Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
c) il comma 2 e' abrogato.
c-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'».
2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 4-bis.
4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di amministrazioni
pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in
materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai
Ministeri;
b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle
regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di
comuni;
c) societa' controllate direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice
civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b),
ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui
alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della
Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un
indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di
tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime
di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei
diritti collettivi di uso civico.
2. (abrogato)"
- Si riporta il testo del comma 633 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"633. Nei confronti dei cessionari o committenti nei
casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629,
lettera b), che omettono o ritardano il versamento
dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute
sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n.
311."
- Si riporta il testo dell'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale):
"Art. 78
1. -7.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente
articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal
1° gennaio 1994 (151), le prestazioni corrispondenti a
quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e
rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in
quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi
di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono
fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si
fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la
variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le associazioni
sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per
l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati
determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare
dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento
e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo
l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura
pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione
forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle
importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta
delle scritture contabili sono limitati alla registrazione
delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente
vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la
determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione
deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e
deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella
dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per
l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando
non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.
8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti
nelle dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994
puo' essere apposto a condizione che la richiesta di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei
Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni
prima della scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei
casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di
autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata
almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale
termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993
e 1994 predisposte dai professionisti o dai Centri di
assistenza, le scritture contabili si considerano tenute
dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono
state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle
associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2,
o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati
contabili prescelta dalle medesime associazioni o
organizzazioni che hanno costituito il Centro di
assistenza, a condizione che risulti da apposita
attestazione che il controllo delle scritture stesse sia
stato eseguito entro il termine per la presentazione delle
dichiarazioni.
9. - 24.
25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire
dall'anno d'imposta 2015, nonche' dei controlli sugli oneri
deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, gli enti, le casse e le societa' di mutuo
soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno
precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione
nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' gli altri
fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle
entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una
comunicazione contenente i dati relativi alle spese
sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di
cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di
quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' i dati relativi alle spese sanitarie
rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso
testo unico.
25-ter.
26. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a
tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 e successive modificazioni. Le modalita' e il
contenuto della trasmissione sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In
caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di
cui ai commi 25 e 25-bis si applica la sanzione di cento
euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto
dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non
si applica se la trasmissione dei dati corretti e'
effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza
di cui ai commi 25 e 25-bis, ovvero, in caso di
segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i
cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dalla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, la
sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro
20.000.
27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il
conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere
obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita
IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera
nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai
sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27,
ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un
unico conto sul quale dovranno essere registrati i
versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi
e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a
particolari esigenze connesse all'esistenza di piu'
stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul
territorio nazionale, potra' essere consentita
dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti
intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario
del servizio della riscossione competente per territorio,
che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in
qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai
contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso
il competente concessionario del servizio della
riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono
effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di
cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a
ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di
credito di cui all'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 e successive modificazioni. Le deleghe possono
essere conferite anche ad una delle casse rurali ed
artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto
26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto
1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata
presso una dipendenza della azienda delegata sita
nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
il competente concessionario saranno regolati secondo i
seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna
della relativa documentazione al competente concessionario
del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno
lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di
credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un
compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
spettante al competente concessionario ai sensi dell'art.
61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello
Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a
totale carico del concessionario competente e non
costituisce elemento di valutazione per la revisione e la
rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e
117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1988;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle
somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti
interessati, saranno coordinati gli attuali termini di
versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire
lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando
che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello di cui alla lettera a) del presente
comma;
d) invio periodico al competente concessionario da
parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti
magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario
oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento
da parte del contribuente, si applicano nei confronti del
concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed
interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte
dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione
devono aggiornare i conti di cui al presente articolo,
entro il mese successivo, con la movimentazione dei
versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha
indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha
effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere
aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione,
nella qualita' di gestori dei conti di cui alle
disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente
articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei
limiti ed alle condizioni seguenti:
a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro
sessanta giorni sulla base di apposita richiesta,
sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al
rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di
apposita comunicazione dell'ufficio competente e
contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati
ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle
specifiche leggi in materia;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di
specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al
10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto
dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui
alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa
prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, di
durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione
dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate
dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati
all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei
rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati
dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4
ottobre 1986, n. 657.
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli
uffici competenti possano conoscere lo stato della
riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al
collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei
concessionari della riscossione, per il tramite del
Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari
della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di
cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a
carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della
presente legge, i contribuenti potranno richiedere
direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo
complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel
1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e
pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei
Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente
articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi
regolamenti potra' essere prevista l'estensione
dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi
diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore
aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida
acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei
termini di versamento dei versamenti diretti riscossi
direttamente dai concessionari con conseguente revisione
della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
39. All'onere derivante dall'applicazione delle
disposizioni previste dal presente articolo, valutato in
lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si
provvede:
a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo
della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento
"Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo
della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello
stato di previsione del Ministro delle finanze per il 1991
per gli importi in corrispondenza indicati:
1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo
delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e
rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente
articolo.
40. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari)
1. - 2 . Omissis
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale (53). Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 12 Cessioni e prestazioni accessorie
Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e
le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione
di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati
direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto
e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta
nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale e' soggetta
all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni
accessorie imponibili concorrono a formarne la base
imponibile."
- Si riporta il testo del numero 1-ter) della parte
II-bis e del numero 127-novies) della parte III della
tabella A allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Tabella A - Parte II-bis
Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) - 1-bis) Omissis
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare."
"Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]
Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) - 127-octies) Omissis
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1)le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate ;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (149), serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale ;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25)
26)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia
stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i
corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti
consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse."
- Si riporta il testo dell'articolo 60-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 60-bis Solidarieta' nel pagamento dell'imposta
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta degli organi competenti al controllo,
sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei
commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte
del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi
inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli
adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato
solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia
documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni
e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di
fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il
mancato pagamento dell'imposta.
3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato
nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella
relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il
cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, e' responsabile in solido con il
cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla
differenza tra il corrispettivo effettivo e quello
indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario
che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o
professioni puo' regolarizzare la violazione versando la
maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula
dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato la violazione presenta all'ufficio
territorialmente competente nei suoi confronti copia
dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto
della regolarizzazione."
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
«ALLEGATO 1-bis
(Articolo 30-bis, comma 1)

CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI
04.48.21.006/015/018;
12.22.03.009/012;
12.22.03.015/018;
12.22.18.012;
12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824);
12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012;
18.09.21.003/006, con i relativi accessori».
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis

Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

1. Le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita' che l'attivita' esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore piu' elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle societa' e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'.
7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non e' punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.
8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.
10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti e' stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalita' di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le societa' e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attivita' di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma 1.
12. Resta ferma la facolta' di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.
14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni."
- Si riporta il testo degli articoli da 3 a 7, che
comprendono il titolo III del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128 (Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n.
23):
"Art. 3. Finalita' e oggetto
1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul
reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e
contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la
prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia
fiscale, e' istituito il regime di adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti
dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione
e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di
operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero
in contrasto con i principi o con le finalita'
dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei
doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui
all'articolo 6."
"Art. 4. Requisiti
1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere
dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle
soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento
dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo
aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e
tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema
deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita'
ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in
relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate."
"Art. 5. Doveri
1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i
seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei
principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del
sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e
della permanenza nel regime e per il conseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito
istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni,
strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale
aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti
improntate a principi di trasparenza, collaborazione e
correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli
adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi
informativi forniti dal contribuente nell'ambito del
regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di
generare rischi fiscali significativi e risposta alle
richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della
valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base
della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle
risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati, presso
ciascun contribuente, della revisione contabile, nonche' di
quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli
organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti
impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, per garantire il conseguimento delle finalita' di
cui all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle
modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute
necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante
comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle
entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare,
delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione
fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate
nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a
principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali."
"Art. 6. Effetti
1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i
contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una
comune valutazione delle situazioni suscettibili di
generare rischi fiscali prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione
costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' applicative del
presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di
interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo
tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non
condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni
amministrative applicabili sono ridotte della meta' e
comunque non possono essere applicate in misura superiore
al minimo edittale. La loro riscossione e' in ogni caso
sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia
delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il
contribuente abbia aderito al regime di adempimento
collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile
informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e
all'attribuzione di ruoli e responsabilita' previsti dal
sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette."
"Art. 7. Competenze e procedure
1. L'Agenzia delle entrate e' competente in via
esclusiva per i controlli e le attivita' relativi al regime
di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti
ammessi al regime.
2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto
adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al
regime di adempimento collaborativo, inoltrano domanda in
via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul
sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia,
verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
4, nonche' al comma 4, comunica ai contribuenti
l'ammissione al regime entro i successivi centoventi
giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso
del quale la richiesta di adesione e' trasmessa
all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato
qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente
la volonta' di non permanere nel regime di adempimento
collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato,
puo' dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime,
per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 o al
comma 4, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2.
4. In fase di prima applicazione: a) il regime e'
riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a
dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che
abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota
sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito
pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di
controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a
un miliardo di euro; b) la competenza per le attivita' di
cui al comma 1 e' attribuita alla Direzione Centrale
Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri in base ai quali possono essere, progressivamente,
individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al
regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non
inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti
a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato il
termine finale della fase di prima applicazione del regime.
Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una
relazione sullo stato dell'attuazione del regime di
adempimento collaborativo. La prima relazione e' trasmessa
entro il 31 luglio 2017.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita'
di applicazione del regime di adempimento collaborativo."
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 110 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 110. Norme generali sulle valutazioni
1. - 6. Omissis
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, e
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e
di conciliazione giudiziale):
"Art. 5. Avvio del procedimento
1. L'ufficio invia al contribuente un invito a
comparire, nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c).
Omissis."
"Art. 8. Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma
1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 2. Definizione degli accertamenti nelle imposte
sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto
1. - 4. Omissis
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione
commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni
concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo
stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del
minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle
applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' di quelle concernenti la
mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3
non si applicano sanzioni e interessi.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205):
"Art. 5. Omessa dichiarazione
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi
obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette
imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte ad euro
cinquantamila.
1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi
obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando
l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro
cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e
1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata
entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto."
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 43 (Termine per l'accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte."
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 57 Termine per gli accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma
dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento dell'imposta a norma del primo comma
dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto."
- Il citato decreto legislativo n. 128 del 2015 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2015, n. 190.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31-ter
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973:
"Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1264 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009."
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 20
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
"Art. 20. Fondo nazionale per le politiche sociali.
1. - 7. Omissis
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 431 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni."
 
Art. 1 ter

Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure

1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, nonche' per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
c) alla lettera g):
1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»;
2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera » sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera»;
3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera » sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l'estero di denaro, titoli e valori), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5-octies Riapertura dei termini della
collaborazione volontaria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
articolo sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi
della procedura di collaborazione volontaria di cui agli
articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il
soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata
in precedenza, anche per interposta persona, e ferme
restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater,
comma 2. Resta impregiudicata la facolta' di presentare
l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata,
entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo
1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni
di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono
essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze
presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli
articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto,
l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014,
n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma
2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le
seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al
30 settembre 2016;
a-bis) se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo
6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica
l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i
termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015,
sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita'
oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente
articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per
tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura
stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per
la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5;
non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto
articolo 5-quater;
c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione
volontaria ai sensi del presente articolo, nonche' per le
imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli
interessati sono esonerati dalla presentazione delle
dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto
per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta
antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonche',
per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi
derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi
comuni di investimento non conformi alla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota
massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla
indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a
condizione che le stesse informazioni siano analiticamente
illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso
provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione,
entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di
imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte
corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo
d'imposta antecedente la data di presentazione
dell'istanza;
d) limitatamente alle attivita' oggetto di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le
condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale
non sono punibili se commesse in relazione ai delitti
previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies,
comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della
prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e)
e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto
dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi
e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017,
senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni; il versamento puo' essere
ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal
caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato
entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme
dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo
precedente comporta i medesimi effetti degli articoli
5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per
l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni
dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma
1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, imposte sostitutive, imposta
regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore
degli immobili all'estero, imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore
aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della
determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le
disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di
cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le
disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo
decreto legislativo, per le violazioni in materia di
imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie
previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui
agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto
decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in
unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia
delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della
procedura di collaborazione volontaria con le modalita' di
notifica tramite posta elettronica certificata previste
nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il
termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento
delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai
soli fini della procedura di collaborazione volontaria di
cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili,
alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e
agli interessi relativi alla procedura e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della stessa, puo'
applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo'
versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate
comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai
soli fini della procedura di collaborazione volontaria di
cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge
devono essere notificati al contribuente si applicano, in
deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di
notifica tramite posta elettronica certificata previste
nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta
elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo
precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di
notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera f) del presente
comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il
termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo
5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5,
comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento
del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste
dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo
5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per
cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima
misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica
anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per
cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti
ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'
suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una
frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare
negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato,
l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f)
del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora
dovute, calcolate ai sensi della lettera e), maggiorando le
somme da versare del 10 per cento. L'importo delle somme da
versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al
periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo'
essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del
numero 1) della presente lettera;
3) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al
10 per cento delle somme da versare se tali somme sono
afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'
suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una
frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da
versare negli altri casi, fermo restando il versamento
effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla
lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle
somme ancora dovute, calcolate ai sensi della lettera e),
maggiorando le somme da versare del 3 per cento. L'importo
delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto
gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello
determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera;
4) se gli autori delle violazioni provvedono
spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura
superiore alle somme da versare, l'eccedenza puo' essere
richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata
dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e'
entrato in vigore prima del presente articolo un accordo
che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi
dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le
doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e'
entrato in vigore prima del presente articolo un accordo
conforme al modello di accordo per lo scambio di
informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax
Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura
di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far
emergere attivita' finanziarie e patrimoniali o denaro
contante provenienti da reati diversi da quelli di cui
all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), e' punito
con la medesima sanzione prevista per il reato di cui
all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita' degli
articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
5-quater del citato decreto-legge n. 167 del 1990,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227:
"Art. 5-quater Collaborazione volontaria
1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
Omissis."
 
Art. 1 quater

Disposizioni in materia di rilascio del certificato
di regolarita' fiscale e di erogazione dei rimborsi

1. I certificati di regolarita' fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
2. La regolarita' fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso puo' essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 80 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
"Art. 80 Motivi di esclusione
1. - 3. Omissis
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili):
"Art. 6. Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al
pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e
b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute
deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per
cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per
l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due
anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre
rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a
titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di
notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della
riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso
comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della
riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del
31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la
cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce
effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione
e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo,
di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di
recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di
tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal
comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla
scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai
sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche
gia' iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito
positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente
articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il
versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del
presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute
relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche',
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti
tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e delle spese di
notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla
definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi
affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute ai fini della definizione determina, limitatamente
ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata
dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali
di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti della
definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del
capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del
consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito,
anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e)
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
1, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno
esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre
2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.».
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente
articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
o affidato.
13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo."
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 23. Sospensione dei rimborsi e compensazione
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i
soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei
confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento
puo' essere sospeso se e' stato notificato atto di
contestazione o di irrogazione della sanzione o
provvedimento con il quale vengono accertati maggiori
tributi, ancorche' non definitivi. La sospensione opera nei
limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla
decisione della commissione tributaria ovvero dalla
decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio
competente per il rimborso pronuncia la compensazione del
debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono
essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti
obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla
commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni
tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale, cui e'
rimesso il potere di sospensione."
 
Art. 2

Modifiche all'esercizio
del diritto alla detrazione dell'IVA

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»
2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma
del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla
detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
Omissis."
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 25
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 25 Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le
fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai
servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione, comprese quelle emesse a norma del
secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito
registro anteriormente alla liquidazione periodica nella
quale e' esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta e comunque entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno
di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo
anno.
Omissis."
 
Art. 2 bis
Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli
studenti universitari

1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Riferimenti normativi

- Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19-bis2
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972:
"Art. 19-bis2 Rettifica della detrazione
1. - 2. Omissis
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
 
Art. 3

Disposizioni in materia di contrasto
alle indebite compensazioni

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole «5.000 euro annui»;
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni.»
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 7:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono inserite le seguenti: «o l'istanza»;
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:
«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni.»
b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro».
3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato».
4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407».
4-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 574 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla
fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per
importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di
richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa
la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del
medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i
quali e' esercitato il controllo contabile di cui
all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante
l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione
dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo
39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per
l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al
presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione
del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle
dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei
casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso
articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con
visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti
utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo
periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione
delle sanzioni."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Incremento delle compensazioni dei crediti
fiscali
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per
incrementare la liquidita' delle imprese, tramite un
riordino delle norme concernenti il sistema delle
compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di contrastare gli abusi:
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
2.1. all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente
periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in
quella unificata.»;
2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le
parole: «e' anche presentata,» sono aggiunte le seguenti:
«in via telematica ed»;
2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le
parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;
2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il
seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti
che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di
febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono
sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le ulteriori
modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi
previsti dal presente articolo.»;
3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se
successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o
alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente
rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e
dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte le
seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al
numero 3.1, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali
compensazioni possono essere effettuate solo
successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al
comma 2.»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente:
«49-bis. I soggetti di cui al comma 49 che intendono
effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente
i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate secondo modalita' tecniche definite con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle
entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma.»;
7. I contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta
sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro
annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del
visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il
credito. In alternativa la dichiarazione o l'istanza e'
sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento,
relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il
controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui
all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di
cui al precedente periodo comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo
periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In
caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione
agli organi competenti per l'adozione di ulteriori
provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in
violazione dell'obbligo di apposizione del visto di
conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente,
al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze
da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di
utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17
dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con
visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti
utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo
periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione
delle sanzioni. In relazione alle disposizioni di cui alla
presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione
di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»
sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo
25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui
al numero 7 della presente lettera e' aumentato da 5.000
euro a 50.000 euro;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali,
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo
conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.»."
- Si riporta il testo del comma 49-bis dell'articolo 37
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario
1. - 49. Omissis
49-bis. I soggetti di cui al comma 49 che intendono
effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti
relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia delle entrate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 422 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
"422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, delle somme dovute entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si
procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento
delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e'
possibile avvalersi della compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per
il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione
prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato."
- Si riporta il testo dell'articolo 3, come modificato
dalla presente legge, e l'art. 7 della legge 3 agosto 2004,
n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice):
"Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita'
permanente di qualsiasi entita' e grado della capacita'
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di
tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti,
limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed
in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, e'
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di
versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari
durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura
della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o
altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000
euro a decorrere dall'anno 2005.
1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione.
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al
coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio e'
stato contratto o i figli sono nati successivamente
all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio
dopo che il beneficio e' stato attribuito ai genitori, il
coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. I soggetti di
cui al primo periodo del presente comma possono ottenere
l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita'
previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998,
n. 407.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)."
"Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato
l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni
al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita'
nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari
anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di 75.180
euro a decorrere dall'anno 2004."
- Si riporta il testo dell'articolo 69 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
"Art. 69. (Disposizioni relative al sistema
pensionistico)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il
trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e
cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque
volte il predetto trattamento minimo.
2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni".
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire
80.000 mensili per i titolari di pensione con eta'
inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili
per i titolari di pensione con eta' pari o superiore a
settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire
20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le
maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate
dal presente articolo, sono concesse, alle medesime
condizioni previste dalla citata disposizione della legge
n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico
delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31
dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al
titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 1155, nonche' quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31
dicembre 2000, a titolo di "Mutualita' pensioni" di cui
alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i
periodi antecedenti la liquidazione della pensione e
secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili
ai fini della rivalutazione delle retribuzioni
pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti
dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001
i contributi versati alla medesima assicurazione
facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualita'
pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalita'
previste dal presente comma. Non sono rivalutati i
contributi versati a titolo di "Mutualita' pensioni"
afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che
siano computati nel calcolo della pensione secondo il
sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui
all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta
due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento
pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e
con il sistema retributivo.
7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge
13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di
reversibilita' alle vedove ed agli orfani dei cittadini
italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di
cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e
successive modificazioni, ha gia' riconosciuto l'assegno
vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei
dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Restano
attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e
dei servizi del predetto Ministero le competenze relative
alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla
competente commissione ai perseguitati politici
antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuita' della copertura
assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui
e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, nonche' dei lavoratori iscritti
alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in
caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, e'
istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo e' alimentato
con il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 37,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' da
un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50
miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere
dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e' inserito il
seguente:
"2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
e' altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al
terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983,
n. 47".
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso di
cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in
materia di copertura assicurativa per periodi non coperti
da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette
disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non
coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla
citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' abrogato.
13. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e' stabilita
la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla
quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma
1, possono versare la differenza contributiva per i periodi
in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 4,
comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto,
per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza
economico-patrimoniale nell'ambito della gestione
complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla
stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di
vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di
cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non
determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attivita'
di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle
avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di
insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta
attivita' puo' essere assicurata dalle avvocature esistenti
presso altri enti del comparto, mediante convenzioni
onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi,
normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed
economico degli appartenenti alle avvocature costituite
presso gli enti e' disciplinato dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3
miliardi, da iscrivere in apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. I fondi
pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni
della societa' per azioni costituita ai sensi della
medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili
utilizzando bollettini di conto corrente postale
prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi
inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti,
possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i
versamenti ad integrazione delle somme gia' versate e fino
a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessita' della gestione
del Fondo credito per i dipendenti postali gestito
dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1°
agosto 1994, e' disposto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento
della somma di lire 100 miliardi dall'lstituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(lNPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, all'IPOST."
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
- Si riporta il testo dei commi da 12 a 12-quater
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. - 11. Omissis
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
Omissis."
 
Art. 4

Regime fiscale delle locazioni brevi

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attivita' di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unita' immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 3 Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime
ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo'
optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell'opzione esercitata in sede di registrazione del
contratto di locazione qualora il contribuente abbia
mantenuto un comportamento coerente con la volonta' di
optare per il regime della cedolare secca, effettuando i
relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del
contratto di locazione per il quale e' stata esercitata
l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro
trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la
sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro
50 se la comunicazione e' presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
[5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non
e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi
derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
caso di definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.]
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate
nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o
enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del
codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e
date a disposizione dei comuni con rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative e
l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono
attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di
locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo
di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero
6), del codice civile in materia di registro di anagrafe
condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni
esistenti in ambito di edifici condominiali.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2082 del
codice civile:
"c.c. art. 2082. Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente una
attivita' economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi."
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
Omissis."
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note
all'Art. 3.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche'
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative,
presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti
all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di
ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio
di ciascun anno.
[5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della
dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 2, nonche' l'obbligo di presentazione di
dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1,
secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce,
abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per
periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un
numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti
unita' presentano la dichiarazione di cui al presente
articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste
italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla
base di programmi elettronici forniti o prestabiliti
dall'amministrazione finanziaria.]
[6. Le amministrazioni di cui al primo comma
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla
fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e
assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello
approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo
1, comma 1, secondo periodo.]
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata
si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per
sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel
primo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un
massimo di euro 20.000."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 162 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 162. Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile
organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo
della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas
naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque
territoriali in cui, in conformita' al diritto
internazionale consuetudinario ed alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse
naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di
installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di
supervisione ad esso connesse, e' considerato «stabile
organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o
attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non e', comunque,
considerata stabile organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci
appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di
un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini
di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per
l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere
preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio
combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad
e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme,
quale risulta da tale combinazione, abbia carattere
preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce
di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a
qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi
impianti ausiliari che consentano la raccolta e la
trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla
vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e
salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile
organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto,
residente o non residente, che nel territorio dello Stato
abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti
diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa
non residente il solo fatto che essa eserciti nel
territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attivita'.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non
costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo
fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la
propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
di cui allalegge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore
marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che
abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa
delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o
no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo
sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese
una stabile organizzazione dell'altra."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
[d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis dello
stesso testo unico;]
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
[5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'articolo 49, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
quando corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48,
dello stesso testo unico, deducibili ai fini della
determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. ]"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 23 del 2011:
"Art. 4 Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori."
- Si riporta il testo vigente del comma 16
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 15 - ter. Omissis
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 26
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016):
"Comma 26
26. Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e'
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal
2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne'
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."
- Si riporta il testo vigente del comma 169
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1.169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 4
dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese):
"Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati
1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei
cinque periodi di imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa viene svolta presso
un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di
un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa'
che direttamente o indirettamente controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono
in possesso di requisiti di elevata qualificazione o
specializzazione come definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
1-bis. - 3. Omissis
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
Omissis."
 
