
5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e'
calcolato moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data
di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari
subordinati e la data del provvedimento di risoluzione
delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli
strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese
direttamente connessi all'operazione di acquisto.
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31
maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente
il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1,
commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il
servizio di assistenza agli investitori nella compilazione
e nella presentazione dell'istanza di erogazione
dell'indennizzo forfetario e' gratuito. Le banche non
possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di
presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di
oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario
e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio,
anche digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale
l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari
subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati,
con indicazione della quantita', del controvalore, della
data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e
spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e,
ove disponibile, del codice ISIN.
8. L'investitore allega all'istanza i seguenti
documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti
finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d);
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio
mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero
sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b),
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsita' negli atti a norma dell'art. 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in
copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le
banche di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), sono
tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici
giorni dalla data della sua richiesta.
9. Il Fondo verifica la completezza della
documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza
delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo
dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla
richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse
del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato
l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui
ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a
tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1,
commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'attivazione della procedura arbitrale preclude la
possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1
a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza
e' improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo
forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a
strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno
2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi
investitori, alla procedura arbitrale in relazione a
strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.».
«Art. 10 (Disposizioni transitorie ed abrogazione di
norme). - 1. All'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: ''856. Il
Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base delle
esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle
prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi
istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ";
b) al comma 857, le parole: ''novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni". ».
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e conformemente, per le definizioni di cui alle lettere da a) a f), all'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si intendono per:
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855 della legge di stabilita' per il 2016;
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d);
f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
g) «procedura arbitrale»: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
h) «Camera arbitrale»: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
i) «Collegio arbitrale»: i collegi arbitrali individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
l) codice ISIN: codice internazionale che identifica gli strumenti finanziari («International Securities Identification Number»), attribuito in Italia dalla Banca d'Italia.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 59 del
2016, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 855, della citata
legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 1, comma 5, e 25-bis, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. - 4. (Omissis).
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis - 6-quater (Omissis).».
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle imprese di assicurazione comunicano senza
indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
revisione legale dei conti presso le societa' che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'IVASS e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza.».
- Per il testo dell'art. 1, commi da 857 a 860, della
citata legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 210 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 210 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed
elenco dei segretari). - 1. Presso l'ANAC e' istituita la
Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta
dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il
codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento
del collegio arbitrale.
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e
il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,
e' nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare
competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e
l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo
interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
all'Autorita' stessa. Il Presidente e i consiglieri sono
soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal
comma 10.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera
arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con
personale fornito dall'ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione
dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti
pubblici e li trasmette all'Autorita' e alla cabina di
regia di cui all'art. 212.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere
iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali
abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori
e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di
cassazione;
b) tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della
professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;
c) professori universitari di ruolo nelle materie
giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione
separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina
dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti
all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e
comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con
relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e
c),nonche' al comma 8 del presente articolo, sono
rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e
nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco
dei periti ha validita' triennale e puo' essere nuovamente
conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'art. 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre
2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei
successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non
possono espletare incarichi professionali in favore delle
parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso
l'incarico di arbitro di parte.
11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui
all'art. 815 del codice di procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui all'art. 209, comma 8, la
Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei
segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti
all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in
materia giuridica o economica o equipollenti e, ove
necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle
pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in
ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri
relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei
soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine
tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei
suddetti costi.
13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli
arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende
dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei
periti.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 859, della citata
legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Accesso al Fondo di solidarieta' tramite procedura arbitrale

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, gli investitori che intendono accedere, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, alle risorse del Fondo di solidarieta' possono ricorrere al collegio arbitrale, secondo le modalita' indicate nel presente decreto.
2. L'accesso, tramite la procedura arbitrale, al Fondo di solidarieta' e le relative prestazioni costituiscono modalita' di ristoro del pregiudizio subito dall'investitore in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.
3. Il Fondo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone agli investitori, nelle forme dell'offerta al pubblico, la facolta' di determinazione della prestazione di cui al comma 2 mediante arbitrato. Assicura, a tal fine, adeguate forme di pubblicita' dell'offerta.
4. Il ricorso e' redatto avvalendosi esclusivamente di apposito modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale della Camera arbitrale ed e' presentato in via telematica mediante posta elettronica certificata ovvero, a scelta del ricorrente, su supporto cartaceo al Collegio arbitrale individuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il ricorso deve contenere:
a) il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
b) la Banca in liquidazione tramite la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati di proprieta', con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto della proprieta', dell'eventuale corrispettivo pagato, degli eventuali oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e del codice ISIN;
d) l'importo del ristoro domandato.
5. L'investitore nel ricorso fornisce le informazioni necessarie ed espone le circostanze rilevanti a fondamento della pretesa, nonche' allega ad esso i seguenti documenti, secondo le modalita' specificate nell'apposito modulo di cui al comma 4:
a) il contratto quadro relativo ai servizi d'investimento nella prestazione dei quali sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore gli strumenti finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di negoziazione;
c) l'attestazione degli ordini eseguiti;
d) gli altri atti e documenti rilevanti per la domanda, tra i quali, ove posseduti:
il documento sui rischi generali dell'investimento;
la scheda prodotto o altra documentazione informativa relativa ai predetti strumenti finanziari;
i rendiconti periodici.
6. Quando l'investitore non dispone, neanche in copia, di uno o piu' degli atti e documenti di cui al comma 5, ne fa espressa menzione nel ricorso, specificando se essi non sono stati sottoscritti dall'investitore medesimo o se non ne ha ricevuto copia dalla Banca in liquidazione, ovvero se ne ha perduto la disponibilita'. In tali casi gli atti sono trasmessi dalla Banca che ne e' in possesso.
7. La presentazione del ricorso al Collegio arbitrale vale quale accettazione irrevocabile dell'offerta di determinazione arbitrale della prestazione, formulata ai sensi del comma 3.
8. Il procedimento arbitrale e' gratuito per le parti.
9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

