Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92
Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente;
c) autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;
d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;
e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;
n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;
o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attivita' di compro oro.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
«L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- L'art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto
2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204
del 1° settembre 2016, cosi' recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,
e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006). - 1. omissis.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) -i) omissis;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni
criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
di proventi di attivita' illecite connessi o comunque
riconducibili alle attivita' di compravendita all'ingrosso
e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da
parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina
organica di settore idonea a garantire le piene
tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento
utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la
vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche
identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di
tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle
rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche
sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e
coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) - q) omissis;
3. omissis.».
- La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova
disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della
direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in attuazione
dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, cosi'
recita:
«Art. 1. - 1. I metalli preziosi considerati ai fini
del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio,
oro e argento.».
- Il testo dell'art. 128-undecies, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 128-undecies (Organismo) In vigore dal 17 ottobre
2012. - 1. E' istituito un Organismo, avente personalita'
giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri
sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies,
comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge
ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione;
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti
previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.».
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilita' della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalita' illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attivita' illecite.
2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.
 
Art. 3

Registro degli operatori compro oro

1. L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro e' subordinata al possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche' l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.
3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E' considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.
4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
e) le modalita' d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' competenti e alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) l'entita' e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonche' le modalita' e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro. Per tali operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione.
7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresi' ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 127 del citato regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, cosi' recita:
«Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti,
i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Questi debbono provare la loro qualita' mediante
certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo
ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare
italiana.».
- Il testo dell'art. 1 della citata legge 17 gennaio
2000, n. 7, cosi' recita:
«Art. 1 (Commercio dell'oro). - 1. Ai fini della
presente legge con il termine «oro» si intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in
forma di lingotti o placchette di peso accettato dal
mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di
purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o
meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore
a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le modalita' di trasmissione alla
Commissione delle Comunita' europee delle informazioni in
merito alle monete negoziate nello Stato italiano che
soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla
lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in
forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro
da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel
territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della
stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro.
All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli
operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino
per conto proprio, sia che operino per conto di terzi.
Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni
effettuate dalla Banca d'Italia.
3. L'esercizio in via professionale del commercio di
oro, per conto proprio o per conto di terzi, puo' essere
svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio
italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) forma giuridica di societa' per azioni, o di
societa' in accomandita per azioni, o di societa' a
responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi
in ogni caso capitale sociale interamente versato non
inferiore a quello minimo previsto per le societa' per
azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale,
degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni
di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di
onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma
2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al
comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di
destinarlo alla propria lavorazione industriale o
artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto
lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione
di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2
sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni
a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza
pubblica, in conformita' alle leggi vigenti e con modalita'
concordate con dette amministrazioni.
6. I contenuti e le modalita' di effettuazione della
dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti
dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le
amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei
dati contenuti nella dichiarazione stessa.
7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dal comma 3 e' demandata, per gli intermediari diversi
dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente
con gli standard in uso nei principali mercati
internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro
grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna"
nel mercato nazionale.
9. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) sulla base di tariffe e modalita' predefinite
certifica con apposito provvedimento l'idoneita' alla
"buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e
risultino in grado, anche sul piano della capacita'
tecnica, dell'affidabilita' e dell'onorabilita', di
rispettare gli standard di cui al comma 8;
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della
certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca
del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i
soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere
rilasciate alle aziende interessate le attestazioni
tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.
10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
titoli e marchi dei metalli preziosi.
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per
l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica
sicurezza in materia di commercio di oro.».
 
Art. 4

Obblighi di identificazione della clientela

1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.
2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilita' dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilita' al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e' obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con piu' operazioni frazionate.
 
