Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97
Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla commissione speciale della sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al Capo I del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «per mezzo della quale il Ministero dell'interno», sono inserite le seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo le parole: «estinzione degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi boschivi,»;
b) al comma 2, dopo la parola «servizio», e' inserita la seguente: «nazionale».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «si articolano nei seguenti uffici» sono sostituite dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «direzioni regionali» sono inserite le seguenti: «o interregionali»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;»;
d) alla lettera c), la parola: «provinciali» e' sostituita dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
3. all'articolo 3, comma 1, del decreto e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006
- Supplemento ordinario n. 83.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 25 ottobre 2005 - Supplemento ordinario n. 170.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, comma 1,
lett. a) della legge. 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Capo II (Organizzazione) - Art. 8 (Riorganizzazione
dell'amministrazione dello Stato). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per modificare la disciplina della Presidenza
del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie
governative nazionali e degli enti pubblici non economici
nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di
semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di
polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n.
121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e
tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto
anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)
previsione che il personale tecnico del Corpo forestale
dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore
fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino
dei corpi di polizia provinciale, in linea con la
definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza
nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente
revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle
qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi
appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Per il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 vedi
nelle note al titolo.
- Per il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
vedi nelle note al titolo.
- Per la legge 7 agosto 2015, n. 124 vedi nelle note al
titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 2. (Delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo
trattamento economico, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di
negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso
pubblico», con la previsione nel suo ambito di due
procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e
l'altro per il restante personale, distinti anche con
riferimento alla partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, diretti a disciplinare
determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun
procedimento, le delegazioni trattanti sono composte:
quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione
pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro
dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rispettivamente rappresentative a livello
nazionale, individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che
conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte
dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal
raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla
disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali
titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine
rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo
di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali del personale; gli istituti e le
materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi
livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di
partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli
42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del
procedimento negoziale riguardante il restante personale le
predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata
massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di
articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
particolari; il trattamento economico di lavoro
straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le
linee di indirizzo di impiego del personale in attivita'
atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
relazione alle esigenze operative, funzionali,
tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a
rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in
aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10
agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali
esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi,
apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso di lauree specialistiche e di
eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo'
riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i
requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e
qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui
alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali e nei profili professionali del settore
operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei
requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla
dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle
quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai
soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni
connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione
di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e
abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno,
degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale
delle qualifiche dirigenziali, ferma restando
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla
capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica
rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle
funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
possa essere temporaneamente collocato, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
di servizio, in posizione di disponibilita' anche per
incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando
comunque la possibilita' per l'amministrazione di
provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni
legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative di questi
ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
delle procedure stabiliti dal presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001):
«Art. 11. (Riassetto delle disposizioni relative al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che
disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e
incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per
gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva
nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica,
logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti
socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri
autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di
vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla
prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico
per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Capo III (Conferenza unificata) - Art. 8. (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Capo I (Ordinamento del corpo nazionale dei vigili del
fuoco) - Art. 1. (Struttura e funzioni). - 1. Il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:
«Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad
ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, di seguito denominato:
«Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero
dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il
servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed
estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi
boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonche' lo
svolgimento delle altre attivita' assegnate al Corpo
nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto
previsto nel presente decreto legislativo
2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del
servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art.
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
2. Organizzazione centrale e periferica del Corpo
nazionale
1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo
nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del
Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dall'art. 12 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, e dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale sono di
seguito indicate:
a) direzioni regionali o interregionali dei vigili del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di
livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento
in ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1;
b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati:
«comandi», di livello dirigenziale non generale, istituiti
per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1 in
ambito territoriale sub-regionale;
c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e
posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi
di cui alla lettera b);
d) reparti e nuclei speciali, per particolari attivita'
operative che richiedano l'impiego di personale
specificamente preparato, nonche' l'ausilio di mezzi
speciali o di animali.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate
l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello
dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con
decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare sono istituiti gli uffici di livello
dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi
compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e
lettera d).
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma
3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3. (Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Al vertice del Corpo nazionale
e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che
assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, gia'
affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in
particolare:
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di
assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie,
coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed
e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione
consultiva centrale controllo armi;
d) e' componente di diritto del consiglio di
amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il
personale del Corpo nazionale, nonche' del consiglio di
amministrazione del Ministero dell'interno per la
trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo
nazionale;
e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei
servizi ispettivi sull'attivita' tecnica.
e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3
ter, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, e' componente effettivo e permanente del Comitato
operativo della protezione civile, di cui all'art. 10 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4. (Distaccamenti volontari). - 1. Per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, il Ministero
dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di
bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti
volontari, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi
dell'art. 8, da impiegare per le attivita' di soccorso
pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato,
alla cui istituzione possono contribuire, con appositi
accordi, anche le regioni e gli enti locali, con
l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi,
attrezzature ed equipaggiamenti.
2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono
contribuire, previo accordo, al potenziamento delle
dotazioni dei distaccamenti volontari.».
 
