Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e in, particolare, l'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Il titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Titolo I (Disposizioni di carattere generale) - Capo I (Ambito di applicazione) - Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo:
a) Autorita' di vigilanza europee indica:
1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) AESFEM: Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit di cui all'articolo 32 della direttiva;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalita' di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle societa' di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui e' stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita' ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 CAP nonche' le societa' collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita' professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche' i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarita' effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura e' allocata presso il concessionario.
Art. 2 (Finalita' e principi). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle liberta' sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita', delle dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attivita' istituzionale o professionale.
3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piu' condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche in virtu' della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;
c) i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Capo II (Autorita', vigilanza e Pubbliche amministrazioni) - Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione e' allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attivita' svolta dalla medesima nonche' la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
a) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attivita' il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attivita' che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attivita' finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita' principale;
d) l'attivita' finanziaria e' accessoria e direttamente collegata all'attivita' principale;
e) l'attivita' principale non e' un'attivita' menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);
f) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al pubblico in generale.
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalita' e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:
a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;
b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu' delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;
c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonche' tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresi' la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;
b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;
c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; e' compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Art. 6 (Unita' d'informazione finanziaria). - 1. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, e' autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi. Il Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresi', la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.
4. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonche' con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attivita';
d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.
2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
e) ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
4. Le autorita' di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale e forniscono alle Autorita' di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorita' di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorita' di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.
Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:
a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalita' organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante;
b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni;
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilita' delle informazioni ricevute;
d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' della criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali;
e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;
f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;
g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis, c.p.p., alle autorita' di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.
Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). - 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa intesa con le autorita' di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 .
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 10 (Pubbliche amministrazioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attivita' amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalita' e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria puo' individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalita' e i termini della relativa comunicazione nonche' gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.
6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione). - 1. Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attivita', di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresi' responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalita' e garanzie di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita'.
Capo III (Cooperazione nazionale e internazionale) - Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalita' concordate che garantiscano la tempestiva disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorita' preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.
Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita' italiane competenti, previo consenso dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorita' degli altri Stati membri.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
Capo IV (Analisi e valutazione del rischio) - Art. 14 (Analisi nazionale del rischio). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce piu' rilevanti e le vulnerabilita' del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attivita' e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facolta' del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. L'analisi e' condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorita' partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati, l'analisi puo' essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e puo' avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.
3. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a):
a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;
b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;
c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorita' e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;
d) in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi.
4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attivita' e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autorita' di vigilanza europee e alle autorita' rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.
Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita'.
2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operativita', ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
3. Le autorita' di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.
4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio). - 1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
2. Le autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attivita', la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.».

