Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94 |
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo puo' adottare, con le medesime procedure di cui al comma 3 ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto sicurezza e difesa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124; Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo; Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 395, lettera c); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017; Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni; Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni comuni a piu' categorie
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 627 e' sostituito dal seguente: «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. Il personale militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) graduati; d) militari di truppa. 2. La categoria degli ufficiali comprende: a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti; b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti; c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti. 3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale. 4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti. 5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, e' caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, nonche' al comando di unita' di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari. 9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.»; b) l'articolo 632 e' sostituito dal seguente: «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata: a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti; b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti; c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti; d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti; e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti; f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti; g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti; h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti; i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti; l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti; m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti; n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti; o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti; p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti; q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti; r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti; s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti; t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti; u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti; v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.»; c) all'articolo 635, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.»; d) all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera b-ter), e' inserita la seguente: «b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.»; e) all'articolo 811, comma 2, lettera b), le parole «categorie e specialita'», sono sostituite dalle seguenti: «categorie, specialita' o qualificazioni»; f) all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta. 3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.»; g) all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneita' al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa nei seguenti casi: a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato; b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito. 1-quinquies.Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalita' indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.»; h) all'articolo 992, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.»; i) all'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.» e' sostituito dal seguente: «Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri.»; l) dopo l'articolo 1084 e' inserito il seguente: «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermita' o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonche' sul trattamento di ausiliaria del personale interessato. 2. La promozione di cui al comma 1 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.»; m) all'articolo 2229, comma 1, il numero «2020» e' sostituito dal seguente: «2024»;
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2013, reca: «Art. 1 (Oggetto e modalita' di esercizio della delega). - 1. - 4. (Omissis). 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».». - L'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003, reca: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1. - 154. (Omissis). 155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.». - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2015. - La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 18 giugno 2010.
Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 635 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). - 1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento); e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando: 1) quanto previsto dall'art. 711; 2) la possibilita' di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi esercita la potesta'; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate. 3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.». - Si riporta l'art. 803 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). - 1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato: a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari; b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.». - Si riporta l'art. 811 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 811 (Militari della Marina militare). - 1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialita' o qualificazioni e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita'. 3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». - Si riporta l'art. 858 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 858 (Detrazioni di anzianita'). - 1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati. 2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'art. 859. 3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta. 3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.». - Si riporta l'art. 930 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 930 (Transito nell'impiego civile). - 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'art. 704, nel caso di sopravvenuta inidoneita' al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa nei seguenti casi: a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato; b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito. 1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalita' indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.». - Si riporta l'art. 992 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 992 (Collocamento in ausiliaria). - 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 909, comma 4. 2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni. 3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale e' iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito. 4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.». - Si riporta l'art. 1084 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermita'). - 1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare, e dell'aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei Carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.». - Si riporta l'art. 2229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'art. 2206-bis, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'art. 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'art. 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente. 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.». |
| TABELLA 1: ESERCITO
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2: MARINA
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3: AERONAUTICA
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4 (Art.11, comma 5)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Disposizioni a regime in materia di ufficiali
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 540, comma 1, le parole «e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate»; b) all'articolo 628, i commi 2 e 3 sono abrogati; c) all'articolo 652: 1) al comma 1: 1.1) la parola «giovani» e' sostituita dalla seguente: «cittadini»; 1.2) il numero «32°» e' sostituito dal seguente: «35°»; 2) al comma 2 le parole «capitano di lungo corso o di capitano di macchina» sono sostituite dalle seguenti: «primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW»; d) all'articolo 655: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a): 1.1.1) al numero 1), le parole «di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non ha superato il 34° anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di eta'»; 1.1.2) al numero 2): 1.1.2.1) dopo le parole «di complemento» sono inserite le seguenti: «un titolo di studio non inferiore alla laurea»; 1.1.2.2) il numero «34» e' sostituito dal seguente: «35»; 1.1.3) al numero 3), il numero «32» e' sostituito dal seguente: «35»; 1.1.4) il numero 4) e' sostituito dai seguenti: «4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea; 4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;»; 1.1.5) al numero 5): 1.1.5.1) le parole «del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo di studio non inferiore alla laurea»; 1.1.5.2) il numero «34» e' sostituito dal seguente: «35»; 1.1.6) dopo il numero 5), e' inserito il seguente: «5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di eta' e hanno maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza;»; 1.2) alla lettera b), dopo le parole «di completamento» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»; 1.3) alla lettera c), dopo le parole «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»; 1.4) alla lettera d), dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea devono conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.»; 3) al comma 2, lettera a): 3.1) al numero 1), dopo le parole «dei marescialli» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»; 3.2) al numero 2), dopo le parole «di complemento» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»; e) dopo l'articolo 655 e' inserito il seguente: «Art. 655-bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente. 2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di eta' previsti dall'articolo 655. 