Art. 4 bis
Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei
condomini

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;
b) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente:
«2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicita' dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilita' del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021»;
c) al comma 2-sexies, dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2017.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica
altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.
2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi
quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno
precedente a quello di sostenimento delle spese si
trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2,
e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma sono definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente
articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e
modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30
settembre 2017. La non veridicita' dell'attestazione
comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater,
a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione,
i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma
2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le
modalita' di attuazione del presente comma sono definite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono
usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su
immobili di loro proprieta' adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano."
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
 
Art. 5

Disposizione in materia di accise sui tabacchi

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni
in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13
della legge 11 marzo 2014, n. 23):
"Art. 1. Modifiche al testo unico delle imposte sulla
produzione e sui consumi
1. Omissis
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei
consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine
di assicurare la realizzazione del maggior gettito
complessivo netto derivante dal presente decreto, possono
essere variate:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo
39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e
successive modificazioni, nonche' la misura percentuale
prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente,
allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a
euro 5,00;
b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo
39-terdecies e dal comma 1-bis dell'articolo 62-quater del
decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive
modificazioni, fino a cinque punti percentuali.
Omissis."
 
Art. 5 bis
Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o
abilitativo

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono inseriti i seguenti:
«50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
b) pubblicita', diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;
c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.
50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli da' formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di giochi

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e' fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.
3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 110
1. - 5. Omissis
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 488 dell'articolo 1
della citata legge n. 311 del 2004:
"Art. 1
Commi 1. - 487. Omissis
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della
misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per
altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste
dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n.
699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della
legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una
ritenuta unica del 6 per cento.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 3 e 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
"1. - 2-quater. Omissis
3. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco
del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione
nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della
posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la
misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale
del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di
disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle
disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. - 36-nonies. Omissis
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi
d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e
per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le
cause di non applicazione della disciplina in materia di
societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della
legge n. 724 del 1994.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 10 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
"1. - 8 - bis. Omissis
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare le maggiori entrate di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14
novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto
direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31
dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31
dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi
sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:
«, a decorrere dal 1° settembre 2012,».
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2016
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso
dell'anno 2016 a una gara per l'attribuzione di 210
concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti
criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 5.000, per ogni mese
ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il
divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga fatta eccezione per i concessionari che,
successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro
imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli ;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti
che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la
sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite.".
 
Art. 6 bis

Riduzione degli apparecchi da divertimento

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalita' in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita' degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato
regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 6.
- Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere
rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono
essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1°
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale.".
 
Art. 7

Rideterminazione delle aliquote dell'ACE

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo
sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una riduzione della imposizione sui
redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento
fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare,
quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione
del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e
dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo
corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del
presente articolo. Per le societa' e gli enti commerciali
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato
testo unico le disposizioni del presente articolo si
applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del
quinto esercizio precedente.
[2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo
Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio
precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta
successivi la variazione in aumento del capitale proprio e'
determinata senza tenere conto del suddetto incremento.]
3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale
per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio e' fissata all'1,5 per cento. In via transitoria,
per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e'
fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre
2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75
per cento e all'1,6 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura del
quinto esercizio precedente e' costituito dal patrimonio
netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto
dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni
in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili
accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a
riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione,
a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in societa'
controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e
le societa' di nuova costituzione si considera incremento
tutto il patrimonio conferito.
6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle
imprese di assicurazione la variazione in aumento del
capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza
dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori
mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli
risultanti dal bilancio relativo al quinto esercizio
precedente.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalita' antielusiva specifica. Il contribuente
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di
dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita'
antielusiva specifica le operazioni effettuate non
comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente
articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio
ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione
dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011."
 
Art. 8

Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), come modificato dalla presente legge:
"Art. 76 (Espropriazione immobiliare)
1. Omissis
2. Il concessionario non procede all'espropriazione
immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma
dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie
aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e'
inferiore all'importo indicato nel comma 1.".
- Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 27
febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del codice
civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla
introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle
conservatorie dei registri immobiliari), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 29. 1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o
di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere
designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi
confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita'
immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa
in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base
delle disposizioni vigenti in materia catastale. La
predetta dichiarazione puo' essere sostituita da
un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio
individua gli intestatari catastali e verifica la loro
conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.
1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie
depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli
intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di
conformita' rilasciata da un tecnico abilitato non siano
dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro
difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere
confermato anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma
costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si
riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23."
 
Art. 9
Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia
concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;
c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e
fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui
al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di
1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori
0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio
2020;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di
tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima
aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere
dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e'
fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno
degli anni successivi; il provvedimento e' efficace dalla
data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli.".
 
Art. 9 bis

Indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilita' fiscale». La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' ai principi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 24 a 40 e da 181 a
189 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"24. Al fine di favorire la minore produzione di
rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di
energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e' istituito il
tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti
di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'articolo 2
del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
25. Presupposto dell'imposta e' il deposito in
discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.
26. Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore
dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di
rivalsa nei confronti di colui che effettua il
conferimento.
27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Il gettito
derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un
apposito fondo della regione destinato a favorire la minore
produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie
prime e di energia, con priorita' per i soggetti che
realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle
discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli
inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il
recupero delle aree degradate per l'avvio ed il
finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la
istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione,
nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria
deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla
tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad
investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del
settore produttivo soggetto al predetto tributo.
28. La base imponibile e' costituita dalla quantita'
dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle
annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli
articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge
della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01
per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo
2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e
non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e
pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da
parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.
Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare
dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi,
dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un
coefficiente di correzione che tenga conto del peso
specifico, della qualita' e delle condizioni di
conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
30. Il tributo e' versato alla regione in apposito
capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il
mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui
sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i
termini previsti per il versamento relativo all'ultimo
trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla
regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione
contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei
rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti
effettuati. La regione trasmette copia della predetta
dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata
la discarica. Con legge della regione sono stabilite le
modalita' di versamento del tributo e di presentazione
della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il
versamento del tributo alle regioni, relativo alle
operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e'
differito al 31 luglio 1996.
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle
operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le
sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si
applica la sanzione amministrativa dal duecento al
quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la
sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le
sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente e
contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
32. Fermi restando l'applicazione della disciplina
sanzionatoria per la violazione della normativa sullo
smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di
procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino
dell'area, chiunque esercita, ancorche' in via non
esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque
abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di
rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo determinato
ai sensi della presente legge e di una sanzione
amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo
medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita'
le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi
titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui
quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido
agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni
pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri
di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai
competenti organi della regione, prima della costatazione
delle violazioni di legge. Le discariche abusive non
possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai
sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente
articolo sono constatate con processo verbale dai
funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi
dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di
riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia.
Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono
accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo
dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio
dell'attivita' e negli altri luoghi ove devono essere
custoditi i registri e la documentazione inerente
l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi
ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel
corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze
di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti
tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del
presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle
alla Guardia di finanza secondo le modalita' previste
dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza
coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed
il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle
connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su
richiesta delle regioni o province nei modi e con le
facolta' di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il
contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi
da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con
legge della regione.
35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente
articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36. ... .
37. ... .
38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura
minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali
la misura minima del tributo e' determinata tra lire 2 e
lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in relazione alla
possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze del
tributo sui costi di produzione. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore
o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste
la discarica abusiva e' esente dalla responsabilita'
relativamente alle sanzioni amministrative previste al
comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla
relativa denuncia agli organi della regione.
39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle
addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n.
2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla
legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese
le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti
direttamente ai comuni dal concessionario della
riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza
urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma
24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma.
40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento
senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi
dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli
scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche
palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39.
Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento
dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29."
"181. Fino alla approvazione degli studi di settore,
gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione
accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre
categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del
presente articolo ai fini della determinazione presuntiva
dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le
disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente
articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati
nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli
esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel
periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare
non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano
optato per il regime ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i
criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e'
considerata inattendibile in presenza di gravi
contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata.
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere
definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla
categoria di reddito che ha formato oggetto di
accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento
con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di
effettuare, per lo stesso periodo di imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a
settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle
finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
dei supporti meccanografici contenenti i programmi
necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
base dei parametri.
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce
notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale.
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 48,
primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati
ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati,
ivi previsto.
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si
applicano per gli accertamenti relativi al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.".
- Si riporta il testo dell'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie):
"Art. 62-bis Studi di settore
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, sentite le associazioni
professionali e di categoria, elaborano, entro il 31
dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici,
appositi studi di settore al fine di rendere piu' efficace
l'azione accertatrice e di consentire una piu' articolata
determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art.
11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e
successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici
identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
allo scopo di individuare elementi caratterizzanti
l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono
essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta
1995.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998:
"Art. 1. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono
redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli
approvati entro il 31 gennaio con provvedimento
amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore
della produzione relative all'anno precedente ovvero, in
caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui
all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di
cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 85, comma 1, e
dell'articolo 54, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 85. Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui
alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
Omissis."
"Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare
dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto
stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 7 e 12 dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento)
1. - 6. Omissis
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. - 11. Omissis
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale nonche' ogni altra
attivita' di studio e ricerca in materia tributaria possono
essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
"Art. 20 (Pagamenti rateali)
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle
imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di
dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta
sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione
esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione
periodica, in rate mensili di uguale importo, con la
maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti
dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve
essere completato entro il mese di novembre dello stesso
anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.
La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita
IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri
contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
"Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli)
1. Agli effetti del presente articolo le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei
ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando le seguenti percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di
cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria
per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento;
per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento;
c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita'
svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di
societa' di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di
imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o
straordinaria;
4) alle societa' ed enti che controllano societa' ed
enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani ed esteri, nonche' alle stesse societa' ed enti
quotati ed alle societa' da essi controllate, anche
indirettamente;
5) alle societa' esercenti pubblici servizi di
trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a
50;
6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti
hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle
dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato
preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione (raggruppamento A
del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici
almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle societa' che risultano congrue e
coerenti ai fini degli studi di settore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali.
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella
lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria
per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
e' ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e'
ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo
di cui al presente comma.
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per
le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
1 si presume che il valore della produzione netta non sia
inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma
3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli
interessi passivi.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta
consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate determinate
situazioni oggettive, non trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente articolo.
4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le
condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato
l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
5.
6.
7.
8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente: "2. Ai fini del raggruppamento in categorie
omogenee non si tiene conto del valore e si considerano
della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto
ed aventi uguali caratteristiche".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994
[10. A decorrere dal 1° gennaio 1995, nel calcolo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite
derivanti da partecipazione in societa' di persone ed
equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi
diversi da quello derivante da partecipazioni in
societa'.]".
- Il testo del comma 36-decies dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 138 del 2011 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili)
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio
procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b)
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o
compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.".
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
54 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972:
" L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con
gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.".
- Il testo del comma 1 dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e'
riportato nei riferimenti normativiall' art. 1-bis.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 57 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e'
riportato nei riferimenti normativiall'art. 1-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche)
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il
reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello
effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in
parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta
indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre
determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova
che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di
capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale
di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal
contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio,
devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".
- Il citato decreto n. 74 del 2000 e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riporta il testo del sesto comma dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
e al codice fiscale dei contribuenti):
"Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.".
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
"Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016,
n. 210.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 471 del 1997:
"Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se
la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non
e' redatta in conformita' al modello approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni
relative al contenuto della dichiarazione prevista
dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si
applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
Omissis.".
- Si riporta il testo dei commi da 634 a 636
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme
di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione
fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze
fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti,
stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e
favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai
redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a
lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni,
nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non
risultino spettanti. Il contribuente puo' segnalare
all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.".
"635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634
l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del
contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le
informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in
ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e
valore della produzione nonche' relativi alla stima dei
predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o
posseduti.".
"636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate le modalita' con cui gli
elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono
messi a disposizione del contribuente e della Guardia di
finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica,
in particolare, le fonti informative, la tipologia di
informazioni da fornire al contribuente e le modalita' di
comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione,
assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove
tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la
rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione
degli eventuali errori commessi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 55 Accertamento induttivo
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione
annuale l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo'
procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta
indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile
complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati
induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e sono
computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente
eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi
dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli
artt. 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai nn. 1) e
3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del Codice civile, e delle leggi in
materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte
rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per un parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione,
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'Ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la
scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt.
27 e 33.".
- Si riporta il testo dell'articolo 62-sexies del
citato decreto-legge n. 331 del 1993:
"Art. 62-sexies Attivita' di accertamento nei riguardi
dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili
1. Indipendentemente dall'attivita' di accertamento
effettuata ai sensi dell'art. 62-ter, nell'ambito della
programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli
anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per
cento della capacita' operativa degli uffici delle entrate
e di quella destinata dalla Guardia di finanza
all'attivazione del programma disposto con decreto
ministeriale e' diretta al controllo delle posizioni dei
contribuenti di cui allo stesso art. 62-ter che nella
dichiarazione dei redditi hanno indicato:
a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare
inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici
delle entrate hanno ritenuto insufficienti le
giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'art.
62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare
inferiore al contributo diretto lavorativo;
c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi
d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni
di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo
d'imposta 1991.
2.
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza
di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili
dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della
specifica attivita' svolta, ovvero dagli studi di settore
elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto.
4. All'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal
controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal
controllo";
b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le
irregolarita' formali" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero le irregolarita' formali".
 
Art. 9 ter

Misure urgenti per il personale
dell'amministrazione finanziaria

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4-bis. Disposizioni per la funzionalita'
operativa delle Agenzie fiscali
1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze
nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono
autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la
copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora
concluse e a indire concorsi pubblici, per un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da
concludere entro il 30 giugno 2018. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con
priorita' rispetto alle procedure di mobilita', compresa
quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono
finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente
dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non
superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E'
autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle
facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon
andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i
dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di
funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a
quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali
indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
annullate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i
connessi poteri di adozione di atti, escluse le
attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto
della specificita' della preparazione, dell'esperienza
professionale e delle capacita' richieste a seconda delle
diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita'
gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa
degli uffici interessati, per una durata non eccedente
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2018. A fronte delle responsabilita'
gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai
sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono
attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare
l'eccezionalita' della situazione in essere, nuove
posizioni organizzative ai sensi dell'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al
comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo
delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti
istituti di valorizzazione della performance, le risorse
connesse al risparmio di spesa previsto sino
all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei
posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del
15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere
destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per
finanziare le posizioni organizzative temporaneamente
istituite."
 
Art. 9 quater

Compensazione di somme iscritte a ruolo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 12
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
(Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015):
"Art. 12 Misure per favorire il credito alla piccola e
media impresa
1. - 7. Omissis
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le
modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
Omissis."
 
Art. 10

Reclamo e mediazione

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e dell'agente della riscossione».
3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione
1. Per le controversie di valore non superiore a
cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
cui al periodo precedente e' determinato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le
controversie di valore indeterminabile non sono
reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi
costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il
quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente
articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di
mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula
d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto
impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione
di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in
base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che
in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi
d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis.".
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 39 Disposizioni in materia di riordino della
giustizia tributaria
1. - 9. Omissis
10. Ai rappresentanti dell'ente e dell'agente della
riscossione che concludono la mediazione o accolgono il
reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
Omissis."
 
Art. 11

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione e' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e' ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre;
b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma e' effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volonta' di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, puo' usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche' quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avra' depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.
12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. Tali modalita' di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232, nonche', per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 20 e 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base
alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo.".
"Art. 30 (Interessi di mora)
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi.".
- Le decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del
7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014 sono pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 163/17 del 23
giugno 2007 e L 168/105 del 7 giugno 2014.
- Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione
europea L 248/9 del 24 settembre 2015.
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 218 del 1997 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-bis.
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge n.
193 del 2016 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1-quater.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 9 Attribuzione alle regioni del gettito derivante
dalla lotta all'evasione fiscale
1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni,
in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009,
in relazione ai principi di territorialita' di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge
n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi
propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai
principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le
modalita' di condivisione degli oneri di gestione della
predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate
con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione
ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.".
- Il testo dei commi da 12 a 12-quater dell'articolo 17
della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dei commi 575 e 633 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai
commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di
euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei
predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti
d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello
sviluppo economico non riceve istanze o non concede
proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni comunicate dal Ministero dello
sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad
accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme
con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 12-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito
degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati
tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli
introiti di cui al periodo precedente non dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione
degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per
assicurare la copertura delle minori entrate accertate per
il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano
di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalita' e
all'operativita' delle amministrazioni interessate, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi
dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del
2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti
iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause dello scostamento e
all'adozione delle misure di cui al presente comma.".
"633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti
dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.".
 
Art. 11 bis

Disposizioni in materia di magistratura contabile

1. Al fine di garantire la piena funzionalita' della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unita'.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
 
Art. 11 ter

Mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo
1. Omissis
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai
rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. A decorrere
dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce
annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui
risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
Omissis.".
 
Art. 12

Rimodulazione delle risorse

1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, e' rimodulata, per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l'anno 2017 e in 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle universita' del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualita' della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle universita' alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle universita' stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 98 a 108
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite
delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come
modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23
settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e'
stato effettuato l'investimento e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito
d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se,
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla
norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla
base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla
legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e'
concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo e'
corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'
2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa."
 
Art. 12 bis

Rimodulazione del credito d'imposta
per le imprese alberghiere

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto altresi' per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e
migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico
1. - 6. Omissis
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50
milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Il
credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto
altresi' per le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo
d'imposta successivo."
 
Art. 13

Riduzione dotazioni missioni
e programmi di spesa dei Ministeri

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del programma «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
 
Art. 13 bis

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo
12 maggio 2016, n. 90

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento
della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e
progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti
a valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria
1. Omissis
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione al
regime di contabilita' ordinaria, di cui al medesimo comma
1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma
2 del suddetto articolo 44-ter, sono effettuate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Omissis."
 
Art. 13 ter

Disposizioni in materia di controllo della spesa
per la gestione dell'accoglienza

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con le medesime modalita' previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego
del personale delle Forze armate in attivita' di controllo
della frontiera marittima nella regione Puglia), come
modificato dalla presente legge:
" Art. 2. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza
connesse con le attivita' di controllo indicate
all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi
di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di
identificazione o espulsione e' autorizzata, per ciascuno
degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre
miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del
Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre
centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste
pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei
predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da
imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al
capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati
con le stesse modalita' e con le risorse ivi indicate per
fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in
altre aree del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i criteri e le modalita' di
utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli
interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a
quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al
presente comma non e' richiesto il previo parere del
Consiglio di Stato.
3-bis. Con le medesime modalita' previste dal comma 3,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la
certificazione delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui
al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari,
attraverso la rendicontazione puntuale della spesa
effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di
fatture quietanzate».
 
Art. 13 quater

Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma e' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti, tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.
5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 198 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato."
 
Art. 14

Riparto del Fondo di solidarieta' comunale

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 448, le parole: «A decorrere dall'anno 2017, la dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le parole: «e' stabilita in euro 6.197.184.364,87» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018»;
0b) al comma 449:
1) alla lettera b), le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 66 milioni di euro»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»;
a) al comma 450, le parole: «8 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;
b) dopo il comma 450 e' inserito il seguente: «450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarieta' comunale, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento cosi' come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.».
1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarieta' comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 448, 449 e 450
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dal presente articolo e dall'articolo 37
della presente legge:
"448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017 e in
euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018, di cui
2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di
spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
eventualmente variata della quota derivante dalla
regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo
stesso.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo
all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a
16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55
per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019,
l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a
decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti
comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta
componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare. La restante quota e', invece, distribuita
assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare
algebrico della medesima componente del Fondo di
solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla
variazione della quota di fondo non ripartita secondo i
criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo.
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di
riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una
variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e
l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per
cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di
riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato a
limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento
sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi
valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del
Fondo di solidarieta' comunale. Per il calcolo delle
risorse storiche di riferimento la dotazione netta del
Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata considerando
pari a zero la percentuale di applicazione della differenza
tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla
lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo,
nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e'
costituito un accantonamento alimentato dai comuni che
registrano un incremento delle risorse complessive rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti
enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di
risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque,
nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre
le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore
al 4 per cento. Il predetto accantonamento e' ripartito
proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente
superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate.".
- Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui
al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte
in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
emana, secondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31
ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo
di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di
compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A
decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155
milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare,
entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,
entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al
Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per
ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel
corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia'
iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.".
 
Art. 14-bis

Acquisto di immobili pubblici

1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 12
del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici
1. - 1-bis. Omissis
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
Omissis."
 
Art. 14-ter

Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto
dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2012

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente decreto, e' inserito il seguente:
«462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora gia' applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
 
Art. 15
Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della
citta' metropolitana di Cagliari

1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta' metropolitana di Cagliari e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente e' comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.
2. Il contributo spettante a ciascuna provincia e citta' metropolitana, di cui al comma 1, e' versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 418 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato
dall'art. 16, comma 1, della presente legge:
"418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono
ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo
del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.".
 
Art. 16

Riparto del concorso alla finanza pubblica
da parte di province e citta' metropolitane

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle citta' metropolitane.».
1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle citta' metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 418 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
15.
- Il testo del comma 24 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 14.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 47 (Concorso delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa
pubblica)
1. Omissis
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna
provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da
versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana
comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi, di cui
all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Omissis.".
 
Art. 17
Riparto del contributo a favore delle province e delle citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario

1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a statuto ordinario, e' stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 754 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"754. Alle province e alle citta' metropolitane delle
regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo
complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e
400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di
cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle
province e 250 milioni di euro a favore delle citta'
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilita' e
all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio
2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al
periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni
desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi
alle voci di spesa di cui al primo periodo.".
 
Art. 18

Disposizioni sui bilanci
di province e citta' metropolitane

1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualita' 2017;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 e' inserito il seguente:
«462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.
3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.
3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, e' stabilito in cinquanta giorni.
3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonche' delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1-ter
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione
annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane
1. - 2. Omissis
3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria per gli anni 2016 e 2017, le province
e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento
al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno
precedente riclassificato secondo lo schema di cui
all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 142, comma 12-ter,
e dell'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
"Art. 142 Limiti di velocita'
1. - 12-bis. Omissis
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
Omissis.".
"Art. 208 Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. - 3-bis Omissis
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al
potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore
della mobilita' ciclistica.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 141, e
dell'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
"Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali
1. Omissis.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
Omissis.".
"Articolo 227 Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende
il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il
30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell'articolo 141.
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il
rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli
eventuali organismi strumentali secondo le modalita'
previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Nelle more dell'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
prevista dall'art. 232, non predispongono il conto
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione
del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.
6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione
dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione integrale
del rendiconto della gestione, comprensivo anche della
gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto
consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una
versione semplificata per il cittadino di entrambi i
documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte
degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali
modelli sono aggiornati con le procedure previste per
l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
6-quater. Contestualmente all'approvazione del
rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo
pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
disavanzo di amministrazione.".
- Si riporta il testo del comma 1-quinquies
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio):
"Art. 9. Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita
1. - 1-quater Omissis
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di
trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei
relativi dati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando
per gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti
la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della disposizione del precedente
periodo.
Omissis."
 
