Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI GENOVA
DECRETO RETTORALE 5 giugno 2017
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 »Istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e, in particolare, l'art. 6 comma 9;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 2;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico in data 24 gennaio 2017 con cui sono state approvate in via definitiva le proposte di modifica allo Statuto;
Vista la nota prot. n. 6665 del 3 febbraio 2017, assunta a protocollo ministeriale con n. 1756 del 7 febbraio 2017, con la quale le modifiche allo Statuto di Ateneo sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al fine di consentire il controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 4398 del 6 aprile 2017, contenente i rilievi e le osservazioni allo Statuto adottato dagli organi di governo in data 24 gennaio 2017;
Visti la delibera assunta in via preliminare dal senato accademico nella seduta del 26 aprile 2017, il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 27 aprile 2017 e la delibera assunta dal senato accademico in data 30 maggio 2017 con la quale sono state approvate in via definitiva le proposte di modifica allo Statuto di Ateneo;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per la modifica di Statuto ai sensi dell'art. 3 dello Statuto medesimo;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova secondo il testo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 
Allegato A

STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Art. 1.

Definizione e finalita'

1. L'Universita' degli studi di Genova, denominata nel seguito Ateneo, e' una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, svolge la propria attivita' nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della liberta' e della dignita' di quanti operano al suo interno.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
 

Art. 2.

Fonti di disciplina

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati, in applicazione del presente Statuto, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 3

Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale e' conservato presso l'Area legale e generale ed e' altresi' pubblicato nell'Albo-Web di Ateneo, nonche' sul relativo sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente».
Genova, 5 giugno 2017

Il rettore: Comanducci
 

Art. 3.

Revisione statutaria

1. Le modifiche al presente Statuto sono adottate dal senato accademico, con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a trenta giorni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
 

Art. 4.

Potesta' regolamentare

1. Il regolamento generale e i regolamenti in materia di reclutamento dei docenti sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti di dottorato e gli altri regolamenti in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e ogni altra disposizione regolamentare in materia amministrativo-contabile sono approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del senato accademico.
4. I regolamenti interni degli organi collegiali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti.
5. I regolamenti delle scuole e dei dipartimenti, deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. I regolamenti in materia di svolgimento delle attivita' dei docenti sono adottati dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione; quelli in materia di svolgimento delle attivita' del personale tecnico-amministrativo sono adottati dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e del direttore generale.
7. Il codice etico e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
8. Ogni altro regolamento e' adottato con il procedimento per esso previsto dal regolamento generale.
9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale nell'albo informatico dell'Ateneo, salvo quanto diversamente specificato nel regolamento e nel decreto stesso.
 

Art. 5.

Definizioni

1. Nel presente Statuto il vocabolo "docente" designa indistintamente i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori.
2. Nel presente Statuto la locuzione "personale tecnico-amministrativo" comprende anche i dirigenti.
3. Nel presente Statuto per carica accademica si intende quella di rettore, di componente di organo di governo e di organo centrale, nonche' la titolarita' di un organo monocratico preposto a una struttura o a un collegio espressamente previsti dallo Statuto.

 

Art. 6.

Organi di governo dell'Ateneo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo:
(a) il rettore;
(b) il senato accademico;
(c) il consiglio di amministrazione.

 

Art. 7.

Designazione e nomina del rettore

1. Il rettore e' designato mediante elezione ed e' nominato con decreto del Ministro competente.
 

Art. 8.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di rettore i professori ordinari che abbiano optato per il tempo pieno.
 

Art. 9.

Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del rettore:
(a) i docenti dell'Ateneo;
(b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli delle scuole e dei dipartimenti;
(c) i tecnici amministrativi, ciascuno di essi con voto pesato pari al 25% del rapporto tra personale docente e personale tecnico-amministrativo.
 

Art. 10.

Durata del mandato del rettore

1. Il rettore dura in carica sei anni accademici. Non e' rieleggibile.
2. I compiti didattici del rettore sono ridotti per la durata del mandato.
 

Art. 11.

Mozione di sfiducia

1. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del rettore puo' essere presentata da almeno un terzo dei componenti del senato accademico, quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato.
2. La mozione di sfiducia e' messa in discussione quale punto unico all'ordine del giorno nella prima adunanza successiva del senato accademico. E' votata a scrutinio segreto, e si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata dal senato, e' sottoposta al corpo elettorale. Si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
4. Il rettore sfiduciato ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. Il rettore dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione del nuovo rettore.
5. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta dal corpo elettorale, si procede a nuova elezione dei componenti del senato accademico.
 

Art. 12.

