Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' GUGLIELMO MARCONI DI ROMA
DECRETO RETTORALE 22 maggio 2017
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante disposizioni in materia di Universita' non statali legalmente riconosciute;
Visto il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle universita' telematiche;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, e' stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto;
Viste le modifiche apportate al suddetto statuto;
Visto lo statuto vigente di questo Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 24 luglio 2009;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la delibera del 14 aprile 2016 con cui il senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;
Vista la delibera del 14 dicembre 2016 con cui il Consiglio di amministrazione ha ratificato le suddette proposte di modifica dello Statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota MIUR prot. n. 2794 del 1° marzo 2017 con cui la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo;
Vista la delibera del 16 marzo 2017 con cui il Senato Accademico, preso atto della congruenza e dell'opportunita' dei rilievi mossi dalla Direzione generale del MIUR e della conseguente necessita' di provvedere all'esecuzione di quanto richiesto, ha formulato le proposte di modifica alla bozza dello statuto trasmessa al MIUR in data 3 gennaio 2017, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;
Vista la delibera del 17 marzo 2017 con cui il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ha recepito le osservazioni mosse dalla Direzione generale del MIUR, ratificando le proposte di modifica alla bozza dello Statuto trasmessa al MIUR in data 3 gennaio 2017, disponendo altresi' l'inoltro al MIUR del nuovo testo dello Statuto, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota MIUR Prot. n. 6111 del 18 maggio 2017 con cui la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ha espresso il proprio nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto dell'Ateneo sulla Gazzetta Ufficiale;
Preso atto della conseguente necessita' di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale;
Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi
«Guglielmo Marconi» - Telematica


Art. 1.
Natura e finalita'

1. E' istituita l'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.
2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Universita', ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalita' blended. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Universita' appartiene alla categoria delle Istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica.
5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'Ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.
 
Art. 2

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Modalita' e strumenti

1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Fondazione «Tertivm», con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. A tale scopo concorre allo sviluppo dell'Ateneo, mediante l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare, la Fondazione «Marsilio Ficino», con sede in Roma.
3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.
 
Art. 3

Il presente decreto e' acquisito alla raccolta interna di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2017

Il rettore: Briganti
 
Art. 3.
Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Universita' puo' istituire i Corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 
Art. 4.
Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
 
Art. 5.
Assicurazione della qualita' di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualita' delle attivita' accademiche, l'Universita' adotta, cosi' come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualita' di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Universita' si avvale di un presidio della qualita' di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 6.
Il codice etico

1. L'Universita' adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunita' universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.
2. Il codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale, individuando altresi' le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.
 
Art. 7.
Accordi e convenzioni

1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.
 
Art. 8.
Organi

1. Sono organi centrali dell'Universita':
a) Il consiglio di amministrazione;
b) Il presidente;
c) Il rettore;
d) Il senato accademico;
e) Il nucleo di valutazione interno;
f) Il collegio dei revisori dei conti;
g) Il direttore generale.
 
Art. 9.
Il consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto:
a) sei componenti nominati dalla Fondazione «Tertivm»;
b) sei componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;
c) Il rettore.
2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, rappresentanti permanenti, o non, di organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, i quali si impegnano a versare all'atto della nomina e per ciascun rappresentante, un contributo in danaro, per il funzionamento dell'Universita', nelle forme e nella misura determinata annualmente dal consiglio di amministrazione stesso.
3. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del consiglio.
4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'.
5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
6. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario, il direttore generale.
 
Art. 10.
Il consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il consiglio di amministrazione svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.
Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualita' delle attivita' istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvedere all' approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita';
c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
d) nominare il rettore scegliendolo all'interno di una rosa di quattro nominativi di cui due indicati dalla Fondazione «Tertivm» e due dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;
e) designare, sentiti i rispettivi consigli, i presidi di facolta' e i direttori di Dipartimento, che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori di ruolo, ordinari e associati, professori straordinari e professori a contratto, che svolgono l'attivita' didattica e di ricerca nell'Ateneo;
f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;
g) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita' e provvedere, con la medesima maggioranza, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche degli stessi;
h) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facolta' e di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
j) approvare i regolamenti dell'Universita' e le relative modifiche;
k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;
m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
n) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;
o) nominare, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
p) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;
q) approvare il piano strategico triennale, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale, predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza.
r) approvare il codice etico dell'Universita', stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;
s) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi.
3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione e' convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.
 
Art. 11.
Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
b) ha la rappresentanza legale dell'Universita', anche in giudizio;
c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;
d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.
e) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile;
g) in caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere piu' anziano per carica e, in caso di parita', di eta'.
 
Art. 12.
La giunta

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalita', puo' provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facolta' e i direttori dei dipartimenti allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione, la giunta delibera:
a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
c) sentito il consiglio di facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche', sugli assegni di ricerca.
4. La giunta adotta, nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
 
Art. 13.
Il rettore

1. Il rettore e' nominato ai sensi dell'art. 10 del presente statuto tra personalita' del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.
2. Il rettore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
3. Il rettore:
a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
e) presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni assicurandone il coordinamento con il consiglio di amministrazione;
f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile;
g) nomina i componenti del presidio della qualita' di ateneo individuando il presidente quale suo delegato;
h) elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico triennale, sentito il senato accademico;
i) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;
j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente;
k) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
4. Il rettore puo' designare tra i professori di ruolo e i professori straordinari dell'Universita', un pro-rettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.
5. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti tra le sue competenze.
 