3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; f) all'articolo 658, comma 1, il numero «32°» e' sostituito dal seguente: «35°»; g) all'articolo 667, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.»; h) all'articolo 728, alla rubrica e al comma 1, la parola «subalterni» ovunque ricorre e' soppressa; i) all'articolo 729: 1) alla rubrica, le parole «dei subalterni» sono sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali»; 2) al comma 1, la parola «subalterni» e' soppressa; l) all'articolo 731, alla rubrica, la parola «subalterni» e' soppressa; m) all'articolo 732, alinea, dopo la parola «anzianita',» sono inserite le seguenti: «secondo le modalita' e i requisiti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera d)»; n) l'articolo 801 e' sostituito dal seguente: «Art. 801 (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unita', e' stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici. 3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del comma 2 alla data del 30 giugno dello stesso anno. 4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero: a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato; b) gli ufficiali generali cui e' stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri; c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato; d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare; e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento; f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all'estero. 5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. 6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 puo' indicare un contingente massimo di 10 unita' a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f).»; o) l'articolo 837 e' abrogato; p) all'articolo 838: 1) alla rubrica le parole «sino al grado di tenente colonnello e corrispondente» sono soppresse; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonche' le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate,»; 2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;»; q) all'articolo 1053, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialita' di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianita' relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo: a) a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica; b) a parita' di eta' si raffrontano in successione le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'; c) se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo.»; r) dopo l'articolo 1072-bis e' inserito il seguente: «Art. 1072-ter (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre pubbliche amministrazioni, per i quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, e' conferita la promozione: a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza; b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza. 3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.»; s) l'articolo 1519 e' sostituito dal seguente: «Art. 1519 (Avanzamento del maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo: a) ad anzianita', per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a scelta, per l'Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti; b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti. 2. L'ufficiale e' valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, e' promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito. 3. Il colonnello maestro direttore della banda non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906.»; t) all'articolo 1520: 1) al comma 1, la parola «capitano» e' sostituita dalla seguente: «maggiore»; 2) al comma 2, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; u) l'articolo 133 e' sostituito dal seguente: «Articolo 133 (Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e' nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato. 3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualita' di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo.».
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 540 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 540 (Poteri di spesa). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.». - Si riporta l'art. 628 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 628 (Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 2. (abrogato). 3. (abrogato).». - Si riporta l'art. 652, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'art. 647, che non hanno superato il 35° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW. 3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.». - Si riporta l'art. 655 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 655 (Alimentazione dei ruoli speciali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b); 2) dagli ufficiali di complemento un titolo di studio non inferiore alla laurea che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 35° anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 35° anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' in possesso un titolo di studio non inferiore alla laurea; 4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, che abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare; 5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 35° anno di eta' e ha maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; 5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di eta' e hanno maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'eta'; c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno completato un anno di servizio complessivo; d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1 lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea dovranno devono conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti: a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di eta'; 2) dagli ufficiali di complemento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e hanno almeno due anni di servizio; b) d'autorita', previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. 3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi. 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo. 5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo. 5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.». - Si riporta l'art. 658 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 658 (Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali). - 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 35° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'art. 647, comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 667 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. 2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'art. 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma. 3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente. 5. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.». - Si riporta l'art. 728 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 728 (Formazione degli ufficiali dei ruoli normali). - 1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali e' rideterminata secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno gia' ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalita' indicate dall'art. 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalita' previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis). 6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.». - Si riporta l'art. 729 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 729 (Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660 e dall'art. 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'art. 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.». - Si riporta l'art. 731 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 731 (Formazione degli ufficiali dei ruoli normali). - 1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica. 3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento. 4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi. 6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.». - Si riporta l'art. 732 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 732 (Mancato completamento degli iter formativi). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', secondo le modalita' e i requisiti di cui all'art. 655, comma 1, lettera d): a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare; b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'art. 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'art. 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'art. 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata nel grado. 3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare. 4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis). 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non puo' avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.». - Si riporta l'art. 838 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 838 (Ufficiali). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 627, commi 2 e 3, nonche' le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli obiettivi prefissati; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.». - Si riporta l'art. 1053 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1053 (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'art. 1093; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialita' di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianita' relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo: a) a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica; b) a parita' di eta' si raffrontano in successione le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'; c) se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo. 2. 3. 4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.». - Si riporta l'art. 1520, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 1520 (Avanzamento del maestro vice direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianita', fino al grado di maggiore e gradi corrispondenti. 2. Il predetto ufficiale e' valutato dai superiori gerarchici, al compimento di cinque anni di anzianita' di grado; l'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.». |
| Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di ufficiali