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
cosi' recita:
"Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti."
"Articolo 87
Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione [Cost. 61].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].
Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i
decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione [Cost. 75, 138].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
[Cost. 104].
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
La direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Il testo dell'articolo 15 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi'
recita:
"Art. 15. Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,
e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali, uno o
piu' decreti legislativi al fine di dare organica
attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per
adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma
1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) al fine di orientare e gestire efficacemente le
politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico
e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e
le procedure strumentali all'attuazione delle medesime
politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa
nazionale ed europea in materia di tutela della
riservatezza e protezione dei dati personali:
1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria,
istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto
all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle
strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della
relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi
ad attivita' transfrontaliere, elaborata dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE)
2015/849;
2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie
esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza,
prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio
siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli
organismi di autoregolamentazione interessati e dei
soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di
analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa
competenza e dell'adozione di conseguenti misure
proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi
nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del
Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un
approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella
predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati
alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, individuino, valutino,
comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di
rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i
destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva
vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica
della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attivita', delle
dimensioni e della complessita' organizzativa e degli esiti
dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2),
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la
valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della
propria attivita' e predispongano misure di gestione e di
controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalita' e
l'efficacia delle misure adottate in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di
approccio basato sul rischio, prevedere la possibilita' di
procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti
destinatari degli obblighi vigenti in conformita' con le
previsioni della medesima direttiva in funzione di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale
allocazione delle risorse da destinare al contrasto
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e l'effettivita' del sistema
di prevenzione, in attuazione del principio di approccio
basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a),
numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le
persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo
occasionale o su scala limitata, un'attivita' finanziaria
che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, purche' siano soddisfatti
tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini
assoluti, per tale intendendo l'attivita' il cui fatturato
complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di
operazioni, per tale intendendo un'attivita' che non ecceda
una soglia massima per cliente e per singola operazione,
individuata in funzione del tipo di attivita' finanziaria;
1.3) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita'
principale;
1.4) l'attivita' finanziaria e' accessoria e
direttamente collegata all'attivita' principale;
1.5) l'attivita' principale non e' un'attivita'
menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2015/849, ad eccezione dell'attivita' di cui al
medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e);
1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai
clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al
pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso
all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di
moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2),
della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)
2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di
adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo,
concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile
ovvero e' soggetto a un limite mensile massimo delle
operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio
nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non
supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento e' utilizzato
esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
2.4) lo strumento di pagamento non e' alimentato con
moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni
o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la
rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i
prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro
dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento
ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio
della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti
convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di
contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati
dalle norme tecniche di regolamentazione previste
dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE)
2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli
obblighi antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di
adottare una disciplina di attuazione, con particolare
riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti
di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalita' tra
l'entita' delle misure preventive di adeguata verifica
della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo connesso a determinate
tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare
alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica
rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa
definizione le modifiche necessarie a garantirne la
coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard
internazionali del Gruppo d'azione finanziaria
internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la
semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti
obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente
effettuata da terzi purche':
5.1) la responsabilita' finale della procedura di
adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima
istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli
obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilita' dei
terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849,
compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette e di conservazione dei documenti, qualora
intrattengano con il cliente un rapporto rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone
giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone
fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati
ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero
all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di
altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a
costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri
analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche,
costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice
civile, ottengano e conservino informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per
l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice
civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei
principi e della normativa nazionale ed europea in materia
di tutela della riservatezza e di protezione dei dati
personali, le informazioni di cui al numero 1) siano
registrate, a cura del legale rappresentante, in
un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorita' competenti, senza alcuna
restrizione;
2.2) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, con le modalita' e secondo i termini idonei ad
assicurarne l'utilizzo per tali finalita';
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata
verifica della clientela, stabiliti in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e
sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il
titolare effettivo a pericoli per la propria incolumita'
ovvero riguardi persone fisiche minori di eta' o altrimenti
incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse specifico,
qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita
richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non
esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria
incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'
o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi,
disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge
applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata
all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16
ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in
occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o
professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione
occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli
obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del
trust, per tali intendendo le informazioni relative
all'identita' del fondatore, del trustee, del guardiano, se
esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust; 3.3) rendere le informazioni di cui al
numero 3.2) prontamente accessibili alle autorita'
competenti;
4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento
nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2)
riguardanti i medesimi trust siano registrate in
un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle
autorita' competenti, senza alcuna restrizione e ai
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica
della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i
prestatori di servizi relativi a societa' o trust, diversi
dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi
della normativa vigente e delle norme di attuazione della
direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano
provvisti di adeguati requisiti di professionalita' e di
onorabilita';
6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o altre
forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che
i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di
adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente
e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di
adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14
della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di
assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata
a investimenti, non appena individuato o designato, nonche'
sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e
sui rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i
necessari approfondimenti investigativi su attivita' di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e
della normativa nazionale ed europea in materia di tutela
della riservatezza e di protezione dei dati personali,
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo
40 della direttiva medesima, garantendo la completa e
tempestiva accessibilita' dei dati e delle informazioni
acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni
altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del
rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilita' da
parte delle autorita' competenti anche attraverso la
semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi
destinatari, per la conservazione dei predetti dati e
informazioni e per l'integrazione di banche di dati
pubbliche esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di
competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e del finanziamento del
terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la
cooperazione tra le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo
nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849
in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di
operazioni sospette e delle altre informazioni che
riguardano attivita' di riciclaggio, reati presupposto
associati o attivita' di finanziamento del terrorismo,
nonche' di comunicazione dei risultati delle analisi svolte
e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi
di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della
Piattaforma delle Unita' di informazione finanziaria (FIU)
dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di
dette funzioni, l'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni
finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente
rispetto alle informazioni coperte da segreto
investigativo, alle informazioni investigative in possesso
delle autorita' e degli organi competenti necessarie per
assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche
attraverso modalita' concordate che garantiscano le
finalita' di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel
rispetto, per le informazioni investigative, dei principi
di pertinenza e di proporzionalita' dei dati e delle
notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti;
2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando
l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui
dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il
trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando
canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per
l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della
controparte estera l'utilizzazione delle informazioni
ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa
e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere
a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione
che non siano compromesse indagini in corso;
3) individui le operazioni che devono essere comunicate
in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e
istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle
operazioni e definisca modalita' di comunicazione al
soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di
operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno
delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e
della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di
operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle
informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e
incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o
effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo;
h) al fine di garantire il rispetto dei principi di ne
bis in idem sostanziale e di effettivita', proporzionalita'
e dissuasivita' delle sanzioni irrogate per l'inosservanza
delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni
tipici delle autorita' di vigilanza e, ove compatibili e
nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste,
delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72,
apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le
modifiche necessarie a:
1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici
alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di
adeguata verifica e di conservazione dei documenti,
perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di
violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta
segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla
gravita' della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre
anni di reclusione e 30.000 euro di multa;
2) graduare l'entita' e la tipologia delle sanzioni
amministrative tenuto conto:
2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del
soggetto cui e' ascrivibile la violazione;
2.2) del settore di attivita', delle dimensioni e della
complessita' organizzativa dei soggetti obbligati e, in
funzione di cio', delle differenze tra enti creditizi e
finanziari e altri soggetti obbligati;
3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una
persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai
membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche
titolari di poteri di amministrazione, direzione o
controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la
loro responsabilita';
4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute
o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia
di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di
operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di
controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano
almeno:
4.1) una dichiarazione pubblica che individua la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della
violazione;
4.2) un ordine che impone alla persona fisica o
giuridica di porre termine al comportamento vietato e di
astenersi dal ripeterlo;
4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia
soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la
revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione
ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte
dell'autorita' di vigilanza di settore o dell'organismo di
autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei
presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla
specifica normativa di settore;
4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di
amministrazione, direzione o controllo all'interno della
persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della
violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica
ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione
temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non
superiore a cinque anni;
4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo
edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo
edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti
ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo
puo' essere determinato, e comunque non inferiore a un
milione di euro;
5) fatte salve le misure di cui al numero 4),
prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia
di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di
operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di
controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:
5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra
30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate
alla persona giuridica;
5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra
10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate
alle persone fisiche responsabili;
6) per le violazioni di scarse offensivita' e
pericolosita' commesse da enti creditizi o finanziari
prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una
dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o
giuridica responsabile e la natura della violazione e un
ordine che impone alla persona giuridica di porre termine
al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo,
nonche' l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata
per la violazione del medesimo ordine;
7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire
alle autorita' di vigilanza il potere di definire, con
proprio regolamento e in modo da assicurare agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il
contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorita'
procedente, disposizioni attuative con riferimento alle
sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro,
la definizione della nozione di fatturato utile per la
determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e
le modalita' di pubblicazione delle sanzioni;
8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare
sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
previsti dal presente articolo, per le infrazioni del
regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi
di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da
istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi
di pagamento;
9) nel rispetto dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in
materia di tutela della riservatezza e di protezione dei
dati personali, disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in
attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;
10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi
contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4),
apportare le opportune modifiche alle disposizioni
sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla
violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto
del finanziamento del terrorismo, garantendo altresi'
omogeneita' sanzionatoria rispetto alle previsioni
restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per
contrastare l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionali;
i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento
delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili
all'attivita' di prevenzione, contrasto e repressione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo nonche' di garantire l'efficiente svolgimento,
da parte delle autorita' preposte, delle funzioni di
rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o
esclusioni del diritto di accesso ai dati personali
previsto dall'articolo 7 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di
dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in
materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di
contrasto dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionali;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni
criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
di proventi di attivita' illecite connessi o comunque
riconducibili alle attivita' di compravendita all'ingrosso
e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da
parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina
organica di settore idonea a garantire le piene
tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento
utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la
vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche
identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di
tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle
rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche
sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e
coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate
in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino
applicazione anche con riferimento alle attivita'
esercitate per via telematica dai destinatari degli
obblighi;
n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in
attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le
modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e
all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto
degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di
altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e il
finanziamento del terrorismo nonche' delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle
decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionali, compreso quanto necessario a garantire che
le autorita' e le amministrazioni pubbliche coinvolte
dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro
di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e
nell'attuazione delle politiche e delle attivita' di lotta
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa
secondaria;
o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi
di registrazione, i professionisti conservino la
documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede
di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun
cliente;
p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla
prestazione professionale non sia possibile, in quanto
sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero
l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa
essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare
le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in
cui l'operazione e' sospetta;
q) al fine di assicurare un piu' efficace e immediato
controllo sulla regolarita' dell'esercizio dell'attivita'
degli agenti in attivita' finanziaria che prestano
esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti
di pagamento ai sensi dell'articolo 128-quater, commi 6 e
7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa
di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel
rispetto dei principi e della normativa nazionale ed
europea in materia di tutela della riservatezza e di
protezione dei dati personali, istituire un registro
informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile
dai predetti istituti di pagamento, e' alimentato mediante
le informazioni, fornite dagli stessi intermediari,
riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti
contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti
legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi
provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente. In considerazione della
complessita' della materia trattata e dell'impossibilita'
di procedere alla determinazione degli eventuali effetti
finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la
corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.".
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive
modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2007, n. 290, S.O.
Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2007, n. 172.
Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195
(Modifiche alla normativa in materia valutaria in
attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2008, n. 291.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi, e successive modificazioni) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
 