Art. 19
Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di
saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, e' inserito il seguente: «470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
 
Art. 20

Contributo a favore delle province delle regioni
a statuto ordinario

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.
1-bis. Alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna citta' metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario e' autorizzato un contributo di 170 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni):
"Art. 1.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di
citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni
al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di
area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con
le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello
sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse
della citta' metropolitana; cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese
quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da
due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o
servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di
comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio
Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma
restando la competenza regionale ai sensi del predetto
articolo 117. I principi della presente legge valgono come
principi di grande riforma economica e sociale per la
disciplina di citta' e aree metropolitane da adottare dalla
regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi
statuti.
6. Il territorio della citta' metropolitana coincide
con quello della provincia omonima, ferma restando
l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo
delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, della Costituzione, per la modifica delle
circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla
citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro
trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura
di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario,
in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate
dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e
i comuni interessati, da definire entro novanta giorni
dalla data di espressione del parere. In caso di mancato
raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro
per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito
il parere del presidente della regione, decide in via
definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione
al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche
territoriali di province e di citta' metropolitane, ai
sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
7. Sono organi della citta' metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca
e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio
metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva
regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro
atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita
le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del
sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di
bilancio da sottoporre al parere della conferenza
metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella citta'
metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana
ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto
dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo
statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio
metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi
nonche' l'articolazione delle loro competenze, fermo
restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento
dell'azione complessiva di governo del territorio
metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni
facenti parte della citta' metropolitana e la citta'
metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e
di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali,
prevedendo anche forme di organizzazione in comune,
eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante
convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse
umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni
possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana,
e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero
i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto
esercizio a strutture della citta' metropolitana, e
viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e
comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone
omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle
specificita' territoriali, con organismi di coordinamento
collegati agli organi della citta' metropolitana, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata
intesa puo' essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non
compresi nel territorio metropolitano possono istituire
accordi con la citta' metropolitana.
12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo
periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta'
metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103
sono costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge nel territorio delle province omonime.
[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni
per una conferenza statutaria per la redazione di una
proposta di statuto della citta' metropolitana. La
conferenza e' costituita con un numero di componenti pari a
quanto previsto dal comma 20, per il consiglio
metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle
disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono
presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto
giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e'
presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza
termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al
consiglio metropolitano la proposta di statuto.]
14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia e la giunta provinciale, in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre
2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti
e improrogabili; il presidente assume fino a tale data
anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data
di entrata in vigore della presente legge la provincia sia
commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al 31
dicembre 2014, secondo le modalita' previste dal comma 82.
Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni
di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico
della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del
presente articolo, gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori, relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato
'testo unico".
15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni
del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune
capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la
conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la
conferenza metropolitana approva lo statuto.
16. Il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le
funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla
predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le
funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana
opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo
anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove
alla predetta data non sia approvato lo statuto della
citta' metropolitana, si applica lo statuto della
provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia
relative al presidente della provincia e alla giunta
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le
disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano
al consiglio metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro
il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio
del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e'
costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17,
alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero
comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento
anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in
funzione prima del rinnovo degli organi del comune di
Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data
di costituzione della citta' metropolitana a quella di
entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il
termine del 30 settembre 2014 e' sostituito dal
centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione.
I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono
sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza
degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e'
sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla
scadenza degli organi provinciali.
19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco
del comune capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco
metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle citta' metropolitane
con popolazione residente superiore a 3 milioni di
abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con
popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o
pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre citta'
metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque
anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune
capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio
metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del
sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della citta' metropolitana puo'
prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio
metropolitano con il sistema elettorale che sara'
determinato con legge statale. E' inoltre condizione
necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio
universale, che entro la data di indizione delle elezioni
si sia proceduto ad articolare il territorio del comune
capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo
deve proporre la predetta articolazione territoriale, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la
procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve essere
sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta'
metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive
leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza
dei partecipanti al voto. E' altresi' necessario che la
regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione
dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi
dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a
quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta'
metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di
abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa far
luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano
a suffragio universale, che lo statuto della citta'
metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai
sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo
abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in
zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo
statuto della citta' metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,»
sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o
circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro
comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»;
b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole:
«consigliere comunale,» sono inserite le seguenti:
«consigliere metropolitano,»;
c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale,
comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente
provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni
compresi nel territorio della regione, sono incompatibili
con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e
circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con
quelle di consigliere comunale di altro comune e di
consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche
di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile
con quella di consigliere di una circoscrizione dello
stesso o di altro comune».
24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere
metropolitano e di componente della conferenza
metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai
commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito. Restano a
carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le
attivita' in materia di status degli amministratori,
relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico.
25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della citta'
metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano
i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione
dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere
metropolitano.
26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti,
composte da un numero di candidati non inferiore alla meta'
dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno
il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui
al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei
candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato,
procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare
il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all'esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a
quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l'ufficio
elettorale appositamente costituito presso gli uffici del
consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione,
presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del
ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente
al territorio della citta' metropolitana. L'elezione
avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di
cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura
dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori
diversi a seconda della dimensione del comune di
appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al
comune in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene
ponderato sulla base di un indice determinato in relazione
alla popolazione complessiva della fascia demografica del
comune di cui e' sindaco o consigliere, determinata ai
sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta'
metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a
100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a
250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a
500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a
1.000.000 di abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti.
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce
demografiche dei comuni appartenenti alla citta'
metropolitana e' determinato secondo le modalita', le
operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla
presente legge.
35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre,
nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per
un candidato alla carica di consigliere metropolitano
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di
omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e' ponderato
ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita
dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna
di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza
del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono,
tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue
tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma
29, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna
lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli
candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle
relative proclamazioni.
38. A parita' di cifra individuale ponderata, e'
proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno
rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di
ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu'
giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa,
ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di
consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono
attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno
ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla carica il consigliere eletto o
rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta'
metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un
vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani,
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone
immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco
esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi
ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi
dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico
di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in
carica fino all'insediamento del nuovo sindaco
metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare
deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del
principio di collegialita', secondo le modalita' e nei
limiti stabiliti dallo statuto.
42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci
dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le
deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque
nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno,
alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni
fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta'
metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle
funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del
presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti
funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano
strategico triennale del territorio metropolitano, che
costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio
delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi
nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio
di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel
rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese
le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita'
metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi
all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni
compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei
servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di
interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i
comuni interessati la citta' metropolitana puo' esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive;
d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la
compatibilita' e la coerenza della pianificazione
urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico
e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle
attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con
la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel
piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di
informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo
Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie
competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle
citta' metropolitane in attuazione dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al
primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio,
il personale e le risorse strumentali della provincia a cui
ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale
in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le
entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia.
Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle citta' metropolitane si
applicano le disposizioni vigenti per il personale delle
province; il personale trasferito dalle province mantiene,
fino al prossimo contratto, il trattamento economico in
godimento.
49. In considerazione della necessita' di garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia'
assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale
concorrente con il preminente interesse nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla
provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che
operano direttamente o per tramite di societa' controllate
o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
gli adempimenti societari necessari per il trasferimento
delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di
esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite con
decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le
disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
delle partecipazioni azionarie di cui al precedente
periodo.
49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche
mediante societa' dalla stessa controllate, nelle
partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla
Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito,
ferma restando l'appostazione contabile del relativo
valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal
Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti
all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione
e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito
al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni
e, successivamente, al momento del trasferimento alla
citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a
carico della Regione Lombardia e della citta'
metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al
momento del subentro nelle partecipazioni della Regione
Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova
Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della
regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa
controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di
Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al
primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e
si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e
termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento
della ricostituzione dei nuovi organi.
50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al
testo unico, nonche' le norme di cui all'articolo 4 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione, le province sono disciplinate dalla presente
legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni
riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo
periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di
cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si
applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e
alla regione Valle d'Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a
53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente,
convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea
dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo
di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto,
approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta
ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della
provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Su proposta del presidente della provincia il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere
espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella
provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha
poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci
adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le
sue successive modificazioni con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci
dei comuni appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3,
secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la
regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche
funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli
organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci
e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica
quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i
sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di
candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli
aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate
presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso
la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo
giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la
votazione.
61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni,
dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per le
elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'.
62. Il presidente della provincia e' eletto con voto
diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica
giornata presso un unico seggio elettorale costituito
presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore
otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a
cura dell'ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla
carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato
ai sensi dei commi 33 e 34.
64. E' eletto presidente della provincia il candidato
che consegue il maggior numero di voti, sulla base della
ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di
voti, e' eletto il candidato piu' giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica
in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia puo' nominare un
vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali,
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone
immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente
esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui
questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi'
assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto
del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei
limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente
della provincia e da sedici componenti nelle province con
popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici
componenti nelle province con popolazione da 300.000 a
700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con
popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono
eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i
consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica
comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da
un numero di candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli
stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi
diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce
la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della
lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione
di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della
cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un
numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto
dal comma 70 e' inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l'ufficio
elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del
ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente
al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica
giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura
dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori
diversi a seconda della fascia demografica del comune di
appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al
comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene
ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore
puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda,
un voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone
il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il
valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e
34.
77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di
scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di
ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli
candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e
alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai
commi 36, 37 e 38.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa,
ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di
consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti
ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la
maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera
cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a),
entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato
ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli
organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili
anche i consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il
consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78
svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad
atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti
alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta
del consiglio provinciale, approva le predette modifiche
entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione
delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si
applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della
provincia in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la
provincia sia commissariata, il commissario a partire dal
1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio
provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in
carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e
per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento
del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da
58 a 78.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b),
l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie
conseguenti alla presente legge entro sei mesi
dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di
mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la
predetta data si applica la procedura per l'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di
consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei
sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico
della provincia gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori, relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo,
esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni
fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e
gestione di servizi in forma associata in base alle
specificita' del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province,
province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed
enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il
cui territorio abbia caratteristiche montane, anche
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono
esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite
dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo
la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo
117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo
Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di
cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti
finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e
deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino
alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative
statali o regionali di settore riguardanti servizi di
rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o
sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali,
secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione
di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle
province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi,
modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da
determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai
commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e
sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le
autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che
riorganizzano le funzioni di cui al presente comma,
prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie,
sono individuate misure premiali con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito
nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89
oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali
per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei
commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino
alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono
considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
devono essere trasferite agli enti subentranti per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di
decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di
competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di
cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92
dispone comunque sulle funzioni amministrative delle
province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche
finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle
funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli
obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta' di
assumere delle province e degli enti subentranti, fermo
restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della
presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica
l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del
riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita'
di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito,
nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e
le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra
nei diritti relativi alle partecipazioni societarie
attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla
dismissione con procedura semplificata stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei
rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse
incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle
funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini
della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di
ogni altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente
subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di
monitoraggio.
97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu'
decreti legislativi, previo parere della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della
legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze
dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per
esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
applicazione coordinata dei principi di riordino delle
funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province
ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai
soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in
relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della
successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese
di gestione.
98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo
unico, e successive modificazioni, nonche' ad eventuali
sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la
disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di
professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e
straordinari delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti
degli stessi soggetti si applicano, altresi', le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a
supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia,
sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del
comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99,
gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri
diversi decadono alla data di entrata in vigore della
presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la
citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle
norme relative alle citta' metropolitane di cui alla
presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17
settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile
2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come
definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio
2009, n. 42.
103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma
capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina
i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma
capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto
delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede
degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze
diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la
Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del
Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi
da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono
abrogati.
105. All'articolo 32 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal
seguente: «Il consiglio e' composto da un numero di
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli
consigli dei comuni associati tra i propri componenti,
garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando
la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e
ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati
con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento
dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione
stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne
disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo
statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell'unione»;
c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale
del segretario di un comune facente parte dell'unione,
senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori
indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le
funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle
unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
segretari delle unioni di comuni si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n.
93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter
dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma
105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresi'
rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento
e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con
legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti
territoriali dalle medesime previsti.
107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite».
108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a
titolo gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli
amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu'
comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle
unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in
materia di ineleggibilita', incandidabilita',
inconferibilita' e incompatibilita' previste dalla legge
per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle
unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che
le costituiscono, con le seguenti modalita':
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono
svolte da un funzionario nominato dal presidente
dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che
la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono
svolte da un funzionario nominato dal presidente
dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che
la compongono;
c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni
formate da comuni che complessivamente non superano 10.000
abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni
che superano tale limite, da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione
e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente
dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato
dall'unione stessa.
111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto
dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco
dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel
territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la
funzione fondamentale della polizia municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all'unione
conferiscano all'unione la funzione della protezione
civile, all'unione spettano l'approvazione e
l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo
15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano
titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3,
della predetta legge n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1,
lettera b), del codice di procedura penale, e di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65,
relative all'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del
personale della polizia municipale, si intendono riferite,
in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei
comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune
all'unione di comuni, le risorse gia' quantificate sulla
base degli accordi decentrati e destinate nel precedente
anno dal comune a finanziare istituti contrattuali
collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico
fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse
dell'unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli
comuni si applicano alle unioni composte da comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico,
il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che
puo' prevedere anche forme particolari di collegamento tra
il nuovo comune e le comunita' che appartenevano ai comuni
oggetto della fusione.
117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e'
sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra
comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano,
in quanto compatibili, le norme di maggior favore,
incentivazione e semplificazione previste per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di
comuni.
118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. (Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non
superiore a 1,5 milioni di euro.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di
quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per
le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e
successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e
alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente
soppresse le disposizioni del regolamento concernente i
criteri di riparto dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.
318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3
e 4 del presente articolo.".
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono
utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle
norme vincolistiche in materia a uno o piu' dei comuni
originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui
dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori
possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune
derivante da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei
nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro
che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le
funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo schema
di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli
strumenti urbanistici. Il commissario convoca
periodicamente il comitato, anche su richiesta della
maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita'
programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni
comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti
da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale,
che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i
contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i
comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una
popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a
2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita'
montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto
dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale
obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto
dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano
a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da
parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal
comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o
altri organismi continuano a esercitare il loro mandato
fino alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del
comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
alla produttivita' del personale di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni
e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione
confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno
di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del
nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti,
gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto
della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni
restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali
e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del
nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli
organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono.
Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del
nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente
dall'organo di revisione contabile in carica, alla data
dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione
demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla
data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento
di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello
statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio
comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra
quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo
unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso
termine di proroga eventualmente previsto per
l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del
Ministro dell'interno;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del
testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti
dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria
delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente
approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni
estinti, se questi non hanno gia' provveduto, e subentra
negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di
stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo
unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla
somma delle popolazioni dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino
alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei
cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza
con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
128. L'istituzione del nuovo comune non priva i
territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si
riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e
dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta' dei
beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune
e' esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione
possono essere conservati distinti codici di avviamento
postale dei comuni preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di
incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo
restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo
15 del testo unico, il comune incorporante conserva la
propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici
al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono
alla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede
che alle comunita' del comune cessato siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale
di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite
ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante
referendum consultivo comunale, svolto secondo le
discipline regionali e prima che i consigli comunali
deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla
regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di
comuni mediante incorporazione e' data facolta' di
modificare anche la denominazione del comune. Con legge
regionale sono definite le ulteriori modalita' della
procedura di fusione per incorporazione.
130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali
quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
131. Le regioni, nella definizione del patto di
stabilita' verticale, possono individuare idonee misure
volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo
restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla
medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove
istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe
differenziati per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio
finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo
comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre
anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla
normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli
ambiti territoriali ottimali di gestione e la
razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende
e societa' pubbliche di gestione, salve diverse
disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso
alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai
progetti presentati dai comuni istituiti per fusione
nonche' a quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti,
il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e'
stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto,
oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori e' stabilito in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al
comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare
con propri atti gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori locali, di cui al
titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al
fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini
del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal
computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di
status degli amministratori quelli relativi ai permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi
comuni e' comunque consentito un numero massimo di tre
mandati.
139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:
«15.000 abitanti».
140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli
affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, un decreto legislativo recante la
disciplina organica delle disposizioni concernenti il
comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche' nel rispetto del seguente principio e criterio
direttivo: riordino delle specialita' presenti nelle
disposizioni vigenti in ragione della collocazione
territoriale separata del predetto comune e della
conseguente peculiare realta' istituzionale,
socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma
1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e' abrogato. Gli eventuali incarichi
commissariali successivi all'entrata in vigore della
presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria
legislazione alle disposizioni della presente legge entro
dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana
adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della
medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a
141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle
province trasformate ai sensi della presente legge, fino a
una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle
funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a
conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle
province di cui alla legislazione previgente ovvero alle
quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione
organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita' e
di revisione della spesa previsti dalla legislazione
vigente, il livello provinciale e delle citta'
metropolitane non costituisce ambito territoriale
obbligatorio o di necessaria corrispondenza per
l'organizzazione periferica delle pubbliche
amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica
individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio
delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al
livello provinciale o della citta' metropolitana. La
riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle
pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al
Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica
sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa
e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi
attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici
nazionali non presentino i predetti piani nel termine
indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non
modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi
professionali e dei relativi organismi nazionali previsto
dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' per accompagnare e sostenere
l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla
presente legge, il Ministro per gli affari regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita'
contenenti modalita' operative e altre indicazioni
finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di
commissari, il rispetto dei termini previsti per gli
adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei
risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari
regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata,
sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di
attuazione della riforma.
150. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla
presente legge, le Province e le Citta' metropolitane
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100
milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al
periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che
devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
tra le Province, citta' metropolitane e gli altri enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.
151. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.".
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, e successive
modificazioni:
"68. Al fine di assicurare la manutenzione
straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la
realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli
interventi previsti dai contratti di programma gia'
stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa
di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di
euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere
e' data priorita' a quelle gia' definite da protocolli di
intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.
All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.".
 
Art. 21

Disposizioni in favore delle fusioni di comuni

1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio».
2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' sostituito dal seguente:
«132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa in virtu' di previsione legislativa».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione
di comuni
1. - 2. Omissis
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 130 dell'articolo 1
della citata legge n. 56 del 2014:
"130. I comuni possono promuovere il procedimento di
incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo
restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo
15 del testo unico, il comune incorporante conserva la
propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici
al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono
alla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede
che alle comunita' del comune cessato siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale
di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite
ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante
referendum consultivo comunale, svolto secondo le
discipline regionali e prima che i consigli comunali
deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla
regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di
comuni mediante incorporazione e' data facolta' di
modificare anche la denominazione del comune. Con legge
regionale sono definite le ulteriori modalita' della
procedura di fusione per incorporazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del citato
decreto-legge n. 113 del 2016:
"Art. 9-ter. Attenuazione degli indennizzi per
l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per
l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e
prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018.
2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il
sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste
entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31
marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 settembre 2016.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni
di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016,
mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma
540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse
iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al
comma 1 e' ulteriormente incrementata, fino ad un massimo
di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti
dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui
all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso
di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai
sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011,
e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di cui
all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24
dicembre 2012, n. 228."
- Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il
contenimento della spesa degli enti locali attraverso
processi di aggregazione e di gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi
restando il divieto di superamento della somma della media
della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel
triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite
di spesa complessivo definito a legislazione vigente e
comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio,
non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione,
specifici vincoli e limitazioni relativi alle facolta'
assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
inserito il seguente:
«31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata»;
c) il contributo di 5 milioni di euro previsto
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre
2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo
spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di
comuni per l'esercizio associato delle funzioni."
 
Art. 21-bis

Semplificazioni

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
"Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando,
sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dell'articolo 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione."
- Si riporta il testo dei commi 7, 8, 9, 11 e 13
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. - 6. Omissis
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Omissis
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. Omissis
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione, nonche' dalle
universita'.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 27. Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1°
gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50%
rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa
delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da
leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata
ad altre amministrazioni.
Omissis."
 
Art. 21-ter
Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati
SIOPE

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'articolo 14
della citata legge n. 196 del 2009, introdotto
dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232:
"Art. 14 Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. - 8. Omissis
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo
completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni
pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura
SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle
sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo
precedente.
Omissis."
 
Art. 22

Disposizioni sul personale e sulla cultura

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, gia' incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.
1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento».
2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento».
3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attivita' e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita' della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste»;
b) al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».
3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista e' titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».
5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalita' tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, delle legge 7 aprile 2014, n. 56.
5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacita' assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
5-ter. Al fine di consentire un utilizzo piu' razionale e una maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonche' tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.
5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano piu' di due ruote o che comunque trasportino tre o piu' persone, incluso il conducente.
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.
7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-ter. Al fine di rafforzare le attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonche' di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo e' ripartito annualmente secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7-quinquies. Al fine di accelerare le attivita' di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonche' di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' incrementata di un'unita' dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' modificato, con le medesime modalita' di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario della sua fondazione e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attivita' culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) erogazione di borse di studio»;
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attivita' culturali » sono inserite le seguenti: «, l'universita' popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'universita' popolare di Trieste svolge le attivita' di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti «, in Montenegro»;
2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti «, in Montenegro».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 228 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui
ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il
parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1,
comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per
il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo
delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a
destinazione vincolata, la percentuale stabilita al
precedente periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018,
al 75 per cento. Ferme restando le facolta' assunzionali
previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non
erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita'
interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata
al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che
rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24 per cento della media delle entrate
correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per
cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del
presente comma, al solo fine di definire il processo di
mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato
a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo
1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano
ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma
5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni
2017 e 2018."
- Si riporta il testo del comma 479 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con
riferimento ai risultati dell'anno precedente e a
condizione del rispetto dei termini perentori di
certificazione di cui ai commi 470 e 473:
a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma
466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo
fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno
ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate
alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle
risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa
non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31
dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione
dei relativi risultati, in termini di competenza e in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti
di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva
l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso
dell'esercizio per il finanziamento della sanita'
registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al
netto delle relative regolazioni contabili imputate al
medesimo esercizio;
b) alle citta' metropolitane, alle province e ai
comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le
entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale e dai
versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al
comma 475, lettera a), per essere destinate alla
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse
per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e'
determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e i
comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi
risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,
secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma
469;
c) per le regioni e le citta' metropolitane che
rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi
finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale
e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la
spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa
sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma
466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori
all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo,
nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo
periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 90 per cento qualora
il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267."
- Si riporta il testo dell'articolo 168 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 168 Servizi per conto di terzi e le partite di
giro
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto
di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo
stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le
transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in
assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate dal
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
2. Le partite di giro riguardano le operazioni
effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei
fondi economali e le altre operazioni previste nel
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata
riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di
giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti
previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali
operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui
l'obbligazione e' perfezionata, in deroga al principio
contabile generale n. 16.
2-ter. Non comportando discrezionalita' e autonomia
decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per
conto di terzi e le partite di giro non hanno natura
autorizzatoria."
Si riporta il testo del comma 346 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di
«Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019,
al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre
2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto
di beni e di servizi nonche' quelle limitative delle
assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili,
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
nei limiti di quanto strettamente necessario allo
svolgimento dell'evento. Fino al 31 dicembre 2019, il
comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione al
personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle
attivita' di cui al periodo precedente, nel limite massimo
complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
"Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999, di cui al
comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresi'
consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro
dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo
110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali
ivi previste. Le spese di cui al presente comma non
concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione
della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente
comma, in favore del comune di Matera e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019."
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici
1. - 4. Omissis
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al
presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni
professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di
Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da quello
dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento
dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece
tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti
dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di
cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e'
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 420 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province
delle regioni a statuto ordinario e' fatto divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle
funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica,
la costruzione e gestione delle strade provinciali e
regolazione della circolazione stradale ad esse inerente,
nonche' la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli
aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza;
c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,
anche nell'ambito di procedure di mobilita';
d) di acquisire personale attraverso l'istituto del
comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza
ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli
articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto
articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto
divieto di proroga degli stessi;
f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni;
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza."
Il testo dei commi 85 e 86 dell'articolo 1 della citata
legge n. 56 del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 20.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 32 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 32 Unione di comuni
1. - 4. Omissis
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le
risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle
funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa
sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare,
in sede di prima applicazione, il superamento della somma
delle spese di personale sostenute precedentemente dai
singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una
rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di
personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le
proprie capacita' assunzionali all'unione di comuni di cui
fanno parte.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
Omissis."
Il testo dei commi 8 e 11 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 21-bis.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. - 5. Omissis
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Omissis."
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 4-bis.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 14
del citato decreto-legge n. 83 del 2014:
"Art. 14. Misure urgenti per la riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei
1. - 2. Omissis
2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni
finanziarie destinate a legislazione vigente al personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della
Unione europea (1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni
del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i
titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano."
- Si riporta il testo del comma 1142 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006:
"1142. Per consentire al Ministero per i beni e le
attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di
procedere alla realizzazione di progetti di gestione di
modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e'
autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007
e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i
progetti cui destinare le somme."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta
dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali):
"Art. 5. Contributi statali.
1. Per il triennio 1997-1999 e' autorizzata la spesa di
lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il
1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai
comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni
culturali nonche' per le edizioni nazionali e da iscrivere
in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno
1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono
concessi i seguenti contributi dello Stato:
a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro,
lire 3 miliardi;
b) al Comitato nazionale per la celebrazione del
bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2
miliardi;
c) al Comitato nazionale per la celebrazione del
secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1
miliardo;
d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane,
lire 1 miliardo;
e) al Comitato per Bologna, citta' europea della
cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna,
lire 1 miliardo;
f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto
centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;
g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1
miliardo;
h) al Comitato nazionale per la celebrazione
dell'ottavo centenario della citta' di Cuneo, patria di
Duccio Galimberti, lire 500 milioni;
i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario
della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni."
- Si riporta il testo dei commi 330 e 354 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"330. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 328 e 329 e' autorizzata la spesa nel limite di 20
milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328
e 329 e i relativi oneri."
" 354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 54 (Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali
generali centrali e periferici, coordinati da un segretario
generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici
dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non
puo' essere superiore a venticinque.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014:
" Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi
in agricoltura)
1. - 3. Omissis
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino
diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono
essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente comma sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Omissis."
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2014, n. 274.
- Si riporta il testo del comma 349 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al
settore degli archivi e delle biblioteche, nonche' degli
altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di
cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno
2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 24
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei
beni e delle attivita' culturali
1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come
rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri
relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le
attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per essere destinate al rifinanziamento del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e'
disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi
da 338 a 343 sono abrogati."
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
"Art. 1 Disposizioni urgenti per accelerare la
realizzazione del grande progetto Pompei e per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche
1. - 12. Omissis
13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione,
ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la
Regione Campania e gli enti locali territorialmente
competenti che intendano aderire mediante un adeguato
apporto economico, assicurando la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati interessati, al fine di
elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, un piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale
integrato delle residenze borboniche, promuovendo
l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano
prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione
e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni,
la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o
fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano
prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei
settori delle attivita' e dei servizi per la cultura, di
cui al progetto "Mille giovani per la cultura" di cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. All'accordo partecipano, altresi',
l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli
e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al titolo
II del libro III del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine
di verificare la possibilita' di un proficuo utilizzo e
impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite
dall'accordo di valorizzazione del percorso
turistico-culturale integrato di cui al presente articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata."
Il testo del comma 354 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 22.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 16
marzo 2001, n. 72 (Interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani
dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. 1. Ai fini di cui all'articolo 9 della
Costituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche,
culturali e linguistiche italiane delle comunita' istriane,
fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli
usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie
e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale
popolare ed il legame storico con le terre di origine.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1
vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:
a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di
studio;
b) istituzione e potenziamento di centri di
documentazione sulle terre di origine e sulle vicende
dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi
giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di
emigrazione, nonche' restauro di monumenti relativi alle
medesime vicende;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla
divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia,
della cultura, delle arti plastiche e figurative, della
musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali
neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di
provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri,
volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con
le terre di origine;
d-bis) erogazione di borse di studio.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la
spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in
ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere
in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Lo stanziamento di cui al comma 3 e' utilizzato
mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero
degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, l'universita' popolare di Trieste e la
Federazione delle associazioni degli esuli istriani,
fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, previa adeguata consultazione con associazioni e
centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000,
promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano
come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul
patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e
della Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le
modalita' di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli
stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi
connesse e i termini di presentazione delle relative
domande. L'universita' popolare di Trieste svolge le
attivita' di supporto amministrativo e gestionale, anche
sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate
ai sensi della presente legge, gia' in essere alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per le
iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche
l'Unione Italiana, rappresentativa degli italiani residenti
nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla
Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate provvede
annualmente il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
degli affari esteri."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21
marzo 2001, n. 73 (Interventi a favore della minoranza
italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia), come
modificato dalla presente legge:
"Art.1. 1. Le disposizioni di cui al comma 2,
dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo e'
autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001
e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in
Slovenia, in Montenegro e in Croazia, di cui al comma 2,
dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sara'
utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il
Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e
l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da
esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del
Ministero degli affari esteri della Federazione delle
associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o
comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento e'
finalizzato alla realizzazione di interventi ed attivita',
indicati dall'Unione italiana d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo
scolastico, culturale, dell'informazione nonche' nel campo
socio-economico."
 