Attribuzioni del rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.
2. Svolge funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; assume la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Propone annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione, alle strutture e alla direzione generale gli obiettivi da perseguire. Riferisce annualmente agli organi di governo e alla comunita' accademica sui risultati conseguiti.
3. Propone al consiglio di amministrazione i bilanci e gli altri documenti in materia di finanza, contabilita' e programmazione.
4. Garantisce l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e dei regolamenti di cui all'art. 4.
5. Esercita funzioni di vigilanza sul funzionamento generale e sul patrimonio dell'Ateneo.
6. Emana lo Statuto nonche' i regolamenti di cui all'art. 4.
7. Convoca e presiede le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fissa i relativi ordini del giorno e da' esecuzione alle loro deliberazioni.
8. Propone al consiglio di amministrazione la designazione del direttore generale.
9. Esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e irroga, previo parere consultivo del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura.
10. Sottoscrive atti, convenzioni e contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture ovvero attribuiti al direttore generale o ai dirigenti secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dagli altri regolamenti di cui ai primi tre commi dell'art. 4.
11. Verificata la legittimita' dei procedimenti, provvede con suoi decreti alla nomina in ruolo dei professori e sottoscrive i contratti per il reclutamento dei ricercatori.
12. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti di cui all'art. 4.
 

Art. 13.

Provvedimenti rettorali d'urgenza

1. Quando, in caso di necessita' ed urgenza, il rettore adotta sotto la sua responsabilita' provvedimenti in materie che rientrino nelle competenze del senato accademico o del consiglio di amministrazione, tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva.
2. I provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio.
 

Art. 14.

Prorettore vicario

1. Il rettore nomina con proprio decreto un prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno dell'Ateneo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il prorettore vicario resta in carica per la durata del mandato del rettore, salva la facolta' del rettore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.
3. In caso di cessazione anticipata del rettore il prorettore vicario ne assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo rettore.
4. I compiti didattici del prorettore vicario sono ridotti per la durata del mandato.
 

Art. 15.

Deleghe del rettore

1. Il rettore puo' conferire deleghe permanenti a docenti dell'Ateneo, con la qualifica di prorettori; puo' altresi' conferire a docenti dell'Ateneo deleghe temporanee per esigenze definite.
2. Il prorettore vicario e i prorettori coadiuvano il rettore nell'esercizio delle attivita' istituzionali in coerenza con le deleghe ricevute.
3. Le deleghe che comportano funzioni di rappresentanza presso enti esterni all'Ateneo o partecipazione a organi collegiali dei medesimi decadono soltanto per revoca espressa o sostituzione del delegato.

 

Art. 16.

Composizione

1.Il senato accademico e' composto da:
(a) il rettore;
(b) cinque direttori di dipartimento appartenenti ad altrettante scuole, eletti dai direttori dei dipartimenti al loro interno;
(c) due docenti di ruolo per ciascuna scuola, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, che non siano direttori di dipartimento, eletti in un unico collegio elettorale;
(d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
(e) quattro rappresentanti degli studenti.
2. Le modalita' elettorali sono definite dal regolamento generale. Gli eletti sono nominati con decreto rettorale.
3. Partecipano alle adunanze del senato accademico il prorettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.
 

Art. 17.

Durata

1. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici.
 

Art. 18.

Funzionamento

1. Il senato accademico si riunisce di regola una volta al mese.
2. E' convocato in via straordinaria in caso di necessita' o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il rettore e' tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.
4. Le deliberazioni del senato accademico sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti.
5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il senato accademico delibera con voto palese. In caso di parita' il voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
6. Per tutto quanto non e' disposto dal presente Statuto, il funzionamento del senato accademico e' disciplinato dal suo regolamento interno.
 

Art. 19.

Attribuzioni

1. Il senato accademico elabora e propone al consiglio di amministrazione linee programmatiche per l'attivita' dell'Ateneo, con particolare riguardo alla didattica, alla ricerca e ai servizi agli studenti.
2. Tenuto conto delle eventuali proposte delle strutture dell'Ateneo e del rapporto annuale del nucleo di valutazione, individua annualmente e comunica al consiglio di amministrazione gli obiettivi didattici e di ricerca da conseguire, valutandone, successivamente, il raggiungimento.
3. Esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio che costituiscono il quadro informativo economico-patrimoniale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Delibera l'istituzione dei corsi di studio e li attribuisce a uno o piu' dipartimenti e sezioni in caso di dipartimento interscuola. Esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alla attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonche' di sedi distaccate.
5. Esprime pareri sulla costituzione, la modifica e la soppressione di scuole e dipartimenti, e sulla creazione di centri di servizio di interesse dell'intero Ateneo.
6. Sentite le scuole, formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione e alla allocazione delle contribuzioni studentesche.
7. Propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia al rettore, ai sensi dell'art. 11.
8. Su proposta del rettore, decide a scrutinio segreto in merito alle violazioni del codice etico, ove non rivestano carattere disciplinare, ferma restando ogni eventuale responsabilita' penale, civile, amministrativa. La conseguente sanzione consiste in un richiamo scritto del rettore rivolto in via riservata al soggetto responsabile. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti, nonche' al rispetto della dignita' delle persone coinvolte e della riservatezza delle informazioni trattate secondo le modalita' previste nel codice stesso.
9. Esercita ogni altra attribuzione conferita dalla legge e dal presente Statuto.