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalita' definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; 1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.»; b) dopo l'articolo 2233-ter e' inserito il seguente: «Art. 2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi corrispondenti: a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016; b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica: 1) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di maggiore, o grado corrispondente, di cui hanno beneficiato; 2) agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di permanenza nel grado prevista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore.»; c) all'articolo 2236-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, 2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, e' richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore. 1-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 1-bis promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unita' navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale. 1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.»; d) l'articolo 2238-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.»; e) dopo l'articolo 2242, e' inserito il seguente: «Art. 2242-bis (Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.». 2. Al Comandante generale delle capitanerie di porto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conferito il grado di ammiraglio ispettore capo con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 2196-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'art. 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni; b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) estensione anche ai volontari in servizio permanente; d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni. 1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto: a) per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalita' definite dall'art. 668, comma 1, lettere a), b) e c), in particolare, valutano: 1) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; 2) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; c) ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui al numero 1) e non piu' di 15 per quelli di cui al numero 2). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui al numero 1) sono dichiarati non idonei.». - Si riporta l'art. 2236-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica. l-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, 2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, e' richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore. l-ter. Per gli ufficiali di cui al comma l-bis promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unita' navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale. 1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'art. 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'art. 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.». |
| Art. 4
Disposizioni a regime in materia di marescialli
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 629: 1) alla rubrica, dopo la parola «gradi» sono inserite le seguenti: «e delle qualifiche»; 2) al comma 1: 2.1) alla lettera a), la parola «vicebrigadiere» e' sostituita dalle seguenti «vice brigadiere»; 2.2) alla lettera g), le parole «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono soppresse; 2.3) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale; b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.»; 4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»; b) all'articolo 682: 1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare: a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante: 1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 1.1) non hanno superato il 48° anno di eta'; 1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio; 1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di eta'; b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).»; 2) al comma 6, i numeri «4 e 5» sono sostituiti dai seguenti: «4, 5 e 5-bis»; c) all'articolo 760, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.»; d) all'articolo 839: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente: a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; d) possono svolgere attivita' di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonche' alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza; f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi; g) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»; 2) al comma 4, la parola «marescialli» e' soppressa; e) all'articolo 972, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.»; f) all'articolo 1047: 1) i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti. 2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta: a) presidente: ufficiale generale; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti. 3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte: a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti.»; 2) al comma 4: 2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:»; 2.2) alla lettera b), le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti»; 2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) membri supplenti.»; g) all'articolo 1059, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; h) all'articolo 1273: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono cosi' determinate: a) il primo terzo del personale appartenente: 1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota; 2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285; b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a); 2) la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.»; 2) il comma 5 e' abrogato; i) all'articolo 1274, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo e' richiesto il possesso della laurea.»; l) all'articolo 1276: 1) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) luogotenente.»; 2) al comma 2: 2.1) le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»; 2.2) la parola «luogotenente» e' sostituita dalla seguente: «primo luogotenente»; m) all'articolo 1277, comma 1: 1) alla lettera b), dopo la parola «maresciallo», sono inserite le seguenti: «e luogotenente»; 2) la lettera c) e' soppressa; n) all'articolo 1278: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in: a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo; b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.»; 2) il comma 2 e' abrogato; o) l'articolo 1282 e' sostituito dal seguente: «Art. 1282 (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli: a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b); b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi. 2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3. 3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. 4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. 5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).»; p) al libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Primo luogotenente e qualifica speciale»; q) all'articolo 1315, comma 1, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»; r) l'articolo 1323 e' sostituito dal seguente: «Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica di primo luogotenente e' attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti: a) quattro anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente; d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; s) all'articolo 1521, comma 2: 1) alla lettera b), le parole «da maresciallo capo e primo maresciallo» sono sostituite dalle seguenti: «da maresciallo capo a primo maresciallo»; 2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti: 1) 1^ parte A: due anni; 2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.»; t) all'articolo 1522: 1) alla rubrica, le parole «di luogotenente» sono sostituite dalle seguenti: «di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 629 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza; g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza. 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale; b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza. 2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». - Si riporta l'art. 682 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'art. 760, comma 1. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'art. 760, commi 1 e 1-bis. 3. I posti di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 5. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma l, lettera b), possono partecipare: a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante: 1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 1.1) non hanno superato il 48° anno di eta'; 1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; 1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio; 1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di eta'; b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4). 5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso. 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di' cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.». - Si riporta l'art. 760 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado). - 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'art. 679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonche' il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso. 2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. 5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno. 5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore. 5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno. 5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.». - Si riporta l'art. 839 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 839 (Appartenenti al ruolo dei marescialli). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi: a) sono di norma preposti a unita' operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici; b) svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonche' compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato; c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuita' d'impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate. 2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente: a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; d) possono svolgere attivita' di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonche' alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza; f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi; g) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti. 3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 4. Ai primi luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.». - Si riporta l'art. 972 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 972 (Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. 1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.». - Si riporta l'art. 1047 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1047 (Commissioni permanenti). - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti. 2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta: a) presidente: ufficiale generale; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti. 3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte: a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti. 4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue: a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare; b-bis) membri supplenti. 