Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
DECRETO 19 aprile 2016 |
Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica. |
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IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, recante «Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, gli articoli 46 e 52; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 aprile 2007, recante «Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007; Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto l'art. 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo; Rilevata la necessita' di adottare, in attuazione del citato art. 1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico; Rilevata altresi' l'esigenza di introdurre norme tecniche correttive riguardanti le procedure di riconoscimento e erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico, nonche' di controllo e monitoraggio della spesa; Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 5, le parole: «26 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2013» e le parole: «che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilita' relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati» sono sostituite dalla seguente: «riconosciute»; c) al comma 6, all'ultimo periodo, le parole: «e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili» sono soppresse; d) al comma 9: 1. nell'ultimo periodo dell'alinea, le parole: «Nel costo complessivo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il credito d'imposta e' calcolato sulla base del costo eleggibile di produzione come di seguito specificato:»; 2. alla lettera a), dopo le parole: «oneri di garanzia» sono aggiunte le seguenti: «direttamente imputabili all'opera cinematografica» e dopo le parole: «del costo» e' aggiunta la seguente: «complessivo»; 3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le spese generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione»; 4. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per le opere di nazionalita' italiana, i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»; «Direzione»; «Attori principali», c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del trenta per cento del costo complessivo di produzione.»; 5. alla lettera d), dopo le parole: «non e' computabile» sono aggiunte le seguenti: «nel costo eleggibile ed e' imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.». 2. La tabella B allegata decreto ministeriale 7 maggio 2009 e' soppressa. |
| Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 6.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'aliquota del credito d'imposta e' fissata al quindici per cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d'imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo, ai sensi del comma 325, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che non presentino almeno due dei seguenti requisiti: a) siano distribuite in almeno venticinque sale con una tenitura minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala; b) siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera; c) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come dettagliati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo; d) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana; e) siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale; f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro.»; c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per le opere di coproduzione o di compartecipazione internazionale, come indicate all'art. 1, comma 4, del presente decreto, il beneficio e' riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana.»; d) al comma 7, primo periodo, le parole: «all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cento per cento» e il secondo periodo e' soppresso; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi del decreto legislativo, non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalita' italiana. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.»; f) al comma 9, al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007» sono soppresse; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'impresa subentrante e' abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.». |
| Art. 3
Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009
1) All'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il credito d'imposta di cui all'art. 2 spetta a condizione che l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo la comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; b) per i film di nazionalita' italiana, l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto; c) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella A, allegata al presente decreto; d) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste; e) l'indicazione delle giornate di ripresa previste; f) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.»; c) al comma 3: 1. l'alinea e' sostituito dal seguente: «A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro centottanta giorni dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. A pena di decadenza, l'istanza di cui al precedente periodo e' presentata entro trentasei mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva prevista al comma 1 del presente articolo. Nell'istanza deve essere, comunque, presente, per ciascuna opera cinematografica:»; 2. alla lettera a), le parole: «il costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile»; 3. dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) ai fini dell'accesso al credito d'imposta nella misura del venticinque per cento, idonea documentazione attestante il possesso di almeno due dei requisiti indicati nell'art. 2, comma 1-bis), sulla base dell'apposito modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; e-ter) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica, con attestazione della veridicita' della effettivita' e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale, ove presenti.»; d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «produttore appaltante» sono inserite le seguenti: «e dal produttore esecutivo di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante definitivo. Il credito d'imposta e' calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nell'istanza ecceda di oltre il dieci per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.»; f) il comma 7 e' soppresso. |
| Art. 4
Documentazione e integrazione delle istanze
1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto. 2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1. |
| Art. 5
Disposizioni correttive
1. Nel decreto ministeriale 7 maggio 2009 le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». |
| Art. 6
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2017
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 897 |
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