Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 marzo 2017
Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha istituito una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085 e, in particolare, l'art. 1, secondo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, con il quale e' stato approvato lo statuto della Cassa di previdenza e assistenza sopra menzionata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Viste le leggi 15 novembre 1973, n. 734, 18 ottobre 1978, n. 625 e 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto della medesima Cassa di previdenza e assistenza;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Ritenuta la necessita' di sostituire lo statuto vigente con un nuovo statuto che, disciplinando in particolar modo un nuovo meccanismo di calcolo dell'indennita' una tantum, ancori a nuovi parametri, compatibili con le fonti di finanziamento esistenti, la determinazione della misura dell'indennita' medesima;
Viste le delibere di cui ai verbali n. 406 in data 30 ottobre 2014 e n. 415 in data 28 aprile 2016, con le quali il consiglio di amministrazione della Cassa ha approvato, rispettivamente in prima e in seconda lettura, il testo del nuovo statuto;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 27 maggio 2016, indetta con la nota del Direttore generale del personale e degli affari generali prot. n. 27610 del 27 maggio 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Graziano Delrio a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del prof. Pietro Carlo Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, n. 293;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra
i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. E' approvato l'allegato statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

STATUTO
Articolo 1
Sede

1. La Cassa di previdenza e assistenza, istituita dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei locali di pertinenza del Ministero.
2. Nel presente statuto con la sigla C.P.A. viene indicata la predetta Cassa.
 
Art. 2
Disposizioni finanziarie

1. E' autorizzata la devoluzione, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza, alla predetta Cassa, quale contributo, di una somma non superiore al 95 per cento dei fondi che per ogni esercizio finanziario vengono assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento ministeriale ed ogni ulteriore finanziamento che dovesse pervenire in attuazione del disposto di cui all'art. 3 dello statuto.
2. E', altresi', autorizzata la devoluzione alla predetta Cassa delle somme che, per effetto del comma 1, sono rimaste a disposizione dell'Amministrazione e non sono state utilizzate a fine esercizio.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

Articolo 2
Iscritti

1. Alla C.P.A. sono iscritti di diritto tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2. Gli iscritti cessano di far parte della C.P.A. quando viene a cessare la loro qualita' di dipendente, fatti salvi gli interventi assistenziali previsti per il personale in quiescenza.
 
Art. 3
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Lo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e' abrogato.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 9 marzo 2017

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1579
 

Articolo 3
Entrate

1. Le entrate della C.P.A. sono costituite:
a) dal contributo ad essa devoluto, in relazione alla disponibilita' di fondi, annualmente attribuiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) dal contributo derivante dall'applicazione del comma 552 della legge finanziaria 2007;
c) dagli utili derivanti dalla concessione di prestiti agli iscritti;
d) dall'eventuale investimento delle disponibilita';
e) da donazioni, lasciti, elargizioni ed altri eventuali proventi;
f) dalla contribuzione volontaria degli iscritti;
g) da una quota dei proventi derivanti dalle attivita' istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura e secondo le modalita' espressamente previste da specifiche disposizioni normative.
 

Articolo 4
Contributi volontari

1) Gli iscritti possono volontariamente impegnarsi ad effettuare versamenti periodici alla C.P.A. nella misura fissata annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione e comunque in misura non superiore al tre per cento degli emolumenti fissi lordi iniziali spettanti al personale dipendente;
2) con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale vengono stabilite:
a) le modalita' per il versamento e la gestione dei contributi volontari determinando in particolare le quote da versare tra le entrate della C.P.A. e quelle da utilizzare in favore dei dipendenti interessati per il pagamento di eventuali premi di assicurazioni integrative contratte dalla C.P.A. a favore dei dipendenti;
b) le modalita' di utilizzo parziale delle somme accantonate per l'erogazione di sovvenzioni o contributi in particolari circostanze e per il recupero di dette erogazioni.
 

Articolo 5
Impiego delle entrate

1. La C.P.A, avvalendosi delle entrate di cui al precedente articolo 3, provvede alle spese di seguito specificate, nella misura percentuale rispettivamente indicata:
a) il 60 per cento per l'accantonamento delle quote dell'indennita' una tantum maturate annualmente dagli iscritti nella misura di cui al successivo art.6;
b) il 5 per cento per anticipazioni sull'indennita' una tantum nonche' per l'assicurazione degli iscritti contro i rischi connessi allo svolgimento dei compiti di istituto;
c) il 20 per cento per corrispondere sovvenzioni, erogazioni, contributi ed altre prestazioni a favore degli iscritti e del personale in quiescenza e dei loro familiari o dei loro superstiti;
d) il 5 per cento per borse di studio e spese di amministrazione;
e) il 10 per cento da versare al fondo di riserva.
2. Le rimanenze delle disponibilita' annuali per le spese di cui al comma 1 lettere a),b), c) e d) vengono accertate a fine esercizio con delibera del Consiglio di Amministrazione e, ove non erogate entro l'esercizio successivo, sono versate nel fondo di riserva.
3. Qualora, per effetto di nuove disposizioni legislative, venissero a cessare talune attivita' previste nel presente statuto oppure si rendessero disponibili nuove entrate per finalita' di carattere sociale, la C.P.A. promuovera' ogni utile iniziativa per l'impiego delle suddette disponibilita' per migliorare le condizioni sociali degli iscritti.
 