 

Art. 20.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio delle pari opportunita', e' composto da:
(a) il rettore;
(b) quattro docenti dell'Ateneo dei quali due appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14;
(c) un tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
(d) due rappresentanti degli studenti;
(e) tre persone che non siano dipendenti dell'Ateneo ne' lo siano state nel quinquennio precedente.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
3. L'ammissibilita' delle candidature per i componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 e' verificata da una commissione designata dal senato accademico su proposta del rettore.
4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono eletti in due collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.
5. I componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono designati dal senato accademico.
6. Le elezioni di cui al comma 4 e la deliberazione del senato accademico di cui al comma 5 non possono aver luogo prima che siano trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dei curricula.
7. Nel regolamento generale sono definite le modalita' di presentazione delle candidature, di formazione della commissione di cui al comma 3, nonche' le modalita' elettorali.
8. Partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione il prorettore vicario e il direttore generale, senza diritto di voto. Prende parte un componente del collegio dei revisori dei conti.
 

Art. 21.

Durata

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici.
 

Art. 22.

Funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.
2. E' convocato in via straordinaria in caso di necessita' o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il rettore e' tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti.
5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione delibera con voto palese. In caso di parita' il voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
6. Per tutto quanto non e' disposto dal presente Statuto, il funzionamento del consiglio di amministrazione e' disciplinato dal suo regolamento interno.
 

Art. 23.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione determina le strategie generali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle proposte del senato accademico.
2. Definisce ogni anno, su proposta del rettore e acquisite le linee programmatiche proposte dal senato accademico, gli indirizzi generali per il bilancio di previsione dell'anno successivo e ne da' tempestiva comunicazione alle strutture dell'Ateneo.
3. Su proposta del rettore e tenuto conto degli obiettivi didattici e di ricerca definiti dal senato accademico, approva a maggioranza dei componenti i documenti di bilancio, che costituiscono il quadro informativo economico-patrimoniale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e il piano triennale di attivita' e sviluppo dell'Ateneo. Vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. Approva il bilancio sociale ove presentato.
4. Designa, su proposta del rettore, il direttore generale, sentito il senato accademico.
5. Tenuto conto delle eventuali proposte del senato accademico e degli indirizzi generali per il bilancio di previsione, determina e alloca specifiche risorse finanziarie all'amministrazione centrale, alle scuole, ai dipartimenti, al sistema bibliotecario e alle altre strutture dell'Ateneo.
6. Assegna ai dipartimenti, sentiti il senato accademico e le scuole, le risorse destinate al reclutamento del personale docente. Indica le linee guida per il reclutamento dei docenti.
7. Autorizza il rettore a sottoscrivere il contratto integrativo del personale tecnico-amministrativo. Definisce le esigenze annuali e triennali e formula le linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera e alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo, di concerto con il direttore generale.
8. Approva a maggioranza dei componenti le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti.
9. Sentito il consiglio della scuola, approva le proposte di attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio presentate dai dipartimenti, previo parere favorevole del senato accademico e del nucleo di valutazione.
10. Delibera, previo parere del senato accademico, la creazione di centri di servizio di interesse dell'Ateneo e l'istituzione e soppressione delle sedi distaccate.
11. Senza la rappresentanza degli studenti delibera le sanzioni disciplinari per i docenti, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
12. Determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni studentesche, tenuto conto delle proposte del senato accademico.
13. Approva i contratti e le convenzioni che comportino l'assunzione di oneri finanziari, economici o patrimoniali a carico del bilancio di Ateneo.
14. Formula linee di indirizzo e vigila sulla conservazione, sulla valorizzazione e sulla destinazione del patrimonio dell'Ateneo.
15. Approva i protocolli d'intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il servizio sanitario regionale ai fini della gestione dell'attivita' assistenziale e clinica, sentito il parere della scuola di riferimento, e vigila sulla loro applicazione.

 

Art. 24.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque persone, due delle quali docenti in servizio dell'Ateneo, scelte in modo da garantire che almeno due di esse siano studiosi o esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, e da uno studente designato secondo le norme del regolamento generale.
2. I componenti, appartenenti ad aree culturali diverse, sono proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico. Il coordinatore e' eletto dal nucleo di valutazione fra i componenti non in servizio presso l'Ateneo. Puo' partecipare alle sedute, senza diritto di voto, un prorettore o un delegato del rettore con compiti di informazione e di raccordo.
3. Il coordinatore convoca le adunanze e coordina l'attivita' del nucleo. In caso di parita', il suo voto prevale.
4. Il nucleo valuta annualmente le attivita' dell'Ateneo ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il nucleo trasmette annualmente un rapporto al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza.
6. Le strutture interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta, il riesame di eventuali valutazioni ad esse riferibili.
7. I componenti del nucleo durano in carica non oltre tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, ogni anno sono nominati o confermati due componenti.
 

Art. 25.

