Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a);
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 365, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833;
Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218;
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 12 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche agli ordinamenti del personale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e la seguente carriera» e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «ai predetti ruoli» sono aggiunte le seguenti: « e alla predetta carriera»;
b) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «dei ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera»;
2) il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola «ruoli» sono inserite le seguenti «e alla carriera» e le parole: «dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «dello stesso ruolo» sono inserite le seguenti: «o della stessa carriera»;
3) il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.».
3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale»;
f) all'articolo 12, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
g) all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
h) all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.»;
2) al comma 2, le parole: «Ai concorsi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui al comma 1»;
3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.»;
4) al comma 5, le parole: «ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.»;
6) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.»;
i) all'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), le parole: «per piu' di venti giorni, anche se non continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio» e le parole: «per la partecipazione al concorso» sono sostituite dalle seguenti: «per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater»;
l) all'articolo 24-sexies, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
m) all'articolo 24-septies, comma 1, le parole: «scrutinio per merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «scrutinio per merito assoluto» e le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
n) all'articolo 25, comma 1, le parole: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche» e le parole: «ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore superiore; sostituto commissario.»;
o) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualita' di autorita' di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilita', sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonche' quello di vice dirigente di ufficio o unita' organiche in cui, oltre al dirigente, non e' previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.»;
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
p) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili», sono sostituite dalle seguenti; «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
b) alla lettera b), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno», le parole: «un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di formazione.»;
q) all'articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»;
r) all'articolo 27-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «un corso della durata di diciotto mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3»;
6) il comma 7 e' abrogato;
s) all'articolo 28, comma 1, le parole: «oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter»;
t) l'articolo 31-bis, e' sostituito dal seguente:
«art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
u) l'articolo 31-quater e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
v) all'articolo 73, le parole: «ed agli ispettori principali» sono sostituite dalle seguenti: «agli ispettori capo e agli ispettori superiori», e le parole: «Al personale con qualifica di ispettore capo» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale con qualifica di sostituto commissario»;
z) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «al ruolo dei commissari e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari», e dopo le parole: «ai vice questori aggiunti» sono inserite le seguenti: «, ai vice questori».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
d) carriera dei funzionari tecnici.
2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.
3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.
4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e alla carriera»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera» e dopo le parole: «che espleta funzione di polizia,» sono inserite le seguenti: «anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente tecnico;
agente scelto tecnico;
assistente tecnico;
assistente capo tecnico.»;
d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici»: «sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «degli operatori e collaboratori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli agenti e assistenti tecnici»;
3) al comma 3, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»;
4) al comma 4, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»;
5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina ad agente tecnico»;
2) il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 3, 4 e 6, le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici», al medesimo comma 3 sono soppresse le parole: «, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione», al comma 6 dopo le parole «giudizio di idoneita'» sono inserite le seguenti: «ai servizi di polizia»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione.»;
f) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»;
2) al primo comma, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico» e le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici»;
g) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «a collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ad assistente tecnico»;
2) al primo comma, le parole: «collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «assistente tecnico» e le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»;
h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Promozione ad assistente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.»;
i) l'articolo 20-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 20-bis (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente tecnico;
sovrintendente tecnico;
sovrintendente capo tecnico.
l) all'articolo 20-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»;
3) al comma 3, le parole: «di revisore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo tecnico» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi; «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.»;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
m) gli articoli 20-quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.».
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.
4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.
Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.»;
n) l'articolo 20-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 20-sexies (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
o) l'articolo 20-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 20-septies (Promozione a sovrintendente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
p) l'articolo 21 e' abrogato;
q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore tecnico;
ispettore tecnico;
ispettore capo tecnico;
ispettore superiore tecnico;
sostituto direttore tecnico.»;
r) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
2) al primo comma, dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore» e le parole «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
3) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La stessa facolta' puo' essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.»;
s) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
2) ai commi 1 e 3, le parole: «dei periti tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
3) al comma 4, le parole: «dei periti» e' sostituita dalla seguente: «degli ispettori tecnici»;
4) al comma 5, le parole: «qualifica di perito tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico» e dopo le parole: «in caso di assenza o impedimento.» e' aggiunto il seguente periodo: «Svolge, altresi', in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilita', sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.»;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
t) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) le parole: vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2.2) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
2.3) alla lettera b), le parole: «per il restante cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.»;
u) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di eta' non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento» e dopo le parole: «o attestato di abilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea triennale»;
3) al comma 2, le parole: «ruolo dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti tecnici»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»;
5) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.»;
6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.»;
7) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.»;
v) all'articolo 25-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun profilo» aggiungere le seguenti: «o settore»;
4) al comma 3, dopo la parola: «profili» sono inserite le seguenti: «o settori» e dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' indetto il concorso.»;
6) al comma 6, le parole: «vice periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettori tecnici»;
z) all'articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnica» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «oltre i quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre i limiti di cui al comma 1»;
3) al comma 6, le parole: «che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» sono soppresse;
aa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»;
2) il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.»;
bb) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico» e le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»;
cc) l'articolo 31-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
dd) l'articolo 31-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
ee) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
maestro direttore - direttore tecnico capo;
maestro direttore - direttore tecnico superiore;
maestro direttore - primo dirigente tecnico.
2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.»;
b) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in due qualifiche:
maestro vice direttore - direttore tecnico principale;
maestro vice direttore - direttore tecnico capo.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio.»;
c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Progressione di carriera del maestro direttore). - 1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
d) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
Art. 13-bis (Progressione di carriera del maestro vice direttore). - 1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
e) l'articolo 15-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale primo livello «coordinatore)». - 1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
f) l'articolo 28, comma 3, e' sostituito dai seguenti:
«3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.»;
«3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, puo' presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore supporto logistico, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.»;
g) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Titolari degli strumenti soppressi). - 1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' abrogato;
b) all'articolo 7:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.»;
2) il secondo comma e' abrogato.
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «I medici» sono sostituite dalle seguenti: «Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
d) all'articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' soppressa e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per il medico e il medico veterinario della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
e) all'articolo 20, primo comma, la lettera a) e' soppressa e la lettera b) e' sostituta dalla seguente: «b) per i medici e i medici principali, per i medici veterinari e i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo e' compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I e' sostituito dal seguente: «Titolo I - Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia»;
b) gli articoli 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.
Art. 2. (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza:
a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;
b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando e' preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;
c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.»;
c) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis - Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.»;
d) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «alla carriera dei funzionari di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico»;
2) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituti dai seguenti: «L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.»;
3) al comma 2, le parole: «dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
4) il comma 3 e' sostituto dal seguente: «3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 3, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo.»;
6) al comma 5, le parole: «Ai concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso»;
e) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «per l'immissione nel ruolo dei commissari» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso alla qualifica di commissario»;
2) i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
«4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;
f) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'eta' non superiore a trentacinque anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali o specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 3, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 5-quater (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso.
2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della meta'. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
Art. 5-quinquies (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.
Art. 5-sexies (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
g) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
h) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Promozione a vice questore). - 1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
l) l'articolo 8 e' abrogato;
m) all'articolo 9, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
n) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in piu' uffici con funzioni finali ovvero in piu' uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in piu' uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalita', i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.»;
o) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, a dirigente generale tecnico»;
2) al comma 3, le parole: «direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera dei funzionari»;
p) il Capo II del titolo I e' abrogato;
q) il comma 6 dell'articolo 23 e' abrogato;
r) gli articoli 24 e 25 sono abrogati;
s) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici di Polizia»;
t) la rubrica del capo I del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici»; gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 29 (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia e' articolata nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo;
direttore tecnico capo;
direttore tecnico superiore;
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico;
dirigente generale tecnico.
3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale svolgono, in relazione alla diversa professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;
u) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «nei ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera dei funzionari tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.», le parole: «per il ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «per la carriera» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
3) al comma 2, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di direttore tecnico principale e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;
5) Il comma 4-bis e' abrogato;
z) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.
2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
aa) dopo l'articolo 33, e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Promozione a direttore tecnico superiore). - 1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
bb) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
cc) l'articolo 35 e' abrogato;
dd) all'articolo 36, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
ee) dopo l'articolo 36, e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). - 1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella A.»;
ff) all'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici» e le parole: «all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»;
b) al comma 1-bis, le parole: «i ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
gg) gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati;
hh) la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: «Titolo III - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
ii) la rubrica del Capo I del Titolo III e' sostituita dalla seguente: «Capo I - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
ll) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:
a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico principale;
medico capo;
medico superiore;
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico;
b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico veterinario principale;
medico veterinario capo;
medico veterinario superiore;
primo dirigente medico veterinario.»;
mm) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici;
d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneita' all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;
p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
nn) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia). - 1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.
2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.
3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.»;
oo) dopo l'articolo 45, e' inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). - 1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:
a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;
b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
c) provvedono all'accertamento dell'idoneita' dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;
g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonche' dei mezzi destinati al loro trasporto;
h) rilasciano i nulla osta necessari per le attivita' di cui al presente articolo;
i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici.
2. Per le modalita' di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.»;
pp) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;
qq) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «nel ruolo dei direttivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «nelle carriere dei medici e medici veterinari;
2) al comma 1, le parole: «l'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.», dopo le parole: «i medici» sono inserite le seguenti: «e i medici veterinari» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
3) al comma 2, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;
rr) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
ss) dopo l'articolo 48, e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore). - 1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
tt) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
uu) l'articolo 50 e' abrogato;
vv) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
zz) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.
2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.»;
aaa) dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato). - 1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.»;
bbb) all'articolo 53, le parole: «all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»;
3. l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.»;
ccc) all'articolo 58, comma 4, dopo le parole: «sono conferiti» sono inserite le seguenti: «ai vice questori aggiunti, ai vice questori,» e dopo le parole: «dirigenti superiori» sono inserite le seguenti: «e qualifiche corrispondenti»;
ddd) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 e' integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanita' e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «non inferiore a vice questore aggiunto» inserire le seguenti: «o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici»;
4) al comma 6, le parole: «alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente» e le parole: «primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto»;
eee) all'articolo 60, primo comma, le parole: «ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere di cui al presente decreto»;
fff) all'articolo 61, comma 1, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere di cui al presente decreto»;
ggg) all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «e dei primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»;
2) al comma 2, le parole: «e i primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»;
3) al comma 6, dopo le parole: «di primo dirigente» sono inserite le seguenti: «, di vice questore e di vice questore aggiunto»;
hhh) all'articolo 63, all'inizio del comma 1, e' anteposto il seguente periodo: «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione.»;
iii) all'articolo 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
2) al comma 2, le parole: «di ciascun ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna carriera»;
lll) all'articolo 65-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
2) al comma 6, le parole: «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
3) al comma 7, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015,
n. 187:
"Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge,
in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di
ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni
caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
(Omissis).".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2003, n. 299, S.O:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresi'
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di
973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti
normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione
delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel
trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli
direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7
agosto 2015, n. 124.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 365, lettera
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubb.
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O :
"365. (Omissis).
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2017, pubbl. nella Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n.
75, reca: "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Legge di
Bilancio 2017.".
- La legge 1°aprile 1981, n. 121, pubb. nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O, reca: "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n.335, pubb. nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982,
n. 158, S.O, reca: "Ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, pubb. nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158, S.O, reca: "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, reca: "Ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato", (pubb. nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240, reca: "Nuovo ordinamento della banda musicale
della Polizia di Stato". (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 1987, n. 148, S.O).
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, reca:
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78", (pubb. nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O).
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (Approvazione
del regolamento organico per la regia Guardia di finanza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1926, n.
33.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento
del corpo della Guardia di finanza", (pubb. nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98).
- La legge 3 agosto 1961, n. 833, reca: "Stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della
Guardia di finanza", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1961, n. 214).
- La legge 29 ottobre 1965, n. 1218, reca: "Istituzione
di una Scuola di polizia tributaria", (pubb. nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 1965, n. 283).
- La legge 24 ottobre 1966, n. 887, reca: "Avanzamento
degli ufficiali della Guardia di finanza", (pubb. nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274).
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori
e dei sovrintendenti della Guardia di finanza", (pubb.
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O).
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, reca: "Modifiche
alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 21
febbraio 1989, n. 43, S.O).
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, reca:
"Riordinamento della banda musicale della Guardia di
finanza", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n.
62, S.O).
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995,
n. 122, S.O).
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca:
"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1999, n. 250, S.O).
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza", (pubb. nella Gazzetta Uff. 26 marzo
2001, n. 71, S.O).
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca:
"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78",(pubb. nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n.
71, S.O).
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, reca:
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n.
71, S.O).
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
"Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1992, n. 274, S.O).
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, reca:
"Determinazione delle sanzioni disciplinari per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la
regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma
dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale Uff. 20 novembre
1992, n. 274, S.O).
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, reca:
"Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 2000, n. 132).
- Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
reca: "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30
giugno 2009, n. 85", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2010, n. 231).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
settembre 2006, n. 276, reca: "Regolamento concernente
disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 7
novembre 2006, n. 259).
- Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", (pubb. nella Gazz. Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 12,
24-ter, 24-quater, 24-quinques, 24-sexies, 24-septies, 25,
26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, del citato decreto legislativo
24 aprile 1982, n. 335, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 1 (Istituzione dei ruoli e carriera). - 1.
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
c-bis) carriera dei funzionari.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il
personale appartenente ai predetti ruoli, e alla predetta
carriera nello svolgimento dei compiti istituzionali
sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le
attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei
compiti di istituto.
Art. 2 (Dotazioni organiche). - La dotazione organica
dei ruoli e della carriera del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia e' fissata nella
tabella A allegata al presente decreto legislativo.
Art. 3 (Gerarchia). - 1. La gerarchia fra gli
appartenenti ai ruoli e alla carriera del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e'
determinata come segue: funzionari, ispettori,
sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello
stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia e'
determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica,
dall'anzianita'."
"Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente
al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato
sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il
margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione ad una
eventuale specifica preparazione professionale posseduta,
espletare compiti di addestramento del personale della
Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e
assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi
di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio
operativo.
3-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano
otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono
essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico,
compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui
ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la
qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che
determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo
svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale
del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine
di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali;
3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso e delle altre
procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
graduatoria finale."
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La
promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale e' ammesso il personale che abbia compiuto quattro
anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente."
"Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al
ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge
mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione
professionale, con il margine di iniziativa e di
discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria;
al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il
comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di
piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali
controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i
propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di
temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,
oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti
incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze
ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando
di posti di polizia o di unita' equivalenti. In relazione
al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e'
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione "coordinatore", che determina, in relazione
alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti
di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di
coordinamento del personale dipendente, anche in servizi
non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli
uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
3 -bis escluso dall'attribuzione della denominazione di
cui al comma 3, ultimo periodo, il personale:
che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
pena pecuniaria;
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per1'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a
domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non superiore a tre mesi,
espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli
assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo,
nell'ambito delle domande presentate in un numero non
superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
espletato con modalita' telematiche, per titoli ed esame,
consistente in risposte ad un questionario tendente ad
accertare prevalentemente il grado di preparazione
professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo,
e successivo corso di formazione professionale, della
durata non superiore a tre mesi, espletato anche con
modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo
degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro
anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione;
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita'
anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione,
a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e
vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del
medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi
dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a),
risulti idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli
non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di
formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
lettera b).
6. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera
b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione
della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei
corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso e le altre modalita' attuative
delle procedure di cui al medesimo comma 1.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo
ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura
di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i
vincitori del concorso di cui alla successiva lettera
b).Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e'
assicurato il mantenimento della sede di servizio.
Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E'
dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per
un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta
durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa
di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di
diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure di cui all'articolo
24-quater.
Art. 24-sexies (Promozione a sovrintendente). - La
promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 24-septies (Promozione e sovrintendente capo). -
La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo
direttivo, e' articolato in cinque qualifiche, che assumono
le seguenti denominazioni:
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore; sostituto commissario.
Art. 26 (Funzioni degli Ispettori). - 1. Al personale
del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli
appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti
collaboratori dei superiori gerarchici.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo
all'attivita' investigativa. Agli stessi puo' essere
affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unita'
operative equivalenti, con le connesse responsabilita' per
le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati
conseguiti, nonche' compiti di addestramento o istruzione
del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei
rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere
attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di piu'
unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con
piena responsabilita' per l'attivita' svolta, ovvero di
direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il personale del
ruolo degli Ispettori puo' sostituire il superiore
gerarchico.
5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari,
oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici -
ove non rivestano la qualita' di autorita' di pubblica
sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi,
assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica
sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori
del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in
relazione alla formazione accademica e professionale
acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con
piena responsabilita', sul personale dipendente, anche
appartenente al ruolo degli ispettori.
5-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che
maturano quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello
stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra
le funzio ni di cui ai commi 3 e 5, nonche' quello di vice
dirigente di ufficio o unita' organiche in cui, oltre al
dirigente, non e' previsto altro appartenente alla carriera
dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la
graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione "coordinatore", che determina, in relazione
alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 5-bis, il personale:
che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena
pecuniaria;
b)sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla
qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante pubblico
concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio
secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e
27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art.
5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un
sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre ogni anno, mediante concorso
interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una
prova scritta e in un colloquio, riservato al personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in
possesso, alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del
titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1,
lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato
la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
1.bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli
riservati, per gli anni successivi, alle rispettive
aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera
b), devono frequentare un corso di formazione della durata
non inferiore a sei mesi.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere
ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la
nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato
gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano
superato i predetti esami sono restituiti al servizio
d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso
successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
motivo superino i 60 giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le
modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli e i criteri per la formazione della
graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi',
stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di
formazione.
Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che
indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non
vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria.
3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
ispettori.
Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di
polizia). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice
ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito
istituto, un corso della durata non inferiore a due anni,
preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea
triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita'
investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso
di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita'
al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano
superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano
giuramento e sono nominati vice ispettori in prova e sono
avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
applicativo non superiore a un anno.
4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di
prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice
ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni
di corso non possono essere impiegati in servizio di
polizia; salvo i servizi di rappresentanza, di parata e
d'onore;
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi
d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo
di cui al comma 3.
7. (abrogato).
Art. 28 (Promozioni a ispettore). - La promozione alla
qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il
personale con qualifica di vice ispettore che abbia
compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica stessa, oltre al primo biennio di corso di cui
all'articolo 27-ter."
Art. 73 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli ispettori). - La promozione
alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per
merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori ed
agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto
operazioni di servizio di particolare importanza, dando
prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave
pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita'
pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie
per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.
Al personale con qualifica di sostituto commissario,
che si trovi nelle condizioni previste dal precedente
comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di
stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti alla carriera dei funzionari). - La promozione
alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per
merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai
commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice
questori ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle
loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza
pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita
ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di
eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali
capacita' professionali dimostrando di poter adempiere alle
funzioni della qualifica superiore.".
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5, 6, 9,
20-ter, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 28, e 31 del
decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse) come modificati dal presente
decreto:
"Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale
appartenente ai ruoli e alla carriera di cui al precedente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in
altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto
diversamente stabilito dal presente decreto legislativo
L'equiparazione del personale dei ruoli e della
carriera suddetti con quello che espleta funzioni di
polizia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
782, e' fissata nella allegata tabella B."
"Art. 4 (Mansioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale
appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici
svolge mansioni esecutive di natura tecnica e
tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi e
strumenti e di dati nell'ambito di procedure
predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da
margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale
esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico
e assistente capo tecnico possono essere attribuite
responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di
personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente
tecnico e assistente capo tecnico possono altresi'
svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di addestramento del personale
4-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica,
possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le
mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita,
ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione
"coordinatore", che determina, in relazione alla data di
conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari
qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al
primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento
del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non
operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli
uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di' cui al comma 4-bis, il personale:
a)c he nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al
quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che
abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere
civili delle amministrazioni dello Stato, eta' non
superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al
predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di
studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di
titolo di abilitazione professionale conseguito dopo
l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di
primo grado.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati, allievi agenti
tecnici nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello
relativo ai limiti di eta'.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli
esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' ai servizi di polizia sono nominati operatori
tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato
il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
8. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso e delle altre
procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi',
stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di
formazione.
Art. 6 (Promozione ad agente scelto tecnico). - La
promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale
sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello
scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di
formazione di cui al precedente articolo."
"Art. 9 (Promozione ad assistente tecnico). - La
promozione alla qualifica di assistente tecnico si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica di agente scelto tecnico."
"Art. 20-ter (Mansioni del personale appartenente al
ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge
mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel
settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di
utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di
interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito
delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore
tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di
unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il
risultato conseguito. Collabora con i propri superiori
gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo
impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo
tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere
attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari
conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al
qualificato profilo professionale raggiunto, ai
sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di
effettivo servizio nella qualifica, possono essere
affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti
di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai
commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica
rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina,
in relazione alla data di conferimento, preminenza
gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa
anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono
altresi' mansioni di coordinamento del personale
dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di
assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento
delle attivita' istituzionali.
3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 3 bis, il personale:
che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti
compiti di istruzione del personale sottordinato."
"Art. 23 (Mobilita' nell'ambito della qualifica del
personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici). -
E' in facolta' dell'Amministrazione, nell'ipotesi di
determinazione di un nuovo profilo o settore professionale
nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici, disporre,
per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche
in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di
qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.
La stessa facolta' puo' essere esercitata per disporre
il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro
di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano
determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni
organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori
professionali.
Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente al
ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che
richiedono preparazione professionale specialistica nel
settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto
di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature,
che presuppongono conoscenze approfondite delle relative
tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
tecnici possono essere preposti alla direzione di unita'
operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere
compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale
possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle
direttive superiori, con piena responsabilita' per
l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale del
ruolo degli ispettori tecnici puo' sostituire il superiore
gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifiche di
ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore
tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti
funzioni che richiedono una qualificata preparazione
professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con
conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con
i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre
attivita' richiedenti qualificata preparazione
professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in
caso di assenza o impedimento. Svolge, altresi', in
relazione alla formazione accademica e professionale
acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con
piena responsabilita', sul personale dipendente, anche
appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.
5-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici,
che maturano quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello
stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita',
secondo la graduazione e i criteri fissati con
provvedimento del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3
e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica
rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina,
in relazione alla data di conferimento, preminenza
gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa
anzianita'.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 25 (Nomina a vice ispettore tecnico). - 1. La
nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico
concorso per titoli ed esami;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli ed esami.
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
concorso e non coperti, sono portati in aumento alla
vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.
Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per
la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di
eta' non superiore a ventotto anni stabilito dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997,n. 127, fatte salve restando le
deroghe di cui al predetto regolamento e di specifico
titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla
legge, del diploma o attestato di abilitazione, ovvero
laurea triennale tutti attinenti all'esercizio
dell'attivita' inerente al profilo professionale per il
quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo
quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei sopraintendenti
tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e
dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione
professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacita' professionali per
assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al
profilo professionale che devono possedere i candidati, le
materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
da mettere a concorso per ciascun profilo professionale
sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del
concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
ispettori tecnici con il trattamento economico di cui
all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e sono
destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
a due anni, preordinato anche all'acquisizione della
specifica laurea triennale individuata, per il medesimo
corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai fini della formazione
tecnico professionale per l'assolvimento delle specifiche
funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e'
stato indetto il concorso. I frequentatori gia'
appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato
conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione
al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i
primi due anni di corso non possono essere impiegati in
servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di
parata e d'onore.
8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e'
richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso
della laurea triennale, .frequentano un corso di formazione
non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori
tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il
giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice
ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove
pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di
vice ispettore tecnico.
9. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso, comprese le
eventuali forme di preselezione, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei
corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e
quelle degli esami di fine corso.
10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine
del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di
idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori
tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove
pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori
tecnici in prova e sono avviati alla .frequenza di un
periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore
ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine
del periodo di prova, e sono confermati nel ruolo con la
qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della
graduatoria finale.
Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice
ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di
servizio ed esami di cui a/l'articolo 25, comma 1, lettera
b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un
colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione
tecnico-professionale ed e' riservato al personale della
Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che
indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di
studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di
laurea triennale, e che ne/l'ultimo biennio non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu'
grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo
inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti e'
riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
tecnici.
2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione
dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita'
esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore
professionale.
3. Al termine del concorso sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili o settori professionali
previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi
utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore
sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti
in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il
punteggio riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso
di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore
a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione al corso.
5. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso, la composizione
della commissione esaminatrice e le modalita' di
svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle
mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli
esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle
funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori
per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del
corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine
di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita'
previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del corso di formazione.
Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso
dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli
articoli 25-bis e 25-ter il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per
piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza
determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero
da infermita' dipendente da causa di servizio il personale
e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del
personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per
infermita' o altra causa indipendente dalla propria
volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di
diritto al primo corso successivo al cessare della causa
impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche
viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel
posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale
della Polizia di Stato che non superano il corso permangono
nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza
detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e
sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza
del corso successivo, purche' continuino a possedere i
requisiti previsti."
"Art. 28 (Promozione a ispettore tecnico). - 1. La
promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue,
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano
compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica ,
oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis,
comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo
25-bis, comma 8-bis."
"Art. 31 (Promozione a ispettore capo tecnico). - 1. La
promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sette anni
di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 ( per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente decreto:
"Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le
cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai
ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono
quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 .
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante
l'utilizzazione del personale delle forze di polizia
invalido per causa di servizio.
3. Il personale della banda musicale della Polizia di
Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di
istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in
sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo
degli ispettori tecnici del settore supporto logistico,
rendendo indisponibile un corrispondente posto nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e
puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto
logistico della banda musicale.";
3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il
personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo
all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal
competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile
nei ruoli tecnici, puo' presentare domanda di transito
nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori
tecnici, settore supporto logistico, entro il termine di
trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento
della Commissione Medica Ospedaliera, e puo' essere
destinato anche alle attivita' di supporto logistico della
banda musicale.".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 19 e 20 del
decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente
decreto:
"Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
e di ufficiale di polizia giudiziaria). - Agli appartenenti
alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella
dei medici veterinari della Polizia di Stato e' attribuita,
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di
ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei
dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di
ufficiale di polizia giudiziaria.
Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui
all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro
funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria.
Art. 8 (Incarichi temporanei). - Gli appartenenti alle
carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
della Polizia di Stato possono essere autorizzati ad
assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca
scientifica purche' compatibili con i doveri del proprio
servizio.
I medici della Polizia di Stato possono essere
autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione
presso le Universita' in settori di interesse per
l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere
rinnovata anche in relazione al profitto."
"Art. 19 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto
informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 , per il personale di cui al presente decreto in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
compilato:
a) (soppressa).
b) per il medico principale, e il medico veterinario
principale, dal direttore della divisione da cui dipendono;
il rapporto informativo viene vistato dal direttore del
servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio
centrale presso il quale prestano servizio che, per il
tramite della direzione centrale del personale, lo
trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il medico e il medico veterinario della Polizia
di Stato, dal direttore della divisione presso la quale
presta servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal
capo della Polizia.
Art. 20 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso
gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
del personale di cui al presente decreto legislativo in
servizio presso gli uffici e reparti periferici, e'
compilato:
a) (soppressa).
b) per i medici e i medici principali, per i medici
veterinari e i medici veterinari principali,
rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo
dirigente medico veterinario dal quale direttamente
dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda
da un primo dirigente medico, o da un primo dirigente
veterinario il rapporto informativo e' compilato dal vice
questore vicario, per il personale in servizio in questura,
e, negli altri casi dal dirigente dell'ufficio o reparto
presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli
elementi di valutazione professionale forniti dal
competente dirigente medico, o medico veterinario
individuato con il regolamento di semplificazione previsto
dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il
rapporto informativo viene vistato dal direttore della
direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il
tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo
trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo. Fino
all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di
attuazione di cui alla presente lettera sono individuate
con decreto del capo della Polizia-direttore generale della
Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a
decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta
nell'anno 2001.".
- La rubrica del Titolo I del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle note alle
premesse), reca: "Carriera dei funzionari della Polizia di
Stato che espletano funzioni di polizia.".
- La rubrica del Titolo II del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle note alle
premesse), reca: "Carriera dei funzionari tecnici di
Polizia.".
- La rubrica del Titolo III del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle note alle
premesse), reca:"Carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia.".
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 9, 11, 32,
36, 37, 47, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, e 65-ter
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati
dal presente decreto:
"Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla
qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani che godono dei diritti politici e che
sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai
sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per
la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.
I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di laurea
magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico il cui
superamento costituisce condizione per la partecipazione al
concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea magistrali o
in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con il
medesimo decreto sono indicate le classi di laurea
triennali ad indirizzo giuridico richieste per la
partecipazione al concorso interno di cui all'articolo
5-bis, comma 2 e per la promozione alla qualifica di
ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di
cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
3. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di effettuazione delle prove di efficienza
fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con
il medesimo decreto sono, altresi' previste le eventuali
forme di preselezione per la partecipazione al concorso di
cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le
prime in numero non inferiore a due, le modalita' di
svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni
esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con
modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 3, e'
riservato al personale della Polizia di Stato in possesso
del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e
con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei
posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra
meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio
effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in
entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. ll
predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni
precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria
o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello
stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a
"ottimo".
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla
qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di
cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione
iniziale della durata di due anni presso l'Istituto
superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento
del master universitario di secondo livello, sulla base di
programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e'
impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che
accedono alla qualifica di commissario ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in
due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo
applicativo presso strutture della Polizia di Stato
finalizzato all'espletamento delle funzioni previste
dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i
commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica
finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio,
che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7,
la conferma nella qualifica di commissario capo e'
effettuata previa valutazione positiva del dirigente
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui al comma 6.
5. (abrogato).
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo
applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio
operativo sono determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121."
"Art. 9 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente
superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze."
"Art. 11 (Nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza). - 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza
sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita
la commissione consultiva per la nomina a dirigente
generale di pubblica sicurezza a dirigente generale tecnico
ed a dirigente generale medico, composta dal capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che
la presiede, e dai prefetti provenienti dai ruoli della
Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
3. La commissione consultiva individua, nella misura
non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili,
i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore
idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle
esperienze professionali maturate e dell'intero servizio
prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della
Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le
piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
la direzione centrale del personale trasmette alla
commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in
suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari
indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per le nomine da conferire a partire dal 1°
gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti."
"Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nella carriera dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori
dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a
frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico
della durata di un anno presso la scuola superiore di
polizia, .finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di' programmi
e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la
carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori,
al di fuori del periodo applicativo, non possono essere
impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di
formazione della graduatoria finale sono determinate con il
decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera
e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame
finale del corso di formazione iniziale e che sono stati
dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore
tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata
di due anni, con verifica finale, finalizzato anche
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma
3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella
qualifica di direttore tecnico principale e' effettuata
previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio,
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui
all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai
servizi d'istituto secondo le modalita' previste
dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza
nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
4-bis. (abrogato).
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121."
"Art. 36 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente
superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa
data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.
"Art. 37 (Norma di rinvio). - 1. Al personale
appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
lett. b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13,
27 e 28-bis.
1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale
appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre
Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli."
"Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nelle carriere dei medici e dei medici veterinari). - 1. I
vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi
a frequentare un corso di formazione iniziale
teorico-pratico di un anno, presso la scuola superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. La scuola superiore di polizia,
finalizzato anche al conseguimento del master universitario
di secondo livello, sulla base di programmi e modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti
universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione
dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi
stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n.
121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici
veterinari della Polizia di Stato rivestono le qualifiche
di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle
funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il
corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
della graduatoria finale sono determinate con il decreto di
cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera
e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato
l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono
stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale
e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi
d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4,
comma 8, fermo restando la permanenza nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121."
"Art. 51 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore
medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data,
abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
con i compiti di istituto dei medici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze."
"Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale
appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e 10,
e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis."
"Art. 58 (Conferimento dei posti di funzione di livello
dirigenziale). - 1. Tutti gli incarichi di funzione sono
conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto
della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei
programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle
capacita' professionali dei funzionari.
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere
individuate, in rapporto alla medesima qualifica
dirigenziale, piu' posizioni graduate secondo la diversa
rilevanza degli incarichi.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito
delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono
conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai
primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche
corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
5. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento in disponibilita', il comando e il
collocamento fuori ruolo.
Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' istituita la commissione per la
progressione in carriera del personale appartenente alla
carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta
dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza e composta dal vice direttore generale della
pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore
generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento
determina le norme di organizzazione e funzionamento della
commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale
delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei
funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1, e'
integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di
sanita' e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in
sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di
servizio della medesima direzione centrale e da un
dirigente superiore tecnico.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, o
qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici
in servizio presso la direzione centrale del personale del
dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita'
di relatore e senza voto, il direttore centrale del
personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il
direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi
precedenti la direzione centrale del personale trasmette
alla commissione tutti gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di
amministrazione la proposta di graduatoria di merito
relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la
promozione alle qualifiche di commissario, di commissario
capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente
superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al
corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice
questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei
criteri di valutazione, determinati dal consiglio di
amministrazione secondo le disposizioni di cui agli
articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della
medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la
graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita'
alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31
dicembre 2001.
Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non
e' ammesso a scrutinio il personale appartenente alle
carriere di cui al presente decreto che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato
un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato
la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano
applicazione con riferimento ai giudizi complessivi
espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli
scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il
personale delle carriere di cui al presente decreto
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli
scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Art. 62 (Valutazione annuale dei dirigenti). - 1.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base
anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le
prestazioni dei dirigenti superiori dei primi dirigenti,
dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti
relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i
primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti
e qualifiche equiparate presentano, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto
da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia
di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla
base della relazione presentata da ciascun dirigente, una
scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, entro il successivo 30 giugno.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio
valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro
trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo
finale.
6. La scheda di valutazione per il personale con
qualifica di primo dirigente di vice questore e di vice
questore aggiunto sostituisce il rapporto informativo di
cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli
scrutini di promozione.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le
modalita' della relativa compilazione e presentazione, i
parametri della procedura di valutazione e i criteri per la
formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio
di amministrazione, su proposta del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la
revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in
considerazione ai fini della progressione in carriera e
dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2003.
Art. 63 (Promozioni per merito straordinario alle
qualifiche dirigenziali). - 1. Per il conferimento delle
promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice
questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e
di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la
commissione per la progressione in carriera formula una
proposta al consiglio di amministrazione. Per il
conferimento delle promozioni per merito straordinario alle
qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la
commissione per la progressione in carriera, ai fini della
proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre
alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere
le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei
criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per
merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo'
conseguire la promozione per merito straordinario alle
qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il
funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta
per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al
personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di
massima.
2. Non possono essere attribuite promozioni per merito
straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una
volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di
un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono
attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma
dell'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335."
"Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle
dotazioni organiche). - 1. Per le esigenze conseguenti alla
determinazione della struttura organizzativa delle
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del
personale delle carriere di cui al presente decreto possono
essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo
articolo 6.
2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e
funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma
restando la dotazione organica complessiva di ciascuna
carriera, con regolamento del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."
"Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339, il personale delle carriere della Polizia di Stato,
giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei
compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita' riportati
in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo
a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto
categorie, e' iscritto nel ruolo d'onore
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa
dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di
appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3,
previo giudizio medico-legale di inidoneita' assoluta al
servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo
d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo
consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per essere impiegato in incarichi
compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla
direzione di reparti operativi, sentita la commissione
consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor
civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta'
previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo'
chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per
essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione
fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono
disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per la progressione in carriera del personale di cui
al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la
disciplina prevista per il conferimento delle promozioni
nel ruolo di provenienza si applica con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle
particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni
da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero
dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e'
determinato, di volta in volta, in proporzione pari al
rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle
corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il
numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse.
Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di
posto e' arrotondata per eccesso all'unita'.
5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il
trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in
godimento e il trattamento economico previsto per la
qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della
progressione economica, l'anzianita' maturata al momento
della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli
assegni di superinvalidita', di assistenza, di
accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della
definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la
permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano
superiori ad un anno e siano stati retribuiti con
trattamento economico in attivita', sono assicurati la
riliquidazione del trattamento di quiescenza e il
trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio
spettante in attivita' di servizio.
6. Il richiamo o la permanenza in servizio del
personale iscritto delle carriere d'onore rende
indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del
personale medesimo, un numero di posti nella qualifica
iniziale delle carriere di provenienza, tale da assicurare
l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo, al personale delle carriere della Polizia di
Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali
delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel
ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo
116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1
della legge 27 febbraio 1989, n. 79.".
 
