Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 aprile 2017, n. 93 |
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni; Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e successive modificazioni; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto in particolare l'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli metrologici; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete per l'esecuzione di controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-septies, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia' messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q), che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992 e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi; Visto altresi' l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID); Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura. 2. Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: L'art 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: pesi, misure e determinazione del tempo. - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio): «4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi: a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria; b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici; c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche; d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.». - Si riporta Il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e 50, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.». «2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.». «Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. 3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo. 4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.«. - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «2. Il ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di Misura): «2. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99): «2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-sexies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: «6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera q, del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 (Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico): «1. Al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis); q "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di Misura): «2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio 20.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.». |
| Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
Requisiti degli organismi 1. Presupposti e requisiti 1.1 Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la riparazione degli strumenti. 1.2 L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso e' conforme ad una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q); inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili. 1.3 L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto. 1.3 Gli organismi nominano un responsabile per l'attivita' di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento. 2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformita' alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 2.1 Il responsabile dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e, nel caso, il suo sostituto, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di scuola media superiore; b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni anche in attivita' industriali o di servizio e un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuera' le verifiche periodiche; c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale. 1.2 Il personale operativo dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e' in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di scuola media inferiore; b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuera' le verifiche periodiche; c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale. 3. Indipendenza degli organismi e sigilli 3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, puo' eseguire la verificazione periodica e la riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo' eseguire solo la verificazione periodica. 3.2 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, puo' eseguire la verificazione periodica e la riparazione. 3.3 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 17065:2012 puo' eseguire solo la verificazione periodica. |
| Allegato II
(art. 5, comma 3)
Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali 1. Generalita' 1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica e nei controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto. 1.2 Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione periodica e dei controlli casuali non devono essere affetti da un errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza estesa con cui e' stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato. 1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicita' di tale taratura e' riportata nell'allegato IV. 1.4 Deroghe al certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oltre quelle gia' previste nelle schede di cui all'allegato III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico per strumenti utilizzati nella verificazione periodica di particolari tipologie di strumenti o di ausilio per eseguire detta verificazione. 1.5 Qualora la verificazione dello strumento in servizio viene effettuata con uno strumento di controllo (master meter), fatte salve le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento di controllo deve rispettare i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che lo strumento e' destinato a misurare. 1.6 In alternativa allo strumento di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti dei punti 1.2 e 1.3. 1.7 Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'. 1.8 In deroga al punto 1.2, i campioni di prima linea (di riferimento), i campioni di lavoro e gli strumenti di controllo (master meters) utilizzati ai fini dell'esecuzione della verificazione periodica e dei controlli casuali dei sistemi di misurazione su condotta e dei sistemi di misurazione per liquidi criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione di taratura biennale per i campioni di prima linea, eseguita da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale. I campioni di prima linea e i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. L'incertezza estesa e' calcolata con un fattore di copertura k = 2 includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione oggetto della taratura. Dette prescrizioni si applicano anche alle misure di capacita' ≥ 1000 L qualora utilizzate nei controlli di cui all'art. 3. 1.9 In caso di esito negativo della verificazione periodica l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ove e' riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e' rimosso all'atto della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa. 1.10 Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato III; per le altre tipologie di strumenti, nelle more dell'adozione delle direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verificazione periodica e i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i principi, in quanto applicabili, dalle prescrizioni previste in materia di verificazione dalle norme nazionali, dalle norme europee e dalle pertinenti norme armonizzate europee o, in loro assenza, dalle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto. |