Tabella A
(articolo 12)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B
(articolo 12)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al Capo II del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e' sostituito dal seguente:
«1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che espleta compiti operativi,»;
2) le parole: «appartenente al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «che riveste le qualifiche»;
3) le parole: «dell'area» sono sostituite dalle seguenti: «e qualifiche della componente».
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «puo' essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,».
3. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «progressione del personale volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili»;
b) al comma 3, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse.
5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
6. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.».
7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in
personale di ruolo e volontario, fatta salva la
sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli
interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale
di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico,
secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi
emanati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004,
n. 252. Il personale volontario non e' legato da un
rapporto d'impiego all'Amministrazione, e' escluso
dall'applicazione della disciplina dei contratti di lavoro,
ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e' iscritto in appositi elenchi, distinti in
due tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le
necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui
all'art. 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio
secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito
per le necessita' delle strutture centrali e periferiche
puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio in
rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo
quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il
personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi,
svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che
riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite
le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale
appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente
operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei
viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e
agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e
metropolitano.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7. (Disposizioni in materia di opera nazionale di
assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco). - 1. Il personale di cui all'art. 6, che
esplica il servizio di istituto nelle localita' ove hanno
sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di
assistenza per il personale del Corpo nazionale o in
localita' limitrofe, puo' essere utilizzato, previa
valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo
temporaneo e secondo criteri di rotazione, presso tali sedi
per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture
stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal
presente decreto:
«Sezione II (Personale volontario) - Art. 8.
(Reclutamento del personale volontario). - 1. Il personale
volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei
servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo
di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego,
l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la
progressione del personale volontario, ivi incluse le
condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni
disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale
regolamento continua a trovare applicazione il decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste
per il personale di ruolo di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e
privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo
di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del
posto di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9. (Richiami in servizio del personale
volontario). - 1. Il personale volontario puo' essere
richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera
a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia
numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del
personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10. (Trattamento economico ed assicurativo). - 1.
Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo,
per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento
economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente
qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti
alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario e' assicurato contro gli
infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa
diretta ed immediata di servizio, restando esonerata
l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da
causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai
sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile
delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e
cura per il personale volontario nei casi di ferite,
lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed
immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2
sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11. (Disciplina). - 1. Il personale volontario
del Corpo nazionale e' tenuto ai medesimi obblighi di
servizio del personale di ruolo ed e' assoggettato alle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
c) radiazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2,
secondo capoverso, con il regolamento previsto dallo stesso
comma sono individuate le condotte che danno luogo
all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il
personale volontario, le relative modalita' di applicazione
e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi
previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale.
Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il
procedimento disciplinare il personale volontario puo'
essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto
ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia
sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o beni o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalita' organizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12. (Cessazione dal servizio). - 1. Il personale
volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti
di eta' stabiliti per il personale di ruolo di
corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal
regolamento di cui all'art. 8.
2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio
qualora abbia dato prova di incapacita' o insufficiente
rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle
esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.».
 
Art. 3

Modifiche al Capo III del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al rischio di incendio e» sono inserite le seguenti: «di esplosione nonche',».
2. All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole: «del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,» e dopo la parola: «prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «le prove su» e' inserita la seguente: «prodotti,»;
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»;
4) alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono inserite le seguenti: «nazionali ed»;
5) alla lettera g), dopo le parole: «di addestramento» sono inserite le seguenti: «, di aggiornamento»;
6) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,».
3. All'articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze dell'incendio» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni».
4. L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.».
5. L'articolo 17 del decreto e' abrogato.
6. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attivita' di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonche' per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.»;
b) al comma 5 le parole: «, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale» sono soppresse.
7. All'articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «Vigilanza» e' aggiunta la seguente: «ispettiva»;
b) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva» e dopo le parole: «prodotti ad essa assoggettati» sono inserite le seguenti: «nonche' nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»;
3) al terzo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»;
c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente: «ispettiva»; le parole: «i provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole: «delle opere» sono soppresse;
d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».
8. L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».
9. All'articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»;
b) al comma 2, le parole: «Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; le parole: «dell'articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3»; le parole: «su proposta del Ministro dell'interno,» sono soppresse.
10. All'articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti: «o interregionale»;
2) alla lettera a), le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse e le parole: «dei procedimenti di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.».
11. Dopo l'articolo 22 del decreto e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti). - 1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresi', il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».
12. L'articolo 23 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi). - 1. I servizi relativi alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13. (Definizione ed ambito di esplicazione). 1.
La prevenzione incendi e' la funzione di preminente
interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita'
delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente
attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e
la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare
l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque
connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre
amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi
si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione
al rischio di incendio e di esplosione nonche', in ragione
della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori
della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da
radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14. (Competenza e attivita'). - 1. La prevenzione
incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero
dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma
1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi,
di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di
benestare tecnico, di collaudo e di certificazione,
comunque denominati, attestanti la conformita' alla
normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni
civili, industriali, artigianali e commerciali e di
impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e
organismi di atti di abilitazione, iscrizione e
autorizzazione comunque denominati, attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a
svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova
nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione
incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove
su prodotti, materiali, strutture, impianti ed
apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della
sicurezza in caso di incendio, anche in qualita' di
organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di
prova;
d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la
valutazione delle cause di incendio;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
prevenzione incendi, all'attivita' di produzione normativa
nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni
internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in
ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attivita' di organismi
collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni,
l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed
internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o
regolamentari, a trattare questioni connesse con la
prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in
materia di organizzazione amministrativa di organi dello
Stato;
g) le attivita' di formazione, di addestramento, di
aggiornamento e le relative attestazioni di idoneita';
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della
normativa di prevenzione incendi.
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al
comma 2, programma, coordina e sviluppa le attivita' di
prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari
attraverso la promozione e lo svolgimento di studi,
ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche
in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita'
concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi
a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali,
macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro,
in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate
in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8
della legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del
servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul
territorio nazionale e principi di economicita', efficacia
ed efficienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15. (Norme tecniche di prevenzione incendi). - 1.
Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri interessati, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono
fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in
relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi,
sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate
operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione,
sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e
delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e
caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di
emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti,
compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18. (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La
vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico
reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo
nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle
attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di
eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da
determinare condizioni di rischio non preventivabili e
quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di
prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a
completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita'
di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e
ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si
verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento e delle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti
a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il
decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le
strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi di
vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento sono effettuati in conformita' alle
apposite deliberazioni delle commissioni comunali e
provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su
richiesta dei soggetti responsabili, possono essere
effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali,
impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi,
magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni,
stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante
l'attivita' di trasporto e di carico e scarico di sostanze
pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonche' per il
controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme
incendio, effettuati anche per via telematica, con
collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi
sono resi compatibilmente con la disponibilita' di
personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi di
vigilanza antincendio.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19. (Vigilanza ispettiva). - 1. Il Corpo
nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa
e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione
della normativa di prevenzione incendi in relazione alle
attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti ad essa assoggettati, nonche' nei luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La
vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche,
verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso
Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale
puo' avvalersi di amministrazioni, enti, istituti,
laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
ispettiva siano rilevate condizioni di rischio,
l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi
ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo
nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure
urgenti, anche ripristinatorie, di messa in sicurezza e da'
comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai
soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre
autorita' competenti, ai fini degli atti e delle
determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di
competenza.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di
vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21. (Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi). - 1. Nell'ambito del Dipartimento e'
istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e
propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione
degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti
compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere
preliminare sulle norme tecniche e procedurali di
prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla
prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone alle competenti direzioni centrali del
Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e
sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione
tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di
rilievo internazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono dettate le disposizioni relative alla
composizione e al funzionamento del Comitato.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22. (Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi). - 1. Nell'ambito di ciascuna
Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,
quale organo tecnico consultivo territoriale sulle
questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il
Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi, esprime la valutazione
sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione
delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di
prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed
attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga
all'osservanza della normativa di prevenzione incendi
inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui
attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire
il rispetto della normativa stessa.
b-bis) esprime il parere di cui all'art. 29, comma 2.
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate
le disposizioni relative alla composizione e al
funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.
 
Art. 4

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

1. L'articolo 24 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita' degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivita' congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamita' in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattivita' del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresi', il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.».
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole: «Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe» sono inserite le seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,».
3. L'articolo 26 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonche' degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio e' fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonche' alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneita' del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilita' degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25. (Oneri per i servizi di soccorso pubblico). -
1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale
non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente
che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente
pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando
la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il
soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a
corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.
Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe,
stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai
costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle
attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui
all'art. 23, comma 2.».
 
Art. 5
Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139

1. Dopo il Capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis (Formazione) - Art. 26-bis (Formazione). - 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.
2. Le attivita' formative comprendono, altresi', l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.
3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia.
4. Il Corpo nazionale assicura le attivita' formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneita'.
6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle materie di specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.
Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione). - 1. I servizi relativi alle attivita' di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneita' previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attivita' rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».
 
Art. 6

Modifiche al Capo V del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

1. L'articolo 27 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attivita' di vigilanza). - 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attivita' di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneita' svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».
2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: «soccorso tecnico urgente.» sono inserite le seguenti: «Con il medesimo regolamento e' disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28. (Norme in materia di amministrazione e
contabilita'). - 1. Con regolamento da emanare a norma
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze, sono emanate le norme di amministrazione e
contabilita' del Corpo nazionale, anche in deroga alle
norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di
conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle
procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei
servizi necessari a garantire la permanente efficienza
degli interventi di soccorso tecnico urgente. Con il
medesimo regolamento e' disciplinata l'organizzazione su
base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura
delle direzioni regionali e interregionali di cui all'art.
2, comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore
di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999,
n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento
per l'amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare
ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare
applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di
contabilita' di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni.».
 
Art. 7

Modifiche al Capo VI del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: «Disposizioni finali e abrogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali».
2. L'articolo 29 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici). - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessita' tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purche' non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresi', per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilita', fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti e' rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.
3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprieta' del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.
4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unita' navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresi', agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».
3. All'articolo 31 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonche' delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
4. Dopo l'articolo 31 del decreto e' aggiunto il seguente Capo: «Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)».
5. Dopo l'articolo 34 del decreto, e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Clausola di invarianza della spesa). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera gg) e' sostituita dalla seguente: «gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»;
b) dopo la lettera tt) e' aggiunta la seguente: «tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384».
7. Dopo l'articolo 36 del decreto e' aggiunta la seguente tabella A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:

Tabella A
(Articolo 26, comma 2)

+-----------------------+
|Milano Malpensa |
+-----------------------+
|Roma Fiumicino  |
+-----------------------+
|Torino  |
+-----------------------+
|Venezia |
+-----------------------+
|Ancona |
+-----------------------+
|Bari |
+-----------------------+
|Brescia Montichiari |
+-----------------------+
|Catania |
+-----------------------+
|Genova |
+-----------------------+
|Milano - Linate |
+-----------------------+
|Olbia (Sassari) |
+-----------------------+
|Palermo - Punta Raisi |
+-----------------------+
|Roma Ciampino |
+-----------------------+
|Cagliari |
+-----------------------+
|Verona |
+-----------------------+
|Alghero |
+-----------------------+
|Bologna |
+-----------------------+
|Brindisi |
+-----------------------+
|Lamezia Terme |
+-----------------------+
|Napoli |
+-----------------------+
|Bergamo (Orio al Serio)|
+-----------------------+
|Parma |
+-----------------------+
|Pescara |
+-----------------------+
|Pisa |
+-----------------------+
|Reggio Calabria |
+-----------------------+
|Rimini |
+-----------------------+
|Lampedusa |
+-----------------------+
|Pantelleria |
+-----------------------+
|Gorizia (Ronchi dei |
|Legionari) |
+-----------------------+
|Comiso (Ragusa) |
+-----------------------+
|Perugia |
+-----------------------+
|Trapani Birgi |
+-----------------------+
|Cuneo |
+-----------------------+
|Firenze |
+-----------------------+
|Crotone S. Anna |
+-----------------------+
|Grottaglie |
+-----------------------+
|Savona |
+-----------------------+
|Treviso |
+-----------------------+


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 31. (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le
uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al
personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei
servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano
di proprieta' dello stesso.
2. Il personale del Corpo nazionale che espleta compiti
operativi e' munito di un distintivo di qualifica in
corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle
uniformi, nonche' di un distintivo metallico di
riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento
del servizio d'istituto in abito civile.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno
sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso
delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1,
dei distintivi di cui al comma 2, nonche' delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri
segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di
tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 35. (Delegazioni negoziali). 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale; le modalita' di espressione di
quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito
con il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore
il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene
conto del solo dato associativo.».
 
Art. 8

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «2. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e' elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».
2. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.».
3. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo reparto avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I capo squadra esperti che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo reparto nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.
6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.».
4. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari a un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5. (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. La riserva di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che,
alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Restano ferme le riserve di posti di cui all'art. 13, comma
4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'art.
703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti
riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono
attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al
comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi vigili del
fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti
giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
la composizione della commissione esaminatrice e le
modalita' di formazione della graduatoria finale.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 13 ottobre 2015, n.217, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21. (Nomina a vice ispettore antincendi). 1. La
nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso, per esami,
consistenti in una prova scritta e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto
dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto
titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di
eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di
merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, per titoli di
servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in
possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del
titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d).
2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui
al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al
comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti
prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi
conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice
ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli
superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite,
degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a),
e' prevista una riserva di posti, pari ad un decimo dei
posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore antincendi.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri
per la formazione della graduatoria finale.».
- Si riporta il testo dell'art.41, del comma 4, del
decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 41. (Accesso al ruolo dei direttivi). -
(Omissis).
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della
laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei
requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando
di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di
effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di
frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con
qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta
un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data
del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire
della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista
una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice
direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di
vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della
graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.».
- Si riporta il testo dell'art. 53, comma 4, del
decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 53. (Accesso al ruolo dei direttivi medici). -
(Omissis).
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti,
pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso
alla qualifica di vice direttore medico. I posti riservati,
non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti,
secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al
concorso risultati idonei.».
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 4, del
decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 62. (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi). - (Omissis).
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti,
pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni
di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti
per l'accesso alla qualifica di vice direttore
ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.».
 
Art. 9

Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.».
2. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico.».
3. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.».
 
Art. 10

Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.».
2. All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile.».
3. All'articolo 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico.».
4. All'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.».
5. All'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 88. (Accesso al ruolo degli operatori). - 1.
Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18,
comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di
operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione
tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di
collocamento in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
attivita';
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
2-bis. La selezione avviene con precedenza in favore
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta,
diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia
iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore
di attivita', la determinazione e le modalita' di
svolgimento delle prove di esame e i programmi sono
stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto
delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
86, comma 2.
4. I candidati sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
territorialmente competenti.
5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le
mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione
comparativa.
6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od
operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al
servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata
di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la
quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione
del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui
hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a
ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su
motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o
del comando cui sono applicati.».
- Si riporta il testo dell'art. 97 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 97. (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministrativo-contabili). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso per esami,
consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui
all'art. 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo
biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie
attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando
di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle
capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova,
nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98,
comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.
98, comma 4.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi',
al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a),
e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei
posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice
collaboratore amministrativo-contabile.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.».
- Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 108. (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso per esami,
consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui
all'art. 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo
biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie
attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando
di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle
capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito
delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art.
109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 109, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a),
e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei
posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice
collaboratore tecnico-informatico.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.».
- Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 119. (Accesso al ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori). - (Omissis).
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di
servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della
riserva il personale che, nel triennio precedente, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista
una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
funzionario amministrativo-contabile vice direttore. I
posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.».
- Si riporta il testo dell'art. 126, comma 4, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 126. (Accesso al ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori). - (Omissis).
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di
servizio di almeno sette anni alla data del bando di
indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva
il personale che, nel triennio precedente, non abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista
una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
funzionario tecnico-informatico vice direttore. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.».
 