Art. 22-bis
Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica non statali

1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, e' adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianita' maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali e' determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 4 e 5-bis dell'articolo
19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
(Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca):
"Art. 19 Alta formazione artistica, musicale e
coreutica
1. - 3. Omissis
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Omissis
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
Omissis."
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati):
"Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale
1. - 6. Omissis
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Omissis."
- Si riporta il testo dei commi 54 e 202 dell'articolo
1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
"54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno
2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016."
"202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica."
- Si riporta il testo del comma 358 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' incrementata di 4 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016."
- Si riporta il testo dei commi 295 e 298 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"295. Al fine di incentivare l'attivita' base di
ricerca dei docenti delle universita' statali, nel Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il
finanziamento delle attivita' base di ricerca», con uno
stanziamento di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di
30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020."
"298. L'importo individuale del finanziamento annuale
e' pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti
individuali nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il
numero dei finanziamenti individuali e' determinato in
proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui
al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000
euro. L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto
dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e
c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano
soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle
presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle
presentate dai professori associati."
 
Art. 22-ter

Organici di fatto

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 365 e 366 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.
366. Per il concorso alle finalita' di cui al comma 364
del presente articolo, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e' iscritto un fondo con una autonoma dotazione di
140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento
dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma
201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del
fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."
Il testo del comma 202 dell'articolo 1 della citata
legge n. 107 del 2015 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 22-bis.
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali (337);
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti."
- Si riporta il testo del comma 129 dell'articolo 1
della citata legge n. 311 del 2004:
"129. La spesa per supplenze brevi del personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo
degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo'
superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e
di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei
predetti limiti."
 
Art. 23

Consolidamento dei trasferimenti erariali
alle province delle regioni Sardegna e Siciliana

1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016:
a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;
b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.

Riferimenti normativi

- La legge della regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2
recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna" e' pubblicata nel B.U. Sardegna 11 febbraio 2016,
n. 6.
 
Art. 24

Fabbisogni standard e capacita' fiscali per regioni

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:
«534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entita' e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualita' 2016 e con la proiezione dell'entita' a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacita' fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle materie diverse dalla sanita'.
534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacita' fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente e' ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.»
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018:
a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;
b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' soppresso.
2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2019»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla
presente legge, a decorrere dal 1^ gennaio 2018:
"Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. - 5. Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. Per gli anni 2015-2020 il contributo delle
regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, e'
incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di
spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta
intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 680 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato
dall'art. 28 della presente legge, a decorrere dall'anno
2018:
"680. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri
ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi
derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a
5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome
medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
gennaio di ciascun anno. Fermo restando il concorso
complessivo di cui al primo periodo, il contributo di
ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa
con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento
dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da
681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da
400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la
regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma
avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il
Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e
recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai
commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge."
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e 15,
commi 1 e 5, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Rideterminazione dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto
ordinario
1. A decorrere dall'anno 2019, con riferimento all'anno
di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni»,
e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate
corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si
aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma
1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte,
per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno
di imposta 2019, le aliquote dell'IRPEF di competenza
statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale
complessivo a carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
"Art. 4 Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto
1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2018 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2019 l'aliquota e' determinata con le modalita'
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2019 le modalita' di
attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in
conformita' con il principio di territorialita'. Il
principio di territorialita' tiene conto del luogo di
consumo, identificando il luogo di consumo con quello in
cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il
luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione
di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'."
"Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle
regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2019 sono soppressi tutti i
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere
di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle
competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati
all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia
tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2,
in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal
presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i
trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 luglio 2018, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti
statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato
con le modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118
della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42."
"Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2019, in conseguenza dell'avvio del
percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le
fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui
all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con
altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per
il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
2. - 4. Omissis
5. E' istituito, dall'anno 2019, un fondo perequativo
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in
ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai
fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
coincide con il fabbisogno sanitario standard, come
definito ai sensi dell'articolo 26.
Omissis."
 
Art. 25
Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e
citta' metropolitane

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:
«140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, e' attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;
b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata, entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.



-------------------------------------
| SNF | IN ---------------------------------------------------------------------
Riparto quota Quote investimenti
Regioni Percentuale fondo nuovi e aggiuntivi
investimenti --------------------------------------------------------------------- Abruzzo 3,16% 12.650.315,79 4.187.920,33 Basilicata 2,50% 9.994.315,79 3.308.644,54 Calabria 4,46% 17.842.315,79 5.906.745,60 Campania 10,54% 42.159.368,42 13.956.969,86 Emilia-Romagna 8,51% 34.026.315,79 11.264.501,39 Lazio 11,70% 46.813.263,16 15.497.653,96 Liguria 3,10% 12.403.157,89 4.106.098,06 Lombardia 17,48% 69.930.105,26 23.150.545,37 Marche 3,48% 13.929.473,68 4.611.388,92 Molise 0,96% 3.828.842,11 1.267.548,25 Piemonte 8,23% 32.908.842,11 10.894.558,78 Puglia 8,15% 32.610.736,84 10.795.870,25 Toscana 7,82% 31.269.263,16 10.351.771,86 Umbria 1,96% 7.848.210,53 2.598.170,75 Veneto 7,95% 31.785.473,68 10.522.664,71 TOTALE 100,00% 400.000.000,00 132.421.052,63 ---------------------------------------------------------------------



140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, e' attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle province e alle citta' metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140».
2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole «di cui ai commi 140 e 141» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141».
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle citta' metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalita' individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;
b) al comma 488:
1) all'alinea, le parole: «attribuisce a» sono sostituite dalle seguenti: «individua per»;
2) alla lettera a), le parole: «nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge»;
4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»;
5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;
c) dopo il comma 488 e' inserito il seguente:
«488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorita' di cui al citato comma 488»;
d) il comma 489 e' sostituito dal seguente:
«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorita' di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalita' degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;
e) al comma 492:
1) all'alinea, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio»;
2) alla lettera 0a), le parole: «, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse;
3) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;
4) la lettera b) e' abrogata;
f) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 142 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"142. Gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis,
140-ter e 141 del presente articolo sono monitorati ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."
- Si riporta il testo dei commi 487, 488, 492 e 493
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come
modificato dal presente articolo e dall'articolo 43-bis
della presente legge:
"487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari
di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20
gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica secondo le modalita' individuate e
pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima
Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete
delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente.
488. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica individua per ciascun ente locale
gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine
prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati, a
valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo,
e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari
nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
2017;
b) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente
normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in
vigore della presente legge;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli
enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa, completo del CUP,
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di
entrata in vigore della presente legge;
c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i
quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP."
"492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti dei comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati
con avanzo di amministrazione o da operazioni di
indebitamento;
a) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione
previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio
del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i
comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi
entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) (Abrogata)
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al
miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del
rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla
bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale,
individuati come prioritari per il loro rilevante impatto
sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma della spesa.
493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere
0a), a), c) e d) del comma 492, qualora l'entita' delle
richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare
degli spazi disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del
fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione."
 
Art. 26

Iscrizione dell'avanzo in bilancio
e prospetto di verifica del rispetto del pareggio

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 468, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»;
a-bis) al comma 468, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;»;
b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole «economie di spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa».
c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma:
«468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma
466 del presente articolo, nella fase di previsione, in
attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione e'
allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo
di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla
data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal
fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di
amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' e
dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il
prospetto e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a
modificare le regole vigenti di riferimento, dandone
comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali. Entro sessanta giorni
dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie
variazioni al bilancio di previsione. Nel corso
dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del
saldo, il prospetto di cui al terzo periodo e' allegato
alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a
quelle di cui:
a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non
rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del
presente articolo;
b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;
d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con
riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote
del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi
precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di
economie di spesa, le operazioni di indebitamento
effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della
spesa e il fondo pluriennale vincolato."
 
Art. 26-bis
Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a
investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di
prestiti

1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita', puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 187 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 187 Composizione del risultato di amministrazione
1. Omissis
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle
operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita',
puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato
a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi.
Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota
del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della
determinazione dell'ammontare definitivo della quota del
risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Omissis."
 
Art. 27

Misure sul trasporto pubblico locale

1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
«534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017».
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche' per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di cui al presente comma, lettere a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo' determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non puo' determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalita', in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilita', nonche' assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilita' nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresi', contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole: «, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni»;
c) al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificita' del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»;
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1° gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord Srl e sue controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto di persone,» sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attivita' principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza».
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell'efficienza energetica»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita'» e' aggiunta la seguente: «, anche».
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 3, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
"Art. 3. Intese.
1. - 2. Omissis
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio
2018:
"Art. 19. Contratti di servizio
1. - 4.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di
infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a
partire dal 1° gennaio 2000. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui
al precedente periodo puo' essere rideterminata per tenere
conto del livello della domanda di trasporto e delle
condizioni economiche e sociali. Trovano applicazione ai
trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
6. (Abrogato)
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 300 dell'articolo 1
della citata legge n. 244 del 2007:
"300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto
pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei
Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al
fine di creare una banca dati e un sistema informativo
pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la
verifica dell'andamento del settore e del completamento del
processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e
le modalita' di monitoraggio delle risorse destinate al
settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle
relative agli enti locali, nonche' le modalita' di
funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta
annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del
trasporto pubblico locale."
- Si riporta il testo del comma 84 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013:
"84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con
criteri di uniformita' a livello nazionale, i costi
standard dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale nonche' i criteri per l'aggiornamento e
l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo
standard per unita' di servizio prodotta, espressa in
chilometri, per ciascuna modalita' di trasporto, si tiene
conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento
alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della
velocita' commerciale, delle economie di scala, delle
tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale
rotabile e di un ragionevole margine di utile."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 37 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. - 1-ter. Omissis
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Omissis."
Il Regolamento (CE) 23/10/2007, n. 1370/2007 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' pubblicato nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 34-octies. Riordino dei servizi automobilistici
sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di
interesse regionale e locale
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano
l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici
sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di
interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto
dei principi di concorrenza, di economicita' e di
efficienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse
regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera
stabile e continuativa tramite modalita' automobilistica.
Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e
sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le
disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n.
1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche'
le normative regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non
si applicano ai seguenti servizi automobilistici:
a) «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari,
intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere
temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione
della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del
servizio ferroviario per interventi di manutenzione
straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b) «servizi integrativi» dei servizi ferroviari,
intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere
temporaneo resi necessari da un provvisorio e non
programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in
orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi
integrato.
4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il
termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi
automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali
ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e
l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico
regionale e locale gia' individuati da ciascuna regione in
attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini
territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella
del territorio provinciale e non superiore a quella del
territorio regionale. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della
gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1,
cosi' come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in
favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati esclusivamente mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di economicita', imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione,
parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita'. Decorso inutilmente il termine anzidetto,
il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica
ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e
l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di
invito relativi alle procedure di cui al comma 5:
a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta
siano quantificati secondo il criterio dei costi standard
dei servizi automobilistici di tipologia analoga,
determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente
affidante e composta da soggetti esperti nella specifica
materia;
c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte
basati su qualita' e quantita' dei servizi resi e sui
progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi
esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo
unitario dei servizi;
d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai
nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di
strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli
salariali medi annui relativi alla precedente gestione.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del
trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano destinano le
economie di gara eventualmente ottenute al trasporto
pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:
a) gli investimenti nell'acquisto di autobus
appartenenti alla classe III o alla classe B, cosi' come
definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi
automobilistici a domanda elevata;
c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto
dei corrispettivi di esercizio;
d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del
contratto collettivo nazionale relativo al settore del
trasporto pubblico regionale e locale."
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge, i cui
commi 3 e 5 sono abrogati dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti che effettuera' il riparto, dall'anno 2018, del
Fondo di cui al comma 1 del presente articolo:
"Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. [abrogato].
4. Le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere
assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti
o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e
ferrovie regionali, procedono, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. (Abrogato).
6. [Abrogato dal 1° gennaio 2018].
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi
di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta."
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"Art.8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112."
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 422 del 1997:
"Art. 17. Obblighi di servizio pubblico
1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di
assicurare la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal
regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico,
prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo
19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio
dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre
a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di
invito delle procedure concorsuali di cui al successivo
articolo 18, comma 2, lettera a), tenendo conto, ai sensi
della citata disposizione comunitaria, dei proventi
derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla
eventuale gestione di servizi complementari alla
mobilita'."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 84 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 84 Locazione senza conducente
1. - 3. Omissis
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i
veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
di linea di trasporto di persone nonche' i veicoli per il
trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i
rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche
e sportive.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 232 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"232. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il
territorio nazionale e' vietata la circolazione di veicoli
a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio
con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto
per particolari caratteristiche di veicoli di carattere
storico o destinati a usi particolari."
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 36 Piani urbani del traffico e piani del traffico
per la viabilita' extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a
trentamila abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del
piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad
adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a
trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi
dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano,
comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei
comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le province provvedono, all'adozione di piani del
traffico per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli
altri enti proprietari delle strade interessate. La legge
regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge
8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano
del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa,
provvedano gli organi della citta' metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in
accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani
di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali,
stabilendo le priorita' e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso
ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di
regolamentazione e controllo del traffico, nonche' di
verifica del rallentamento della velocita' e di dissuasione
della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai
flussi della circolazione stradale che si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni
due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove
ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a
darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'inserimento nel sistema informativo
previsto dall'art. 226 comma 2. Allo stesso adempimento e'
tenuto il Presidente della provincia quando sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(202), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli
obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2
e anche per consentire l'integrale attuazione di quanto
previsto dal comma 3, le autorita' indicate dall'art. 27,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni,
anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'albo degli esperti in
materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli
esperti di cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire
l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che
a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio
tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede
alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012:
"Art. 8 Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto
1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti
elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel
settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi
connessi, le aziende di trasporto pubblico locale
promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di
attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e
nel rispetto delle soluzioni esistenti.
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del
servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione,
le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le
amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto
acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite
qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo
digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,
recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di
trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e
considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente
agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del
presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di
intervento costituenti obiettivi prioritari per la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di
sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al
traffico e alla mobilita';
b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico
e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la
sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura
di trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al
comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono
sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla
mobilita' multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul
traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita
agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio
elettronico di chiamata di emergenza (eCall)
interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali.
5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal
seguente:
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia
dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere
effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata,
anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.
I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento
delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio
possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di
qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei
loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente
alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della
concessione nonche', previo accordo con i concessionari
competenti, alle violazioni commesse sulle altre
autostrade».
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del
funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di
settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire
la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e
trattando i dati personali soltanto nella misura in cui
tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle
applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo
alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei
servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie
adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal
diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva
85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di
riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture,
di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul
territorio nazionale devono essere in possesso di una banca
dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria
competenza, da tenere costantemente aggiornata e
consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati
di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di
assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone
l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di
impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di
riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per
materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le direttive con cui vengono
stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione,
la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita'
di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle
informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico,
nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le
politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e
comunitario.
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato
tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, che esercita anche le competenze attribuite per
legge alle Commissioni interministeriali previste
dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410,
dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al
comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applicano alle Commissioni interministeriali previste
dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410,
dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
[9-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
«f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in
previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di
rilevante intensita', l'utilizzo esclusivo di pneumatici
invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per
l'incolumita' delle persone mediante il ricorso a soluzioni
alternative».]
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi
in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che
abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla
direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
amministrative applicate ai trasporti marittimi con
l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da
rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti
nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o
internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero
provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo
ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti
sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo
scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema
informativo per la gestione amministrativa delle attivita'
portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono
comunque essere assicurati la semplificazione delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico
trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13.
Dall'applicazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita'
marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della
partenza, il comandante della nave o il raccomandatario
marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico,
all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati,
di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di
bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti
personali dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a
bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca,
per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo
comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o
al momento in cui la nave lascia il porto precedente,
qualora la navigazione sia di durata inferiore alle
ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,
il comandante della nave invia le informazioni di cui al
primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di
destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti
in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra
informazione da rendersi in ottemperanza ad altre
disposizioni legislative o regolamentari di carattere
speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa
relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di
sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e
statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero,
inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita'
consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari
presso il porto di destinazione, le informazioni vengono
rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di
arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari
FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti
cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato,
nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.».
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo
179 del codice della navigazione non esime il comandante
della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni
altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione
europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici
internazionali.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL
con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati
immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il
Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli
aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita'
delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli
Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va
altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate
dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici
che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo
cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le
informazioni di cui all'articolo 179 del codice della
navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la
dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal
comandante della nave anche all'autorita' doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed
all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del
formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti
situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non
provengono da un porto situato al di fuori del territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di
controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale,
non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono
comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di
ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza
della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di
tutela dell'ambiente o sanitaria.
15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale che operano tra porti
situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando
non provengono da un porto situato al di fuori del
territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle
modalita' di controllo di tipo I ai sensi della
legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano,
sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari
IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano
nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci
pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario
IMO FAL numero 7.
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni
commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e'
soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre
2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE
sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita'."
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 31 dicembre 2017.
2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 le parole: «31 dicembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018». I soggetti
autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici
regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni
del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta
giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato
adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta
dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31
dicembre 2017.
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino
al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 73, comma 4».
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente
all'anno 2017, al 31 marzo 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per
l'assunzione di ispettori di volo, la facolta' dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via
transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista
dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione
del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e
successive modificazioni.
8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui
all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, qualora il procedimento di progettazione e
realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31
dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante
urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di
VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto
dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo
periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno
2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
9. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e'
mantenuta in esercizio alle condizioni previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli
interventi ricompresi nel contratto istituzionale di
sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia
e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo
contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato
e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere
favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al
fine di garantire continuita' ai programmi di manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente
contratto di programma-parte servizi 2012-2014 e'
prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo
necessario al completamento dell'iter di approvazione
previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.
238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017.
Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la
capacita' di progettazione e realizzazione degli
investimenti, nonche' di contenerne i costi di
realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il
triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per
incarichi di studio e consulenza e per formazione
strettamente riferiti alle attivita' tecniche di
progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico
sugli interventi stradali.
9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma
9-quater, nonche' per la realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di
propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il
triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti
assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per
posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a personale
tecnico-operativo.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e
9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilita'
della Societa' e resta comunque fermo il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1,
comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato
ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al
fine di garantire la sicurezza della rete stradale della
provincia di Belluno e' assegnato, a titolo di
anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro
5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas e'
autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia
di Belluno.
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies,
valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a
6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo
anno 2028, dal comma 9-octies.
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei
componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e'
prorogato di un anno."
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Accesso al mercato
1. - 2. Omissis
3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di
imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione
delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle
singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le
condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si
intendono riferite alla riunione di imprese. Nell'ambito
dei servizi di linea interregionali di competenza statale,
per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si
intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di
operatori economici il cui mandatario esegue le attivita'
principali di trasporto di passeggeri su strada e i
mandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi
del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle
aree di fermata, sono validi fino a quando non sia
accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 866 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 866
866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica e al miglioramento
dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti
al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo
confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al
Fondo sono altresi' assegnati, per le medesime finalita',
210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro
per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita',
anche innovative e sperimentali, anche per garantire
l'accessibilita' alle persone a mobilita' ridotta, per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale non in concessione a F.S. S.p.a.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti
di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa,
affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle
Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono
conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di
ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge
n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000,
per le gestioni commissariali governative di cui al comma
1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il
1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti
delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla
base di accordi di programma, stipulati a norma
dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono
definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di
cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al
risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed
adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi
definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle
regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale
governativa, come gia' previsto all'articolo 2, comma 7,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie
in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello
Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al
patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in
relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle
regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro
destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti
e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o
appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla
data di trasferimento, il vincolo di reversibilita' a
favore dello Stato gravante sui beni in questione si
intende costituito a favore della regione competente. I
suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e
tassa fatto salvo il caso di dismissione o
sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui
all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990
sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o
proseguiranno le relative procedure di alienazione o di
diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore
delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di
programma definiscono altresi' l'entita' delle risorse
finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire,
al netto dei contributi gia' riconosciuti da regioni ed
enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati
dalle aziende in regime di gestione commissariale
governativa.
4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura
ferroviaria per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a
mezzo ferrovia e' regolata dalle norme di separazione
contabile o costituzione di imprese separate di cui al
regolamento recante norme di attuazione della direttiva
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per
i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si
adeguano al regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello
Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui
al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli
beni.
4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9,
della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle
regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con
esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del
presente decreto, se a totale partecipazione della stessa
regione conferente.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di
programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni
affidano, trascorso il periodo transitorio previsto
dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei
servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con
contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle
imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette
imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con
le modalita' fissate dal regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I
contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a
partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra
ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti
terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio
delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, in base alle predette informazioni e a
quelle che acquisira' direttamente, relaziona annualmente
alla Conferenza Statoregioni e al Presidente del Consiglio
dei Ministri sulle modalita' di esercizio della delega e
sulle eventuali criticita'.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede
alla copertura dei disavanzi maturati alla data del
conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli
oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli
interventi gia' disposti ai sensi della legge 30 maggio
1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere,
d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie
dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della
costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa
gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in
gestione commissariale governativa di rilevanza per il
sistema ferroviario nazionale."
 
Art. 28

Diverse modalita' di conseguimento
degli obiettivi regionali di finanza pubblica

1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Il testo modificato del comma 680 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 24.
 
Art. 29

Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo modalita' definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonche' le modalita' di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. E' fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.
3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico.
1. - 4. Omissis
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 398 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016;
"Art. 1 -
Commi 1. - 397. (omissis)
398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti».
Omissis."
- Si riporta il testo dei commi 209, 210, 211, 212, 213
e 214 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni:
"1.
209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' con le amministrazioni autonome, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica, con
l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle
attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con
possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio al
sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge.
214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e'
stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi
previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali
di cui al comma 209."
 
Art. 30

Altre disposizioni in materia di farmaci

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, e' inserito il seguente:
«402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalita' ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.».
 
Art. 30-bis

Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilita' grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.
2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che cio' non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 556 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
" 556. Nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e
l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei
LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e
tecnologica, e' istituita, presso il Ministero della
salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei
LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio
sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro
della salute e composta dal direttore della Direzione
generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti
supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della
salute, uno dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), uno
dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del
presidente, alle riunioni della Commissione possono
partecipare, per fornire il proprio contributo
tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore
di sanita', delle societa' scientifiche, delle Federazioni
dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche
materie trattate."
 
Art. 31

Edilizia sanitaria

1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali
1. - 2-ter. Omissis
3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e
impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente
a quello indicato nel decreto di ammissione al
finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a
finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto
evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta."
- Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"1.
310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle
risorse per l'attuazione del programma di edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bisdel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione,
si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa
agli interventi per i quali la relativa richiesta di
ammissione al finanziamento non risulti presentata al
Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la
conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La
presente disposizione si applica anche alla parte degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali
la domanda di ammissione al finanziamento risulti
presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento
entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi
medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli
interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove
mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia
autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto
all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata
dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo
pluriennale, i termini di cui al presente comma si
intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualita'
di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i
singoli interventi."
 
