Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2017
Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2017.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), secondo periodo, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' incrementata di 3.767,45 milioni;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 secondo il quale a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016 in base al quale il Fondo di solidarieta' comunale e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare. La restante quota e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2016 e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017 - S.O. n. 12);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2016 concernente l'adozione della stima delle capacita' fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del precedente comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo dello stesso comma 450, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate;
Visto l'art. 1, comma 450-bis, della legge n. 232 del 2016, il quale dispone che per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard approvata dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre 2016, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3% della dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3% dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento cosi' come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
Considerato che lo stanziamento del capitolo 1365, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo al Fondo di solidarieta' comunale deve essere integrato nel 2017, con apposita variazione di bilancio, di 11 milioni di euro provenienti dal capitolo 1368 del medesimo stato di previsione quale quota residuale del contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al successivo comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali il 19 gennaio 2017, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta' comunale
per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 380-ter, lettera a), secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Per l'anno 2017 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di 80 milioni di euro, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per 14 milioni, alle finalita' di cui all'art. 3, comma 4.
 
Allegato 1

QUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2017 TRATTENUTA DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO,
DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA PER ALIMENTARE
IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 Art. 2, comma 3, D.P.C.M.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Determinazione della dotazione del Fondo
di solidarieta' comunale per l'anno 2017

1. Il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 1, e' stabilito nel complessivo importo di euro 6.197.184.364,87 al netto di euro 338.105.850,42 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 7, comma 4, ed al netto dell'importo di 11 milioni di cui all'art. 3, comma 4.
2. Relativamente all'importo di euro 338.105.850,42 di cui al comma 1 e' prioritariamente acquisito all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di euro 149.959.351,01 e la rimanente somma di euro 188.146.499,40 e' assegnata al capitolo 1365 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768,8 milioni, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune e' indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Allegato 2
QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 RISULTANTE DALL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.P.C.M. PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
E DALL'ART. 4, COMMA 2, PER I COMUNI DELLA REGIONE SARDEGNA
E DELLA REGIONE SICILIANA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni delle
regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2017 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016, calcolato al lordo dell'applicazione per l'anno 2016 dei meccanismi perequativi di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2017, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2017;
b) dal ripristino per l'anno 2017 delle quote portate in detrazione per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2016;
c) dall'applicazione per l'anno 2017 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) dall'utilizzo parziale per l'anno 2017 della quota di cui all'art. 1, comma 2.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 40 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) relativa, per l'anno 2017, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, considerate nella misura del 50 per cento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2016 e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016.
3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4. Per l'anno 2017 l'importo risultante dal comma precedente e' rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al comma 450-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. A tale fine sono utilizzate, nel limite di 14 milioni, le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, e, nel limite di 11 milioni, parte del contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016.
5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 e' riportato nell'allegato 2.
6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2017 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.
 
Allegato 3

QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 DESTINATA
A RISTORARE I COMUNI DEI MINORI GETTITI IMU E TASI ART, 5,
COMMI 1 E 2, DEL D.P.C.M.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni della
Regione siciliana e della Regione Sardegna

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2017 ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016, rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2017, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2017;
b) dal ripristino per l'anno 2017 della quota portata in detrazione per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2016;
c) dall'applicazione per l'anno 2017 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) dall'utilizzo parziale per l'anno 2017 della quota di cui all'art. 1, comma 2.
2. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 2.
 
Allegato 4

IMPORTO FINALE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017
PER SINGOLO COMUNE Art. 7 del D.P.C.M.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e attribuzione della
quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2

1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a 3.767,45 milioni e' ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2 e 3.
2. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 2, e' attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 4.
 
Art. 6
Accantonamento per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017 e' costituito un accantonamento di Euro 15.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2017, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.
 
Art. 7
Determinazione della quota del Fondo di solidarieta'
per l'anno 2017 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 5, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1.
2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 6, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna 2.
3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2017 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato all'allegato 4, colonna 3.
4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2017 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato all'allegato 4, colonna 4. In tal caso l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.
5. Ove l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
 
Art. 8
Compensazioni finanziarie per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 7, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 9
Erogazioni di risorse per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017, il Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale in base all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di giugno e ottobre 2017, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
Art. 10
Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2017 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 4, o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2017. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Minniti
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1362
 
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