| Allegato III
(art. 4, comma 9)
Schede per le procedure di verificazione periodica A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici gravimetriche automatiche. C) Distributori di carburante. D) Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di installazione. E) Convertitori di volume di gas. F) Contatori di energia elettrica attiva. Scheda A. - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) Procedura per la verificazione periodica delle bilance a funzionamento non automatico conformi alla normativa nazionale e europea. 1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati per la verifica degli strumenti di classe III e IV con divisione di verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall'organismo che svolge la verificazione, purche' disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti: l'errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova; l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015). In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi puo' essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50% della portata massima (punto 3.7.3 EN45501:2015). In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi puo' essere ridotta a: a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,3 e (e = divisione di verifica); b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,2 e (e = divisione di verifica). L'errore di ripetibilita' deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verra' effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato tre volte sul ricettore del carico. 2. La verificazione periodica prevede: a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita' delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione; b) controllo della presenza del libretto metrologico, se gia' rilasciato; c) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga all'art. 4, comma 7. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, allegato A, punti 4.1 e 4.2 e in caso di indicazione digitale l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli stessi errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla normativa nazionale. 3. Prove metrologiche e loro svolgimento: a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico. E' effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero; b) prova della ripetibilita' a circa 80% Max (EN45501:2015 A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello; c) prova di decentramento. E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501; d) prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a Max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente; e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di tipo elettronico. La prova e' effettuata come descritto al presente comma 3, lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di tara; f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova non e' applicabile per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015). Scheda B - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici gravimetriche automatiche 1. Procedure per la verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento automatico - riempitrici gravimetriche automatiche (dosatrici ponderali automatiche o DOS) conformi alla normativa nazionale e europea destinati a riempire contenitori con una massa predeterminate virtualmente costante di prodotto sciolto. 1.1 Classi di accuratezza. 1.1.1 Il fabbricante deve specificare sia la classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o le classi) di accuratezza di funzionamento, X(x). 1.1.2 Per il tipo di strumento e' designata una classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), che corrisponde alla maggiore accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta completata l'installazione, per i singoli strumenti sono designate una o piu' classi di accuratezza di funzionamento, X(x), tenendo conto dei prodotti specifici da pesare. Il fattore (x) di designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 x 10k, 2 x 10k o 5 x 10k, dove k e' un numero intero negativo (compreso lo zero). 1.1.3 La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica alla pesatura statica. 1.1.4 Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X e' un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e (x) e' un moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1). 1.2 Massa unitaria di riferimento di un prodotto Massa uguale alla media delle masse dei dieci piu' grandi pezzi o particelle elementari del prodotto presenti in uno o piu' carichi. 1.3 Valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova. Viene considerato tale il risultato della pesatura della dose di prova su uno strumento di controllo. 1.4 Valore predeterminato. Valore, espresso in unita' di massa, fissato dall'operatore mediante un dispositivo di predeterminazione delle dosi, allo scopo di definire il valore nominale delle dosi. 1.5 Scarto di una dose dalla media, in pesatura automatica. Valore assoluto della differenza tra il valore convenzionalmente vero di una dose e la media dei valori convenzionalmente veri di tutte le dosi prese in considerazione. 1.6 Valore medio di n valori Valore medio di n valori, espresso matematicamente dalla relazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Limiti di errore 2.1 Errore di pesatura statica 2.1.1 Per i carichi statici nelle condizioni di funzionamento nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza di riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come specificato nella tabella 1, per il fattore di designazione della classe (x). 2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento puo' essere fatto a partire da piu' di un carico (es. pese cumulative o a combinazione selettiva) l'errore massimo tollerato per carichi statici e' l'accuratezza richiesta per il riempimento, come specificato al successivo punto 5.2 (non la somma degli scarti massimi tollerati per i singoli carichi). 2.2 Scarto rispetto alla media di riempimento