Allegato

TABELLE ALLEGATE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b);
b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei annualita', oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento;
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalita' di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Le modalita' attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), e' assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche' ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;
f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;
l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione;
n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalita' di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto;
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto;
v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);
z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalita' definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017;
dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica;
ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
1) sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima data;
2) il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e' pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non piu' di tre anni;
3) il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneita' alla promozione del personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo;
gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:
1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonche' per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalita' determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari;
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, e' bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello gia' destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalita' stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e' ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto e' gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonche' la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio;
mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»;
nn) in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unita', articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria.
I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalita' attuative, con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita';
oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo;
qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo;
ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico;
uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione;
vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies, 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo;
ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
eee) con decorrenza 1° gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza piu' le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non piu' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo;
fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;
ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalita' definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici capo con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;
nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto;
ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq);
ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalita' definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 48, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici capo con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto;
uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo;
vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo;
zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso;
aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 24-quater del decreto
legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota
all'art. 1.
- Il decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013,
n.144 (Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto
2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalita'
di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato), pubb. nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2013, n. 299.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 5,
del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito
dalla legge 1 febbraio, n.12 (Proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione), pubb. nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di personale). -
(Omissis).
5. Al fine di garantire la piena funzionalita' della
Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse
con le missioni internazionali:
a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per
l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato,
le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni
di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta
tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel
ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per
effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del
predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;
b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno
2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali
semplificate per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente
disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
- Per il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo
24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 24 aprile 1982, n. 335 vedi nelle note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note
all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 12, 24-sexies 24-septies,
e 26 del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335,
vedi nella nota all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 24-ter del citato decreto
legislativo 24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota
all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo
24 aprile 1982, n. 335, vedi nella nota all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 1, comma 261, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), pubbl. nella Gazz. Uff. 29 dicembre
2005, n. 302, S.O.:
"Art. 1. - (Omissis).
261. Fino a quando non saranno approvate le norme per
il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado
corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e delle Forze armate, e' sospesa l'applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere
funzionale si provvede:
a) mediante l'affidamento, agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
«sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo
31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al
ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con
la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del
personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della
dotazione organica del ruolo dei commissari vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo n. 334 del 2000.".
- Si riportano gli articoli, 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, e
48 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
"Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei
commissari e dei dirigenti). - 1. I funzionari di Polizia
di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla
specifica qualificazione professionale, le funzioni
inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma
responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e
quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti,
secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di
competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonche', nei
casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di
Pubblica Sicurezza.
2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le
qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale
di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori
aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti
non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di
indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche
nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto
del Ministro dell'interno, con piena responsabilita' per le
direttive impartite e per i risultati conseguiti;
esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando
all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e
sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o
impedimento.
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede,
altresi', all'addestramento del personale dipendente e
svolge, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di istruzione e formazione del personale della
Polizia di Stato.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono
ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di
pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi
dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a
svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli
altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre
a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al
comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare
rilevanza determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono
le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5.
Nell'ambito della relativa dotazione organica,
l'individuazione delle questure di sedi di particolare
rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno.
8.
9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche
funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o
reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la
responsabilita' dell'istruzione, della formazione e
dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti
preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa
esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni
previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di
ciascun programma.
9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1
dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi
informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza
agli appartenenti alla Polizia di Stato.
10. Nulla e' innovato per quanto attiene
all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle
direzioni centrali del Dipartimento della pubblica
sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il
personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o
livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza,
preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della
sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o
impedimento".
"Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La
promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale
e' ammesso il personale con la qualifica di commissario
capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica."
"Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Il percorso di
carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio
per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed
esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonche' per
l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore, e' definito con decreto
del Ministro dell'interno su proposta della commissione di
cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo
decreto determina altresi' i requisiti minimi di servizio
in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.".
"Art. 14 (Istituzione del ruolo direttivo speciale). -
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito
il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti
qualifiche:
vice commissario del ruolo direttivo speciale,
limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario del ruolo direttivo speciale;
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e'
costituita, per mille unita', ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, e, per trecento unita', con contestuale riduzione
della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come
indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.
Art. 15 (Funzioni del personale del ruolo direttivo
speciale). - 1. Il personale appartenente al ruolo
direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di
Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria,
svolge funzioni direttive con autonoma elevata
responsabilita' decisionale e corrispondente apporto
professionale in relazione ai compiti istituzionali della
Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano
l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di
Pubblica Sicurezza.
2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano
le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i
funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti
cui sono addetti. Ai medesimi e', altresi', affidata la
direzione di uffici o reparti, con le connesse
responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite
e per i risultati conseguiti.
3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del
ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al
comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito
dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono,
altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al
personale del ruolo dei dirigenti, con piena
responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori
dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono
nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o
impedimento.
4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale
provvedono altresi' all'addestramento del personale
dipendente e svolgono in relazione alla professionalita'
posseduta compiti di istruzione e formazione del personale
della Polizia di Stato.
Art. 16 (Accesso al ruolo direttivo speciale). - 1.
Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si
accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa
dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo
24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed
esame consistente in due prove scritte e in un colloquio.
Il concorso e' riservato al personale del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media
superiore o equivalente.
2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio.
3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di
svolgimento del concorso, di composizione della commissione
esaminatrice e di formazione della graduatoria sono
stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
regolamento sono individuate le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare
rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo
degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a
ciascuna di esse (33).
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. Durante il periodo di frequenza del corso il
personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel ruolo
direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di cui
all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della
durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di
polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi
comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture
della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa
secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie
oggetto di studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che
hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel
ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'
previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame
finale e di formazione della graduatoria finale sono
determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei
commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli
sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non
concorre a determinare l'attribuzione del trattamento
economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono
dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo
speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei
tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi e di centottanta giorni per infermita'
contratta durante il corso, ovvero per infermita'
dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale
femminile, per maternita'.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4
dell'articolo 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso determinano la cessazione dalla posizione di
aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre
1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I
provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa
ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la
nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.
Art. 19 (Promozione a commissario capo del ruolo
direttivo speciale). - 1. La promozione a commissario capo
del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei
posti disponibili, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che
abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella
qualifica.
Art. 20 (Promozione a vice questore aggiunto del ruolo
direttivo speciale). - 1. La promozione a vice questore
aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale
e' ammesso il personale con la qualifica di commissario
capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della
promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono
essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo
75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.
Art. 21 (Conferimento di promozioni connesse alla
cessazione dal servizio). - 1. Gli ispettori superiori -
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la
nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo
speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio
per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso,
se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio
senza demerito.
2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo
speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo
dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio
per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel
quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza
demerito."
"Art. 25 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro
qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza."
"Art. 29 (Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici).
- 1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come
segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle
seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del
corso di formazione iniziale;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.
3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come
segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle
seguenti qualifiche:
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico.
5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai
commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del
centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del
centro psicotecnico.
6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in
aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del
personale appartenente ai ruoli soppressi e' disposto il
transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
di Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 55.
7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e
3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337. E' conseguentemente ridotta la
dotazione organica del ruolo degli operatori e dei
collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella
4.
Art. 30 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli
dei direttori e dei dirigenti tecnici). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge
attivita' richiedente preparazione professionale di livello
universitario, con conseguente apporto di competenza
specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e
programmi tecnologici.
2. L'attivita' comporta preposizione ad uffici,
laboratori scientifici o didattici, non riservati al
personale del ruolo dei dirigenti, con facolta' di
decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici
nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di
proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
3. Il personale di cui al comma 1 assume la
responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita'
organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e
dall'attivita' di collaborazione col personale dirigente.
4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori
tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite
quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita'
organiche, con piena responsabilita' per le direttive
impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti
agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo
dei dirigenti determinati con decreto del Ministro
dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1
partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei
dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella
direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in
caso di assenza o impedimento (49).
5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori
tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del
personale della Polizia di Stato, in relazione alla
professionalita' posseduta.
6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti
tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna
qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il
suddetto personale sono individuati con decreto del
Ministro dell'interno.".
"Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La
promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale
e' ammesso il personale con la qualifica di direttore
tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi
di servizio effettivo nella qualifica.
Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente
tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente
tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di
un successivo corso di formazione dirigenziale, della
durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per
merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
corrispondente dei direttori tecnici in possesso della
qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di
effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica
di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente
disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato
al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di
cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti
gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 3 e 4.
Art. 35 (Concorso per la nomina a primo dirigente
tecnico). - 1. Il concorso per titoli ed esami di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera b), e' indetto
annualmente con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel
bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere
professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
preparazione professionale del candidato, con particolare
riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non
abbia riportato la votazione di almeno trentacinque
cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna
categoria di titoli sono determinati con il regolamento
ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle
previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli
ed esami, nominata con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta
dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e'
composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di
dirigente superiore;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su
cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione
dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici
con qualifica di dirigente superiore.".
"Art. 40 (Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento
dei direttori tecnici). - 1. Nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito
il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici,
riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo
41.
2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle
seguenti qualifiche:
vice direttore tecnico del ruolo speciale ad
esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione;
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico principale del ruolo speciale ad
esaurimento;
direttore tecnico capo del ruolo speciale ad
esaurimento.
3. La dotazione del ruolo e' fissata in centoventi
unita', di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice
direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale
ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico
principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale
ad esaurimento.
4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3
tra i settori di attivita' previsti dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, cosi' come modificato dal presente decreto, nonche'
l'individuazione dei profili professionali e relativi
contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno.
5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di
cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per
quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse
funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori
tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono
necessariamente il possesso dei titoli di studio
universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei
direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche
abilitazioni professionali.
6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici impiegato nel settore sanitario,
nell'ambito delle relative strutture della Polizia di
Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto
amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non
richiedono la qualificazione della professione medica, ed
e' preposto ad unita' organizzative presso uffici sanitari
di livello dirigenziale.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli
articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad
esaurimento dei direttori tecnici si applicano le
disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori
tecnici.
8. Fino alla cessazione dal servizio del personale
immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente
titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo
successivo, sono rese indisponibili centosessantasette
unita' nella dotazione organica del ruolo degli operatori e
dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.
Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono,
mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una
prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo
dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in possesso del titolo di
studio di scuola media superiore o equivalente, che
rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei
contingenti fissati per ciascun profilo professionale con
il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4
dell'articolo 40.
3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove
mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno
degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della
legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli
stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo
28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18,
salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma
1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui
all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della meta'.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di
formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai
predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
17, commi 6, 7 e 8.
8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento
del corso di formazione, del tirocinio operativo, di
valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria finale, sono stabiliti,
rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4."
"TITOLO III - Riordino dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato
Capo I - Ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti medici
Art. 43 (Ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti medici). - 1. Il ruolo dei direttivi medici si
articola nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione iniziale;
medico principale;
medico capo.
2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle
seguenti qualifiche:
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico.
3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi
precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. E' conseguentemente
ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e
dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che
sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 44 (Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti
medici). - 1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti
attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina
preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e
limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di
soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni;
d) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro
nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero
dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno
quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le
attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di
medico competente, previste dalle disposizioni in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate
strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;
e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici
delle Forze armate;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico
legali del personale della Polizia di Stato e partecipano,
con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli
articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e
successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame
pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della
Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di
competenza;
i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui
all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
j) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
k) non possono esercitare l'attivita'
libero-professionale nei confronti degli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con
strutture sanitarie pubbliche."
"Art. 48 (Promozione a medico capo). - 1. La promozione
a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il
personale con la qualifica di medico principale che abbia
compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
Per completezza d'informazione si riporta, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli articoli 7, 8, 9, 49 e 51 del
citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
"Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento del corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei
commissari, in possesso di una delle lauree indicate
all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice
questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
alla lettera a), del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso, sono determinati con il
regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.
Art. 8 (Concorso per la nomina a primo dirigente). - 1.
Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 comma
1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del
candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo
della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere
professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di
preparazione professionale del candidato, anche la sua
capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative
assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. L'esame non si intende superato se il candidato
abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque
cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato
compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a
ripetere la prova concorsuale.
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla
data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio.
6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna
categoria di titoli sono determinati con regolamento del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di
cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza, e'
presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie
ed e' composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del
dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di
questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di
organizzazione del settore pubblico od aziendale.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il
dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione
dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Art. 9 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente
superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia
compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.
"Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento di un successivo corso
di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con
esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e'
ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in
possesso della qualifica di medico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
per titoli ed esami riservato al personale che riveste la
qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico
principale. Se i posti complessivamente disponibili sono
due, uno di questi e' riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di
cui alla lettera a) dello stesso comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
graduatoria di merito del concorso per il personale di cui
al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del
posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i
sanitari che hanno superato il corso di formazione
dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 3 e 4 ."
"Art. 51. - 1. La promozione a dirigente superiore
medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data,
abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
con i compiti di istituto dei medici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.".
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, vedi alle note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 vedi alle note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 v. alle note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 47 decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse) vedi alle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 169 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), pubb. nella Gazz. Uff.
25 gennaio 1957, n. 22, S.O.:
"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo
scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio
della completa personalita' dell'impiegato, emesso sulla
base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo
stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti
informativi e relativi giudizi complessivi.
Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni
triennio, determina mediante coefficienti numerici i
criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle
esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno
avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio
prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali
elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al
profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle
vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori
responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica
da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche,
nonche' alla cultura generale e alla capacita'
professionale.
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella
qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire,
oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo
scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di
amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita',
pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo
stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha
riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di
ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione
dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio,
del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e
di quelle dei promo.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 59 e 62
del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.), pubbl. nella Gazz. Uff.
12 agosto 1957, n. 200, S.O.
"Art. 59 (Annullamento del decreto di concessione). -
Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e'
annullato e si provvede al recupero della somma liquidata
nel caso in cui venga accertato che la concessione si baso'
su falsi presupposti.
L'annullamento della concessione ed il recupero delle
somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro."
"Art. 62 (Determinazione dei coefficienti di
scrutinio). - Ai fini della valutazione dei singoli
impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti su un
apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di
titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria.
Il coefficiente e' assegnato ad ogni impiegato per ciascuna
categoria di titoli a maggioranza degli intervenuti; il
coefficiente complessivo e' dato dalla somma dei
coefficienti. La comparazione fra i vari scrutinati e'
fatta sulla base dei coefficienti complessivi riportati da
ciascun impiegato.
Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione
deve indicare tra l'altro, i motivi in base ai quali
determinati titoli risultanti dal fascicolo personale e
dalla scheda personale siano stati esclusi dalla
valutazione.
Le schede personali ed i quaderni debbono essere
allegati al verbale.".
- Per il testo degli articoli 4, 20-ter, 24 e 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, vedi alle note dell'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 15,
20-sexies, 20-septies, 31-bis e 31-quinquies del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337:
"Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze
operative di polizia e, in generale, di supporto del
Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette
esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del
personale della Polizia di Stato che svolge attivita'
tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di
polizia scientifica, di telematica, di telecomunicazioni,
di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di
accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio
sanitario:
1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
2) ruolo dei revisori tecnici;
3) ruolo dei periti tecnici;
4) ruolo dei direttori tecnici;
5) ruolo dei dirigenti tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella
allegata tabella A.
I profili professionali degli appartenenti ai ruoli
degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e
dei direttori tecnici sono individuati con decreto del
Ministro dell'interno."
"Art. 3 (Ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici). - 1. Il ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le
seguenti denominazioni:
operatore tecnico;
operatore tecnico scelto;
collaboratore tecnico;
collaboratore tecnico capo."
"Art. 20-sexies (Promozione alla qualifica di revisore
tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di revisore
tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori
tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 20-septies (Promozione alla qualifica di revisore
tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di
revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica."
"Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito
tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di
perito tecnico superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale avente una
anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica
di perito tecnico capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante
concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato
al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in
possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a)
precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti
non coperti mediante concorso sono portati in aumento
all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al
comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove
di esame e la composizione della commissione esaminatrice,
sono fissate con decreto del Ministro dell'interno."
"Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore «sostituto
direttore tecnico). - 1. I periti tecnici superiori che al
1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di
effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad
una specifica selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di «sostituto direttore tecnico» con
decorrenza dallo stesso 1°gennaio
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il
personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del
richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza,
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione
di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione
di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e'
effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui
al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la
composizione della commissione esaminatrice, nonche' i
punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di
formazione della graduatoria finale, sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori «sostituti direttori
tecnici» possono essere affidate, nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di
vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre
al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del
ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad
esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono
essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori
funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al
medesimo articolo 24, comma 5.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7, 17, 20,
22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n. 240:
"Art. 7 (Organico). - 1. La dotazione organica della
banda musicale della Polizia di Stato e' cosi' determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centotre orchestrali
2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico
complessivo della Polizia di Stato."
"Art. 17 (Commissione esaminatrice del concorso ad
orchestrale). - 1. La commissione esaminatrice del concorso
previsto dall'articolo 14 e' nominata con decreto del
Ministro dell'interno ed e' composta da:
a) un funzionario dirigente in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;
b) un funzionario direttivo con la qualifica non
inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio
presso lo stesso Dipartimento;
c) il maestro direttore della banda musicale della
Polizia di Stato;
d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due
esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per
il quale e' bandito il concorso.
2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario della carriera direttiva in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza."
"Art. 20 (Concorso per la nomina ad orchestrale). - 1.
I candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le
seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato
bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal
candidato, e di uno studio di adeguate difficolta'
tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre
proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu'
brani scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla
struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento
suonato.
2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte,
le suddette prove sono integrate dall'esecuzione,
nell'insieme della banda, di uno o piu' brani, a scelta
della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico
riguardante lo strumento suonato.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove
d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle
singole prove.
4. L'esame si intende superato se il candidato ha
riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna
prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a
40/50.
5. Il punteggio di merito finale per la formazione
della graduatoria e' dato dalla somma della media dei
punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli.
"Art. 22 (Modalita' di svolgimento del concorso per la
nomina ad orchestrale). - 1. Per l'effettuazione delle
prove pratiche in banda previste dall'art. 20 in assenza
del maestro direttore e del maestro vice direttore, la
direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto
estraneo all'amministrazione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato
decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335:
"Art. 55 (Trasferimenti). - I trasferimenti di sede del
personale di cui al presente decreto legislativo, fatto
salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a
domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato
servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro
anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto
semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande
presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e
pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate,
individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
nazionale di polizia.
Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate
puo' chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza
in sede.
Nel disporre il trasferimento d'ufficio
l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di
servizio e anche delle situazioni di famiglia e del
servizio gia' prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto
anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al
prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una
situazione oggettiva di rilevante pericolo per il
dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali
situazioni personali.
La destinazione del personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.".
 
Art. 3

Disposizioni comuni per la Polizia di Stato

1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: «sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.».
10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.
11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro».
12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilita' previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta'.
14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto.

Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n. 240 (per l'argomento vedi nelle note
all'articolo 1).
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubb. nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma
dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubb.
nella Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubb. nella Gazz. Uff. 12
settembre 2016, n. 213:
"Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
5. In prima applicazione, i provvedimenti e i
protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4,
commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo
termine, al fine di rafforzare gli interventi di
razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo
coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre
Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso
cui i responsabili di ciascun presidio di polizia
interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le
notizie relative all'inoltro delle informative di reato
all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi
prescritti dalle norme del codice di procedura penale.".
- Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto 5
ottobre 2000, n.334 vedi le note all'articolo 2.
- Per il testo degli articoli 6, 24-quater, 27 e 27-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 5, 25-bis e 25-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, vedi nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, vedi alle note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, vedi alle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 46
del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
"Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori
tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei
requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3.
I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,
sono indicate le lauree specialistiche per la
partecipazione al concorso, individuate secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le
abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono
fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima
del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative
disposizioni attuative.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
sono previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di
esame sulle materie attinenti ai profili professionali,
scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due,
le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione
delle commissioni esaminatrici e di formazione delle
graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse.
4. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante
concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle
prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di
Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale
non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
"Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici, in possesso della laurea
in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa
denominazione in sede di attuazione del regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
dell'abilitazione all'esercizio professionale e
dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al comma 2. I limiti di
eta' per la partecipazione al concorso sono quelli
stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita'
morali e di condotta sono quelle previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
sono previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed
orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
di svolgimento del concorso, di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante
concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle
prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di
Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale
non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice ispettore o
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2199
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco."
"Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del
personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a
concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto
legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (Disposizioni urgenti per
la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), pubb. nella Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n.
75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 31 maggio 2005, n. 89, in Gazz. Uff. 31 maggio 2005,
n. 125:
"Art. 1-bis (Disposizioni relative ai servizi sanitari
e tecnici della Polizia di Stato). - 1. Ferma restando la
normativa vigente in materia di autorizzazione alle
assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di
dirigente superiore medico e di primo dirigente medico
della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, e successive modificazioni, e' rispettivamente
rideterminata in 11 e 37 unita'.
2.
3.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della
relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi
dell' articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle
disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica
delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico
e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'. Le nomine
di cui al presente articolo devono aver luogo
contestualmente alla riduzione, di cui al precedente
periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e
dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita
autorizzazione ad assumere ai sensi dell' articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive
modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti
medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A
allegata al presente decreto.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento
dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello
Stato), pubb. nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158,
S.O., come modificati dal presente decreto:
"Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di
Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato
assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche
dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di
Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego
anche presso la sezione paralimpica dei gruppi sportivi
"Polizia di Stato-Fiamme oro," istituita nell'ambito dei
ruoli del personale che espleta attivita'
tecnico-scientifica e tecnica.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica
all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.
Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia che abbia riportato
un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di
servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego anche presso la
sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro," istituita nell'ambito dei ruoli del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e
tecnica.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica
all'interessato del giudizio di inidoneita'
Art. 3. - Salvo quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, numero 738, il
personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita',
dipendente da causa di servizio, che non comporti
l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a
domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche
di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
amministrazioni dello Stato, sempreche' la infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego anche presso la
sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro," istituita nell'ambito dei ruoli del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e
tecnica.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica
all'interessato del giudizio di inidoneita'.".
- Per il testo dell'articolo 65-ter del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, vedi alle note
all'articolo 1.".
 
Art. 4

Dotazioni complessive

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 1, la parola: «complessiva» e' sostituta dalla seguente: «organica», le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» e' sostituita dalla seguente: «4.207»;
2) al comma 2, le parole: «e dei periti e' fissata in 30.979» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 30.956» e le parole: «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «e dei revisori e' fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 21.701»;
4) al comma 4, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla seguente: «consistenza» e le parole: «e degli operatori e collaboratori e' costituita da 65.464» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 58.877»;
5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.»;
b) all'articolo 826, al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «506 unita', di cui 463» sono sostituite dalle seguenti: «505 unita'»;
2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalle seguenti: «generali di brigata»;
3) alla lettera b), la parola: «5» e' sostituita dalla seguente: «6»;
4) alla lettera d), la parola: «170» e' sostituita dalla seguente: «169»;
5) alla lettera e), la parola: «159» e' sostituita dalla seguente: «157»;
6) alla lettera f), la parola: «170» e' sostituita dalla seguente: «171»;
c) all'articolo 827, comma 1:
1) alla lettera e), le parole: «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «ispettori»;
2) alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «sovrintendenti»;
d) all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola: «subalterni» e' sostituita dalla seguente: «inferiori»;
e) all'articolo 829, comma 1;
1) all'alinea, la parola: «96» e' sostituita dalla seguente: «94»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) generale di divisione o brigata: 1»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ufficiali inferiori: 17»;
4) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) ispettori: 76.»;
f) all'articolo 830, comma 1:
1) all'alinea, la parola: «2.000» e' sostituita dalla seguente: «1.000»;
2) alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalla seguente: «generali di brigata»;
3) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»;
4) alla lettera b), la parola: «3» e' sostituita dalla seguente: «5»;
5) alla lettera c), la parola: «3» e' sostituita dalla seguente: «2»;
6) alla lettera d), la parola: «232» e' sostituita dalla seguente: «132»;
7) alla lettera e), la parola: «91» e' sostituita dalla seguente: «40»;
8) alla lettera f), la parola: «1.670» e' sostituita dalle seguenti: «819»;
g) all'articolo 2212-quater:
1) al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli ispettori.
1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei sovrintendenti.
1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri.
1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei periti.
1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei revisori.
1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 800, 826, 827,
828, 829, 830, 2212-quater del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, come modificati o introdotti dal
presente decreto:
"Art. 800 (Consistenze organiche complessive dell'Arma
dei carabinieri). - 1.La consistenza organica degli
ufficiali in servizio permanente e' di 4.207 unita'.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di
30.956 unita'.
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e'
di 21.701 unita'.
4. La consistenza organica del ruolo appuntati e
carabinieri e' di 58.877 unita'.
5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e'
prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.
5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono
essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fermo restando il volume organico
complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al
piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di
economicita' dell'azione amministrativa."
"Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). -
1.Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi
sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale,
sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per
un contingente complessivo di 505 unita' in soprannumero ai
ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) generali di brigata: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 6;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 169;
e) sovrintendenti: 157;
f) appuntati e carabinieri: 171.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84
unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e
sull'assistenza.
Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio
culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi'
determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 18;
f) sovrintendenti: 24;
g) appuntati e carabinieri: 21.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al
potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale di 249 unita', da collocare in
soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del
Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il
predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori:1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: 39.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al
trattamento economico, alla motorizzazione,
all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Art. 829 (Contingente per la tutela della salute). - 1.
E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale di 94 unita', da collocare in
soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento
del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il
predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generale di divisione o brigata: 1;
b) ufficiali inferiori: 17;
b-bis) ispettori: 76;
2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e
accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui
al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che
provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali.
Art. 830 (Contingente per la Banca d'Italia). - 1.E'
costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unita', per
l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di
valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e'
cosi' determinato:
a) generale di brigata: 1;
a-bis) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 5;
c) ufficiali inferiori: 2;
d) ispettori: 132;
e) sovrintendenti: 40;
f) appuntati e carabinieri: 819.
2.Il predetto contingente e' posto in soprannumero
all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla
sezione precedente. L'impiego del contingente e'
disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato
tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la
Banca d'Italia.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le
indennita' comunque spettanti al personale effettivamente
impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche'
ogni altro elemento di onere connesso al servizio di
vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca
d'Italia."
"Art. 2212-quater (Personale dei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla
costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei
carabinieri, ferme restando le consistenze organiche
complessive di cui all'articolo 800, al fine del
progressivo riassorbimento e fino al completo
avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli
ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori,
degli appuntati e carabinieri, degli operatori e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri le vacanze
organiche verificatesi nei predetti ruoli sono
progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei
corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei
carabinieri.
1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale
degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la
consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende
comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli
ispettori.
1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale
dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3,
la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si
intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei
sovrintendenti.
1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo
forestale degli appuntati e carabineiri di cui all'articolo
2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle
unita' del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri.
1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo
forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5,
la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma
dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si
intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei
periti.
1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo
forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma
6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3,
si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei
revisori.
1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo
forestale degli operatori e collaboratori di cui
all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del
ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende
comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli
operatori e collaboratori.".
 
