Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 maggio 2017 |
Modifica del decreto 18 novembre 2014, per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2017. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807 della Commissione dell'11 maggio 2017 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie generale n. 108 dell'11 maggio 2017; Visto l'art. 19, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Considerato che ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2017/807 e' concessa agli Stati membri la facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1; Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennita' compensativa previste dallo sviluppo rurale; Ritenuto, altresi' opportuno, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, semplificare le procedure di proroga dei termini di presentazione delle domande; Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuata con nota ministeriale 4 maggio 2017 prot. GAB 5601, ai sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e l'informativa resa nella seduta del 4 maggio 2017 della medesima Conferenza;
Decreta:
Art. 1 Termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale 1. Per l'anno 2017, i termini stabiliti per l'assegnazione di diritti e per la presentazione della domanda unica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 e dall'art. 12, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati al 15 giugno 2017. 2. Per l'anno 2017, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2017. 3. Per l'anno 2017, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2017, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 625 |
| Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252
Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2017. Oneri eliminati Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. Oneri introdotti Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: sono differiti al 15 giugno 2017 i termini per richiedere i diritti all'aiuto o l'aumento del valore dei diritti all'aiuto, per attivare i diritti all'aiuto, richiedere altri aiuti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresi' facolta' alle Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennita' compensative al 15 giugno 2017. |
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