=========================================================== | Tabella 1 | | +=================================+=======================+ | | Scarto massimo | | | tollerato di ciascun | | | riempimento rispetto | | Valore della massa dei | alla media relativa | | riempimenti - m(g) | alla classe X(1) | +---------------------------------+-----------------------+ | m ≤ 50 | 9% | +---------------------------------+-----------------------+ | 50 < m ≤ 100 | 4,5 g | +---------------------------------+-----------------------+ | 100 < m ≤ 200 | 4,5% | +---------------------------------+-----------------------+ | 200 < m ≤ 300 | 9 g | +---------------------------------+-----------------------+ | 300 < m ≤ 500 | 3% | +---------------------------------+-----------------------+ | 500 < m ≤ 1 000 | 15 g | +---------------------------------+-----------------------+ | 1 000 < m ≤ 10 000 | 1,5% | +---------------------------------+-----------------------+ | 10 000 < m ≤ 15 000 | 150 g | +---------------------------------+-----------------------+ | 15 000 ≤ m | 1% | +---------------------------------+-----------------------+ | Nota: Lo scarto calcolato di | | |ciascun riempimento rispetto alla| | |media puo' essere aggiustato per | | |controbilanciare l'effetto delle | | | dimensioni delle particelle | | | (grani) del materiale. | | +---------------------------------+-----------------------+
2.3 Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione). Per gli strumenti in cui e' possibile preassegnare un peso del riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e la massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come e' specificato nella tabella 1. 3. Verifica periodica. 3.1 Prove. Le prove devono rispettare le condizioni indicate nell'attestato di esame del tipo o di progetto e nelle iscrizioni regolamentati riportate sullo strumento. Sono effettuate con lo strumento funzionante nelle normali condizioni d'uso, in accordo con i metodi di prova usando quando possibile articoli utilizzati dal cliente finale. E' buona norma accendere preventivamente lo strumento affinche' raggiunga un equilibrio termico adeguato prima di procedere con le prove. Normalmente 30 minuti sono sufficienti in condizioni di temperatura normali. 3.2 Controllo visivo. Accertare la presenza delle iscrizioni e dei documenti di cui lo strumento deve essere dotato. Informazioni apposte sullo strumento: Marca o nome del fabbricante Informazioni relative all'accuratezza dello strumento Integrita' dei sigilli Come pure, se del caso Dati pertinenti alle condizioni d'impiego Capacita' di misurazione in termini di pesate in unita' di tempo portate massima e minima Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare M Numero dell'attestato di esame CE del tipo o di progetto Controllo della presenza del libretto metrologico, se gia' rilasciato Accertarsi inoltre che il software metrologico e la versione presente sia corrispondente al pertinente Attestato. Esaminare se il luogo e le condizioni d'impiego dello strumento sono appropriati; 3.3 Prove per i requisiti metrologici Le prove da effettuare, quando possibile, col prodotto che lo strumento e' destinato a dosare, devono essere eseguite secondo la programmazione descritta al successivo punto 4, nel rispetto delle modalita' di prova di cui al punto 3.4 successivo ed utilizzando uno dei due metodi specificati nel punto 3.7, con lo strumento completamente montato e fissato nella posizione di utilizzazione, evitando inutili sprechi di risorse. 3.4 Modalita' di prova 3.4.1 Determinazione della massa delle dosi individuali. La massa delle dosi individuali e' determinata utilizzando uno dei metodi di prova con prodotto di cui ai punti 3.7.1. e 3.7.2. 3.4.2 Svolgimento delle prove con prodotto. 3.4.2.1 Le prove sono effettuate con carichi uguali o prossimi alle portate massima e minima. 3.4.2.2 Le dosatrici cumulative devono essere provate come sopra, con il numero pratico massimo di carichi per dose ed anche con il numero minimo di carichi per dose, e le dosatrici del tipo con carichi associati devono essere provate anch'esse come sopra con il numero medio (od ottimale) di carichi per dose. 3.4.2.3 Se la portata minima e' minore di un terzo della portata massima, saranno effettuate prove anche vicino al centro del campo di pesatura dei carichi, preferibilmente vicino a 100 g, 300 g, 1000 g oppure 15000 g, come applicabile ma senza superare questi valori. 3.4.2.4 Tutte le prove saranno condotte con ogni parametro regolabile critico rispetto all'integrita' metrologica, ad esempio durata o portata di alimentazione finale, impostato in corrispondenza alla condizione piu' gravosa consentita dalle istruzioni scritte del fabbricante e incluse nelle iscrizioni segnaletiche. 3.5 Ogni dispositivo di correzione (azzeramento automatico, prodotto in caduta all'atto dell'arresto dell'alimentazione, ecc..) deve essere attivato in conformita' alle istruzioni scritte del fabbricante. 3.6 Numero dei carichi di prova. Il numero delle dosi individuali di prova e' funzione del valore predeterminato «m», come specificato nella tabella 2 seguente.
============================================= | Tabella 2 | | +=============================+=============+ | |Numero delle | | Valore predeterminato |dosi di prova| +-----------------------------+-------------+ | m ≤ 10 kg | 60 | +-----------------------------+-------------+ | 10 kg < m ≤ 25 kg | 30 | +-----------------------------+-------------+ | 25 kg < m ≤ 100 kg | 20 | +-----------------------------+-------------+ | 100 kg < m | 10 | +-----------------------------+-------------+