4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue: a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare; b-bis) membri supplenti. 5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.». - Si riporta l'art. 1059 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali). - 1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. 3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata. 6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, puo' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento. 7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'art. 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.». - Si riporta l'art. 1273 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1273 (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 1059. 2. Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono cosi' determinate: a) il primo terzo del personale appartenente: 1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota; 2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'art. 1285; b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a); 2) la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. 4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi. 5. (abrogato).». - Si riporta l'art. 1274 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1274 (Condizioni particolari per l'avanzamento). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti. 1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo e' richiesto il possesso della laurea. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.». - Si riporta l'art. 1276 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1276 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; d) primo maresciallo. d-bis) luogotenente. 2. Al luogotenente puo' essere conferita la qualifica di primo luogotenente.». - Si riporta l'art. 1277 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1277 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo; b) a scelta, per il grado di primo maresciallo e luogotenente; c) (soppressa).». - Si riporta l'art. 1278 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1278 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in: a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo; b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente. 2. (abrogato).". 3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.». - Si riporta l'art. 1315 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1315 (Nomina dei sottufficiali a ufficiale). - 1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di luogotenente o corrispondente, nonche' quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'art. 1314 e che non hanno gia' ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'art. 1314. 2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento: a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali; b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilita' professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene. 3. Gli ufficiali cosi' nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'art. 1314, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.». - Si riporta l'art. 1521 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1521 (Progressione di carriera dei sottufficiali). - 1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento. 2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono cosi' stabiliti: a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni; b) da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti: 1) 1^ parte B: due anni; 2) 2^ parte A: sei anni; 3) 2^ parte B: otto anni; 4) 3^ parte A: sei anni; 5) 3^ parte B: otto anni; b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti: 1) 1^ parte A: due anni; 2) tutte le rimanenti parti: quattro anni. 3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2. 4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. 5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.». - Si riporta l'art. 1522 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1522 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti). - 1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.». |
| Art. 5
Disposizioni transitorie in materia di marescialli
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2197-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2197-ter (Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza. 4. In relazione alla natura straordinaria del concorso: a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze: 1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018; 2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018; b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo; c) ai vincitori del concorso e' assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.»; b) l'articolo 2251 e' sostituito dal seguente: «Art. 2251 (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016). - 1. Fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene: a) a scelta, in misura non inferiore al 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno; b) per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. 2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1. 3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; b) quattro anni, per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami. 5. Il numero delle promozioni a primo maresciallo e' stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814. 6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), puo' essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa. 7. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' formata l'aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b). 8. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a), nell'ordine di ruolo con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.»; c) dopo l'articolo 2251 sono inseriti i seguenti: «Art. 2251-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene: a) a scelta; b) per concorso per titoli di servizio ed esami. 2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami: 1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; 2) sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 4. Le promozioni sono conferite: a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita' di cui all'articolo 1273, comma 2; b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato: 1) Esercito italiano: n. 56; 2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto; 3) Aeronautica militare: n. 78. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b). 6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c). 7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis. Art. 2251-ter (Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282. 3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), e' pari al 75 per cento della rispettiva aliquota. Art 2251-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006; b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Art 2251-quinquies (Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti). - 1. I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 2. I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianita' 1° gennaio 2017. 3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522 sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. 4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1522, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3. 5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1051.»; d) all'articolo 2253: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, puo' essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207. 1-ter. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di seguito riportato: a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.»; 3) al comma 2, le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2016»; 4) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 2253 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253 (Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente). - 1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, puo' essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno. 1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2207. 1-ter. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di seguito riportato : a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni. 2. Fino al 2016, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. 3. (abrogato). 4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1324, comma 1, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso art. 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste. 5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dall'art. 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001. 6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonche' accertati quelli di cui all'art. 1324, comma 1, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'art. 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato: a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.». |
| Art. 6
Disposizioni a regime in materia di sergenti
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 690 e' sostituito dal seguente: «Art. 690 (Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti). - 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati: a) nel limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.»; b) l'articolo 774 e' sostituito dal seguente: «Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei volontari in servizio permanente e quelle contenute nel regolamento.»; c) all'articolo 840, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilita' e piu' intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; e) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»; d) all'articolo 1283, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»; e) all'articolo 1285: 1) al comma 1, il numero «7» e' sostituito dal seguente: «4»; 2) al comma 2, il numero «7» e' sostituito dal seguente: «5»; f) dopo l'articolo 1323, e' inserito il seguente: «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti: a) otto anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a). 3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da valutare per l'attribuzione della qualifica. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; g) dopo l'articolo 978, e' inserito il seguente: «Articolo 978-bis (Impiego dei sergenti). - 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.».