Art. 5

Tracciabilita' delle operazioni di compro oro

1. Al fine di assicurare la tracciabilita' delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attivita', gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante:
a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche', nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita';
c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualita' e al suo stato;
d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
e) la data e l'ora dell'operazione;
f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:
1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato ceduto;
2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto.
3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Obblighi di conservazione

1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni.
2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' competenti;
b) l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
d) il mantenimento della storicita' dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.
3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.
4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 128 del citato regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, cosi' recita:
«Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti,
i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate
negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su
cose antiche o usate se non con le persone provviste della
carta d'identita' o di altro documento munito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui
al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono
annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo
comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a
dimostrare la propria identita' nei modi predetti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo'
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
 
Art. 7

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio.
2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 35 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231:
«Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette). - 1. I soggetti obbligati, prima di compiere
l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro
entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e'
desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura
delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o
da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della
capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto
cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi
del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato
ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia
di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il
versamento in contante di importi non coerenti con il
profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di
sospetto. La UIF, con le modalita' di cui all'art. 6, comma
4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori
di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette.
2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al
comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione
fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare
la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i
casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto
sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei
casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere
rinviata tenuto conto della normale operativita' ovvero nei
casi in cui il differimento dell'operazione possa
ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti
obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito
l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.
3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione
contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle
operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la
UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di
ulteriori informazioni. La UIF, con le modalita' di cui
all'art. 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la
rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al
fine di assicurare tempestivita', completezza e
riservatezza delle stesse.
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in
buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o
amministratori ai fini della segnalazione di operazioni
sospette, non costituiscono violazione di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in
sede contrattuale o da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni
non comportano responsabilita' di alcun tipo anche nelle
ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza
dell'attivita' criminosa sottostante e a prescindere dal
fatto che l'attivita' illegale sia stata realizzata.
5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
non si applica ai professionisti per le informazioni che
essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo
stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorita'
giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche
tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o
piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza
sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento stesso.».
- Il testo dell'art. 6, comma 4, lettere d) ed e) del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.,
cosi' come modificato dal decreto legislativo
antiriciclaggio in corso di pubblicazione, cosi' recita:
«Art. 6 (Unita' d'informazione finanziaria). - 1. - 3.
omissis.
2. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) - c) omissis;
b) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti
obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive,
sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
della riservatezza dell'identita' del segnalante;
c) al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente,
previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria,
indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
sito istituzionale;
d) - f) omissis;
5. omissis:
a) -b).
6. omissis:
a) omissis;
b) omissis;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo
di persone giuridiche e trust espressi, contenute in
apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi
dell'art. 21 del presente decreto.
7. omissis:
a) omissis;
b) omissis.
8. omissis.».
- La rubriche del Titolo II e del Capo III del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O., cosi'
recitano:
«Titolo II Obblighi»
«Capo III Obblighi di segnalazione».
 
Art. 8

Esercizio abusivo dell'attivita'

1. Chiunque svolge l'attivita' di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
 
Art. 9

Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM

1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione e' triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria e' ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni e' attribuita alla competenza dell'OAM.
 
Art. 10

Sanzioni

1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalita' di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.
3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravita', la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.
 
Art. 11

Controlli e procedimento sanzionatorio

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonche' comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi', notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 e' interdetta all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 8.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176, cosi' recita:
«Art. 1 (Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio). - 1. La Commissione
consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio,
istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attivita'
istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare
l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al
decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al
decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di
cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da
regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da
cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri del commercio
internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
specifica e comprovata specializzazione professionale in
materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il
presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il
calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta
l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
affari.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto
del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato
sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e
sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La
Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di
vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla
Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dal successivo art. 8.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il
parere della Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto
motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono
abrogati.».
- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O., cosi' recita:
«4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
maggio 1988, n. 108, S.O..
- Per il testo dell'art. 127 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 si vedano le note all'art. 3.
 
Art. 12

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravita' e durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorita' competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 12:
- Si riportano gli articoli 8 e 8-bis della citata
legge 21 novembre 1981, n. 689:
«Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative). - Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
o commette piu' violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma
soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive
di un medesimo disegno posto in essere in violazione di
norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di
diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 2
dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia'
intervenuta sentenza passata in giudicato.».
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».
 
Art. 13

Ulteriori disposizioni procedurali

1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.
3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorita' irrogante all'OAM e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva competenza.

Note all'art. 13:
- Il testo del terzo comma dell'art. 14 della legge 21
novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita:
«Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.».
- La legge 7 febbraio 1951, n. 168 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1951, n. 69.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, avvia la gestione del registro degli operatori compro oro.
 
Art. 15

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Minniti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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