3.7 Metodi per le prove con prodotto. 3.7.1 Metodo di verifica separata. Il metodo di verifica separata richiede l'uso di un separato strumento di controllo per determinare il valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova. Le caratteristiche metrologiche di questo strumento sono specificate al successivo punto 5.2. 3.7.2 Metodo di verifica integrale. Per determinare il valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova viene usato lo strumento sottoposto a prova. Il metodo di verifica integrale deve essere condotto utilizzando un dispositivo indicatore con caratteristiche adeguate, oppure un dispositivo indicatore con pesi campione per accertare l'errore di arrotondamento. L'incertezza totale del metodo di prova utilizzato non deve essere maggiore di un terzo dell'errore massimo tollerato per lo strumento. Note: il metodo di verifica integrale dipende dalla determinazione delle masse dei carichi. I limiti di errore prescritti si riferiscono alla massa della dose. Se non e' possibile garantire che nel funzionamento normale tutto il carico sia scaricato ad ogni ciclo di funzionamento, cioe' che la somma dei carichi sia uguale alla dose, allora occorre usare il metodo di verifica separata. Quando si usa il metodo di verifica integrale per una dosatrice del tipo cumulativo, e' inevitabile una suddivisione della dose di prova. Quando si calcola il valore convenzionalmente vero della dose di prova, e' necessario tenere conto della maggiore incertezza dovuta alla suddivisione della dose di prova. 4. Programmazione delle prove con prodotto Regolare la dosatrice conformemente ai punti 3.4.2.4. e 3.5. Scegliere un valore predeterminato per la dose e regolare il valore di carico se quest'ultimo e' differente dalla dose, in conformita' al punto 3.4.2. Far funzionare lo strumento fino ad ottenere il numero di dosi specificate nel punto 3.6. Pesare tutte le dosi utilizzando uno dei metodi di cui al punto 3.7. Calcolare il valore medio di tutte le dosi della prova in atto e l'errore di predeterminazione. Calcolare lo scarto di ciascuna dose dalla media. Ripetere le operazioni per gli altri carichi come specificato al punto 3.4. 5. Apparecchiature da utilizzare. 5.1 Per l'esecuzione delle prove di cui ai punti precedenti, l'organismo dispone di uno strumento per pesare di controllo e di pesi campione aventi caratteristiche metrologiche corrispondenti alle esigenze di cui al punto 5.2 seguente. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II lo strumento per pesare e i pesi utilizzati per la verifica possono essere tarati dall'organismo che svolge la verificazione, purche' disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse alle operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di taratura non deve essere superiore ad 1/3 dell'errore massimo tollerato ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli strumenti considerata. 5.2 Lo strumento per pesare di controllo e i pesi campione utilizzati per le prove devono permettere di determinare il peso dei carichi di prova e delle dosi con un errore non superiore a: a) un terzo dell'errore tollerato sullo strumento, cioe', nel corso delle prove prodotto, un terzo dello scarto massimo tollerato e dell'errore massimo tollerato dell'errore del valore predeterminato in pesatura automatica, se lo strumento di controllo separato o il dispositivo indicatore, incorporato o associato alla dosatrice, utilizzato per il controllo e' verificato immediatamente prima della prova prodotto, oppure, b) un quinto dell'errore massimo tollerato sullo strumento, cioe', nel corso delle prove prodotto, un quinto dello scarto massimo tollerato e dell'errore massimo tollerato sul valore predeterminato in pesatura automatica, in tutti gli altri casi. Scheda C - Distributori di carburante Procedura per la verificazione periodica dei sistemi di misura - distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea. 1. Strumenti di controllo 1.1 In deroga al punto 1.3 dell'allegato II le misure di capacita' utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall'organismo che svolge la verificazione, purche' l'organismo disponga di sistemi di trasferimento e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti: l'errore massimo tollerato della misura di capacita' non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica. l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata. 1.2 La capacita' dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi. 1.3 Il volume dei predetti serbatoi utilizzati e' determinato alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da vuoto» bagnato e sgocciolato. 2. La verificazione periodica prevede: 2.1 Controllo visivo finalizzato a verificare la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quelli CEE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M, nonche' delle iscrizioni regolamentari e dell'integrita' dei sigilli. 2.2 Controllo della presenza del libretto metrologico, se gia' rilasciato. 2.3 Controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente. 2.4 Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura. 2.4.1 Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati. Tale verifica e' effettuata mediante due distinte erogazioni corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato non sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa nazionale o europea in base al quale e' stato approvato, fatta salva l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo. 2.4.2 Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti. Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantita', erogare una certa quantita' di prodotto superiore alla minima quantita' misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per piu' di 1 (uno) litro. 2.5 Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore. 2.5.1 Messa in pressione il circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa. 2.5.2 Verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore tollerato per la minima quantita' misurabile. 2.6 Verifica del raggiungimento della portata massima. Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato sulla base sulla base di quanto indicato dalla testata indicatrice dello strumento. 2.7 Prove su distributori di carburante conformi alla normativa nazionale o europea e associati ad apparecchiature ausiliarie self-service utilizzate in modalita' «non sorvegliata» (unattended service mode) da eseguire una volta per ogni testata del distributore. 2.7.1 Disponibilita' ricevuta. Controllare che in caso di indisponibilita' della ricevuta sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa. 2.7.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento. Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta. 2.7.3 Erogazione prepagata con banconote, incompleta o non iniziata. Dopo aver abilitato un'erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto. 2.7.4 Cambio prezzo unitario. Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica del prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto. 2.7.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate. Dopo aver impostato un'erogazione, verificare che qualora l'utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa, l'erogazione e' inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta. 2.7.6 Verifica delle registrazioni. Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni. 2.8 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato A alla presente scheda. 2.9 L'originale della lista di controllo e' conservata a cura dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello strumento.