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 840 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 840 (Appartenenti al ruolo dei sergenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e mezzi. 2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 2-bis. I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilita' e piu' intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2. b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; e) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.». - Si riporta l'art. 1283 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1283 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) sergente; b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare. 1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.». - Si riporta l'art. 1285 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1285 (Periodi di permanenza minima nel grado). - 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti e' stabilito in 4 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore, e' stabilito in 5 anni.». |
| Art. 7
Disposizioni transitorie in materia di sergenti
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2198 e' sostituito dal seguente: «Art. 2198 (Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente sono espletati e i vincitori conseguono la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data.»; b) dopo l'articolo 2254, sono inseriti i seguenti: «Art. 2254-bis(Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: a) sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti; b) sette anni, per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati: a) con anzianita' nel grado 2010; b) con anzianita' nel grado 2011; c) con anzianita' nel grado 2012; d) con anzianita' nel grado 2013. 3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate: a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti gia' iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi: 1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2008; 2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2009; b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a); c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b); d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera c); e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d). 4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati: a) con anzianita' nel grado 2010; b) con anzianita' nel grado 2011; c) con anzianita' nel grado 2012. 5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate: a) 1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a); b) 2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b); c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c). Art. 2254-ter (Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, con anzianita' nel grado fino al 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: a) tre anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017; b) quattro anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017; c) cinque anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017; d) sei anni per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni: 1) con anzianita' di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020; 2) che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fino all'anno 2010; e) sette anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e sono stati nominati sergente nell'anno 2011. 3. La qualifica speciale e' attribuita: a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2; b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a); c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b). Art. 2254-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita', e' attribuito con le seguenti modalita': a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo; b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo; c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo; d) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.». |
| Art. 8
Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 630, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»; b) all'articolo 701, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che puo' prevedere la possibilita' per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative.»; c) all'articolo 841, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.»; d) all'articolo 957, comma 1: 1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio;»; 2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;»; e) all'articolo 1306, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»; f) all'articolo 1307, comma 3, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; g) dopo l'articolo 1307, e' inserito il seguente: «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale e' attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti: a) otto anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; h) all'articolo 1318: 1) al comma 1, le parole «rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «a luogotenente»; 2) al comma 2, le parole «primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»; i) all'articolo 704, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 630 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 630 (Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. 1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». - Si riporta l'art. 701 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 701 (Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale). - 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che puo' prevedere la possibilita' per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^ classe o di aviere scelto.». - Si riporta l'art. 841 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 841 (Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 2-bis. I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.». - Si riporta l'art. 957 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 957 (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma). - 1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'art. 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato; b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; e) motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357, comma 1, lettera c); e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio; f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'art. 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa; g) scarso rendimento di cui all'art. 960. 2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, e' disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.». - Si riporta l'art. 1306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1306 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente; b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente; c) caporal maggiore capo o grado corrispondente; d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente. 1-bis. Ai caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.». - Si riporta l'art. 1307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1307 (Avanzamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che ha un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente. 2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo o corrispondente. 3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che ha quattro anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente. 4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado. 5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.». - Si riporta l'art. 1318 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1318 (Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori). - 1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente. 2. La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di luogotenente.». - Si riporta l'art. 704 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministero della difesa. 1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. 2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.». |
| Art. 9
Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2255 sono inseriti i seguenti: «Art. 2255-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste: a) 1° gennaio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado; b) 1° aprile 2017, per i restanti caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012; c) 1° luglio 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017; d) 31 dicembre 2017, per i caporal maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017. 2. I caporal maggiori capi sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo. Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale e' attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.»; b) dopo l'articolo 2204, e' inserito il seguente: «Art. 2204-bis (Riammissione in servizio dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente negli anni dal 2010 al 2016). - 1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704, comma 1-bis, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.». |