Il direttore generale

1. Il direttore generale e' designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra persone, anche interne all'Ateneo, di elevata qualificazione ed esperienza nel campo della organizzazione e della gestione di istituti universitari o di ricerca.
2. Il direttore generale ha la competenza, e la correlata responsabilita' di fronte agli organi di governo, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Cura il buon andamento dell'amministrazione dell'Ateneo.
3. Il direttore generale adotta gli atti concernenti la dotazione e l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, indicando finalita' generali e particolari da perseguire, compresa l'eventuale attribuzione, anche in forma esclusiva, di specifici progetti.
4. Attribuisce le funzioni ai dirigenti e ne dirige, coordina e controlla l'attivita'.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle norme vigenti.
6. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni ed e' rinnovabile.
7. Il direttore generale presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi conseguiti.
8. Il direttore generale individua il dirigente che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
 

Art. 26.

Il collegio dei revisori dei conti

1. La costituzione e le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti sono quelle indicate dalla legge.
2. Il collegio dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

 

Art. 27.

Il comitato per le pari opportunita'

1. Il comitato per le pari opportunita' e' composto da dieci componenti. Quattro componenti, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale tecnico-amministrativo al proprio interno; quattro componenti, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale docente al proprio interno; due componenti, di cui almeno una donna, sono eletti dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo. Il presidente e' eletto dal comitato al suo interno.
2. Il comitato dura in carica tre anni accademici e si rinnova contemporaneamente alla componente docente e tecnico-amministrativa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 16. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici. Le modalita' di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite nel regolamento generale.
3. Il comitato puo' dotarsi di un proprio regolamento interno.
4. Il comitato promuove le pari opportunita' per tutte le componenti universitarie, proponendo agli organi dell'Ateneo e alla direzione generale misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'eta', gli orientamenti sessuali.
5. Il comitato promuove in particolare la parita' effettiva fra i generi nell'ambito del personale dell'Ateneo. A tal fine, individua le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato.
6. Il comitato collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunita' a livello locale e nazionale, nonche' con il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito nell'Ateneo secondo le previsioni della legge n. 183/2010. Il presidente del comitato unico di garanzia partecipa alle sedute del comitato per le pari opportunita', senza diritto di voto.
 

Art. 28.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e' istituito ai sensi della legge n. 183/2010, con composizione paritetica di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'amministrazione.
2. Svolge le funzioni assegnate dalla legge istitutiva e dalle successive disposizioni integrative e attuative, nell'ambito delle competenze in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico.
3. Collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunita' a livello locale e nazionale nonche' con il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 27, con il quale puo' concordare proposte e azioni comuni da sottoporre agli organi.
4. Il comitato adotta un suo regolamento interno.
5. La composizione, le modalita' di designazione dei componenti e la durata dell'organo sono definite nel regolamento generale.
 

Art. 29.

Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' composto da sette docenti di ruolo a tempo pieno, designati dal senato accademico e nominati dal rettore.
2. Alle deliberazioni concernenti i professori ordinari non partecipano i professori associati e i ricercatori. Alle deliberazioni concernenti i professori associati non partecipano i ricercatori.
3. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari e' di competenza del rettore e l'irrogazione della eventuale sanzione e' di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del collegio di disciplina, salvo quanto previsto all'art. 12, comma 9.
4. I componenti durano in carica tre anni.
 

Art. 30.

Il garante di Ateneo

1.Il garante e' designato dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non e' rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto con lo stesso un rapporto di ruolo a tempo indeterminato, ne' abbiano un rapporto di servizio. Ove tale rapporto venga costituito, il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Universita'.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al rettore, e qualora ne ravvisi l'opportunita', agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo.
 

Art. 31.

Violazioni del codice etico e relative sanzioni

1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, a scrutinio segreto, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 29 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
2. Le sanzioni che possono essere irrogate, nel rispetto del principio della proporzionalita' tra la gravita' dell'infrazione e la sanzione, sono le seguenti: a) richiamo personale, b) richiamo pubblico.
3. Il richiamo personale consiste in un richiamo scritto, indirizzato in via riservata al soggetto responsabile della violazione accertata. Il provvedimento, formalizzato con decreto rettorale, e' comunicato al responsabile della struttura di appartenenza.
4. Il richiamo pubblico si applica in caso di condotte di particolare gravita' o di violazioni reiterate, e comporta, oltre a quanto previsto al comma precedente, la pubblicazione in apposita area intranet del sito web di Ateneo di un estratto della nota di richiamo, che sara' consultabile per un tempo massimo di tre mesi.
5. Tutti i provvedimenti sanzionatori di cui sopra vengono depositati nel fascicolo personale del soggetto interessato o riportati nella carriera dello studente. Decorso un biennio dall'irrogazione della sanzione, la sanzione non potra' essere menzionata in alcun atto.
6. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti, nonche' al rispetto della dignita' delle persone coinvolte e della riservatezza delle informazioni trattate secondo le modalita' previste nel codice stesso.

 

Art. 32.

Strutture fondamentali

1. L'Ateneo si articola in dipartimenti e scuole.
2. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, le scuole e i dipartimenti assumono i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Liguria, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

 

Art. 33.