Parte di provvedimento in formato grafico Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di controllo in fase di associazione (art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84) Procedure per il controllo della corretta funzionalita' da eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di carburante con apparecchiature ausiliarie self-service. L'apparecchiatura ausiliaria self-service e' un sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale. 1 Procedure 1.1 Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori di carburante nazionali ed europei con apparecchiature ausiliarie self-service sono riportate nell'allegato A alla presente scheda. 1.2 L'apparecchiatura self-service e' munita di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato o di una approvazione nazionale. 2. Verifica dell'associazione. 2.1 Dopo il 30 ottobre 2016 e' consentita l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature self-service munite di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato anche sui punti vendita di solo metano per autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di carburanti conformi alla normativa nazionale. 2.2 L'operatore che esegue il collegamento dei distributori di carburante ad apparecchiature self-service accerta il solo rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1. 2.3 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato B alla presente scheda. 2.4 L'originale della lista di controllo e' conservata a cura dell'operatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello strumento. 2.5 Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce al titolare dello strumento insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il sistema self-service. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista di controllo di cui all'allegato B. 3. Iscrizioni 3.1 I distributori di carburante nazionali e europei associati ad apparecchiature ausiliarie self-service sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione: «Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ................ (numero di matricola)» 3.2 Le apparecchiature ausiliarie self-service associate a distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di una o piu' targhe con la seguente iscrizione: «Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. ................... (numero/i di matricola)» 3.3 Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo. 3.4 Qualora vengono cambiati uno o piu' componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed e' compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico. 3.5 Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante. 3.6 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano, se previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e PC. Allegato A (Punto 1.1 della scheda D) Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie self service in modalita' «non sorvegliata» e «sorvegliata» 1. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service utilizzati in modalita' «sorvegliata». 1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantita' misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti. 2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service utilizzati in modalita' «non sorvegliata». 2.1 Disponibilita' ricevuta. Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta. 2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento. Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta. 2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata. Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto emesso. 2.4 Cambio prezzo unitario. Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile una volta impostati i parametri della transazione. 2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate. Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico. 2.6 Minimo livello. Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive. 2.7 Verifica delle registrazioni. Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.
Parte di provvedimento in formato grafico Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas Procedure per la verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume di gas conformi alla normativa nazionale e europea 1. Procedure per i controlli 1.1 L'incaricato dell'organismo effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato A della presente scheda e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato B della presente scheda. 1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente punto 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di controllo e' trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare del dispositivo di conversione. 2. Iscrizioni e sigilli 2.1 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione, contatore del gas e dispositivo di conversione, sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni e i sigilli previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e TC. 2.2 Nel caso in cui il dispositivo di conversione di volume conforme alla direttiva MID sia associato ad un contatore del gas approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello. 2.3 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono approvati secondo la normativa nazionale sui singoli componenti si riportano le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello. 3. Il dispositivo di conversione di volume del gas puo' essere associato a un gascromatografo o a un analizzatore di gas purche' detta associazione sia prevista dall'approvazione nazionale o europea di detto dispositivo di conversione. Allegato A Procedura per la verificazione periodica e controlli casuali 1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei controlli e le informazioni significative contenute nei relativi certificati di taratura sono registrati nella checklist di cui allegato B della presente scheda. 2. Gli strumenti utilizzati nell'esecuzione verificazione periodica rispettano i requisiti di cui all'allegato II riguardo gli errori massimi tollerati e l'incertezza di taratura con le seguenti precisazioni: ===================================================================== | |Errore massimo| | Incertezza | | |tollerato nel | Errore massimo | massima (U) | | | controllo |dello strumento |dello strumento | |Grandezza misurata| (emt) | utilizzato | utilizzato | +==================+==============+================+================+ | Temperatura (eT) | ± 0,5 °C | 1/3 dell'emt | 1/3 dell'emt | +------------------+--------------+----------------+----------------+ | Pressione (ep) | ± 0,5% | 1/3 dell'emt | 1/3 dell'emt | +------------------+--------------+----------------+----------------+ |Umidita' relativa | | | | | (U%) | - | ± 5% | ± 5% | +------------------+--------------+----------------+----------------+
3. Ai fini del corretto funzionamento del dispositivo di conversione, le condizioni termodinamiche di riferimento (o condizioni standard) rappresentano lo stato termodinamico di riferimento del gas naturale ai fini della misura fiscale. Ove necessario, tale stato termodinamico e' definito da una temperatura di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar. La composizione del gas naturale e' misurata nei suoi parametri fondamentali e indicata formalmente dall'operatore di rete che alimenta il punto di riconsegna; copia di tale dichiarazione o altra evidenza e' allegata alla check list. 4. La verificazione periodica prevede: a) controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della verifica prima nazionale o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti nelle approvazioni nazionali e negli attestati di esame CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume; b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche dei componenti del dispositivo di conversione (trasduttori) e del contatore associato sulla checklist; c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del dispositivo di conversione vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico (ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente). 5. La verificazione periodica prevede l'esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del dispositivo di conversione: a) verifica della corretta registrazione degli impulsi inviati da parte del dispositivo di conversione di volume del gas; detta verifica puo' essere eseguita anche con la simulazione di invio degli impulsi al dispositivo di conversione; b) verifica che il dispositivo ed i suoi componenti operano nei limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante mediante le misure di umidita' e temperatura dell'ambiente; c) verifica che il dispositivo di conversione ed i trasduttori sono installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni rispettando le indicazioni del fabbricante; d) verifica che il software utilizzato dal dispositivo di conversione di volumi per il calcolo del fattore di conversione (C) e' conforme a quello indicato dal fabbricante. 