Art. 2

Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Titolo II (Obblighi) - Capo I (Obblighi di adeguata verifica della clientela) - Sezione I - Art. 17 (Disposizioni generali). - 1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale:
a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entita' dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.
7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identita' attraverso riscontro di un documento d'identita' o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonche' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identita' attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarita' effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attivita' lavorativa, salva la possibilita' di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operativita' del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilita' del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attivita'.
2. Le attivita' di identificazione e verifica dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo puo' essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora cio' sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identita' dei medesimi al piu' presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica dell'identita' del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.
Art. 19 (Modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica). - 1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalita':
a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonche' di un'identita' digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;
3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
4) per i clienti che siano gia' stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
b) la verifica dell'identita' del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro puo' essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita' di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identita' digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identita' del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonche' all'instaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.
2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 e' commisurata al livello di rischio rilevato.
3. Per le attivita' di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresi' misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonche' dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:
a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identita' al momento del pagamento della prestazione.
Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche). - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della societa'.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.
Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust). - 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarita' effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'eta' ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumita'.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma 2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l'eventuale diniego;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui e' titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
Art. 22 (Obblighi del cliente). - 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
Sezione II - Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela). - 1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.
2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:
a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:
1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva;
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);
b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarita';
c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:
1) Stati membri;
2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;
4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.
3. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorita' di vigilanza di settore individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:
a) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero e' previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che puo' essere speso solo nel territorio della Repubblica;
b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;
c) lo strumento di pagamento e' utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
d) lo strumento di pagamento non e' alimentato con moneta elettronica anonima;
e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.
4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e' comunque esclusa quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela). - 1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:
a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4) societa' che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attivita' economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della societa' cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attivita' svolta;
b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attivita';
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalita' di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalita' cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
4. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.
5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da piu' di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.
Art. 25 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela). - 1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:
a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attivita' svolte nonche' per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualita' della vigilanza cui l'ente o corrispondente e' soggetto;
b) valutano la qualita' dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero e' soggetto;
c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;
f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensita' commisurate al servizio di corrispondenza svolto.
3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.
4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:
a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:
a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
b) eseguire controlli piu' approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.
Sezione III - Art. 26 (Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi). - 1. Ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, e' consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:
a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;
b) gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;
c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.
Art. 27 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione e' espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attivita' di verifica effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalita' di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.
3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.
4. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario puo' procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.
5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.
Art. 28 (Responsabilita' dei soggetti obbligati). - 1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicita' dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.
Art. 29 (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio). - 1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
Art. 30 (Esclusioni). - 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attivita'.
Capo II (Obblighi di conservazione) - Art. 31 (Obblighi di conservazione). - 1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorita' competente.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
d) i mezzi di pagamento utilizzati.
3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.
Art. 32 (Modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni). - 1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.
2. Le modalita' di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operativita' o attivita' del cliente nonche' l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalita' devono, altresi', assicurare:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);
b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
c) l'integrita' dei dati e delle informazioni e la non alterabilita' dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonche' il mantenimento della storicita' dei medesimi.
3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.
Art. 33 (Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF). - 1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonche' le societa' fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria.
Art. 34 (Disposizioni specifiche). - 1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.
2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonche' la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni.
3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicita' ed efficienza, le Autorita' di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli gia' istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Capo III (Obblighi di segnalazione) - Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). - 1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.
2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operativita' ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.
3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestivita', completezza e riservatezza delle stesse.
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilita' di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attivita' criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attivita' illegale sia stata realizzata.
5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Art. 36 (Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle societa' di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti). - 1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le societa' di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.
2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.
3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.
4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.
5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.
Art. 37 (Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti). - 1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.
3. Per le societa' di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.
Art. 38 (Tutela del segnalante). - 1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione.
2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita' del segnalante.
3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identita' del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non puo' essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento e la sua identita' non puo' essere rivelata, a meno che l'Autorita' giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalita' organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attivita' svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante puo' essere rivelato solo quando l'autorita' giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorita' giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.
6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse.
Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette). - 1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, e' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilita' di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorita' di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, ne' alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.
3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.
5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o piu' intermediari bancari e finanziari ovvero due o piu' professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attivita' illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.
Art. 40 (Analisi e sviluppo delle segnalazioni). - 1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita':
a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' delle risultanze della propria attivita' ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;
d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata o al terrorismo;
e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalita' concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;
f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.
2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.
Art. 41 (Flusso di ritorno delle informazioni). - 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.
2. La UIF, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.
4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresi' al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.
Capo IV (Obbligo di astensione) - Art. 42 (Astensione). - 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilita' oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non e' possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l'identita'.
3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo.
4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.
Capo V (Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica). - Art. 43 (Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti). - 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).
2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attivita' svolta, assicurano, quanto meno:
a) l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operativita' potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalita' dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);
d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);
e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).
3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.
4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilita' in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.
Art. 44 (Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti). - 1. Ferma la responsabilita' dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):
a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione e' inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione;
b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);
c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:
a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalita' di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonche' la responsabilita' ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;
b) le modalita' di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), nonche' l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
c) le modalita' e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilita' nonche' al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purche' risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;
b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attivita' gestite in modo automatico.
Art. 45 (Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica). - 1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all'uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):
a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;
b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale;
c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonche' ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato.
3. Le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui al comma 2;
b) le modalita' di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalita' di cui al comma 2;
c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;
d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;
e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
g) l'entita' ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
Capo VI (Obblighi di comunicazione) - Art. 46 (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati). - 1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:
a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
b) comunicare, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.
Art. 47 (Comunicazioni oggettive). - 1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalita' di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.
Capo VII (Segnalazione di violazioni) - Art. 48 (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:
a) la tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per se', violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.».
 
Art. 3

Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Il titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Titolo III (Misure ulteriori) - Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e' vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalita' di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
Art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia). - 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e' vietata.
2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, e' vietato.
Art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo). - 1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attivita' hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione e' dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.».
 
Art. 4

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Il titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Titolo IV (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) - Art. 52 (Misure per la mitigazione del rischio). - 1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.
2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attivita' svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:
a) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalita' e correttezza dei loro comportamenti;
b) la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:
1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;
2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarita' o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:
3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;
3.2. i comportamenti anomali legati all'entita' insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;
4) con specifico riferimento al gioco online:
4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;
4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'e' interazione tra giocatori;
4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;
4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;
4.5. l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;
d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).
3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, e' subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalita' di controllo e prevenzione.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.
Art. 53 (Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione). - 1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita' dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.
3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalita' idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;
b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonche' al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;
c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticita' dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita', di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011.
5. Ferma la responsabilita' del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attivita' di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalita' idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.
6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalita' tali da consentire la verifica di:
a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;
b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.
8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.
9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identita' del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.
11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.
Art. 54 (Autorita' e cooperazione nel comparto del gioco). - 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.
2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestivita' delle attivita' di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.».
 
