Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017, n. 88
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, un'indennita' per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
Visto l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennita' di cui al comma 179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto;
Visto l'articolo 1, comma 181, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabiliscono l'importo mensile, il tetto massimo, la cadenza della corresponsione ed il numero delle indennita' mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;
Visto l'articolo 1, comma 182, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono indicati i trattamenti e gli indennizzi incompatibili con l'indennita' di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 183, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono stabilite le ipotesi di decadenza dal diritto all'indennita' di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179, i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, della legge n. 232 del 2016, avuto particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento: all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186; alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;
Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 179 ed e' stabilito che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il presente decreto e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni relative all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta l'art. 1, commi da 179 a 186, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).-
(Omissis).
179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in
una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sei anni in via
continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto
un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e
rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36
anni.
180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179
e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e
non spetta a coloro che sono gia' titolari di un
trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata
mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari
all'importo della rata mensile della pensione calcolata al
momento dell'accesso alla prestazione. L'importo
dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo
massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a
rivalutazione.
182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente
articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno
al reddito connessi allo stato di disoccupazione
involontaria, con il trattamento di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con
l'indennizzo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita'
nel caso di raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento anticipato. L'indennita' e' compatibile con
la percezione dei redditi da lavoro dipendente o
parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei
redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel
limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono
l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i
termini di pagamento delle indennita' di fine servizio
comunque denominate di cui all'art. 3 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al
compimento dell'eta' di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa
annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche
delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni
per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e
la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai
commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura
di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare
con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento
anche in relazione alla documentazione da presentare per
accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale
erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda
di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi
dei dati amministrativi in possesso degli enti
previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei
confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorita' di
cui al comma 186;
7) alle forme e modalita' di collaborazione tra
enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
con particolare riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori
interessati.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di
euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno
anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280
milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora
dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di
cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza
dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in
ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma
180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.».
- Si riporta l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
- Si riporta l'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis).
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1 gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.».
- Si riporta l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo):
«Art. 53 (APE). - 1. Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C
si considerano svolte in via continuativa quando nei sei
anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di
cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'
lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
le citate attivita' lavorative siano state svolte nel
settimo anno precedente la predetta decorrenza per un
periodo corrispondente a quello complessivo di
interruzione.».
- Si riportano gli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998) . - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
«Art. 70 (Norme finali). - (Omissis).
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 8,
comma 2 ed all'art. 60, comma 3.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica):
«Art. 3 (Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione). - 1. Il trattamento
pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente
provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal
compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio
con effetto immediato qualora presentino apposita istanza
entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento di fine servizio, comunque denominato.".
- Si riporta l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di
servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
documentale di cui all'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine
di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, comma
1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la
specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell'art. 9.».
- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232
del 2016, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Condizioni per l'accesso all'APE sociale

1. Puo' conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attivita' lavorativa, non e' titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di eta' e si trova in una delle seguenti condizioni:
a) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
b) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita' e' possibile conseguire una sola APE sociale;
c) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d) e' un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato A del presente decreto.
2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennita'.

Note all'art. 2:
- Per l'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la
propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.».
- Si riporta l'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604 (Norme sui licenziamenti individuali):
«Art. 7 . - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all'art. 3, seconda parte, della presente legge, qualora
disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve
essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo
dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma
34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
durante la quale le parti, con la partecipazione attiva
della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale
del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di
una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e'
valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del codice di
procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.
4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
- Si riporta l'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis).
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.».
 
Art. 3
Misura dell'APE sociale

1. L'APE sociale e' erogata mensilmente per dodici mensilita' l'anno, e' pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non puo' in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso piu' gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata mensile di pensione e' effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
 
Art. 4
Domanda di riconoscimento delle condizioni
per l'accesso all'APE sociale

1. Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.
2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 2, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.
3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.
4. Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate gia' al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianita' contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.
 
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso all'APE sociale

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' i seguenti documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:
a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;
c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il verbale di invalidita' civile attestante un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonche', con riferimento alle attivita' lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale e' svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le modalita' individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono, tra l'altro, indicate le modalita' attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo' avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.

Note all'art. 5:
- Per l'art. 7, della legge 604 del 1966, si veda nelle
note all'art. 2.
- Per l'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992,
si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 6
Comunicazioni dell'INPS

1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Art. 7
Domanda di accesso all'APE sociale

1. La domanda di APE sociale e' presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato.
2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'APE sociale e' corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
4. Le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Note all'art. 7:
- Per l'art. 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del
2011, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Incompatibilita' e decadenza

1. L'APE sociale e' compatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo che da' titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l'INPS procede al recupero del relativo importo.
2. Il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennita' alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.
3. L'APE sociale non e' compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per i quali e' corrisposta l'APE sociale.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 16 (Assegno di disoccupazione - ASDI). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera
sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di
occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in
eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro
i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere
parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata
all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione
dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando
l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita'
nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un
importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di
cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e
il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita
della prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.».
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia
di erogazione di un indennizzo per la cessazione
dell'attivita' commerciale):
«Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale). - 1. Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai
soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o
coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita'
commerciale su aree pubbliche.».
 
Art. 9
Verifiche ispettive

1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali, svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai titolari di APE sociale delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.
 
Art. 10
Scambio dei dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
 
Art. 11
Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande
e gestione della clausola di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parita' di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 24, comma 6 del decreto-legge
n. 201 del 2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 186, della legge n.
232 del 2016, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241 del
1990, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12
Invarianza dei costi

1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 maggio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1294
 
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