Art. 5

Ruoli

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 821:
1) al comma 1:
1.1.) alla lettera b), la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale»;
1.2.) alla lettera c), le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.3.) la lettera c-bis) e' soppressa;
2) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) alla lettera a), le parole: «, specialita'» sono sostituite dalla seguente: «e»;
1.3) alla lettera b), le parole: «e psicologico» e «, specialita' psicologia» sono soppresse;
1.4) alla lettera c), dopo la parola: «sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico» e dopo la parola: «veterinaria» sono aggiunte le parole: «, specialita' psicologia»;
b) all'articolo 822:
1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
c) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera b) la parola: «22» e' sostituita dalla seguente: «24»;
2) alla lettera c) la parola: «80» e' sostituita dalla seguente: «82»;
3) alla lettera d) la parola: «465» e' sostituita dalla seguente: «470»;
d) gli articoli 835 e 836 sono abrogati;
e) all'articolo 915, al comma 2 le parole: «prevista dall'articolo 916» sono soppresse;
f) all'articolo 952, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 821, 822, 823,
835, 836, 915, 952 del citato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, come modificati dal presente decreto:
"Art. 821 (Ruoli del personale in servizio permanente).
- 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo forestale;
c) ruolo tecnico;
c-bis (abrogata).
2. Il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio
permanente e' articolato nei seguenti comparti e
specialita':
a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione
e commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico: specialita'
investigazioni scientifiche, specialita' telematica,
specialita' genio;
c) comparto sanitario e psicologico: specialita'
sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria,
specialita' psicologia.
3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente
sono i seguenti:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sovrintendenti.
4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel
ruolo degli appuntati e carabinieri.
Art. 822 (Modifiche al ruolo tecnico). - 1. Fermi
restando l'organico complessivo e il numero delle
promozioni annuali previsto dal presente codice per il
ruolo tecnico, possono essere disposte, senza oneri
aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante
soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti
o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive
esigenze di sostegno tecnico.
Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1.
Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale
e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 10;
b) generali di divisione: 24;
c) generali di brigata: 82;
d) colonnelli: 470.".
"Art. 915 (Sospensione precauzionale obbligatoria). -
1. La sospensione precauzionale dall'impiego e' sempre
applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo
carico:
a) il fermo o l'arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della
liberta' personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali
da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui
applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca
dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potesta'
dell'amministrazione di applicare la sospensione
facoltativa, se la revoca stessa non e' stata disposta per
carenza di gravi indizi di colpevolezza."
"Art. 952 (Collocamento in congedo). - 1.
L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che
cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal
prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una
delle cause previste dall'articolo 951, eccettuata la
perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita',
se si tratta di non idoneita' permanente al servizio
incondizionato, il militare e' collocato in congedo
assoluto.
3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi
al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli
appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai
ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio
militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da
causa di servizio, che ha conseguito la nomina a
carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle
qualifiche funzionali del personale civile del Ministero
della difesa, secondo modalita' e procedure di cui
all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato
trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale
dell'amministrazione di destinazione.".
 
Art. 6

Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 651:
1) nella rubrica, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) al comma 1, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
b) dopo l'articolo 651 e' inserito il seguente:
«Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:
a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta';
c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di eta'.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:
a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso applicativo.
3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»;
c) all'articolo 662, al comma 1, le parole: «1/13» sono sostituite dalle seguenti: «1/26»;
d) l'articolo 663 e' abrogato;
e) all'articolo 664:
1) alla rubrica le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.»;
f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b):
1) dopo le parole: «i militari» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente»;
2) le parole: «superiore alla media» sono sostituite dalla seguente: «eccellente»;
g) all'articolo 665, al comma 1, la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
h) all'articolo 666:
1) al comma 1, le parole: «e speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, forestale e tecnico»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»;
4) al comma 3-bis, la parola: «ottavo» e' sostituita dalla seguente: «nono» e le parole: «di detto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»;
i) all'articolo 667, al comma 1 le parole: «e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
l) all'articolo 668, al comma 1 la lettera d) e' soppressa;
m) all'articolo 670, al comma 1 le parole: «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
n) all'articolo 676, al comma 1 le parole: «, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Aeronautica militare»;
o) all'articolo 678:
1) al comma 5, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) il comma 6 e' abrogato;

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 651, 651-bis, 662,
663, 664, 664-bis, 665, 666, 667, 668, 670, 676, 678 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificati o introdotti dal presente decreto:
"Art. 651 (Alimentazione ordinaria dei ruoli normali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1. Gli ufficiali dei ruoli
normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le accademie militari, e che hanno completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal
regolamento."
"Art. 662 (Condizioni per il reclutamento straordinario
nel ruolo normale). - 1. Il concorso di cui all'articolo
652, puo' essere bandito se il prevedibile numero dei
sottotenenti che concludono nell'anno il corso di
applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/26
della consistenza organica degli ufficiali inferiori del
ruolo normale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo
722, comma 1, lettera b).".
"Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico). - 1. Il
reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del
ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante
pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il
trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei
requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla
specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili, i militari in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non
direttivi e non dirigenti che non hanno superato il
quarantesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni di
servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in
possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica
richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.
Art. 664-bis (Alimentazione del ruolo forestale). - 1.
Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico
concorso, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il
trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei
requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di
concorso pertinente alla specifica professionalita' del
ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili, i militari in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non
direttivi e non dirigenti che non hanno superato il
quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo
biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e
sono in possesso del diploma di laurea magistrale o
specialistica richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso di formazione.
Art. 665 (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai
concorsi). - 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori
delle forze di completamento possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto e senza aver
superato il 34° anno di eta', ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale e del
ruolo tecnico.
2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in
ferma prefissata costituisce titolo ai fini della
formazione delle graduatorie di merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli
ufficiali inferiori delle forze di completamento sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
Art. 666 (Immissioni in ruolo). - 1. Per le immissioni
in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze
complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e
tecnico.
2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso
per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso
superare un tredicesimo della consistenza organica degli
ufficiali inferiori del medesimo ruolo.
3. Il numero dei posti da mettere annualmente a
concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in
ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza
organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado
da tenente a tenente colonnello compresi.
3-bis. Il numero dei posti da mettere annualmente a
concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in
ogni caso superare un nono della consistenza organica degli
ufficiali inferiori del medesimo ruolo.
Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere
banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani
e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel
ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.
(Omissis).
Art. 668 (Commissioni di concorso). - 1. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del
Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata -
presidente;
2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di
grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica
non superiore a direttore di sezione - segretario senza
diritto di voto;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non
inferiore a contrammiraglio - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non
inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi
appartengono al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado
non inferiore a capitano di fregata - membri, se i
giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di
porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica
non superiore a direttore di sezione - segretario senza
diritto di voto;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
di grado non inferiore a generale di brigata aerea -
presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
normale, di grado non inferiore a tenente colonnello -
membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica
non superiore a direttore di sezione - segretario senza
diritto di voto;.
d. (soppressa)."
"Art. 670 (Nomina nel servizio permanente). - 1. Gli
ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel
numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono
dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati,
rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo
di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto,
capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica
militare del ruolo naviganti speciale.
2. I vincitori del concorso assumono una anzianita'
assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di
tenente di vascello alla data del decreto di nomina in
servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e
prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta
anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria del
concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa
anzianita' assoluta.
3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali
reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del
presente articolo, possono essere riscattati, a domanda
degli interessati, ai fini della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita INPDAP e dell'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914.
Art. 676 (Reclutamento). - 1. Gli ufficiali piloti e
navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare sono reclutati
mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori
militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni
dodici.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi
sono i seguenti:
a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta';
b) aver conseguito un diploma di istituito di
istruzione secondaria di secondo grado;
c) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali,
accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare,
necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita'
di piloti militari o di navigatori militari.
2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali
piloti e navigatori di complemento determinato annualmente
con la legge di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei
reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su
richiesta della Forza armata interessata possono essere
ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per
navigatori militari i giovani che non abbiano superato il
venticinquesimo anno di eta' alla data di emanazione del
bando di concorso.
Art. 678 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
ausiliari). - 1. L'assunzione in servizio quale ufficiale
ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il
periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni
dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del
datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il
rapporto di lavoro e' risolto.
2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le
disposizioni dell'articolo 990.
3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale
ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un
punteggio incrementale non inferiore a quello che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi
prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste
riserve di posti fino all'80 per cento dei posti
annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi
per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali
a nomina diretta, di cui all'articolo 652.
5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di
complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,
che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei
carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per
cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al
ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
6. (abrogato).
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si
applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno
prestato servizio senza demerito.
8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento
dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le
attivita' di propria competenza anche a beneficio degli
ufficiali ausiliari.
9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si
applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.".
 
Art. 7

Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 722:
1) al comma 1, lettera b) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) al comma 2, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola: «anno» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
b) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente:
«Art. 734 (Corso di applicazione e corso di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
c) all'articolo 735:
1) al comma 1, alinea dopo la parola: «prescritto» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;
2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
3) al comma 1-bis, le parole: «1-bis» sono sostituite dalla seguente: «3» e dopo le parole: «pari grado,» sono inserite le seguenti: «che ha frequentato l'accademia militare,»;
d) l'articolo 736 e' sostituito dal seguente:
«Art. 736 (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalita' telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.»;
e) all'articolo 737:
1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
f) all'articolo 738:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
2) al comma 3, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
g) all'articolo 740, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.»;
h) l'articolo 749 e' abrogato;
i) all'articolo 755:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli normale, forestale e tecnico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento» e dopo le parole: «assolvimento delle funzioni» e' inserita la seguente: «dirigenziali»;
2) al comma 3, dopo la parola: «frequenza» sono inserite le seguenti: «anche con modalita' telematica».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 722, 735, 736,
737, 738, 740, 749, 755 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, come modificati dal presente decreto:
"Art. 722 (Formazione degli ufficiali a nomina diretta
dei ruoli normali). - 1. I candidati utilmente collocati
nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per
ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina
militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi
applicativi di durata non superiore a un anno accademico le
cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei
rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano
un corso applicativo della durata non inferiore a due anni,
le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e'
rideterminata, a seguito del superamento degli esami di
fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del
concorso e di quello conseguito al termine del corso
stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti
all'Esercito italiano, alla Marina militare e
all'Aeronautica militare, dopo i pari grado provenienti dai
corsi regolari delle rispettive accademie militari che
terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se
appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado
provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo
formativo nello stesso anno.
3. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo, se non devono assolvere o
completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva."
"Art. 735 (Mancato superamento dei corsi di
applicazione e di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del
ruolo normale che non superano il corso di applicazione per
essi prescritto sono collocati nella categoria del
complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
a). (abrogata).
b). (abrogata).
c). (abrogata).
1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il
corso di perfezionamento per essi prescritto non sono
ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione
dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 3, sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado, che ha
frequentato l'accademia militare, avente la stessa
anzianita'.
(Omissis).
"Art. 737 (Corso formativo per ufficiali del ruolo
tecnico). - 1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a
frequentare un corso formativo, della durata non inferiore
a due anni, al termine del quale e' determinata una nuova
anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria
finale del corso.
Art. 738 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi
dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono
vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a
sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni,
che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina
diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di
cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette
anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso
applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente
contratta.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale
del ruolo tecnico e del ruolo forestale, se non gia' in
servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette
anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso
formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente
contratta.".
"Art. 740 (Superamento dei corsi di formazione e nomina
nel grado). - 1. Gli allievi che superano gli esami di fine
corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza
armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal
bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale
della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio
richiesto dal bando di concorso e' il diploma di laurea;
c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o
forestale.
2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del
punteggio della graduatoria del concorso e di quello
conseguito al termine del corso stesso.".
"Art. 755 (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto
per gli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola
ufficiali carabinieri dai maggiori dei ruoli normale,
forestale e tecnico. Il corso tende all'affinamento della
preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale
dei frequentatori, anche attraverso il miglioramento di
competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni
dirigenziali nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le
potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di
specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame
sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio
di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e
dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono
comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le
modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza anche
con modalita' telematica, di rinvio, di valutazione dei
frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della
commissione di cui al comma 2.
 
Art. 8

Stato giuridico e impiego

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 855:
1) al comma 1, dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) il comma 2 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 855 e' inserito il seguente:
«Art. 855-bis (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento.
5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.»;
c) all'articolo 908, comma 1, le parole: «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 906 si applica»;
d) all'articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
e) all'articolo 944, comma 1, le parole: «, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»;
f) all'articolo 963, comma 1, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria»;
g) all'articolo 964, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria»;
h) all'articolo 965, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 855, 908, 928,
944, 963, 964, 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, come modificati dal presente decreto:
"Art. 855 (Precedenza tra militari di differenti ruoli
o diverse categorie). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali
e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare hanno la precedenza sugli
ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per
l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni
specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in
vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando
compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado
indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. (abrogato).
"Art. 908 (Ipotesi speciale di riduzione dei quadri). -
1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei
gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non
si effettuano tutti gli anni, l'articolo 906 si applica
solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento.
Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro
non sono computati nel numero massimo del grado di
appartenenza fino alla promozione."
"Art. 928 (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri). - 1. I limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di
eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in
relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza,
sono i seguenti:
a) generale di corpo d'armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico:
61 anni."
"Art. 944 (Cessazione a domanda per ufficiali piloti e
navigatori di complemento). - 1. Gli ufficiali piloti e
navigatori di complemento dell'Esercito italiano e della
Marina militare che hanno conseguito il brevetto di pilota
di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di
navigatore o di pilota di elicottero e che,
successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati
non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono
chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici."
"Art. 963 (Disposizioni generali). - 1. Agli ufficiali
dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del
comparto sanitario e psicologico, specialita' sanita'
(medicina/farmacia) e specialita' veterinaria dell'Arma dei
carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso
facolta' universitarie per i quali opera la riserva di
posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si
applicano gli articoli seguenti.
Art. 964 (Ammissione ai corsi di specializzazione). -
1.Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli
ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialita'
sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria
dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono
ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze
dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle
facolta' mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione
alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere
in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo
il numero di anni prescritto per il conseguimento della
specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data
di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e'
aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente
ferma contratta, ancora da espletare.
Art. 965 (Proroga della durata dei corsi). - 1.
L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare e
l'ufficiale del comparto sanitario e psicologico,
specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita'
veterinaria dell'Arma dei carabinieri al quale e' stata
concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e'
vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni
pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato
dell'anno di proroga ottenuto.".
 
Art. 9

Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1045, comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «da un generale di» sono inserite le seguenti: «corpo d'armata o di» e le parole: «o di brigata» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo normale»;
2) alla lettera c), dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;
3) la lettera d) e' soppressa;
4) alla lettera e), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
5) alla lettera e-bis), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o»;
b) all'articolo 1097:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «ufficiali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
1.2) alla lettera a), le parole: «, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
1.3) alla lettera b), le parole: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.»;
c) all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico-logistico e forestale» sono soppresse;
d) all'articolo 1231, comma 1:
1) dopo la parola: «laurea» e' inserita la seguente: «magistrale»;
2) dopo la parola: «capitano» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.»;
3) le lettere a) e b) sono soppresse;
e) all'articolo 1269, il comma 2 e' sostituto dal seguente:
«2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.»;
f) il quadro I della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 10, 11 e 12 allegate al presente decreto;
g) il quadro II della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 13 e 14 allegate al presente decreto;
h) il quadro III della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 15, 16 e 17 allegate al presente decreto;
i) il quadro IV della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IV di cui alla tabella 18 allegata al presente decreto;
l) il quadro V della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro V di cui alla tabella 19 allegata al presente decreto.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 1045, 1097,
1226-bis, 1231, 1269 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, come modificati dal presente decreto:
"Art. 1045 (Commissione ordinaria di avanzamento
dell'Arma dei carabinieri). - 1. La commissione ordinaria
di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, presidente;
b) da un generale di corpo d'armata o di divisione del
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo
normale dell'Arma dei carabinieri;
d) (soppressa).
e) da un generale di brigata o colonnello del comparto
di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la
valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico;
e-bis) da un generale di brigata o colonnello del ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione
riguarda gli ufficiali di detto ruolo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente
assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a
parita' di grado, il piu' anziano.".
"Art. 1097 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e
tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello,
generale di brigata, generale di divisione e generale di
corpo d'armata e gradi corrispondenti.
1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente
colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di
divisione e generale di corpo d'armata."
"Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e profili di
carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla
tabella 4 allegata al presente codice."
"Art. 1231 (Mancato conseguimento del diploma di
laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale che non
conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31
dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano sono
collocati nella categoria del complemento con obbligo di
ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.
a). (abrogata).
b). (abrogata)."
"Art. 1269 (Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri). - 1.I
corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti
ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento
dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i
seguenti:
a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di
gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di
esperimento pratico presso un comando di regione;
b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di
gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di
esperimento pratico presso un comando provinciale;
c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali
subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando
compagnia territoriale;
d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali
subalterni ovvero compimento del 4°anno dalla data di
ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1,
gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai
fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto
mesi continuativi di servizio.".
 
Art. 10

Personale delle bande musicali

1. All'articolo 1512, comma 1, lettera d) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1512 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1512 (Maestro direttore e maestro vice
direttore). - 1. I maestri direttori e i maestri vice
direttori delle bande musicali appartengono agli organici
degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono
inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli:
a) per l'Esercito italiano, ruolo speciale delle armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
b) per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore;
c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle
armi;
d) per l'Arma dei carabinieri, ruolo normale.".
 
Art. 11

Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 679:
1) al comma 1, alinea le parole: «e ispettori» sono soppresse;
2) al comma 1, lettera b) le parole: «o sovrintendenti» sono soppresse;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri.»;
b) l'articolo 683 e' sostituto dal seguente:
«Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori). - 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e);
c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
e) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 e':
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679;
b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679.
6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:
a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.
8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.»;
c) l'articolo 685 e' sostituito dal seguente:
«Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione). - 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.
2. L'ammissione al corso:
a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;
b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale.»;
d) all'articolo 687, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse;
e) all'articolo 694, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse;
f) all'articolo 696:
1) al comma 1, le parole: «685, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «683, comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data di».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 679, 687, 694, 696
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificati dal presente decreto:
"Art. 679 (Modalita' di reclutamento dei marescialli e
degli ispettori). - 1.Il reclutamento nei ruoli
marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico,
avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico
concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso
interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e
agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio
permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali
requisiti speciali per la partecipazione ai predetti
concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti
messi a concorso.
2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in
organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico
concorso;
b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso
interno, riservato agli appartenenti al ruolo
sovrintendenti;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso
interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri."
"Art. 687 (Commissione d'esame). - 1. La commissione
esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui
all'articolo 684, e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri,
membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto
titolo accademico, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi
previsti dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione di
cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di
componenti tali che permetta, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da
un numero di componenti pari a quello della commissione
originaria.
3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi
1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale."
"Art. 694 (Commissione d'esame). - 1. La commissione
giudicatrice degli esami per il reclutamento degli
ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti
e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
b) il Comandante del Reggimento Corazzieri;
c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto di voto.".
"Art. 696 (Reclutamento degli ispettori del Reggimento
Corazzieri). - 1.Gli ispettori del Reggimento Corazzieri
sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito
da una prova scritta di cultura generale e da una prova
orale sulle materie professionali, riservato al personale
del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati
e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data
indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 683, comma 4.
2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a
maresciallo devono superare un corso di qualificazione
professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da
definire con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati
idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con
decorrenza dal giorno successivo alla data di fine corso.
4. Coloro che non superano il corso permangono nel
grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono
restituiti al Reggimento Corazzieri.
5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693,
commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.".
 
Art. 12

Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 765:
1) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis»
2) al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale» e' sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»;
b) all'articolo 765-bis:
1) alla rubrica, dopo la parola: «specializzazione» sono inserite le seguenti: «e corso integrativo specialistico»;
2) al comma 1, le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7, lettera a)»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
c) all'articolo 767, la parola: «annuale», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «superiore di qualificazione».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 765, 765-bis e 767
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificati dal presente decreto:
"Art. 765 (Formazione iniziale). - 1.Per la nomina a
maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei
concorsi di cui all'articolo 679frequentano appositi corsi
di formazione iniziale.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui
all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), sono ammessi
alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo
679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono ammessi alla
frequenza del corso superiore di qualificazione.
4. Ai vincitori del concorso interno per il
reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per
la formazione iniziale, si applica l'articolo 696.
Art. 765-bis (Corso di specializzazione e corso
integrativo specialistico per ispettori dell'organizzazione
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo
683, comma 7, lettera a), al termine dei corsi di
formazione di base, sono ammessi a frequentare un corso di
specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.
1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista
all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso
di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso
integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e
i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri."
Art. 767 (Svolgimento del corso superiore di
qualificazione). - 1. Il corso superiore di qualificazione
per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere
ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi
stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli
allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi
che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al
normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza
del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si
applicano le nome contenute nel regolamento.".
 
Art. 13

Compiti

1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.»;
b) al comma 3:
1.1.) le parole: «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti e i marescialli maggiori»;
1.2.) le parole: «coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilita' sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 848 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 848 (Appartenenti al ruolo degli ispettori). -
1.Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli
ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti
dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di
sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono
sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di
assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di
stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con
le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la
direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu'
unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori,
con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. La
carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.
2. Al suddetto personale possono essere attribuiti
incarichi, anche investigativi e addestrativi e di
insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e
attitudini.
3. I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti
collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
svolgono in relazione alla preparazione accademica e
professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di
coordinamento con piena responsabilita' sul personale
dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.
4. In relazione al qualificato profilo professionale
raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere
affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti
di maggiore responsabilita' fra quelli di cui ai commi
precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.".
 
Art. 14

Stato giuridico

1. All'articolo 1004, comma 1 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 1004 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1004 (Nomine nel complemento del personale
dell'Arma dei carabinieri). - 1. I luogotenenti dell'Arma
dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio
possono conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di
complemento dell'Arma dei carabinieri, se hanno acquisito
in via normale diritto al collocamento a riposo per avere
compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del
comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano
servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di
eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le
nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del
complemento o della riserva di complemento.
3. La nomina a vice brigadiere di complemento e a
maresciallo di complemento e' conferita, a domanda,
all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente agli
appuntati scelti e ai brigadieri capo, se hanno acquisito
in via normale diritto al collocamento a riposo per avere
compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.".
 
Art. 15

Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1291:
1) al comma 1:
1.1.) alla lettera d), le parole: «aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «maggiore»;
1.2.) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) luogotenente»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al luogotenente puo' essere attribuita la qualifica di carica speciale.»;
b) all'articolo 1292:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente.».
2) la lettera c) e' soppressa;
c) all'articolo 1293:
1) al comma 1, le parole: «, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e' stabilito in 8 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito in:
a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
d) l'articolo 1294 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1294 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo). - 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unita' organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.
2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
e) l'articolo 1295 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1295 (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore). 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono cosi' determinate:
a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293;
b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma del numero 1).
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.»;
f) dopo l'articolo 1295 e' inserito il seguente:
«Art.1295-bis (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente). - 1. I marescialli maggiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.
4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di permanenza previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»;
g) all'articolo 1296, comma 1, le parole: «marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti» e la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale»;
h) l'articolo 1324 e' abrogato;
i) dopo l'articolo 1325 e' inserito il seguente:
«Art. 1325-bis (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 1291, 1292, 1293,
1294, 1295, 1295-bis, 1296, 1324, 1325 e 1325-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse) come modificati dal presente
decreto:
Art. 1291 (Articolazione della carriera). - 1.Lo
sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei
carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo maggiore;
e) luogotenente.
2. Al luogotenente puo' essere attribuita la qualifica
di carica speciale.
Art. 1292 (Forme di avanzamento). - 1.L'avanzamento
avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di maresciallo ordinario
e maresciallo capo;
b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e
luogotenenti.
c) (soppressa).
Art. 1293 (Periodi minimi di permanenza nel grado). -
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta e'
stabilito in:
a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.
2. (abrogato).
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto
per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo
ordinario;
b) 7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo
capo."
"Art. 1296 (Avanzamento a sottotenente). - 1. I
luogotenenti dell'Arma dei carabinieri possono conseguire
la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze
d'istituto nel grado di sottotenente del ruolo normale
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le
norme di cui agli articoli 1062 e 1063.".
 
Art. 16

Personale delle bande musicali

1. Al personale del ruolo dei musicisti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
 
Art. 17

Reclutamento

1. All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», dopo le parole: «concorso per titoli» sono inserite le seguenti: «riservato agli appuntati scelti» e le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», le parole: «esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle seguenti: «esami, riservato» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 3, le parole: «L'esame scritto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esami» e le parole: «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle seguenti: «sono volti»;
4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»;
6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 692 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
Art. 692 (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti).
- 1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi
dell'articolo 690, comma 4, lettera a), e' bandito un
concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per
l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto
dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
approvata con decreto ministeriale.
2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi
dell'articolo 690, comma 4, lettera b), e' bandito un
concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai
carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente
con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del
corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776.
3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare
il grado di preparazione culturale e professionale degli
aspiranti.
4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina
delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei
titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel
limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri
per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con
decreti ministeriali.
4-bis. (abrogato).
5. (abrogato).
6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il
personale che, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande:
a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e'
giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al
servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono
idonei sono ammessi con riserva di accertamento del
possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei
relativi corsi;
b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a
«nella media» o giudizio equivalente;
c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui
puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal
servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo
per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non
idoneo all'avanzamento al grado superiore;
e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando
di stazione o in altro incarico equipollente, individuato
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al
concorso previsto dal comma 1.
6. I posti rimasti scoperti di cui al comma 2, sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati
idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
e' stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2,
il numero dei posti da riservare al personale gia' in
possesso delle relative specializzazioni, in misura
comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il
personale specializzato che concorre per tale riserva di
posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di
riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.
 
Art. 18

Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 775 e' sostituito dal seguente:
«Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalita' telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso e' condizione per la nomina a vice brigadiere.
2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da questi delegata.
3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.»;
b) all'articolo 776, comma 1:
1) la parola: «2» e' sostituita dalla seguente: «4»;
2) la parola: «vicebrigadiere» e' sostituita dalle seguenti: «vice brigadiere»;
c) all'articolo 776-bis:
1) alla rubrica, le parole: «di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «integrativo specialistico»;
2) al comma 1:
1.1.) le parole: «arruolati nella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla»;
1.2.) le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis»;
1.3.) le parole: «ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avviati ad un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 776 e 776-bis del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificati dal presente decreto:
"Art. 776 (Corso di qualificazione). - 1. Gli
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del
concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui all'articolo 690, comma 4, lettera b) frequentano un
corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre
mesi. Il superamento del corso, mediante idoneita', e'
condizione per la nomina a vice brigadiere.
2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso,
che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la
composizione della commissione d'esame di fine corso, sono
stabiliti con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi
delegata.
Art. 776-bis (Corso integrativo specialistico per
sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. I sovrintendenti di cui
alla riserva prevista all'articolo 692, comma 7-bis, al
termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono
avviati ad un corso integrativo specialistico le cui
modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono
stabiliti con determinazione del Comandante Generale.".
 
Art. 19

Compiti

1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' attribuito il comando di piccole unita'»;
b) al comma 3, le parole: «il comando di piccole unita'» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 849 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 849 (Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). -
1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre
ai compiti di carattere militare previsti dalle
disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive,
richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il
margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale
di polizia giudiziaria.
2. Al suddetto personale possono essere affidati il
comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei
quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di
carattere operativo, addestrativo e
logistico-amministrativo, nonche' attribuito il comando di
piccole unita'.
3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato,
possono essere attribuiti incarichi specialistici,
richiedenti particolari conoscenze e attitudini, nonche'
incarichi operativi di piu' elevato impegno.
3-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica
speciale possono essere affidati, anche permanendo nello
stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra
quelli di cui al comma precedente.".
 
Art. 20

Stato giuridico

1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 979 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse) come modificato dal presente decreto:
"Art. 979 (Impiego dei marescialli e dei vice
brigadieri dei carabinieri). - 1. I marescialli dell'Arma
dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di
formazione e i vice brigadieri promossi a conclusione del
corso di cui all'articolo 776 sono assegnati, secondo il
vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per
compiervi almeno 2 anni di servizio.".
 
Art. 21

Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»;
b) all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono sostituite dalle seguenti: «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianita'.» e le lettere a) e b) sono soppresse;
c) l'articolo 1299 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' a brigadiere e brigadiere capo, e' stabilito in 5 anni.»;
d) l'articolo 1300 e' abrogato;
e) dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del presente decreto e' inserito il seguente:
«1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero».
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 1297, 1298, 1300 e
1325-ter del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 , come modificati o introdotti dal presente decreto:
"Art. 1297 (Articolazione della carriera). - 1. Lo
sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la
qualifica di qualifica speciale.
Art. 1298 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai
gradi di brigadiere e brigadiere capo avviene ad
anzianita'.
a) (soppressa).
b) (soppressa).".
 
Art. 22

Formazione e addestramento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) e' soppressa;
b) all'articolo 707:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
c) all'articolo 708, al comma 1-bis l'ultimo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola: «arruolamento» e' sostituita dalle seguenti: «inizio del corso».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 703, 707, 708 e
783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse) come modificati
dal presente decreto:
"Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) (abrogata).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco."
"Art. 707 (Requisiti speciali). - 1. Gli aspiranti agli
arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono
possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il
limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che
hanno gia' prestato servizio militare;
b) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili
con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento
nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma
di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 708 (Bandi di arruolamento). - 1. Le procedure di
arruolamento, la data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento,
le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di
accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la
durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di
posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli
preferenziali, sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare
nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non
inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso.
2. I termini di validita' della graduatoria dei
candidati risultati idonei ma non vincitori per il
reclutamento di cui all'articolo 706, possono essere
prorogati con motivata determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e
analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto
mesi dall'approvazione della stessa."
"Art. 783 (Formazione dei carabinieri). - 1. Gli
arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al
corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo
sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina
a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e'
immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del
corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze
armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri,
nonche' il personale appartenente alle altre Forze di
polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso.
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si
applicano le norme per le scuole allievi carabinieri,
approvate con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 23

Compiti

1. All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 850 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 850 (Appartenenti al ruolo degli appuntati e
carabinieri). - 1.Il personale appartenente al ruolo
appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere
militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge
mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di
discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo'
altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu'
militari, nonche' di addestramento in relazione a una
eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
1-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica
speciale possono essere affidati, anche permanendo nello
stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilita' fra
quelli di cui al comma precedente.".
 
Art. 24

Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»;
b) all'articolo 1311:
1) al comma 1, le parole: «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni e sei mesi di anzianita' nel grado»;
2) al comma 3, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio o» sono soppresse e le parole: «sentito il parere della» sono sostituite dalle seguenti: «previo giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»;
4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»;
c) dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del presente decreto, e' inserito il seguente:
«Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 1310 e 1311 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificati o introdotti dal presente decreto:
"Art. 1310 (Articolazione della carriera). - 1. Lo
sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede
i seguenti gradi gerarchici:
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la
qualifica di qualifica speciale.
Art. 1311 (Avanzamento degli appuntati e carabinieri).
- 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei
mesi di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di
carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni
di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di
appuntato.
3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di
anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato
scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento
del periodo minimo di anzianita' nel grado, data in cui ha
inizio la procedura di valutazione, con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o
dell'autorita' da questi delegata, previo giudizio di
idoneita' espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla
competente commissione permanente di avanzamento. Per il
personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del
computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le
norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli
ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non
idonei e' data comunicazione delle motivazioni.
4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non
idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi,
se giudicati per la seconda volta non idonei, possono
essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a
ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei,
sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse
decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati
portati in avanzamento.
 
Art. 25

Cambio di denominazione dei gradi

1. L'articolo 173 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.».
 
Art. 26

Qualifiche di pubblica sicurezza

1. All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 179 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 179 (Qualifiche di pubblica sicurezza). - 1. Gli
ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali
di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre
quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici
in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche
la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.".
 
Art. 27

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta';
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Fino all'anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.
Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di eta' di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), e' fissato in cinquanta anni.
Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2021 compreso:
a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c);
b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta';
c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;
d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a);
e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:
a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti;
b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.»;
b) all'articolo 2199, dopo il comma 7-ter, e' aggiunto il seguente:
«7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle specializzazioni relative alla sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo 708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 45 per cento.»;
c) dopo l'articolo 2199 e' inserito il seguente:
«Art. 2199-bis (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri). - 1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non e' richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»;
d) l'articolo 2203-ter e' abrogato.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 2199 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del
personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a
concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l'accesso alle predette carriere.
(Omissis).
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura
del 45 per cento.".
 
Art. 28

Disposizioni transitorie in materia di formazione

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola: «normale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»;
b) dopo l'articolo 2206-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 puo' partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 2206 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2206 (Accademia dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei
carabinieri:
a) le disposizioni del codice e del regolamento
relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono
intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito;
b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali
dei carabinieri del ruolo normale di cui all'articolo
651-bis, comma 1, lettera a), sono svolti presso
l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita'
concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano,
previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma;
c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano
le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito
italiano frequentatori dei paritetici corsi
dell'Accademia.".
 