Note all'art. 3:
- Il testo del comma 10 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 59 del 2016 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note all'art.
2.
- Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge
n. 208 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
 
Art. 4
Modalita' di accesso al fondo tramite procedura arbitrale

1. Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere presentato, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data dell'offerta di cui all'articolo 3, comma 3. Ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo ne' formalita' la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, resta salva la facolta' di proporre dinanzi all'autorita' giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile. La proposizione di tale azione e' causa di improcedibilita' del ricorso di cui al comma 1. La medesima azione, proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo nei confronti del Fondo.
3. La presentazione del ricorso avviene secondo le modalita' indicate nel modulo di cui al comma 4 dell'articolo 3, e per posta elettronica certificata se il ricorrente si avvale dell'assistenza di soggetto abilitato ovvero di associazione di tutela dei consumatori o dei risparmiatori.
 
Art. 5
Acquisizione di informazioni ed esercizio della difesa

1. Il Fondo, ricevuta comunicazione da parte del collegio arbitrale della presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, chiede senza ritardo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche interessate le informazioni necessarie e i documenti rilevanti per l'esercizio della difesa, inclusi gli atti relativi concernenti l'adeguatezza dei profili assegnati alla clientela e ai ricorrenti in particolare, rispetto ai rischi inerenti i titoli interessati. Le Nuove Banche hanno facolta' di produrre autonomamente informazioni e documenti rilevanti per l'esercizio della difesa.
2. In capo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche grava un dovere di leale collaborazione verso il Fondo. La trasmissione delle informazioni e dei documenti deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ogni ingiustificata omissione di informazioni o documenti puo' essere valutata nei confronti del Fondo, nell'ambito del procedimento arbitrale, come argomento di prova dell'esistenza di una violazione.
3. Il Fondo puo' depositare memoria, unitamente ai documenti acquisiti ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del ricorso di cui al comma 4.
4. La Banca in liquidazione riceve dal Collegio arbitrale tempestiva comunicazione del ricorso proposto dall'investitore e puo' presentare atto di intervento entro 20 giorni e depositare memorie e documenti ritenuti rilevanti per la definizione della controversia. In tal caso, l'accertamento della responsabilita' per violazione degli obblighi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati contenuto nel lodo e' efficace anche contro la Banca in liquidazione intervenuta.
 
Art. 6
Trattazione e definizione del procedimento arbitrale

1. Nel corso del procedimento arbitrale e' assicurato il contraddittorio. Se il Collegio non delibera sul merito della controversia allo stato degli atti, adotta con ordinanza misure per la trattazione e l'eventuale istruzione dell'affare secondo le modalita' che ritiene piu' opportune ai fini del piu' sollecito svolgimento della procedura.
2. Non sono ammesse prove diverse da quelle scritte. Le parti possono produrre, sotto la loro responsabilita', dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, e ricevute da notaio o rilasciate dall'eventuale avvocato difensore che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 del codice di procedura civile, ne attesta l'autenticita'. In quest'ultimo caso, il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere utilizzata nel procedimento arbitrale e delle conseguenze di false dichiarazioni. Per l'atto di ricezione di tali dichiarazioni da parte di un notaio, da rilasciarsi in originale non soggetto a registrazione ne' a bollo, non sono esigibili onorari diversi da quelli previsti per l'iscrizione a repertorio di atti di valore indeterminabile. Il collegio arbitrale valuta la necessita' di procedere ad audizioni, solo ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.
3. Il Collegio, quando accerta l'avvenuta violazione degli obblighi di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pronuncia lodo non soggetto a deposito a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, con il quale determina la prestazione liquidandone l'ammontare. In caso di determinazione favorevole, il Fondo da' immediata esecuzione al lodo. Il lodo dev'essere pronunciato anche quando le parti convengono espressamente sul contenuto della prestazione dovuta.
4. Il lodo e' pronunciato secondo diritto entro centoventi giorni dalla assegnazione al Collegio arbitrale del ricorso. Tale termine puo' essere prorogato dal Collegio, per motivate esigenze, fino ad un massimo di novanta giorni.
5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da quello adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 859 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.

Note all'art. 6:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note all'art.
2.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 825 del codice
di procedura civile:
«c.p.c. art. 825. Deposito del lodo.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica ne propone istanza depositando
il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con
l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale
o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel
cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale,
accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a
trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza
avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data
notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
dell'art. 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta'
del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte
d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la
corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con ordinanza.».
- Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge
n. 208 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse.
Il Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo VIII
(Dell'arbitrato) del codice di procedura civile comprende
gli articoli da 806 a 840.
 
Art. 7
Criteri di quantificazione delle prestazioni

1. L'accertamento, all'esito del procedimento arbitrale, della ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, comporta il riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento, ai sensi del comma 2.
2. Fermo quanto previsto nel comma precedente, la liquidazione della prestazione avviene a norma dell'articolo 2056, primo comma del codice civile, determinando l'importo al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto della proprieta' degli strumenti finanziari subordinati nonche' della differenza, se positiva, tra il rendimento di tali strumenti finanziari percepito dall'investitore e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure in luogo di quest'ultimo il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2056 del codice civile:
«c.c. art. 2056. Valutazione dei danni.
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve
determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227.
Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo
apprezzamento delle circostanze del caso.».
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 59 del 2016 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 8
Esclusivita' della procedura

1. Nell'ambito della procedura arbitrale non possono essere fatti valere, nei confronti del Fondo, titoli diversi da quelli accertati all'esito della medesima procedura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2017

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro della giustizia
Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 827
 
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