Art. 5

Modifiche al Titolo V del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Il Capo I del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Capo I (Sanzioni penali) - Art. 55 (Fattispecie incriminatrici). - 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
5. Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ordinata, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.».
2. Il Capo II del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Capo II (Sanzioni amministrative) - Art. 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione). - 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.
Art. 57 (Inosservanza degli obblighi di conservazione). - 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
a) e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b) e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Art. 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati). - 1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.
2. Le autorita' di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
Art. 60 (Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita' di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.
Art. 61 (Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica). - 1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione e' triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni e' attribuita alla competenza dell'OAM.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).
4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, e' notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinche' adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.
5. La Guardia di finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione e' stata riscontrata.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, e' tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione e', altresi', comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.
8. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, e' contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.
Art. 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati). - 1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche' dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinato o determinabile.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravita' della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:
a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravita' della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.
7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.
8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la CONSOB che comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. E' fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III). - 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione e' quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima e' aumentata del 50 per cento.
Art. 64 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco). - 1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.
2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.
3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 e' notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinche' adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.
4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario e' tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.
5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione e' notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione e' altresi' comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.
Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresi':
a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorita' di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.
4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.
6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.
7. Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di pubblicazione delle sanzioni.
8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi' attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.
9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.
11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresi' al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 66 (Misure ulteriori). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attivita' o dell'incarico non puo' essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.
2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni e' pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorita' di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalita' attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonche', nel caso in cui sia adita l'autorita' giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.
3. Ferma la discrezionalita' dell'autorita' procedente in ordine alla valutazione della proporzionalita' della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.
4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorita' di vigilanza di settore che ne e' membro.
Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni). - 1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravita' e durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravita', in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 puo' essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.
Art. 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta). - 1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.
2. La riduzione ammessa e' pari a un terzo dell'entita' della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entita' dell'importo dovuto e le modalita' attraverso cui effettuare il pagamento.
4. Il pagamento in misura ridotta e' effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorita' giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, gia' notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno puo' essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piu' illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se piu' favorevole, ivi compresa l'applicabilita' dell'istituto del pagamento in misura ridotta.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine e' prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.».
3. Il Capo III del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' sostituito dal seguente:
«Capo III (Disposizioni finali) - Art. 70 (Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847). - 1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;
b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;
c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.
2. I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.
3. La Banca d'Italia puo' emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.
Art. 71 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi). - 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianita' di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale gia' riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.
Art. 72 (Modifiche a disposizioni normative vigenti). - 1. All'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";
b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:
"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".
4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente articolo:
"Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.".
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".
6. All'articolo 22-bis, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.".
Art. 73 (Norme abrogate). - 1. Restano abrogati:
a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Art. 74 (Clausola di invarianza). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazioni interessate: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore;
b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
c) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con finalita' di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
e) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attivita' legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica;
f) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attivita' dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
i) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
l) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed e' presieduto dal Direttore generale del tesoro.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. In caso di assenza del Direttore generale del tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, puo' altresi' individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
8. Il Comitato e' legittimato a richiedere all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio.
12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e' di centoventi giorni.
13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale). - 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.
2. Il decreto di cui al presente articolo, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed e' rinnovabile nelle medesime forme e modalita'. In ogni caso, il decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.»;
e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Misure di congelamento nazionali). - 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonche' delle iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu' delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o piu' condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o piu' condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata alle Autorita' italiane da un altro Stato ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato da' notizia a tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale adozione di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il decreto di cui al comma 1, avente efficacia fin dalla data della sua adozione, e' pubblicato senza ritardo su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorita' di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni. Del suddetto decreto verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 4-ter (Proposte di designazione di individui o entita' alle Nazioni Unite e all'Unione europea). - 1. Il Comitato puo' formulare alle competenti autorita' internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entita' da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni fornite da autorita' internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite.
2. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato puo' altresi' condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
3. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali e comunitarie delle entita' e degli individui cittadini o residenti in Italia e ne da' loro comunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4-quater.
Art. 4-quater (Procedimento di designazione). - 1. Il Comitato, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto:
a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entita' ad attivita' terroristiche;
b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;
c) della idoneita' degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalita' identiche o simili;
d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entita' gia' inseriti nelle liste;
e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
f) di ogni informazione rilevante in suo possesso.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, le forze di polizia, trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione:
a) dei fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attivita' di indagine;
b) del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
c) delle fonti e tecniche di finanziamento dell'attivita' terroristica;
d) degli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;
e) di ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.
3. Alla proposta di cui al comma 2 sono allegati copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa, anche in lingua inglese, corredata, nei casi di cui all'articolo 4-ter, dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione. Alla proposta sono, altresi', allegate le schede dei soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui al presente decreto, contenenti:
a) le generalita';
b) i rapporti di parentela;
c) il luogo di residenza e di domicilio;
d) i precedenti penali e di polizia.
4. Il Comitato puo' richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
Art. 4-quinquies (Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti). - 1. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti i seguenti elementi:
a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
b) le misure di congelamento loro imposte;
c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;
d) i casi in cui e' possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
e) l'autorita', nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
f) i presupposti e le modalita' per richiedere l'autorizzazione in deroga;
g) le autorita', nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
2. La Segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entita'.
3. L'UIF cura la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
4. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste, il Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 4-sexies (Procedura di cancellazione dalle liste). - 1. Nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula al Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e comunitarie di individui o entita', per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4-ter, prima di presentare la proposta, il Comitato ne da' comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo Stato designante.
3. Nei casi di cui all'articolo 4-bis, il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formula al Ministro dell'economia e delle finanze, proposte di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entita'.
4. Al fine della presentazione delle proposte di cancellazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato tiene conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attivita' che abbia finalita' di terrorismo, di sviluppo dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di minaccia della pace e della sicurezza internazionale.
5. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, la cancellazione dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.
6. La UIF cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
Art. 4-septies (Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche). - 1. Il Comitato, tenuto conto delle modalita' e delle necessita' specificamente individuate dalla normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le modalita' operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato indica altresi' la documentazione che l'interessato e' tenuto a produrre a corredo dell'istanza di esenzione.
2. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del presente decreto.
4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.»;
f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche). - 1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato determinato da negligenza.»;
g) all'articolo 6, la numerazione e la rubricazione: «6. Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti:
«Art. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri)»;
h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Obblighi di comunicazione). - 1. I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.
3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.»;
i) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Unita' di informazione finanziaria per l'Italia). - 1. Le attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.
2. La UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonche' la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri.»;
l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Nucleo speciale di polizia valutaria). - 1. Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.
2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonche' sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione e' trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attivita' necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza da' comunicazione ai soggetti designati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresi' il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.
4. Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facolta' e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonche' di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria puo' delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.»;
m) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale fine puo' compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione e' necessario il parere favorevole del Comitato.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacita' tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attivita' ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attivita', autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalita' previste al comma 8, senza diritto a recupero.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attivita' compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e' informato di quanto disposto dai commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, analoga comunicazione e' trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:
a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui e' stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in societa', decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalita' sociali, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e' trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.
18. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.»;
n) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato puo' individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalita' operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.»;
o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.»;
p) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Misure ulteriori). - 1. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni e' pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorita' di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le modalita' attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonche', nel caso in cui sia adita l'autorita' giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.
2. Ferma la discrezionalita' dell'amministrazione procedente in ordine alla valutazione della proporzionalita' della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.
Art. 13-ter (Criteri per l'applicazione delle sanzioni). - 1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:
a) il valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;
b) la gravita' e durata della violazione;
c) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
d) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
e) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
f) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
g) il livello di cooperazione con le autorita' competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono essere ridotte fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorita' nel corso dell'accertamento.
3. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono aumentate sino al triplo.
4. Chi, con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.
Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e di cui al presente decreto, accertano e contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.
2. La violazione e' contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non e' possibile, il verbale di contestazione e' notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
3. L'atto di contestazione di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
4. Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non e' applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Il decreto di cui al comma 6 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
8. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al comma 7 e' prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
10. I provvedimenti di sequestro eventualmente adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione.
11. Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo.
12. Il Ministero notifica agli interessati il decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
13. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.»;
q) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Strumenti di tutela). - 1. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e, le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale.
2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorita' giurisdizionale. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, l'Autorita' giurisdizionale puo' fissare un termine entro il quale il Comitato e' tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, l'Autorita' giurisdizionale decide allo stato degli atti.»;
r) all'articolo 15, la numerazione e la rubricazione: «15. Copertura Finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15 (Copertura Finanziaria)»;
s) all'articolo 16, la numerazione e la rubricazione: «16. Disposizioni transitorie e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)».

Note all'art. 6:
Il testo degli articoli 6, 15 e 16 del citato decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"ART. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che
curano la tenuta dei pubblici registri)
1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti
pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in
possesso di informazioni relative alla risorse economiche
congelate, ne danno comunicazione all'Unita' di
informazione finanziaria ed al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il
Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli
altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici
registri.".
"ART. 15 (Copertura finanziaria)
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 12, ai quali non risulti possibile fare
fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si
provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei limiti delle
risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. L'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.".
"ART. 16 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12
ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui
all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di
sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato
articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001.".
 
Art. 7

Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 2008, n. 195

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «definite dall'articolo 1, comma 1, lettera c)»;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera e) le parole: «definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «definite dall'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
d) all'articolo 5, comma 4, le parole: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale»;
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10.000 euro.
2. Nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3.
3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entita' dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.»;
g) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attivita' rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.»;
h) all'articolo 10, al comma 3 le parole: «dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;
i) all'articolo 10, al comma 4 le parole: «dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».

Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
19 novembre 2008, n. 195, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane, il
Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di
informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna
per le competenze individuate nel presente decreto;
b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo
e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune
di residenza, nonche' il codice fiscale o, nel caso di
soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;
c) denaro contante:
1) le banconote e le monete metalliche aventi corso
legale;
2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli
strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's
cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni,
effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al
portatore, girati senza restrizioni, a favore di un
beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che
il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti
incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati
di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;
d) finanziamento del terrorismo: le attivita' definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
e) riciclaggio: le attivita' definite dall'articolo 2,
commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.231, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, puo' modificare o integrare la lettera c)
del comma 1."
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 195 del 2008, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 2. Finalita'
1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a
contrastare, in attuazione del regolamento (CE) n.
1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, l'introduzione dei proventi di attivita'
illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione
dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attivita' economiche e del corretto funzionamento del
mercato interno, nonche' a coordinare la disciplina recata
dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni, al fine di istituire un adeguato sistema di
sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro
contante.
2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso
l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante
in entrata nella Comunita' europea o in uscita da essa e
sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra
l'Italia e gli altri Paesi comunitari.
3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche
attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di
scambio di informazioni tra le autorita' competenti, da
realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.
4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate
anche per finalita' statistiche nell'ambito delle
competenze e secondo le modalita' stabilite dal presente
decreto.".
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
n. 195 del 2008, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 5. Collaborazione e scambio delle informazioni
1. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza
scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente
decreto con le omologhe autorita' di altri Stati membri,
qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che
somme di denaro contante sono connesse ad attivita' di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono
trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e
alla Guardia di finanza secondo modalita' e termini
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca
che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di
una frode o di qualsiasi altra attivita' illecita lesiva
degli interessi finanziari della Comunita' europea, le
informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia
delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione
europea.
3. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza
scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente
decreto con le omologhe autorita' di Paesi terzi, nel
quadro della mutua assistenza amministrativa. L'Agenzia
delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l'avvenuto
scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero
dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia
alla Commissione europea, qualora cio' rivesta un interesse
particolare per l'attuazione del regolamento (CE) n.
1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005.
4. Gli scambi di informazioni di cui al presente
articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle
norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei
dati personali che disciplinano il trasferimento di dati
all'estero e a condizioni di reciprocita', anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo
quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni in materia di
collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione
internazionale.".
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 195 del 2008, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 10. Relazione annuale
1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria,
entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle
attivita' rispettivamente svolte per prevenire e accertare
le violazioni di cui al presente decreto.
2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere,
quantomeno, il numero delle violazioni dell'articolo 3, il
totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4,
l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui
all'articolo 6, la quantita' delle informazioni oggetto
dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare delle
oblazioni di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le
informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della
predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e
delle finanze, prevista dall'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni.
4. La relazione di cui al comma 3 e' parte integrante
della relazione che il Ministro dell'economia e delle
finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 4,
comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni.".
 
