Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 giugno 2017
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. (Ordinanza n. 28).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, il quale prevede: alla lettera b), che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; alla lettera c), che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14;
b) l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
c) l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualita' di vice commissari nell'ambito dei territori interessati:
presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo decreto-legge;
esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni;
sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al titolo II, capo II, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
d) l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
e) l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
f) l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
g) l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
h) l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
i) l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i vice commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
j) l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
k) l'art. 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del commissario straordinario la definizione delle modalita' e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge gia' danneggiati da precedenti eventi sismici;
l) l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
m) l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Visto l'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina del «Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici», come modificato dall'art. 53 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il comunicato del presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro - Problematiche nell'espletamento dell'attivita' di attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l'attestato di qualificazione, e' stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA;
Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 2, 4, 5 e 9;
Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 3 e 8;
Visto l'avviso esplorativo per la formazione dell'elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;
Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento:
a) dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, in ragione delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
b) dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e dell'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, in considerazione delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 50 del 2016 dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Considerato che, oltre alla scuola materna «Giacomo Leopardi» di Sarnano (Macerata) ed alla scuola primaria e dell'infanzia «San Giovanni Battista De La Salle» di Crognaleto (Teramo) gia' indicate nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 come «scuole donate», anche l'attivita' di ricostruzione dell'istituto comprensivo «Simone De Magistris» di Caldarola (Macerata) verra' finanziata con fondi privati ed effettuata in esecuzione di un contratto di donazione sottoscritto direttamente con l'ente pubblico proprietario dell'immobili, e che, pertanto, occorre procedere, anche ai fini della determinazione degli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2017, ad un aggiornamento dell'allegato n. 1 alla sopra richiamata ordinanza;
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in risposta al sopramenzionato avviso esplorativo e che, al fine di procedere all'avvio delle procedure di gara come disciplinate dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e' necessario procedere alla determinazione degli oneri economici complessivi derivanti dagli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, come individuati nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2017;
Ravvisata l'opportunita', in funzione del coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, di recepire integralmente il contenuto del comunicato del presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro - Problematiche nell'espletamento dell'attivita' di attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l'attestato di qualificazione, e' stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA;
Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. All'art. 2, ultimo comma, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le parole «come stabilito dall'art. 1, comma 4, della medesima ordinanza» sono soppresse.
2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «di cui all'art. 21, comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 22, comma 1».
3. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «ai sensi del precedente art. 4» sono sostituite dalle parole «ai sensi del successivo art. 5».
4. All'art. 5, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 ultimo comma: le parole «al successivo art. 7» sono sostituite dalle parole «al successivo art. 8»;
b) all'ultimo comma: le parole «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti «di cui alla tabella 6 dell'allegato n. 1».
5. All'art. 6, secondo comma, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato n. 1» sono sostituite dalle parole «nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato n. 1».
6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente:
«1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro;
b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;
c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«2. L'attivita' di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, e' incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonche' con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. L'inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed e' escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.».
7. All'art. 9, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «di non essere titolare, amministratore o socio dell'impresa appaltatrice ne' di avere rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie» di cui alla lettera f) sono integralmente sostituite dalle seguenti «di non avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.».
8. L'art. 10 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e' cosi' integralmente sostituito:
«1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. L'ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, trasmette copia degli elaborati e dei documenti relativi alla segnalazione certificata di inizio attivita' o alla domanda di permesso a costruire al comune territorialmente competente con le modalita' informatiche di cui all'art. 9, comma 1 e verifica l'esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, e' acquisita dal comune territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione dell'immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina in vigore ovvero sia totalmente o parzialmente abusivo.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni possono comunicare agli uffici speciali l'intenzione a procedere direttamente all'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 3.
5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto e' sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine il presidente di regione - vice commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformita' di cui al successivo art. 12, comma 2 o dalla richiesta del comune, qualora questo si sia avvalso della facolta' di cui al comma 4.
6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell'ufficio speciale di cui al successivo art. 12, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, ovvero dalla conclusione dell'attivita' istruttoria condotta direttamente, rilascia il titolo edilizio a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge.
7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all'esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento e' interessato da abusi parziali o totali, ancorche' per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l'ufficio speciale ne informa il comune. Quest'ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l'ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilita'.
8. Il comune provvede a norma del precedente comma 7 anche quando l'abusivita' parziale o totale emerga nel corso dell'istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4».
9. All'art. 11 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma e' integralmente sostituito dal seguente:
«5. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprieta' dell'immobile danneggiato dal sisma:
a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge, del 26 ottobre 2016;
b) all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
10. All'art. 12 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni:
a) il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente:
«2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1, l'ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformita' dell'intervento alla normativa urbanistica, richiede l'effettuazione dell'eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalita' di cui al comma 5 del precedente art. 10, propone al comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al vice commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. Nei casi di cui all'art. 10, comma 3, l'ufficio speciale adotta i provvedimenti suindicati entro venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del comune all'esito della verifica compiuta da quest'ultimo»;
b) al terzo comma: le parole «Il termine di cui al precedente comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Il termine di cui al primo periodo del precedente comma 2»; le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
«7. La concessione del contributo e' trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalita'».
11. All'art. 13, primo comma, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «art. 11, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «art. 12, comma 5».
12. All'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' cosi' integralmente sostituito:
«1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilita' riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 puo' procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico e' quello previsto, per ciascun edificio, dalla tabella 6 dell'allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico e' maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico e' incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari puo' avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile»;
b) l'ultimo periodo del comma 3 e' cosi' sostituito: «In tale ipotesi, il contributo e' determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;
c) il comma 4 e' cosi' sostituito:
«4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilita' e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilita' a finanziamento e' preventivamente autorizzata dall'ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacita' di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici e' determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;
d) al comma 6: le parole «comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'art. 8» sono sostituite dalla parole «comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'art. 9».
13. All'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma: le parole «ai sensi dell'art. 8, comma 8, dello stesso decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge»;
b) al quarto comma: dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente «La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalita' di cui all'art. 15, comma 1».
14. All'art. 18 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge»;
b) al comma 7: le parole «la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area» sono sostituisce dalla seguenti «la rimozione dei materiali, la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti».
15. All'art. 20 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni: il settimo comma e' cosi' integralmente sostituito:
«7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4 del decreto-legge.».
16. All'art. 22 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2: le parole «gli interventi di ricostruzione» sono sostituite dalle parole «gli interventi di ricostruzione in sito»;
b) al comma 3: le parole «che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con danno grave» sono sostituite dalle parole «che comprendono edifici destinati ad abitazioni o ad attivita' produttive dichiarati inagibili con danno grave»; le parole «di cui all'art. 14, comma 3, lettera c) del decreto-legge» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del decreto-legge».
17. L'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e' integralmente sostituito dall'allegato n. 1 della presente ordinanza.
18. L'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e' integralmente sostituito dall'allegato n. 2 della presente ordinanza.
 