| Art. 10 Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1791: 1) al comma 1, le parole «percentuale del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale del 64 per cento»; 2) al comma 2, le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 74 per cento»; b) all'articolo 1810, comma 1, dopo le parole «corrispondere ai», sono inserite le seguenti: «maggiori, tenenti colonnelli e»; c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti: «Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00; l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00; m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00; o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00. 2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, e' attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento e' attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo. 3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Art. 1810-ter (Indennita' integrativa speciale). - 1. L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati: a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.»; d) l'articolo 1811 e' sostituito dal seguente: «Art. 1811 (Attribuzione stipendiale). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: a) Esercito italiano e Marina militare: 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto; 2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei; 3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; b) Aeronautica militare: 1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei; 2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque; 3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello, anni diciannove; 6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello, anni diciannove; 8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. 3. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.»; e) dopo l'articolo 1811, e' inserito il seguente: «Art. 1811-bis (Progressione economica). - 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe. 2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante. 3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.»; f) all'articolo 1813: 1) alla rubrica, le parole «al personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.»; g) all'articolo 1814, comma 1, le parole «Al personale dirigente», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori»; h) all'articolo 1815: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo»; 2) al comma 1, la parola «dirigenti» e' sostituita dalle seguenti: «generali e agli ufficiali superiori»; i) all'articolo 1816: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo»; 2) al comma 1, le parole «Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto», sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti»; l) l'articolo 1817 e' sostituito dal seguente: «Art. 1817 (Assegno pensionabile). - 1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita': a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36; i) tenente colonnello, euro 199,81; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.»; m) all'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa. 1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.»; n) l'articolo 1820 e' sostituito dal seguente: «Art.1820 (Indennita' dirigenziale). - 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, e' corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilita': a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21; b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84; d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennita' di buonuscita.»; o) l'articolo 1822 e' sostituito dal seguente: «Art. 1822 (Indennita' operative). - 1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di: a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato; e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. 2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. 4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. 5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.»; p) l'articolo 1823 e' sostituito dal seguente: «Art. 1823 (Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro. Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»; q) l'articolo 1824 e' sostituito dal seguente: «Art. 1824 (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.»; r) all'articolo 1825: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori»; 2) al comma 1, le parole «del personale dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori»; s) all'articolo 1826: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori»; 2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:»; 3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»; t) dopo l'articolo 1826 e' inserito il seguente: «Art.1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi. 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita' applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1. 3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da: a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018; b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026. 4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresi' integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.»; u) all'articolo 1870, comma 3: 1) alla lettera i) le parole «e perequativa» sono sostituite dalle seguenti: «e dirigenziale»; 2) la lettera l) e' soppressa; v) a decorrere dal 1°gennaio 2018, l'articolo 1802 e' abrogato; z) al libro sesto: 1) al titolo IV, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «militare fino al grado di capitano»; 2) al titolo V, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficiali generali e ufficiali superiori»; aa) all'articolo 1865: 1) alla rubrica le parole «escluso dall'ausiliaria» sono sostituite dalle seguenti «alternativo all'istituto dell'ausiliaria»; 2) al comma 1, le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,» sono soppresse. 2. All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate». 3. All'articolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il comma terzo e' sostituito dal seguente: «Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo decreto legislativo». 4. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.». 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231: a) al comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse; b) al comma 2: 1) le parole «maggiore e tenente colonnello,» sono soppresse; 2) le lettere c) e d) sono soppresse. 6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
TABELLA 2
(ART. 2, COMMA 1-bis)
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195
Parte di provvedimento in formato grafico
1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00.». 7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado; c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado. 8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche e' determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate: a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con cinque anni di anzianita' di grado: feriale diurno euro 11,59; feriale notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11; b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni di anzianita' di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42; c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83; feriale notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35. 9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissato nelle seguenti misure annue lorde: a) euro 1.829, 40 con diciassette anni di servizio; b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio; c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con piu' di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti ed e', cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e con gli assegni di cui all'articolo 2262-bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con piu' di quindici anni di servizio in euro 258,23. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente e' fissata in euro 308,84. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato in euro 46,00. 15. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, e' fissato nelle seguenti misure: a) euro 72,00 per i giorni dal lunedi' al venerdi'; b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica. 16. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso. 17. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonche' agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, in servizio al 30 settembre 2017, e' corrisposto un assegno lordo una tantum pari ad euro 350,00.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 1791 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata). - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 74 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. 3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' prevista dall'art. 1792, comma 1.». - Si riporta l'art. 1810 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1810 (Principio di onnicomprensivita'). - 1. E' fatto divieto di corrispondere ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se: a) hanno carattere di generalita' per il personale statale; b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale. 2. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione e' versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.». - Si riporta l'art. 1813 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1813 (Scatti per invalidita' di servizio agli ufficiali generali e ufficiali superiori). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'art. 1801.». - Si riporta l'art. 1814 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1814 (Scatti demografici). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.». - Si riporta l'art. 1815 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1815 (Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo) - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'art. 1803.». - Si riporta l'art. 1816 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1816 (Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo) - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'art. 1804.». - Si riporta l'art. 1819 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1819 (Indennita' di posizione). - 1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, e' corrisposta un'indennita' di posizione in attuazione dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa. 1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.». - Si riporta l'art. 1825 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1825 (Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori). - 1. L'orario delle attivita' giornaliere degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. 