Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 maggio 2017 |
Revoca dell'amministratore unico della «Supercar societa' cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione disposta nei confronti della Cooperativa «Supercar societa' cooperativa» con sede in Roma, concluso in data 27 settembre 2016 e al successivo verbale di mancato accertamento ispettivo concluso in data 17 gennaio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerato che dalle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa, diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva, si e' sottratta all'accertamento ispettivo, rendendo impossibile verificare la regolarizzazione di quanto evidenziato in sede di rilevazione; Considerato che permangono, pertanto, le seguenti irregolarita': l'ente non ha correttamente destinato l'utile d'esercizio 2014 secondo quanto stabilito dall'art. 2545-quater e dallo statuto; l'ente non ha modificato il regolamento interno, di cui alla legge 142/2001; non risulta effettuato il versamento del 3 % sugli utili dell'esercizio 2014; non risulta istituito il libro delle determinazioni dell'Amministratore unico; non risulta attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che dalla consultazione del registro delle imprese risulta che l'Ente non ha ancora depositato il bilancio d'esercizio 2015; Vista la nota n. 41936 , inviata via pec in data 7 febbraio 2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che e' risultata non consegnata nella casella di posta certificata con la dicitura» casella inibita alla ricezione»; Vista la nota n. 56495, inviata con raccomandata in data 17 febbraio 2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che e' stata restituita al mittente con la dicitura «sconosciuto»; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Agostino Mazzeo;
Decreta:
Art. 1
L'Amministratore unico della societa' cooperativa «Supercar societa' cooperativa» con sede in Roma - codice fiscale n. 12980421007 costituita in data 16 luglio 2014, e' revocato. |
| Art. 2
L'avv. Agostino Mazzeo nato a Pisa il 5 giugno 1980 (Codice fiscale MZZGTN80H05G702U), domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci, 7 e' nominato commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 20 maggio 2017
Il direttore generale: Moleti |
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