6. La prova di accuratezza del dispositivo di conversione include la verifica della misura della temperatura mediante l'inserimento del termometro campione o strumento equivalente nell'apposita tasca di controllo nel condotto ovvero in un bagno termostatico comune al termometro da sottoporre a verifica; inoltre, se del caso, la misurazione dei valori alla pressione di esercizio, eventualmente tramite la generazione di una pressione (prossima a quella di esercizio) mediante un banco manometrico: a) prova del trasduttore o sensore di temperatura consistente nella determinazione dell'errore assoluto nella misura della temperatura operata dal dispositivo di conversione (Tread); b) (ove applicabile) prova del trasduttore di pressione, anche tramite un banco manometrico, consistente nella determinazione dell'errore relativo nella misura della pressione operata dal dispositivo di conversione (Pread); c) prova di accuratezza consistente nella verifica del rispetto dell'errore massimo tollerato del fattore di conversione (C) nelle condizioni in cui il dispositivo e' funzionante. L'errore e' la differenza tra il fattore Cread (fattore di conversione) calcolato dal dispositivo di conversione del gas secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 12405-1 nonche' sulla base di quanto indicato nel certificato CE di approvazione del tipo o del progetto, ed il valore convenzionalmente vero (Ccv ) del fattore di conversione, espresso come percentuale del valore vero. Ai fini di tale prova, per il calcolo del fattore di compressione Z, e' applicato il metodo indicato dal fabbricante del dispositivo di conversione: il valore ottenuto di Z ed il metodo utilizzato sono dichiarati nella check list. 7. Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti (c.d. tipo 1) l'eventuale superamento degli errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura puo' non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti che il valore del «Volume convertito» rispetti l'errore massimo previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i sensori di temperatura e pressione siano comunque in grado di attivare gli allarmi al superamento dello specifico campo di operativita' del convertitore, in conformita' a quanto previsto sia al paragrafo 9.1, Parte II - Requisiti specifici - Dispositivi di conversione del volume dell'Allegato IV (MI-002) della direttiva MID e dall'approvazione di modello o di progetto. 8. La prova degli allarmi consiste nella simulazione di una o piu' situazioni in cui una quantita' misurata dal dispositivo, spinta fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme; viene verificato che a seguito di tale allarme il dispositivo abbia inibito l'incremento del calcolatore e che, con la cessazione dell'allarme, avvenga il corretto reset del dispositivo di conversione; e' altresi' verificata la corretta registrazione ed evidenza dell'allarme generato.
Parte di provvedimento in formato grafico Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva 1. Procedure per controlli. 1.1 L'incaricato dell'organismo effettua i controlli e tutte le prove previste dall'allegato A della presente scheda e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (check list) riportata nell'allegato B della presente scheda. 1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente punto 1 e' conservato dall'organismo; una copia della lista di controllo e' trasmessa da parte dell'organismo in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio e all'Agenzia delle dogane in caso di implicazioni fiscali; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare del contatore elettrico. 2. Iscrizioni e sigilli. 2.1 Sul contatore sono riportate le iscrizioni e i sigilli previsti dalle normative applicabili. 2.2 Restano ferme le competenze e le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria relativamente agli strumenti utilizzati in ambito fiscale. Allegato A Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei contatori di energia elettrica attiva 1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei controlli e le informazioni significative contenute nei relativi certificati di taratura sono registrati nella check list di cui all'allegato B della presente scheda. 2. Lo strumento campione utilizzato nell'esecuzione della verificazione periodica: a) rispetta i limiti di cui all'allegato II riguardo gli errori massimi tollerati e l'incertezza estesa di taratura; in particolare: ===================================================================== | | | | Incertezza | | | Errore massimo | Errore massimo | massima (U) | | Grandezza | tollerato nel |dello strumento |dello strumento | | misurata |controllo (emt) | utilizzato | utilizzato | +================+================+================+================+ | kWh | Limite MID | 1/3 limite MID | 1/3 dell'emt | +----------------+----------------+----------------+----------------+
b) opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante. 3. Ai fini del corretto funzionamento del contatore ha particolare rilevanza: a) il controllo della data e ora indicati dal contatore, se presenti; b) il controllo del parametro impostato per la conversione dei kWh misurati con il valore indicato nel numeratore (k interno del contatore); c) il controllo se il k interno del contatore tiene conto o meno dell'eventuale presenza di trasformatori di misura; d) il controllo della corretta integrazione del numeratore. 4. La verifica periodica prevede: a) controllo visivo finalizzato ad accertare la presenza delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti dalla normativa applicabile; b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di misura sulla check list; c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico (ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente, se presenti). 5. La verifica periodica prevede l'esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del contatore anche se associato a trasformatori di misura: a) verifica della corretta inserzione del contatore con lo scopo di verificarne la corretta installazione; Qualora i contatori sono in combinazione con trasformatori di misura sono verificati anche i segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori, ai fini del riscontro di massima del rapporto di trasformazione, della corretta installazione e del corretto funzionamento degli stessi; b) verifica che il contatore opera nei limiti di temperatura previsti; c) verifica che il contatore, eventualmente in combinazione con trasformatori di misura, e' correttamente dimensionato ed e' installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante; d) verifica che il contatore integra regolarmente ed il numeratore avanza corrispondentemente all'energia integrata tenendo conto del k interno del contatore e degli eventuali trasformatori di misura. 6. La prova di accuratezza del contatore si effettua durante il suo normale utilizzo a carico reale. La prova di accuratezza a carico reale non puo' essere eseguita se il carico reale e' inferiore alla Imin contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto della prova. Qualora non sia possibile effettuare la prova a carico reale, la prova di accuratezza e' eseguita con carico fittizio alle seguenti condizioni di corrente nominale: 5%; 20%; 100% a f.d.p. = 1; 5%; 20%; 100% a f.d.p.=0,5 induttivo; se il contatore e' di tipo trifase e' eseguita anche una prova su ogni singola fase al 100% della corrente nominale a f.d.p.=1. La prova di accuratezza consiste nella verifica, in ciascun punto di misura, del rispetto dell'errore massimo tollerato in cui il contatore e' funzionante. L'errore e' la differenza espressa in % fra i kWh misurati dal contatore e i kWh misurati dallo strumento campione, in un intervallo di tempo minimo di 60 sec e almeno il tempo necessario per registrare il numero di impulsi/giro minimo previsto dalla norme tecniche. I valori degli errori rilevati sono riportati nella checklist.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato IV
(art. 4, comma 3)
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| Allegato V (art. 4, comma 12)
Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico: Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ; Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente; codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto; Tipo dello strumento; Marca e modello; Numero di serie; Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale; Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea; Data di messa in servizio; Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto; Data e descrizione delle riparazioni; Data della verificazione periodica e data di scadenza; Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»; Controlli casuali, esito e data. |
| Allegato VI
(art. 4, comma 13)
