Estratto determina n. 1007/2017 del 24 maggio 2017
Medicinale: CASPOFUNGIN DR.REDDY'S Titolare AIC: Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire HU17 0LD - Regno Unito Confezione «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044823019 (in base 10) 1BRWHC (in base 32) Confezione «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044823021 (in base 10) 1BRWHF (in base 32) Forma farmaceutica: Polvere per concentrato per soluzione per infusione. Validita' prodotto integro: 24 mesi. Composizione: Ciascun flaconcino contiene: Principio attivo: 50 mg di caspofungin (come acetato). La concentrazione del flaconcino ricostituito e' di 5,2 mg/ml. 70 mg di caspofungin (come acetato). La concentrazione del flaconcino ricostituito e' di 7,2 mg/ml. Eccipienti: Saccarosio Mannitolo Acido acetico glaciale Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH) Produttore del principio attivo: Teva API India Ltd., Gajraula site Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh), India Produttore del prodotto finito Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualita', rilascio dei lotti: Famar Health Care Services Madrid SAU, Avda Leganes, 62 28923 Alcorcon (Madrid) - Spagna Indicazioni terapeutiche: Trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici. Trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. Viene definita come refrattarieta' la progressione delle infezioni o il mancato miglioramento dopo un periodo minimo di 7 giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace. Terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044823019 (in base 10) 1BRWHC (in base 32) Classe di rimborsabilita': H Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 217,17 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 447,54 Confezione «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044823021 (in base 10) 1BRWHF (in base 32) Classe di rimborsabilita': H Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 344,92 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 569,25 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Caspofungin Dr.Reddy's» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Caspofungin Dr.Reddy's» e' la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati
Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |