Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 giugno 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 460).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, nonche' del 27 maggio 2017, n. 455, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' delle
funzioni dei municipi e dei servizi erogati dalle strutture
sanitarie territoriali

1. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni dei municipi e dei servizi delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente piu' vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture.
Di tale determinazione e' data comunicazione con particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla Struttura di missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017.
2. Per le medesima finalita' di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, previa acquisizione del parere favorevole della Regione territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita'.
Di tale determinazione e' data comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui al precedente comma alla Struttura di missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.
 
Art. 2

Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza

1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici assicurando il principio del buon andamento dell'amministrazione, i soggetti, che in possesso dei requisiti presentano istanza di assegnazione di SAE ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, decadono dai benefici di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento qualora rinuncino all'assegnazione della stessa struttura in assenza della dimostrazione, attestata dal sindaco del comune interessato, di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto, che non consenta di adempiere all'impegno assunto in sede di richiesta.
 
Art. 3
Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 394/2016, all'ordinanza n.
405/2016 in relazione agli adempimenti in capo all'ISPRA ed
all'attivita' di coordinamento in capo all'Anci

1. All'art. 11, comma 4, dell'ordinanza n. 394/2016, dopo i termini «nella misura necessaria.» e' aggiunto il seguente periodo: «.Alle attivita' di cui al presente comma l'ISPRA provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, dopo i termini «comuni italiani» sono aggiunti i seguenti: «, delle citta' metropolitane e delle Unioni di comuni».
3. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 405/2016, il periodo «secondo il contratto collettivo nazionale lavoro Anci» e' sostituito dal seguente: «secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza».
 
Art. 4

Disposizioni finalizzate ad assicurare la prosecuzione delle
attivita' degli Enti parco nazionali

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' istituzionali degli Enti parco nazionali presenti nei territori interessati dagli eventi simici di cui alla presente ordinanza, le cui sedi sono state distrutte o dichiarate inagibili, i predetti Enti sono autorizzati a realizzare delle strutture temporanee destinate ad ospitare provvisoriamente i propri uffici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i predetti enti provvedono, d'intesa con la Regione territorialmente competente, all'acquisizione, anche in locazione, di idonee strutture prefabbricate.
3. Alla predisposizione delle aree destinate ad ospitare le strutture temporanee provvedono gli stessi Enti parco nazionali, previa individuazione ed eventuale acquisizione delle medesime da parte dei comuni, e verifica di idoneita' e di congruita' economica delle soluzioni adottate da parte della Regione.
4. I soggetti di cui al presente articolo operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. All'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 389/2016 l'espressione «31 dicembre 2016» e' sostituita dalla seguente «20 agosto 2017».
 
Art. 6
Ulteriori misure a sostegno degli studenti iscritti alle universita'
degli studi con sede nei territori colpiti dagli eventi sismici

1. L'Universita' degli studi di Macerata provvede, previa approvazione da parte della Regione Marche del progetto comprensivo della quantificazione economica, a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili destinati a garantire, per il tempo strettamente necessario, la prosecuzione delle attivita' didattiche nelle more del ripristino delle proprie sedi inagibili e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali delle strutture a tale scopo individuate, nei limiti necessari ad assicurare il temporaneo utilizzo delle medesime.
 
Art. 7

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita'
del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di assicurare il necessario supporto del personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo operante presso le quattro Unita' di crisi regionali (UCCR) attivate dallo stesso Ministero per la salvaguardia del patrimonio culturale interessato dalla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a concorso per la copertura degli oneri conseguenti alle ore di lavoro straordinario effettuate dal medesimo personale, nel rispetto dei massimali mensili pro-capite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100496 del 7 marzo 2016, si provvede, nel limite di euro 145.000,00, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'art. 10 della presente ordinanza.
 
Art. 8

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di
agibilita' degli edifici

1. All'art. 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza n. 422/2016 dopo le parole «su edifici gia' classificati con scheda AeDES», sono aggiunte le seguenti: «agibili con esito A».
 
Art. 9

Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del
tessuto sociale

1. Al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimita' ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attivita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneita' delle medesime, nonche' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti.
3. Alle iniziative di cui al comma 1, si provvede previa approvazione, da parte delle Regioni territorialmente interessate, dei fabbisogni quantificati e presentati dai comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016.
4. Al fine di preservare il tessuto sociale nei territori interessati dagli eventi sismici in rassegna, i comuni, sono autorizzati, ad accettare donazioni, provenienti anche da soggetti privati, di strutture temporanee da installare in aree anche diverse da quelle delle strutture abitative di emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016 (SAE), da destinare ai nuovi nuclei familiari sorti successivamente alla verificazione degli eventi simici indicati in premessa, in cui sia presente almeno un componente avente diritto alle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 si procede con le modalita' ed i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
 
Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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