Costituzione e composizione dei dipartimenti

1. Ciascun dipartimento e' costituito da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei dal punto di vista culturale.
2. Ogni dipartimento afferisce ad una sola scuola. Per comprovate esigenze culturali, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico approvata a maggioranza dei componenti, un dipartimento, denominato dipartimento interscuola, puo' articolarsi in sezioni che fanno riferimento a scuole diverse. Nessuna di tali sezioni puo' comprendere meno di quindici docenti.
3. Nessun dipartimento puo' contare meno di quaranta docenti.
4. I dipartimenti sono costituiti, attribuiti ad una scuola, soppressi, con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su parere conforme del senato accademico.
5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica la scuola di afferenza, i componenti, e l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i quali il dipartimento e' autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e proporre l'avvio di procedure di valutazione, nonche' le risorse assegnate. Per i dipartimenti interscuola il decreto di costituzione indica, con riferimento a ciascuna sezione, la scuola di afferenza e i relativi componenti.
6. Ciascun settore scientifico-disciplinare e' attribuito ad un solo dipartimento. Eccezionalmente, uno stesso settore puo' essere attribuito a piu' dipartimenti quando cio' sia giustificato da comprovate esigenze culturali, fatta salva la necessaria omogeneita' tra i settori scientifico-disciplinari del dipartimento.
7. Le modifiche dell'attribuzione dei settori scientifico-disciplinari ai dipartimenti sono deliberate dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, secondo le procedure indicate dal regolamento generale.
8. Per i settori scientifico-disciplinari attribuiti a piu' dipartimenti, le proposte di reclutamento e di avvio di procedure di valutazione comparativa richiedono il parere degli altri dipartimenti ai quali il settore e' attribuito. La deliberazione finale spetta al consiglio di amministrazione.
 

Art. 34.

Attribuzioni dei dipartimenti

1. Il dipartimento assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche, e' la sede dell'attivita' scientifica dei docenti, promuove e sostiene l'attivita' di ricerca dei propri docenti.
2. Il dipartimento e' tenuto a soddisfare, compatibilmente con le proprie risorse di docenti, le esigenze dei corsi di studio dell'Ateneo.
3. Il dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruita' e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico disciplinare siano presenti in piu' dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati ove necessario anche di concerto con i dipartimenti di competenza.
4. Per la copertura di insegnamenti non affidati in applicazione del comma 2, il dipartimento cui e' attribuito il corso di studio provvede all'attivazione delle supplenze e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.
5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. E' responsabile dei corsi di studio e delle convenzioni relative alle attivita' didattiche dei corsi attribuiti fatte salve le specificita' relative all'area medica. Approva il manifesto degli studi, su proposta dei consigli dei corsi di studio attribuiti.
6. Ciascun dipartimento sulla base del proprio regolamento puo' istituire una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio.
7. Ciascun dipartimento elabora e trasmette alla scuola cui appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, di spesa e di reclutamento.
8. E' di competenza di ciascun dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, la proposta di attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate.
9. Ciascun dipartimento puo' costituire al suo interno sezioni, centri e laboratori di ricerca, secondo necessita'. Le sezioni sono mere articolazioni dipartimentali, anche temporanee, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.
10. Nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento di Ateneo, i dipartimenti possono costituire, d'intesa tra loro, centri interdipartimentali di ricerca.
11. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresi' autonomia amministrativa e gestionale. Ogni dipartimento dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate.
12. I dipartimenti afferenti alla medesima scuola possono delegare ad essa la gestione dei servizi comuni, nel rispetto dei limiti di legge e statutari.
 

Art. 35.

Organizzazione dei dipartimenti

1. Sono organi dei dipartimenti:
(a) il direttore;
(b) il consiglio;
(c) la giunta.
 

Art. 36.

Il direttore del dipartimento

1. Il direttore e' eletto dal consiglio del dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 4.
2. Dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta.
3. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e da' esecuzione alle loro deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' del dipartimento.
4. Ai direttori di dipartimento puo' essere corrisposta una indennita', il cui ammontare e' determinato dal consiglio di amministrazione.
 

Art. 37.

Il vicedirettore

1. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno.
2. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento.
3. Resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facolta' del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.
 

Art. 38.

Il consiglio del dipartimento: composizione

1. Il consiglio del dipartimento e' composto dai docenti, dal responsabile amministrativo, da un numero di rappresentanti pari al 20% del relativo personale tecnico-amministrativo, da un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei docenti e da un rappresentante rispettivamente dei dottorandi e degli specializzandi.
2. Il regolamento del dipartimento puo' integrare il consiglio con eventuali altri componenti e puo' modificare le percentuali di cui al comma precedente nel rispetto dei minimi di rappresentanze ivi stabiliti.
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti all'interno del personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti al loro interno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio attribuiti al dipartimento.
4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono rinnovati ogni tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi sono rinnovati ogni due anni accademici.
 

Art. 39.

Il consiglio del dipartimento: attribuzioni

1. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al dipartimento, fatte salve le attribuzioni del direttore e della giunta.
2. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori ordinari partecipano solo i professori ordinari. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori associati partecipano solo i professori ordinari e associati. Alle deliberazioni concernenti procedure di valutazione di ricercatori partecipano solo i docenti.
 