Art. 8

Modifiche a disposizioni vigenti

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all'articolo 17-bis , dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.
8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operativita' sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.».
2. All'articolo 128-quater del TUB, al comma 6, dopo la parola: «agenti» sono inserite le seguenti: «in attivita' finanziaria».
3. All'articolo 128-quater del TUB, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.».
4. All'articolo 128-quater del TUB, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
5. All'articolo 128-decies, comma 3, del TUB, le parole «dall'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
6. All'articolo 128-duodecies, il comma 1-bis, del TUB, e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849».
7. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) la rubrica dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente: «Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori»;
c) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;»;
d) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto.»;
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.» sono sostituite dalle seguenti: «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.».
8. All'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui al Capo III» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, Capo I »;
b) dopo le parole: «21 novembre 2007, n. 231,» sono inserite le seguenti : «e successive modificazioni».
9. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attivita' di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attivita' di trattamento del denaro contante;»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.
2-ter. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.».
10. L'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato.
11. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:«5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresi' i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalita' disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
12. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche,» sono inserite le seguenti: «gli istituti di pagamento»;
b) all'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore» sono aggiunte le seguenti: «ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dati identificativi dei punti vendita» sono inserite le seguenti: «o del luogo di prestazione di un servizio» e dopo le parole: «e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali» sono inserite le seguenti: «o del prestatore del servizio»;
d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «relative ai punti vendita» sono inserite le seguenti: «o al luogo di prestazione di un servizio».
13. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 151, dopo le parole «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409», il punto e' soppresso e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi, per la gestione dell'archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti gestori sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 152, dopo le parole: «per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «o agli enti gestori».
14. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 e' abrogato.
15. Al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all'articolo 3, comma 1, l'espressione: «15.000 euro» e' sostituita dalla seguente: «10.000 euro».
16. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 e' soppressa. Le competenze della Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Con il medesimo regolamento sono determinate la composizione e le modalita' di nomina della suddetta Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 al fine di garantire la razionalizzazione delle relative competenze e l'efficienza delle procedure ad essa affidate.
17. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 128-duodecies: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato.»;
b) al comma 1, alla lettera b) le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «dieci giorni»;
c) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente comma:
«1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».

Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 17-bis del citato decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato da
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 17-bis Attivita' di cambiavalute
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale,
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in
un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto
dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso
secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1
sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica
le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono
conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche
tecniche del sistema di conservazione informatica delle
negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1
e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a
10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a
tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di
violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione
di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita'
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila
sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente
articolo.
8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si
applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti
nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione,
all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui
al comma 1.
8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della
sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi
relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la
propria operativita' sul territorio nazionale. La
comunicazione costituisce condizione essenziale per
l'esercizio legale dell' attivita' da parte dei suddetti
prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono
stabilite forme di cooperazione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee
ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo
di valuta virtuale da parte dei prestatori che non
ottemperino all'obbligo di comunicazione.".
Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
dicembre 2010, n. 295
Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169
(Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico
bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230.
Il testo dell'articolo 128-quater del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 128-quater Agenti in attivita' finanziaria
1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che
promuove e conclude contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di
servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento,
istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.
Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere
esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma,
nonche' attivita' connesse o strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e'
riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. (abrogato)
4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu'
intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in
cui l'intermediario conferisca un mandato solo per
specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito
all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati
dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale.
6. Gli agenti in attivita' finanziaria che prestano
esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una
sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando
ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti
tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti
iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo
periodo del comma 1 e il comma 4.
7. La riserva di attivita' prevista dal presente
articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli
agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.
231, e successive modificazioni, che prestano servizi di
pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o
prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e
amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al
fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza
delle misure dettate in funzione di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti
istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori
di servizi di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale
in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente
all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per
l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, per il tramite del quale operano sul
territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a
comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita'
e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce
la periodicita' e le modalita' di invio della
comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai
sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
8.(abrogato)".
Il testo dell'articolo 128-decies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 128-decies Disposizioni di trasparenza e connessi
poteri di controllo
1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti
previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori
creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori
regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca
d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da
parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca
d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in
attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di
Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, risponde
alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del
Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia
dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia
per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di
pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto
anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
controllo sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti
insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui
mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto
del titolo VI da parte dei propri dipendenti e
collaboratori.".
Il testo dell'articolo 128-duodecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 128-duodecies Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre
somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui
agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2,
per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto
centrale di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera ii) del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di
cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la
violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater,
comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per
l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi
quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4
della direttiva (UE) 2015/849.
2. (abrogato)
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi
di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi
precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie
attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi
di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito
(oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni
gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire
l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione
delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza
di settore.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma
3-bis.".
Il testo degli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151,
convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n.
227 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione
ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 1 Trasferimenti attraverso intermediari bancari e
finanziari e altri operatori
1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, che intervengono, anche
attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o
verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a
trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui
all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi
alle predette operazioni, effettuate anche in valuta
virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione
unica o di piu' operazioni che appaiano collegate per
realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle
operazioni eseguite per conto o a favore di persone
fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e
associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle
movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1
sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e
termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il
medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere
limitata per specifiche categorie di operazioni o
causali.".
"Art. 2 Trasferimenti attraverso non residenti
1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione
di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e
detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di
finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione,
rispettivamente, del direttore centrale accertamento
dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale
della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:
a) agli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, di fornire evidenza, entro
i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1,
comma 1, del presente decreto, delle operazioni intercorse
con l'estero anche per masse di contribuenti e con
riferimento ad uno specifico periodo temporale;
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5
e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate,
l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
all'articolo 20 del medesimo decreto.
2. Con provvedimento congiunto del direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della
Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini
relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b),
al fine di assicurare il necessario coordinamento e di
evitare duplicazioni.".
"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
2. (abrogato)
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare.".
Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1982, n. 245, convertito,
con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1982, n.
281, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica puo'
essere nominato Alto commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa. L'incarico ha durata
non superiore a un triennio e puo' essere prorogato fino ad
ulteriori tre anni.
Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini
della prevenzione e della lotta contro la delinquenza
mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di
coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia,
sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo
modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta
specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che
degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici
posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario,
assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in
deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni
interessate.
L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro
dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e
valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo
mafioso.
Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi
sia necessita' di verificare se ricorrano pericoli di
infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso,
all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento
presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche
economici e i soggetti di cui di cui al Titolo I, Capo I
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni con la possibilita' di avvalersi
degli organi di polizia tributaria.
A richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia
individuali che costituite in forma di societa'
aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o
a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso
notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico
sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta
utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa
ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino
alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano
notizie non corrispondenti al vero si applica la pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta
la sospensione dall'albo degli appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a
fornire all'Alto commissario, ove questi ne faccia
richiesta, le documentazioni relative alle procedure di
aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da
eseguire.
All'Alto commissario spetta ogni altro potere
attribuito all'autorita' di pubblica sicurezza ivi compreso
il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art.
226-sexies del codice di procedura penale.
L'Alto commissario e' destinatario di tutte le
comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo
6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e,
altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando
riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo
mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del
SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue
funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base
a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente
secondo comma.".
Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350 (Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25
settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in
vista dell'introduzione dell'euro), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"8. Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e
monete metalliche in euro.
1. I gestori del contante si assicurano
dell'autenticita' e dell'idoneita' a circolare delle
banconote e delle monete metalliche in euro che intendono
rimettere in circolazione e provvedono affinche' siano
individuate quelle false e quelle inidonee alla
circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del
contante si intendono le banche e, nei limiti della loro
attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri
intermediari finanziari e prestatori di servizi di
pagamento nonche' gli operatori economici che partecipano
alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote
e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare
banconote o monete metalliche di altre valute;
b) gli operatori non finanziari che svolgono
professionalmente attivita' di custodia e trasporto ai
sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i
casino', che partecipano a titolo accessorio alla gestione
e distribuzione al pubblico di banconote mediante
distributori automatici di banconote nei limiti di dette
attivita' accessorie.
2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera
b) comma 2 del presente articolo che svolgono
professionalmente attivita' di trattamento delle banconote
in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco
tenuto dalla Banca d'Italia.
2-ter. La Banca d'Italia disciplina con proprio
regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui
al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al
comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010
e successive modificazioni relativa ai controlli di
autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in
euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete
metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte
conformemente alla normativa europea e, in particolare, al
Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal
Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n.
1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione
le banconote e le monete metalliche in euro da essi
ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o
sufficiente motivo di credere che siano false e le
trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca
d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'
indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le
banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute
che risultano inidonee alla circolazione ma che non
risultano sospette di falsita' e ne corrispondono il
controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca
d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete -
CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che
risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate
o mutilate e' subordinata al rispetto dei requisiti
previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea
2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete
metalliche che risultano inidonee alla circolazione in
quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa europea e, in particolare, al
Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto
previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla
circolazione che siano state deliberatamente alterate o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di
alterarle non possono essere rimborsate.
6. Al «Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC»
presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella
GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti
e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e
specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di
essere contraffatte e di quelle non adatte alla
circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il
trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui
all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n.
1210/2010;
- formazione del personale in conformita' alle
modalita' definite dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i
gestori del contante al fine di verificare il rispetto
degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca
Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, dal presente articolo e dalle
disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei
confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza
ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi
dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia
puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli
d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i
poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono
chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono
necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca
d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di
far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia, il «Centro nazionale di analisi delle monete -
CNAC» e le altre autorita' nazionali competenti, di cui al
decreto del Ministero dell'economia delle finanze 26
settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre
2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di
coordinare le attivita' di cui al presente articolo e
all'articolo 8-bis.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze
sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano
disposizioni attuative del presente articolo, anche con
riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per
il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni
che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle
misure necessarie a garantire la corretta attuazione del
Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai
sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui
alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14)
del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre
2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001
del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre
2010, al presente articolo, nonche' delle disposizioni
attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche
in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante,
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca
d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni
di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive
modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al
gestore del contante di adottare misure correttive entro un
arco di tempo specificato. Finche' non sia stato posto
rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo'
vietare al soggetto in questione di rimettere in
circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati.
In ogni caso, il comportamento non collaborativo del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in
relazione a un'ispezione costituisce di per se'
inosservanza ai sensi del presente articolo e delle
relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la
violazione sia dovuta a un difetto del tipo di
apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio'
puo' comportare la sua cancellazione dall'elenco delle
apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito
della Banca Centrale Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla
Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, al presente
articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al
comma 9, da parte di banche o di altri intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono
valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che
esse possono avere per l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui
alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14)
del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di
cui al comma 9, da parte di gestori del contante diversi da
quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il
Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche
in euro, informano l'autorita' di controllo competente
perche' valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi,
la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i
provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori
del contante per l'inosservanza del presente articolo o
delle disposizioni attuative del medesimo."
L'articolo 37 del decreto-legge n.78 del 2010 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica.), pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 2010, n. 125, S.O., abrogato dal presente decreto
recava:
<<Art. 37 Disposizioni antiriciclaggio>>
Il testo dell'articolo 30-ter del citato decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 30-ter Sistema di prevenzione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati
o differiti, con specifico riferimento al furto di
identita'. Tale sistema puo' essere utilizzato anche per
svolgere funzioni di supporto al controllo delle identita'
e alla prevenzione del furto di identita' in settori
diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente
al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) i fornitori di
servizi di comunicazione elettronica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; b-bis) ((i
soggetti di cui all'articolo 29 del decreto))
legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis). le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresi' i
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica
della clientela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive
modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di
cui al comma 5, secondo i termini e le modalita'
disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero
dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi. 7-bis. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della
propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare
all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'
dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle
persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base
della valutazione degli elementi acquisiti, accertare
l'identita' delle medesime.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 17 agosto
2005, n. 166, (Istituzione di un sistema di prevenzione
delle frodi sulle carte di pagamento), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194, come modificato
dal presente articolo, cosi' recita:
"1. Sistema di prevenzione.
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.
2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono
quei documenti che si identificano con le carte di credito
e le carte di debito e con le altre carte definite nella
normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le
societa', le banche, gli istituti di pagamento e gli
intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e
gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte,
di seguito denominati «societa' segnalanti», individuati
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 7.
4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di
cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni
alimentano un apposito archivio informatizzato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono
disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. (soppresso)
7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la
trattazione delle problematiche di settore ed in generale
delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il
Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione,
sul piano amministrativo, dei relativi illeciti.
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge
si informa ai principi e alla disciplina previsti
dall'ordinamento comunitario. "
"2. Dati che alimentano l'archivio informatizzato.
1. L'archivio informatizzato e' alimentato da:
a) dati identificativi dei punti vendita o del luogo di
prestazione di un servizio e dei legali rappresentanti
degli esercizi commerciali o del prestatore del servizio
nei cui confronti e' stato esercitato il diritto di revoca
della convenzione che regola la negoziazione delle carte di
pagamento per motivi di sicurezza o per condotte
fraudolente denunciate all'autorita' giudiziaria;
b) dati identificativi degli eventuali contratti di
rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di
cui alla lettera a);
c) dati identificativi delle transazioni non
riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero
dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria;
d) dati identificativi relativi agli sportelli
automatici fraudolentemente manomessi.".
"3. Informazioni relative al rischio di frode che
alimentano l'archivio informatizzato.
1. Le singole societa' segnalanti comunicano altresi',
previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni
relative ai punti vendita o al luogo di prestazione di un
servizio e alle transazioni che configurano un rischio di
frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per
il tempo necessario alle predette societa' ad accertare
l'effettiva sussistenza del rischio di frode.
2. Decorso il periodo di cui al comma 1, e' fatto
obbligo alla societa' segnalante di comunicare al titolare
dell'archivio l'esito del monitoraggio.
3. I risultati di specifico interesse, corredati dei
necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresi',
anche di iniziativa, secondo le modalita' stabilite dal
decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e
di cooperazione, anche internazionale, di polizia,
finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati
commessi mediante carte di credito o altri mezzi di
pagamento. "
Il testo dei commi 151 e 152 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, S.O., come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2. Misure in materia di riscossione
(omissis)
151. Nell'ambito delle autorita' nazionali competenti,
ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno
2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento
del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i
dati tecnici e statistici, nonche' le relative
informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
avvalendosi, per la gestione dell'archivio, anche degli
Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e gli enti gestori sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
152. I gestori del contante trasmettono, per via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze o
agli enti gestori i dati e le informazioni relativi al
ritiro dalla circolazione di banconote e di monete
metalliche in euro sospette di falsita', secondo le
disposizioni applicative stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(omissis)".
Il testo dell'articolo 26-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori)
1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a
tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono
effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli
emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per
almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in
strumenti rappresentativi del capitale di una societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due
anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale societa'
sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico
interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione
dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni
culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari
effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel
caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di
cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in
Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per
effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla
presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta
rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno
superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per
il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma
1, lo straniero richiedente deve presentare mediante
procedura da definire con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validita'
con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del
visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita' della
somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e
che tale somma puo' essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di
cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c),
numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
donazione.
3. L'autorita' amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione
positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla
osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito,
rilascia il visto di ingresso per investitori con
l'espressa indicazione "visto investitori".
4. (Abrogato)
5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato,
in conformita' alle disposizioni del presente testo unico,
un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per
investitori", revocabile anche prima della scadenza quando
l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di
cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non
ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma
1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha
dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di