Art. 29

Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2210 e' inserito il seguente:
«Art. 2210-bis (Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento.
2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di colonnello.
3. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:
a) per il grado di colonnello: 61 anni;
b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»;
b) all'articolo 2211:
1) alla rubrica, dopo la parola: «esaurimento» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
2) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
c) dopo l'articolo 2211 e' inserito il seguente:
«Art. 2211-bis (Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C).
5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4.
6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2212-ter, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4.
7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto e' adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.»;
d) all'articolo 2212-quinquies, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai periti superiori scelti dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di primo perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»;
e) all'articolo 2212-sexies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai revisori capo dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di revisore capo qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»;
f) all'articolo 2212-septies, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai collaboratori capo dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»;
g) dopo l'articolo 2212-nonies sono inseriti i seguenti:
«Art. 2212-decies (Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2212-undecies (Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per gli ufficiali gia' transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianita' assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:
a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianita' relativa posseduta.
Art. 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianita' relativa posseduta.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianita' assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:
a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianita' di grado e' rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni.
Art. 2212-terdecies (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 e' istituito il ruolo straordinario a esaurimento.
2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di capitano.
3. Fino all'anno 2021 e' autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unita' complessive suddivise in misura non superiore a 160 unita' annue, secondo modalita' stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies.
4. Le unita' da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800.
5. Le unita' soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni organiche e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2212-quaterdecies (Modalita' di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a cinquanta anni.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi.
3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
Art. 2212-quinquiesdecies (Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad anzianita' sono i seguenti:
a) sottotenente: uno;
b) tenente: due.
3. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l'articolo 1084-bis.
Art. 2212-sexiesdecies (Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Agli ufficiali immessi nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiche' gia' iscritti nel ruolo tecnico, ai sensi dell'articolo 18, primo comma del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso, alla data del transito nel disciolto ruolo tecnico dell'Arma, del titolo di studio previsto per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' rideterminata l'anzianita' di grado assoluta e relativa, in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro III allegata al codice, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo.
2. Il personale di cui al comma 1, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, e' iscritto in ruolo dopo i parigrado con uguale anzianita' assoluta, secondo l'ordine di anzianita' relativa pregressa.
3. Le rideterminazioni di cui al comma 1 danno titolo all'inclusione in aliquota per l'avanzamento a scelta, negli anni antecedenti l'applicazione del presente articolo.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, che hanno effettivamente maturato il diritto all'inclusione in aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2, e 3.»;
h) all'articolo 2214-quater:
1) al comma 13, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse;
2) al comma 14, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse;
3) i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti:
«15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.
16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente e' stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio.
17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis).
18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 e' immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale:
a) viene nominato, secondo le modalita' di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso;
b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale;
c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.
19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale.»;
4) il comma 24 e' sostituito dal seguente: «24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianita', in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze effettive del corrispondente ruolo di destinazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;
i) dopo l'articolo 2214-quater e' inserito il seguente:
«Art. 2214-quinquies (Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianita' di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all'articolo 2212-decies, secondo modalita' stabilite con determinazione ministeriale.
2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando l'anzianita' relativa pregressa.
3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero gia' transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonche' quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 2212-duodecies.
5. Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, dei seguenti requisiti:
a) anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994;
b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni.
6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non puo' eccedere, per ciascuna anzianita' di grado, la differenza esistente tra 88 unita' e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianita' di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-decies.
7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianita' di grado e relativa pregressa.
8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7:
a) l'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero gia' transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado;
b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianita' di cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso e' comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo.
9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5:
a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1994;
b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1995;
c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996;
d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1997;
e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1998.».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 2211,
2212-quinquies, 2212-sexies, 2212-septies e 2214-quater del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificati o introdotti dal presente decreto:
Art. 2211 (Consistenze organiche dei ruoli speciali e
dei ruoli tecnici a esaurimento dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Le
consistenze complessive dei rispettivi ruoli speciali e a
esaurimento dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare non possono eccedere le dotazioni
organiche dei corrispondenti ruoli speciali."
"Art. 2212-quinquies (Funzioni del personale
appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Il personale del ruolo forestale dei
periti svolge funzioni che richiedono preparazione
specialistica e conoscenza di procedure
tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche
complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di
studio. Svolge altresi' funzioni di ispettore fitosanitario
ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di
apparecchiature e di procedure, anche complesse, per
l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei
testi.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia
operativa e responsabilita' diretta connesse sia con la
predisposizione e attuazione delle attivita' che con
l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando
l'attivita' di piu' persone con piena responsabilita' per
l'attivita' svolta e per i risultati conseguiti. Puo'
inoltre svolgere, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti di formazione e istruzione del
personale.
4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra
specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una
qualificata preparazione professionale nel settore al quale
sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto
specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in
studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti
qualificata preparazione professionale.
5. Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il
personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e
perito capo in caso di impedimento o di assenza puo'
sostituire il superiore gerarchico.
5-bis. Ai periti superiori scelti dell'Arma dei
carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di primo
perito superiore. I primi periti superiori hanno rango
preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori si
tiene conto della data di conferimento della qualifica,
anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Art. 2212-sexies (Mansioni del personale appartenente
al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri).
- 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei
revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza
specialistica e particolare perizia nel settore al quale e'
adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e
strumenti complessi e di interpretazione di disegni,
grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima
ricevute. Svolge altresi' funzioni di agente fitosanitario
ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore
di impiego, attivita' di guida e controllo di unita'
operative sottordinate, con responsabilita' per il
risultato conseguito. Collabora con i propri superiori
gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo
impedimento o assenza.
3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a
quanto gia' specificato, possono essere attribuiti
incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze
ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento
del personale sottordinato.
3-bis. Ai revisori capo dell'Arma dei carabinieri puo'
essere attribuita la qualifica di revisore capo qualifica
speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango
preminente sui pari grado; fra i revisori capo qualifica
speciale si tiene conto della data di conferimento della
qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa
anzianita'.
Art. 2212-septies (Mansioni del personale appartenente
al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). - 1.
Il personale appartenente al ruolo forestale degli
operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive
anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di
utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di
procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono
caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione,
anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in
relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti
di addestramento del personale sottordinato e avere
responsabilita' di guida e di controllo di altre persone.
2-bis. Ai collaboratori capo dell'Arma dei carabinieri
puo' essere attribuita la qualifica di collaboratore capo
qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale
hanno rango preminente sui pari grado; fra i collaboratori
capo qualifica speciale si tiene conto della data di
conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado
con diversa anzianita'."
"Art. 2214-quater (Transito del personale appartenente
al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri).
- 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello
Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la
corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli
632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianita' nella
qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo
acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di
luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla
denominazione di scelto attribuita agli ispettori
superiori.
(Omissis).
12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli
ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono
attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica
sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli
articoli 178 e 179.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei
ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei
carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei
ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma
dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di
polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli
articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7, sono
ripartite tra il personale in possesso della
specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti,
revisori, appuntati e carabinieri e operatori e
collaboratori fino al loro completo esaurimento.
16. La ripartizione dei posti di cui al comma
precedente e' stabilita in misura proporzionale, nei
relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze
effettive registrate al 1° gennaio.
17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma
16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli
dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui
all'articolo 692, comma 5 lettera, f).
18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di
concorso nei bandi di cui al comma 16 e' immesso al
relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei
carabinieri, al termine del quale:
a) viene nominato, secondo le modalita' di cui al
titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con
distinta graduatoria di fine corso;
b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le
cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono
stabiliti con determinazione del Comandante Generale;
c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.
19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e
degli operatori e collaboratori, attese le mansioni
specialistiche svolte, partecipa ai corsi di cui al comma
precedente anche con diversi programmi fissati con
determinazione del Comandante Generale.
20. Il personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri:
a) frequenta uno specifico corso di formazione
militare, definito con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo
assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede
di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento
della specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni di
presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e
della sicurezza agroalimentare.
21. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il
personale del Corpo forestale dello Stato transitato
nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con
procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 935 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la
composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui
all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il
Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a),
nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo
forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma
dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini
elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche.
22. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i
delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura
di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, che costituiscono il consiglio intermedio di
rappresentanza istituito presso il Comando di cui
all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a).
23. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i
delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma
22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con
diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri
del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni
interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il
delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze
dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare
unitariamente le categorie del ruolo forestale.
24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori,
dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e'
consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali
dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori
dell'Arma dei carabinieri per anzianita', in misura non
superiore al dieci per cento delle consistenze effettive
del corrispondente ruolo di destinazione al 1° gennaio
dell'anno di riferimento, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro della difesa.".
 
Art. 30

Disposizioni transitorie in materia di avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2243 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.
Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
Art. 2243-quater (Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.
2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.
Art. 2243-quinquies (Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice.
2. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l'anno 2050, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all'articolo 1045 e' integrata da un colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.
Art. 2243-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unita' anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice.
2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unita'.
3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unita' e sono progressivamente assorbite entro il 2032.
4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unita'.»;
b) all'articolo 2245:
1) alla rubrica, dopo le parole: «vacanze organiche» sono inserite le seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del ruolo normale» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento non si applica l'articolo 1079.»;
c) all'articolo 2247-bis:
1) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La qualifica di primo perito superiore e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.».
2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai revisori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"».
9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;
3) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai collaboratori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;
4) al comma 11, alle lettere d) ed e), le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti»;
d) dopo l'articolo 2247-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2247-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).
Art. 2247-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A).
2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B).
Art. 2247-septies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonche' uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati e' fissato nelle seguenti unita':
a) per l'anno 2018:
1) generale di divisione: nessuna promozione;
2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1;
b) per l'anno 2019:
1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.
Art. 2247-octies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello e' fissato in sette unita' per l'anno 2018.
3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
Art. 2247-nonies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2019, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.
Art. 2247-decies (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I marescialli maggiori del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI.
Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto). - 1. I periti superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.
Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore). - 1. Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono cosi' determinate:
a) il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto;
b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).
2. I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.»;
e) all'articolo 2248, al comma 1, le parole: «Sino all'anno 2017 compreso» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2027» e dopo le parole: «fermi restando i volumi organici complessivi» sono inserite le seguenti: «e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente»;
f) all'articolo 2248-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente e' pari ad una unita'.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.»;
g) dopo l'articolo 2248-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2248-ter (Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonche' al necessario adeguamento della relativa consistenza organica, fermo restando i volumi di cui all'articolo 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 puo' essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
h) dopo l'articolo 2250-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2250-quater (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.
2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2032, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;
i) l'articolo 2252 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado.
2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, e per l'anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima dotazione organica.
4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2.
6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4.
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».»;
l) all'articolo 2253:
a) al comma 7:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
2) le lettere e) e f) sono soppresse;
m) dopo l'articolo 2253 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies.
5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-undecies.
6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 e' iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianita' nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.
Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore). - 1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), e' attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), e' attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, e' la seguente:
a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, e' la seguente:
a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.
6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.
10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
b) per l'avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) per l'anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2018, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
4) per l'anno 2020, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
5) per l'anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l'anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.
5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2253-sexies (Promozione al grado di appuntato scelto). - 1. Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017.
2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo.
Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale). - 1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, i collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2253-octies (Concorso per il personale in servizio presso il centro addestramento musicale). - 1. Entro il 1°giugno 2018, e' bandito con decreto del Ministro della difesa, un concorso per l'inquadramento nella terza parte B, prescindendo dalla qualificazione strumentale e in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della banda dell'Arma dei carabinieri, riservato ai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio da almeno due anni presso il Centro di addestramento musicale.
2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di eta' e dal possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.
3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato.
4. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita ai sensi dell'articolo 950 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
5. La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.».
n) dopo l'articolo 2259-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 2259-septies (Regime transitorio per il transito nei ruoli civili della Difesa del personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'articolo 952, comma 3-bis, si applica anche al personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, collocato in congedo dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Per il personale di cui al comma 1, le domande di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017 all'amministrazione di appartenenza.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 2245, 2247-bis,
2248, 2248-bis e 2253 del citato decreto legislativo 15
marzo 2010, n.66, come modificati:
"Art. 2245 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze
organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri). In vigore dal 9 ottobre 2010. - 1. Agli
ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri l'
articolo 1079 si applica dal 2012.
1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento
non si applica l'articolo 1079."
"Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche
iniziali e le progressioni di carriera del personale
transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,
quadro V, allegata al presente codice.
2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale
iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:
a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 1040, e' integrata dal
generale di divisione del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario
senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano
del medesimo ruolo;
b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da:
1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri;
2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma
dei carabinieri.
3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale
iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a
vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non
sono previste promozioni, approva egualmente la
graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare forma il quadro di
avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo
forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le progressioni di carriera degli ispettori
transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI,
allegata al presente codice.
6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti
transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII,
allegata al presente codice.
7. Le progressioni di carriera degli appuntati e
carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati
e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite
nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.
8. Le progressioni di carriera dei periti transitati
nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri
sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al
presente codice.
8-bis. La qualifica di primo perito superiore e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti
superiori scelti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
«eccellente» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero».
8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al precedente comma.
9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati
nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri
sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al
presente codice.
9-bis. La qualifica di qualifica speciale e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai
revisori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
«superiore alla media» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero».
9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al precedente comma.
10. Le progressioni di carriera degli operatori e
collaboratori transitati nel ruolo forestale degli
operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono
stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente
codice.
10-bis. La qualifica di qualifica speciale e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai
collaboratori capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
«superiore alla media» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave della «rimprovero».
10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al precedente comma.
11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del
personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei
sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti,
dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma
dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento
dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b),
dell'articolo 1047, sono:
a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice
presidente;
b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri;
c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il
ruolo di segretario;
d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del
ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
e) due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di
personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei
carabinieri;
f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di
personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri;
g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;
h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si
tratta di valutazione di personale del ruolo forestale
degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
l) un perito superiore o un revisore capo o un
collaboratore capo dei ruoli forestali dell'Arma dei
carabinieri se si tratta di valutazione di personale,
rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei
revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei
carabinieri.
12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale
dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei
carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le
disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a
corrispondenti ruoli e categorie.".
"Art. 2248 (Norma di chiusura del regime transitorio
per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - In vigore
dal 30 dicembre 2016. - 1. Sino al completo esaurimento del
ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre
l'anno 2017, in relazione a eventuali variazioni nella
consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di
mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e
di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il
Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a
modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli
del servizio permanente, il numero complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la
previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi e
l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di
spesa di personale, il decreto di cui al presente comma
puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante
la riduzione temporanea o permanente delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
2. ".
"Art. 2248-bis (Regime transitorio per gli ufficiali
dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). -
(Omissis).
1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle
promozioni a generale di brigata del ruolo forestale
iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente
e' pari ad una unita'.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti
massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle
promozioni di cui al comma 2, sono considerate in
soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente
riassorbite entro il 31 dicembre 2026."
"Art. 2253 (Regime transitorio per l'attribuzione della
qualifica di luogotenente). - (Omissis).
7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado
compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005,
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste
dall' articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla
procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di
luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
e) (soppressa).
f) (soppressa).".
 
Art. 31

Progressioni di carriera dei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri non direttivi e non dirigenti

1. Il quadro VI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 20 allegata al presente decreto.
2. Il quadro VII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 21 allegata al presente decreto.
3. Il quadro VIII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VIII di cui alla tabella 22 allegata al presente decreto.
4. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 23 allegata al presente decreto.
5. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 24 allegata al presente decreto.
6. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 25 allegata al presente decreto.
 
Art. 32

Passaggio ai nuovi parametri stipendiali

1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, e' attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalita':
a) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo;
b) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo.
2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, e' attribuito ai revisori capo con le seguenti modalita':
a) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a revisore capo;
b) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di revisore capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di revisore capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di revisore capo.
3. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5, e' attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado.
 
Art. 33

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla data del 1° settembre 1995, e' pari a 26.807 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.»
c) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata» sono soppresse;
1.2) la lettera c) e' soppressa;
1.3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;»;
1.4) alla lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;»;
1.5) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;»;
1.6) alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;»;
1.7) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;»;
1.8) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 2 e 3, le parole: «, qualora unici superstiti,» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
e) all'articolo 8:
1) ai commi 1 e 2, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
2) al comma 3, le parole: «imputato in un procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi»;
f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri). - 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresi' essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell'interessato;
b) per infermita', quando siano riconosciuti non piu' idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorita' sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, e' comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.»;
g) all'articolo 9:
1) al comma 1, sostituire le parole da: «continua» fino alla fine con le seguenti: «e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
h) dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospesi dal servizio;
c) in aspettativa.
Art. 9-quater (Idoneita' fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unita' navali.
Art. 9-quinquies (Aspettativa). - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perche' dispersi.
2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perche' il militare e' disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente o non dipendente da causa di servizio e' computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 9-sexies (Cause di cessazione dal rapporto di impiego). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:
a) per eta';
b) per infermita';
c) per scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) a domanda;
e) a seguito di nomina all'impiego civile;
f) a seguito di transito all'impiego civile;
g) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
h) per perdita del grado;
i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 9-septies (Raggiungimento dei limiti d'eta'). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
Art. 9-octies (Categorie del congedo). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) riserva;
c) congedo illimitato;
d) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. La riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonche' alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 9-novies (Infermita'). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneita', nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;
b) non hanno riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).
3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermita' sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Art. 9-decies (Cessazione a domanda). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, puo' concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali e' vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.
4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Art. 9-undecies (Nomina all'impiego civile). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorita' non possono fare domanda di transito all'impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell'idoneita' e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile e' effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e da' luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.
Art. 9-duodecies (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio militare incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo puo' essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
i) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «"appuntati e finanzieri"» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «di anzianita' di servizio o» sono soppresse;
2.2) le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
3) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.»;
4) al comma 6, le parole: «di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e riduzione di anzianita'»;
5) ai commi 7 e 8, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
l) all'articolo 11, al comma 1:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita';»;
2) la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
m) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b) e c)»;
2) al comma 5), la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
n) l'articolo 14 e' abrogato;
o) dopo l'articolo 14, e' aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianita' giuridica.
2. A parita' di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:
a) di anzianita' giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;
b) di data di arruolamento;
c) di data di nascita;
d) alfabetico.
3. Il personale che e' trasferito di contingente conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento ed e' iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.»;
p) all'articolo 17, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, e' pari a 15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'»;
q) all'articolo 18:
1) al comma 2, le parole: «ed addestrativo» sono sostituite dalle seguenti: «e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «unita' operative», sono aggiunte le seguenti: «, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento»;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.»;
r) all'articolo 19:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione» sono soppresse;
1.2) le parole: «inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 70 per cento»;
1.3) la parola: «qualificazione», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente «formazione»;
1.4) alle lettere a) e b), le parole: «di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 27»;
2) al comma 2, la parola: «qualificazione» e' sostituita dalla seguente «formazione»;
3) al comma 3, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).»;
s) all'articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.»;
t) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati;
v) all'articolo 27:
1) nella rubrica, la parola: «qualificazione» e' sostituita dalla seguente: «formazione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
z) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
aa) all'articolo 33, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, e' pari a 21.950 unita', di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 23.602 unita'»;
bb) all'articolo 34:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.»;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.»;
3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5 nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di «cariche speciali» e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
cc) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.»;
dd) all'articolo 36:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti per la partecipazione ai concorsi»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera a), punto 4)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), numero 3)»;
4) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'»;
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35.»;
6) al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo»;
ee) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Modalita' dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse.
6. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati;
gg) all'articolo 44:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «viene conferito», sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
3) al comma 6, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
hh) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Modalita' dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati;
ll) all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «nomina a maresciallo» sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
mm) all'articolo 52:
1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e b)»;
nn) all'articolo 55:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.»;
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianita'.»;
4) al comma 3, le parole: «o di salute» sono soppresse;
oo) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento). - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente di avanzamento.
Art. 55-ter (Composizione della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
Art. 55-quater (Competenze della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.
2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere acquisito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
Art. 55-quinquies (Giudizio sull'avanzamento ad anzianita'). - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
Art. 55-sexies (Giudizio sull'avanzamento a scelta). - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, caratteriali e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.
6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
pp) all'articolo 56:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
2) al comma 3, le parole: «gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»» sono soppresse;
4) al comma 5, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
qq) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «34 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «55-quinquies»;
2) al comma 3, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
rr) all'articolo 58:
1) nella rubrica, le parole: «ed «a scelta per esami»» sono soppresse;
2) le parole: «35 della legge 10 maggio 1983, n. 212», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «55-sexies»;
3) al comma 1, le parole: «del sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ispettore»;
4) al comma 2, le parole: «D/1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «D/2»;
5) al comma 2-bis, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.»;
ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati;
tt) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). - 1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri motivati delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita' ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.»;
uu) dopo l'articolo 68 e' aggiunto il seguente:
«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, puo' transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione e' assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. Il transito di contingente e' disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
vv) dopo l'articolo 80, e' aggiunto il seguente:
«Art. 80-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.»;
zz) le parole: «o dell'autorita' dal medesimo delegata», «o dall'autorita' dal medesimo delegata» e «o l'autorita' dal medesimo delegata», ovunque ricorrono, sono soppresse.
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 3 (Consistenza organica del ruolo «appuntati e
finanzieri»).- 1. Tenuto conto della forza organica del
ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di
finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28
febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al
presente decreto, la consistenza organica del ruolo
«appuntati e finanzieri», alla data del 1° gennaio 2017, e'
pari a 23.313 unita'.";
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
«appuntati e finanzieri»)
1. Agli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri»
del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le
qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di
polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni
esecutive, con i margini di iniziativa e di
discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo'
altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu'
militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e
istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione
alla professionalita' posseduta.
2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di
anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica
speciale". La qualifica e' attribuita, a decorrere dal
giorno successivo a quello di maturazione del requisito di
anzianita' di grado, con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli
appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al
personale non in possesso dei suddetti requisiti, la
qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno
successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui
alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo,
al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera
c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a
ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado
di cui al comma 2-bis nonche' dei requisiti di cui al
presente comma.
2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha
rango preminente sul parigrado non in possesso della
medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti
"qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica
speciale" e' principalmente impiegato in incarichi di
maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di
appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in
compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in
servizi non operativi, al fine di assicurare la
funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.".
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) (soppressa);
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputato o condannato ovvero non aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per delitto non colposo, ne'
essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia
di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni
proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente
reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari,
occasionali o risalenti;
l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o di polizia.
1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non
sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f)
del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, del personale delle Forze di
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa in conseguenza delle
azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi
richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, del personale del Corpo della
Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' di servizio
caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare
con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.";
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 8 (Posizione di stato degli allievi finanzieri).
- 1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono
promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione
esaminatrice, con determinazione del Comandante generale o
dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e
in congedo delle forze armate e quelli in congedo della
guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle
forze di polizia a ordinamento civile perdono,
rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della
ammissione al corso.
2. La commissione di cui al precedente comma viene
nominata con determinazione del Comandante generale o
dell'autorita' da esso delegata.
3. La promozione a finanziere e' sospesa nei casi in
cui l'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi
del comma 1, sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitto non colposo.
4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al
comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla
decorrenza della promozione di cui al successivo articolo
11, comma 2.".
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 9 (Stato degli appartenenti al ruolo «appuntati e
finanzieri»). - 1. Lo stato giuridico del personale di cui
al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo
«appuntati e finanzieri» e' costituito dal complesso dei
doveri e dei diritti inerenti al grado.
1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il
conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste
dal presente decreto, con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.
2. Per il passaggio in servizio permanente per il
personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» si
applicano, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49,
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.".
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 10 (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo
«appuntati e finanzieri»). - 1. L'avanzamento del personale
appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» in servizio
permanente si effettua secondo le disposizioni contenute
nella tabella «B» allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal
giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo
di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura
di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non
idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui
agli articoli 55-bis e 55-ter.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita'
all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso
dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado
rivestito;
b) fisici, intellettuali, culturali, morali,
caratteriali e professionali necessari per adempiere
degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2
esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il
militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato
con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla
tabella «B» di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni
per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione e riduzione
di anzianita'.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono
promossi con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in
cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non
favorevole all'avanzamento da parte della competente
autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale
sospensione determina l'annullamento della valutazione gia'
effettuata. Il provvedimento di sospensione della
promozione e' adottato con determinazione del Comandante
generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a
nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene
promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo
di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla
tabella «B».".
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). - 1. Il
personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri»
che, alla data in cui ha inizio la procedura di
avanzamento, risulti:
a) sospeso dal servizio;
b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per delitto non colposo;
c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d) in una posizione di stato da cui scaturisca una
detrazione o riduzione d'anzianita';
viene escluso dalla valutazione. Della predetta
esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data
comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di
esclusione e adottato con determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive
elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve
essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui
all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso
con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora
la valutazione fosse stata effettuata in assenza della
causa impeditiva.".
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e
della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della
commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a
trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11,
comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione
sospende la valutazione.
2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che
successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una
delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero
della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e
data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la
valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e'
adottato con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle cause sospensive della
valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette
cause non comportino la cessazione dal servizio, il
militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella
«B» allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente
valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con
la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse
manifestata la causa di sospensione.";
- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Articolo 17 (Consistenza organica del ruolo
«sovrintendenti»). - 1. Tenuto conto della forza organica
del ruolo «appuntati e finanzieri» di cui all'art. 3 del
presente decreto e della tabella H allegata alla legge 28
febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo
«sovrintendenti», a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari
a 12.655 unita'.";
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
«sovrintendenti»). - 1. Agli appartenenti al ruolo
«sovrintendenti» sono attribuite le qualifiche di ufficiale
di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria
e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni
esecutive, richiedenti una adeguata preparazione
professionale e con i margini di iniziativa e
discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di
pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere
affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce
ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde,
nonche' compiti di carattere operativo e di insegnamento,
formazione e istruzione del personale del Corpo in
relazione alla professionalita' posseduta. Lo stesso
collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con
possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in
caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai
precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che
implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori
livelli di responsabilita' e di apporto professionale,
incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il
comando di piccole unita' operative, in sostituzione del
proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di
assenza o impedimento.
3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di
anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica
speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' di grado e, in relazione al
qualificato profilo professionale raggiunto, sono
principalmente impiegati in incarichi di maggiore
responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I
medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di
coordinamento del personale dipendente, anche in servizi
non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei
reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La
qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si
applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai
brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui
all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al
personale non in possesso dei suddetti requisiti, la
qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno
successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui
alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo,
al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera
c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a
ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado
di cui al comma 3-bis nonche' dei requisiti di cui al
presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha
rango preminente sul parigrado non in possesso della
medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo
"qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
nella medesima qualifica.".
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 19 (Accesso al ruolo «sovrintendenti»). - 1. I
vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di
finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate
nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti
percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per una percentuale non superiore al 70%, attraverso
un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati
scelti, previo superamento del corso di formazione di cui
all'articolo 27;
b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso
interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti
al ruolo «appuntati e finanzieri» in servizio permanente,
previo superamento del corso di formazione di cui
all'articolo 27.
2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di
formazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine
anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso
comma.
3. Le percentuali di posti da riservare ai concorsi di
cui al comma 1, sono annualmente stabilite con
Determinazione del Comandante generale.
3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito
del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti
in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il
medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non
coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera
b).".
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 20 (Requisiti per l'ammissione al ruolo
«sovrintendenti»). - 1. Ai concorsi di cui all'articolo 19,
puo' essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di
grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:
a) abbia riportato, in sede di valutazione
caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una
qualifica di almeno «nella media» o giudizio equivalente;
b) non abbia riportato sanzioni disciplinari
nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
c) non risulti imputato in un procedimento penale per
delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare
di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una
sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento
disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento
al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al
grado superiore, abbia successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni
dalla dichiarazione di non idoneita';
g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal
corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di
partecipazione per un contingente diverso da quello di
appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al
comma 1.
3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per
ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al
precedente articolo 19.".
- Gli articoli 22 , 23, 24, 25 e 26, del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente decreto,
recavano, rispettivamente:
"Articolazione della prova d'esame", "Valutazione della
prova di esame", "Formazione delle graduatorie",
"Esclusioni dai concorsi", "Vincitori dei concorsi".
- Si riporta l'articolo 27 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 27 (Svolgimento dei concorsi di formazione). - 1.
I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1,
lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di
formazione professionale, di durata non inferiore a un
mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi
stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza,
distintamente per i militari del contingente ordinario e
del contingente di mare.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati
anche con modalita' telematiche.
3. (abrogato).".
- Si riporta l'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 32 (Ruolo «ispettori»). - 1. Il ruolo ispettori,
con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato nei
seguenti cinque gradi gerarchici:
luogotenente;
maresciallo aiutante;
maresciallo capo;
maresciallo ordinario;
maresciallo.
2. (abrogato).".
- Si riporta l'articolo 33 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 33 (Consistenza organica del ruolo «ispettori»).
- 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del
presente decreto, relativamente alla forza organica del
ruolo «Sovrintendenti» e della tabella H allegata alla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del
ruolo «ispettori», a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari
a 23.602 unita'.".
- Si riporta l'articolo 34 del citato decreto n. 199
del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 34 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
«ispettori»). - 1. Agli appartenenti al ruolo «ispettori»
sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente
di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1:
a) collabora con il superiore diretto, che puo'
sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia
tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di
ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie,
finanziarie ed economiche;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attivita' investigativa;
d) di norma e' preposto al comando di unita' operative,
di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi
tecnici;
e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti di insegnamento formazione e di
istruzione del personale del Corpo;
f) espleta attivita' di studio e pianificazione,
nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di
impiego per elevata specializzazione e capacita' di
utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui
ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che
implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori
livelli di responsabilita' e di apporto professionale,
nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato
impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e
professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di
indirizzo e di coordinamento del personale dipendente,
anche del medesimo ruolo degli ispettori.
4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in
incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo
tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita'
nel grado conseguono la qualifica di "cariche speciali" con
decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione
del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente
impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da
individuare con determinazione del Comandante generale,
nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione
dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
previa verifica del possesso dei requisiti da parte della
Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti
che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di
«eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui
all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al
personale non in possesso dei suddetti requisiti, la
qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno
successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui
alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo,
al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera
c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a
ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado
di cui al comma 5 nonche' dei requisiti di cui al presente
comma.
5-ter. Il luogotenente "cariche speciali" ha rango
preminente sul parigrado non in possesso della medesima
qualifica. In presenza di piu' luogotenenti "cariche
speciali" prevale quello con maggiore anzianita' nella
medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di "cariche speciali" e'
conferita con determinazione del Comandante generale della
guardia di finanza.".
- Si riporta l'articolo 36 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi).
- 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i
finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari
nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di
eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato,
secondo le disposizioni emanate con determinazione del
Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui
all'articolo 10, comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non
idonei" all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per
delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare
di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una
sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento
disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad
anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore
del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia
di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni
proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente
reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari,
occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della
guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o
per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole,
istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal
comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito
favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola
nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), punto 3),
puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un
quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove
concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di motorista navale con maggior punteggio
di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a
parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior
grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore
eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non
e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la
qualifica almeno di «superiore alla media» o giudizio
equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal
corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da
corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a
maresciallo;
4) non risultino imputati in un procedimento penale per
delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare
di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una
sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento
disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei
all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati
non idonei al grado superiore, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'";
8) siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale
in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al
concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2),
dello stesso articolo 35.
b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"
che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente
lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio
nel Corpo.
6. Con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma
1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.".
- Gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42, del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente decreto,
recavano, rispettivamente:
"Visite mediche e accertamenti attitudinali", "Prove
d'esame", "Nomina e composizione delle commissioni",
"Valutazione delle prove scritta e orale", "Valutazione
delle prove di lingua estera e di conoscenza
dell'informatica", "Formazione delle graduatorie".
- Si riporta l'articolo 44 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 44 (Svolgimento del corso). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a),
frequentano un corso di formazione a carattere
universitario, anche per il conseguimento della laurea in
discipline economico-giuridiche, che ha durata non
inferiore a due anni accademici e si svolge con le
modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante
generale della guardia di finanza.
2. Sono ammessi al secondo anno di corso i
frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno
di corso.
3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del
secondo anno di corso viene conferito, con determinazione
del Comandante generale della guardia di finanza, il grado
di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie
finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla
data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di
prima ovvero di seconda sessione.
4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e
del contingente di mare sono determinate dalla media
aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al
termine del primo e del secondo anno di corso.
5. I frequentatori del corso che al termine del secondo
anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione
sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei
nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non
idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso,
puo' ripetere un solo anno di corso.
6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo
e' sospeso con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del
corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a
trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55,
comma 2, lettera a), b) e c), del presente decreto.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive
richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la
stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale
nomina non fosse stata sospesa.".
- Gli articoli 46-bis (Accertamenti attitudinali) e 47
(Modalita' del concorso) del citato decreto legislativo n.
199 del 1995, sono abrogati dal decreto.
- Si riporta l'articolo 48 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per lo svolgimento
del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28
del presente decreto.
2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita
la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza, nell'ordine determinato
dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno
successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di
prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo
ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado
nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione,
maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del
presente decreto;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e'
conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli
esami di idoneita' di seconda sessione al corso,
nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli
stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e,
comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima
sessione.
3. Il conferimento della nomina a maresciallo e'
sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso,
dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in
una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere
a), b) e c), del presente decreto.
4. Al venir meno delle singole cause impeditive
richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli
sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo
non fosse stata sospesa.".
- Si riporta l'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 52 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento
degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della
Guardia di finanza ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) (soppressa);
d) per meriti eccezionali;
e) (soppressa).
2. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) si
effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2
allegate al presente decreto.".
- Si riporta l'articolo 55 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). -
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli
ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata
nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui
all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei
marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il
possesso di una laurea triennale rientrante in una delle
classi individuate con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.
1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non
promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato
un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di
formazione dell'aliquota di riferimento.
2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di
formazione delle stesse, risultino:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del
grado;
d) in una posizione di stato da cui scaturisca una
detrazione o riduzione di anzianita'.
3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti
esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver
maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui
all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma
2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause
impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo
che le stesse non comportino la cessazione dal servizio,
gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di
valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con
riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto
essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa
di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la
promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che
gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la
causa di esclusione.".
- Si riporta l'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di
sospensione della promozione). - 1. Qualora durante i
lavori della commissione permanente di avanzamento di cui
agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il
sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle
situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente
decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella
l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato
formato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la
valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che,
durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a
procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del
sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che
venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste
dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del
presente decreto. Della sospensione della valutazione o
della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di
avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data
comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la
valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e'
adottato con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive della
valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il
sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino
la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i
requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al
presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per
l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed,
eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli
sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause
impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del
sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di
tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da
parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. Tale sospensione determina l'annullamento della
valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di
sospensione della promozione e' adottato con determinazione
del comandante generale. In tal caso, il militare, previa
sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio
dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo
rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto
dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto
nel relativo quadro di avanzamento.".
- Si riporta l'articolo 57 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 57 (Avanzamento «ad anzianita'»). - 1.
L'avanzamento «ad anzianita'» avviene secondo le modalita'
di cui all'articolo 55-quinquies, attraverso la
formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita'
ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da
parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio
grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di
carattere, professionali necessari per adempiere degnamente
le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve
essere motivato indicando quali requisiti di cui al comma 1
facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento «ad
anzianita'» e' promosso, con determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza, a ruolo aperto, dal
giorno successivo a quello del compimento del periodo di
permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2
allegate al presente decreto.".
- Si riporta l'articolo 58 del citato decreto
legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 58 (Avanzamento «a scelta»). - 1. L'avanzamento
«a scelta» avviene secondo le modalita' di cui all'art.
55-sexies, attraverso la formulazione dei giudizi di
idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con
riferimento al possesso, da parte dell'ispettore
interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma
1.
1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento «a
scelta» deve essere motivato indicando quali dei requisiti
prescritti facciano difetto.
2. Nell'avanzamento «a scelta», le promozioni da
effettuare sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e'
promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno
successivo a quello di compimento del periodo minimo di
permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/2
allegata al presente decreto;
b) per il restante personale, si procede ad una
valutazione, per l'avanzamento «a scelta», all'epoca della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio
dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene
promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo
di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella
D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita'
di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti
nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla
prima valutazione, formato nel medesimo anno;
c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui
alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3
e 4 dell'articolo 55-sexies, viene promossa, previo
giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di
ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado
previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di
appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado,
dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di
avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel
medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza
valutazione sono iscritti nel relativo quadro di
avanzamento in ordine di ruolo.
2-bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono
conferite con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il
numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al
grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza, in misura non
superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo
ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli
aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di
avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni
conferibili, sono promossi al grado superiore con
decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui
si riferisce la valutazione.";
- Gli articoli 58-bis, 58-quater e 60, del citato
decreto legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente
decreto, recavano, rispettivamente:
"Avanzamento al grado di maresciallo aiutante",
"Conferimento della qualifica di luogotenente ai
marescialli aiutanti", "Avanzamento straordinario per
meriti eccezionali".
 