Articolo 6
Indennita' una tantum

1. La C.P.A. avvalendosi delle entrate di cui alla lettera a) comma 1 del precedente articolo 5, corrisponde agli iscritti che lasciano il servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per qualsiasi motivo un'indennita' una tantum.
2. La misura dell'indennita' spettante all'iscritto alla data di entrata in vigore del presente statuto e' pari ad un capitale determinato con riferimento al maturato alla data del 31 dicembre 2011.
3. Tale maturato e' calcolato sulla base del 50 per cento della retribuzione tabellare iniziale lorda della qualifica giuridica riconosciuta a ciascun iscritto alla data del 31 dicembre 2011, moltiplicata per i seguenti coefficienti perequativi: AF1 1,750, AF2 1,695, BF1 1,657, BF2 1,580, BF3 1,491, BF4 1,410, CF1 1,373, CF2 1,334, CF3 1,270, CF4 1,170, CF5 1,110, DIRIGENTE II FASCIA 1,000, DIRIGENTE I FASCIA 0,800. La base di calcolo cosi' ottenuta aumentata dell'1,50 per cento per ogni anno di servizio comunque prestato presso il MIT viene moltiplicata per gli anni di iscrizione alla C.P.A., considerando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Il capitale cosi' determinato al 31 dicembre 2011 sara' moltiplicato per un coefficiente pari a 0,70 per tutti i dipendenti iscritti alla C.P.A. al 31 dicembre 1997; per un coefficiente pari a 0,60 per tutti i dipendenti iscritti alla C.P.A. a decorrere dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 2003; per un coefficiente pari a 0,50 per tutti i dipendenti iscritti alla C.P.A. a decorre dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2011.
4. Il valore individuale verra' moltiplicato per una percentuale, uguale per tutti i dipendenti, definita con delibera del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data di entrata in vigore del presente Statuto, determinata in modo che la consistenza totale del maturato cosi' ricalcolato, non superi le disponibilita' a tal fine opportunamente individuate dal Consiglio della C.P.A., tenendo anche conto di quanto previsto dal successivo art. 23 comma 4 dello Statuto.
5. Detto valore verra' incrementato con i criteri di seguito descritti:
la misura dell'indennita' spettante all'iscritto per ogni anno di servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' determinata dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio dividendo il totale delle entrate di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.5 per il numero dei dipendenti in servizio; la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura il periodo di sei mesi o inferiore.
6. La misura dell'indennita' suddetta e' raddoppiata qualora l'iscritto sia divenuto inabile al servizio e per tale causa sia stato collocato a riposo prima di aver maturato il diritto a pensione. Parimenti la misura dell'indennita' e' raddoppiata qualora l'iscritto sia deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione ordinaria e l'indennita' sia da corrispondere ai superstiti, qualora tra questi vi siano figli dell'iscritto di minore eta' o inabili a proficuo lavoro.
7. In luogo dell'iscritto deceduto, l'indennita' una tantum spetta agli stessi soggetti previsti dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, ed in mancanza di essi alla persona o alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volonta'.
8. Dall'indennita' di cui sopra spettante al momento della cessazione del rapporto di impiego, dovra' essere detratta l'eventuale anticipazione erogata e, nel caso in cui la C.P.A. abbia stipulato a proprie spese a favore dell'iscritto una assicurazione integrativa previdenziale, il capitale eventualmente corrisposto dall'istituto assicurativo.
 