Art. 11

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.».
2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' inserito il seguente:
«Art. 132-bis (Mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.
2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita'.
3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
3. All'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «favorevoli vigenti per il personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
b) al comma 2, dopo le parole: «servizio attivo del personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.».
4. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianita'.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 132, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 132. (Accesso al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco avviene con le seguenti modalita':
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente
all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta
nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per
causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5,
21, 88, 97 e 108.
b-bis) mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del
fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'art.
132-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 134, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 134. (Mutamento di funzioni e trasferimento di
ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). - 1.
Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu'
favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto
non idoneo in via permanente allo svolgimento delle
funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo
al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile non puo'
procedere alla dispensa del personale dal servizio per
inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile
tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi
entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di
inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative
del Dipartimento medesimo e con la disponibilita' delle
dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche
attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del
Corpo, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo
del personale di ruolo appartenente ai ruoli
tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al
termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel
rispetto dell'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521,
il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile invia ai competenti organismi
sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se
il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici
previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente
o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita'
parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle
funzioni proprie della qualifica, le attivita'
tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo
stato di salute, che il dipendente puo' continuare a
svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza.
L'attuazione del principio di tutela del dipendente e'
comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa
dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a
seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo
comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio
operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta
giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti
sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni
tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche,
previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale
personale e' collocato in altra qualifica dello stesso
livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero,
nella sede dove presta servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 143 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 143. (Norme relative agli scrutini di promozione
e ai concorsi). - 1. Gli scrutini di promozione previsti
nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di
amministrazione di cui all'art. 146 del testo unico, sulla
base dei criteri di massima approvati dal consiglio
medesimo con cadenza triennale.
2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza
annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti
disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono
a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le
promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al
primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno
successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima
prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.
3. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio
richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai
concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici,
previsti dal presente decreto, non si applica l'art. 41 del
decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di
inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza
di eventuali cause di perdita dell'anzianita'.».
 
Art. 12
Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217

1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
 
Art. 13
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:
a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB, capo reparto AIB e capo reparto esperto AIB;
c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB;
d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore-vicedirigente AIB;
e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB.
2. Il personale gia' inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo, mantiene la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
4. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«1. In relazione al transito di cui all'art. 12 e per
assolvere alle specifiche competenze di cui all'art. 9,
sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)
a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali
e' inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella
predetta tabella, mantenendo la stessa anzianita' di
servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che
transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente,
i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono rideterminati come da tabella C allegata al presente
decreto.
2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di
cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui
alla tabella A, dell'art. 12, comma 1, le disposizioni
vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico,
progressione in carriera e trattamento economico.
3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei
ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le
facolta' assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che
transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, e'
confermato in una sede di servizio collocata nello stesso
ambito territoriale provinciale.
5. Per assicurare i livelli di funzionalita' della
lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello
spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al
solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie
trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge, non
utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo
previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi
incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco
e soccorso pubblico.".».
 
Art. 14

Norma transitoria per passaggi di qualifica
e disposizioni per il personale di ruolo e volontario