Art. 34

Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,:
1) al comma 4, alla lettera b-bis, la parola: «ad un anno» e' sostituita dalla seguente: «a due anni»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «ruoli» sono aggiunte le seguenti: «, con carriera a sviluppo dirigenziale,»;
1.2) alla lettera a), dopo la parola: «normale», sono aggiunte le seguenti: «, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;»;
1.3) le lettere b) e c) sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
c) l'articolo 3 e' abrogato;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzionamento dei ruoli). - 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate.»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), le parole: «L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti»;
1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «stabilite»;
3.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;»;
3.3) alla lettera b), le parole da: «esperti» fino a «valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione.»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:
a) pubblico;
b) interno.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare:
a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di «pilota militare» o «comandante di stazione e unita' navale» del Corpo della guardia di finanza;
b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;
g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualita' di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.
11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.
Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.»;
h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;
i) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'»;
1.2) alla lettera b), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «specialistica o magistrale», le parole: «che abbia compiuto il 33° anno di eta' e» sono soppresse e la parola: «42°» e' sostituita dalla seguente: «45°»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.»;
4) al comma 4, le parole: «6, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «6-bis, comma 12»;
l) all'articolo 10, comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;»;
m) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «e del ruolo aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis», le parole: «ai corsi» sono sostituite dalle seguenti: «al corso» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
2) al comma 2, le parole: «degli articoli 8, 9 e 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-ter»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.»;
5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
n) all'articolo 14:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che:
a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione;
b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.»;
2) al comma 4, le parole: «legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124» e la lettera c) e' soppressa;
o) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono gia' stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata;»;
p) all'articolo 18, comma 5, prima delle parole: «Quando eccezionalmente» sono inserite le seguenti: «La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa.» e all'articolo 19, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.»;
q) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono piu' valutati e non possono piu' essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove gia' trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'.»;
r) all'articolo 21, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto.
7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.»;
s) all'articolo 22, comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «al grado di maggiore e di colonnello» sono soppresse e, dopo la parola: «merito», sono inserite le seguenti: «e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto»;
2) la lettera c) e' soppressa;
t) all'articolo 24, comma 2, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
u) all'articolo 26:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i gradi» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo tecnico-logistico-amministrativo»;
2) al comma 2, le parole: «ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato» sono soppresse;
v) all'articolo 27, comma 1, lettera a):
1) le parole: «, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco» sono soppresse;
2) le parole: «1, 2, 3», sono sostituite dalla seguente: «1»;
z) all'articolo 28:
1) al comma 1:
1.1) nell'alinea, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con propria determinazione»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «ai gradi di generale», sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»;
2) al comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «della tabella 1»;
3) il comma 4 e' soppresso;
aa) dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unita' e, comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
bb) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «1»;
2) al comma 2, le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «della tabella 1»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano.»;
cc) all'articolo 31, comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 per il ruolo normale - comparto ordinario»;
dd) all'articolo 32, comma 2:
1) alla lettera c), le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.»;
ee) all'articolo 34, comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e le parole: «7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
ff) all'articolo 35:
1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.»;
2) il comma 5 e' abrogato;
gg) all'articolo 39, comma 1:
1) nell'alinea, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «35°» e' sostituita dalla seguente: «40°»;
hh) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati;
ii) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza). - 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.»;
ll) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianita' assoluta del comparto speciale.
3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.»;
mm) l'articolo 59 e' sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Adeguamento dei ruoli, delle specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati:
a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico;
b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialita' al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.»;
nn) l'articolo 60 e' abrogato;
oo) all'articolo 62, comma 1, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
pp) all'articolo 63, al comma 1:
1) le parole: «marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti del Corpo della guardia di finanza»;
2) le parole: «e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61,» sono sostituire dalle seguenti: «, disciplinato dall'articolo 61»;
3) la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
qq) all'articolo 64:
1) al comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;»;
2) alle lettere b) e d), le parole: «all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416» e «della legge 11 marzo 1926, n. 416» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.»;
rr) all'articolo 67, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.»;
ss) le parole: «Ministro delle finanze», «corso superiore di polizia tributaria» e «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze», «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «Scuola di polizia economico-finanziaria».
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto.

Note all'art. 34:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
71 del 26 marzo 2001, S.O.
- Si riporta l'articolo 1, commi 4 e 4-bis del citato
decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - (omissis)
4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente
effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo,
ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita',
se il primo ricopre la carica di Comandante generale,
assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in
Seconda:
a. e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri
generali di corpo d'armata del Corpo;
b. sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute
dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita
attivita' di gestione nei settori del personale, delle
operazioni e dell'area logistico - amministrativa,
svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei
confronti del Comandante Generale ai fini delle
determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo dell'attivita' dei comandi del
Corpo;
b-bis. rimane in carica per un periodo pari a due anni,
salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio
permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa
prevista dalla legge.
4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro
dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi
penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo
d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante
in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.".
- Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli, con
carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali sono iscritti
gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza sono i seguenti:
a. ruolo normale, nel cui ambito sono istituiti i
seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3)
speciale;
b. - c. (soppresse).
d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore
della banda musicale della Guardia finanza di cui al
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati
nell'organico del ruolo normale - comparto speciale.
(omissis).".
- L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 69 del
2001, abrogato dal presente decreto, recava: "Istituzione e
soppressione di ruoli".
- Si riporta l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 3-bis del
citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti
requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti all'impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia
di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni
proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente
reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari,
occasionali o risalenti;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
ne' essere o essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
g-bis) non essere stati dimessi, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non
essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, a un
procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in
aspettativa.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di
secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia,
nonche' i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio
validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente
ed eventuali ulteriori requisiti.
2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti,
se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando
di concorso.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza sono stabilite:
a) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,
compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo,
ove necessario, programmi e prove differenziati in
relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i
quali si concorre;
b. la composizione delle commissioni esaminatrici,
presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia
di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu'
esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di
valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in
quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina
della commissione.
3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto
si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi
laddove compatibili con la specificita' del Corpo della
guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene
conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo
Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione
amministrativa.
(omissis).".
- Gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n.
69 del 2001, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente:
"Ufficiali del ruolo aeronavale", "Ufficiali del ruolo
speciale".
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 9 (Ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini in possesso del diploma di laurea
specialistica o magistrale in discipline attinenti alla
specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori
titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal
decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano
superato il 35° anno di eta';
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli
ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in
possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale
in discipline attinenti alla specializzazione per la quale
concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma
2, che non abbia superato il 45° anno di eta' ed abbia
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nel bando di concorso. A parita' di merito
costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza
di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica
di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma
di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a
decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e
iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al
termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e'
rideterminata in base al punteggio conseguito nella
graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso
tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis,
commi 6, 7, 8 e 13.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma
12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del
corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie,
nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione
dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi
programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.".
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 10 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero dei
posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione:
a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e
speciale non puo' superare le vacanze esistenti
nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere,
comunque, un undicesimo del predetto organico;
b) nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo non puo'
superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo
degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.".
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi
dell'Accademia del ruolo normale reclutati ai sensi
dell'articolo 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto
dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. All'atto
della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre
una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto
per la nomina a ufficiale.
2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo
6-ter, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni
decorrente dall'inizio del corso di formazione.
2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9
hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni
decorrente dall'inizio del corso di formazione. Tale
obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a
ufficiale.
3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i
periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che
assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale
o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti
all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
una ferma di cinque anni che decorre dalla data:
a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di
cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi;
c. di presentazione della domanda di dimissione dal
corso.
5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto
alla ferma eventualmente in atto.
6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono
individuati con decreto del Ministero delle finanze.
6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma
di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi
di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo
884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui
all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei
corsi per la formazione specialistica dei medici di cui
all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368.".
- Si riporta l'articolo 14, commi 3 e 4, del citato
decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 14 (Commissioni di avanzamento. Generalita'). -
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' ed a
scelta:
a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi
degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente
colonnello.
b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi
degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono
appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e
non essere a disposizione di altre amministrazioni per
incarichi non previsti dalle norme di ordinamento, e che
implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre
amministrazioni o enti dello Stato.
3. Non possono far parte delle commissioni di
avanzamento gli ufficiali che:
a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario
di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto
presso qualsiasi amministrazione;
b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo;
c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado
rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare
di stato.
4. Non possono far parte delle commissioni di cui al
comma 1, gli ufficiali impiegati presso.
a. i servizi per le informazioni e la sicurezza dello
Stato, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
b. gli enti, comandi o unita' internazionali, che hanno
sedi di servizio fuori dal territorio nazionale.".
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 17 (Commissione ordinaria di avanzamento). - 1.
La Commissione ordinaria di avanzamento e' composta:
a) dal Comandante in Seconda, che la presiede;
b) dai sette generali di divisione piu' anziani in
ruolo in comando nel Corpo;
c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando,
del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo
normale, quando si tratta di valutare ufficiali
appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono gia'
stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al
grado di generale di brigata;
d) dal colonnello piu' anziano in ruolo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo qualora si tratti di
valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo.
(omissis).".
- Si riportano gli articoli 18, comma 5, e 19, comma
2-bis, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001, come
modificati dal presente decreto:
"Art. 18 (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla
valutazione). - (omissis).
5. La valutazione dell'ufficiale che, inserito
nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle
condizioni di cui al comma 3 e' sospesa. Quando
eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non
poter addivenire alla pronuncia del giudizio
sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i
motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della
sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno
determinata.".
"Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione
caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed
obbligatori). - 1. La Commissione superiore e la
Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto
della presenza dei particolari requisiti previsti
dall'articolo 12.
2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia
Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e
successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo
per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad
altri corsi o titoli acquisiti.
2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico
amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di
servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al
grado di colonnello.
(omissis).".
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 20 (Procedura di valutazione degli avanzamenti ad
anzianita'). - 1. Il giudizio di avanzamento ad anzianita'
si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a
valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento
l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli
superiore alla meta' dei votanti. 2. Gli ufficiali che
hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che
hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti
dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi,
in ordine di ruolo.
2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di
qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non
sono piu' valutati e non possono piu' essere trattenuti o
richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove gia'
trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal
trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni
dalla data di notifica del provvedimento di non
idoneita'.".
- Si riporta l'articolo 21, commi 7-bis, 7-ter,
7-quater del citato decreto legislativo n. 69 del 2001,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a
scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si
articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertate
se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o
non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado
superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione
l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli
superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla
commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascuno
degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno
a trenta. La commissione, in base al punto attribuito,
compila una graduatoria di merito di detti ufficiali,
dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in
ruolo.
3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito
dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di
colonnello compreso, ogni componente della commissione
assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun
complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche,
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e
qualita' professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo
all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche,
al servizio prestato presso reparti o in imbarco,
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare
riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti,
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego
di particolare interesse dell'Amministrazione.
5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso
di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma
4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi
quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per
quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto
quoziente costituisce il punto di merito attribuito
all'ufficiale dalla commissione.
6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni
componente della commissione assegna all'ufficiale un punto
da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle
lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro
insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per
il numero dei votanti, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi
del giudizio di merito espresso dalle commissione di
avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli
ufficiali del ruolo normale:
a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti
in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per
l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per
l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e
colonnello della seconda aliquota;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto
ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e
terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti
nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali
promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella
1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale -
comparto aeronavale iscritto al primo posto della
graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore
e' attribuita la promozione al grado di generale di
divisione qualora si constati che non risulti iscritto in
ruolo, con il grado di generale di divisione, altro
ufficiale dello stesso comparto.
7-quater. I tenenti colonnelli "a disposizione" del
ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione
di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in
un'unica graduatoria di merito.
(omissis).".
- Si riporta l'articolo 22 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Articolo 22 (Formazione dei quadri di avanzamento.
Ordine di graduatoria). - 1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di
merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e
generale.
2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le
graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente
colonnello.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e
nelle graduatorie di merito, approvati, sono idonei
all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei
non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento.
4. Il Comandante Generale, sulla scorta degli elenchi
degli idonei e delle graduatorie approvati, forma
altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali
idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei,
nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di
cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al
presente decreto, compresi nel numero dei posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
5. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno
cui si riferiscono.
6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data
comunicazione dell'esito dell'avanzamento.".
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 24 (Sospensione della promozione). - 1. La
promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di
avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni
indicate nel comma 3 dell'articolo 18, e' sospesa.
2. Il Comandante generale ha la facolta' di sospendere
la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di
avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di
notevole gravita'.
4. All'ufficiale e' data comunicazione della
sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno
determinata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e
di annullamento della valutazione di cui al comma 1, e'
disposto con determinazione dal Comandante Generale della
Guardia di finanza.".
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri
di avanzamento a seguito di cause di esclusione). - 1. Per
i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei
quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli
anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il
Comandante Generale della Guardi di finanza, per gli anni
in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente
la graduatoria. Il Comandante Generale forma i quadri di
avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
piu' vacanze nei gradi rispettivi superiori. In tal caso,
il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura
del quadro.
2. Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di
avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla
legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella
graduatoria di merito l'ultimo dei parigrado iscritto nel
quadro stesso. La posizione in tale quadro e' determinata
dall'ordine di graduatoria di merito.".
- Si riporta l'articolo 27, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 27 (Requisiti per la valutazione). - 1.
L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere
valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di
appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati
per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di
comando previsti dalle tabelle 1 e 4 allegate al presente
decreto;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli
esami e i corsi eventualmente stabiliti con determinazione
del Comandante Generale.
(omissis).".
- Si riporta l'articolo 28, commi 1, 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). -
1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale
della Guardia di finanza, con propria determinazione indica
gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di
avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni
sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall'articolo 27;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei non iscritti in
quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non
abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di
avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel
computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di
quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono
venute a cessare le cause che ne avevano determinato la
sospensione della valutazione o della promozione e, nel
caso abbiano subito detrazioni di anzianita' a sensi della
legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino
piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi,
altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui
all'articolo 18, comma 2.
2. Per gli avanzamenti ad anzianita' alla data del 30
settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli
ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il
requisito della permanenza minima nel grado richiesto per
la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla
colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto.
Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver
maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27.
3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare
per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote
formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di
servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda
aliquota costituisce elemento preminente ai fini della
valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza
aliquota.
4. (soppresso).
(omissis).".
- Si riporta l'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui
l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle
1 e 4 allegate al presente decreto.
2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita'
richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12
della tabella 4, allegate al presente decreto.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite
anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme
vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in
applicazione delle norme di cui al presente comma sono
assorbite con le vacanze che si verificano per cause
diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo
l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di
cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze
rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto
dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la
predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle
dotazioni complessive del grado fissate dal presente
decreto per i ruoli normale e
tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano
eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in
aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello,
l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di
eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se
generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore
anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione,
sia anagraficamente il piu' anziano.".
- Si riporta l'articolo 31, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 31 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze). -
1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite
per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto
ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino
al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le
stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali
promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle
promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono
essere inferiori all'unita'.
(omissis).".
- Si riporta l'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 32 (Effetti della cessazione delle cause
impeditive della valutazione o della promozione). - 1.
All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o
quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di
una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole
o per il quale sia stata revocata la sospensione
dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in
aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio,
quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le
disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche
se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso
qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una
precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste
vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da
effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in
occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o
nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego
abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando,
al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di
livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo
la cessazione della causa impeditiva.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del
comma 1, si applicano:
a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato;
b) all'ufficiale per il quale sia stata sospesa la
promozione a norma dell'articolo 24, comma 2;
c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo
per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27,
e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette
sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal
Comandante generale con propria determinazione o per motivi
di salute dipendenti da cause di servizio;
c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai
sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia
maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita'
pregresse.".
- Si riporta l'articolo 34, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento). -
(omissis).
2. La promozione di cui al comma 1, non e' ricompresa
tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il
giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni
organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere
effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza,
determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al
verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio
dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e,
comunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro
tale data non siano verificate vacanze, le eccedenze sono
assorbite con le modalita' di cui all'articolo 2145 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
(omissis).".
- Si riporta l'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 35 (Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di
finanza). - 1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad
anzianita'.
2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2,
sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza
nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita'
corrispondente alla data di compimento dei due anni di
permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di
Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di
valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli
stessi abbiano superato il primo anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e
32.
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento
e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu
pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idoneo,
promosso con anzianita' corrispondente alla data del
giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento,
l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e'
collocato nella categoria del congedo che gli compete, in
applicazione della normativa sullo stato giuridico degli
ufficiali della Guardia di finanza.
5. (abrogato).".
- Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 39 (Riammissione in servizio). - 1. Gli ufficiali
del ruolo normale e tecnico-logistico-amministrativo, posti
in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in
servizio a condizione che:
a) vi siano posti disponibili in organico nel ruolo
d'appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto
della cessazione dal servizio;
b) non sia trascorso oltre un anno dalla data di
collocamento in congedo alla data di presentazione
dell'istanza di riammissione;
c) non abbiano superato il 40° anno di eta'.
(omissis).".
- Gli articoli 40 , 41 , 42 , 43 , 45 e 46, del citato
decreto legislativo n. 69 del 2001, abrogati dal presente
decreto, recavano, rispettivamente:
"Istituzione del ruolo aeronavale", "Disposizioni
concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale", "Transito
dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale", "Transito
dal ruolo normale al ruolo speciale", "Transiti dai ruoli
delle Forze Armate", "Transito dai restanti ruoli del Corpo
della Guardia di finanza".
- L'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 69
del 2001, abrogato dal presente decreto, recava:
"Adeguamento delle specialita' del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo".
- Si riporta l'articolo 62 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Agli ufficiali dei
ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente
decreto, si applicano le leggi in vigore in materia di
reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito.
2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione
del presente decreto sono attuate nel rispetto delle
procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni.".
- Si riporta l'articolo 63 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 63 (Avanzamento per meriti eccezionali). - 1. I
luogotenenti del Corpo della guardia di finanza possono
conseguire avanzamento straordinario per meriti
eccezionali, disciplinato dall'articolo 61 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al grado di
sottotenente del ruolo normale - comparto speciale.".
- Si riporta l'articolo 64 del citato decreto
legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali
medici della Guardia di finanza). - 1. In relazione alle
esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in
servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle
competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali
medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni
medico ospedaliere di cui agliarticoli193 e 194 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese
in esame pratiche relative al personale della Guardia di
finanza. Provvedono, anche quali componenti delle
commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle
valutazioni collegiali medico-legali inerenti il
riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23
febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, in materia di vittime del dovere, della criminalita'
organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e
dell'usura;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di
due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto,
alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo
189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'
sono prese in esame pratiche relative al personale del
Corpo della Guardia di finanza.
c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro
nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di
finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni
tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di
sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico
competente previste dalle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente
normativa;
d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza
al personale del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, avanti alle commissioni medico
ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da
causa di servizio di infermita' contratte.
2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze,
il Corpo della Guardia di finanza puo':
a) stipulare particolari convenzioni con strutture
sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli
professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
bilancio;
b) fruire, a livello locale come centralmente, a
condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e
veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.
2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di
finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19
gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre
1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della
salute del personale in servizio con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente
nonche', anche a favore del personale in congedo e dei
rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di
assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili,
secondo le norme previste dal relativo statuto. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le
conseguenti disposizioni tecniche attuative
dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo
e dei rapporti con il predetto Fondo.".
 
Art. 35

Altre modifiche normative

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria».
3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' abrogato;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.»;
3) al comma 4, le parole: «dal Comandante in seconda» sono sostituite dalle seguenti: «da un generale di corpo d'armata».
c) alla tabella n. 2, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria».
4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianita', al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.
2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, e' promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e' computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.»;
b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «capitano» e' sostituita dalla seguente: «maggiore»;
c) la tabella G allegata al medesimo decreto e' sostituita dalla corrispondente tabella allegata al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 3, le parole: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato» sono sostituite con le seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanita' e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza»;
b) l'articolo 35, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 35 del presente decreto e».
6. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unita' navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.
6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.».
7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2136, al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «Titolo IV», sono aggiunte le seguenti: «, eccetto l'articolo 806»;
2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: «d-bis) l'articolo 794; d-ter) l'articolo 858;»;
3) dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente: «g-ter) l'articolo 894;»;
4) alla lettera bb), la parola: «il» e' sostituita dalle seguenti: «la sezione I del»;
5) dopo la lettera ff), e' aggiunta la seguente: «ff-bis) l'articolo 1780.»;
b) all'articolo 2140:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.»;
3) al comma 4, le parole: «ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
c) all'articolo 2141, le parole da: «per il contingente ordinario» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.»;
d) all'articolo 2142, dopo le parole: «l'innovazione», sono aggiunte le seguenti: «nonche' secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.»;
e) all'articolo 2143-bis, il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente:
a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3;
b) una delle ferme gia' previste dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di eta'.
4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'articolo 1803.».
8. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numero 1) e lettera c), nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole:
a) «nucleo di polizia tributaria» o «nuclei di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria» e «nuclei di polizia economico-finanziaria»;
b) «corso superiore di polizia tributaria» e «scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «scuola di polizia economico-finanziaria».

Note all'art. 35:
- Si riporta l'art. 4, terzo comma, della legge 23
aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di
finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 98 del 24 aprile 1959, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 4 (omissis). - Il Comandante generale e'
coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e'
sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal
Comandante in seconda, che attende anche, in particolare,
alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal
Comandante generale.
(omissis).".
- La legge 29 ottobre 1965, n. 1218 (Istituzione di una
Scuola di polizia tributaria), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 283 del 13 novembre 1965.
- Si riportano gli articoli 4 e 5 e la tabella n. 2,
della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (Avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 274 del 3 novembre
1966, come modificati dal presente decreto:
"Art. 4 (abrogato).".
"Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia
economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione
professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo
della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il
completamento della loro preparazione tecnica e culturale,
ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato
maggiore o di elevato impegno, anche in ambito
internazionale, che richiedono la soluzione di problemi
complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia
economico finanziaria, della durata di due anni, sono
ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente
effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per
titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del
Comandante generale della guardia di finanza. Alla data di
indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver
maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a un anno e
non superiore a quattro anni.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
ufficiali superiori:
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio,
calcolato a ritroso dal termine di scadenza della
presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o
equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della
presentazione delle domande, imputati in procedimenti
penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in
discipline giuridiche o economiche.
4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per
piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato
idoneo e classificato nella graduatoria di merito in
soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla
valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede
apposita commissione presieduta da un generale di corpo
d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione puo'
essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per
l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge
secondo programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie
ed i relativi programmi sono approvati con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".

"Tabella N. 2

Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio
permanente


Titolo per conseguire   Aliquote di organico
il vantaggio di  carriera per gradi [a]
Maggiore
1. Corso superiore di polizia
economico-finanziaria
Avere superato il corso [b]. 1/4 dell'organico
del grado
2. Corso superiore di
Stato maggiore.
Avere superato il corso [b]. 1/4 dell'organico
del grado
[a] Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono
arrotondate all'unita' per eccesso.
[b] I capitani ammessi alla frequenza dei corsi
superiori di polizia tributaria o di Stato maggiore
conseguono il vantaggio di carriera nel grado di
maggiore.".
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79
(Riordinamento della banda musicale della Guardia di
finanza), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 62 del 14 marzo
1991.
- Si riporta l'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 79 del 1991, come modificato dal presente decreto:
"Art. 33 (Avanzamento per il maestro vice direttore). -
1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore
della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad
anzianita', fino al grado di maggiore.
2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver
raggiunto l'anzianita' di grado prevista della tabella G
annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora iscritto
in quadro, viene promosso al grado superiore, anche in
soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al
compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale
eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.".
- Si riportano gli articoli 35, comma 3 e 36, comma 1,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 23 ottobre
1999:
"Art. 35 (omissis). - 3. Nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, e'
stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una
riserva di posti complessivamente non superiore al cinque
per cento per le esigenze di sanita' e formazione
specialistica della Polizia di Stato e, qualora non
coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, per le esigenze di sanita' e formazione
specialistica del Corpo della guardia di finanza, nonche'
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero
dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole
scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di
cui al comma 2. Per il personale della Polizia di Stato e
del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto
compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma
3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
(omissis).".
"Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione della
commissione nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale,
in una medesima data per ogni singola tipologia, con
contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri
oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria
nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 35 del presente
decreto e all'articolo 757, comma 2, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
(omissis).".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 26 marzo
2001.
- Si riportano gli articoli 2136, comma 1, 2140, 2141,
2142 e 2143-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificati dal presente decreto:
"Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del
Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del libro IV del codice
dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
b) la sezione IV del capo I del titolo V;
c) l'articolo 622;
d) l'articolo 721;
d-bis) l'articolo 794;
d-ter) l'articolo 858;
e) gli articoli 878 e 879;
f) l'articolo 881;
g) l'articolo 886;
g-bis) l'articolo 892;
g-ter) l'articolo 894;
h) l'articolo 897;
i) l'articolo 898;
l) l'articolo 900;
m) l'articolo 911;
n) l'articolo 932;
o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui
disposizione prevista al comma 1, il riferimento
all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo
2145, comma 5;
p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al
comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma
4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;
r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo
per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei
colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69;
s) la sezione IV del capo III del titolo V;
t) la sezione III del capo VII del titolo V;
u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
aa) l'articolo 1394;
bb) la sezione I del capo XVI del titolo VII;
cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
dd) il capo XVIII del titolo VII;
ee) il titolo VIII;
ff) l'articolo 1493;
ff-bis) l'articolo 1780.
(omissis).".
"Art. 2140 (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo
della Guardia di finanza). - 1. Il Corpo della guardia di
finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con
durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il
periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno
superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale;
d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari
in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di
congedo per aver completato la ferma quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai
singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le
tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali
prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le
modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di
formazione e relativi programmi sono determinati dal
Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali in ferma prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso
sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti
dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo
della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai
sensi dell'articolo 2143-bis, al concorso per il
reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 sempreche' gli
ufficiali interessati non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in
qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce
titolo ai fini della formazione della graduatoria di
merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano
al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili,
le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel
presente codice.".
"Art. 2141 (Perdita del grado per gli appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza). - 1. Per gli appartenenti
ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del
grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo,
comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di
truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, ovvero,
per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel
ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza
alcun grado.".
"Art. 2142 (Transito nell'impiego civile per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare).
- 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nei casi di cui all' articolo
930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche
funzionali del personale civile del Ministero della difesa
e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo
modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339, da definire con decreto dei Ministri interessati,
emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione
nonche' secondo le ulteriori procedure di cui al predetto
articolo 930. Al personale transitato si applica il regime
pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di
destinazione.
"Art. 2143-bis (Incentivi per il reclutamento degli
ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza). -
1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento
e per gli ufficiali delle forze di completamento che
abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della
guardia di finanza sono previste riserve di posti fino
all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per
l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del
Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. (abrogato).".
- Si riportano gli articoli 703 e 2199 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.".
"Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del
personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a
concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.".
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5 marzo 2004 n. 94 (Regolamento concernente le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli
normale, aereonavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della
Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle
graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di
espulsione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 86 del 13 aprile 2004.
- Si riporta l'articolo 1099 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a
disposizione). - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che
sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli
in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non
si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente
codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri
tenenti colonnelli.
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1
sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella
posizione di «a disposizione».
3. L'avanzamento si effettua a scelta.
4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per
l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione»
anche nel nuovo grado.".
- Per l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887,
si vedano le note all'articolo 35.
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 79 del
1991, si vedano le note all'art. 35.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice
dell'ordinamento militare), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010,
S.O.
- Si riporta l'articolo 806 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 806 (Personale militare iscritto nel ruolo
d'onore decorato al valor militare o civile). - 1. Al
personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al
valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di
cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque
iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in
servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne
hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore
all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito
il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in
servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i
ruoli del servizio permanente.
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono
disposti con decreto del Ministero della difesa, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.".
 