Articolo 7

Anticipazioni sull'Indennita' una tantum e assicurazione contro i
rischi

1. All'inizio di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione, sui fondi disponibili per i fini di cui alla lettera b) comma 1 del precedente articolo 5, stabilisce le quote da destinare, rispettivamente, alle anticipazioni sulla indennita' una tantum ed al pagamento di premi delle assicurazioni del personale contro i rischi connessi allo svolgimento dei compiti di istituto.
2. Le anticipazioni sull'indennita' una tantum maturata all'atto della domanda possono essere corrisposte, in misura non superiore al sessanta per cento dell'accantonamento individuale.
3. Una nuova richiesta di anticipazione sull'indennita' una tantum puo' essere presentata non prima che siano trascorsi dieci anni dalla precedente richiesta; in tale caso dovra' essere detratto l'intero ammontare della precedente anticipazione.
4. L'assicurazione dei dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contro i rischi connessi all'espletamento dei servizi ad essi demandati va fatta mediante polizza collettiva, della durata non superiore a dieci anni e rinnovabile, stipulata con idoneo Istituto nella quale siano previsti massimali e relative percentuali d'indennizzo, da stabilire con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
5. ln luogo dell'iscritto deceduto beneficiari dell'assicurazione possono essere gli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto.
6. La C.P.A. puo' altresi', svolgere opera di intermediazione per la stipula di assicurazioni integrative a carattere previdenziale o assistenziale a favore degli iscritti.
 

Articolo 8
Sovvenzioni e contributi

1. Avvalendosi delle disponibilita' di cui alla lettera c) comma 1 del precedente articolo 5, la C.P.A. provvede:
a) ad erogare sovvenzioni e contributi a favore degli iscritti o dei loro superstiti in caso di sventura familiare, di malattia grave o dispendiosa dell'iscritto o di componente del suo nucleo familiare oppure di situazioni eccezionali e particolarmente onerose; gli interventi per malattia dell'iscritto o di suo familiare beneficiario di assicurazioni integrativa potranno essere erogati solo per la parte non coperta da assicurazione;
b) ad erogare contributi a favore degli iscritti che siano assenti dall'ufficio per malattia prolungata, qualora l'assenza comporti riduzione dello stipendio;
c) ad erogare sovvenzioni e contributi a favore del personale gia' dipendente collocato in quiescenza o dei loro familiari con le modalita' stabilite nella precedente lettera a).
2. Ai fini degli interventi previsti dal presente articolo sono superstiti:
a) il coniuge, finche' vedovo;
b) gli orfani minorenni;
c) gli orfani maggiorenni non coniugati e inabili permanentemente a proficuo lavoro;
d) i genitori a carico;
e) i fratelli e le sorelle minorenni a carico e, se maggiorenni, permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico.
3. Le posizioni giuridiche di cui al comma 2 sopra indicate sono integrabili in base alle modifiche normative che dovessero intervenire.
 

Articolo 9
Borse di studio e spese di amministrazione

1. All'inizio di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione della C.P.A., con propria deliberazione, sulla base delle disposizioni di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 5, stabilisce l'importo da destinare rispettivamente, all'erogazione di borse di studio ai figli ed agli orfani degli iscritti o del personale in quiescenza, ovvero agli orfani di costoro e alle spese di amministrazione.
2. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, alla C.P.A. sono assegnati per le relative esigenze amministrative, su proposta del Consiglio di amministrazione, impiegati ad essa iscritti, fino ad un massimo di 20 unita'.
 

Articolo 10
Donazioni, lasciti ed elargizioni

1. Le donazioni, i lasciti e le elargizioni che, secondo la volonta' dei benefattori, non abbiano una specifica destinazione, sono investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
2. l relativi frutti annuali nonche' gli altri eventuali proventi di cui la C.P.A. venga a beneficiare sono devoluti ad incrementare le disponibilita' per le spese specificate nei precedenti articoli e nelle misure ivi previste.
 

Articolo 11
Impiego delle disponibilita' del fondo di riserva

1. Il fondo di riserva, previsto nella precedente lettera e) comma 1 dell'art. 5, puo' essere utilizzato dal Consiglio di amministrazione per incrementare con delibera annuale la misura dell'indennita' una tantum agli iscritti che lasciano il servizio nell'anno, per sopperire alla copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dalle prestazioni dovute dalla C.P.A. per misure previdenziali, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, nonche' per la copertura di eventuali maggiori oneri per gli interventi di cui alle lettere c) e d) comma 1 dell'art. 5 e per gli interventi straordinari di cui al comma successivo.
2. In caso di calamita' o di epidemie il Consiglio di Amministrazione della C.P.A., con propria delibera, puo' disporre l'erogazione di contributi straordinari, prelevando le somme necessarie dal fondo di riserva.
3. In via d'urgenza, il Presidente della C.P.A., puo' disporre anticipazioni sulle erogazioni di cui al comma precedente con le modalita' stabilite nel successivo art. 16.
4. Le disponibilita' del fondo di riserva possono essere anche utilizzate - entro il limite del trenta per cento - per la concessione di prestiti agli iscritti in caso di bisogno o di esigenze familiari, in base alle vigenti disposizioni in materia.
5. Gli utili annuali derivanti dalla gestione dei prestiti sono devoluti al suddetto fondo di riserva. In sede di approvazione del bilancio di previsione verranno fissate le somme destinabili ai prestiti nell'anno a cui il bilancio si riferisce. In relazione alle entrate ed alle spese annue del fondo di riserva, il Consiglio di amministrazione - previo referendum tra gli iscritti - puo' deliberare l'assunzione di oneri a carico del fondo.
 