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali; b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale; c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico; d) «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso da quelli della lettera c) ed e), effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento; e) «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili; f) «operatore economico», il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di misura; g) «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura; h) «norma armonizzata», una norma cosi' come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; i) «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale; l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; m) «contrassegno», l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica; n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrita' dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformita', e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente; o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V; p) «Scia», segnalazione certificata d'inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una delle seguenti norme o successive revisioni: 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni; r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio; s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per il controllo di altri strumenti; t) «normativa europea», la normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunita' economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonche' le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione; u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunita' economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento. |
| Art. 3
Controlli
1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea. 2. In sede di controlli sugli strumenti di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilita' di apporre ulteriori sigilli facoltativi da parte dell'installatore. 3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b), si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli gia' in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007. 4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche. 5. Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e con l'organismo nazionale di accreditamento autorizzato, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari degli strumenti di misura o degli organismi che effettuano la verificazione periodica. |
| Art. 4
Verificazione periodica
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura e' eseguita dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. 2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo. 3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicita' previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione e' effettuata secondo la periodicita' fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione. 4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno validita' temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione. I contatori di cui al presente comma restano esclusi dalla verificazione periodica. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito. 6. I contatori di gas, di acqua, di energia elettrica attiva diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE e gia' messi in servizio, sono sottoposti alla verificazione periodica, con le modalita' e periodicita' previste dal presente decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6. 7. La riparazione di uno scomparto tarato di una cisterna montata su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del solo scomparto, ferma la scadenza della precedente verificazione periodica. 8. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. 9. Le procedure di verificazione periodica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nell'allegato III. 10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea. 11. Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea o per l'accertamento della conformita'. 12. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V; lo stesso onere e' a carico della Camera di commercio che in applicazione delle diposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinche' la compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma, mediante l'utilizzo di un idoneo supporto informatico, che puo' essere messo a disposizione dallo stesso sistema camerale nell'intento di facilitare anche lo scambio di informazioni prescritto. 13. Nell'allegato VI sono riportati i disegni cui devono conformarsi: a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica; b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo del controllo successivo. 14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 13 non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico. 15. Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacita' di vetro, terracotta e monouso. 16. La verificazione periodica e' eseguita dall'Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 17. L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte. 18. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo. 19. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilita' per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformita'. 20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva o di energia termica, nonche' un dispositivo di conversione di volume di gas, installato presso un'utenza con fornitura non attiva e con verificazione periodica scaduta e' sostituito o sottoposto a verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione. |
| Art. 5
Controlli casuali o a richiesta
1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicita' e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuita' dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo. 2. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente. 3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera q) dell'articolo 2. 4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11. 5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento anziche' alla riparazione. 6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale o a richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del controllo applica il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti. 7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti a profili di natura fiscale o tributaria, possono essere sottoposti a controlli casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane. 8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure. |
| Art. 6
Vigilanza sugli strumenti
1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni: a) le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorita' locali competenti per i controlli metrologici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84; b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformita', che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformita' con i requisiti previsti dalla pertinente normativa; c) le Camere di commercio, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa europea vigente presenti un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio e il Ministero dello sviluppo economico; d) per l'effettuazione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; e) la vigilanza e' effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio. 2. Per la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale si applicano le seguenti prescrizioni: a) nel caso di strumenti conformi alla normativa nazionale, la vigilanza e' effettuata dalle Camere di commercio che, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformita' dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico; a tal fine, i fabbricanti interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio; b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed in ogni caso si avvalgono, per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni; c) le Camere di commercio informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti relativi ai controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati. 3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c), e 2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Note all'art. 6: - Il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella GUUE n. L 218/30 del 13 agosto 2008. - Si riporta il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994): «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera c), 2-bis, e dell'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): «Art. 2. (Compiti e funzioni). Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (Omissis). c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; (omissis). 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.». «1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; (Omissis). f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.». |
| Art. 7
Riparazione degli strumenti
1. Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa. 2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purche' muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI. 3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati. 4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia e' fornita all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico. |
| Art. 8
Obblighi dei titolari degli strumenti