Art. 36

Disposizioni transitorie

1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto.
2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.
6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
10. Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
a) nel triennio 2018-2020, e' autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto. Le unita' da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b);
b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.602 unita', assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.
11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente.
12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati:
a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017;
b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.
Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami e' pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi secondo il presente comma.
16. Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado.
17. Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado.
18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.
Il parametro stipendiale previsto dalla tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4 e' attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalita':
1) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo;
2) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo;
3) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
4) per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo.
20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, e' attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente:
a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94.
27. Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza puo' bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalita' e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con sei anni di anzianita' nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente» o equivalente. Nel bando puo' essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita' formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001.
32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali.
33. Con decorrenza dal 2 luglio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza:
a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita;
b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita;
c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita.
34. Gli anni di anzianita' nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, ai fini dell'inclusione nella 1ª, 2ª e 3ª aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per essere promossi a tenente colonnello.
35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto.
36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonche' nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
37. Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo.
38. Gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi.
39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
40. La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2025.
41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo.
42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento.
43. Per gli anni dal 2024 al 2027, nel ruolo normale - comparto ordinario, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota e' fissato in 4 unita'.
44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianita' di grado 2011 e antecedente.
45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale e' considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale.
46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni.
47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita';
b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010;
c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012;
d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014;
e) 2022, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016.
48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' per i quali abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo. A tal fine, i predetti ufficiali devono:
a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unita' navale;
2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.
Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalita' di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza.
52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi:
a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2017.
Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso.
53. Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parita' di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione.
54. Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come modificata dal presente decreto.
55. I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate.
56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario e' fissato in otto unita'.
57. L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente.
58. I marescialli aiutanti luogotenenti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente conservando l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. Gli stessi, se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quella prevista dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017 per il conferimento della qualifica di cariche speciali. L'attribuzione della citata qualifica ha decorrenza 1° ottobre 2017.
59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota straordinaria formata alla medesima data e, se in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quella stabilita' dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianita' 1° gennaio 2017. Per la successiva attribuzione della qualifica di cariche speciali, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianita' uguale o superiore a quanto previsto dalla richiamata tabella G, detto personale e' inserito in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di cariche speciali ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i luogotenenti cariche speciali di cui al comma 58.
60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
 
Art. 37

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al titolo I, capi I e II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici.
3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna.
5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»
2. Al titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado»;
c) all'articolo 11, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. Al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita' operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis:
a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione;
b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalita' semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovra' frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.
3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.
5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalita' della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
c) all'articolo 18:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto»;
d) all'articolo 20, le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti «cinque anni»;
e) all'articolo 21:
1) le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»;
2) le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
4. Al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore;
e) sostituto commissario.»;
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonche' specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresi' attribuite funzioni di coordinamento di una o piu' unita' operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonche' la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita'. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.
3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto gia' specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o piu' unita' operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attivita' sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.
5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole «un corso della durata di dodici mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche';
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.»;
3) al comma 3, le parole: «durante i primi otto mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi due anni di corso» e le parole: «e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi» sono soppresse;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale;
d) all'articolo 27:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centocinquanta giorni»;
2) al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»
3) al comma 4, le parole «del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale del personale e delle risorse»;
e) all'articolo 28:
1) al comma 1:
a) alla lettera a), dopo le parole: «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno»;
b) alla lettera b), dopo le parole «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno» e le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);»
3) al comma 3, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
f) all'articolo 29 le parole «oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.»;
g) l'articolo 30-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Per gli orchestrali il titolo di studio e' quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.»;
h) dopo l'art. 30-bis e' inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Promozione a sostituto commissario). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario e' conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati.
5. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento e' espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
b) l'articolo 47-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»
c) l'articolo 48-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari e' compilato dal direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e' compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
d) dopo l'articolo 48-bis e' inserito il seguente:
«Art. 48-ter (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo e' redatto dalle autorita' ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attivita' in piu' sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terra' conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi. »;
e) all'articolo 50:
1) al comma 1, le parole: «vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole «direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento.»;
f) all'articolo 51, comma 1, le parole: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo»;
g) all'articolo 52:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti»;
2) al comma 1, le parole: «agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo;
3) il comma 2 e' abrogato;
h) all'articolo 53:
1) al comma 1, parole: «ai vice ispettori e agli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevole, tre scatti di anzianita'»;
i) all'articolo 54:
1) al comma 3, dopo le parole: «del servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.»;
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.»;
3) al comma 5, le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianita'» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.».
6. Al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: «a sottoporsi» sono inserite le seguenti: «, salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, »;
7. Al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 122, comma 1:
1) alla lettera c), le parole «Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie» sono soppresse;
2) alla lettera d), dopo le parole: «nell'occhio che vede meno» sono aggiunte le seguenti: «ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione»;

Note all'art. 37:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,
della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2 (Gerarchia). - 1. La gerarchia fra gli
appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e'
determinata come segue: personale appartenente alla
carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti,
assistenti ed agenti.
2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e'
determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica,
dall'anzianita'.
3. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto
di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da
quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica
precedente e, a parita' delle predette condizioni,
dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle
classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli
scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di
merito.".
- Si riportano gli articoli 5 e 11 del citato decreto
legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.
L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni ventotto;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi
sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre
e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per
l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio
nella regione eventualmente predeterminata per il tempo
indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque,
impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio
di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi
agenti di polizia penitenziaria.
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne
facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti
di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui
al comma 2.
5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per
l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la
valutazione delle qualita' attitudinali e del livello
culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a
questi ultimi e per la determinazione di eventuali
requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
successivo titolo IV.
6.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 ,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma
4°(gradi) dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n.
198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia
penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7
giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a tutti gli effetti del
servizio militare di leva. Nei confronti del citato
personale non si applica il disposto di cui al comma
1°(gradi) dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n.
198. Il predetto personale all'atto del collocamento in
congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato
lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno
con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del
secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne
faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo'
essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2
dell'articolo 6, durante il quale e' sottoposto a selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti,
sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari
siano immessi in ruolo.".
"Art. 11 (Promozione ad Assistente capo). - 1. La
promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale e' ammesso il personale che, alla data dello
scrutinio, abbia compiuto quattro anni di servizio nella
qualifica di assistente.".
- Si riportano gli articoli 15, 18, 20 e 21 del citato
decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 15 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale sono attribuite funzioni
rientranti nello stesso ambito di quelle previste
dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di
responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di
unita' operative a cui detto personale impartisce
disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde.
3. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente
e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti
una adeguata preparazione professionale e con il margine di
iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche
di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi',
affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o
di piccole unita' operative; collabora con i propri
superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di
temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di
servizio.
4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo
sono attribuite mansioni richiedenti una particolare
preparazione professionale e il comando di unita' operative
presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti
penitenziari.
5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo
apposito corso di specializzazione svolge, in relazione
alla professionalita' posseduta, anche compiti di
addestramento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
5-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica
possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le
mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma
restando la qualifica rivestita, la denominazione di
"coordinatore", che determina, in relazione alla data di
conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari
qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, in aggiunta
alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita'
operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche
superiori, coordinano interventi intesi alla verifica
dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima,
disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via
d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o
esigenze del servizio.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui comma 5 bis:
a) il personale che nel triennio precedente abbia
riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel
quinquennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave
della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo
la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai
corsi di cui all'art. 16 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per
un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta
durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa
di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di
diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure ivi previste.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale del
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su
proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita'
dipendente da causa di servizio viene promosso con la
stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita
agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella
stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe
spettato qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.
5-bis. Il personale che non supera il corso permane
nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed
e' restituito al servizio d'istituto.".
"Art. 20 (Promozione a sovrintendente). - 1. La
promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data
dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 21 (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La
promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio permerito
assoluto, al quale sono ammessi i sovrintendenti che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica.".
- Si riportano gli articoli 25, 27, 28 e 29 del citato
decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di
polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli
allievi vice ispettori di polizia penitenziaria
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata
non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione della specifica laurea triennale
individuata, per il medesimo corso, con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' alla loro formazione tecnico professionale di
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della
organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi
di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a
selezione attitudinale anche per l'accertamento della
idoneita' a servizi che richiedono particolare
qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi
due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice
ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove
pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono
avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
applicativo della durata non superiore ad un anno.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni
di corso non possono essere impiegati in servizio di
istituto; nel periodo successivo possono esserlo
esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di
ispettore.
4. I vice ispettori in prova, al termine del corso,
superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e
sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore,
secondo l'ordine della graduatoria finale.".
"Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice
ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal
corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono
dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza
sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal
corso per piu' di centoventi giorni, anche non consecutivi,
e centocinquanta giorni se l'assenza e' stata determinata
da infermita' contratta durante il corso o da infermita'
dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento
della sua idoneita'.
2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui
assenza oltre centoventi giorni e' stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale del
personale e delle risorse, su proposta del direttore della
scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo
che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del
Corpo di polizia penitenziaria.".
"Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a
vice ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno mediante concorso pubblico,
comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 16 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle
disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990,
n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti
agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di
effettivo servizio alla data del bando che indice il
concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione
del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti
la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti
all'altra categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli di servizio ed esame, consistente in una prova
scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo
di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in
possesso alla data del bando che indice il concorso, di
anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del
diploma di istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli
riservati, per gli anni successivi, alle rispettive
aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera
b), devono frequentare un corso di formazione della durata
di sei mesi.
3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i
programmi del corso sono stabiliti con decreto del Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere
ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato
gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la
nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano
superato i predetti esami sono restituiti al servizio
d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso
successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.".
"Art. 29 (Promozione ad ispettore). - 1. La promozione
alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso
il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia
compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella
qualifica oltre al primo biennio di corso di cui
all'articolo 28.".
- Si riportano gli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del
citato decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificati
dal presente decreto:
"Art. 50 (Commissioni per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. Sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione di carriera del personale
di cui al presente decreto esprimono parere specifiche
commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo
degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e
per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti,
presiedute dal vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente
generale da lui delegato, in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e composte
da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso
lo stesso Dipartimento.
2. (abrogato).
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono
svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria
inquadrati nella nona qualifica funzionale.
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle
commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del
Dipartimento.
5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4
dell'articolo 45.".
"Art. 51 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). -
1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere
conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli
agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che
nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto
operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando
prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere
qualita' tali da dare sicuro affidamento di assolvere
lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l'incolumita' pubblica, ovvero abbiano
conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita'
attinenti ai loro compiti.
"Art. 52 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo dei sovraintendenti). - 1. La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti e ai
sovrintendenti ed ai sovraintendenti capo i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto
operazioni di servizio di particolare importanza, dando
prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave
pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita'
pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie
per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore
ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in
attivita' attinenti ai loro compiti.".
2. (abrogato).
"Art. 53 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli ispettori). - 1. La promozione
alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per
merito straordinario ai vice ispettori, ispettori,
ispettori capo e ispettori superiori i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto
operazioni di servizio di particolare importanza, dando
prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave
pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita'
pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie
per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di sostituto commissario,
che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono
essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se
piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.".
"Art. 54 (Decorrenza delle promozioni per merito
straordinario). - 1. Le promozioni di cui al presente
decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e
vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con
le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito straordinario possono
essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1,
anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti
che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in
seguito ad essi.
3. La proposta di promozione per merito straordinario
e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su
rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero
dal direttore generale competente qualora i fatti siano
avvenuti nell'Amministrazione Centrale.
4. Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento,
previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50,
secondo le rispettive competenze.
5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non
puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino
le condizioni previste dai precedenti articoli, al
personale interessato possono essere attribuiti, o la
classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre
scatti di anzianita'.".
- Si riporta l'articolo 86 del citato decreto
legislativo n. 443 del 1992, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 86 (Visite mediche. Accertamenti delle qualita'
attitudinali. Presentazione alle prove scritte). - 1. I
candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono
invitati a sottoporsi, salvo il personale gia' appartenente
al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita
medica e all'accertamento delle qualita' attitudinali,
secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II.
2. I candidati giudicati idonei in sede di visite
mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono
tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di
riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede
o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di
concorso o nella successiva comunicazione.".
- Si riporta l'articolo 122 del citato decreto
legislativo n. 443 del 1992, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 122 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi). - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i
seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di
cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il
rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa
muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il
trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo
normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
stereoscopica sufficiente;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad
allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non
meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno ed un visus
corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli
vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a
10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche' non
superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare
per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio,
per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale
somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che
sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale
totale biauricolare entro il 20%(percento));
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
la funzione masticatoria e, comunque, devono essere
presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti
posteriori; gli elementi delle coppie possono essere
sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore
a sedici elementi.".
 
Art. 38

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»;
b) all'articolo 4, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione e' inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»;
c) all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo 20, commi 1 e 2, all'articolo 22, commi 2 e 3, e all'articolo 23, comma 1, le parole: «Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
d) all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» e le parole: «Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del personale e delle risorse»;
e) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina). - 1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' costituito il consiglio centrale di disciplina, cosi' composto:
a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede;
b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;
d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.
2. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. Con decreto del provveditore regionale e' costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da:
a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;
b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;
c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.
d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
4. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.
5. Il consiglio regionale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.
6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo.
7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.»;
f) all'articolo 15 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le predette autorita', ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche' avente qualifica superiore a quella dell'incolpato»;
g) all'articolo 21, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia.»;
h) all'articolo 22, comma 2; le parole: «direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: parole «direttore generale del personale e delle risorse»;.

Note all'art. 38:
- Si riportano gli articoli 3, 4, 7, 15 e 21 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione
delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei
relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificati dal
presente decreto:
"Art. 3 (Pena pecuniaria). - 1. La pena pecuniaria
consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque
trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri
assegni a carattere fisso e continuativo.
2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti
infrazioni:
a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura;
b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere
incompatibile;
c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la
permanenza o la reperibilita';
d) la manifesta negligenza nel prendere visione
dell'ordine di servizio;
e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio fino
ad un massimo di quarantotto ore;
f) la grave negligenza in servizio;
g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un
ordine;
h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli
affari;
i) l'inosservanza del dovere di informare
immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la
cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
l) l'inosservanza delle norme che vietano lo
svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla
legge;
m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti
sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria:
n) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio
o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o
lesivo della dignita' professionale;
o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di
ordini o di disposizioni di servizio;
p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente
o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del
detenuto o dell'internato;
q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli
internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere,
domande o rapporti;
r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi
di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati,
i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;
s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei
traffici di generi nello stabilimento;
t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli
internati, particolarmente se incaricati di servizi
speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei
medesimi;
u) la infedelta' in servizio, manifestata col rivelare
ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al
servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o
coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o
coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi
natura;
v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri,
bevande, ed altri oggetti;
z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai
superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in
prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od
oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti
d'istituto;
bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie,
specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei
detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per
conto dei detenuti o internati;
dd) il maltrattare i detenuti o internati;
ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di
oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a
servizi o a vantaggio della medesima;
ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel
riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei detenuti o
internati.
3. La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore
regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di
disciplina.
3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari
la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento,
previo parere del consiglio centrale di disciplina nella
composizione di cui all'articolo 13, comma 1.".
"Art. 4 (Deplorazione). - 1. La deplorazione e' una
dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale
vengono punite le seguenti infrazioni:
a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia'
punite con la pena pecuniaria;
b) il dare prove manifeste di negligenza nel comando o
nel mantenere la disciplina;
c) il frequentare luoghi, persone o compagnie
sconvenienti con evidente offesa alla dignita' delle
funzioni;
d) il contrarre debiti con i dipendenti;
e) l'alterco con i colleghi o con altri operatori
penitenziari in presenza dei detenuti;
f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza
autorizzazione;
g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti
detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
h) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio
dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore
o di componente di un organo collegiale previsto dalle
norme del Corpo di polizia penitenziaria;
i) la negligenza nel governo o nella cura delle
condizioni di vita o di benessere del personale o nel
controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle
disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o
nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi,
mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
m) l'addormentarsi in servizio;
n) le indebite osservazioni in servizio, il censurare
l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i
colleghi;
o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti.
2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento
periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe
di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui
verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data
nella quale la mancanza e' stata rilevata.
3. La deplorazione puo' essere inflitta anche in
aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravita'
della mancanza.
4. La deplorazione e' inflitta dal Provveditore
regionale, previo giudizio del consiglio regionale di
disciplina.
4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari
la deplorazione e' inflitta dal Capo del Dipartimento,
previo giudizio del consiglio centrale di disciplina nella
composizione di cui all'articolo 13, comma 1.".
"Art. 7 (Sospensione cautelare in pendenza di
procedimento penale). - 1. L'appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che
si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve
essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore
generale del personale e delle risorse.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente
ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a
procedimento penale, quando la natura del reato sia
particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con
provvedimento del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del
Direttore generale del personale e delle risorse.
3. In caso di mancata convalida dell'arresto o del
fermo, e nei casi di cui al Capo V - Titolo I - Libro IV
del codice di procedura penale, ove le circostanze lo
consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata
con effetto dal giorno successivo a quello in cui il
dipendente ha riacquistato la liberta' e con riserva di
riesame del caso quando sul provvedimento penale si e'
formato il giudicato.
4. I relativi provvedimenti sono adottati dal Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su
proposta del Direttore generale del personale e delle
risorse.
5. Se il procedimento penale e' definito con sentenza
la quale dichiari che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a
tutti gli effetti.
6. Quando da un procedimento penale comunque definito
emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni
disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di
pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla
data di notificazione della sentenza stessa
all'Amministrazione.
7. Se il procedimento penale si conclude con sentenza
di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da
quelli contemplati nel comma 5, la sospensione cautelare
puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il
procedimento disciplinare.".
"Art. 15 (Istruttoria per l'irrogazione della pena
pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal
servizio e della destituzione). - 1. L'istruttoria per
irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la
sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi
attraverso le seguenti fasi:
a) il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o
del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da
un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione piu'
grave della censura, informa il provveditore regionale
competente per la sede in cui lo stesso presta servizio,
qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena
pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorita'
centrale competente, qualora l'infrazione comporti la
sanzione della sospensione dal servizio o della
destituzione.
2. Le predette autorita', ove ritengano che
l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette
sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta
disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario
istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio
diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello
dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione
della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche' avente
qualifica superiore a quella dell'incolpato.
3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla
astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di
disciplina.
4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli
addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le
giustificazioni nei termini e con le modalita' di cui
all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri
accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti
dall'inquisito.
5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di
quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di
quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.
6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo,
numerandoli progressivamente in ordine cronologico e
apponendo su ciascuno foglio la propria firma, e redige
apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio
raccolto, trasmettendola all'autorita' che ha disposto
l'inchiesta.
7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene che
gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con
provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le
opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere
una sanzione minore.
8. Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il
carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al
consiglio di disciplina competente in base al disposto
degli articoli 3, 4, 5 e 6.".
"Art. 21 (Riesame delle sanzioni della sospensione dal
servizio e della destituzione). - 1. Avverso le sanzioni
della sospensione dal servizio e della destituzione e'
ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro della
giustizia.
2. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto
ministeriale.".
- Si riportano gli articoli 5, comma 4, 6, comma 6, 20,
commi 1 e 2, 22, commi 2 e 3, e 23, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 449 del 1992, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 5 (Sospensione del servizio). - 1. - 3.
(Omissis).
4. La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto
del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di
disciplina.
5. (Omissis).".
"Art. 6 (Destituzione). - 1. - 5. (Omissis).
6. La destituzione e' disposta con decreto del Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo
giudizio del consiglio centrale di disciplina.".
"Art. 20 (Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria
e della deplorazione). - 1. Avverso le sanzioni della pena
pecuniaria e della deplorazione e' ammesso rivolgere
istanza di riesame al Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
2. L'esito del riesame e' fatto risultare dal decreto
del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, adottato in conformita' della deliberazione
del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo
13.
3. (Omissis).".
"Art. 22 (Riapertura del procedimento disciplinare). -
1. (Omissis).
2. La riapertura del procedimento e' disposta dal Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su
relazione del Direttore generale del personale e delle
risorse, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme
previste dal Titolo II.
3. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, qualora non ritenga di disporre la
riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato,
sentito il consiglio centrale di disciplina.
"Art. 23 (Effetti della riapertura del procedimento). -
1. In caso di riapertura del procedimento, ove le
circostanze lo consigliano, il Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria puo' disporre la
sospensione degli effetti della sanzione gia' inflitta.
2. - 4. (Omissis).".
 
Art. 39

Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;»;
b) all'articolo 3:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
c) all'articolo 4:
1) alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali.».
4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti» e le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «scuola secondaria di secondo grado»;
e) all'articolo 8, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice sovrintendente tecnico;
b) sovrintendente tecnico;
c) sovrintendente capo tecnico.»;
g) all'articolo 10:
1) alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
2) al comma 3 le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
h) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
2) alla lettere a) e b) del comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
3) alla lettera b) del comma 1 le parole: «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»;
4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole: «vice revisore» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendente»;
i) all'articolo 12:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
2) al comma 4 le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
l) all'articolo 13:
1) alla rubrica la parola «revisore» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendente»;
2) al comma 1:
2.1. la parola «revisore» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendente»;
2.2. le parole «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»;
2.3. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
m) all'articolo 14:
1) alla rubrica le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
2) al comma 1:
2.1. le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
2.2. le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»;
2.3. la parola: «revisori» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendenti»;
2.4. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni;
n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - 1. I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo degli ispettori biologi;
b) ruolo degli ispettori informatici.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:
a) vice ispettore tecnico;
b) ispettore tecnico;
c) ispettore capo tecnico;
d) ispettore superiore tecnico;
e) sostituto direttore tecnico.»;
o) all'articolo 16:
1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»;
2) al comma 5, le parole: «qualifica di perito superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifica di sostituto direttore tecnico»;
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
p) all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»;
q) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore»;
r) all'articolo 19, comma 4, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
s) all'articolo 20:
1) alla rubrica la parola: «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore»;
2) al comma 1:
2.1. la parola: «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»;
2.2. le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
t) all'articolo 21:
1) alla rubrica le parole: «perito capo» e' sostituita dalla seguente: «ispettore capo»;
2) al comma 1:
2.1. le parole «perito capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»;
2.2. la parola «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»;
u) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.»;
v) dopo l'art. 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.»;
z) l'articolo 23 e' abrogato;
aa) all'articolo 24:
1) la lettera a) del comma 2 e' abrogata;
2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla frequenza del corso di formazione»;
3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore.»;
bb) all'articolo 27:
1) ai commi 1 e 3 le parole: «vice direttori tecnici in prova» sono sostituite dalle seguenti: «direttori tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «l'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «la Scuola superiore dell'esecuzione penale»;
3) al comma 3 le parole: «vice direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico capo»;
cc) gli articoli 28 e 29 sono abrogati;
dd) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.»;
ee) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
ff) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.»;
2) al comma 3 le parole: «ruolo degli operatori » sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti ed assistenti»;
3) al comma 4:
3.1. le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
3.2. le parole: «ruolo del perito» sono sostituite dalle seguenti «ruolo degli ispettori»;
gg) all'articolo 34:
1) al comma 1, dopo le parole: «presso lo stesso dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori»;.
4) al comma 6:
4.1. le parole: «dei ruoli tecnici direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei direttori tecnici»;
4.2. le parole: «per il ruolo direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale della carriera dei funzionari»;
4.3. dopo le parole: «21 maggio 2000, n. 146» sono aggiunte le seguenti: «previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto».

Note all'art. 39:
- Si riportano gli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 32 e 34 del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione dei ruoli
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85), come
modificati dal presente decreto:
"Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita'
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della
legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima
legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di
polizia penitenziaria:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruoli degli ispettori tecnici;
d) ruoli dei direttori tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella
tabella A di cui all'allegato I.
2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli
di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del
regolamento e' trasmesso al Parlamento per l'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei
concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione,
quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di
formazione della graduatoria finale, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento
dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso.".
"Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1.
Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in
quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) agente tecnico;
b) agente scelto tecnico;
c) assistente tecnico;
d) assistente capo tecnico.".
"Art. 4 (Mansioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale
appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici
svolge mansioni esecutive di natura tecnica e
tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e
conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di
procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da
margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale
esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico
e assistente capo tecnico possono essere attribuite
responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di
personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente
tecnico e assistente capo tecnico possono altresi'
svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di addestramento del personale.
4-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica
possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai
commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la
qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore",
che determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di
coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in
servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento
delle attivita' istituzionali.
4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 4-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al
quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che
abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere
civili delle amministrazioni dello Stato e siano in
possesso del titolo di studio della scuola secondaria di
secondo grado.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di
cui all'articolo 1, comma 1.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli
esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati agenti tecnici in prova, secondo
l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova,
della durata di mesi tre, vengono nominati agenti
tecnici.".
"Art. 8 (Promozione ad assistente capo tecnico). - 1.
La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia
compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica
di assistente tecnico.".
"Art. 10 (Mansioni del personale appartenente al ruolo
dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente
al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni
esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore
tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione
di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di
disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di
massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore
tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di
unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il
risultato conseguito. Collabora con i propri superiori
gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo
impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo
tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere
attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari
conoscenze tecniche ed attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti
compiti di istruzione del personale sottordinato.
4-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che
maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica
possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai
commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica
rivestita, la denominazione di "coordinatore", che
determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di
coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in
servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento
delle attivita' istituzionali.
4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 4-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 11 (Nomina a vice revisore tecnico). - 1. La
nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
e superamento di una prova pratica a carattere
professionale, anche mediante un questionario a risposta
multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale, e successivo corso di formazione di
durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici
provenienti da profili professionali omogenei a quello per
cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio
dell'attivita' propria del profilo professionale per il
quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data
quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato
nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e'
riservato al personale con qualifica di assistente capo
tecnico;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi e di un diploma di istruzione
professionale almeno triennale conseguito presso un
istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un
diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle
regioni al termine di corsi di durata almeno triennale
nell'ambito della formazione professionale, nonche'
dell'abilitazione professionale eventualmente prevista
dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del
profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci
per cento dei posti disponibili e' riservato, con
esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli
agenti e assistenti tecnici in possesso del prescritto
titolo di studio e dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del
concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono
destinati a frequentare un corso di formazione tecnico
professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al
termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice sovrintendenti tecnici in
prova.
2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si
procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al
comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione,
anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i
profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono
formate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel relativo bando. I candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato.
4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti
idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico
nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
le modalita' di cui al comma 3.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera
a), conseguono la nomina a vice sovrintendente con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione.
"Art. 12 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai
corsi di cui all'articolo 11, comma 1, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente al corso per
piu' di sessanta giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta
durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa
di servizio qualora si tratti di personale proveniente da
altri ruoli della Polizia penitenziaria, il personale e'
ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo
al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I
frequentatori provenienti dal ruolo degli agenti e
assistenti tecnici dimessi dal corso per infermita' o altra
causa indipendente dalla propria volonta', sono ammessi,
per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso
successivo al cessare dalla causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale del
personale e delle risorse, su proposta del direttore del
corso.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel
posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dagli agenti e
assistenti tecnici che non superano il corso permangono
nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza
detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.".
"Art. 13 (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La
promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti
tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.".
"Art. 14 (Promozione a sovrintendente capo tecnico). -
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo
tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti
tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.".
"Art. 16 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli
degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente ai
ruoli degli ispettori tecnici svolge funzioni che
richiedono preparazione professionale specialistica nel
settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto
di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature,
che presuppongono conoscenze approfondite delle relative
tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
possedute, gli appartenenti ai ruoli degli ispettori
tecnici possono essere preposti al coordinamento di unita'
operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere
compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale
possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle
direttive superiori, con piena responsabilita' per
l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale dei
ruoli degli ispettori tecnici puo' sostituire il superiore
gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifica di
sostituto direttore tecnico svolge, oltre ai compiti di cui
al presente articolo, funzioni che richiedono una
qualificata preparazione professionale nel settore tecnico
al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore
specialistico e collabora con i superiori gerarchici in
studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti
qualificata preparazione professionale, sostituendoli in
caso di assenza o impedimento.
5-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che
maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica
possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai
commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica
rivestita, la denominazione di "coordinatore", che
determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
diversa anzianita'. Gli stessi svolgono compiti di
coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di
assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 5-bis il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
"Art. 17 (Accesso ai ruoli degli ispettori tecnici). -
1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli
ispettori tecnici avviene mediante concorso pubblico per
titoli ed esami.".
"Art. 18 (Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo
17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove
sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di
abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita'
inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con
riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in
possesso dei prescritti requisiti, il personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno
tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il
concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni
precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave
della deplorazione. I posti riservati non coperti sono
conferiti secondo la graduatoria del concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della
Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza,
fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti
dalle leggi vigenti.
5. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
colloquio, che vertono sulle materie attinenti al tipo di
specializzazione richiesta dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacita' professionali per
assolvere le funzioni previste dall'articolo 4.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
sono indicati gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, gli attestati di abilitazione
all'esercizio di attivita' inerenti al profilo
professionale o i diplomi di livello universitario che
devono possedere i candidati, individuati secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le
abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
7. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso.
8. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso.
9. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
ispettore e sono destinati a frequentare un corso della
durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione
tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche
funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e'
stato indetto il concorso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami
teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice ispettore in prova secondo
l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria
e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del
concorso.
11. Il personale di ruolo dell'Amministrazione
penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del
concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici
l'anzianita' maturata o riconosciuta presso il ruolo di
provenienza.".
"Art. 19 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dal
corso di formazione tecnico-professionale di cui
all'articolo 18, comma 9, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per
piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza
determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero
da infermita' dipendente da causa di servizio il personale
e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta
attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso
per infermita' o altra causa indipendente dalla propria
volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di
diritto al primo corso successivo al cessare della causa
impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale del
personale e delle risorse, su proposta del direttore del
corso.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche
viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel
posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.".
"Art. 20 (Promozione a ispettore). - 1. La promozione
alla qualifica di ispettore tecnico si consegue a ruolo
aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale
sono ammessi i vice ispettore tecnico che abbiano compiuto
almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di
frequenza del corso di cui all'articolo 18.".
"Art. 21 (Promozione a ispettore capo). - 1. La
promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sette anni
di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
"Art. 24 (Ruoli dei direttori tecnici). - 1. I ruoli
dei direttori tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo dei biologi;
b) ruolo degli informatici.
2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano
nelle seguenti qualifiche:
a) (abrogata);
b) direttore tecnico limitatamente alla frequenza del
corso di formazione;
c) direttore tecnico capo;
d) direttore tecnico coordinatore;
d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore.
3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1
sono indicate nella tabella A.".
"Art. 27 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nei ruoli dei direttori tecnici). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'articolo 26 sono nominati direttori
tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione
iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso
la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento
e' impartito da docenti universitari, magistrati,
appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti
estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno
individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari.
Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in
prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il
ruolo di appartenenza.
2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la
qualifica di direttore tecnico capo secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso.".
Art. 32 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria).
- 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e
assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici al
e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite,
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di
agente di pubblica sicurezza.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei direttori
tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni
esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e
assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente di
polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni
esercitate.
4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
tecnici, al ruolo degli ispettori e dei direttori tecnici
e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.".
"Art. 34 (Commissioni per il personale appartenente ai
ruoli tecnici). - 1. Sulle questioni attinenti allo stato
giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del
Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche
commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente
generale in servizio presso il dipartimento e composte da
quattro membri scelti tra i direttori tecnici in servizio
presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici
proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.
2. (abrogato).
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono
svolte da funzionari direttivi del Corpo di polizia
penitenziaria.
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle
commissioni viene conferita con provvedimento del capo del
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti
i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto
del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti,
dei revisori e degli ispettori.
6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del
personale del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure
seguite per il personale della carriera dei funzionari che
espleta i compiti di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 previste dall'articolo
14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del medesimo
decreto.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.".
 
Art. 40

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

1. Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) l'articolo 5 e' sostituto dal seguente:
«Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) commissario coordinatore penitenziario;
e) commissario coordinatore superiore;
f) primo dirigente;
g) dirigente superiore.
2. La dotazione organica della carriera dei funzionari e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto»;
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresi' compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro.
2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge le attivita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali nonche' di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessita' e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.
5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore e' affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessita' e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonche' di comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. Il medesimo personale svolge altresi' funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonche' di funzionario responsabile di unita' organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore e' affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresi' funzioni di vice comandante della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonche' di funzionario responsabile di unita' organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
7. Al personale con qualifica di commissario capo e' affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessita' e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresi' funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonche' di funzionario responsabile di unita' organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessita' e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
8. Al personale con qualifica di commissario e' affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessita' e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresi' funzioni di funzionario responsabile di unita' organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita'.
9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unita' organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessita' e rilevanza.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.»;
d) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) laurea magistrale o specialistica.
3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di eta', che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresi' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.
6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti e' riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalita' di formazione delle graduatorie.»;
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Corsi di formazione). - 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonche' anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale.
4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7.
5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.»;
f) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per piu' di centottanta giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la meta' per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2.
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternita' e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.»;
g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.»;
h) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
i) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Promozione a commissario coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e' in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e).
2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
l) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Promozione a commissario coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di commissario coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
m) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
«Art. 13-ter (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
n) dopo l'articolo 13-ter e' inserito il seguente:
«Art. 13-quater (Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
o) dopo l'articolo 13-quater e' inserito il seguente:
«Art 13-quinquies (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in piu' istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' relativamente alle articolazioni da esso dipendenti.»;
p) all'articolo 14:
1) al comma 4 le parole: «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione presieduta dal capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile e di comunita'; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.
4-ter. La Commissione formula al consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, e del relativo regolamento di esecuzione. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' della proposta formulata dalla commissione.
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia.
4-quinquies. Il consiglio di amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.»;
q) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari»;
2) al comma 1, le parole: «al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti»;
3) al comma 2:
3.1. le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente superiore»;
3.2. le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianita'» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.»;
5) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione.
3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.» ;
r) all'articolo 16 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.»;
s) all'articolo 17:
1) al comma 1 le parole: «del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse»;
2) al comma 2 le parole «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»;
t) al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «al ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari»;
u) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Norme disciplinari). - 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per quanto specificatamente disposto.»;
v) il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' abrogato.