Articolo 12
Consiglio di Amministrazione

1. La C.P.A. e' amministrata da un Consiglio i cui componenti sono nominati con decreto del Direttore generale del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Consiglio e' cosi' costituito:
a) dal direttore della direzione generale del personale con funzioni rispettivamente, di Presidente e dal dirigente dell'ufficio che vigila sulla C.P.A., con funzioni di Vice-Presidente;
b) da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti eletti da tutti gli iscritti alla C.P.A. quest'ultimi partecipano alle sedute in assenza dei titolari;
3. Le modalita' di espletamento delle elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera b) e dei relativi supplenti sono stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Direttore generale del personale.
4. Nel caso che debba procedersi alla sostituzione di un consigliere eletto, subentra al suo posto chi ha riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto nella medesima lista.
5. I componenti del Consiglio di cui alla lettera b) durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
6. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate a un funzionario di area III, iscritto, scelto dal Consiglio medesimo che in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un Segretario supplente munito degli stessi requisiti.
 

Articolo 13
Deliberazioni e votazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, occorre la presenza di tutti e cinque i suoi componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente della seduta; le votazioni sono normalmente palesi, a meno che esse riguardino l'operato di membri del Consiglio di Amministrazione o incombenze od incarichi da affidare ad essi, o sia richiesta da almeno tre membri la votazione segreta; in quest'ultimo caso se c'e' parita' di voti la proposta si intende respinta.
 

Articolo 14
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o almeno la meta' piu' uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta, o il Collegio dei revisori.
2. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere fatta con un preavviso di 48 ore.
3. La convocazione deve specificare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la trattazione. Solo nel caso che siano presenti alla riunione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, potranno introdursi modificazioni od aggiunte all'ordine del giorno comunicato con l'avviso di convocazione e deliberare in merito ad esse.
4. Previo benestare della maggioranza dei presenti possono stabilirsi varianti nella sequenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Di ogni adunanza del consiglio il Segretario deve redigere processo verbale da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.
6. Il processo verbale approvato e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente articolo 12 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
8. Alla loro sostituzione deve procedersi nei modi indicati nello stesso articolo 12.
 

Articolo 15
Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) curare l'applicazione delle norme statutarie ed adottare le conseguenti deliberazioni;
b) assicurare la regolarita' dell'acquisizione delle entrate, dell'impegno e del pagamento delle spese;
c) provvedere a quanto occorre per il miglior funzionamento ed amministrazione della C.P.A. e per la gestione dei fondi;
d) deliberare le norme di attuazione degli interventi di cui al precedente art. 8 nonche' le modalita' di concessione dei prestiti;
e) deliberare i criteri annuali per la concessione degli interventi a carattere periodico di cui al precedente art. 8, lett. c), tenendo conto delle situazione verificatesi nell'anno precedente;
f) deliberare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni del medesimo ed il conto consuntivo finanziario e patrimoniale ed economico della gestione annuale;
g) deliberare l'assegnazione ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca di interesse nazionale del disimpegno del servizio di cassa e di tesoreria;
h) deliberare l'investimento fruttifero delle giacenze del fondo di riserva, nonche' delle disponibilita' liquide eccedenti il fabbisogno per le prevedibili spese annuali;
i) deliberare la concessione agli iscritti degli interventi previsti nel presente statuto;
j) deliberare eventuali proposte di modifiche al presente Statuto.
 

Articolo 16
Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della C.P.A. e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio. Il Presidente puo' adottare provvedimenti in casi di particolare e comprovata urgenza, ma e' tenuto a riferirne al Consiglio nella prima adunanza successiva per la ratifica.
 

Articolo 17
Funzioni del Segretario del Consiglio di Amministrazione

1. Oltre ai compiti di segreteria previsti nel precedente art. 12, il Segretario del Consiglio di amministrazione coordina le attivita' amministrative della C.P.A., sovraintende al personale addetto alla stessa Cassa, coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio e controlla la rispondenza degli atti esecutivi alle delibere stesse.
 

