Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 6 giugno 2017 |
Procedure e modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 10, del citato decreto legislativo che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalita', le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera; Visto l'art. 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione su navi battenti bandiera estera da parte dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia. |
| Art. 2 Modalita' di attestazione e autenticazione della navigazione su navi estere
1. La navigazione su navi battenti bandiera estera e' attestata alternativamente da: a) certificato di sbarco, di seguito discharge, vidimato dallo special agent designato dall'autorita' di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui e' depositata la firma del medesimo special agent; b) documentazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera; c) legalizzazione da parte dell'ufficio consolare italiano della firma apposta sul discharge dall'autorita' di bandiera estera, ferma restando l'applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione; d) autentica, da parte dell'ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all'uopo dall'autorita' di bandiera estera, sul discharge. La citata autentica puo' essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante, previa acquisizione dello specimen della medesima. 2. La legalizzazione di cui al comma 1, lettera c), e' svolta dall'ufficio consolare italiano competente per: a) il porto di sbarco del lavoratore marittimo, nel caso in cui il discharge e' ivi vidimato; b) il luogo di immatricolazione della nave, da cui il lavoratore marittimo e' sbarcato; c) il luogo ove ha sede l'autorita' di bandiera estera che ha firmato il discharge. |
| Art. 3
Diposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2017
Il Ministro: Delrio |
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