Art. 32

Trasferimento competenze in materia sanitaria
per stranieri

1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.
2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.
3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento
di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternita', a parita' di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo
i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza."
 
Art. 33

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 495, e' inserito il seguente:
«495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata puo' essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;
b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 33-bis

Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili
a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa

1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 311 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito
1. Il Ministero della difesa puo' cedere a titolo
gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori
servizio o fuori uso, in favore di:
a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al
partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi
di cooperazione;
b) organismi di volontariato di protezione civile
iscritti negli appositi registri;
b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di
aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale
di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati
obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui
al comma 1 e' consentita esclusivamente per materiali
difensivi previo parere vincolante delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. I materiali delle Forze armate impiegati per i
soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da
calamita' naturali, in Italia o all'estero, quando non ne
e' possibile il recupero, sono scaricati agli effetti
contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati
o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto
anche con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo
310, sono disciplinate le modalita' per la cessione a
titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali
o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di
consentirne l'esposizione al pubblico.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle
cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico."
 
Art. 34

Disposizioni sul finanziamento
del Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nell'esercizio 2015» sono inserite le seguenti: «e in quelli antecedenti» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la regione e' autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purche' non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale gia' stabiliti dalla legislazione vigente.
2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.
2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.».
4. All'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
«A decorrere dall'anno 2017:
a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non puo' fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e' autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 712-ter dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma
710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di
amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi
nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti, e gli impegni
effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno
2016 delle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64. Conseguentemente, la regione e' autorizzata ad
assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte
corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle
economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per
l'approvazione da parte del Consiglio regionale del
rendiconto 2016."
- Si riporta il testo del comma 67-bis dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016 e per l'anno 2017, in via transitoria, nelle
more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il
riparto della quota premiale di cui al presente comma,
tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al
citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari all'1,75 per cento."
- Si riporta il testo dell'articolo 9-undecies del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9-undecies. Disposizioni in ambito sanitario
dirette a favorire la tempestivita' dei pagamenti
1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa
e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more
dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti,
da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato,
nonche' del recepimento di tale ripartizione con delibera
del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a
valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario
a cui concorre lo Stato, e' autorizzato a concedere
anticipazioni:
a) alle regioni, relativamente al finanziamento
destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al
finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai
sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre lo Stato e per i quali non sia gia' previsto
uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano
stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini
del riconoscimento delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata in
misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito
nell'ultima ripartizione delle disponibilita' finanziarie
approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di
cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti degli
enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle
quote distinte e vincolate del relativo finanziamento
destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate
dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri
termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31
luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati
ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa
raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi
assegnati, purche' non siano stabilite condizioni o
specifici adempimenti o atti presupposti ai fini
dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi
i diversi regimi di anticipazione delle risorse del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale gia'
stabiliti dalla legislazione vigente.
2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis
si applica anche alle somme da erogare a titolo di
compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto
a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad
effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis
e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti
riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia
stata raggiunta la prevista Intesa.
2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e
2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti del
bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e
compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi,
che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa
e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che ripartisce ed assegna alle universita' le
risorse previste per il finanziamento della formazione dei
medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a concedere anticipazioni alle universita',
a valere sul livello del finanziamento di competenza
dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento
del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono
autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti per gli esercizi successivi."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
77-quater del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed
eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di
cassa
1. - 3. Omissis
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle
somme di cui al l'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo
accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
al predetto importo, condizionate alla verifica positiva
degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in
bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai
sensi della vigente legislazione, ne consentono
l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non
superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione
in bilancio.
A decorrere dall'anno 2017:
a) fermo restando il livello complessivo del
finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai
sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle
regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA,
in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del
2000, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA
facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del
fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale
individuazione delle relative quote di finanziamento, come
risultanti dall'intesa raggiunta in Conferenza
Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui
all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68;
b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di
compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non
puo' fissare, per ciascuna regione, una quota di
compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di
riparto del fabbisogno sanitario nazionale e
nell'individuazione delle relative quote di finanziamento
di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 68 del 2011;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in
funzione dell'attuazione della lettera a) del presente
comma, e' autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare
eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma anche con riferimento agli
esercizi 2016 e precedenti.
Omissis."
 
Art. 34-bis

Programma operativo straordinario
della regione Molise

1. In considerazione della necessita' di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarieta' interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:
a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise da' esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto e' approvato, ferma restando la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;
b) il medesimo commissario ad acta, altresi', adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 604 e 605 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Comma 604
604. In relazione alla grave situazione
economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella
regione Molise, al fine di ricondurre la gestione
nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e
finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di
pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea,
e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo
di 40 milioni di euro in favore della regione stessa,
subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico
Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento
straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del
servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto
della gestione del servizio sanitario regionale.
Comma 605
605. L'erogazione della somma di cui al comma 604 e'
condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui
al citato comma 604, la cui verifica e' demandata in sede
congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e
al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli
articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005."
- Il decreto regionale (Molise) del 12 settembre 2016,
n. 52 recante "Accordo sul Programma Operativo
Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n.
155/CSR del 3 agosto 2016)" e' pubblicato nel B.U. Molise
16 novembre 2016, n. 43.
 
Art. 35

Misure urgenti in tema di riscossione

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole da «dei comuni» a «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse»;
b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1º luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.».
b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «conto corrente di tesoreria dell'ente impositore», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 2-bis, del
citato decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del
Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa'
di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni
diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate
d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto
alle societa' di cui al presente comma di effettuare
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di
cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la
funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico,
denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente
strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e
delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a
monitorare costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e
pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale, nei
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e
assume la qualifica di agente della riscossione con i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
II, e al titolo II, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente puo' anche
svolgere le attivita' di riscossione delle entrate
tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle societa' di
riscossione, e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse
partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi
dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e'
scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il comitato di gestione e' composto dal direttore
dell'Agenzia delle entrate, che e' il presidente dell'ente,
dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia
medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato
di gestione non spetta alcun compenso, indennita' o
rimborso spese.
5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le
funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate
dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a
soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni
statali, al fine di garantire l'equilibrio
economico-finanziario dell'attivita', anche nella
prospettiva di un nuovo modello di remunerazione
dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi
e le procedure, anche telematiche, di consultazione
pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi'
promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il
comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera
le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale
che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani
aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente
per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il
comitato di gestione delibera altresi' il piano triennale
per la razionalizzazione delle attivita' di riscossione e
gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa
ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di
gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti
l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti
del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,
con particolare riferimento ai principi di trasparenza,
leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della
buona fede, nonche' agli obiettivi individuati
dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in
materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli
adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e
imparzialita', con criteri di efficienza gestionale,
economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto
aggiuntivo di cui al comma 13 e garantendo la massima
trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e
dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale
indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al
piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione si applica l'articolo 60 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono
redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al
Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le
disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.
439.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle
disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare
anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di
spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione sono versati
dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del
risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno
2017, sono validi i costi determinati, approvati e
pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato
articolo 9.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo
stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di
avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute
sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
proprie della riscossione fiscale e delle competenze
tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle
senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di
cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo
Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di
continuita' e con la garanzia della conservazione della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata
alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente
pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle
esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono individuate le modalita' di
utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle
risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377.
10. (soppresso)
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore
nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203
del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta
societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le
funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle societa' di cui al comma
1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle
relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione
al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' soppresse sono corrisposti
compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla
data di soppressione. Per gli adempimenti successivi
relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello
scioglimento delle societa' di cui al comma 1, gli organi
dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali
delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge.
Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai
componenti degli organi delle predette societa' sono
corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti
esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i
bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al
comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da
imposizione fiscale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente,
stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti
tributari, con particolare riferimento alla definizione
delle priorita', mediante un approccio orientato al
risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
di economicita' della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle
entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di
prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente da
parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della
trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza
nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai
rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con
modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
necessita' di specializzazioni tecnico-professionali,
mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,
ovvero sulla base di altri criteri oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni
preventive volte ad evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con
l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno
sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione
di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano
al contribuente anche di individuare con certezza il debito
originario.
13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma
13 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni
possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di
prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia. Decorso il termine previsto per
l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato,
l'atto aggiuntivo puo' essere comunque stipulato.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo
della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato
raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma
13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e
delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari
correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in
materia di riscossione, esponendo distintamente i dati
concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati,
l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da
riscuotere, nonche' le quote di credito divenute
inesigibili. La relazione contiene anche una nota
illustrativa concernente le procedure di riscossione che
hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in
particolare le ragioni della mancata riscossione dei
carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini
della predisposizione del rapporto di cui all'articolo
10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito
dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu'
proficue in termini di economicita' della gestione e di
recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede
di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario
straordinario per gli adempimenti propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per
l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex
concessionari del servizio nazionale della riscossione e
agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si
intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di
cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie
ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica
amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole:
«dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal
rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono
inserite le seguenti: «, anche in modalita' a distanza,». "
"Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale
1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare
di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
da esse partecipate.
3. (soppresso)"
"Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro e
generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini
dell'avvio della riscossione coattiva
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle
entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali
deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di
tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti
postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli
enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di
cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
relative al versamento dell'imposta municipale propria
(IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per
le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento
spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti
correnti postali ad esso intestati o attraverso gli
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli
enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017,
per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo
servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito
che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale
gia' riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da
consentire, in presenza della citata cauzione,
l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli
importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al
netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei
confronti del predetto gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3."
 
Art. 36

Procedura di riequilibrio finanziario
e di dissesto e piano di rientro

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio».
2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' sostituito dal seguente:
«457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori"».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' a quelli, gia' in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data.
4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche' relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto».
4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
«714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 259 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro
dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252,
un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia
adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi,
rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto
meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per
fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento
economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti
nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo."
- Si riporta il testo del comma 457 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016 vigente fino alla data
di entrata in vigore della presente legge:
"Art. 1 -
457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255,
comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per i comuni e per le province in stato di dissesto
finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo
straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di
cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della
gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la
facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di
definire anche in via transattiva le partite debitorie,
sentiti i creditori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto
finanziario successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, nonche' a quelli, gia' in stato
di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non
e' stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.».
- Si riporta il testo del comma 714-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 714-bis
714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano
di' riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno
conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente
entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a
rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la
sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7
dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n.
267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo
risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori
bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche' relativi a
obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di
predissesto, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del
decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della
delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai
commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000."
 
Art. 37

Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia gia' avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o».
1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.» e' inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 467 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 - Comma 467
467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di
spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del
principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese
contenute nei quadri economici relative a investimenti per
lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento gia'
attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel
fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016
purche' riguardanti opere per le quali l'ente abbia gia'
avviato le procedure per la scelta del contraente fatte
salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o
disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto
e validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio
di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio
2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di
amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti
i relativi impegni di spesa."
- Per il testo modificato del comma 449 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 14.
 
Art. 38

Disposizioni in materia di enti previdenziali
e di gestione degli immobili pubblici

1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il seguente: «12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS e' autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.».
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.». L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive
modificazioni (Disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), come modificato dalla presente
legge:
"3. Riduzione stanziamenti e blocco impegni.
1. Nelle tabelle A e B approvate con l'art. 2, comma 2,
L. 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli
accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate
tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti
accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi
dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 , e successive modificazioni, contrassegnati dalle
medesime lettere alfabetiche.
2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore
del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 , con
esclusione di quelle preordinate per accordi
internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per
regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per
limiti di impegno, per la revisione delle pensioni di
guerra e per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio
dei Ministri nonche' della quota di lire 5 miliardi
dell'accantonamento di parte corrente relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996,
1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione
«Contributo statale alle associazioni nazionali di
promozione sociale», e della quota di lire 5 miliardi del
medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con
riferimento alla finalizzazione «Diritto allo studio degli
alunni handicappati della scuola media superiore»,
costituiscono economie di bilancio.
2-bis. Gli stanziamenti di cui all'art. 14, L. 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C
allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 , sono ridotti
di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi
per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998.
3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di
previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al
presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli
importi indicati nella tabella medesima, intendendosi
corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di
spesa.
4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2
allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996
per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali
importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per
le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti
dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta
all'esercizio 1997.
5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo
al fondo per le esigenze di formazione del personale e di
potenziamento e funzionamento di scuole e uffici
dell'amministrazione scolastica, e' ridotto di lire 50
miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno
1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello
stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a
lire 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione riguardanti le spese di funzionamento
amministrativo e didattico delle scuole secondarie
superiori.
5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla
direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile
1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e'
finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.
6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi
previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa
Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza
mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero
intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni». I
contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga
precedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio
1996.
7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996 relativi all'indennita' e rimborso spese di trasporto
per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione
di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per
impegni internazionali.
8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle
spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
- sono ridotti del 7 per cento; per lo stato di previsione
del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 -
la riduzione e' limitata al 5 per cento. Si intendono
corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di
spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto
con il Ministro del tesoro, la riduzione puo' essere
operata su determinati capitoli di spese discrezionali
della medesima categoria.
9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come
determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995,
n. 550, e' ridotta di lire 225 miliardi annui, per ciascuno
degli anni 1996, 1997 e 1998.
10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi
dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come
sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559
del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio,
rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi,
lire 230 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono,
altresi', economie di bilancio le disponibilita' in conto
residui per l'importo di lire 30 miliardi iscritte sul
capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno
finanziario 1996.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei
limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle
aziende autonome per l'anno 1996 puo' essere esercitata
limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni,
pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
alle competenze accessorie al personale, alle spese di
funzionamento dei servizi istituzionali delle
amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e
compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con
il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti
da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a
interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita'
relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento
di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati,
puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato,
relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici
o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote
di pari importo. La presente disposizione non si applica
per le spese connesse con accordi internazionali, per rate
di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di
impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e
per obbligazioni giuridicamente perfezionate, per
trasferimenti destinati ad assicurare l'operativita' del
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, nonche' quando specifiche
disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni
con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive,
motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su
proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare
l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto
limite trimestrale.
12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo
37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e
all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del
bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore
dell'INPS e' autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa
dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il
mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con
evidenza delle esigenze mensili e il successivo
aggiornamento non oltre il mese di giugno.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non
consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente
perfezionate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, danno luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli
di bilancio dell'esercizio successivo.
13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti
previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come
determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre
1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi lire."
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 Riduzione della spesa degli enti pubblici non
territoriali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto
di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli
enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa
affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano
utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per
favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi
a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato
un unico sistema informatico per tutte le attivita' anche
degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware
ed applicativi funzionali, sotto la responsabilita'
organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all'espletamento dell'attivita' istituzionale, con
conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle
spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita'
operative connesse allo sviluppo della telematizzazione
della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di
servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa
attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed
una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato
i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che
lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e
non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative
di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero
territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del
personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel
medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in
relazione ai criteri della domanda potenziale, della
prossimita' all'utenza e delle innovate modalita' operative
connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione
degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei
documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi
alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei
costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
dovra' provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma
unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di
minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e
pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza
fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e
riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel
piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) alla completa dismissione del proprio patrimonio
immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge
ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche
attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi
di investimento immobiliare costituiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa
ed una maggiore efficienza economica.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi,
i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 ,nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita'
e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al
10 per cento (153) a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli
enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno
2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a
euro 50.000»;
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire
5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un
minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000
a un massimo di euro 50.000»;
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire
400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 400 a euro 1.000»;
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole:
«da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire
1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di
euro 500 a un massimo di euro 1.000»;
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole:
«da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3,
si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse
possibile, per gli enti interessati si applica quanto
previsto dal precedente comma 3.
4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la
razionalizzazione della spesa per consumi intermedi e'
assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del
Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
decorrere dal 2013.
4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della
professione infermieristica provvede all'approvazione di
apposite delibere intese a coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello della
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando
conformemente la struttura della contribuzione, il riparto
della stessa tra lavoratore e committente, nonche'
l'entita' della medesima applicando, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione separata,
fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente
previsti dalla vigente normativa nei confronti della
medesima gestione separata."
- Si riporta il testo del comma 84 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 -
84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle
risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei
fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater del citato
articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40
per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle
esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta
della societa' di gestione del risparmio ivi prevista."
 
Art. 39
Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per
funzioni conferite

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.

Riferimenti normativi

- Per il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis del
citato decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 27.
 
Art. 40

Eliminazione delle sanzioni per le province
e le citta' metropolitane

1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 723 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
" 723. In caso di mancato conseguimento del saldo di
cui al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal
termine di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita;
c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
al periodo precedente sono acquisiti al bilancio
dell'ente."
 
Art. 40-bis

Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalita' sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, puo' realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticita' igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attivita' lavorativa stagionale.
 
Art. 41

Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita'
di ricostruzione a seguito di eventi sismici

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli gia' previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'.
c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attivita'.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata con le medesime modalita', su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, puo' essere destinata con le medesime modalita' all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017):
"Art. 18-bis. Realizzazione del progetto "Casa Italia"
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse
al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi
sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale
nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e
integrare strumenti finalizzati alla cura e alla
valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche'
del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla
sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme
restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24
febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della
protezione civile e alle altre amministrazioni competenti
in materia, e' istituito un apposito dipartimento presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
2. Per garantire l'immediata operativita' del suddetto
dipartimento, fermi restando la dotazione organica del
personale di ruolo di livello non dirigenziale e i
contingenti del personale di prestito previsti per la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' incrementata di tre posizioni di livello
generale e di quattro posizioni di livello non generale. E'
lasciata facolta' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a
valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento
nei propri ruoli di venti unita' di personale non
dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale
di livello non generale, tramite apposito concorso per
l'espletamento del quale puo' avvalersi della Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo
onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a
2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata. Al
funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 20-bis
del citato decreto-legge n. 8 del 2017:
"Art. 20-bis. Interventi urgenti per le verifiche di
vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici
1. - 3. Omissis
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso
scolastico situato nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2, con priorita' per quelli situati nei
comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilita' sismica."
 
Art. 41-bis

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva
nelle zone a rischio sismico

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita';
d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.
4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa' Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di societa' da essa controllate.
9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
1. Omissis
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali."
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 44 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 44. Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio
1. - 2-bis Omissis
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);
"Art. 1
1. - 127. Omissis
"128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Omissis."
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 42
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i
contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o
cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016,
e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione

1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.
3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilita' dell'anno successivo».
3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «continuita' aziendale» sono inserite le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuita' aziendale» e le parole: «con posa in opera» sono soppresse;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «previa disposizione» sono inserite le seguenti: «del commissario delegato o» e le parole: «con posa in opera» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 4
del citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Omissis
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
Omissis."
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 189 del 2016 si vedano i riferimenti normativi all'art.
41.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 113 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti
1. Al fine di garantire la sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto
finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi
connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite
ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di
risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate,
sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo
superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta
come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti
approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali
di cui al precedente periodo, devono essersi verificati
entro la data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le
fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i
termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
l'approvazione della variazione di assestamento generale di
cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193,
comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30
settembre 2016.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016,
ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al
2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi
incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
con modalita' telematiche individuate dal Ministero
dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal
termine di invio delle richieste. Le richieste sono
soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse.
Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi
l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse
sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90
per cento delle richieste sia invece inferiore
all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota
residua viene riassegnata tra le disponibilita' dell'anno
successivo»."
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Nuove disposizioni in materia di concessione
dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture
interne ed esterne» sono inserite le seguenti: «e gli
impianti»;
a) (soppressa)
b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati
che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni
ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia
asseverata.».
1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione
e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico e
culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge
n. 74 del 2012, appaltati a imprese che hanno chiesto
l'ammissione al concordato con continuita' aziendale,
dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione
al concordato con continuita' aziendale, sono erogate dalla
stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e
previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle
imprese subappaltatrici o ai fornitori formalmente
incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della
richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa puo' essere
avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore,
informandone l'impresa appaltatrice.
1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati
al finanziamento degli interventi di ripristino o di
ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso
non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti
dopo la richiesta di ammissione al concordato con
continuita' aziendale da parte delle imprese affidatarie
dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito
prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione
del commissario delegato o del comune inviata anche al
commissario liquidatore, direttamente alle imprese
subappaltatrici o ai fornitori. In assenza della richiesta
dell'impresa affidataria la stessa puo' essere avanzata
anche dal subappaltatore o dal fornitore, informandone
l'impresa affidataria.
1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o
al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e
1-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non
contestate.
1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis
e dei contributi di cui al comma 1-ter da erogare a
ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con
posa in opera e' indicato nello stato di avanzamento dei
lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione e'
condizionata al rispetto della normativa in merito alla
iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo
5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
1-sexies. I contributi gia' concessi ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo
d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non sono
recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze
abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la
ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere
all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unita'
immobiliare oggetto del contributo a soggetti
temporaneamente privi di abitazione per effetto degli
eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli
stessi beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di
locazione a canone concordato ad altri soggetti, come
previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo
d'intesa.
1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e
non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in
quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi
all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei
relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti
gia' prodotti da provvedimenti di recupero di somme
indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla
presente.
1-octies. L'iscrizione a ruolo e' eseguita dai
presidenti delle regioni, in qualita' di commissari
delegati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero, quali soggetti
incaricati dai commissari delegati all'espletamento
dell'istruttoria delle domande di contributo e alla
relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i
provvedimenti di cui al comma 1-septies.
1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e
non dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi
1-septies e 1-octies, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per
la ricostruzione di cui all'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle
contabilita' speciali intestate ai presidenti delle
regioni.
1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in
sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e' consentito solo all'interno
dello stesso comune.
1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo
complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per
cento e' riservato agli interventi di cui al comma 1»."
 
Art. 43

Ulteriore proroga della sospensione
e rateizzazione tributi sospesi

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del «30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».
a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017».
c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «febbraio 2018»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.».
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.»
4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti» sono sostituite dalle seguenti «entro il 16 dicembre 2017» e dopo le parole «pagamento dei tributi» sono aggiunte le seguenti «oggetto di sospensione».
5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, e' prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «gennaio 2017,» sono inserite le seguenti: «nonche' le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, dall'art. 43-quater e dall'art. 45 della presente
legge:
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a
quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo
restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il
mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti
residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire
dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati
entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b) (abrogata)
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di
cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti
che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema
sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di
attivita' zootecniche e del settore alimentare coinvolti
negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare
le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle
imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla
fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
decreto.
1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al
fine di superare le difficolta' che si possono verificare
per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle
ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto
a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26
ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa
nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non
trovano applicazione le sanzioni amministrative per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo
tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di
forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice
civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa
bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale
dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1
e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli
adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono
differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2018, esclusivamente
per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle
istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di
quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze
commissariali, produce i medesimi effetti della
registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al
rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e
ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in
data anteriore all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020,
compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle
misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di
mancato adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n.
640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La
dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del
citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con
riferimento alle produzioni con metodo biologico,
autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste
dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la
Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese
dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria,
Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende
oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30
novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione
dei termini relativi agli adempimenti e versamenti
tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai
soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei
Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non
ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa
luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi
sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis,
10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti
diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16
febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati
dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. Il
versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma
1-bis del presente articolo puo' essere disciplinato,
subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita'
di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il
30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-bis. La ripresa dei versamenti del canone di
abbonamento alla televisione ad uso privato di cui
all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con le modalita' di
cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento
sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun
apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero
secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal
citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi
10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio
2018.
12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito
dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad
un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica
entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma
12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017,
ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni
interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017
al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma
12-bis, inviando apposita attestazione del versamento
effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il
termine del 31 dicembre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente
nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero
nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non
si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante
rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli
oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53
milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente
comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici
di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione
della posizione individuale maturata di cui all'articolo
11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione
ad una forma pensionistica complementare, secondo le
modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di
ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il
periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24
agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e
dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016
ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da
professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o
differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al predetto fondo.»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 (165) i termini riferiti ai rapporti
interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto
2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in
vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,
ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su
altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di
formazione degli operatori del settore dilettantistico
circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine
alla dotazione e all'impiego da parte delle societa'
sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi,
adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e'
sospesa fino alla data del 30 giugno 2017."
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali
01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-quater sono aggiunti
i seguenti:
«2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni
individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle autorita' competenti la mancata presentazione della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3
e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017,
qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per
la citata comunicazione non risultino piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma
obbligati alla presentazione del modello unico di
dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori
colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il
termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e'
prorogato al 31 dicembre 2017».
1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da
parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire
dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti
comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino
al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al
18 dicembre 2016»;
2) la lettera b) e' abrogata;
3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono
sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I
sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio
fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni
di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute
alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30
novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte
sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si
applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23,
24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si
fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»;
c) al comma 2, le parole: «, della telefonia e della
radiotelevisione pubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«e della telefonia,»;
c-bis) al comma 7, le parole: «dell'imposta di bollo
per le istanze presentate alla pubblica amministrazione
fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente
per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle
istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di
quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze
commissariali, produce i medesimi effetti della
registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al
rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e
ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in
data anteriore all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8»;
d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
e) al comma 11:
1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le
seguenti: «1-bis,»;
2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017
senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento
delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo puo' essere disciplinato,
subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita'
di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il
30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica» ;
f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis.
La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma
153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in
cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica
non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone di
abbonamento alla televisione ad uso privato non e' dovuto
per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di
dicembre 2017»;
g-bis) al comma 16, le parole: «28 febbraio 2017»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017»
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le attivita' esecutive da parte degli agenti della
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017
fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei
versamenti tributari previste dall'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione.
3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di
sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli
esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i
predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4
alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello
Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di
cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale
obbligo, i medesimi soggetti possono altresi' richiedere,
fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di
euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione
del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati,
nonche' le spese strettamente necessarie alla loro
gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui
al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il
credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero puo' essere ceduto
secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a
partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque
anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti
per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con
riferimento al 31 dicembre 2018.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di
ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo
di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e' assistito
dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti
i tempi e le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle
entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati
relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo,
nonche' quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,
l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai
soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto ai
soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei
limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la
verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti
di Stato.
10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile
2017»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»;
c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo».
10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si
interpreta nel senso che ai fini della definizione
agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato
articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente
previdenziale.
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa,
derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e
seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti
fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria
centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle
somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei
Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di
euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla
Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo
pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro
per il 2018.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a
20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di
euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
e, per la compensazione in termini di solo indebitamento
netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per
l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80
milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per
l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a
0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a
20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a
10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di
euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno
2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21
milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per
l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.
14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali per
l'esercizio 2017».
15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di
cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad
apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire
il reintegro del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in
misura corrispondente alla differenza tra la spesa
autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
anche in conto residui."
- Si riporta il testo vigente del comma 430
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
" 430. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal
differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi,
disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio
2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per
l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al
relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135."
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 recante "Regolamento
recante norme regolamentari in materia di revisioni
periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati
con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al
trasporto di persone" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21
dicembre 2015, n. 296.
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 15
del citato decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo
delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche
1. - 3. Omissis
4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute
nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonche' le imprese
agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate
e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di
aprile 2017 e che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4-bis. - 4-quater. Omissis
5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai
termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al
medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero, per le imprese
agricole che hanno subito danni dalle gelate e dalle
brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017,
entro il 30 agosto 2017.
Omissis."
 