Allegato n. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Misure attuative dell'art. 2, comma 5,
del decreto-legge n. 189 del 2016

1. Fermi i compiti e le attribuzioni dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualita' di vice commissari come individuati dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonche' i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal Presidente della Regione, in qualita' di Vice commissario ovvero da un suo delegato.
2. Tutte le disposizioni delle ordinanze commissariali, emesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del sopramenzionato decreto-legge con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, si interpretano nel senso che i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonche' i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal presidente della regione, in qualita' di vice commissario ovvero da un suo delegato.
 
Art. 3
Modifica all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e
determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di
cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16
gennaio 2017, nonche' modifica all'ordinanza commissariale n. 18
del 3 aprile 2017

1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «A tal fine, le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per i finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilita' del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento».
2. L'allegato n. 1 all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e' integralmente sostituito dall'allegato n. 3 alla presente ordinanza.
3. Gli oneri economici derivanti dall'effettuazione degli interventi di cui all'allegato n. 3, tenuto conto dell'importo presunto dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, indicato negli allegati n. 1 e n. 2 all'avviso esplorativo per la formazione dell'elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, delle somme a diposizione della stazione appaltante anche per le eventuali varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla conferenza permanente, come disciplinate dall'art. 2, comma 4-bis, della sopra richiamata ordinanza commissariale, vengono stimati in complessivi euro 110.000.000. Agli oneri economici cosi' stimati si provvede a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 e' integralmente sostituito dal seguente:
«3. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, vengono applicate penali determinate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in ragione dei termini massimi di conclusione dei lavori, come individuati dall'art. 6, comma 6, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e dalla gravita' delle conseguenze derivanti da ciascun giorno di ritardo».
 
Art. 4
Espletamento dell'attivita' di attestazione da parte delle Societa'
organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. Il comunicato del presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro - Problematiche nell'espletamento dell'attivita' di attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l'attestato di qualificazione, e' stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA, costituente l'allegato n. 4 della presente ordinanza, e' parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Quanto statuito nel citato comunicato si applica alle procedure di verifica dei requisiti avviate dagli organismi di attestazione SOA in forza di contratti di qualificazione in corso alla data di adozione dello stesso o sottoscritti successivamente.
 
Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 3.
 
Art. 6

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.
4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Roma, 9 giugno 2017

Il commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri, n. 1372
 
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