due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Il permesso di soggiorno per investitori e'
rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa
valutazione positiva, da parte dell'autorita'
amministrativa individuata con il decreto di cui al comma
2, della documentazione comprovante che la somma di cui al
comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla
data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita
negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,
l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di
cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della
documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla
questura della provincia in cui il richiedente dimora, che
provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto
per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il
ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai
familiari e' rilasciato un visto per motivi familiari ai
sensi dell'articolo 30.
9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al
presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie
non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla
certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente
articolo, resta ferma l'applicabilita' degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356.".
Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
aprile 2012, n. 99, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi
legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli
articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche
di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque
diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano
residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per
il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
e' elevato a 10.000 euro a condizione che il cedente del
bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti
adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione
acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del
committente nonche' apposita autocertificazione di
quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che non e' cittadino italiano ne' cittadino di
uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio
economico europeo e che ha la residenza fuori del
territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di
effettuazione dell'operazione versi il denaro contante
incassato in un conto corrente intestato al cedente o al
prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a
quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di
cui al comma 2.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione
che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla
disciplina del presente articolo inviino apposita
comunicazione preventiva, anche in via telematica,
all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini
stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione
dovra' essere indicato il conto che il cedente del bene o
il prestatore del servizio intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di
cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro
1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo
modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo
2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e
pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche,
e' differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al
pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche e' data
massima pubblicita' al contenuto e agli effetti della
disposizione di cui al precedente periodo, nonche' di
quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3
non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si sono gia' conformati alla disposizione di cui
all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i
seguenti:
«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi,
pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati
e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste
italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla
stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un
conto corrente base o di un libretto di risparmio postale,
intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di
legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste
italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata
dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione,
copia del documento di identita' del beneficiario del
pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato
attestante la sussistenza della documentazione comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente
qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei
pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter,
limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici
erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui
ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se
l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di
servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono
gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un
conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il
beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e'
effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine
di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se
l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al
decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche,
Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene
il pagamento mediante assegno di traenza».
4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dal limite di
importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le
somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'».
4-quater, All'articolo 32, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «lire seicento milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentomila euro» e
le parole: «di lire un miliardo» sono sostituite dalle
seguenti: «a settecentomila euro»;
b) al terzo periodo, le parole: «lire seicento milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «settecentomila euro».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole:
«sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le
seguenti: «e dall'articolo 72-ter del presente decreto»;
b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilita'). - 1. Le
somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate dall'agente della riscossione in misura
pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura
pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non
superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545,
quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme
dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro»;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione puo' procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui si procede supera complessivamente
ventimila euro.»;
2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;
d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine
di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo'
iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche'
l'importo complessivo del credito per cui si procede non
sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e
di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei
medesimi familiari».
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle
seguenti: «possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» e' sostituita dalla seguente:
«registrato».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano
applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1°(gradi) luglio 2012, non si
procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e
regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per
ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad
ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica
qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n.
935, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a
decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti
gli importi da indicare devono essere espressi in euro
mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».
13. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
limitatamente al consumo di detta energia»;
b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: «impianti
di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono
inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente».
13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive
dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i
clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi
tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato
libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei
limiti del periodo temporale di validita' dei medesimi
regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino
al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio
rispetto al trattamento preesistente, le modalita' di
determinazione della componente tariffaria compensativa
oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di
cui al presente comma condizioni di neutralita'. Sono fatti
salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione
europea in materia sia la gia' avvenuta esazione fiscale,
per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica,
alla componente compensativa di cui erano destinatari i
citati clienti finali di energia elettrica.
13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277, come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera
a), numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli
intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari
finanziari e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali
assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici
G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4
novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di
agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonche' del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato».
16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la
promozione delle realta' socioeconomiche delle zone
appartenenti alle regioni di confine, cui e' attribuita una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012.
L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i
criteri e le modalita' di erogazione del predetto Fondo,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio» che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al presente comma.
16-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la
regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili
sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di
tesoreria».
16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, le parole: «; per i beni ceduti, nonche' per
quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione» sono soppresse.
La disposizione del periodo precedente trova applicazione a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e alle unita' in uso dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente
delle medesime».
16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio
2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali
alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a
torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da
cantiere. "
Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
"17. Regolamenti.
(omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(omissisi)".
Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114
(Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma
dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2007,
n. 176, cosi' recita:
"Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio.
1. La Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148, svolge attivita' istruttoria e di consulenza
obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione
ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare
l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al
decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al
decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di
cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da
regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da
cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri del commercio
internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
specifica e comprovata specializzazione professionale in
materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il
presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il
calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta
l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
affari.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto
del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato
sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e
sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La
Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di
vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla
Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dal successivo articolo 8.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il
parere della Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto
motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono
abrogati."
"Art. 2. Commissione per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia,
nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi.
1. Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo
3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono
soppresse.
2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi
del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una
Commissione interministeriale denominata «Commissione per
l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative
alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori
ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio
libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi».
3. La Commissione e' costituita da:
a) un magistrato di Cassazione con funzioni di
presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di
altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in
servizio o a riposo, che la presiede;
b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di
Stato, con funzione di vice presidente della Commissione;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato;
h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti
categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni
piu' rappresentative:
1) nelle ex colonie;
2) in Albania;
3) in Tunisia;
4) in Libia;
5) in Etiopia;
6) in altri Paesi;
m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori
ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio
libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, su designazione delle associazioni piu'
rappresentative.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono
svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e
delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non
percepiscono alcun compenso per le attivita' relative alla
Commissione.
5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove
opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da cinque
membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le
sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie
determinazioni, per l'approvazione definitiva.
6. I componenti della Commissione sono nominati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto. Per ciascun componente effettivo e' nominato un
supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza
diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal
presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e
delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la
validita' delle adunanze della Commissione e' necessario
l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il
presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale
quello del presidente. I relatori sono nominati dal
presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati,
deliberati dalla stessa Commissione.
7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti,
assunte, ove necessario, anche in via di equita', che
vengono trascritte in apposito verbale entro il mese
successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della
Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del
Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva
approvazione da parte di questi ultimi e per la
comunicazione agli interessati, entro tre mesi
dall'approvazione dei verbali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dal successivo articolo 8.
9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e
l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n.
110, sono abrogati.".
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11 Integrazioni al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in
attivita' finanziaria e della mediazione creditizia
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Titolo VI-bis. AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E
MEDIATORI CREDITIZI
Art. 128-quater. Agenti in attivita' finanziaria
1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che
promuove e conclude contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di
servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento,
istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.
Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere
esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma,
nonche' attivita' connesse o strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e'
riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. [Fermo restando la riserva di attivita' prevista
dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti
in attivita' finanziaria possono svolgere attivita' di
promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti
bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di
Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.;
tale attivita' da' titolo all'iscrizione nell'elenco
previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 128-quinquies].
4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu'
intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in
cui l'intermediario conferisca un mandato solo per
specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito
all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati
dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di
pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco
di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i
requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di
attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione
speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e
il comma 4.
7. La riserva di attivita' prevista dal presente
articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di
pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o
istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire
l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure
previste dall'articolo 128-duodecies nonche' dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta
servizi di pagamento per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica
all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio
dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri
dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche' la
conclusione della propria attivita', utilizzando la posta
elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito
il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42,
comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
le comunicazioni di cui al precedente periodo sono
effettuate dallo stesso punto di contatto per via
telematica. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le
modalita' di invio della comunicazione.
[8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi, possono
promuovere e concludere contratti relativi alla concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione
di servizi di pagamento su mandato diretto di banche,
intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di
pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di
assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo
128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di
un corso di aggiornamento professionale nelle materie
rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attivita'
finanziaria della durata complessiva di venti ore per
biennio realizzato secondo gli standard definiti
dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies].
Art. 128-quinquies. Requisiti per l'iscrizione
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo
128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei
seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso
secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilita' e professionalita',
compreso il superamento di un apposito esame. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si
applicano a coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai
requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il
controllo;
[d) stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato essi rispondono a norma di legge];
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono
inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto
disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto
di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma
giuridica.
1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.
2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in
aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis,
all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento
professionale.
Art. 128-sexies. Mediatori creditizi
1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in
relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche
o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la
potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai
soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata al comma 1 nonchee' attivita' connesse
o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita'
senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che
ne possano compromettere l'indipendenza.
Art. 128-septies. Requisiti per l'iscrizione
nell'elenco dei mediatori creditizi
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei
seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto
dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti
di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita', compreso il superamento di un apposito
esame;
f) [stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato essi rispondono a norma di legge].
1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in
aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter,
all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento
professionale.
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.
Art. 128-octies. Incompatibilita'
1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori
creditizi.
2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e
di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono
svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore
di piu' soggetti iscritti.
Art. 128-novies. Dipendenti e collaboratori
1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi assicurano e verificano, anche attraverso
l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri
dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il
contatto con il pubblico, rispettino le norme loro
applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e
professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies,
lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito
esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad
esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino
l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque
tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono
stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in
attivita' finanziaria che siano persone fisiche o
costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di
dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita'
finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2
trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies
l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi rispondono in solido dei danni causati
nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e
collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in
relazione a condotte penalmente sanzionate.
Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e connessi
poteri di controllo
1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti
previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori
creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori
regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca
d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da
parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca
d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in
attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di
Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita
il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento
comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del
rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli
agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta
elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso
fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni
presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti
di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari
nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita
il controllo sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della
relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche
avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti
insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui
mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina
di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto
del titolo VI da parte dei propri dipendenti e
collaboratori.
Art. 128-undecies. Organismo
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri
sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo
128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti
previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la
loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.
Art. 128-duodecies. Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre
somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui
agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2,
per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10
per cento del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera,
le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato.
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un
periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un
anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di
contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere
istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo
128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne
da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se
mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa
autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e
delle finanze che, sentito il Ministero degli affari
esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere
nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone
comunicazione all'autorita' del Paese d'origine.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al
comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante
e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a)la gravita' e la durata della violazione;
b)il grado di responsabilita';
c)la capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d)l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
e)i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione;
f)il livello di cooperazione del responsabile della
violazione con l'Organismo;
g)le precedenti violazioni delle disposizioni che
regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,
di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h)le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
le misure adottate dal responsabile della violazione,
successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare,
in futuro, il suo ripetersi.
[2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati
gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle
misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza
delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e'
pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto
interessato, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico].
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi
di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,
comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).
Art. 128-terdecies. Vigilanza della Banca d'Italia
sull'Organismo.
1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca
d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce
gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo
la comunicazione periodica di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni
nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso
l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.
3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli
adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di
gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la
continuita' operativa, se necessario anche attraverso la
nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre
la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di
gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei
doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza,
accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle
funzioni cui sono preposti.
4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca
d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo
relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
Art. 128-quaterdecies. Ristrutturazione dei crediti.
1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti
a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta
successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui
all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari
finanziari possono avvalersi di agenti in attivita'
finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo
128-quater, comma 2.»."
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
2. Le autorita' di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e' adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalita' tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e' adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5.
7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati.
8. Gli agenti in attivita' finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione e' stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identita' dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operativita' dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.