Articolo 18
Collegio dei Revisori

1. La revisione dei conti della gestione della C.P.A. e' demandata ad un Collegio dei revisori, nominato con decreto del Direttore generale del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composto come segue:
a) due rappresentanti designati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno supplente;
b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di cui uno supplente;
c) due rappresentanti degli iscritti scelti mediante elezione di cui uno supplente.
2. Il Collegio e' presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I revisori durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati o rieletti una sola volta.
4. Il Collegio dei revisori vigila, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 30 giugno 2011, n° 123, sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali.
 

Articolo 19
Compiti del contabile e del cassiere: pagamenti e riscossioni

1. Le mansioni di contabile e di cassiere sono affidate a due impiegati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso del titolo di scuola media superiore. Sia il contabile che il cassiere sono coadiuvati, rispettivamente da un vice contabile e un vice cassiere, da scegliere anch'essi tra il personale del Ministero munito di diploma di scuola media superiore.
2. Il contabile deve:
a) tenere, secondo le buone regole contabili e le istruzioni del Consiglio di amministrazione, la contabilita' della C.P.A. di cui e' responsabile;
b) custodire, sotto la sua personale responsabilita', la documentazione giustificativa delle singole registrazioni;
c) predisporre i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
d) compilare mensilmente una situazione contabile da sottoporre al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti;
e) predisporre gli schemi del bilancio preventivo, delle eventuali variazioni al bilancio stesso e del conto consuntivo.
3. Il cassiere deve:
a) riscuotere all'inizio dell'anno finanziario l'ammontare del fondo per le minute spese per pagamenti da eseguire d'urgenza, di cui al successivo quinto comma;
b) provvedere ai pagamenti del suddetto fondo disposti dal Presidente ritirando ricevuta o altro idoneo documento;
c) rendere periodicamente conto delle spese sostenute, per ottenere il reintegro del fondo di cui alla lettera a);
d) procedere alle registrazioni delle operazioni di introito e di pagamento della giornata sul libro cassa;
e) depositare le somme introitate a titolo diverso da quelle di cui alla lettera a) nel conto corrente aperto presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio di amministrazione;
f) rimettere al contabile la documentazione delle operazioni effettuate, accompagnata da relativa distinta riepilogativa.
4. I pagamenti e le riscossioni sono effettuati a mezzo di mandati e di reversali, firmati dal Presidente e controfirmati dal contabile e tratti sull'istituto di credito di cui alla lettera g) del precedente art. 15.
5. Per le minute spese o per le erogazioni che a giudizio del Presidente abbiano carattere di massima urgenza, e' assegnato un fondo in danaro al cassiere; l'importo di detto fondo e' stabilito all'inizio dell'anno finanziario dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce, nei compiti previsti dal presente articolo, il vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 

Articolo 20
Gratuita' degli incarichi e rimborsi spese

1. Gli incarichi previsti dai precedenti articoli 12, 18 e 19 sono gratuiti per i dipendenti del Ministero.
2. L'emolumento da attribuire al Presidente del Collegio dei Revisori e' stabilito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Consiglio di amministrazione della C.P.A.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori non residenti a Roma, quando partecipano alle adunanze del Consiglio o alle riunioni del Collegio, e' dovuto, a carico della C.P.A., il trattamento di missione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
 

Articolo 21
Bilancio

1. L'esercizio finanziario della C.P.A. coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo finanziario e patrimoniale della gestione annuale sono deliberati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno che volge al termine e entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono soggetti ad approvazione dell'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione.
3. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate ogni qualvolta se ne manifesti la necessita' ma non oltre il 30 novembre. Possono essere deliberate oltre tale termine, le variazioni conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8. Tali variazioni devono peraltro formare oggetto di deliberazioni da assumere anteriormente a quella di approvazione del conto Consuntivo annuale.
 

Articolo 22
Controllo della Corte dei Conti

1. La C.P.A, giusta quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14 e' assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259; dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e provvede agli adempimenti prescritti secondo le modalita' indicate dalla Corte stessa .
 

Articolo 23
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua a svolgere la propria attivita' e provvede a quanto occorre per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, che dovra' assumere le funzioni nel termine di quattro mesi dalla data suddetta.
2. Gli altri organi della C.P.A. restano in carica subordinatamente alla conferma da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto tutte le risorse finanziarie accantonate vengono devolute al fondo di riserva unificato di cui al precedente articolo 5.
4. Le posizioni individuate ai sensi del comma 1 del precedente art.6 verranno incrementate di un valore fisso pari a € 100,00 per ogni annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2012, per tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, provvede con apposita delibera ad accertare le disponibilita' esistenti per le varie attivita' della C.P.A., adeguando gli stati di previsione delle entrate e delle spese alla nuova normativa.
 
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