Art. 14.
Il senato accademico

1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facolta' istituite, e dai direttori dei dipartimenti. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico e' presieduto dal pro-rettore. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore, il senato accademico e' presieduto dal componente con maggiore anzianita' nella carica e, in caso di parita', di eta'.
2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto.
In particolare, il senato accademico:
a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;
b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i consigli di facolta' e di dipartimento interessati;
d) esprime parere sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento Generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita';
e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;
g) puo' contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del Piano strategico triennale;
h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore.
3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.
 
Art. 15.
Il nucleo di valutazione interno

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attivita' di tutta l'Universita', secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
3. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della privacy.
 
Art. 16.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'universita', adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.
 
Art. 17.
Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Universita' e' assunto, con delibera del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
2. Il direttore generale elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al rettore, il piano strategico triennale.
3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.
 
Art. 18.
Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il collegio di disciplina e' composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra professori e ricercatori a tempo indeterminato.
3. I componenti del collegio di disciplina, effettivi e supplenti, sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore con decreto rettorale e restano in carica tre anni e non sono immediatamente rinnovabili.
4. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore ordinario piu' anziano in ruolo.
5. Il collegio opera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
6. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
7. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
8. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
9. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
11. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
12. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento, puo' sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio di disciplina, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
13. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennita'.
 
Art. 19.
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:
a) le facolta';
b) i corsi di studio;
c) i dipartimenti.
 
Art. 20.
Le facolta'

1. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
 
Art. 21.
Il preside

1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare, il preside:
a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta';
d) e' membro di diritto del senato accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, ordinari e associati, professori straordinari e professori a contratto, che svolgono l'attivita' didattica e di ricerca nell'Ateneo.
3. Il preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rinominato.
 
Art. 22.
Il consiglio di facolta'

1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo, ordinari e associati, e dai professori straordinari. Fanno parte inoltre del consiglio di facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento di facolta' approvato dal consiglio di amministrazione.
2. Sono compiti del consiglio di facolta':
a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
 
Art. 23.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Cosi' come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascuna facolta' e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.
2. La partecipazione al predetto organo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 24.
I corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Per ogni corso di studio viene nominato:
a) un coordinatore;
b) un gruppo di gestione assicurazione della qualita' (AQ), le cui funzioni vengono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 25.
I dipartimenti

1. I dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attivita' di ricerca.
2. Le modalita' di funzionamento di ciascun dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
3. Le attivita' che il dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:
a) attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione;
b) attivita' di formazione.
4. Il dipartimento adotta un sistema di assicurazione della qualita' (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attivita' dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione interno e del presidio della qualita' di Ateneo.
5. Sono organi dei dipartimenti:
a) il consiglio di dipartimento;
b) il direttore;
c) la giunta.
 
Art. 26.
Il consiglio di dipartimento -Composizione

1. Il consiglio di dipartimento e' composto:
a) dal direttore, che lo presiede;
b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del dipartimento;
c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare.
2. La mancata partecipazione di una o piu' delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo), ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.
 
Art. 27.
Il consiglio di dipartimento - Competenze

1. In particolare, il consiglio di dipartimento:
a) determina i criteri per l'organizzazione del dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;
b) approva la politica per la qualita' della ricerca del dipartimento coerentemente con la politica per la qualita' dell'Ateneo;
c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;
d) formula delle proposte in ordine alla chiamata del personale docente e ricercatore;
e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
 
Art. 28.
Il direttore del dipartimento

1. Il direttore del dipartimento e' nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento.
2. Il direttore resta in carica tre anni e puo' essere rinnovato con le stesse procedure.
3. In particolare, il direttore:
a) e' il rappresentante pro tempore del dipartimento;
b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;
c) sovrintende al funzionamento generale del dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;
d) e' membro di diritto del senato accademico.
4. In caso di impedimento temporaneo, il direttore puo' delegare le proprie funzioni ad un vice-direttore, scelto tra i membri del consiglio di dipartimento, dandone comunicazione al consiglio stesso ed al rettore.
 
Art. 29.
La giunta del dipartimento

1. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La giunta e' composta dal direttore del dipartimento, che la presiede, e da un massimo di tre membri eletti tra i componenti del consiglio di dipartimento, dal consiglio medesimo.
3. La giunta resta in carica tre anni e puo' essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.
 
Art. 30.
Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle universita' statali.
 
Art. 31.
Attivita' di ricerca e di insegnamento

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'.
3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.
 
Art. 32.
Cessazione dell'attivita'

1. Qualora l'Universita' debba, per qualsiasi motivo, cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta dal consiglio di amministrazione alla fondazione Tertivum.
 
Art. 33.
Entrata in vigore e pubblicita'

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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