Note all'art. 40:
- Si riportano gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come
modificati dal presente decreto:
"Art. 14 (Norme relative agli scrutini). - 1. Lo
scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio
sulla completa personalita' dell'impiegato emesso sulla
base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo
stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti
informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito comparativo si dovra'
tenere conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e
della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento
alla competenza professionale dimostrata ed al grado di
responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di
servizio.
3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4. Non e' ammesso a scrutinio il personale della
carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo
scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu'
gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio
comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un
periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione
dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella
promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella
attribuzione di una classe superiore di stipendio con la
decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive
modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la
sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione di carriera del personale della carriera
dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime
parere una specifica commissione presieduta dal Capo del
Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di
cui uno della Giustizia minorile e di Comunita'; le
funzioni di segretario sono svolte da funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le
articolazioni centrali del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al
vice Capo del dipartimento.
4-ter. La Commissione formula al Consiglio di
amministrazione del Ministero della giustizia, per la
relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta
sulla base dei criteri di valutazione determinati, su
proposta del Capo del dipartimento, dal medesimo Consiglio,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 e del relativo
regolamento di esecuzione. Il Consiglio di amministrazione
approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in
difformita' della proposta formulata dalla Commissione.
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario
della commissione viene conferita con provvedimento del
Ministro della giustizia.
4-quinquies. Il Consiglio di amministrazione delibera
sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della
carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di
fine anno.".
"Art. 15 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice commissari,
commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai
commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti i
quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto
operazioni di servizio di particolare importanza, dando
prova di eccezionali capacita', o abbiano corso grave
pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita'
pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie
per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di dirigente superiore,
che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono
essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se
piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
3. La proposta di promozione per merito straordinario
e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su
rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero
dal direttore generale competente qualora i fatti siano
avvenuti nell'Amministrazione centrale.
3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai
commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto
e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile,
con decreto del Capo del dipartimento, su proposta della
Commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo
parere del Consiglio di amministrazione.
3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario
non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino
le condizioni previste dai precedenti articoli, al
personale interessato possono essere attribuiti, o la
classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre
scatti di anzianita'.".
"Art. 16 (Rapporti informativi). - 1. Per il personale
appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni.
2. - 4 (omissis).".
"Art. 17 (Tessera di riconoscimento). - 1. Al personale
della carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria e' rilasciata dal Capo del dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal
direttore generale del personale e delle risorse, una
speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e
caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al
regolamento di servizio approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il personale della carriera dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera
di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle
linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche
urbane.".
"Art. 18 (Divise uniformi). - 1. Ai sensi dell'articolo
7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le
caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti
alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le
modalita' d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia.".
 
Art. 41
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre
2006, n. 276

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' articolata in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) maestro direttore - commissario coordinatore;
b) maestro direttore - commissario coordinatore superiore;
c) maestro direttore - primo dirigente.»;
b) all'articolo 3:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' articolata in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) maestro vice direttore - commissario capo;
b) maestro vice direttore - commissario coordinatore»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, alinea, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso lo stesso dipartimento;»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
e) all'articolo 15, comma 1, le parole: «rispettivamente al ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente alla carriera dei funzionari»;
f) all'articolo 18:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La progressione in carriera degli orchestrali avviene mediante scrutinio per merito assoluto secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore" l'anzianita' di servizio prevista dal comma 4 del medesimo articolo e' pari ad anni due.»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»;
4) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.».

Note all'art. 41:
- Si riportano gli articoli 2, 3, 9, 10, 15 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
n. 276 (Regolamento concernente disposizioni relative alla
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria), come
modificati dal presente decreto:
"Art. 2 (Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro
direttore). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e'
articolata in tre qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
a) maestro direttore - commissario coordinatore;
b) maestro direttore - commissario coordinatore
superiore;
c) maestro direttore - primo dirigente.
2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le
funzioni specifiche di concertazione, strumentazione,
scelta e cura del repertorio, direzione artistica e
musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.
3. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli
orchestrali per le istruzioni individuali e di classe
secondo i criteri ritenuti di volta in volta piu'
rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del
complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle
singole professionalita'.
4. In relazione ai compiti di direzione artistica e
musicale spettanti e' attribuita al maestro direttore la
valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed
ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della
prestazione artistica.
5. Il maestro direttore ha il compito di intervenire
nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di
occasionale inidoneita' tecnica a svolgere i compiti
previsti. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente
alla direzione della Scuola di formazione ed aggiornamento
del personale del Corpo e dell'amministrazione
penitenziaria ove ha sede la banda i casi di presunta
inidoneita' fisica.
6. Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il
calendario delle prove in relazione alle esigenze della
concertazione.
7. Il maestro direttore, in quanto responsabile
dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza
il repertorio alternativo che il maestro vice direttore
ritenga di proporre per l'esecuzione nelle occasioni in cui
questi debba sostituirlo nella direzione della banda.
8. Il maestro direttore segnala all'organo competente
alla redazione dei rapporti informativi, individuato dalla
normativa vigente per gli appartenenti al ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, utili
elementi di valutazione per la compilazione del giudizio
complessivo di fine anno dei singoli orchestrali.".
"Art. 3 (Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro
vice direttore). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice
direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria e' articolata in due qualifiche che assumono
le seguenti denominazioni:
a) maestro vice direttore - commissario capo;
b) maestro vice direttore - commissario coordinatore.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro
direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge,
inoltre, su incarico del maestro direttore e secondo
l'indirizzo ricevuto, le attivita' di revisione del
repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione
dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli gia'
esistenti, al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e
tecniche del complesso, nonche' le attivita' di
preparazione delle singole classi strumentali e
dell'insieme di esse.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi',
alle attivita' d'archivio, curando in particolare
l'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati,
avvalendosi della collaborazione del titolare del posto di
pianoforte, nonche' del personale di supporto della banda.
4. Il maestro vice direttore cura, altresi', su
incarico del maestro direttore, l'osservanza delle
prescrizioni tecniche in tema di custodia ed uso degli
strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali,
nonche' degli strumenti e del materiale in dotazione al
complesso musicale.".
"Art. 9 (Commissione esaminatrice del concorso a
maestro direttore e a maestro vice direttore). - 1. La
commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli
articoli 5 e 6 e' nominata con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse dell'amministrazione
penitenziaria ed e' composta da:
a) un dirigente generale in servizio presso il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la
presiede;
b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria;
c) un insegnante di composizione presso un istituto
superiore di studi musicali e coreutici;
d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un
istituto superiore di studi musicali e coreutici o due
esperti della materia.
2. Nella commissione esaminatrice del concorso a
maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera
d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della
banda.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un
appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non superiore a
commissario coordinatore penitenziario, ovvero un
appartenente all'area terza, in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o
impedimenti di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.".
"Art. 10 (Commissione esaminatrice del concorso ad
orchestrale). - 1. La commissione esaminatrice del concorso
previsto dall'articolo 7 e' nominata con decreto del
direttore generale del personale e delle risorse
dell'Amministrazione penitenziaria ed e' composta da:
a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;
b) un appartenente alla carriera dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore
a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un
appartenente all'area terza, in servizio presso lo stesso
dipartimento;
c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo
di polizia penitenziaria ovvero un insegnante di
composizione presso un istituto superiore di studi musicali
e coreutici;
d) due insegnanti presso un istituto superiore di studi
musicali e coreutici o due esperti, di cui uno docente o
esperto dello strumento per il quale e' bandito il
concorso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un
appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non superiore a
commissario coordinatore penitenziario, ovvero un
appartenente all'area terza, in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o
impedimenti di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.".
"Art. 15 (Modalita' di svolgimento dei concorsi e
giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica). - 1.
Per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica e
psichica del maestro direttore e del maestro vice
direttore, nonche' degli orchestrali e per lo svolgimento
dei relativi concorsi, si applicano le disposizioni vigenti
previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici,
rispettivamente alla carriera dei funzionari ed al ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per
quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti
psico-fisici per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.".
"Art. 18 (Progressione in carriera, trattamento
economico e stato giuridico). - 1. Ai fini del trattamento
economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si
applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per
le pari qualifiche del restante personale del Corpo.
1-bis. La progressione in carriera degli orchestrali
avviene mediante scrutinio per merito assoluto secondo
quanto indicato nella tabella F allegata. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ai fini
dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore"
l'anzianita' di servizio prevista dal comma 4 del medesimo
articolo e' pari ad anni due.
1-ter. La progressione di carriera del maestro
direttore avviene con apposito scrutinio per merito
comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui
alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente
del maestro direttore avviene in sovrannumero nella
dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia
penitenziaria.
1-quater. La progressione di carriera del maestro vice
direttore avviene con apposito scrutinio per merito
comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui
alla tabella F allegata. La promozione a commissario
coordinatore del maestro vice direttore avviene in
sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di
polizia penitenziaria.
2. La progressione in carriera non comporta la modifica
delle funzioni svolte nel complesso musicale.".
 
Art. 42

Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale

1. Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015.
3 Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
4. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianita' complessiva nel ruolo.
6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianita' complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianita' complessiva nel ruolo;
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianita' maturata.
13. Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° gennaio 2016.
14. Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianita' complessiva nel ruolo.

Note all'art. 42:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
(Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 271 del 20
novembre 2000, S.O.
- Si riporta l'articolo 1, comma 973, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016)):
"Art. 1.
973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«E' altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per
l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400
euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a
provvedimenti normativi diretti all'equiparazione,
nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di
carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del
personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai
corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di
cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni
caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 7 agosto 2015, n. 124».".
 
Art. 43

Norme di raccordo

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorita' dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualita' di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilita' relative al settore di competenza.
3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):
"Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri
di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la
giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.".
- Si riportano gli articoli 2 e 9 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27
luglio 2005, n. 154):
"Art. 2 (Funzioni dirigenziali). - 1. La carriera
dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione dei
compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo
svolgimento della carriera e' regolato dal presente
decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e successive modificazioni.
2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica
ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:
a) direzione delle articolazioni centrali e
territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione
dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli
istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici
giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale
esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del
personale penitenziario;
b) attivita' di rappresentanza, nell'adempimento degli
incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione
penitenziaria anche a livello territoriale, nonche'
attivita' di riferimento, per gli affari di natura
penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi
statali e gli enti locali, nonche', per gli aspetti e
profili relativi alla sicurezza, per gli uffici
territoriali del Governo (prefetture) e per le forze
dell'ordine;
c) coordinamento e trattazione delle attivita' di
livello internazionale per i settori di competenza
dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con
il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio
di diretta collaborazione con il Ministro;
d) attivita' finalizzate a garantire il regolare
funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in
particolare di:
1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto
dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte
le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari;
2) salvaguardare costantemente, negli istituti
penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel
pieno rispetto della dignita' della persona, e per il
soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della
collettivita';
3) garantire la tutela della salute delle persone
detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con
i servizi sanitari del territorio;
4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti
ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in
carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano
stati adottati, da parte dell'autorita' giudiziaria,
provvedimenti limitativi della liberta' personale che
debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;
5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione
penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi
e gli organismi interessati presenti nel territorio di
competenza;
e) attivita' finalizzate all'accrescimento delle
professionalita' operanti in ambiente penitenziario e di
quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo
gratuito e volontario, nel medesimo contesto;
f) attivita' di controllo e verifica dei risultati e
degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei
dirigenti penitenziari e del personale operante nelle
strutture penitenziarie;
g) con riferimento agli incarichi di dirigente
responsabile degli istituti ed uffici interessati,
attivita' di coordinamento e di indirizzo del personale di
polizia penitenziaria operante nelle medesime
articolazioni;
h) attivita' di coordinamento delle diverse aree
funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la
specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli
uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari,
negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli
ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di
formazione ed aggiornamento;
i) attivita' di studio, ricerca e produzione di
documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi
penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attivita'
prestata negli ambienti penitenziari;
j) attivita' di diretta collaborazione con i capi degli
uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di
formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli
uffici locali di esecuzione penale esterna.
"Art. 9 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i
posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti
penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori,
nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici
territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con
decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla
tabella A.
2. Con lo stesso decreto, e' definita la diversa
rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello
dirigenziale non generale, tenendo conto:
a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in
carico o degli internati;
b) del personale assegnato;
c) della misura delle risorse materiali gestite;
d) della complessita' di gestione.
3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per
sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si
provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel
rispetto dei criteri di cui al comma 2.
4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la
provvisoria sostituzione del titolare, in caso di
impedimento o assenza, e' assicurata da altro funzionario
dello stesso ruolo.
5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere
conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un
contingente non superiore a cinque unita', compiti di
studio, di consulenza e di ricerca, attivita' valutativa,
comprese quelle di controllo interno ed ispettivo di
particolare interesse per il Ministero. Gli stessi compiti
possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti
delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore
a quindici unita'. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.".
 
Art. 44

Disposizioni transitorie e finali
per il Corpo di polizia penitenziaria

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A e' sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7.
2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al presente decreto.
3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e' a valere sulle facolta' assunzionali non esercitate, dell'anno 2016.
7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.
8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalita' e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote:
1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto;
b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalita' da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno 2018. Al personale partecipante ai posti riservati per gli agli assistenti capo e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio.
9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento e' riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
b) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti.
13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026.
14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria:
a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;
commissario penitenziario;
commissario capo penitenziario;
b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per 50 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione ne' un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti e' riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta';
d) con decreto del capo del Dipartimento sono individuate le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di fine corso;
e) ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unita' operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e rilevanza;
f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilita' al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
15. Con decorrenza 1° gennaio 2017:
a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
d) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo;
e) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due;
f) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e), del presente decreto, mantenendo l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione;
g) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianita' nella stessa pari o superiore ad otto anni e' promosso, nei limiti della disponibilita' dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario;
h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici;
i) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici;
l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
m) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici;
n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;
o) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;
p) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica;
q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
r) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica;
s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari.
16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica.
17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica.
18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica.
19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari.
20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata al 31 dicembre 2000.
22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.
23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtu' della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996.
25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione penitenziaria.
28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato.
29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.
33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso.
34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016:
a) con qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di ruolo e con una anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione. Agli stessi, se in possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, e' attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la denominazione di «coordinatore».
b) con qualifica di ispettore superiore, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del medesimo decreto presidenziale, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18, comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a);
c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica.

Note all'art. 44:
- Si riporta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 (Proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di personale). - 1. -
4. (Omissis).
5. Al fine di garantire la piena funzionalita' della
Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse
con le missioni internazionali:
a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per
l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato,
le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni
di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta
tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel
ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per
effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del
predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;
b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno
2013, ad attivare procedure e modalita' concorsuali
semplificate per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente
disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
- Per l'articolo 28 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37.
- Si riporta l'articolo 30-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una
anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante
concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato
al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso
del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.
2. - 3. (Omissis).".
- Si riportano gli articoli 93 e 205 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
"Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha
disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.".
"Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai
concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). -
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95,
non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini
di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio
abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a
«buono».".
- Per gli articoli 6, 10, 14, 15, 16, 17 e 18 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si vedano le
note all'art. 40.
- Per l'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37.
- Si riportano gli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria):
"Art. 8 (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). - 1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di
cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , in
servizio al 1° settembre 1995 e' inquadrato in ordine di
qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile
con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del
ruolo degli ispettori, conservando, se piu' favorevole, il
trattamento economico in godimento:
a) nella qualifica di ispettore superiore, gli
ispettori capo nonche' gli appartenenti al ruolo degli
ispettori che sono in possesso di un'anzianita' di servizio
nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo
del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore
ad otto anni;
b) nella qualifica di ispettore capo il personale che
riveste la qualifica di ispettore;
c) nella qualifica di ispettore il personale che
riveste la qualifica di vice ispettore, nonche' quello che
riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se
piu' favorevole il trattamento economico in godimento;
d) nella qualifica di vice ispettore il personale che
riveste la qualifica di sovrintendente e di vice
sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella
qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 7, comma 1, del presente decreto.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera b),
conserva, ai fini della progressione nella qualifica di
ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianita' di
servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il
personale che riveste la qualifica di vice ispettore,
inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura
l'anzianita' per la promozione alla qualifica di ispettore
capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio
nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianita'
maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, computa secondo
quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 .
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il
personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di
anzianita' residuo per l'ammissione agli scrutini di
promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed
ispettore capo, e' ridotto di un quinto.
4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c),
proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini
dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica
di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianita'
posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di
due anni; per il personale di cui al comma 1, lettera d),
del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo
scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo,
la permanenza minima nella qualifica di ispettore e'
ridotta di due anni.".
"Art. 10 (Concorsi, esami e scrutini in atto). - 1.
Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai
concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione
del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o
promozioni ai sensi del comma 1, e' inquadrato secondo le
modalita' di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente
decreto.".
- Per gli articoli 11, 20 e 21 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, si vedano le note all'art. 37.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di
polizia penitenziaria), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999, S.O.
- Per il testo degli articoli 703 e 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano le note
all'art. 35.
- Si riporta l'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. - 94. (Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo . I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. - 138. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 10, 13, 14 e 18
del citato decreto del Presidente della Repubblica 18
settembre 2006, n. 276:
"Art. 1 (Organico). - 1. La dotazione organica della
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' cosi'
determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata.
2. L'organico della banda musicale e' compreso in
quello del Corpo di polizia penitenziaria e non determina
incrementi della dotazione complessiva.
3. Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.".
"Art. 13 (Concorso per la nomina ad orchestrale). - 1.
I candidati al concorso di cui all'articolo 7 sostengono le
seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato
bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal
candidato, e di uno studio di adeguate difficolta'
tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre
proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu'
brani scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla
struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento
suonato.
2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte,
le suddette prove sono integrate dall'esecuzione,
nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta
della commissione e tratti dal repertorio lirico o
sinfonico riguardante lo strumento suonato.
3. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda
previste dal precedente comma, in assenza del maestro
direttore e del maestro vice direttore, la direzione del
complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo
all'amministrazione.
4. Il punteggio complessivo di merito delle prove
d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle
singole prove.
5. L'esame si intende superato se il candidato ha
riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna
prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a
40/50.
6. Il punteggio di merito finale per la formazione
della graduatoria e' dato dalla somma della media dei
punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli.".
"Art. 14 (Valutazione dei titoli). - 1. Le categorie di
titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) categoria I - titoli accademici:
1) diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di
studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
2) diploma in discipline delle arti, della musica e
dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
b) categoria II - titoli didattici:
1) incarichi di insegnamento musicale presso gli
istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri
tipi di scuola: fino a punti 4;
c) categoria III - titoli professionali:
1) attivita' ed incarichi svolti connessi alla
specifica professionalita': fino a punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione
esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di
massima per la valutazione degli stessi e per
l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli
valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che
saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun
candidato.".
- Per il testo degli articoli 10 e 18, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
n. 276, si vedano le note all'art. 41.
 
Art. 45

Disposizioni finali e finanziarie

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.
2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, e' corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianita' nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico e' rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L'indennita' perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1820-bis, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.
6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa.
7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianita' nel ruolo e' attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. Quest'ultimo assegno e' cumulabile con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno.
8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, e' attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo e' attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto.
10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, e' istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalita' applicative. Il fondo di cui al presente comma e' alimentato con le seguenti somme:
a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.
12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti e' reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita', al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche:
a) Generale di Corpo d'armata: € 1.322,05;
b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: € 1.267,52;
c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: € 1.164,95;
d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95;
e) Colonnello/Primo Dirigente: € 1.002,19;
f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitre' anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95;
g) Tenente Colonnello/Vice Questore: € 1.002,19;
h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni di servizio nel ruolo: € 1.164,95;
i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: € 1.002,19;
j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: € 830,60.».
14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, e' riportata nella tabella G allegata al presente decreto.
15. Le detrazioni di anzianita', operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.
16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianita' giuridica valida ai fini della progressione in carriera.
17. La tabella di corrispondenza H, allegata al presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.
18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianita' effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.
19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonche' di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermita' o per decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa di servizio. La promozione e' esclusa per il personale destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.
22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneita' al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facolta' assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.
23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle bande musicali».
24. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.
25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto, ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto.
26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 881 del medesimo codice.
27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.
28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima forza di polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, e' conferita la promozione:
a) fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;
b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza.
Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale e' collocato nella posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in carriera.
29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge.
30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni:
a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
d) articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.
 


Note all'art. 45:
- Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193
(Sistema dei parametri stipendiali per il personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
173 del 28 luglio 2003, S.O.
- Si riporta l'articolo 1, comma 972, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilita' 2016):
"972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per
il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai
corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
alle Forze armate non destinatario di un trattamento
retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo
straordinario pari a 960 euro su base annua, da
corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di
servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo
non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non e' assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del
contributo straordinario si applicano altresi',
ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute
nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno
2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri
derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio,
e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del
presente articolo. In relazione agli esiti del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla
riduzione delle risorse necessarie per assicurare la
copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai
sensi del presente comma anche tra stati di previsione
diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di
5,5 milioni di euro per l'anno 2016.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilita' 2015):
"12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente:
"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.".
- Si riportano gli articoli 1810-bis e 1811 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come,
rispettivamente, introdotto e sostituito, dal decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia
di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), pubblicato
nel S.O. n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 143 del 22 giugno 2017:
"Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli stipendi iniziali
degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo
l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle
altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il
personale militare, sono determinati nei seguenti importi
annui lordi:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
euro 48.381,53;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro
39.587,41;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro
33.837,38;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00;
l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro
19.040,00;
m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante, euro 23.290,00;
o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.
2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di
tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, e'
attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al
comma 1 del 3 per cento dopo tre anni di permanenza nel
grado. Tale incremento e' attribuito fino al raggiungimento
del livello stipendiale successivo.
3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis,
comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici,
sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di
buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e
sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente.".
"Art. 1811 (Attribuzione stipendiale). - 1. Agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di
promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e'
determinato considerando la differenza tra gli anni di
servizio computabili e il numero degli anni di seguito
indicati per ciascun grado:
a) Esercito italiano e Marina militare:
1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
anni ventotto;
2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni
ventisei;
3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni
ventiquattro;
4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante, anni
ventiquattro;
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni
diciannove;
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante, anni quindici;
b) Aeronautica militare:
1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti,
anni ventisei;
2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti,
anni venticinque;
3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti,
anni ventiquattro;
4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello, anni diciannove;
6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio
dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello, anni diciannove;
8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore con tredici anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni quindici;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628,
comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto
legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con
modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.
3. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni
di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione
dello stipendio e' effettuata alla maturazione del
venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della
nomina a ufficiale o aspirante.".
- Si riporta l'articolo 33, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2003), come modificato dal presente decreto:
"Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - (Omissis)
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui
all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n.
266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della
carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al
personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di
cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per
l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di
500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.".
- Si riporta l'articolo 1810-ter del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 1810-ter (Indennita' integrativa speciale). - 1.
L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al
personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi
di seguito indicati:
a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
euro 12.022,44;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro
11.402,88;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro
10.997,76;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni
di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o
qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina
ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;
i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro
9.145,00;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni
di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o
qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o
qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui
al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti
periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita'
di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi
previsti dalla normativa vigente.";
- Si riporta l'articolo 1811-bis del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 1811-bis (Progressione economica). - 1. Gli
importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello
di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di
maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della
qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi
biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare
iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per
cento computati sul valore della ottava classe.
2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e
gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi
corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al
compimento dei ventitre' anni di servizio dal conseguimento
della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, e'
attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis
senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni
di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la
relativa progressione economica sono determinate al
compimento del venticinquesimo anno di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di
aspirante.
3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado
superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di
sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della
qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli
altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito,
mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le
classi maturate antecedentemente alla promozione,
continuando la progressione economica del grado di
provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente
colonnello con piu' di diciotto anni dal conseguimento
della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.".
- Si riportano gli articoli 1813, 1814, 1815, 1816,
1819, 1820, 1822, 1824, 1826, e 2262-bis, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati
dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 1813 (Scatti per invalidita' di servizio agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano
le norme previste per il personale militare di cui
all'articolo 1801.".
"Art. 1814 (Scatti demografici). - 1. Agli ufficiali
generali e agli ufficiali superiori si applicano le
disposizioni in materia di scatti demografici previste
dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n.
1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.".
"Art. 1815 (Incentivi agli ufficiali generali e agli
ufficiali superiori piloti in servizio permanente
effettivo). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali
superiori piloti dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente
effettivo si applicano le norme previste dall'articolo
1803.".
"Art. 1816 (Incentivi agli ufficiali generali e agli
ufficiali superiori addetti al controllo del traffico
aereo). - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali
superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare addetti al controllo del traffico
aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.".
"Art. 1819 (Indennita' di posizione). - 1. In aggiunta
al trattamento economico in godimento, fondamentale e
accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai
generali di divisione e gradi corrispondenti, e'
corrisposta un'indennita' di posizione in attuazione
dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1
sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione
della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto
del Ministro della difesa.
1-quater. Fino all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis
e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter
l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i
principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997
n. 334.".
"Art. 1820 (Indennita' dirigenziale). - 1. Ai generali
di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai
maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento
economico in godimento, fondamentale e accessorio, e'
corrisposta, in relazione al grado rivestito, una
indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde
per tredici mensilita':
a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro
21.658,21;
b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro
3.004,84;
d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.
2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed
hanno effetto sulla indennita' di buonuscita.".
"Art. 1822 (Indennita' operative). - 1. L'indennita' di
impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata
alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda
di:
a) euro 685,65 per generale, generale di corpo
d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;
b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi
corrispondenti;
c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e
maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
qualifica di aspirante;
d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e
maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque
anni di servizio complessivamente prestato;
e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e
maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
qualifica di aspirante;
f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi
corrispondenti;
g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.
2. Agli importi di cui al comma 1 si applica
l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Al personale di cui al comma 1 competono le
indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle
misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.
4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6
e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente
computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure
stabilite dalle vigenti disposizioni.
5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468.
6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione
dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina
militare, in possesso di brevetto militare di pilota
l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto
quando sono direttamente preposti a comandi di unita'
aeree.".
"Art. 1824 (Assegni per il nucleo familiare agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori). - 1. Agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli
assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina
vigente.".
"Art. 1826 (Ulteriori istituti economici per gli
ufficiali generali e ufficiali superiori). - 1. Ove
previsto da specifiche disposizioni di legge, agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono
attribuiti i seguenti emolumenti:
a) indennita' di presenza festiva;
b) indennita' di presenza per particolari festivita';
c) indennita' di seconda lingua (tedesco);
d) indennita' di seconda lingua (francese);
e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
f) indennita' premio di disattivazione.
1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i
compensi di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.".
"Art. 2262-bis (Disposizioni transitorie e di
coordinamento in tema di riordino). - 1. Al personale
militare che a seguito dell'emanazione del decreto
legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo
1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo
inferiore a quello precedentemente in godimento, e'
attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi incrementi della componente di retribuzione
fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno
funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli
ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma
non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma e' cumulabile con
l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del
decreto legislativo di cui al primo periodo.
2. Ai fini del comma 1 si intende per "trattamento
fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli
di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa
speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego
operativo di base, indennita' dirigenziale, importo
aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di
valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa.
3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio
2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianita'
pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della
nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e'
corrisposto un assegno personale di riordino, di importo
lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita'
dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla
nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al
conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.
Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno
funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma e'
cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10,
comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo
periodo.
4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio
2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita'
pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della
nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e'
corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro
180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno
di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di
aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e
gradi corrispondenti.
5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto
sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi
contributi e i contributi di riscatto.
6. Per il personale di cui al comma 4 del presente
articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego
operativo fondamentali e supplementari sono calcolate
sull'indennita' di impiego operativo di base in godimento,
maggiorata dell'importo di cui al medesimo comma.
7. Per il personale ufficiale fino al grado di capitano
che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato
un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con
attribuzione del relativo trattamento economico, le
indennita' operative fondamentali e supplementari sono
calcolate sull'indennita' operativa di base in godimento a
tale data e fino al raggiungimento del grado di maggiore.
8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio
permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento
del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1°
gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi
corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello
stipendio, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e'
effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal
conseguimento della nomina diretta a tenente.".
- Si riportano gli articoli 8 e 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51
(Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007):
"Art. 8 (Assegno funzionale). - 1. A decorrere dal 1°
dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di
servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto,
Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro
781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi
compresa quella di cui al punto precedente, vengono
attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure
attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate
negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di
cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:


-------------------------+-----------+----------+----------
Misure annue dell'assegno! ! !
funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di
dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio
-------------------------+-----------+----------+----------
Qualifiche ! euro ! euro ! euro
-------------------------+-----------+----------+----------
 Agente ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30
 Agente scelto ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30
 Assistente ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30
 Assistente Capo ! 1.448,40 ! 2.949,83 ! 3.392,30
 Vice Sovrintendente ! 1.800,20 ! 3.018,20 ! 3.470,98
 Sovrintendente ! 1.800,20 ! 3.018,20 ! 3.470,98
 Sovrintendente Capo ! 1.800,20 ! 3.018,20 ! 3.470,98
 Vice Ispettore ! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03
Ispettore ! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03
Ispettore Capo ! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03
Ispettore superiore s.UPS! 1.829,40 ! 3.070,50 ! 3.531,03

3.Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei
commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,
per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di
quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal
1°dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono
fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella
seguente:

-------------------------+-----------+----------+----------
Misure annue dell'assegno! ! !
funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di
dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio
-------------------------+-----------+----------+----------
Qualifiche ! euro ! euro ! euro
-------------------------+-----------+----------+----------
Vice Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Commissario Capo 2.770,90 5.144,10 5.915,67
Vice Questore aggiunto 3.122,70 5.144,10 5.915,67

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei
commi precedenti, per il compimento delle prescritte
anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza
demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere
dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici
previsti dal presente articolo, per il compimento delle
prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque
prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere
dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici
previsti dal presente articolo, per il compimento delle
prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva
prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
"Art. 31 (Assegno funzionale). - 1. A decorrere dal 1°
dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n.
220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di
servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere,
Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato
scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi
compresa quella di cui al punto precedente, vengono
attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure
attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate
negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di
cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1°dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:

-------------------------+-----------+----------+----------
Misure annue dell'assegno! ! !
funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di
dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio
-------------------------+-----------+----------+----------
Qualifiche ! euro ! euro ! euro
-------------------------+-----------+----------+----------
Carabiniere/Finanziere 1.448,40  2.949,83 3.392,30
Carabiniere
scelto/Finanziere scelto 1.448,40  2.949,83 3.392,30
Appuntato  1.448,40  2.949,83 3.392,30
Appuntato scelto  1.448,40  2.949,83 3.392,30
Vice Brigadiere  1.800,20  3.018,20 3.470,98
Brigadiere  1.800,20  3.018,20 3.470,98
Brigadiere Capo  1.800,20  3.018,20 3.470,98
Maresciallo  1.829,40  3.070,50 3.531,03
Maresciallo Ordinario 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Maresciallo Capo 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Maresciallo Aiutante s.UPS
e Maresciallo Aiutante 1.829,40 3.070,50 3.531,03

3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori,
per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:


-------------------------+-----------+----------+----------
Misure annue dell'assegno! ! !
funzionale a decorrere !17 anni di !27 anni di!32 anni di
dal 1° dicembre 2008 ! servizio ! servizio ! servizio
-------------------------+-----------+----------+----------
Qualifiche ! euro ! euro ! euro
-------------------------+-----------+----------+----------