Note all'art. 9:
Il testo degli articoli 3, 16, 21 e 45 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note
alle premesse, cosi' recita:
"Art. 3. Principi generali
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano
anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari
delle disposizioni in esso previste, i quali adottano
idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di
obblighi di adeguata verifica della clientela, di
segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione
dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di
gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle
disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e
impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi
previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o
acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale
o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma
1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal
presente decreto e dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono
proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo in
relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo,
alla prestazione professionale, al prodotto o alla
transazione.
4. L'applicazione delle misure previste dal presente
decreto deve essere proporzionata alla peculiarita' delle
varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della
presente normativa."
"Art. 16. Obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte dei professionisti e dei revisori contabili
1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano
gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello
svolgimento della propria attivita' professionale in forma
individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto
mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o
superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali
occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che
siano effettuate con una operazione unica o con piu'
operazioni che appaiono tra di loro collegate per
realizzare un'operazione frazionata;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore
indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di
adeguata verifica della clientela, la costituzione,
gestione o amministrazione di societa', enti, trust o
soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'articolo 13
osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e
di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della
propria attivita' professionale in forma individuale,
associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c),
d) ed e) del comma 1."
"Art. 21. Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono, sotto la propria
responsabilita', tutte le informazioni necessarie e
aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del
presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del
titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto,
sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni
necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza."
"Art. 45. Tutela della riservatezza
1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi
dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la
massima riservatezza dell'identita' delle persone che
effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui
sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi
sotto la diretta responsabilita' del titolare
dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro
delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43,
comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima
riservatezza dell'identita' dei professionisti che
effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui
sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi
sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un
soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono
richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o
dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai
sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la
segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli
obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e'
collegata secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita'
di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono
richieste all'intermediario finanziario e a quelli,
comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo
10, cui la segnalazione e' collegata o alla societa' di
revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai
sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono
richieste all'ordine competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da
professionista che non si avvale dell'ordine professionale,
ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma
2, lettera e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le
informazioni sono richieste al segnalante, adottando
adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di
cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni
sospette, le eventuali richieste di approfondimenti,
nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle
operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di
finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini
professionali avvengono per via telematica, con modalita'
idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei
dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita'
delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano,
anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per
assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei
soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli
articoli 331 e 347 del codice di procedura penale,
l'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque
destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 che
hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia
conosciuta, non e' menzionata.
7. L'identita' delle persone fisiche e dei soggetti
comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo
10 puo' essere rivelata solo quando l'autorita'
giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i
quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di
sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie
cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle
persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli
obblighi ai sensi dell'articolo 10 che hanno effettuato le
segnalazioni.".
Il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricato:
"Titolo IV VIGILANZA E CONTROLLI".
Il testo dell'articolo 128-undecies del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita:
"Art. 128-undecies Organismo
1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri
sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo
128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti
previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la
loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.".
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n.
36, S.O., cosi' recita:
"Articolo 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) «servizi di pagamento»: le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un
conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il
trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il
prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti
diretti una tantum;
3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi
rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti
diretti una tantum;
4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di
pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il
consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento
sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione,
digitale o informatico e il pagamento sia effettuato
all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni
o digitale o informatica che agisce esclusivamente come
intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e
il fornitore di beni e servizi.
c) «operazione di pagamento»: l'attivita', posta in
essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento»: un sistema di
trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati e regole comuni per il
trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento;
e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale
destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di
pagamento;
g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei
seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in
veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se
non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
h) «utilizzatore di servizi di pagamento» o
«utilizzatore»: il soggetto che utilizza un servizio di
pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di
entrambi;
i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la
futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e
ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni
che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
di un conto di pagamento;
l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso
un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu'
utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento;
m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e
moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1,
comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385;
n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove,
senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore
o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento
riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro
prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto
del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da
un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di
servizi di pagamento con la quale viene chiesta
l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un
prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli
interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
conto di pagamento;
q) «autenticazione»: una procedura che consente al
prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo
di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi
dispositivi personalizzati di sicurezza;
r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere,
numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento
indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che
l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di
servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro
utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di
pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo
unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di
pagamento;
s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra
l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di
cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per
impartire un ordine di pagamento;
t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della
conclusione del contratto per la prestazione di servizi di
pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero i requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva
2007/64/CE;
u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario
coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e'
operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione
dell'operazione stessa;
v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per
l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
quale un'operazione di pagamento e' disposta dal
beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore
al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo;
z) «area unica dei pagamenti in euro»: l'insieme dei
Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di
pagamento in euro secondo regole e standard definiti in
appositi documenti;
aa) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di
cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio
valuta e che e' reso disponibile dal fornitore di servizi
di pagamento o proviene da una fonte accessibile al
pubblico.".
Il testo del comma 36, dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2015, n. 302, S.O., cosi' recita:
" 36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari
attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito
denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono
trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4,
del predetto decreto legislativo, che assume anche le
funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma
6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo
nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e
tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale
organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la
vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di
tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla
CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma
7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del
1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo
di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4
e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del
1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione
degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui
al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n.
58 del 1998."
 
Art. 10

Clausola di invarianza

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro della giustizia

Minniti, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando

NOTA ALL'ARTICOLO 10
Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.,
cosi' recita:
"Art. 41-bis Fondo per il recepimento della normativa
europea
1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento
dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla
normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
 
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