Art. 43-bis

Assegnazione di spazi finanziari

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli allegati 1, 2 e
2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR) ;
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG)."
"Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016 (Art. 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG)."
"Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10
della citata legge n. 243 del 2012:
"Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali
1. - 3.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 470 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1 - Comma 470
470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web, appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai
sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il
successivo 30 aprile e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano,
nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole
disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato."
- Per il testo modificato del comma 492 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 25.
 
Art. 43-ter

Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonche' di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con le modalita' di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Omissis
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla
ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e
dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5,
sono alternativamente concessi, su apposita domanda del
soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite
massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016."
 
Art. 43-quater
Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i
contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire
dal 24 agosto 2016

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficolta' che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Riferimenti normativi

- Per il testo modificato dell'articolo 48 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 43.
 
Art. 44

Proroga incentivi

1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018».
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-quater del
citato decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18-quater. Credito d'imposta per investimenti
nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici
1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24
agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito nella misura del 25
per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le
medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo
economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307."

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 20-bis
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 20-bis. Interventi volti alla ripresa economica
1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle
imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche'
delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come
definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle
pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono
ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente
decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018, sono
concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che
le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli
eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato
sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione
e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto
delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare,
nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo
comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Alla concessione dei
contributi provvedono i vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190."
- Per il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del
citato decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 43-ter.
 
Art. 45

Compensazione perdita gettito TARI

1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

Riferimenti normativi

- Per il testo modificato dell'articolo 48 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 43.
 
Art. 45-bis

Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento
del Fondo di solidarieta' comunale 2017

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidita' dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

Riferimenti normativi

- Per il testo degli allegati 1, 2 e 2-bis al citato
decreto-legge n. 189 del 2016 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 43-bis.
- Si riporta il testo del comma 380-ter dell'articolo 1
della citata legge n. 228 del 2012:
"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
380, a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui
al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di
euro. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e'
assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'
versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari
importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al
bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di
solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno 2016, la
dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta
in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui. Con la
legge di assestamento o con appositi decreti di variazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le variazioni compensative in aumento o in diminuzione
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale
propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare
il processo di riordino e semplificazione degli enti
territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale,
non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014, e' destinata ad incrementare il contributo spettante
alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di
euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di
fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per
l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile
per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e
successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di
riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche
conto, per i singoli comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) puo' essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di
spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al
bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio."
 
Art. 46

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Riferimenti normativi

- Per il testo degli allegati 1, 2 e 2-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 43-bis.
- La citata legge n. 296 del 2006 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012:
"Art. 37 Finanziamento delle agevolazioni in favore
delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
coesione nonche' la destinazione di risorse proprie
regionali possono prevedere il finanziamento delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d)
del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
di micro e piccola dimensione localizzate o che si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al
comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE
n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate
ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui
all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del
2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo
«Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui
all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui
all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia'
avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
autovetture e abbiano registrato un numero di addetti,
precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di
cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n.
296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta
municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del
comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini
di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si
applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi
di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato
ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse
effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di
spesa."
 
Art. 46-bis
Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi
calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i seguenti:
«428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalita' e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze».
 
Art. 46-ter
Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 205
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale):
"Art. 205 (Misure per incrementare la raccolta
differenziata)
1. - 3-bis Omissis
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come
riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.
Il grado di efficienza della RD e' calcolato annualmente
sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
Omissis."
- Per il testo degli allegati 1 e 2 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 43-bis.
- Per il testo dei commi 24 e seguenti dell'articolo 3
della citata legge n. 549 del 1996 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 9-bis.
 
Art. 46-quater

Incentivi per l'acquisto di case antisismiche

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita' immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2017.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28
aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione
di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2016, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1."
- Per il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 3.
- Per il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
 
Art. 46-quinquies
Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e
dei comuni del cratere

1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e' riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici puo' essere altresi' potenziata con un'unita' di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale e' corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 3 e 6 dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
(Misure urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione
1. - 2. Omissis
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. - 5. Omissis
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
Omissis."
- Il citato decreto-legge n. 83 del 2012 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura anche in aree e unita' organizzative con
propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di
competenza. Il trattamento economico del personale della
struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico di provenienza risulti complessivamente
inferiore.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziali non generale. Le
duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2
sono individuate:
a) nella misura massima di cento unita' tra il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra
il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere, istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente
lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio
2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse
rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario
per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
comando di cui al primo periodo, attingendo dalle
graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter,
commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita'
fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al
citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997,
senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato
il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si
intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
di disponibilita' da parte degli interessati che prendono
servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico
della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene
corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, compresa l'indennita'
di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti
inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al personale di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito, nelle more della definizione di appositi
accordi nell'ambito della contrattazione integrativa
decentrata, un incremento fino al 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino
al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto
dei risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano
anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici
speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il
Commissario straordinario puo' stipulare apposite
convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106."
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1. - 5-ter. Omissis
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis."
 
Art. 46-sexies
Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 445 a 453
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri
storici, e' istituita una zona franca ai sensi dei commi
340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende
i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso,
Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco
e Suzzara.
446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi da 445 a 453 le imprese localizzate all'interno della
zona franca di cui al comma 445 con le seguenti
caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi
di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere
avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e
un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai settori di attivita' individuati dai
codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione
dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal
decreto di cui al comma 453, purche' la data di
costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre
2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona
franca, ai sensi di quanto previsto al comma 448;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali.
447. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare
delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono
concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da
445 a 453, i soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e
446 devono avere la sede principale o l'unita' locale
all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le
procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di
cui al comma 447.
449. Il rispetto di quanto previsto al comma 448 e'
attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono
beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonche' del limite
previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al
comma 452, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza
dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo
d'imposta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attivita'
economica.
451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse
esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
452. Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'
incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al
relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi
da 445 a 452, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22-bis
del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 22-bis Risorse destinate alle zone franche urbane
1. Per gli interventi in favore delle zone franche
urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone
franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio
2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo
"Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa,
istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il
2016.
Omissis."
- Per il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
 
Art. 46-septies

Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;
b) al comma 531, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017»;
c) al comma 532, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 530, 531 e 532
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 -
530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli
esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto
ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare mensilmente il finanziamento della spesa
sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore
della presente legge a valere sulle somme della
compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i
medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi
alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA. Dette
somme sono compensate con la cancellazione di una
corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a
tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016."
531. Alle sistemazioni contabili derivanti
dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
Le relative registrazioni contabili sono riportate nel
rendiconto generale dello Stato per l'esercizio2017."
532. Le sistemazioni contabili derivanti
dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono
registrate dalle regioni nelle scritture contabili
dell'esercizio 2017."
 
Art. 46-octies
Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile,» sono inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta' europeo,» e le parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 500 milioni di euro»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-ter del citato
decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 20-ter. Disposizioni finanziarie
1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione
degli interventi a favore delle aree del centro Italia
colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi
dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta' di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal
regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, attestante le esigenze di cassa
derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento
degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di
solidarieta' europeo, dispone le occorrenti anticipazioni
di risorse, fino a 500 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi
del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del
Fondo di solidarieta' per il sisma del centro Italia.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018,
la situazione delle spese sostenute per realizzare gli
interventi a favore delle aree del centro Italia colpite
dal sisma."
 
Art. 46-novies
Incremento del contingente di personale delle Forze armate da
destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, dal 1º maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 377 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1 - Comma 377
377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della
criminalita' e del terrorismo e alle ulteriori esigenze
connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette
maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di
personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica
destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al
comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al
comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102."
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Omissis
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
Omissis."
- Per il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 3.
 
Art. 47

Interventi per il trasporto ferroviario

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e' individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilita' dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettivita' della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.
4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresi' concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la singola regione interessata e in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138T.
6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi piu' aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.
7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite al patrimonio della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della societa', esclusivamente a copertura delle passivita', anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218, ivi compreso il trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza, in capo alla medesima societa', di qualita' industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e del servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della societa'».
8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonche' di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea.
9. Nelle more del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attivita' propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera e' monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
10. Al fine di promuovere, in applicazione del regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, puo' essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorita' di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attivita' della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato unicamente alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresi' essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Riferimenti normativi

- La Deliberazione del CIPE 14 marzo 2003 n. 10 recante
"Programma delle opere strategiche - Programma "Grandi
stazioni", legge n. 443/2001" e' pubblicata nella GU n. 161
del 14-7-2003- Suppl. Ordinario n.109.
- La Deliberazione del CIPE 25 luglio 2003, n. 63
recante "Primo programma delle opere strategiche - Legge n.
443/2001. Rideterminazione quote dei limiti di impegno
precedenti. Assegnazioni e indicazioni di ordine
procedurale e finanziario" e' pubblicata nella GU n. 248
del 24-10-2003.
- La Deliberazione del CIPE 6 aprile 2006, n. 129
recante "Primo programma delle infrastrutture strategiche
(legge n. 443/2001) - Programma «Grandi stazioni» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 253 del 30 Ottobre
2006.
- La Deliberazione del CIPE 22 luglio 2010, n. 61
recante "1° Programma delle infrastrutture strategiche
(legge n. 443/2001). Esame situazione interventi programma
«Grandi Stazioni» opere complementari" e' pubblicata nella
G.U. n. 43 del 22 febbraio 2011.
- La Deliberazione del CIPE 20 gennaio 2012, n. 2
recante "Programma delle infrastrutture strategiche (Legge
n. 443/2001). Interventi programma "Grandi Stazioni".
Varianti ai progetti definiti delle opere complementari
delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n.
105.
- La Deliberazione del CIPE 23 marzo 2012, n. 20
recante "PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE
N. 443/2001). INTERVENTI PROGRAMMA "GRANDI STAZIONI" OPERE
COMPLEMENTARI DELLA STAZIONE DI BARI CENTRALE: APPROVAZIONE
VARIANTE" e' pubblicata nella G.U. n. 150 del 29 giugno
2012.
- Si riporta il testo del comma 867 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"867. In considerazione della grave situazione
finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' disposto il commissariamento della suddetta
societa' e sono nominati il commissario ed eventuali
sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta
giorni (236) dal suo insediamento, a predisporre un piano
industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la
riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario e'
incaricato altresi' di predisporre e presentare al socio
unico, nel predetto termine di novanta giorni, una
dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito
web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
sito web della medesima societa' nonche' in quello
dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della regione
Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale
della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la
grave situazione finanziaria della medesima societa', anche
al fine di consentire al socio unico di valutare le
condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilita'
ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il
commissario, a seguito della ricognizione contabile,
provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione
al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad
attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del
commissario, la societa' puo', altresi', essere trasferita
o alienata secondo criteri e modalita' individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016.
Le relative risorse sono trasferite al patrimonio della
societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici
S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di
risanamento della societa', esclusivamente a copertura
delle passivita', anche pregresse, e delle esigenze
finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli
atti, i provvedimenti e le operazioni gia' realizzati ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218, ivi compreso il
trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della
riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel
settore e in ragione della sussistenza, in capo alla
medesima societa', di qualita' industriali e patrimoniali
tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e del
servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo
decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione
dello squilibrio patrimoniale della societa'."
- Si riporta il testo dei commi 232 e 233 dell'articolo
2 della citata legge n. 191 del 2009:
"232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori
deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa
risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa
anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato
finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i
quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo,
il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare
l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria,
le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i
successivi lotti costruttivi fino al completamento delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma."
- La legge 5 gennaio 2017, n. 1 recante "Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio
dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24
febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato,
fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei
contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2017, n. 9.
- Si riporta il testo del comma 208 dell'articolo 1
della citata legge n. 228 del 2012:
"208. Per il finanziamento di studi, progetti,
attivita' e lavori preliminari nonche' lavori definitivi
della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100
milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per
l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016
al 2029."
- Per il riferimento al citato decreto legislativo n.
229 del 2011 si vedano i riferimenti normativi all'art.
41-bis.
- Il Regolamento (UE) n. 1304/2014 del 26/11/2014
relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il
sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la
decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 356.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 193 del 2016:
"Art. 10. Finanziamento di investimenti per la rete
ferroviaria
1. E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per
l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento
della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno
2018 per il finanziamento di interventi relativi alla
"Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge", ivi
compresi quelli previsti nella parte programmatica del
contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI)
Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto
2016, si e' espresso favorevolmente e che e'
contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui
al periodo precedente e' immediatamente efficace per
l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono
recepiti nel successivo contratto di programma - Parte
investimenti 2017-2021.
Omissis."
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/429 della
Commissione del 13/03/2015 recante le modalita' di
applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli
effetti acustici e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 marzo
2015, n. L 70.
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
"Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.
138T del 31 ottobre 2000 (Concessione per la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale":
"
- Si riporta il testo del comma 294 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che
derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse
destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore
del trasporto di merci su ferro non possono essere
superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che provvede a destinarle alla compensazione
degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci,
dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo
dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per
l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli
transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle
regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta
compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte
servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il
contributo di cui al presente comma e con le risorse
stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle
misure di cui al presente comma."
- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 11
del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Misure
urgenti per interventi nel territorio):
"Art. 11. Spazi finanziari per interventi nel settore
delle linee metropolitane
1. - 2-bis Omissis
2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle
imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi
quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e
ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto
ferroviario, con esclusione di ogni altra modalita' di
trasporto concorrente piu' inquinante, per l'effettuazione
di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri,
aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo,
Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione e'
determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle
imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.
Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi
del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei
limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di
un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i
trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura
ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di
2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei
minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita'
stradale, e' ripartito fra le imprese aventi diritto in
maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle
misure di cui al presente comma.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale):
"Art. 18 Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero
prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte
dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita
dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita' marittime e portuali
collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine
ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4,
comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali
relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita'
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al
comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto
concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale."
- Il capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie) comprende gli articoli da 4 a 7:
"Capo II
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Art. 4. Istituzione e ordinamento.
1. E' istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie definita alla
lettera g) dell'articolo 3, di seguito denominata Agenzia,
con compiti di garanzia della sicurezza del sistema
ferroviario nazionale.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa
previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per
l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto
previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo
quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Per le
infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di
Autorita' preposta alla sicurezza di cui al capo IV della
direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite
convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per
la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito
organismo binazionale.
3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di
personalita' giuridica ed autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed
opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della
direttiva 2004/49/CE.
4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di
vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente
relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta ai sensi
dell'articolo 7 del presente decreto. Per l'esercizio della
funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il
direttore e' scelto fra personalita' con comprovata
esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato
direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
quattro dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato
direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei
revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in
carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I
componenti del collegio sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al
Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo
organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di
trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze
degli organi di direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8,
nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato
comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel
limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico
stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella
materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
presente decreto e gia' esercitate dal Ministero dei
trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto,
e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6
del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e'
assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di
duecentocinque unita' di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli
del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente
di provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con
personale tecnico, avente riconosciute capacita' e
competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A.
e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con
procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che
non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A.,
dall'Agenzia.
9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da
individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia'
utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo,
per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa'
vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle
eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede
dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con
provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro
dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione
dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle
effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che
accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti
collocazione professionale equivalente a quella ricoperta
nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
mantenimento del trattamento economico di provenienza
mediante assegno ad personam non riassorbibile e non
rivalutabile.
12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva
diversa disposizione recata del presente decreto
legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale
di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
normativa vigente in materia; tale personale puo' essere
assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove
dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia
del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e'
ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del
predetto Ministero.
Art. 5. Principi che regolano l'attivita' dell'Agenzia.
1. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia.
2. L'Agenzia e' indipendente sul piano organizzativo,
giuridico e decisionale da qualsiasi Impresa ferroviaria,
Gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la
certificazione e ente appaltante.
3. L'Agenzia puo' costituire o partecipare a societa'
esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai
compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia stessa; in
particolare puo' promuovere la costituzione di un organismo
notificato in forma di societa' di diritto privato, con la
garanzia per l'indipendenza di giudizio e l'autonomia
operativa dei lavoratori. I proventi delle attivita' svolte
dalle societa' sono devoluti, per quanto non indispensabili
per investimenti e sviluppo, all'Agenzia da utilizzare per
i suoi fini istituzionali. L'Agenzia concorre alla
copertura di eventuali perdite subite dalla stessa societa'
attraverso i propri fondi, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato.
4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita' del
funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del
controllo dei rischi che ne derivano incomba sui gestori
dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie,
obbligandoli a mettere in atto le necessarie misure di
controllo del rischio, ove appropriato cooperando
reciprocamente, ad applicare le norme e gli standard di
sicurezza nazionali e ad istituire i Sistemi di gestione
della sicurezza.
5. Con separati decreti legislativi, adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25
gennaio 2006, n. 29, sono individuate le sanzioni per i
gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e
per gli operatori del settore nei casi di inosservanza
delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia, adottando
le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di
sicurezza impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza.
6. L'Agenzia, nell'elaborare il quadro normativo
nazionale, consulta tutti i soggetti interessati, compresi
i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i
fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli
utenti e i rappresentanti del personale.
7. L'Agenzia ha la facolta' di condurre le ispezioni e
le indagini che dovesse ritenere necessarie per
l'assolvimento dei propri compiti e puo' in ogni caso
accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali,
agli impianti e alle attrezzature dei gestori
dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
8. Il Ministro dei trasporti disciplina, con proprio
decreto, il rilascio al personale dell'Agenzia di un
documento che garantisce l'accesso incondizionato
all'infrastruttura, agli impianti, al materiale rotabile
anche durante l'esercizio a fini ispettivi. Detto documento
non costituisce titolo di viaggio e deve essere utilizzato
durante le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie
dal personale dell'Agenzia.
9. L'Agenzia collabora con le altre Autorita' nazionali
della Comunita' europea preposte alla sicurezza al fine di
armonizzare i criteri decisionali per coordinare la
certificazione della sicurezza delle Imprese Ferroviarie
che hanno ottenuto linee internazionali ed e' assistita
dall'ERA.
10. L'Agenzia svolge i propri compiti in modo aperto
non discriminatorio e trasparente. In particolare essa
acquisisce il parere di tutte le parti e motiva le proprie
decisioni.
11. L'Agenzia risponde prontamente alle domande,
comunica le proprie richieste di informazione senza indugio
ed adotta le sue decisioni nei quattro mesi successivi alla
fornitura di tutte le informazioni richieste.
12. L'Agenzia indirizza il miglioramento della
sicurezza del sistema ferroviario nazionale tenendo conto
in modo organico dell'integrazione di tutti i sottosistemi
coinvolti nella realizzazione e nella gestione della
sicurezza ferroviaria.
Art. 6. Compiti dell'Agenzia.
1. L'Agenzia e' preposta alla sicurezza del sistema
ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i
compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE
con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta,
in conformita' con le disposizioni comunitarie e con quelle
assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle
ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i
criteri necessari per la sicurezza della circolazione
ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti
compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di
sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare
anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle
Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di
sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le
disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese
ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale
di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la
ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla
lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di
natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a
norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre
2010, n. 191;
e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e
prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla
manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema
ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti
essenziali;
f) verificare che i componenti di interoperabilita'
siano conformi ai requisiti essenziali a norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.
191;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale
rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale
nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di
una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle
dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di
omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un
prodotto generico, di un'applicazione generica o di un
componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal
gestore dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i
pertinenti elementi che compongono i certificati di
sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a
norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano
soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino
conformemente ai requisiti del diritto comunitario o
nazionale;
l) assicurare che i veicoli siano debitamente
immatricolati nel RIN e che nei registri
dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in
materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di
immatricolazione nazionale del materiale rotabile
autorizzato ad essere messo in servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca,
approfondimento in materia di sicurezza del trasporto
ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle
indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere
attivita' di consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a
problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od
autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle
imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia
di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e
procedure necessarie ed utili al perseguimento della
sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni,
con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di
obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di
sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione
delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in
vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e
monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria
europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza
per i processi di omologazione;
r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di
particolari categorie di veicoli che circolano sulla
infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del
presente decreto, compresi i veicoli storici.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere
trasferite o appaltate ad alcun gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di
Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri
organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti
rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche
preposte alla regolazione economica del settore.
Art. 7. Relazioni annuali.
1. L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette entro il
30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle
infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea la
relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene informazioni
circa:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa
una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I;
b) le modifiche sostanziali apportate alle norme
nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;
c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e
dell'autorizzazione di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita nella
supervisione dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura
e delle Imprese ferroviarie;
d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-bis,
comma 7.
3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello
stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di
sicurezza e definisce se necessario, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle
indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al
raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di
ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo
sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al
periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26 del
citato decreto legislativo n. 162 del 2007:
"Art. 26. Risorse dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria.
1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4
si provvede nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene
alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro
annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto
trasferimento da parte dello Stato e destinate
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.
Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo
stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia
e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo
1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai
proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette
di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16,
paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli
introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia.
Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con
destinazione all'implementazione delle attivita' e delle
dotazioni istituzionali;
c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla
rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a
RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene
incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza
delle ferrovie."
 
Art. 47-bis

Disposizioni in materia di trasporto su strada

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
b) prospetti di paga»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».
3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose»;
b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: «contenitori o casse mobili di tipo unificato» sono inserite le seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale»;
c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite»;
d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;
e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e scarico di merci,».
4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. E' altresi' incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma-parte investimenti tra la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine e' autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (Attuazione
della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Obblighi amministrativi
1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha
l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del
giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare
tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La
comunicazione preventiva di distacco deve contenere le
seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalita' e domicilio eletto del referente di cui
al comma 3, lettera b);
h) generalita' del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di somministrazione, in caso
di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia
richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come
individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione
preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo,
copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal
conducente distaccato in territorio italiano per conto
della stessa impresa di autotrasporto indicata nella
medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda
in euro del conducente distaccato e le modalita' di
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da
questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di
distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta
a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della
medesima comunicazione deve essere conservata dal referente
designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del
comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli
organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, verificano la presenza a bordo del mezzo della
documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le
informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
b) prospetti di paga.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono definite le
modalita' delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni
dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo
di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua
italiana, il contratto di lavoro o altro documento
contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti
paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la
durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione
comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del
rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il
certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato in
Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.
In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera
il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario
della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del
presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il
periodo del distacco, un referente con poteri di
rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali
interessate a promuovere la negoziazione collettiva di
secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso
di richiesta motivata delle parti sociali."
"Art. 12. Sanzioni
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni
lavoratore interessato.
1-bis. Chiunque circola senza la documentazione
prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater,
ovvero circola con documentazione non conforme alle
predette disposizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non
possono essere superiori a 150.000 euro."
- Si riporta il testo del comma 651 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"651. A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo
sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti
che esercitano la propria attivita' con veicoli a cui si
applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati
con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita' in
servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni
annui, e' riconosciuto, a domanda, l'esonero dai
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di
quanto stabilito dal presente comma. Tale esonero e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013. A tal fine e' autorizzata la spesa di 65,5
milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018.
L'esonero contributivo di cui al primo periodo e'
riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande; nel caso di
insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla
durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori
entrate, valutate con riferimento alla durata
dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia
e delle finanze."
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, 10,
comma 3, 158, comma 2, 180, comma 4, 201, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza
del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di
categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
Omissis."
"Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalita'
1. - 2-bis. Omissis
3. E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente
oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria
di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente
oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero
autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente
dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte
di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero
autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato allorche' trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino
rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di
trasporto intermodale, per cui vengano superate le
dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera
n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art.
62;
f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e
fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al
trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
Omissis."
"Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati
e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree
di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta
dei veicoli elettrici in ricarica.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a
due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il
carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e
lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
Omissis."

"Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di
guida
1. - 3.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e
i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio
pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a
locazione senza conducente la carta di circolazione puo'
essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo.
Omissis."
"Art. 201 Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis,
la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione puo' essere effettuata agli
stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli
l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in
cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione
sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il
verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni
dall'accertamento della violazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a
distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati
ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o
della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate
attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma
133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,
193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40
(Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto):
"2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto.
1. - 2. Omissis
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
Omissis."
- Si riporta il testo dei commi 103 e 106 dell'articolo
1 della citata legge n. 266 del 2005:
"103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005a
titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilita' civile per i
danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore
adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. 23
marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º
aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun
veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei
versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in
tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle
entrate, provvede a riversare sulla contabilita' speciale
1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni
effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a
111."
"106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui
ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l'anno 2006."
- Si riporta il testo dei commi 647 e 648 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190."
- Per il testo del comma 294 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e del comma 2-ter
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 185 del 2015
si vedano i riferimenti normativi all'art. 47.
 
Art. 48
Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta
all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale

1. I bacini di mobilita' per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni, sentite le citta' metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilita' rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilita' urbana sostenibile.
2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono societa' interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non e' ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.
3. La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilita' in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalita' di trasporto che intende soddisfare, che e' eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche' delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori gia' attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le regioni hanno la facolta' di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.
4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilita' in piu' lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorita' puo' prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.
5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilita' e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadra' tra la predetta data e l'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo.
6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: «a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonche'»;
b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le altre attivita'.».
7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'Autorita' di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:
a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilita' di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra piu' lotti di gara;
b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneita' economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche' dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;
d) in alternativa a quanto previsto sulla proprieta' dei beni strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprieta' dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.
8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformita' alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformita' alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione e' pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.
11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata e' annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validita' al momento dell'accertamento.
12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Al fine di assicurare il piu' efficace contrasto dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attivita' di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identita', nonche' tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualita' di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
Il Ministero dell'interno puo' mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.».
12-bis. Al fine di verificare la qualita' dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorita' di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorita' di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticita' denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attivita', fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.
12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamita' naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso e' pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui e' stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento e' pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalita' determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso e' corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.
13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalita' agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 300 dell'articolo 1 della citata
legge n. 244 del 2007 e' riportato nei riferimenti all'art.
27.
- La legge 16 aprile 1973, n. 171 recante "Interventi
per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 8 maggio 1973, n. 117.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 37 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. - 1-ter. Omissis
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 422 del 1997:
"Art. 18. Organizzazione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in
qualsiasi forma affidati, e' regolato, a norma
dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata
non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a
principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi
anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici
di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con
regolamento dei competenti enti locali. Al fine di
garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli
investimenti e del personale, i contratti di servizio
relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
ferroviario comunque affidati hanno durata minima non
inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.
1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario,
qualora debbano essere svolti anche sulla rete
infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai
soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita
licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le
procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188
del 2003.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli
assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto
regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le
regioni e gli enti locali si attengono ai principi
dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta
del gestore del servizio sulla base degli elementi del
contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta
abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada. Le
societa', nonche' le loro controllanti, collegate e
controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie
di affidamenti non conformi al combinato disposto degli
articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3
dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura
per l'affidamento dei servizi, anche se gia' avviata.
L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del
servizio oggetto di procedura concorsuale. La gara e'
aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
e di prestazione del servizio, nonche' dei piani di
sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
che della fissazione di un coefficiente minimo di
utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle
singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale
per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi'
assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la
disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
b)
c)
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del
contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto
medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in
caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore
all'impresa subentrante dei beni essenziali per
l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1,
comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che,
oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre
attivita';
g) la determinazione delle tariffe del servizio in
analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481;
g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico
ferroviario, la definizione di meccanismi certi e
trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in
coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga
conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella
prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma
5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del
recupero di produttivita' e della qualita' del servizio
reso.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive
competenze, incentivano il riassetto organizzativo e
attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la
trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societa'
di capitali, ovvero in cooperative a responsabilita'
limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale
frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o
di gestione. Di tali societa', l'ente titolare del servizio
puo' restare socio unico per un periodo non superiore a due
anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non
avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il
presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso
di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del relativo servizio mediante le procedure
concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007 , nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera
a).
3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono
disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il
termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis,
soddisfino una delle seguenti condizioni: (38)
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali,
sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza
pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del
capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per
cento dei servizi eserciti a societa' di capitali, anche
consortili, nonche' a cooperative e consorzi, purche' non
partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa'
consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di societa' consortile devono
operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e
3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
possono continuare ad essere prestati dagli attuali
esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti
locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
pubblico gia' in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo
da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il
sistema delle compensazioni economiche di cui al
regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno
1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli
effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi
periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli
indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
qualita' dell'informazione resa all'utenza e
dell'accessibilita' ai servizi in termini di frequenza,
velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
b) al miglioramento del servizio sul piano della
sostenibilita' ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di
competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le
diverse modalita' di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei
servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad
evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, una quota di almeno
il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a
societa', purche' non partecipate dalle medesime regioni o
dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore
proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
evidenza pubblica attivate sul resto del territorio
nazionale per l'affidamento di servizi."
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 71. La prevenzione e l'accertamento delle
infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di
cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi
verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e
guardie della specialita' polizia ferroviaria del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' agli altri
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei
commi primo e secondo dell'art. 221 C.P.P.
In assenza dei soggetti sopraindicati il personale
addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione
delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti
ed alle relative verbalizzazioni.
Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in
aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la
constatazione e la relativa verbalizzazione delle
infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei
passaggi a livello.
Per la legalita' dei verbali, il personale delle
ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di
legge.
Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei
servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari
della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonche' ai funzionari
dei competenti organi delle regioni e degli enti locali
territoriali secondo le rispettive attribuzioni.
Al fine di assicurare il piu' efficace contrasto
dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di
trasporto pubblico possono affidare le attivita' di
prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni
alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti
agli organici del gestore medesimo, qualificabili come
agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere
appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico
che mantiene comunque la responsabilita' del corretto
svolgimento dell'attivita' di verifica e che ha l'obbligo
di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza.
Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti
accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento
rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli
previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, compresi quelli necessari per l'identificazione del
trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere
l'esibizione di valido documento di identita' nonche' tutte
le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione
II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti
del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualita' di
pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono
accertare e contestare anche le altre violazioni in materia
di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le
quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione
amministrativa.
Il Ministero dell'interno puo' mettere a disposizione
agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia
giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti
accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei
costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi
di tempo non superiori ai trentasei mesi."
- Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativo ai
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007,
n. L 315.
- Il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169
recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2014, n. 271.
 
Art. 49

Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa'

1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale e' realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche' l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi 7 e 8, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della societa' e' oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: «successive modifiche» le parole: «dello statuto o» sono soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 e' abrogato.
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalita' ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Societa' stessa, nonche' apposito preventivo parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalita' di cui al comma 7. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 5 e' abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15% delle medesime risorse, a svolgere attivita' di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo le modalita' previste per il «Fondo Unico ANAS», come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nell'ambito delle attivita' di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la societa' ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneita' statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari.
12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 2343,
2343-ter, 2343-quater, 2441 del codice civile:
"Art. 2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare
la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale
nel cui circondario ha sede la societa', contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri
di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo
64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa';
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346,
che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci."
"Art. 2343-ter. Conferimento di beni in natura o
crediti senza relazione di stima.
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di
strumenti del mercato monetario non e' richiesta la
relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il
valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o
inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi
precedenti il conferimento.
Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma,
non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia
pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio
precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione
legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento,
ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad
una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e
conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti
per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a
condizione che essa provenga da un esperto indipendente da
chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che
esercitano individualmente o congiuntamente il controllo
sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato
di adeguata e comprovata professionalita'.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e
secondo comma presenta la documentazione dalla quale
risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma,
delle condizioni ivi indicate. La documentazione e'
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde
dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera
a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea,"
"Art. 2343-quater. Fatti eccezionali o rilevanti che
incidono sulla valutazione.
Gli amministratori verificano, nel termine di trenta
giorni dalla iscrizione della societa', se, nel periodo
successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo
comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso
sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del
mercato monetario conferiti in modo tale da modificare
sensibilmente il valore di tali beni alla data di
iscrizione della societa' nel registro delle imprese,
comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o
strumenti non e' piu' liquido. Gli amministratori
verificano altresi' nel medesimo termine se,
successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce
il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di
cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati
fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il
valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di
iscrizione della societa' nel registro delle imprese,
nonche' i requisiti di professionalita' ed indipendenza
dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo
2343-ter, secondo comma, lettera b).
Qualora gli amministratori ritengano che siano
intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano
non idonei i requisiti di professionalita' e indipendenza
dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo
2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su
iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.
Fuori dai casi di cui al secondo comma, e' depositata
per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo
termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli
amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per
i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui
all'articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale
valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a
quello loro attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti
eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di
cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneita' dei requisiti di
professionalita' e indipendenza dell'esperto di cui
all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono
inalienabili e devono restare depositate presso la
societa'."
"Art. 2441. Diritto di opzione.
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno
cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia'
stati integralmente venduti.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo
comma, devono restare depositati nella sede della societa'
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e
finche' questa non abbia deliberato; i soci possono
prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio
netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della societa' o di societa' che la controllano
o che sono da essa controllate."
- Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata
quinquennale e riguarda le attivita' di costruzione,
manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale
non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
il territorio nazionale. Il contratto di programma
definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano
pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla
rete stradale. Il contratto di programma stabilisce,
altresi', gli standard qualitativi e le priorita', il
cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e
le modalita' di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di
programma e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene
agli aspetti finanziari."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
(Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. ANAS.
1. - 3. Omissis
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello
statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine,
e' approvato lo schema della convenzione di concessione.
Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali
successive modifiche della convenzione di concessione anche
tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e
tecniche della rete stradale, nonche' i relativi contratti
di servizio.
5. Omissis
6. (abrogato)
Omissis."
- Si riporta il testo degli articoli 205 e 208 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 205 Accordo bonario per i lavori
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con
esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III,
affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito
all'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il
15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte
le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo' essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva,
non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di
verifica di conformita' o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiva l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione
al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una
propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta
l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 209, comma 16. La proposta e' formulata
dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e'
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP,
verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali
altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta
di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di
accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso giudiziario
entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza."
"Art. 208 Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all'azione
giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o
rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro
in caso di lavori pubblici, e' acquisito il parere
dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di
amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla
struttura, o del funzionario piu' elevato in grado
competente per il contenzioso, ove non esistente il legale
interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente,
sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti."
- Si riporta il testo dei commi 506 e 869 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"506. Il versamento al capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a
seguito dell'applicazione delle norme che prevedono
riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle societa' e' da
intendersi come versamento da effettuare in sede di
distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio
di riferimento la societa' abbia conseguito un utile e nei
limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini
di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri
dell'azionista deliberano, in presenza di utili di
esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno
corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella
relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore
qualora l'utile distribuibile non risulti capiente."
"869. Le risorse del fondo di cui al comma 868
confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa,
in quanto societa' a totale partecipazione pubblica, entro
il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle
previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono
utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni
relative ai quadri economici delle opere previste e
finanziate nel contratto di programma - parte investimenti
di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento
del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse
sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con
specifica indicazione degli stati di avanzamento delle
opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla
relazione di cui al comma 871 del presente articolo. Il
bilancio annuale dell'ANAS Spa da' evidenza della gestione
del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma, anche al fine
di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e
controllo, anche di carattere preventivo, da parte
dell'amministrazione."
- Si riporta il testo del comma 1025 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade
e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge
28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, e'
soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione
dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei
residui impegni nei confronti dei concessionari
autostradali, nonche' nei rapporti con il personale
dipendente. Il subentro non e' soggetto ad imposizioni
tributarie. Le disponibilita' nette presenti nel patrimonio
del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti
altresi' dalla riscossione dei crediti nei confronti dei
concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa,
secondo le direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate
e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa
2016-2020, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica. Le predette disponibilita', alle quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche'
quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382
del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di
ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresi' conto, in
modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al
comma 1018."
 
Art. 50
Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto
dall'Alitalia Spa

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della societa' stessa e delle altre societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed e' restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 27 e 54 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
"Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali"); (9)
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di
durata non superiore a due anni ("programma di
ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi
di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni."
"Art. 54 (Predisposizione del programma).
1. Il commissario straordinario, entro i sessanta
giorni successivi al decreto di apertura della procedura,
presenta al Ministero dell'industria un programma redatto
secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art.
27, comma 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere
prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta
e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del
programma risulta di particolare complessita'.
3. Della presentazione del programma e del
provvedimento di proroga del relativo termine e' data
notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato
lo stato di insolvenza, a cura del commissario
straordinario.
4. La mancata presentazione del programma nel termine
originario o prorogato costituisce causa di revoca del
commissario."
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 37 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati)
1. - 5. Omissis
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis."
- La legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante "Istituzione
del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 1993, n. 257.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 (Misure urgenti per
assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia
S.p.A.):
"2. Ai fini della predisposizione del programma di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a
pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni
di interesse finalizzate alla definizione della procedura
di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di
cui alle lettere a), b) e b-bis), dell'articolo 27, comma
2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le
conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi
dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1,
assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parita'
di trattamento e non discriminazione.
Omissis."
 
Art. 51

Contenimento dei costi del trasporto aereo

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.
 
Art. 52

Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche

1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono sostituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"640. Per la progettazione e la realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per
i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole),
Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e
la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande
raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia
del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia,
ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata,
Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione
di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la
spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la
progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a
piedi, denominati «cammini», e' autorizzata la spesa di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
I progetti e gli interventi sono individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per
quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo."
 
Art. 52-bis
Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a
trazione elettrica su gomma

1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilita' delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro piu' ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17-septies Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
1. - 3. Omissis
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono
conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato,
della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello
sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale
prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei
veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile
nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme
agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al
fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
a-bis) l'individuazione di parametri minimi di
interoperabilita' delle nuove colonnine di ricarica
pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro piu'
ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica in
circolazione;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio
di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle
peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture
relative ai contatori elettronici, con particolare
attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente
che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe
differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di
ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con
l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile
con le regole del libero mercato che caratterizzano il
settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche
amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli
impianti di distribuzione del carburante per
l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di
promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici
esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica.
Omissis."
 
Art. 52-ter

Modifiche al codice dei contratti pubblici

1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita' riscontrati. Il parere e' trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC puo' presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 211 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 211 Pareri di precontenzioso dell'ANAC
1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o
piu' delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo
contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante
lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti
che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a
quanto in esso stabilito. Il parere vincolante e'
impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso
contro il parere vincolante, il giudice valuta il
comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 26 del codice del processo
amministrativo.
1-bis. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per
l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei
provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto,
emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga
che essi violino le norme in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante
abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni
del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla
notizia della violazione, un parere motivato nel quale
indica specificamente i vizi di legittimita' riscontrati.
Il parere e' trasmesso alla stazione appaltante; se la
stazione appaltante non vi si conforma entro il termine
assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta
giorni dalla trasmissione, l'ANAC puo' presentare ricorso,
entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice
amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del
processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo'
individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in
relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis
e 1-ter.
2."
 
Art. 52-quater

Organizzazione dell'ANAC

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello gia' definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 52-quinquies

Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.
 
Art. 53

APE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data del pensionamento le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.»
 
Art. 53-bis
Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi
aziendale

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo e' data facolta' di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianita' anagrafica e contributiva, se successiva, purche' in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'eta' anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.
2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.
4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
 
Art. 53-ter
Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di
crisi industriale complessa

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 6-bis e 11-bis
dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), come modificato dall'articolo 55-quater della
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. - 6.
(Omissis).
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
7. - 11. (Omissis).
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle
imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa
riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa
all'ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero
occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche
attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati
alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando
contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di
integrazione salariale straordinaria ne' secondo le
disposizioni del presente decreto ne' secondo le
disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante
dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle
disponibilita' in conto residui. Entro quindici giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, le
regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie
in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base
alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del
citato decreto-legge n. 83 del 2012:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 54

Documento Unico di Regolarita' Contributiva

1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge n.
193 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1-quater.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento
unico di regolarita' contributiva (DURC):
«Art. 3 (Requisiti di regolarita'). - 1. La verifica
della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti
dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati
e a quelli impiegati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa
nonche', i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi,
scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che
sia scaduto anche il termine di presentazione delle
relative denunce retributive.
2. La regolarita' sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o
dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione
sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi
regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di
compensazione per la quale sia stato verificato il credito,
nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni
emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata
accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di
contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge
il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di
contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato
della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della
riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione
della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a
seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno
scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate,
con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a
ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento
tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata
che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di
eventuali accessori di legge.».
 
Art. 54-bis
Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale

1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 26
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7, 8 e 9
del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro):
«Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da
regimi di reperibilita'.»
«Art. 8 (Pause). - 1. Qualora l'orario di lavoro
giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve
beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e
la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di
attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in difetto di
disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere
concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata
non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve
tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi,
rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini
del superamento dei limiti di durata i periodi di cui
all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e
successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio
decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive
integrazioni.».
«Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo'
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo'
essere attuato mediante turni per il personale interessato
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processsi caratterizzati dalla continuita'
della combustione ed operazioni collegate, nonche'
attivita' industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano
ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con
un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento
domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di
pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e
macchinari ad alta intensita' di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22
febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui
al comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161
del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e
c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle
politche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) l'integrazione
avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito
dell'accordo presso il Ministero stesso.».
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. - 7. (Omissis).
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
presente decreto e le altre norme speciali vigenti in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a
favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
(Omissis).».
- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
all'art. 9-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.".
- La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro)
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20.
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 3.
- La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n. 97.
- Si riporta il testo vigente del comma 24
dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita):
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. - 23. (Omissis).
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque
mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi
dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e,
quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con
le modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell' articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
 
Art. 55

Premi di produttivita'

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 e' sostituito dal seguente:
«189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.».
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni gia' vigenti alla medesima data.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 187
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai
commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei
contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.".
 
Art. 55-bis

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili):
"Art. 13. (Incentivi alle assunzioni)
1. - 3. (Omissis).
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
"Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. - 6. (Omissis).
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
(Omissis).".
 
Art. 55-ter
Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la
formazione e l'integrazione del reddito

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30):
"Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un
contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
(Omissis).".
 
Art. 55-quater
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in
deroga

1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data».

Riferimenti normativi

- Il testo modificato del comma 6-bis dell'articolo 44
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e' riportato
nelle note all'art. 53-ter.
 
Art. 55-quinquies
Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori
transfrontalieri

1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate».
2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 76 della citata
legge n. 413 del 1991, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 76.
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della
assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera
(AVS), maturata sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono
assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte
degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il
cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in
Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera
del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n.
386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in
Italia.
1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel
pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte
della gestione della previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi
comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti
svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di
contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e
in qualunque forma erogate.".
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo
36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
del modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' IVA.»;
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti
dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero
si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto
dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento
al conto corrente costituito all'estero per l'accredito
degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle
attivita' lavorative ivi svolte e limitatamente alle
predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo
grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.
13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis
dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del
presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del
50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica.».
13-septies. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito».".
 
Art. 56

Patent box

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) al comma 39, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.»;
b) al comma 40 la parola «terzo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
c) il comma 42-ter e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonche' di stabilire le modalita' per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 37 a 43
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
1. - 36. (Omissis).
37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi
sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma
37 del presente articolo a condizione di essere residenti
in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37
derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright,
da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il
reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento
del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo
congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da
vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo
o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi
unicamente quelli indicati nel primo periodo. In caso di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
di tali beni alla produzione del reddito complessivo
beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a
condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di
ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate,
dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi
riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa,
gli stessi possono essere determinati sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in
quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze
derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a
condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo
derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito,
prima della chiusura del secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si e' verificata la cessione,
nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni
immateriali di cui al comma 39. Si applicano le
disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a
condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
al comma 37 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa'
diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al
comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e' determinata
sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo,
rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui
al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali,
sostenuti per produrre tale bene.
42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42
e' aumentato di un importo corrispondente ai costi
sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per
contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati
con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza
del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla
predetta lettera a).
42-ter. (Abrogato).
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva
anche ai fini della determinazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
(Omissis).".
 
Art. 56-bis
Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, e' rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1063
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.".
- Si riporta il testo vigente del comma 489
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"489. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno
2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale
dotazione del fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in
Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla
normativa europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della disposizione di cui al primo periodo si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89.".
 
Art. 57

Attrazione degli investimenti

1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «start-up innovative» e «start-up innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI.»
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;
a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,»;
a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;
b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:
«95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.
95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;
d) al comma 101, dopo le parole: «investimenti qualificati indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite dalle seguenti: «comma 102» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma»;
e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: «113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti qualificati effettuati.».
3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,».
3-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, puo' essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quinquies. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo
26 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Deroga al diritto societario e riduzione
degli oneri per l'avvio
1. (Omissis).
2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di
societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie
di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti
dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto
delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice
civile.
3. - 4 (Omissis).
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468,
comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione
in PMI costituite in forma di societa' a responsabilita'
limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico
di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la
raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente
decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
6. Nelle PMI costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle
proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del
codice civile non trova applicazione qualora l'operazione
sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che
prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a
dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche
professionali.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dei commi 88, 91, 92, 94, 101,
106 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016,
come modificato dalla presente legge:
"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare
somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente
articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di
cui al comma 100 del presente articolo.
89. - 90. (Omissis).
91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti
per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti
finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e
quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura
corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,
unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni,
e il relativo versamento deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo
mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di
scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei
cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite
negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta
giorni.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
89 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a
lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.
93. (Omissis).
94. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al
comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini
dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni
pensionistiche erogate dalle forme di previdenza
complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui
al comma 92 del presente articolo incrementano la parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla
formazione della predetta base imponibile ai sensi del
primo periodo durante il periodo minimo di investimento,
sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con aliquota pari a quella di cui al citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza
applicazione di sanzioni, e il relativo versamento,
unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro
il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In
caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari
oggetto di investimento prima del quinquennio, il
controvalore conseguito deve essere reinvestito negli
strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente
articolo entro novanta giorni dal rimborso.
95. (Omissis).
95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve
produrre una dichiarazione dalla quale risulti la
sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92,
nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari
oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il
percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non sono relativi a
partecipazioni qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95
devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli
investimenti qualificati di cui al comma 89.
95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli
strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati
di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o
proventi realizzati nelle successive operazioni nello
stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il
quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o
realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto
degli investimenti qualificati di cui al comma 89
concorrono a formare la base imponibile dell'imposta
prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
96. - 100. (Omissis).
101. Il piano di risparmio a lungo termine si
costituisce con la destinazione di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000
euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102
del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o
imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti
operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie
negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori
nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le
disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui
al primo periodo del presente comma.
102. - 105. (Omissis).
106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il
piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli percepiti durante il
periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al
comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo
alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le
imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o
chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso
degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima
del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere
reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e
104 entro novanta giorni dal rimborso.
107. - 112. (Omissis).
113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni
presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo
termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel
piano in anni differenti, nonche' degli investimenti
qualificati effettuati.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 28 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
subordinato in start-up innovative
1. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione per il periodo di cinque anni dalla data di
costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo
25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo previsto
dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia'
costituite.
(Omissis).".
- Il testo modificato del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge n. 198 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 53-bis.
- Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come sostituito
dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 208 del
2015 e come modificato dalla presente legge:
"160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono
riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale
prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni
di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c)
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni. Le somme di cui al
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera
a), ferma restando l'assegnazione alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita' sono attribuite sulla base
dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare
versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento,
se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui
al presente comma non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 31 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 31. Composizione e gestione della crisi
nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e
attivita' di controllo
1. - 3. (Omissis).
4. Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3
dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up
innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo
25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla
data di costituzione, secondo quanto risultante dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle
imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al
raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse le
disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando
l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati
dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo
termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di
societa' a responsabilita' limitata, le clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei
commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia
limitatamente alle quote di partecipazione gia'
sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi gia'
emessi.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 115
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"115. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' di costituzione e le forme di
finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017
e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di
competenza ad alta specializzazione, nella forma del
partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di
promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di
trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie
avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano
nazionale Industria 4.0.".
- Si riporta il testo vigente del comma 851
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti
criteri: a) dalla quinta annualita' per il brevetto per
invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il
brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo
quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le
somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente
l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al
fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie
imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta'
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con
l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
di brevetto per invenzione industriale.".
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5. Disposizioni per la riduzione dei prezzi
dell'energia elettrica
1. - 7. (Omissis).
7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in
alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi
spettanti sulla produzione di energia elettrica come
riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un
periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata
dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31
dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore
successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua
la produzione dopo il secondo anno di incremento, il
Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei
successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per
cento dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di
energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il
predetto incremento. In alternativa alla predetta modalita'
di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo
al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la
cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata
al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel
residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi,
ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni
decorrenti dal 1° luglio 2016. L'incremento e' applicato
per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente
moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica
definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno
2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
(Omissis).".
 
