Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 6 giugno 2017 |
Proroga, con modifiche, dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni; Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante il «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 giugno 1996 n. 160; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»; Vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285, S.O.; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012 relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 2012, n. 212; Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine; Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017 l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; Visto il regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Considerato che con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e' stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate ad eccezione della brucellosi bufalina; Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 ha consentito all'Italia di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'Audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione dei attivita' di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del general AUDIT per la valutazione del Country profile svolto nei giorni 12-16 dicembre 2016; Considerato necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica in attesa dell'adozione, entro il 21 aprile 2019, degli atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, concernente il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanita' animale, che entrera' in vigore il 21 aprile 2021; Considerato, pertanto, necessario e urgente proseguire l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 per assicurare un ulteriore calo di prevalenza delle infezioni e procedere nelle attivita' di eradicazione della brucellosi bufalina; Ritenuto necessario, per i motivi suesposti, confermare per altri dodici mesi le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, la cui efficacia cessera' il 24 giugno 2017, posto che le attivita' di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie; Ritenuto, altresi', necessario modificare l'ordinanza 28 maggio 2015 per consentire alle aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete di usufruire, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, della deroga all'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica, fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario; Considerato necessario, inoltre, modificare l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 per assicurare l'adozione di misure sanitarie a seguito del sospetto di positivita' della malattia e per consentire l'avvio dell'indagine epidemiologica inserendo i dati dei focolai nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN), come gia' previsto dai regolamenti recanti i piani di eradicazione e dalle conclusioni del workshop sulle indagini epidemiologiche, avviato il 3 novembre 2015 con Regioni, Centri di referenza, Istituti zooprofilattici sperimentali e Osservatori epidemiologi regionali e conclusosi il 15 novembre 2016; Tenuto conto della raccomandazione a superare le criticita' dell'indagine epidemiologica formulata dalla Commissione europea con nota SANTE/G5/3244502 del 3 agosto 2015 a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015; Tenuto conto della relazione di verifica della qualita' e della completezza delle indagini epidemiologiche caricate nel SIMAN del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione e informazione (COVEPI) del 23 settembre 2016, ove sono stati evidenziati ritardi e carenze nell'inserimento dei dati nel sistema e nei tempi di avviamento dell'indagine epidemiologica; Sentiti il Centro nazionale di referenza per le brucellosi di Teramo, il Centro nazionale di referenza per la tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per la leucosi bovina enzootica di Perugia;
Ordina:
Art. 1 Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, il comma 7, e' sostituito dal seguente: «7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita' e' resa disponibile nella BDN.». b) all'art. 3, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «8. In deroga al comma 7, per gli allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e brucellosi ovi-caprina le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato a partire dal termine indicato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016.». c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il servizio veterinario, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia: a) entro due giorni dalla sospensione della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne a seguito di sospetto di positivita' per tubercolosi bovina e bufalina, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica in un allevamento, avvia l'indagine epidemiologica, inserisce il motivo del sospetto di positivita' e ogni altro dato disponibile nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN); b) dopo aver avviato l'indagine epidemiologica, acquisisce le prime risultanze relative a esami clinici e/o anatomo-patologici e/o controlli sierologici e/o accertamenti microbiologici e/o rintracci, le inserisce nel SIMAN, conferma o meno il focolaio e, ove confermato, prosegue nell'approfondimento avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale, ove presente, o dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio per individuare strategie per la rapida estinzione del focolaio ed il contenimento dell'infezione e per determinarne le cause dell'insorgenza; c) entro due giorni dalla conferma di positivita', revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne o, in caso di conferma non preceduta da sospetto, avvia l'indagine epidemiologica nel SIMAN e, in ogni caso, prosegue l'indagine epidemiologica avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale, ove presente, o dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; d) contestualmente alla revoca, dispone la notifica della revoca al proprietario e/o al detentore e l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti entro il termine di quindici giorni; e) segnala le misure adottate al servizio di igiene e sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, fatta eccezione per la leucosi bovina enzootica; f) entro due giorni dall'esclusione del sospetto o dall'estinzione del focolaio, inserisce nel SIMAN la cancellazione del sospetto non confermato o l'estinzione del focolaio e provvede a riassegnare la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne secondo quanto previsto dalla normativa vigente. |
| Art. 2 Proroga dell'ordinanza 28 maggio 2015
1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, come modificata dalla presente ordinanza, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2017
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1487 |
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