2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro e' retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile. 3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.». - Si riporta l'art. 1826 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1826 (Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori). - 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti: a) indennita' di presenza festiva; b) indennita' di presenza per particolari festivita'; c) indennita' di seconda lingua (tedesco); d) indennita' di seconda lingua (francese); e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua; f) indennita' premio di disattivazione. 1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.». - Si riporta l'art. 1870 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1870 (Calcolo dell'indennita' di ausiliaria). - 1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto: a) dell'indennita' integrativa speciale; b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; d) dell'eventuale pensione privilegiata; e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 1863; g) delle quote aggiuntive previste dall'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente; h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica; i) dell'indennita' di posizione e dirigenziale; l); m) della speciale indennita' pensionabile di cui all'art. 1818. 4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.». - Il Titolo IV del Libro sesto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto, reca: «Libro sesto - Titolo IV Personale militare fino al grado di capitano.». - Si riporta l'art. 1865 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria)- - 1. Per il personale militare si applica l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.». - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 139 del 17 giugno 1997, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Ausiliaria). - 1. - 5 (abrogati). 6. Sull'indennita' di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennita' e' ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. 7. Per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. 8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicita' triennale, la congruita' delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.». - Si riporta l'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 266 del 27 settembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 325 del 25 novembre 1982, come modificato dal presente decreto: «Art. 4. - Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme piu' favorevoli. Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'art. 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1811 del medesimo decreto legislativo. Si applica il terzo comma del precedente art. 2.». - Si riporta l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari. 2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. 5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. 6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.». - Si riporta l'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1990, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
15 anni di servizio 25 anni di servizio a) capitano 2.100.000 4.500.000;
2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, sono rideterminati, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
19 anni di servizio 29 anni di servizio a) tenente 2.100.000 2.700.000; b) capitano 2.100.000 2.700.000.».
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173 del 28 luglio 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
TABELLA 2
(ART. 2, COMMA 1-bis)
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195
Parte di provvedimento in formato grafico
1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.». - Si riporta l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - biennio economico 2008-2009), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2010: «Art. 4 (Importo aggiuntivo pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonche' gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennita' operativa di base di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.». - Si riportano gli articoli 8, commi 2 e 3, 9, commi 3 e 12 e 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 119 del 25 maggio 2009: «Art. 8 (Assegno funzionale). - 1. (Omissis). 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
«Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'). - 1. - 2. (Omissis). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto. 4. - 11. (Omissis). 12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. 13. - 15. (Omissis).». «Art. 13(Compenso forfetario di guardia e d'impiego). - 1. (Omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.». - Si riporta l'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2007: «Art. 9 (Compenso forfettario di impiego e di guardia). - 1. - 2. (Omissis). 3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno. 1. - 6. (Omissis).». - Si riporta l'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2002: «Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". 2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'. 5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca". 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aero-navigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aero-navigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse.». - Si riporta l'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015: «Art. 1. - 1. - 971. (Omissis). 972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresi', ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.». - Si riporta l'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016: «Art. 1. - 1. - 364. (Omissis). 365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a)-b) (Omissis); c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.». |
| Art. 11
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. 4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unita' come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma: a) nel limite del 50 per cento, sono destinati alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; b) per il rimanente 50 per cento sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa. 6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, e' inserito il seguente: «Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino - 1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, e' attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo. 2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego operativo di base, indennita' dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa. 3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo. 4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. 5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. 6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo. 7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennita' di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore. 8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e' effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.». 7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentati degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. 8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, e' corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianita' nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianita' nel grado: euro 800,00; b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianita' nel grado: euro 1000,00; c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianita' nel grado: euro 1.200,00; d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica: euro 1.300,00. e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianita' nella qualifica: euro 1.500,00. 9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole «e militari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori». 10. L'indennita' perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. 11. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), la parola «subalterni», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; b) agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere b) e c), 1259, comma 1, lettere b) e c), 1260, comma 1, lettera b) e 1262, comma 1, lettera c), la parola «subalterni» e' soppressa; c) all'articolo 1698, comma 2, le parole «ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)», sono sostituite dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; d) all'articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1072-ter, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della medesima legge. 13. A decorrere dal 1° ottobre 2017, ai caporal maggiori capi scelti con anzianita' giuridica anteriore al 1° gennaio 2017, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, e' attribuito il parametro stipendiale del caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le seguenti disposizioni: a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302; b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171; c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L'indennita' di cui all'articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08. 15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.