Art. 40.

La giunta del dipartimento

1. La giunta del dipartimento e' composta dal direttore, dal vicedirettore, da un numero di docenti pari al 15% dei docenti del dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dal responsabile amministrativo, nonche' da uno studente, un dottorando o uno specializzando, ove presente, designati tra i rappresentanti in consiglio di dipartimento. Il regolamento di dipartimento puo' determinare una diversa percentuale dei docenti, purche' non inferiore al 10%.
2. I componenti elettivi della giunta di dipartimento sono eletti dal consiglio di dipartimento.
3. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dal regolamento del dipartimento. In nessun caso possono essere delegate alla giunta le attribuzioni di cui all'art. 34.
 

Art. 41.

Afferenza dei docenti ai dipartimenti

1. Fermi restando i doveri didattici derivanti dalle complessive esigenze dell'Ateneo, ogni docente afferisce a uno dei dipartimenti cui e' attribuito il settore scientifico-disciplinare al quale appartiene.
2. Ogni docente puo' chiedere di afferire ad un dipartimento al quale non sia attribuito il settore scientifico-disciplinare cui appartiene. La richiesta, adeguatamente motivata, e' inoltrata al rettore che provvede con suo decreto sentiti i dipartimenti e il senato accademico.
3. Ogni docente presta attivita' didattica in uno o piu' corsi di studio dell'Ateneo. Il senato accademico puo' deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati compiti amministrativi o di ricerca particolarmente gravosi.
4. L'attivita' di ricerca del docente, ovunque svolta, e' riferita, a fini di valutazione, al dipartimento cui afferisce.

 

Art. 42.

Costituzione e composizione delle scuole

1. Le scuole sono strutture di coordinamento tra piu' dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinita' disciplinare e di funzionalita' organizzativa.
2. Le scuole sono costituite o soppresse con decreto del rettore, a seguito della procedura di revisione dello Statuto di cui all'art. 3. Le scuole costituite nell'Ateneo sono elencate nell'allegato A, che e' parte integrante del presente Statuto.
 

Art. 43.

Attribuzioni delle scuole

1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche delle strutture ad esse afferenti, nonche' di gestione dei servizi comuni, laddove affidati dai dipartimenti, nei termini definiti dal proprio regolamento.
2. Le scuole verificano che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 34, comma 3.
3. Le scuole esprimono parere sulle proposte di istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio presentate dai dipartimenti ad esse afferenti.
4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo.
5. Ciascuna scuola puo' formulare, sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' didattica e di sviluppo della ricerca, osservazioni alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai dipartimenti afferenti alla scuola; la scuola trasmette al consiglio di amministrazione le proprie osservazioni.
6. Ciascuna scuola e' dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. E' altresi' dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa attribuite.
7. La scuola di scienze mediche e farmaceutiche svolge inoltre i seguenti compiti:
a) garantisce l'inscindibilita' delle funzioni didattiche e scientifiche da quelle assistenziali in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale;
b) favorisce l'accesso dei docenti allo svolgimento dell'attivita' assistenziale;
c) esprime al rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonche' sulla istituzione o soppressione di unita' operative universitarie.
 

Art. 44.

Organizzazione delle scuole

1. Sono organi delle scuole:
(a) il consiglio;
(b) il preside.
 

Art. 45.

Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni

1. Il consiglio della scuola e' composto da:
(a) il preside;
(b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o loro delegati nel caso di dipartimenti interscuola;
(c) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla scuola, eletti dai componenti dei consigli dei dipartimenti, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola appartenenti alla scuola, riuniti in un unico collegio; sono eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i coordinatori dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e i direttori di unita' operative complesse ove esistenti;
(d) una rappresentanza degli studenti per ogni dipartimento anche interscuola, nonche' un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi. La rappresentanza studentesca non puo' essere comunque complessivamente inferiore al 15% dei componenti del consiglio;
(e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo della scuola.
2. Il regolamento della scuola puo' modificare la composizione del consiglio, le modalita' di elezione dei docenti e le percentuali di cui al comma 1, nel rispetto dei minimi di rappresentanza stabiliti al comma precedente. Il sistema per l'elezione dei rappresentanti dei docenti deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i dipartimenti.
3. I rappresentanti dei docenti e del personale tecnico amministrativo sono rinnovati ogni tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici.
4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.
 

Art. 46.

Il preside della scuola

1.Il preside e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della scuola, secondo le modalita' previste dall'art. 65 e nel rispetto delle incompatibilita' di cui all'art. 60.
2. Dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il preside rappresenta la scuola, presiede il consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' della scuola.
 

Art. 47.

Il vicepreside

1. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo a tempo pieno dei dipartimenti afferenti alla scuola che non siano direttori di dipartimento.
2. Il vicepreside sostituisce il preside in caso di assenza o impedimento.
3. Resta in carica per la durata del mandato del preside, fatta salva la facolta' del preside stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.
 