Art. 57-bis
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su
quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova
costituzione

1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile e idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988
e' riportato nelle note all'art. 4.
- Il testo dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016
e' riportato nelle note all'art. 53-bis.
 
Art. 57-ter
Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili

1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2017».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 151 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"151. Entro il 31 dicembre 2017, i produttori interessati
dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al
Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di
legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia
asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e
di produttivita' dell'impianto e il piano di
approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per la notifica alla Commissione europea
del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della
verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di
aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per
gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01
della Commissione, del 28 giugno 2014.".
 
Art. 57-quater
Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed
eolici

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalita' proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita' e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 42. Controlli e sanzioni in materia di incentivi
1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e
termico, di competenza del GSE, e' subordinata alla
verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che
presentano istanza. La verifica, che puo' essere affidata
anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
attraverso il controllo della documentazione trasmessa,
nonche' con controlli a campione sugli impianti. I
controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti
dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono
svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la
documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
impiantistica e le modalita' di connessione alla rete
elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle amministrazioni statali,
regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete.
Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE
dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli
incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e
trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le
amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro
spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni
riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi.
4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli
impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito
di verifiche o controlli, risultano installati moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla
normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformita' dei moduli, si applica,
su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una
decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante
base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della
convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma
4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o
la mancata rispondenza della certificazione alla normativa
di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione
prodotta dagli istanti secondo modalita' proporzionate
indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva
rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
loro perfetta funzionalita' e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita' dei moduli. Restano ferme eventuali altre
responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del
diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli
impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel
registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
luglio 2012, a causa della errata indicazione della data
del titolo autorizzativo in sede di registrazione
dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli
incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La
riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio in
relazione alla sua posizione in graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello
sviluppo economico gli elementi per la definizione di una
disciplina organica dei controlli che, in conformita' ai
principi di efficienza, efficacia e proporzionalita',
stabilisca:
a) le modalita' con le quali i gestori di rete
forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli
impianti di produzione di energia elettrica e per la
certificazione delle misure elettriche necessarie al
rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli
impianti di competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
impianto e potenza nominale;
d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle
autorita' pubbliche competenti all'erogazione di incentivi
le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi
dell'articolo 23, comma 3;
e) le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas gli esiti delle
istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui
al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di
cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali gli eventuali costi
connessi alle attivita' di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
del gas, nonche' le modalita' con le quali gli importi
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a
riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle
fonti rinnovabili.".
 
Art. 58
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa:
disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di
impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime

1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attivita', le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 55-bis del citato
decreto del Presidente n. 917 del 1986, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 55-bis. Imposta sul reddito d'impresa
1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali
e delle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria, determinato
ai sensi del presente capo, e' escluso dalla formazione del
reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata
con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito
d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a
carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili,
nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi
d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al
netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei
redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore
dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite
maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono
computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita
dal regime di cui al presente articolo sono computabili in
diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come
anno di maturazione delle stesse. Nel caso di societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono
imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell'utile
dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del
reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti
assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati,
a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono
integralmente a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque
periodi d'imposta, e' rinnovabile e deve essere esercitata
nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo
d'imposta cui e' riferita la dichiarazione.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella
dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla
tassazione del reddito indipendentemente dalla sua
percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle somme prelevate a carico delle riserve
formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello
dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono
prelevate le somme si considerano formate prioritariamente
con utili di tali periodi d'imposta.
6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al
presente articolo anche a seguito di cessazione
dell'attivita', le somme prelevate a carico delle riserve
di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui
le stesse sono state assoggettate a tassazione separata,
concorrono a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai
medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.".
 
Art. 59

Transfer pricing

1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.».
2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente:
«Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale). - 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 110. Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002.
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.
10.
11.
12.
12-bis.".
 
Art. 60
Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di dipendenti e
amministratori

1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a societa', enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali societa', enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:
a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di societa' o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1, lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
 
Art. 60-bis
Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di
mancati pagamenti

1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199,
con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e
medie imprese che risultano parti offese in un procedimento
penale, in corso alla data di presentazione delle domande
di accesso al Fondo, a carico delle aziende debitrici
imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice
penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false
comunicazioni sociali).
(Omissis).".
 
Art. 60-ter

Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation

1. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attivita' e gli investimenti gia' realizzati e verificati dall'amministrazione.
3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 1. Programmazione.
1. (Omissis).
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto,
il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale (3). Il PNR, con riferimento alla dimensione
europea e internazionale della ricerca e tenendo conto
delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.
(Omissis).".
- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 9-bis.
 
Art. 60-quater
Misure per assicurare la celerita' di procedure assunzionali
dell'Amministrazione della giustizia

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonche' la celerita' di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu' anziano, non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unita'. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis e
2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2016,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di processo
amministrativo telematico):
"Art. 1. Proroga di termini in materia di processo
amministrativo telematico
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare
compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli
uffici giudiziari, nonche' per assicurare la piena
attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia
delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio
2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento
di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto o mediante procedure
concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
2-ter. (Omissis).
2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla
conclusione delle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della
giustizia, per il triennio 2016-2018, e' altresi'
autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato delle unita' di personale non
dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate
con le predette procedure di mobilita', nell'ambito e nei
limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la
copertura dei contingenti previsti dalle predette
disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali
disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia
adottato a norma del comma 2-bis.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 372
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"372. Nelle more della conclusione dei processi di
mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, il Ministero della
giustizia, per il triennio 2017-2019, e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente di personale amministrativo non dirigenziale
per un massimo di 1.000 unita' da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle
dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali
pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
"Art. 9. Commissioni esaminatrici.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste
dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi
unici e con provvedimento del competente organo
amministrativo negli altri casi. Questi ne da'
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne
parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.
546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, salva
motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in
conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto
legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in
particolare, sono cosi' composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria
o qualifica settima e superiori: da un consigliere di
Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla
ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato
di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la
presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere
assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione
o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o
categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del
presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un
dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta
qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 1.000 unita', con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
del presente articolo possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza,
presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di
qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un
segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta
qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
di servizio, sia necessario destinare a tale funzione
impiegati residenti in altra sede.".
 
Art. 60-quinquies

Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. Depositario
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono
depositate presso un soggetto distinto dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il depositario esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi
dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa
di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del
depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle
irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi
pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e
3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una
banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente
autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della
direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente
sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su
richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche
comunitarie di cui all'articolo 15-ter.
3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti
finanziari della forma pensionistica complementare
depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non
sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del
sub-depositario o nell'interesse degli stessi.".
 
Art. 60-sexies

Cartolarizzazione di crediti

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»;
b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). - 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresi' le disposizioni del presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
4. Puo' essere costituita una societa' veicolo, nella forma di societa' di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla societa' veicolo alla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa' veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Programma dell'operazione.
1. - 2. (Omissis).
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria;
i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8.
(Omissis).".
 
Art. 61

Eventi sportivi di sci alpino

1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilita' statale, tra gli impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
2. Entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti gia' approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilita' di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.
3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.
4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; puo' costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonche' nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.
7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi.
8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo': nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario puo', nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.
10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo una relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima societa'. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilita' locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilita' di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della societa' ANAS S.p.a.
18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.
19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.
20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi.
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.
22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo una relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, puo' provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta' privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprieta' privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attivita' sportive. La suddetta facolta' e' esercitata mediante decreto, che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, e' notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e' pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilita' del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennita' di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.
26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita' espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La
conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito
della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro
il termine di conclusione del procedimento di cui
all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti
relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9."
"Art. 14-bis. Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14,
comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita'
asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le
comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste
dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2."
"Art. 14-ter. Conferenza simultanea
1. La prima riunione della conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella
data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza."
"Art. 14-quater. Decisione della conferenza di servizi
1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza."
"Art. 14-quinquies. Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione,
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione."
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 37, 38 e
39 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 37. Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per
gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,
le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 nonche' gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o
procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al
presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo
a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica.
4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle
seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita
presso le province, le citta' metropolitane ovvero gli enti
di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze
linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di
provincia. In caso di concessione di servizi pubblici
locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
competenza della centrale di committenza coincide con
l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai
sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni
caso le attribuzioni delle province, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo
216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5,
le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture
o servizi mediante impiego di una centrale di committenza
qualificata ai sensi dell'articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i
contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni
appaltanti qualificate possono ricorrere per
l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono
svolgere attivita' di committenza ausiliarie in favore di
altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione
posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento
individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure
gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, e'
responsabile del rispetto del presente codice per le
attivita' ad essa direttamente imputabili. La centrale di
committenza che svolge esclusivamente attivita' di
centralizzazione delle procedure di affidamento per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile.
10. Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di
eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e
che sono in possesso, anche cumulativamente, delle
necessarie qualificazioni in rapporto al valore
dell'appalto o della concessione, sono responsabili in
solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
ad individuare un unico responsabile del procedimento in
comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in
centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto
delle stazioni appaltanti interessate, esse sono
congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate
congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da
essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della centrale di committenza,
anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di
buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea solo per le attivita' di
centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a
stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di
centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata
conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)."
"Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in
materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti,
e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicita',
un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di
cui fanno parte anche le centrali di committenza. La
qualificazione e' conseguita in rapporto agli ambiti di
attivita', ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono
iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono
definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri
di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui,
per le centrali di committenza, il carattere di stabilita'
delle attivita' e il relativo ambito territoriale. Il
decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del
sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla
quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di programmazione e progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo
dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa
in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti
di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti
aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita' di
cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
che alimentano gli archivi detenuti o gestiti
dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai
sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella
gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale
e sociale nell'attivita' di progettazione e affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di
cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi
da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle
centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti
necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi',
modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g)."
"Art. 39. Attivita' di committenza ausiliarie
1. Le attivita' di committenza ausiliarie di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere
affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni
appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di
attivita' delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto
4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento
delle procedure di cui al presente codice.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 59 e
seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del
contratto
1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte
senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite
con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia
aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le
prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non
puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il
contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di
misura."
"Art. 60. Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta in
risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine
minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le
offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza
debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati."
"Art. 61. Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati
di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda
del caso, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un
termine non inferiore a quindici giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito
a presentare offerte."
"Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione
qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda
di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di
gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono
concludere le negoziazioni, esse informano gli altri
offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono
essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97."
"Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti
commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione."
"Art. 64. Dialogo competitivo
1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica
motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla
sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo
stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base del
criterio dell'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore
economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se
come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il
numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in conformita' all'articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o
nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i
requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso,
nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti
selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le
proprie necessita'. Nella fase del dialogo possono
discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti
dell'appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che
possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad
altri.
7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
di una deroga generale ma si considera riferito alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri
di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche'
non e' in grado di individuare la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le sue necessita'.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti
invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in
base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti
o i complementi delle informazioni non possono avere
l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo e applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono
essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono
essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta
aver presentato l'offerta con il miglior rapporto
qualita'/prezzo al fine di confermare gli impegni
finanziari o altri termini contenuti nell'offerta
attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 11 si applicano qualora da cio' non consegua la
modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel
documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare
la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
pagamenti per i partecipanti al dialogo."
"Art. 65. Partenariato per l'innovazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per
l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare
prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne
risultano non puo', in base a una motivata determinazione,
essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili
sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o
lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di
prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni
appaltanti e i partecipanti.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti
minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo
sufficientemente preciso da permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito della
soluzione richiesta e decidere se partecipare alla
procedura.
3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi
operatore economico puo' formulare una domanda di
partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un
avviso di indizione di gara, presentando le informazioni
richieste dalla stazione appaltante per la selezione
qualitativa.
4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente
aggiudicatore possono decidere di instaurare il
partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori
economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo
separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori
economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli appalti
sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95.
5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in
fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo
di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere la
fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o
la realizzazione dei lavori. Il partenariato per
l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono
raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione
mediante congrue rate. In base a questi obiettivi,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato
per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu'
operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo
singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei
documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per
avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le
offerte successive presentate dagli operatori interessati,
tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I
requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono
soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la
parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad
altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le
cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8,
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
concedono agli offerenti un tempo sufficiente per
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte
modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate
comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa
alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale
accordo non assume la forma di una deroga generale ma si
considera riferito alla comunicazione di informazioni
specifiche espressamente indicate.
8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di
partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi
successive per ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel
bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei
documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o nei documenti di gara,
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
indica se si avvarra' di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in
particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati
nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a
punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli
operatori economici invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla
valutazione delle informazioni richieste potranno
presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei
documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di
proprieta' intellettuale. Nel caso di un partenariato per
l'innovazione con piu' operatori, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri
operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni
proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo
dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una
deroga generale ma si considera riferito alla prevista
comunicazione di informazioni specifiche.
10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e,
in particolare, la durata e il valore delle varie fasi,
riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta
e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione
necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non
ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle
forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere
sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il
loro sviluppo.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 180 e
seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 180. Partenariato pubblico privato
1. Il contratto di partenariato e' il contratto a
titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
eee).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il
contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
pubblica.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il
trasferimento del rischio in capo all'operatore economico
comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
o, nei casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente,
dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il
contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo
che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro
o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
caso, dal rispetto dei livelli di qualita'
contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex ante.
Con il contratto di partenariato pubblico privato sono
altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
scegliere di versare un canone all'operatore economico che
e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche'
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o
mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del
servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni del
canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore
economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi'
che a fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita'
economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della
stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si
assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato
della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo puo' essere riconosciuto
un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice
e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In
ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non puo' essere superiore al quarantanove
per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi
3, 4 e 5, del presente codice.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1
rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti."
"Art. 181. Procedure di affidamento
1. La scelta dell'operatore economico avviene con
procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo
competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano
economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei
rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore
economico.
3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con
riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilita' economico-finanziaria e economico- sociale
dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei diversi
rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche
utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di
comparazione per verificare la convenienza del ricorso a
forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il
controllo sull'attivita' dell'operatore economico
attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
monitoraggio, secondo modalita' definite da linee guida
adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente codice, verificando in particolare la
permanenza in capo all'operatore economico dei rischi
trasferiti. L'operatore economico e' tenuto a collaborare
ed alimentare attivamente tali sistemi."
"Art. 182. Finanziamento del progetto
1. Il finanziamento dei contratti puo' avvenire
utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la
finanza di progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare
il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.
La remunerazione del capitale investito e' definita nel
contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le
modalita' di monitoraggio della loro permanenza entro il
ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze
derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali
da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili
all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario puo' comportare la sua
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela
della finanza pubblica strettamente connessa al
mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato, la revisione e'
subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli
altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano
economico finanziario, le parti possono recedere dal
contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli
importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b),
ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse."
"Art. 183. Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato
XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto definitivo
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame
delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare
in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione
demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' previste per
l'approvazione di progetti; il proponente e' tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede
di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto di fattibilita'
approvato e' posto a base di gara, alla quale e' invitato
il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice
puo' chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto di
fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei limiti
indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la
prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al
comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,
i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.".
Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 604
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"604. Ai fini delle necessita' di adeguamento della
rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali
di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati
mondiali di sci alpino del febbraio 2021, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2021.".
- Si riporta il testo vigente del comma 868
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'):
"Art. 50. Indennita' per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un'area, e' dovuta al
proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un
dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio
dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una
indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia
interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo
41 determina l'indennita' e ne da' comunicazione al
proprietario, con atto notificato con le forme degli atti
processuali civili.
3. Contro la determinazione della commissione, e'
proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 125
dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo):
"Art. 125. Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione, e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative
attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si
applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.".
 
Art. 62

Costruzione di impianti sportivi

1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilita' puo' prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilita' puo' contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.
2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e' redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; e' corredato:
a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;
b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonche' di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonche' la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.
2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilita' ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed e' trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate.
4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.
5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
c) l'aggiudicazione della concessione.
5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilita' non puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 304 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificata dalla
presente legge:
"304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui
alla lettera c) del presente comma, il piu' efficace
utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di
cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma,
nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la
costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo
alla sicurezza degli impianti e degli spettatori,
attraverso la semplificazione delle procedure
amministrative e la previsione di modalita' innovative di
finanziamento:
a) il soggetto che intende realizzare l'intervento
presenta al comune interessato uno studio di fattibilita',
a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto
delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e
corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo
con una o piu' associazioni o societa' sportive
utilizzatrici in via prevalente. Il comune, previa
conferenza di servizi preliminare convocata su istanza
dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove
ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio
medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando
l'eventuale mancato rispetto delle priorita' di cui al
comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni
necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul
progetto;
b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a),
il soggetto proponente presenta al comune il progetto
definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi
decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i
soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al
progetto presentato e che puo' richiedere al proponente
modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in
via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi
entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto.
Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la
conferenza di servizi e' convocata dalla regione, che
delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del
progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario
alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera
medesima;
c) in caso di superamento dei termini di cui alle
lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per
un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a
2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna
all'ente interessato trenta giorni per adottare i
provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine,
il presidente della regione interessata nomina un
commissario con il compito di adottare, entro il termine di
sessanta giorni, sentito il comune interessato, i
provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti
omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000
al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente
l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente
territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e'
invitato a partecipare il presidente della regione
interessata, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i
provvedimenti necessari;
d) in caso di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il
progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura di
evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta
giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche
il soggetto proponente, che assume la denominazione di
promotore. Il bando specifica che il promotore,
nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo'
esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni
dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si
applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario
sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo
periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare
nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e
periodo;
e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione
previsto dalla normativa vigente in relazione alla
tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dei commi 5, 5-bis e 6
dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016:
"Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
1. - 4. (Omissis).
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attivita' di
programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di
cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e
di idee di cui all'articolo 152, il progetto di
fattibilita' puo' essere articolato in due fasi successive
di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di
fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase di
elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella
prima fase il progettista, individua ed analizza le
possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma
3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica
fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del
documento di indirizzo alla progettazione e secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi
compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi
preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresi',
ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi
energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
per la produzione e il recupero di energia anche con
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario
dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di
compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,
nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura
da realizzare ad un livello tale da consentire, gia' in
sede di approvazione del progetto medesimo, salvo
circostanze imprevedibili, l'individuazione della
localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche'
delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto
ambientale e sociale necessarie.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), come modificato
dall'art. 65-bis della presente legge:
"Art. 3. Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento
o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di
settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
168 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 168. Durata delle concessioni
1. (Omissis).
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata
massima della concessione non puo' essere superiore al
periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti
da parte del concessionario individuato sulla base di
criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del
capitale investito, tenuto conto degli investimenti
necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali
specifici come risultante dal piano economico-finanziario.
Gli investimenti presi in considerazione ai fini del
calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal
concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di
concessione.".
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' riportato nelle Note all'art.
61.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
28-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001:
"Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato
1. (Omissis).
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio
comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli
obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di
poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale
resta la fonte di regolamento degli interessi.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dei commi 8 e 9
dell'articolo 183 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016:
"Art. 183. Finanza di progetto
1. - 7. (Omissis).
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma
1, e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001:
"Art. 10. Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico
generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere
disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta
dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del
progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico.
(Omissis)."
"Art. 16. Le modalita' che precedono l'approvazione del
progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello
titolare del potere di approvazione del progetto di
un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere
l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita'
dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per
le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai
documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria,
la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da
eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle
autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla
normativa vigente.
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione
del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la
descrizione dei terreni e degli edifici di cui e' prevista
l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei
confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi
catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari
iscritti nei registri catastali.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste
dal comma 2.
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la
realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1,
con l'indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento.
5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a
50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo
degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilita' e' comunicato con le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190.
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha
luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario
risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere
ugualmente approvato.
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei
registri catastali e non risulta il proprietario attuale,
la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un
avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo
pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato
su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale.
9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono
formulare osservazioni al responsabile del procedimento,
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
o dalla pubblicazione dell'avviso.
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il
proprietario dell'area, nel formulare le proprie
osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi
anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state
prese in considerazione, qualora per esse risulti una
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari
considerevoli lavori per disporne una agevole
utilizzazione.
12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle
osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto
o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello
schema del progetto con pregiudizio di un altro
proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono
ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal
comma 4.
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte
agevolmente separabile dell'opera, l'autorita' espropriante
puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa
delle determinazioni sulle osservazioni.
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la
necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o
altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto
motivato l'autorita' espropriante integra il provvedimento
con cui e' stato approvato il progetto ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita'. Si applicano le
disposizioni dei precedenti commi.".
- Il testo dell'articolo 125 dell'allegato 1 annesso al
citato decreto legislativo n. 104 del 2010 e' riportato
nelle note all'art. 61.
 
Art. 63

Misure per la Ryder Cup 2022

1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, e' concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di operativita' della garanzia dello Stato.
2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attivita' svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 31. Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.".
 
Art. 64

Servizi nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia' destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.
2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienicosanitarie, nonche' di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalita' occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contrattoquadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria.
4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonche' la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed e' assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013:
"Art. 58. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1. - 4. (Omissis).
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 379
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le
parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di
128 milioni di euro per l'anno 2017»".
- Si riporta il testo vigente del comma 14
dell'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016:
"Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione
1. - 13. (Omissis).
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla
realizzazione e gestione di un sistema dinamico di
acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo gli strumenti organizzativi ed
amministrativi, elettronici e telematici e curando
l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e
di consulenza necessari.".
- Il testo del comma 202 dell'articolo 1 della citata
legge n. 107 del 2015 e' riportato nelle note all'art.
22-bis.
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 e' riportato nelle note
all'art. 27.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle note
all'art. 2-bis.
 
Art. 64-bis
Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;
b) l'alinea del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusivita', le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».
2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita gia' esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilita' ambientale e di viabilita' nonche' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita e' regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalita' di cui al comma 3.
3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinche' sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonche' la possibilita' di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
«d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale».
4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Nuove opportunita' imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E' altresi' consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attivita' commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attivita', che in ogni caso devono tenere conto delle quantita' di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attivita' addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma
dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Definizione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica.
1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in
punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di
quotidiani e di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni
stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in
aggiunta ad altre merci.
2.
3. Possono esercitare l'attivita' di vendita della
stampa quotidiana e periodica, in regime di non
esclusivita', le seguenti tipologie di esercizi
commerciali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri
punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo
4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di
vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione.
4.
5.
6. ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 170 del 2001, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5. Modalita' di vendita.
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e'
effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e
periodica stabilito dal produttore non puo' subire
variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e
non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali
di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma
di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere
identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e
non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi,
devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le
testate poste in vendita;
d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di
giornali, riviste e materiale pornografico;
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria
sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla
merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito
in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di
permanenza in vendita stabilito dall'editore, a
compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli
edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la
ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura
ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
da parte del distributore costituiscono casi di pratica
commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori
ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente
articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di
legge e non viziano il contratto cui accedono.
d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei
prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori
l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche
e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a
servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del
rivenditore;
d-septies) le imprese di distribuzione territoriale
assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di
periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a
soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le
pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze
dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto
della parita' di trattamento possono essere rifiutate
ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza
alcuna limitazione temporale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 170 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Norme finali.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si
applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente
decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67.".
 
Art. 65

Autorita' nazionale di regolazione del settore postale

1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 65 e 66
dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005:
"65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui
all'articolo 2, comma 38, letterab), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5
per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera.".
 
Art. 65-bis
Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».

Riferimenti normativi

- Il testo modificato del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 e' riportato nelle note all'art. 62.
 
Art. 65-ter

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 66

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e' ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017».
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.
5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle note
all'art. 2-bis.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151
(Disposizioni urgenti per il completamento della procedura
di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche
1. (Omissis).
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di
fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante versamento, per un corrispondente
importo, delle somme gestite presso il sistema bancario
dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un
conto corrente di tesoreria centrale fruttifero
appositamente aperto remunerato secondo il tasso
riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di
tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul
conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato
decreto-legge n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal
comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto
previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a
fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo
periodo e' ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal
2017.".
- Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nelle note
all'art. 4-bis.
- Il testo del comma 6 dell'articolo 37 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014 e' riportato nelle note
all'art. 50.
 
Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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