Note all'art. 11: - Si riportano gli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.». «Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare). - . Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.». «Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare) - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.». - Per i riferimenti del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e per la legge 8 agosto 1990, n. 231, si vedano le note all'art. 10. - Si riporta l'art. 2207 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 2207 (Adeguamento degli organici). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'art. 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.». - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, si vedano le note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 1811, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 858 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». - Si riporta l'art. 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1000 (Cessazione dell'appartenenza al complemento). - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) Esercito italiano: 1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni; b) - c) omissis; d) Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta l'art. 1257 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1257 (Promozione degli ufficiali) - 1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'art. 1247. 2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'art. 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione. 5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilita' di avanzamento nella posizione di congedo.». - Si riporta l'art. 1258 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1258 (Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente; b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. 3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.». - Si riporta l'art. 1259 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1259 (Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.». - Si riporta l'art. 1260 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1260 (Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico; b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.». - Si riporta l'art. 1262 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1262 (Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo; b) capitano e tenente: corso di aggiornamento; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4 anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.». - Si riporta l'art. 1698 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1698 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'art. 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. 2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere sottotenenti e tenenti, trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).». - Si riporta l'art. 691 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 691 (Alimentazione dei ruoli dei sergenti). - 1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale e' cosi' composta: a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione; b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo. 2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi.». - Si riportano gli articoli 21 e 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007: «Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con apposito regolamento e' determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinita' o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti; n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalita' del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. E' vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita' preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita' svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione. 11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti. 12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.». «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'art. 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note all'art. 10. - Si riporta l'art. 2 del citato decreto n. 193 del 2003: «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.». - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 (Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 298 del 21 dicembre 2004: «Art. 6 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di € 12,00.». - Si riportano gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2007: «Art. 6 (Indennita' operative). - 1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 2. L'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata dall'art. 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.». 3. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui all'art. 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento. 5. Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00. 6. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se impiegato, per finalita' delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni. 7. L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.». «Art. 7 (Trattamento di missione). - 1. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni. 2. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 3. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio. 4. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale. 5. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. 6. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilita' dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.». «Art. 8 (Trattamento economico di trasferimento). - 1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.». «Art. 10 (Premio di disattivazione per artificieri). - 1. Il premio di disattivazione di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.». «Art. 11 (Licenza ordinaria). - 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza. 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno. 4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita. 5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.». «Art. 12 (Licenza straordinaria e aspettativa). - 1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate. 2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'art. 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 3. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.». «Art. 13 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.». «Art. 14 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi; e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». «Art. 15 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'art. 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». «Art. 16 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, si vedano le note all'art. 10. - Si riportano gli articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18, del citato decreto n. 52 del 2009: «Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'art. 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento. 7. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'art. 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: "Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto". 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, cosi' come modificato dal comma 2, dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato: «Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.». 11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. 13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennita', compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare pari a un ventesimo dell'indennita' operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni. 14. Per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica. 15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'art. 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio.». «Art. 10 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 17,20 Attestato B 14,34 Attestato C 11,49 Attestato D 10,32
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
euro Prima fascia 17,20 Seconda fascia 14,34 Terza fascia 11,49 Quarta fascia 10,32
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle:
Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 227,91 Attestato B 189,94 Attestato C 151,97 Attestato D 136,85
Indennita' speciale di seconda lingua euro Prima fascia 227,91 Seconda fascia 189,94 Terza fascia 151,97 Quarta fascia 136,85
«Art. 11 (Trattamento di missione). - 1. - 5. (Omissis). 6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. 7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo. 8. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. 9. La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio. 10. - 17. (Omissis).». «Art. 14 (Orario di lavoro). - 1. - 7. (Omissis). 8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 9. (Omissis).». «Art. 16 (Terapie salvavita). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. (Omissis).». «Art. 18 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.». - Si riporta l'art. 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2009: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 4. (Omissis). 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) - c) (Omissis). 8. - 18 (Omissis).». - Per il testo dell'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 17, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. - 6-bis. (Omissis). 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 8. - 14. Omissis.». |
| Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 198.324.008 per l'anno 2017, a euro 365.441.497 per l'anno 2018, a euro 376.196.103 per l'anno 2019, a euro 391.159.254 per l'anno 2020, a euro 392.093.761 per l'anno 2021, a euro 397.651.176 per l'anno 2022, a euro 398.654.773 per l'anno 2023, a euro 396.238.900 per l'anno 2024, a euro 392.551.316 per l'anno 2025 e a euro 388.841.811 a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; c) quanto a euro 6.824.008 per l'anno 2017, a euro 233.441.497 per l'anno 2018, a euro 244.196.103 per l'anno 2019, a euro 259.159.254 per l'anno 2020, a euro 260.093.761 per l'anno 2021, a euro 265.651.176 per l'anno 2022, a euro 266.654.773 per l'anno 2023, a euro 264.238.900 per l'anno 2024, a euro 260.551.316 per l'anno 2025 e a euro 256.841.811 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Pinotti, Ministro della difesa
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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