Art. 48.

La commissione paritetica di scuola per la didattica
e il diritto allo studio

1. In ogni scuola e' istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito commissione paritetica.
2. La commissione paritetica e' composta da un docente e da uno studente per ogni consiglio di corso di laurea attribuito ai dipartimenti afferenti alla scuola o alle sezioni in caso di dipartimento interscuola. Le norme di funzionamento e le modalita' di nomina sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
3. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente di ruolo e il vicepresidente nella persona di uno studente.
4. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti:
(a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
(b) redige e trasmette al senato accademico una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti, anche avvalendosi di strumenti oggettivi di valutazione; la relazione e' altresi' trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti;
(c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
(d) segnala al preside, al coordinatore del consiglio di corso di studi e al direttore del dipartimento a cui e' attribuito il corso di studi, le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attivita' didattiche;
(e) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.

 

Art. 49.

Istituzione di nuovi corsi di studio

1. I corsi di studio istituti nell'Ateneo sono definiti nella parte speciale del regolamento didattico di Ateneo.
2. L'istituzione di un nuovo corso di studio e' deliberata dal senato accademico, su proposta di uno o piu' dipartimenti sentite le scuole interessate. La proposta di istituzione e' corredata dall'ordinamento didattico del corso e dall'indicazione del dipartimento di riferimento.
3. La modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio e' deliberata dal senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.
4. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio e' proposto dal relativo consiglio e deliberato dal dipartimento di attribuzione, sentiti i dipartimenti interessati.
 

Art. 50.

Organi del corso di studio

1. Sono organi dei corsi di studio:
(a) il coordinatore;
(b) il consiglio di corso di studio.
2. Il coordinatore e' eletto dal consiglio al suo interno tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza semplice.
3. Il coordinatore resta in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il consiglio del corso di studio e' composto da tutti i docenti, ivi compresi i professori a contratto, che prestano attivita' didattica nel corso stesso, da una rappresentanza degli studenti, nonche' da altre rappresentanze, secondo quando previsto dal regolamento generale di Ateneo. I dipartimenti cui sono attribuiti i relativi corsi di studio possono deliberare, salvo diversa successiva determinazione, la confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio.
5. La periodicita' delle riunioni e l'eventuale costituzione di commissioni, alle quali possono essere delegate attivita' istruttorie o altre funzioni specifiche, sono disciplinate dal regolamento interno del consiglio.
 

Art. 51.

Attribuzioni del coordinatore e del consiglio di corso di studio

1. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio, ne predispone l'ordine del giorno, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme vigenti.
2. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilita' del coordinatore.
3. Il consiglio:
(a) sottopone annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso;
(b) propone ai dipartimenti interessati il manifesto degli studi per quanto di sua competenza;
(c) definisce le modalita' di funzionamento del corso;
(d) coordina i contenuti delle attivita' formative e sovrintende al loro svolgimento;
(e) organizza, qualora a cio' non provveda la scuola o il dipartimento, le prove di accesso e i corsi di recupero;
(f) richiede alle strutture di riferimento l'erogazione di servizi funzionali alla didattica;
(g) svolge ogni altra funzione attribuita dai regolamenti di Ateneo.
 

Art. 52.

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del senato accademico, sentite le rispettive scuole e il consiglio di amministrazione.
2. I corsi di dottorato sono disciplinati da apposito regolamento.
 

Art. 53.

Scuole di specializzazione

1. Su proposta di uno o piu' dipartimenti, sentite le rispettive scuole, e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, sono istituite scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione. Ciascuna scuola e' disciplinata da specifici regolamenti interni.

 

Art. 54.

IANUA - Scuola superiore dell'Universita' degli Studi di Genova

1. La scuola superiore istituita ai sensi del presente Statuto ha l'obiettivo di promuovere ed organizzare percorsi di apprendimento superiore pre e post-laurea, integrativi e paralleli rispetto ai corsi universitari ordinari.
2. La scuola superiore e' disciplinata da apposito regolamento.

 

Art. 55.

I centri di servizio di Ateneo

1. Il centro di servizio di Ateneo e' una struttura per la gestione di servizi o apparecchiature complesse, ovvero per la promozione di attivita' di interesse generale dell'Ateneo.
2. Il centro di servizio e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. Il centro di servizio di Ateneo dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate. Puo' essere dotato di autonomia amministrativa e gestionale, secondo quanto disposto dal decreto di costituzione.
4. Il decreto di costituzione dispone:
(a) le modalita' di gestione del centro;
(b) gli organi, le modalita' di designazione, la durata del mandato e i compiti delle cariche direttive;
(c) la durata del centro.
 

Art. 56.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito dall'insieme delle biblioteche di scuola. E' disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo garantisce, nel rispetto dell'autonomia culturale e organizzativa delle singole biblioteche, la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'erogazione dei servizi bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione delle risorse informative a sostegno delle attivita' scientifiche e didattiche.
 

Art. 57.