1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica: a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2; b) mantengono l'integrita' del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; c) curano l'integrita' dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza. |
| Art. 9
Elenco titolari degli strumenti di misura
1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. 2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura; b) indirizzo presso cui lo strumento di misura e' in servizio, qualora diverso dal precedente; c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto; d) tipo dello strumento di misura; e) marca e modello dello strumento di misura; f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto; g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonche' data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura; h) caratteristiche metrologiche dello strumento; i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento. 3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione e della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di cui all'articolo 3, comma 5. |
| Art. 10
Presupposti
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 e' effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all'allegato I. 2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia per lo svolgimento di attivita' di verificazione periodica ai sensi del presente decreto. Tale elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo; b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione periodica; c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'organismo; d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati; e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica; f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata; g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione; h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate. |
| Art. 11
Scia
1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere. 2. La Scia contiene: a) copia del certificato di accreditamento; b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica; c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata; d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto; e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate. 3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attivita' disciplinate dal presente regolamento per le quali l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere. 4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza. 5. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI. 6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione. 7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale. 8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990: «Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.». - Il capo IV-bis della citata legge n. 241/1990, reca: «Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo. revoca e recesso». |
| Art. 12
Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela
1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all'articolo 11, procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21-nonies della medesima legge, Unioncamere adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e ogni altro provvedimento previsto in applicazione del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto e' adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento. 4. L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche gia' programmate, l'impossibilita' ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. |
| Art. 13
Obbligo di registrazione e di comunicazione
1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento; b) indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente; c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto; d) tipo dello strumento; e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista; f) numero di serie dello strumento; g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento; h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione; i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo; m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito. 3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento. |
| Art. 14
Vigilanza sugli organismi
1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita' alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). 2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attivita' di sorveglianza di cui al comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12. 3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attivita' di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti gia' sottoposti a verificazione periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche e' effettuata fino alla soglia dell'1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione. 4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuera' operazioni di verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera di commercio programma lo svolgimento dei propri controlli in una data diversa da quella comunicata dall'organismo. 5. La vigilanza di cui al presente articolo, e' effettuata in conformita' ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5. 6. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento. |
| Art. 15
Vigilanza
1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto. |
| Art. 16
Armonizzazione e semplificazione
1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b), della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. 2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purche' detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita'. 3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, gia' in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata gia' effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta puo' utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione. 4. Le apparecchiature ausiliarie self-service, oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono esonerate dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non e' vincolata con i bolli di verificazione prima ed e' realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilita' del suo ulteriore utilizzo. 5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale. 6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio conformi alla normativa nazionale o europea non sono soggette alla verificazione periodica e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi al loro corretto funzionamento. 7. Le apparecchiature ausiliarie self-service conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica dell'associazione, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli. |
| Art. 17
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti ministeriali: a) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto; b) decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2002, recante condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura; c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE; d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali: a) direttiva del Ministro della attivita' produttive 4 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura; b) direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 2004, recante la definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la verificazione periodica; c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI -005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale; e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla normativa europea; f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea. |
| Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli organismi gia' abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attivita' senza soluzione di continuita', a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento. 3. Per gli strumenti gia' oggetto di verifiche periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, la periodicita' delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. 4. Per gli strumenti per i quali la periodicita' della verifica risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima conseguente verifica successiva puo' comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente. 5. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica e' stata introdotta dal presente decreto, la periodicita' della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica puo' essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente. 6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 - Tassametri - e all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico - del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le medesime procedure del presente regolamento. 7. Per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attivita' dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorita' amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 2017
Il Ministro: Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619 |
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