Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
COMUNICATO |
Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. |
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Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Siciliana
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia autonoma di Trento
e, p.c. Al Ministro per gli affari regionali
Al Presidente dell'Unione delle province italiane
Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani La legislazione vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attivita' antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno p.v. e termineranno il 30 settembre 2017. Per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la prossima stagione estiva 2017 si analizza, preliminarmente, il fenomeno in argomento nello scorso anno ed il mutato generale contesto organizzativo dettato dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 177/2016, quindi si individuano, in allegato quale parte integrante della presente comunicazione, le relative raccomandazioni operative. L'analisi delle condizioni meteorologiche in Italia nella stagione estiva del 2016 evidenzia l'assenza di situazioni estreme, ad eccezioni di alcune giornate di giugno e di agosto, con livelli di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi nella media delle ultime stagioni estive. Le condizioni favorevoli all'accensione ed allo sviluppo degli incendi boschivi sono state fronteggiate in maniera complessivamente soddisfacente dai sistemi regionali e statuali impegnati nelle attivita' di antincendio boschivo, facendo registrare un numero totale di incendi sostanzialmente in linea con l'anno 2015, seppure con un incremento della superficie complessivamente bruciata rispetto agli ultimi anni, in particolare in alcune regioni in cui la violenza del fenomeno e' stata in taluni casi significativa. Il numero complessivo di incendi si conferma tuttavia, anche per il 2016, inferiore alla media degli incendi registrati sia negli ultimi 40 anni che dall'entrata in vigore della legge quadro n. 353 del 2000. I buoni risultati complessivamente conseguiti nel 2016 non devono, tuttavia, diminuire il livello di attenzione sul problema degli incendi boschivi e di interfaccia che invece, come noto, deve essere fronteggiato in maniera sinergica fra tutte le componenti e strutture operative, sia regionali sia statali, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile. E' utile ricordare, infatti, che i primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati da fenomeni diffusi, determinati anche per effetto del deficit idrico che ha interessato quasi tutto il Paese, e da un'intensificazione degli interventi rispetto al passato, con un numero di richieste di concorso della flotta aereo antincendio di Stato in forte aumento in confronto agli anni precedenti, al punto da risultare la stagione invernale piu' complicata dal 2004, dopo quella del 2012. Tale raccomandazione e' oltremodo necessaria quest'anno per effetto della riforma del citato decreto legislativo n. 177/2016 che ha portato all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni. Si auspica, pertanto, che le SS.LL. abbiano provveduto ad organizzare i propri sistemi regionali di antincendio boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile al fine di garantire adeguati livelli di risposta, specialmente in quei contesti nei quali esisteva un collaudato e consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente Corpo forestale dello Stato. Il cambiamento organizzativo nell'antincendio boschivo a livello regionale, che evidentemente scaturisce dalla riforma del decreto legislativo n. 177/2016, puo' infatti rappresentare un'occasione di ulteriore crescita e di miglioramento dell'intero sistema di risposta agli incendi boschivi se le azioni di riorganizzazione sono pianificate in stretta correlazione con i rispettivi contesti ambientali e territoriali ed attuate con tempestivita'. In questo senso appare particolarmente utile lo strumento degli accordi operativi tra Amministrazioni regionali geograficamente limitrofe per il supporto reciproco di strategie e mezzi operativi, accordi che talune Regioni hanno gia' sottoscritto e che si auspica possano estendersi anche in altre realta' del Paese. Per quanto riguarda la migliore strategia d'intervento agli incendi boschivi e di interfaccia si conferma, nel rispetto della legislazione vigente, l'opportunita' che vi sia sul campo un sistema di squadre per l'avvistamento/sorveglianza e lo spegnimento da terra, da distribuire secondo le caratteristiche del territorio e le previsioni giornaliere del pericolo incendi, con il supporto della flotta aerea regionale antincendio boschivo. Le attivita' di spegnimento potranno, altresi', essere supportate, come concorso residuale e non primario, con i mezzi della flotta antincendio di Stato coordinata dal Dipartimento della protezione civile, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti quando gli incendi risultano non piu' controllabili con i mezzi comunque messi in campo delle strutture regionali. Per la prossima campagna estiva antincendio boschivo la flotta aerea di Stato sara' ulteriormente incrementata rispetto allo scorso anno. In particolare si potra' disporre di 16 velivoli Canadair CL415 - di cui due co-finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del progetto «EU-Buffer» che, sebbene prioritariamente destinati al Meccanismo unionale di protezione civile potranno essere utilmente impiegati anche sul territorio italiano - e 4 elicotteri Erickson S64F, di cui uno considerato quale riserva tecnica. Alle citate flotte, si aggiungeranno altri elicotteri del comparto Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sara' pertanto quanto mai necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico di ottimizzare l'impiego di tali velivoli con quello delle flotte aeree antincendio regionali. Altresi', il Dipartimento della protezione civile assicurera' il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, onde garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza per la compiuta attuazione delle allegate raccomandazioni. Per il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia e', inoltre, rilevante che anche i dispositivi di prevenzione, di controllo e di monitoraggio continuo del territorio siano ben pianificati e realizzati, perche' consentono da una parte di ridurre gli inneschi degli incendi e dall'altra permettono alle squadre di spegnimento da terra di effettuare interventi quanto piu' tempestivi possibili. Analoga sinergia, come fattore deterrente preventivo, deve essere posta nel pianificare ed attuare una stretta collaborazione con le Autorita' competenti nelle attivita' di investigazione e di ricerca degli autori degli atti incendiari. Al riguardo, si rammenta il valore educativo e sociale delle attivita' di promozione tra i cittadini della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, che possono davvero rappresentare lo strumento per ridurre nel tempo, ed in maniera ancora piu' significativa, il riprovevole fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia che, come noto, ha comunque causa nell'azione dell'uomo, sia essa a carattere doloso o colposo. In un'ottica di trasparenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni per i cittadini, proseguira' anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, la comunicazione sul numero degli assetti regionali e statali dedicati alle attivita' antincendio boschivo e pertanto si invitano le SS.LL. a voler verificare che i propri Uffici abbiano gia' comunicato le informazioni richieste, secondo le modalita' gia' rappresentate dallo stesso Dipartimento. Si confida vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nell'imminente stagione estiva 2017. Roma, 13 giugno 2017
Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri |
| Allegato Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2017. Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti a) Attivita' di previsione e prevenzione Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita' AIB e con quelle di protezione civile; Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di pericolosita' degli incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi cosi' come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni dell'anno presso i predetti centri funzionali. Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Societa' che gestiscono le infrastrutture, affinche' attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria. Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attivita' di prevenzione non strutturale, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio di incendi boschivi, attivita' di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, anche attraverso l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di innesco. Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nonche' nella lotta attiva, nelle aree e nei periodi di maggior rischio. Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000. Definire, con le Societa' di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilita' principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumita' pubblica e privata. c) Attivita' di pianificazione di protezione civile Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco. Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio. d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree. Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi. Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale, concetto piu' che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia. Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresi', il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale. Garantire, altresi', l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Garantire un costante collegamento tra le Sale operative unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e' indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu' necessario in ogni momento. Cio' al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere piu' tempestivo ed efficace l'intervento. Assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992. Valutare la possibilita' di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili. Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento. Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra. Promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo. Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell' art. 712 del Codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio. Ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua. Definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa. |
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