Biblioteche di scuola: funzioni e forme di finanziamento

1. Ciascuna scuola e' dotata di una biblioteca, disciplinata da apposito regolamento.
2. Le biblioteche di scuola sono centri autonomi di spesa con finanziamenti attribuiti dall'Ateneo. Nella ripartizione dei finanziamenti si tiene conto delle esigenze di riequilibrio a favore delle aree con limitato impiego delle risorse elettroniche.
3. Le biblioteche di scuola dispongono del personale necessario al proprio funzionamento assegnato dall'Ateneo, tenuto conto dell'effettivo carico di lavoro, dell'organizzazione logistica e del bacino di utenza. La direzione di ogni biblioteca di scuola e' affidata al direttore, scelto tra il personale dell'area delle biblioteche.

 

Art. 58.

Validita' delle elezioni

1. Le elezioni del rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Le elezioni dei coordinatori dei corsi di studio e delle rappresentanze negli organi collegiali, ad eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
4. Le modalita' di una eventuale ripetizione delle elezioni sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
5. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.
 

Art. 59.

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo e' riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo.
2. Per l'elezione del rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento e dei componenti degli organi di governo i candidati devono presentare il loro curriculum. I candidati per l'elezione di rettore, preside e direttore di dipartimento devono altresi' presentare il loro programma.
 

Art. 60.

Incompatibilita'

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire altre cariche accademiche ne' essere componenti di altri organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il ruolo di direttore o di componente del consiglio di amministrazione, se previsto, di una scuola di specializzazione.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di rettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori di alcuna altra universita'; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
3. Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio.
4. La carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa e' compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione.
5. La condizione di docente a tempo definito e' incompatibile con tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto a pena di decadenza dalle stesse.
 

Art. 61.

Rinnovo delle cariche accademiche

1. Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi piu' di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.
 

Art. 62.

Nomine, decorrenze, decadenze

1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel regolamento generale di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.
2. In caso di cessazione anticipata di un componente di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti. Diversamente, si procede ad elezioni suppletive con le modalita' previste dal regolamento generale. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. Il subentrante puo' essere rieletto per un solo mandato.
 

Art. 63.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, in materia elettorale si applica il regolamento generale.

 

Art. 64.

Procedimento

1. Per l'elezione del rettore il senato accademico indice, con almeno un mese di anticipo, tre tornate elettorali. Le prime due si tengono a distanza di almeno quattrodici giorni l'una dall'altra; in caso di mancata elezione si procede a una terza votazione di ballottaggio dopo almeno quattordici giorni. Il procedimento elettorale ha inizio non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica.
2. I candidati depositano la candidatura, il programma e il curriculum nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni. Il curriculum deve documentare l'esperienza gestionale del candidato.
3. Le modalita' di presentazione delle candidature, di costituzione della commissione elettorale, di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio, sono definite nel regolamento generale.
4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. Qualora non venga raggiunto il quorum, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parita', prevale il candidato con maggiore anzianita' di nomina a professore ordinario e, in caso di pari anzianita' di ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
5. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il senato accademico indice nuove elezioni entro un mese dalla data della cessazione.

 

Art. 65.

Elezione degli altri organi monocratici

1. Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento.
2. Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti del consiglio della scuola.
3. Il preside della scuola e il direttore del dipartimento sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda. In caso di parita', prevale il candidato con maggiore anzianita' di nomina a professore e, in caso di pari anzianita' di ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
4. Per l'elezione del direttore del dipartimento, nel caso di indisponibilita' di professori ordinari, ovvero quando in due votazioni successive non sia raggiunto il quorum previsto, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. In caso di parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' di nomina a professore e, in caso di pari anzianita' di ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
5. Le modalita' di elezione degli organi monocratici sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 66.

Elezioni degli organi collegiali

1. Nella elezione degli organi collegiali, ogni elettore dispone di un voto. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

 

Art. 67.

Disciplina delle adunanze

1. Le adunanze degli organi collegiali sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
2. Le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le adunanze dei rimanenti organi collegiali, salvo che sia diversamente disposto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento generale di Ateneo, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Nessuno puo' prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente.
4. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche. Quanto alla pubblicita' degli atti si applicano le norme vigenti.
5. I componenti eletti o nominati negli organi collegiali che non abbiano preso parte senza giustificazione a piu' di due sedute nell'anno accademico decadono dal mandato.

Disposizioni transitorie e finali

1.
Gli organi collegiali e monocratici in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto e da esso previsti portano a termine il mandato nei termini originariamente stabiliti; quelli non previsti cessano entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
I mandati svolti in applicazione di precedenti disposizioni sono computati secondo quanto previsto dall'art. 61.
2.
I centri di eccellenza in funzione alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimangono in attivita' fino alla cessazione disposta in applicazione di norme vigenti o di delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3.
Le disposizioni regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente Statuto restano applicabili in quanto compatibili.
4.
Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato A
Le scuole costituite nell'Ateneo sono:
1. Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali
2. Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
3. Scuola di Scienze sociali
4. Scuola di Scienze umanistiche
5. Scuola Politecnica
 
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