1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale e' contestualmente soppresso.
3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 e' disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo' prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6-bis del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
«Art. 6-bis. (Misure urgenti per la funzionalita' e il
potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del
dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni
emergenziali, e' autorizzata, in via eccezionale,
l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno
2016 a valere sulle facolta' assunzionali del 2017,
previste dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del
medesimo art. 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016,
attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'art.
8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso
di incapienza della graduatoria relativa alla procedura
selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneita'
motoria, indetta con decreto ministeriale 27 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola
graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale 6
novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue
facolta' assunzionali relative all'anno 2017 previste ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni
di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data
non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari
ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco in relazione alla crescente richiesta di
sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la
dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'.
Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili
del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive
modificazioni, e' incrementata di 400 unita'. Per la
copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata
l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante
il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui
all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione
sono determinati nel limite massimo complessivo di euro
5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno
2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai
predetti oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione
annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a
euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a
decorrere dall'anno 2018.
3. Al fine di potenziare la capacita' di intervento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali
livelli di protezione e sicurezza del personale operativo,
e' autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso
civile" dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere
all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di
protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art.
1, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«365. (Omissis).
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.».
- Si riporta il testo vigente del comma 972 dell'art.
1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-Legge di stabilita' 2016):
«972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per
il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai
corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
alle Forze armate non destinatario di un trattamento
retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo
straordinario pari a 960 euro su base annua, da
corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di
servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo
non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non e' assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del
contributo straordinario si applicano altresi',
ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute
nell'art. 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno
2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri
derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio,
e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente
articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle
risorse necessarie per assicurare la copertura degli
eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del
presente comma anche tra stati di previsione diversi.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e
successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di
euro per l'anno 2016.».
- Si riportano i testi vigenti degli articoli 34 e 80
del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Capo VI (Procedimento negoziale del personale non
direttivo e non dirigente) - Art. 34. (Ambito di
applicazione). - 1. La definizione degli aspetti economici
e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un
apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto
autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e
soccorso pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e
si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 36
e non disciplinate per il personale non direttivo e non
dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle
finanze.
(Omissis).»
«Capo V (Procedimento negoziale del personale direttivo
e dirigente) - Art. 80. (Ambito di applicazione). - 1. La
definizione degli aspetti economici e di determinati
aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco avviene attraverso un apposito procedimento
negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di
negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso
pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e
si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 82
e non disciplinate per il personale direttivo e
dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'art. 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422
(Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai
dipendenti dello Stato):
«Art. 1. Il lavoro straordinario puo' essere consentito
soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute
indilazionabili ed e' autorizzato con motivato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro interessato, previo parere del consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro,
entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui
ammontare complessivo non potra' eccedere l'importo pari al
corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' del
personale in servizio.
Il predetto decreto dovra' indicare, oltre che i motivi
per i quali le prestazioni stesse sono rese, anche gli
uffici interessati, l'entita' del personale impiegato,
compreso il titolare delle relative unita' organiche, il
periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione
del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute
indispensabili per corrispondere alle suindicate esigenze
di servizio.
Le ore di lavoro straordinario possono essere
retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese
nei limiti stabiliti con il decreto di autorizzazione con
il quale, salvo quanto previsto nei successivi articoli,
potra' consentirsi di raggiungere al massimo e solo per
casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore.
Ove non sia diversamente stabilito col decreto di
autorizzazione, la spesa mensile per lavoro straordinario
non puo' normalmente superare il dodicesimo dello
stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio. Per
esigenze di servizio che non consentono l'uniforme
distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso
dell'anno, il predetto limite puo' essere eccezionalmente
superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia
assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per
questi ultimi in bilancio una disponibilita' non inferiore,
per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente
utilizzabile.
Al termine di ogni periodo autorizzato il titolare di
ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata
relazione finale al consiglio di amministrazione
sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario
autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo
risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali
successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra'
conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
numero 748 .».
 
Art. 15

Fondo per l'operativita' del soccorso pubblico

1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento e' istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:
a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;
b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto una tantum un assegno di euro 350.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge 8 agosto 2015, n. 124, le modalita' di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto puo' prevedere:
a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;
b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato.
6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.
 
Art. 16

Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita' svolte nel primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.
 
Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.
 
Art. 18

Disposizioni finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Minniti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 13. (Titoli per l'esercizio delle attivita' di
volo). - 1. Il capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di
volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi
teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli
esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca
e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito
regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi
entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. I titoli di cui al comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero
b) brevetto di specialista di elicottero.
4. Con decreto del direttore generale della protezione
civile e dei servizi antincendi sono inoltre stabilite le
modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i
requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e
per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti
annotazioni sui titoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, della
legge 23 dicembre 1980, n. 930 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 33. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il
trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-nformatiche sono
regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni.
Al personale di cui al comma precedente non si
applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15
della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al
decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con
modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e,
comunque, tutte le disposizioni legislative che si
riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi
che ad esso sono affidati.
Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto
l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale
adibito ai servizi di supporto tecnico.
I responsabili degli uffici centrali e periferici per
far fronte a particolari esigenze di servizio potranno
disporre, per il predetto personale, turni di lavoro
diversamente articolati, fermo restando il limite
settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi
vigenti.
Tale personale, inoltre, potra' essere impiegato per
esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro
qualora le verifiche, le revisioni e le ripartizioni del
macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle
sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese
sul posto.
Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare
servizio in localita' colpita da grave calamita' pubblica,
dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n.
996, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557.».
 
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