Sottotenente 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Tenente 2.153,50 3.231,70 3.716,51
 Capitano 2.770,90 5.144,10 5.915,67
Maggiore 3.122,70 5.144,10 5.915,67
Tenente Colonello 3.122,70 5.144,10 5.915,67

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei
commi precedenti, per il compimento delle prescritte
anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza
demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere
dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici
previsti dal presente articolo, per il compimento delle
prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva
prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
- Si riporta l'articolo 1826-bis del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dal
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare
specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di
valorizzare l'attuazione di specifici programmi o
raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali
superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito
fondo per attribuire misure alternative al compenso per
lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a
maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti,
specifici compensi.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita'
applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi
del comma 1.
3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al
comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a
decorrere dall'anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di
cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per
l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5
milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021,
euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per
l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5
milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere
dall'anno 2026.
4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresi'
integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai
provvedimenti annuali di adeguamento economico per il
personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti
che prevedono la destinazione in favore del personale di
quote di risparmio o economie di gestione.".
- Si riporta l'articolo 858 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 858 (Detrazioni di anzianita'). - 1. Il militare
in servizio permanente subisce una detrazione di
anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato
che ha comportato condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una
detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato
che ha comportato condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo
trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto
disposto dall'articolo 859.
3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi
titolo sul grado, ha effetto anche sulla de-correnza della
qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui
all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai
fini della progressione di carriera.".
- Si riporta l'articolo 43, terzo comma, della citata
legge 1° aprile 1981, n. 121:
"Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis)
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.".
- Per i riferimenti del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, si vedano le note all'art. 45.
- Per i riferimenti della legge 1° aprile 1981, n. 121,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
"Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap
grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis,
e 20). - (Omissis)
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.".
- Si riporta l'articolo 1084 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
"Art. 1084 (Personale militare che cessa dal servizio
per infermita'). - 1. Ai militari deceduti o divenuti
permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o
malattie riportate in servizio e per causa di servizio
durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e'
attribuita la promozione al grado superiore il giorno
precedente la cessazione dal servizio, previo parere
favorevole della competente commissione d'avanzamento, che
tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato
l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al
grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali
degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle
Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma
dei carabinieri. Se la promozione comporta la
corresponsione di un trattamento economico inferiore a
quello in godimento, all'interessato e' attribuito un
assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il
trattamento economico in godimento e quello spettante nel
nuovo grado.".
- Si riporta l'articolo 21, comma 1 e l'articolo 23,
comma 6, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334:
"Art. 21 (Conferimento di promozioni connesse alla
cessazione dal servizio). - 1. Gli ispettori superiori -
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la
nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo
speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio
per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso,
se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio
senza demerito.".
"Art. 23 (Disposizioni transitorie in materia di
progressione in carriera del personale appartenente al
ruolo dei commissari e dei dirigenti). - (Omissis)
6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo
dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio
per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la
qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio
precedente abbiano prestato servizio senza demerito.".
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
(Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e
civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
della legge 12 gennaio 2015, n. 2) come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il
presente regolamento individua i parametri fisici unici e
omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o
femminile del candidato - che sono applicati quali
requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di
altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per
l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze
armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per
l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze
armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di
istruttori, nonche' alle bande musicali.".
- Si riporta l'articolo 881 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 881 (Disposizioni per il personale militare
deceduto o che ha contratto infermita' nel corso di
missioni internazionali). - 1. Il personale militare in
ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni
internazionali e contrae infermita' idonee a divenire,
anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a
domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme
annuali, da trascorrere interamente in licenza
straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di
cura, anche per periodi superiori a quelli massimi
previsti, fino alla definizione , con provvedimenti
definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante
l'idoneita' al servizio sia del riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio. Ai fini del
proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al
predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della
causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi
trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero in luogo di cura connessi con il recupero
dell'idoneita' al servizio militare a seguito della
infermita' contratta.
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi
e' computato nelle consistenze annuali previste dagli
articoli 803 e 2207.
3. Al personale militare in servizio permanente, che
presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e
che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di
cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di
aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di
assenza dal servizio fino a completa guarigione delle
stesse infermita', che non devono comportare inidoneita'
permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto
il trattamento economico continuativo nella misura intera.
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni.".
- Si riportano gli articoli 1099 e 2250-ter del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a
disposizione). - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che
sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli
in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non
si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente
codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri
tenenti colonnelli.
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1
sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella
posizione di «a disposizione».
3. L'avanzamento si effettua a scelta.
4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per
l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione»
anche nel nuovo grado.".
"Art. 2250-ter (Regime transitorio per la promozione
dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Le promozioni
annuali previste dall'articolo 1099, in caso di
insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti
massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono
conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli
ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto
di eventuali frazioni di unita':
a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica
militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5
per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia
di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20
per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per
gli anni 2022, 2023 e 2024.".
- Si riportano gli articoli 21 e 43 della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
"Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con
apposito regolamento e' determinato il contingente speciale
del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione
per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresi',
anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel
rispetto dei criteri di cui alla presente legge,
l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone
l'unitarieta' della gestione, il relativo trattamento
economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita'
del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza e del DIS,
prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative,
operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e
selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica
amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo
determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato
a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il
direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i
rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica
dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta
e particolare specializzazione debitamente documentata, per
attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS
e dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla
presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di
comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei
servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo
che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto
di parentela o di affinita' o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
DIS o i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo
indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal
rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di
informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio
della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui
alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad
esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari
profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale che rientra
nell'amministrazione di provenienza al fine del
riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli
avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del
personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra
amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e
ai servizi di informazione per la sicurezza non si
applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti
previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le
condizioni e le modalita' del passaggio del personale della
Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel
ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e fermo
restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29
della presente legge, il trattamento economico
onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita'
integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una
indennita' di funzione, da attribuire in relazione al
grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle
funzioni svolte.
7. E' vietato qualsiasi trattamento economico
accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In
caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di
trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e'
escluso il mantenimento del trattamento economico
principale e accessorio maturato alle dipendenze dei
servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le
misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei
rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita'
preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di
informazione per la sicurezza, in relazione a determinate
condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita'
svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e,
in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma,
alle dipendenze del Sistema di informazione per la
sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive
nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione
per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere
alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di
collaboratori o di consulenti membri del Parlamento
europeo, del Parlamento o del Governo nazionali,
consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali,
magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria
opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su
tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle proprie funzioni.".
"Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). -
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.".
- Si riportano gli articoli 10, 12, 13, 49 e 50, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
"Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni
traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
non puo' completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
"Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva ed
altre indennita'). - 1. A decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui
all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia
2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di € 4,10 per
ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale
chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei
giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi'
di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di
cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio
normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di €
40,00.
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali
di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di
piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad €
12,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al
personale del Corpo forestale dello Stato preposto
all'attivita' di controllo del territorio in zone montane,
site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un
compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad €
2,50.".
"Art. 13 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennita'). - 1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le
qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello
delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per
attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle forze di polizia ad
ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime
modalita' applicative e ferme restando le vigenti
percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli
importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale
delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di
riequilibrare il trattamento economico connesso con la
specifica responsabilita' operativa nel quadro generale
dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto
emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o
anzianita' superiore, nella misura corrispondente alla
nuova qualifica o anzianita'.
3. Ai fini della prevista corresponsione
dell'indennita' di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al
comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si
provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della
Polizia ad ordinamento civile e' attribuita l'indennita'
richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma
18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, e' pensionabile secondo le misure e modalita'
stabilite dalla legge sulle indennita' operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del
brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in
servizio in qualita' di paracadutista presso il Nucleo
operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennita' di
aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle
indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali
di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le
modalita' previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile,
imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita'
vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo
4, comma 1, della legge sulle indennita' operative
percepita dal personale in forza presso il Comando forze da
pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera
(COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco
previste alle lettere a) e b) della tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 -
registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988,
registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55
per cento.".
"Art. 49 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni
traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
non puo' completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore del presente decreto.".
"Art. 50 (Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della
legge 29 marzo 2001, n. 86). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei
compiti istituzionali previsti dalle rispettive
disposizioni legislative di settore, e' impegnato in
esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da
particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo
oltre il normale orario di lavoro non e' assoggettato,
durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in
materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a
condizione che le predette attivita' si protraggano senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29
marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui
al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive
competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i
giorni di effettivo impiego un'indennita' speciale di
impiego giornaliera nelle misure stabilite in € nella
seguente tabella:

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO



Grado Fascia lunedi-venerdi' sabato-domenica
e festivi
Carabiniere
e Finanziere
Carabiniere Scelto
e Finanziere Scelto
Appuntato
Appuntato Scelto  I  62,00 124,00
Vice Brigadiere
Brigadiere
Brigadiere Capo
Maresciallo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo  II 66,00 131,00
Maresciallo A. s.U.P.S.
e Maresciallo Aiutante
S. Tenente
Tenente
Capitano   III  72,00 143,00
Maggiore
Tenente Colonnello  IV  85,00 165,00

.".
- Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301
(Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
biennio economico 2004-2005):
"Art. 6 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta
servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella
misura giornaliera lorda di euro 12,00.".
"Art. 13 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta
servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella
misura giornaliera lorda di euro 12,00.".
- Si riportano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170 (Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007):
"Art. 6 (Trattamento di missione). - 1. Al personale
comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che
utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e'
rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto
ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono
effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
del biglietto ferroviario di 1a classe, nonche' il rimborso
del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete
il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in
misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non
connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
operativo e che coinvolga anche una singola unita' di
personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina
o di inchiesta, compete il trattamento economico di
missione previsto dalla legge sulle missioni e successive
modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con
sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato
per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della
Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria
dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia
stato redatto il previsto modello di lesione traumatica
ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il
procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle
vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane
fissata in € 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per
mancanza di strutture che consentano la consumazione dei
pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della
diaria di trasferta.
9. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85
per cento delle presumibili spese di vitto.
L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a
richiesta, al personale interessato un prospetto
riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire
relative ai servizi di missione svolti.
10. La localita' di abituale dimora puo' essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla
missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente
per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con
la localita' di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese
relative ai pasti consumati.
11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato,
puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle
spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di
una somma forfetaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento
economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse
allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico
dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo
delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per
periodi non inferiori alle 12 ore continuative e'
corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma
forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o
alloggio a carico dell'amministrazione e circa la
concessione delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il
limite di missione continuativa nella medesima localita',
di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete
altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo
assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese
per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di
indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per
impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale
inviato in missione presso strutture diverse da quelle
dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono
attestati con dichiarazione dell'interessato sul
certificato di viaggio.".
"Art. 7 (Trattamento economico di trasferimento). - 1.
L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto
dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a
stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati.
Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista
l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione
all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per
ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di
fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio
per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il
personale ha facolta' di optare per la riduzione
dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre
mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo
stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o
che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione,
all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un'indennita' di € 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta
nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a
carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare,
mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi
previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei
mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l'incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto
dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di
servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.".
"Art. 8 (Indennita' per servizi esterni). - 1. In
attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in
misura unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali
dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale
articolato a giorni alterni, l'indennita' di cui al comma 1
compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della
spesa le indennita' per servizi esterni attribuibili a
ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere
superiori a 30.".
"Art. 9 (Premio di disattivazione per artificieri). -
1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della
legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale
specializzato artificiere chiamato dall'autorita'
prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza
per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non
riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali
effettive operazioni in presenza di un reale rischio.".
"Art. 10 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia
impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si
protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il
dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero
psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.".
"Art. 11 (Congedo ordinario). - 1. Qualora
indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel
corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro
l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo
entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i
termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data
di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso
compete, sulla base della documentazione fornita, il
rimborso delle spese sostenute successivamente alla
concessione del congedo stesso e connesse al mancato
viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si
procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14,
comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n.
254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e
dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di
destinazione la fruizione del congedo maturato e non
fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio
utile per la maturazione del congedo ordinario di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate,
nonche' quello prestato nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.".
"Art. 12 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1. La
riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e
per prestazioni di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita'
che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte
salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le
procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia
sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre
il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in
aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato,
appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti,
sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente
inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti
d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del
Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del
Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre
2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento
del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad
avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o
lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla
corresponsione delle indennita' previste per la giornata
lavorativa.".
"Art. 13 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di congedo straordinario i relativi giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di
assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura
convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione
delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea
articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati.".
"Art. 14 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento
civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a
richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla
stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi
articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno
di eta' del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in
servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
il consenso dell'interessato, il personale con figli di
eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per
essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla
sovrapposizione dei turni;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i
dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di
concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta', di frequentare il corso di formazione presso la
scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in
turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche
alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.".
"Art. 15 (Congedo parentale). - 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che
intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e'
concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque
giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque
entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno quindici giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano
riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di
cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il
limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37
del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso
un corrispondente periodo di congedo straordinario senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non
incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.".
"Art. 16 (Diritto allo studio). - 1. Per la
preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli
esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle
150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78
del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli
esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il
personale, in tali giornate, non puo' comunque essere
impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
le Aziende sanitarie locali.".
"Art. 17 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e
dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente
deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del
dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1,
agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al
servizio, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le
spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento
viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo
di dolo.".
"Art. 24 (Trattamento di missione). - 1. Al personale
comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che
utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e'
rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto
ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono
effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
del biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il rimborso
del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete
il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in
misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
15 giorni ed anche in caso di invio in missione non
connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
operativo e che coinvolga anche una singola unita' di
personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina
o di inchiesta, compete il trattamento economico di
missione previsto dalla legge sulle missioni e successive
modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con
sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato
per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della
Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria
dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia
stato redatto il previsto modello di lesione traumatica
ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il
procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle
vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane
fissata in € 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per
mancanza di strutture che consentano la consumazione dei
pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della
diaria di trasferta.
9. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85
per cento delle presumibili spese di vitto.
10. La localita' di abituale dimora puo' essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla
missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente
per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con
la localita' di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese
relative ai pasti consumati.
11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato,
puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle
spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di
una somma forfetaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento
economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse
allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico
dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo
delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per
periodi non inferiori alle 12 ore continuative e'
corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma
forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o
alloggio a carico dell'amministrazione e circa la
concessione delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale
delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il
limite di missione continuativa nella medesima localita',
di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane
fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete
altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo
assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese
per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di
indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per
impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale
inviato in missione presso strutture non militari sono
attestati con dichiarazione dell'interessato sul
certificato di viaggio.".
"Art. 25 (Trattamento economico di trasferimento). - 1.
L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto
dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a
stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati.
Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista
l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione
all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per
ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di
fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio
per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il
personale ha facolta' di optare per la riduzione
dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre
mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo
stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o
che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione,
all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un emolumento di € 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta
nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a
carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo'
optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai
rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto
dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l'incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto
dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di
servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.".
"Art. 26 (Indennita' per servizi esterni). - 1. In
attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
dall'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in
misura unica giornaliera.
2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 e'
corrisposto per due volte nella medesima giornata
lavorativa esclusivamente qualora il personale sia
impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime sei
ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio
esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini
dell'invarianza della spesa le indennita' per servizi
esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del
mese, non possono essere superiori a 30.".
"Art. 28 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia
impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende
completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario
settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00, a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.
5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze
connesse all'impiego in missioni internazionali, sono
fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella
misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di
settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che
non siano state retribuite possono essere recuperate
mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo
presenti le richieste del personale e fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio.".
"Art. 29 (Licenza ordinaria). - 1. Qualora
indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel
corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro
l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
personale, il dipendente deve fruire della licenza residua
entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a
far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce
il presente schema di provvedimento, i termini di cui al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo
rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa
compete, sulla base della documentazione fornita, il
rimborso delle spese sostenute successivamente alla
concessione della licenza stessa e connesse al mancato
viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si
procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi
dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n.
266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di
destinazione la fruizione della licenza maturata e non
fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio
utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui
all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.".
"Art. 30 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un
terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario non si applicano al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita'
che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte
salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta,
competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le
procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n.
266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal
tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di
aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da'
luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in
aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o
lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla
corresponsione delle indennita' previste per la giornata
lavorativa.".
"Art. 31 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di
assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura
convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione
delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea
articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati.".
"Art. 32 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario
di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi
dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a
sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino
al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni
continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del
terzo anno di eta' del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in
servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
il consenso dell'interessato, il personale con figli di
eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per
essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e
dalla sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i
dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di
concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
eta', di frequentare il corso di formazione presso la
scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.".
"Art. 33 (Licenza straordinaria per congedo parentale).
- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con
figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo
parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto
legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui
all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di
quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del
triennio e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai fini della definizione
dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno quindici giorni prima della data di inizio della
licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano
riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di
cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre
il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37
del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso
un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non
incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.".
"Art. 34 (Diritto allo studio). - 1. Per la
preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli
esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle
150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate
lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti
in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in
tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in
servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
le Aziende sanitarie locali.".
"Art. 35 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e
dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente
deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del
dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia
di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1,
agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al
servizio, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le
spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento
viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo
di dolo.".
- Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
e 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51:
"Art. 12 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui
all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella
provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e
aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo
10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde:


Attestato di conoscenza della lingua euro
Attestato A 17,20
Attestato B 14,34
Attestato C 11,49
Attestato D 10,32

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita'
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui
all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso
uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde:


   euro
Prima fascia  17,20
 Seconda fascia  14,34
 Terza fascia  11,49
 Quarta fascia  10,32

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui
ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure
mensili lorde:


Attestato di conoscenza della lingua
   euro
 Attestato A 227,91
 Attestato B  189,94
 Attestato C  151,97
 Attestato D  136,85


Indennita' speciale di seconda lingua euro
Prima fascia 227,91
 Seconda fascia  189,94
 Terza fascia  151,97
 Quarta fascia  136,85

.".
"Art. 13 (Trattamento di missione). - 1. Al personale
comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che
utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e'
rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto
ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono
effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete, il
rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto
ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete
il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in
misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla
vigente normativa, qualora nella sede di missione non
esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa
la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non
connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
operativo e che coinvolga anche una singola unita' di
personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina
o di inchiesta, compete il trattamento economico di
missione previsto dalla legge sulle missioni e successive
modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con
sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per
colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo
- contabile. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche al personale chiamato a comparire, quale
indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi
ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria
dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia
stato redatto il previsto modello di lesione traumatica
ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il
procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle
vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione
dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo
7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per
mancanza di strutture che consentano la consumazione dei
pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della
diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella
misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici
ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24
ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari
destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo
periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al
rimborso del pasto, solo dietro presentazione della
relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la
missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5
ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto
ricada negli orari destinati alla consumazione dello
stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti
dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85
per cento delle presumibili spese di vitto.
L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al
personale interessato un prospetto riepilogativo delle
somme retribuite o da retribuire relative ai singoli
servizi di missione svolti.
11. La localita' di abituale dimora o altra localita'
puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro
dalla missione, ove richiesto dal personale e piu'
conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita' di abituale dimora del
dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria
di missione qualora sia richiesto, per esigenze di
servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato,
autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una
somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento
economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse
allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Il rimborso forfetario non compete qualora il personale
fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e
del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di
prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle
12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso,
una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo
quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso
di fruizione di vitto o alloggio a carico
dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il
limite di missione continuativa nella medesima localita',
di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete
altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo
assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese
per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di
indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per
impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale
inviato in missione sono attestati con dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle
risorse previste, per tutte le attivita' istituzionali di
controllo del territorio transfrontaliero degli Stati
confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono
espletati oltre detto confine come ordinarie attivita' di
servizio, derivanti da forme di cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali
vigenti.".
"Art. 14 (Trattamento economico di trasferimento). - 1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto
dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a
stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati.
Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove
sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in
relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato
domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere,
dietro presentazione di formale contratto di locazione o di
fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio
per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il
personale ha facolta' di optare per la riduzione
dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre
mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo
stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o
che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione,
all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e'
corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza
famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare,
mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi
previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei
mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l'incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto
dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di
servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui
all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, decorre dalla data di comunicazione formale al
dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente
decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce
nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il
rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al
termine del primo anno di percezione di tale trattamento,
optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di
missione in misura ridotta del 30 per cento per i
successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata
una sola volta.".
"Art. 15 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al
comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle
vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al
comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia
impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si
protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il
dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero
psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di
lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non
recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle
risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante,
entro l'anno successivo.".
"Art. 16 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1. La
riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e
per prestazioni di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita'
che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte
salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le
procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia
sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre
il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in
aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e
all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di
maggior favore, al personale collocato in aspettativa per
infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato,
appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti,
sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente
inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti
d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del
Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre
2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento
del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad
avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o
lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla
corresponsione delle indennita' previste per la giornata
lavorativa.".
"Art. 17 (Terapie salvavita). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di congedo straordinario o di aspettativa per
infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda
sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente
articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio
prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con
esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea
articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati.".
"Art. 18 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a
richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla
stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o
da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le
situazioni monoparentali da turni continuativi articolati
sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta'
del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in
servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
il consenso dell'interessato, il personale con figli di
eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per
essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla
sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i
dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in
turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche
alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.".
"Art. 19 (Diritto allo studio). - 1. Per la
preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli
esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle
150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78
del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli
esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in
caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono
essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per
ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo'
comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del
diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi
universitari o post-universitari fuori dalla sede di
servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati
analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.".
"Art. 20 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti
degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti
l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare
con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita'
di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.".
"Art. 21 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente
deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del
dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1,
agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al
servizio, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per
le spese legali, salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilita' del
dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato
anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita'
civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui
al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a
procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti
riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia
fino alla decisione dell'Amministrazione.".
"Art. 32 (Mantenimento indennita' incursori). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei
carabinieri, in possesso del brevetto di incursore,
mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^
Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalita'
comunque tipiche delle attivita' degli incursori.".
"Art. 33 (Indennita' per operatori subacquei). - 1.
Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con
decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste
dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive
modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.".
"Art. 34 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennita'). - 1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le
qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello
delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per
attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime
modalita' applicative e ferme restando le vigenti
percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli
importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale
delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983,
n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita'
dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente
decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10,
comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78,
non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso
aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore
a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e,
conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2
e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente
decreto.".
"Art. 35 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui
all'articolo 24 del presente decreto, in servizio nella
provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e
aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo
22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde:


 Attestato di conoscenza della lingua euro
 Attestato A  17,20
 Attestato B  14,34
 Attestato C  11,49
 Attestato D  10,32

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita'
speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui
all'articolo 24 del presente decreto, in servizio presso
uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde:


   euro
Prima fascia   17,20
 Seconda fascia 14,34
 Terza fascia 11,49
 Quarta fascia 10,32

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui
ai commi 1 e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure
mensili lorde:


Attestato di conoscenza della lingua  euro
 Attestato A 227,91
 Attestato B  189,94
 Attestato C  151,97
 Attestato D  136,85


Indennita' speciale di seconda lingua euro 
Prima fascia 227,91
 Seconda fascia 189,94
 Terza fascia 151,97
 Quarta fascia  136,85

.".
"Art. 36 (Trattamento di missione). - 1. Al personale
comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che
utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e'
rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto
ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono
effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto
ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete
il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in
misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla
vigente normativa, qualora nella sede di missione non
esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa
la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
15 giorni ed anche in caso di invio in missione non
connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
operativo e che coinvolga anche una singola unita' di
personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina
o di inchiesta, compete il trattamento economico di
missione previsto dalla legge sulle missioni e successive
modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con
sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per
colpa grave nel giudizio per responsabilita'
amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche al personale chiamato a comparire,
quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio,
dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria
dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia
stato redatto il previsto modello di lesione traumatica
ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il
procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle
vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione
dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo
46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per
mancanza di strutture che consentano la consumazione dei
pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della
diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella
misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici
ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24
ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari
destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo
periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al
rimborso del pasto, solo dietro presentazione della
relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la
missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5
ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto
ricada negli orari destinati alla consumazione dello
stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti
dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85
per cento delle presumibili spese di vitto.
11. La localita' di abituale dimora o altra localita'
puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro
dalla missione, ove richiesto dal personale e piu'
conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita' di abituale dimora del
dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria
di missione qualora sia richiesto, per esigenze di
servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato,
autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una
somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento
economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse
allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Il rimborso forfetario non compete qualora il personale
fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e
del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di
prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle
12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di rimborso,
una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo
quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso
di fruizione di vitto o alloggio a carico
dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale
delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il
limite di missione continuativa nella medesima localita',
di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane
fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete
altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo
assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese
per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di
indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per
impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale
inviato in missione sono attestati con dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle
risorse previste, per tutte le attivita' istituzionali di
controllo del territorio transfrontaliero degli Stati
confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono
espletati oltre detto confine come ordinarie attivita' di
servizio, derivanti da forme di cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali
vigenti.".
"Art. 37 (Trattamento economico di trasferimento). - 1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto
dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a
stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati.
Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
 


2. Il personale trasferito d'autorita' che, ove
sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in
relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato
domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere,
dietro presentazione di formale contratto di locazione o di
fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio
per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il
personale ha facolta' di optare per la riduzione
dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre
mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo
stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o
che, comunque, non benefici di alloggi forniti
dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione,
all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un emolumento di euro 1.500,00. Tale indennita' e'
corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza
famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo'
optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai
rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto
dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l'incarico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto
dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di
servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui
all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973 n.
836 decorre dalla data di comunicazione formale al
dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 24 del presente
decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce
nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il
rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al
termine del primo anno di percezione di tale trattamento,
optare per l'indennita' mensile pari a trenta diarie di
missione in misura ridotta del 30 per cento per i
successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata
una sola volta.".
"Art. 38 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al
comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle
vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al
comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia
impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Il personale inviato in
missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore
24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per
il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il
turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze
connesse all'impiego in missioni internazionali, sono
fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella
misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di
settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale
vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario.
Le eventuali ore che non possono essere retribuite,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono
essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da
formularsi entro il termine che sara' stabilito da ciascuna
Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto
termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque
retribuite nell'ambito delle risorse disponibili,
limitatamente alla quota spettante a ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta
di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze
di servizio.".
"Art. 39 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un
terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario non si applicano al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita'
che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte
salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta,
competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le
procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n.
266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal
tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di
aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da'
luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in
aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato
giuridico per il personale militare e fatte salve le
disposizioni di maggior favore, al personale collocato in
aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere
fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non
venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o
lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla
corresponsione delle indennita' previste per la giornata
lavorativa.
6. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio
permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza
possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente
con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza
annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di
cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.".
"Art. 40 (Terapie salvavita). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
giorni di licenza straordinaria o aspettativa per
infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda
sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al
presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti,
con esclusione delle indennita' e dei compensi per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea
articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati.".
"Art. 41 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario
di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi
dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a
sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino
al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24
ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su
turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta'
del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in
servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
il consenso dell'interessato, il personale con figli di
eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per
essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e
dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i
dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.".
"Art. 42 (Diritto allo studio). - 1. Per la
preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli
esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle
150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate
lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti
in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di
sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere
attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun
esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque
essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del
diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi
universitari o post-universitari fuori dalla sede di
servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati
analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.
"Art. 43 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
assistenziali nei confronti del personale e nei limiti
degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti
l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i
figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita'
di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 503.720.".
"Art. 44 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e
dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente
deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del
dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1,
agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al
servizio, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per
le spese legali, salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilita' del
dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato
anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita'
civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui
al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a
procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti
riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia
fino alla decisione dell'Amministrazione.".
- Si riporta l'articolo 21, comma 5, lettera a), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis).
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;".
 
Art. 46
Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i
dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Note all'art. 46:
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
122 del 27 maggio 1995, S.O.:
"Art. 6 (Materie riservate alla legge). - 1. Per il
personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate
alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o
amministrativo adottato in base alla legge, secondo
l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie
indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n.
216.".
- Si riporta l'articolo 24, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
(Omissis).".
 
Art. 47

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati:
a) la legge 3 agosto 1961, n. 833;
b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90;
e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo;
f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:
a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Note all'art. 47:
- Per i riferimenti alla legge 3 agosto 1961, n. 833 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 1° febbraio 1989, n. 53,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 90 del citato regio decreto 3
gennaio 1926, n. 126:
"Art. 90. - Il grado di sottotenente di complemento
puo' essere conferito, a domanda, ai marescialli ed ai
brigadieri all'atto in cui vengono collocati a riposo o
passano ad impieghi civili dello Stato, purche' essi
rispondano alle seguenti condizioni:
1 non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di
eta';
2 abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni del
loro grado;
3 conservino la prescritta idoneita' fisica;
4 siano dichiarati idonei dalla commissione di
avanzamento;
5 si trovino in posizione sociale ed economica tale da
garantire il prestigio del grado di ufficiale.".
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli
aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita'
previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e
58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli
aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore
del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina
a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1°
settembre 1995: e' attribuito il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di
inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima
data di entrata in vigore del presente decreto, dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal
medesimo articolo; e' conferita, nell'ordine di iscrizione
nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di
cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento,
con l'attribuzione del relativo trattamento economico,
fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata
in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle
lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1°
gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo
maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi
coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante"
e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore
al 1 settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1°
gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del
decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e'
conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme
restando le condizioni indicate alla lettera d) dello
stesso articolo.
3.
4. Per le procedure di conferimento della qualifica di
luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in
deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1,
lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di
inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e
condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della
partecipazione alla selezione per titoli per il
conferimento della qualifica di luogotenente, ai
marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel
grado di sette anni per il personale con anzianita' di
grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre
1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. (abrogato).
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano, con le modalita' di cui al successivo articolo
15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente
al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
- La Tabella B allegata al citato decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, abrogata dal presente decreto,
recava:
Gradualita' dei requisiti temporali occorrenti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo
58-ter del decreto di inquadramento.
.".
- Si riporta l'articolo 2136 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del
Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del libro IV del codice
dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV;
b) la sezione IV del capo I del titolo V;
c) l'articolo 622;
d) l'articolo 721;
e) gli articoli 878 e 879;
f) l'articolo 881;
g) l'articolo 886;
g-bis) l'articolo 892;
h) l'articolo 897;
i) l'articolo 898;
l) l'articolo 900;
m) l'articolo 911;
n) l'articolo 932;
o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui
disposizione prevista al comma 1, il riferimento
all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo
2145, comma 5;
p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al
comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma
4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
q) (abrogata);
r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo
per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei
colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69;
s) la sezione IV del capo III del titolo V;
t) la sezione III del capo VII del titolo V;
u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
v)
z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
aa) l'articolo 1394;
bb) il capo XVI del titolo VII;
cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
dd) il capo XVIII del titolo VII;
ee) il titolo VIII;
ff) l'articolo 1493;
gg).
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in
quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del
presente codice:
a) l'articolo 192;
b) l'articolo 558;
c) l'articolo 2229, comma 6.
3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il
riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove
previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero
dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del
Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo
2135.
- Per il testo del comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 33, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
abrogato dal presente decreto, si vedano le note all'art.
45.
 
Art. 48

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300 euro per l'anno 2019, in 610.542.118 euro per l'anno 2020, in 611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855 euro per l'anno 2022, in 608.128.792 euro per l'anno 2023, in 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno 2025 e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 48:
- Si riporta l'articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
155. (Omissis) E' altresi' autorizzata la spesa di 73
milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per
l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze
di polizia.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 365, della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232:
"Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 973, della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"Art. 1 - (Omissis)
973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«E' altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per
l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400
euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a
provvedimenti normativi diretti all'equiparazione,
nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di
carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del
personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai
corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di
cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni
caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 7 agosto 2015, n. 124».".
- Si riporta l'articolo 17, comma 7, della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.".
- Si riporta l'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27
luglio 2005, n. 154):
"Art. 23 (Procedura di negoziazione). - (Omissis).
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo quadriennale
ed il relativo schema di decreto del Presidente della
Repubblica da adottare e lo sottopone al controllo di
competenza della Corte dei conti, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone